61976J0061

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 LUGLIO 1977. - JEAN-JACQUES GEIST CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - RAPPORTI INFORMATIVI. - CAUSA 61/76.

raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 01419
edizione speciale greca pagina 00415
edizione speciale portoghese pagina 00491


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - ATTO LESIVO - MOTIVAZIONE - NOZIONE

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 25 )

2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO - INCONVENIENTI - ACCETTAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DELL ' INTERESSATO

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 29 )

3 . DIPENDENTI - AUTORITA GERARCHICA - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - COMPETENZA ESCLUSIVA

4 . DIPENDENTI - RAPPORTO INFORMATIVO - STESURA - OBBLIGO DELL ' AMMINISTRAZIONE

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 43 )

Massima


1 . UNA DECISIONE LESIVA VA CONSIDERATA MOTIVATA SE LE NOTE DI SERVIZIO CHE NE COSTITUISCONO IL SUPPORTO VENGONO PORTATE A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO , L ' HANNO CHIARAMENTE INFORMATO DELLE RAGIONI CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO DELL ' ATTO DI CUI TRATTASI E CONTENGONO TUTTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI SUFFICIENTI PER CONSENTIRE IL SINDACATO GIURISDIZIONALE .

2 . IL TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE COMUNITARIO , BENCHE POSSA PROVOCARE ALL ' INTERESSATO INCONVENIENTI FAMILIARI E DISAGI ECONOMICI , NON COSTITUISCE UN AVVENIMENTO ANORMALE ED IMPREVEDIBILE NELLA SUA CARRIERA , QUANDO LE SEDI DI LAVORO CUI EGLI PUO ESSERE ASSEGNATO SONO DISTRIBUITE IN DIVERSI STATI E L ' AUTORITA GERARCHICA PUO TROVARSI PER ESI- GENZE DI SERVIZIO NELLA NECESSITA DI DISPORRE DETTO TRASFERIMENTO .

3 . L ' AUTORITA GERARCHICA E SOLA RESPONSABILE DELL ' ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CHE ESSA DEVE POTER FISSARE E MODIFICARE IN FUNZIONE DEI PROPRI OBIETTIVI .

4 . IL RAPPORTO INFORMATIVO , CHE DEV ' ESSERE STESO OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE E DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA COMUNITA E PER GARANTIRE GL ' INTERESSI DEI DIPENDENTI , COSTITUISCE UN ELEMENTO INDISPENSABILE DI GIUDIZIO OGNI VOLTA CHE L ' AUTORITA GERARCHICA PRENDE IN ESAME LA CARRIERA DEL DIPENDENTE . RIENTRA QUINDI FRA I DOVERI INDEROGABILI DELL ' AMMINISTRAZIONE QUELLO DI CURARE CHE TALE RAPPORTO SIA PERIODICAMENTE COMPILATO ALLE DATE VOLUTE DALLO STATUTO E VENGA REDATTO IN MODO REGOLARE .

Parti


NELLA CAUSA 61/76 ,

JEAN-JACQUES GEIST , DIPENDENTE DEL QUADRO SCIENTIFICO DELLA COMUNITA EUROPEA DELL ' ENERGIA ATOMICA , CON L ' AVV . MARCEL SLUSNY , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , RUE PHILIPPE II ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . SERGIO FABRO , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO D ' ATTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE ED I COMPITI ATTRIBUITIGLI , NONCHE LA RESPONSABILITA DELL ' AMMINISTRAZIONE NEI SUOI CONFRONTI PER DANNI MORALI E MATERIALI ,

Motivazione della sentenza


1 IL RICORRENTE VENIVA ASSUNTO IL 1* APRILE 1962 PRESSO IL CENTRO COMUNE DI RICERCHE DI PETTEN ( PAESI BASSI ) COME ' RESPONSABILE DEGLI STUDI IDRAULICI ' . IL 1* OTTOBRE 1962 EGLI VENIVA NOMINATO IN RUOLO IN QUALITA DI DIPENDENTE DEL QUADRO SCIENTIFICO COL GRADO A 6 ;

2 SULLA BASE DI RAPPORTI INFORMATIVI FAVOREVOLI CHE PONEVANO IN RILIEVO LE SUE ' ESTREMAMENTE SOLIDE ED ESTESE COGNIZIONI NEL SUO SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE , CHE E L ' IDRAULICA , E NEI CONNESSI SETTORI DELLA MECCANICA E DELLA RICERCA ' , EGLI VENIVA NOMINATO CAPO DEL SERVIZIO ' IDRODINAMICA E MISURE ' , POSTO CHE EGLI OCCUPAVA NEL 1963 E NEL 1964 ;

3 NELL ' AMBITO DI TALE ATTIVITA EGLI VENIVA DISTACCATO NEGLI STATI UNITI DURANTE GLI ANNI 1964 E 1965 E DOPO IL SUO RITORNO VENIVA PROMOSSO , IN DATA 1* GENNAIO 1966 , AL GRADO A 5 ;

4 NELL ' ESTATE DEL 1967 , LA DIREZIONE DELLO STABILIMENTO DI PETTEN DICHIARAVA , D ' ACCORDO COL DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE , CHE LA MODIFICA DEL SECONDO PROGRAMMA DI RICERCHE DEL 1962 , DECISA DAL CONSIGLIO IL 15 GIUGNO 1965 , NON CONSENTIVA DI PROSEGUIRE LE RICERCHE NEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE DEL RICORRENTE ( I REATTORI A COMBUSTIBILI LIQUIDI ) E CHE IL PERSONALE DOVEVA ORMAI OCCUPARSI ESCLUSIVAMENTE DEI NUOVI COMPITI AFFIDATI ALL ' ISTITUZIONE ;

5 IL GRUPPO DIRETTO DAL RICORRENTE VENIVA COSI SCIOLTO IL 24 LUGLIO 1967 E COMINCIAVA IN QUEL MOMENTO A PORSI IL PROBLEMA D ' UN ADEGUATO IMPIEGO DEL RICORRENTE STESSO .

6 IN UN PRIMO TEMPO , A PARTIRE DALL ' APRILE 1968 , IL RICORRENTE , POSTO ALLE IMMEDIATE DIPENDENZE DEL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO DI PETTEN E POI DEL DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE , POTEVA PROSEGUIRE I SUOI STUDI SUI REATTORI AUTOFERTILIZZANTI A SALI FUSI ED EFFETTUAVA , CON RIFERIMENTO A TALI STUDI , NUMEROSE MISSIONI PRESSO SERVIZI NAZIONALI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ;

7 NEL 1975 LA DIREZIONE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE NON RITENEVA PIU POSSIBILE UN PROLUNGAMENTO DI TALE SITUAZIONE ED INVITAVA IL RICORRENTE A SOLLECITARE UN POSTO DI CONSIGLIERE SCIENTIFICO PRESSO LA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA A WASHINGTON , POSTO CHE VENIVA TUTTAVIA ASSEGNATO AD UN ALTRO DIPENDENTE PER MOTIVI ESTRANEI ALLA QUALIFICAZIONE DEL RICORRENTE .

8 UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 AGOSTO 1975 ( GU N . L 231 DEL 2 SETTEMBRE 1975 ) CONFERMAVA CHE L ' ELABORAZIONE DI TRAFILE DI REATTORI VENIVA LASCIATA ALL ' INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI ;

9 ALLA FINE DEL SETTEMBRE 1975 , IL DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE PRENDEVA IN CONSIDERAZIONE IL TRASFERIMENTO DEL RICORRENTE AD UN POSTO DI UN ALTRO PROGRAMMA , CURANDOSI DI TENERLO INFORMATO DEI TENTATIVI FATTI PER TROVARGLI UN IMPIEGO ;

10 ALLA FINE DEL 1975 VENIVA COMUNICATO AL RICORRENTE CHE , VISTI I PROGRAMMI ED I LAVORI DA EFFETTUARE , RESTAVA ORMAI UNA SOLA POSSIBILITA CONSISTENTE IN DUE POSTI VACANTI AD ISPRA FRA I QUALI EGLI VENIVA PREGATO DI SCEGLIERE ;

11 IL RICORRENTE NON PROCEDEVA AD ALCUNA SCELTA ED IL DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE , IN DATA 10 DICEMBRE 1975 , LO TRASFERIVA AD ISPRA CON EFFETTO AL 1* MARZO 1976 .

12 NEL FRATTEMPO IL RICORRENTE ERA DIVENUTO , GRAZIE AI SUOI GIA RICORDATI CONTATTI ESTERNI , COORDINATORE D ' UN GRUPPO D ' ESPERTI DELL ' AGENZIA INTERNAZIONALE DELL ' ENERGIA ATOMICA ( AIEA ) NELL ' AMBITO DELLA SUA SPECIALIZZAZIONE ;

13 NEL FEBBRAIO 1976 , IL DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE GLI SEGNALAVA CHE LA SUDDETTA ATTIVITA DOVEVA RESTARE MARGINALE RISPETTO ALL ' ATTIVITA DA LUI SVOLTA AD ISPRA E NON SUPERARE COMUNQUE IL 10 % DELL ' ORARIO DI LAVORO ;

14 MENTRE I RAPPORTI INFORMATIVI INIZIALI ERANO REDATTI IN TERMINI ELOGIATIVI , QUELLO DEL 1969 DICHIARAVA CHE IL RICORRENTE ESERCITAVA ORMAI SOLTANTO LAVORI TEMPORANEI , A CARATTERE PARZIALE E PROVVISORIO ;

15 IL 26 MARZO 1970 , IL RICORRENTE PRESENTAVA RECLAMO AI SENSI DELL ' ART . 90 DELLO STATUTO DEL PERSONALE , RITENENDO CHE UNA SIMILE VALUTAZIONE GLI RECASSE PREGIUDIZIO ;

16 IL COMITATO PARITETICO PER I RAPPORTI INFORMATIVI ESPRIMEVA , IL 21 MAGGIO 1970 , IL PARERE CHE ' IL RAPPORTO CONCERNENTE IL SIG . GEIST E IRREGOLARE IN QUANTO FORMULA UN GIUDIZIO NON DETTAGLIATO SU COMPETENZA , RENDIMENTO E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DELL ' INTERESSATO , SENZA DESCRIVERE LE FUNZIONI CHE GLI SAREBBERO STATE ATTRIBUITE E CHE EGLI AVREBBE SVOLTO NELL ' IMPIEGO CUI IL RAPPORTO STESSO SI RIFERISCE ' ;

17 IL CITATO RAPPORTO DEL 1969 NON VENIVA TUTTAVIA COMPLETATO E QUELLI DEL 1971 , 1973 E 1975 NON VENIVANO COMPILATI ;

18 IL 26 FEBBRAIO 1976 , IL RICORRENTE CHIEDEVA ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI :

- ANNULLARE L ' ATTO DI TRASFERIMENTO ;

- AUTORIZZARLO A DEDICARSI A TEMPO PIENO AI LAVORI DI VIENNA ;

- PRENDERE POSIZIONE SULLE OSSERVAZIONI DA LUI PRESENTATE IN MERITO AI RAPPORTI DEL 1967 E DEL 1969 ;

- DESCRIVERE LE SUE ATTIVITA DAL 1966 AL 1976 ;

- REDIGERE I RAPPORTI INFORMATIVI CONTEMPLATI DALL ' ART . 43 DELLO STATUTO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1965 ED IL 1975 ;

- NOMINARLO CAPOSERVIZIO A PARTIRE DAL 1965 ;

- VERSARGLI I RELATIVI ARRETRATI DI STIPENDIO , E

- ACCORDARGLI IL RISARCIMENTO DEI DANNI ;

19 IN MANCANZA D ' UNA RISPOSTA , EGLI PROPONEVA IL 30 GIUGNO 1976 UN RICORSO , POI PRECISATO NELLE CONCLUSIONI CONTENUTE NELLA REPLICA , IN CUI CHIEDEVA :

- L ' ANNULLAMENTO DELL ' ATTO DI TRASFERIMENTO DEL 10 DICEMBRE 1975 ;

- LA CONDANNA DELLA CONVENUTA AL PAGAMENTO DI 1 FRANCO BELGA PER I DANNI MORALI E DI 71 000 FRANCHI BELGI PER I DANNI MATERIALI ;

- L ' INGIUNZIONE ALLA CONVENUTA DI EFFETTUARE LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL RICORRENTE E DI REDIGERE I RAPPORTI INFORMATIVI BIENNALI CHE LO CONCERNEVANO ;

- LA CONDANNA DELLA CONVENUTA A VERSARE , COME RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA SUDDETTA OMISSIONE , UNA SOMMA FISSATA IN VIA EQUITATIVA DALLA CORTE ;

- L ' ANNULLAMENTO DEL RIFIUTO DELLA CONVENUTA DI CONSENTIRE CHE IL RICORRENTE CONTINUASSE , SE NON MARGINALMENTE O AL 10 % , LA SUA ATTIVITA DI STUDIO , DI RICERCA E DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI REATTORI AUTOFERTILIZZANTI A NEUTRONI TERMICI E , IN PARTICOLARE , SVOLGESSE LA SUA FUNZIONE DI COORDINATORE E DI RELATORE DELLA COMMISSIONE D ' ESPERTI CREATA DALL ' AIEA ;

20 LE DOMANDE FORMULATE NEL RICORSO E NELLA REPLICA E PRECISATE NEL CORSO DELLA TRATTAZIONE ORALE SI POSSONO CONDENSARE IN TRE MOTIVI DI GRAVAME , CHE CONVIENE ESAMINARE L ' UNO DOPO L ' ALTRO .

I - SULLA LEGITTIMITA DELL ' ATTO DI TRASFERIMENTO

21 IL RICORRENTE FA VALERE CHE L ' ATTO DI TRASFERIMENTO , EMANATO CONTRO LA SUA VOLONTA E TALE DA SCOMPAGINARE GRAVEMENTE LA SUA VITA FAMILIARE , NON E STATO MOTIVATO AI SENSI DELL ' ART . 25 , N . 2 , DELLO STATUTO , GIACCHE LA CORTE NON PUO ESERCITARE IL SUO CONTROLLO SU UN SEMPLICE RIFERIMENTO ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO ;

22 INOLTRE ESSO SAREBBE STATO EMANATO DOPO AVER PRESO CONOSCENZA D ' UN FASCICOLO PERSONALE INCOMPLETO ED INESATTO .

23 PER DECIDERE SE I REQUISITI POSTI DALL ' ART . 25 SIANO SODDISFATTI O MENO , OCCORRE ESAMINARE NON SOLO L ' ATTO DI TRASFERIMENTO IN SE , MA ANCHE LE NOTE DI SERVIZIO CHE NE COSTITUISCONO IL SUPPORTO , LE QUALI , DEBITAMENTE PORTATE A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO , L ' HANNO CHIARAMENTE INFORMATO DELLE RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL PREDETTO ATTO ;

24 NELLA FATTISPECIE , L ' ATTO DI TRASFERIMENTO E STATO PRECEDUTO DA UNA NOTA CON CUI , GIA IL 1* GIUGNO 1975 , IL DIRETTORE GENERALE AVVERTIVA IL RICORRENTE DELL ' IMPOSSIBILITA DI UTILIZZARE LE SUE COGNIZIONI A PETTEN , TENUTO CONTO DEI PROGRAMMI PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO PER IL SUDDETTO STABILIMENTO ;

25 IN UNA NOTA DEL DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE , DATATA 11 DICEMBRE 1975 ED INDIRIZZATA AL RICORRENTE CONTEMPORANEAMENTE ALL ' ATTO CONTROVERSO , SI SPIEGAVA ALL ' INTERESSATO CHE NON ERA POSSIBILE PROSEGUIRE NELL ' AMBITO DEL CENTRO LE ATTIVITA NEL SETTORE DEI REATTORI AUTOFERTILIZZANTI A SALI FUSI E CHE , CONSIDERATA LA SUA SPECIALIZZAZIONE , NON V ' ERA ALCUNA ALTRA SOLUZIONE SE NON IL TRASFERIMENTO AD UNO DEI DUE POSTI VACANTI AD ISPRA ;

26 L ' ATTO DI TRASFERIMENTO E DUNQUE COMPLETATO DA UNA MOTIVAZIONE CHE IL RICORRENTE NON HA POTUTO IGNORARE E CHE COMPRENDE TUTTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI CUI S ' E ISPIRATA L ' AMMINISTRAZIONE NEL DECIDERE , I QUALI APPAIONO QUINDI SUFFICIENTI PER CONSENTIRE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE .

27 OCCORRE POI ESAMINARE IL FONDAMENTO DELLA MOTIVAZIONE , PER ACCERTARE SE ESSO CONSENTA DI SCOPRIRE UN INDIZIO DI VIOLAZIONE DELLO STATUTO O DI SVIAMENTO DI POTERE ;

28 E DUNQUE OPPORTUNO ESAMINARE LE CIRCOSTANZE IN CUI E STATO EMANATO L ' ATTO CONTROVERSO ;

29 RISULTA DAL FASCICOLO PROCESSUALE CHE , DOPO LE DECISIONI CON CUI IL CONSIGLIO , PRIMA IN DATA 15 GIUGNO 1965 E POI IN DATA 22 AGOSTO 1975 , AVEVA MODIFICATO I PROGRAMMI , NON ERA PIU POSSIBILE UTILIZZARE LE COGNIZIONI DEL RICORRENTE NELLO STABILIMENTO DI PETTEN ;

30 IL RICORRENTE NON S ' E CANDIDATO AD ALCUNO DEI POSTI CHE SONO DIVENUTI VACANTI ;

31 DOPO AVER SENTITO IL PARERE DEI DIRETTORI DEGLI STABILIMENTI INTERESSATI , IL DIRETTORE GENERALE HA INFORMATO IL RICORRENTE , CON UNA PRIMA NOTA DEL 1* OTTOBRE 1975 ED UNA SECONDA DEL 17 NOVEMBRE 1975 , CHE , VISTE LE ISTRUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , GLI PROPONEVA , IN SENO AL CENTRO COMUNE DI RICERCHE , NELL ' AMBITO MULTIDISCIPLINARE DI ISPRA , LA SCELTA FRA DUE POSTI ;

32 IN MANCANZA D ' UNA RISPOSTA DEL RICORRENTE , IL DIRETTORE GENERALE LO ASSEGNAVA D ' UFFICIO AL REPARTO B DEL SUDDETTO STABILIMENTO , FACENDOGLI SAPERE CHE UN GRUPPO APPARTENENTE ALLA DIVISIONE ' SCAMBI TERMICI E MECCANICA DEI FLUIDI ' AVEVA BISOGNO D ' UN ' ELEMENTO DI RINFORZO ' E CHE ' IL LAVORO CONSISTEVA IN RICERCHE DI SCAMBIO TERMICO E DI IDRODINAMICA DI BASE NEL SETTORE DEL TRANSITORIO TERMICO D ' UNA FALDA COMBUSTIBILE RAFFREDDATA DA UN LIQUIDO CON CAMBIAMENTO DI FASE ' .

33 DALLE PREDETTE CONSTATAZIONI RISULTA CHE L ' ATTO E STATO MOTIVATO VALIDAMENTE E CON RIFERIMENTO A RAGIONI INERENTI ALL ' INTERESSE DEL SERVIZIO E CHE , INOLTRE , IL NUOVO POSTO CUI ERA NOMINATO IL RICORRENTE CORRISPONDEVA MEGLIO ALL ' ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE E NON COMPORTAVA ALCUN DECLASSAMENTO .

34 PER QUANTO RIGUARDA INFINE LE DIFFICOLTA PERSONALI CAUSATE AL RICORRENTE DALL ' ATTO DEL 10 DICEMBRE 1975 , OCCORRE OSSERVARE CHE IL TRASFERIMENTO D ' UN DIPENDENTE COMUNITARIO , BENCHE POSSA PROVOCARE ALL ' INTERESSATO INCONVENIENTI FAMILIARI E DISAGI ECONOMICI , NON COSTITUISCE UN AVVENIMENTO ANORMALE ED IMPREVEDIBILE NELLA SUA CARRIERA , QUANDO LE SEDI DI LAVORO CUI EGLI PUO ESSERE ASSEGNATO SONO DISTRIBUITE IN DIVERSI STATI E L ' AUTORITA GERARCHICA PUO TROVARSI PER ESIGENZE DI SERVIZIO NELLA NECESSITA DI DISPORRE DETTO TRASFERIMENTO .

35 RISULTA DA QUANTO PRECEDE CHE L ' ATTO DI TRASFERIMENTO DEL 10 DICEMBRE 1975 E REGOLARE SIA SOTTO L ' ASPETTO FORMALE , SIA SOTTO QUELLO SOSTANZIALE ;

36 DI CONSEGUENZA , IL RICORSO VOLTO AD OTTENERNE L ' ANNULLAMENTO E LA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI VANNO RESPINTI .

II - SULLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE CON CUI SI VIETA AL RICORRENTE DI DEDICARE PIU DEL 10 % DEL SUO TEMPO AI LAVORI DELL ' AIEA

37 IL RICORRENTE RIMPROVERA ALL ' AMMINISTRAZIONE DI NON AVERGLI CONSENTITO DI CONSACRARE CHE UNA PICCOLA PARTE DEL SUO ORARIO DI SERVIZIO AGLI STUDI CONDOTTI NELL ' AMBITO DELL ' AIEA , OSTACOLANDO - A SUO PARERE - LO SVILUPPO DELLA SUA CARRIERA E VIOLANDO COSI L ' ART . 24 DELLO STATUTO .

38 L ' AUTORITA GERARCHICA E SOLA RESPONSABILE DELL ' ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CHE ESSA DEVE POTER FISSARE E MODIFICARE IN FUNZIONE DEI PROPRI OBIETTIVI ;

39 IL CONTRIBUTO DEL RICORRENTE AI LAVORI DEL GRUPPO DELL ' AIEA ANDAVA VALUTATO IN FUNZIONE DELLA COMPATIBILITA FRA LA COLLABORAZIONE ESTERNA CON GLI OBIETTIVI SCIENTIFICI DI QUESTO GRUPPO E LE FUNZIONI CHE IL RICORRENTE ERA CHIAMATO AD ESERCITARE AD ISPRA ;

40 COSI , IL DIRETTORE GENERALE PER LA RICERCA , LA SCIENZA E L ' EDUCAZIONE , CONSIDERATA LA CIRCOSTANZA CHE LE RICERCHE DELL ' AIEA NEL SETTORE DEI REATTORI AUTOFERTILIZZANTI A NEUTRONI TERMICI NON RIENTRAVANO IN QUEL PERIODO NELL ' AMBITO DELLE ATTIVITA SVOLTE DALLA COMUNITA EUROPEA DELL ' ENERGIA ATOMICA , HA GIUSTAMENTE RITENUTO CHE LA PARTECIPAZIONE DEL RICORRENTE A TALI LAVORI NON POTESSE ESSERE CHE SALTUARIA ;

41 IL PROVVEDIMENTO E STATO ADOTTATO REGOLARMENTE NELL ' AMBITO DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALL ' AUTORITA GERARCHICA , ESERCITATE IN QUELLO CHE SI RITENEVA ESSERE L ' INTERESSE DEL SERVIZIO E SENZA LEDERE IN ALCUN MODO I DIRITTI STATUTARI DEL RICORRENTE ;

43 QUESTO MOTIVO DI GRAVAME VA DUNQUE RESPINTO .

III - SUI RAPPORTI INFORMATIVI

43 L ' ART . DELLO STATUTO DISPONE CHE ALMENO OGNI DUE ANNI VENGA REDATTO UN RAPPORTO INFORMATIVO SULLA COMPETENZA , IL RENDIMENTO ED IL COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DI CIASCUN DIPENDENTE ;

44 LA COMPILAZIONE DI TALE DOCUMENTO E OBBLIGATORIA AI FINI DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE E DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI , NONCHE PER GARANTIRE GLI INTERESSI DEI DIPENDENTI ; ESSO COSTITUISCE UN INDISPENSABILE ELEMENTO DI GIUDIZIO OGNI VOLTA CHE L ' AUTORITA GERARCHICA PRENDE IN ESAME LA CARRIERA DEL DIPENDENTE ;

45 RIENTRA QUINDI FRA I DOVERI INDEROGABILI DELL ' AMMINISTRAZIONE QUELLO DI CURARE CHE TALE RAPPORTO SIA PERIODICAMENTE COMPILATO ALLE DATE VOLUTE DALLO STATUTO E VENGA REDATTO IN MODO REGOLARE ;

46 RISULTA DAL FASCICOLO PROCESSUALE CHE L ' AUTORITA COMPETENTE HA MANCATO AI PROPRI OBBLIGHI COMPILANDO NEL 1969 UN RAPPORTO DI CUI SI PUO CONTESTARE LA REGOLARITA NELLA PARTE IN CUI ESSO ESPRIME UN GIUDIZIO NON DETTAGLIATO SULLA COMPETENZA , IL RENDIMENTO ED IL COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DEL RICORRENTE , ED OMETTENDO POI DI COMPILARE I RAPPORTI RELATIVI AL RICORRENTE PER GLI ANNI 1971 , 1973 E 1975 ;

47 LA COMMISSIONE HA VIOLATO LO STATUTO DEL PERSONALE . SARA MOLTO DIFFICILE , ANZI SENZA DUBBIO IMPOSSIBILE , A CAUSA DEL TEMPO TRASCORSO , ESSENDOSI DISPERSI O AVENDO LASCIATO IL SERVIZIO COLORO CHE DOVEVANO COMPILARE I RAPPORTI , COLMARE OBIETTIVAMENTE LE LACUNE DEL FASCICOLO PERSONALE DEL RICORRENTE .

48 BENCHE IL RICORRENTE NON POSSA DIMOSTRARE L ' ESISTENZA D ' UN DANNO MATERIALE , E INNEGABILE CHE EGLI SUBISCE UN DANNO MORALE RISULTANTE DAL FATTO DI AVERE UN FASCICOLO PERSONALE IRREGOLARE ED INCOMPLETO , MENTRE IL RAPPORTO INFORMATIVO RAPPRESENTA UNA GARANZIA DEL FUNZIONARIO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA SUA CARRIERA ;

49 LA MANCANZA DEI RAPPORTI INFORMATIVI , DOVUTA ALLA SOLA ISTITUZIONE , L ' HA POSTO IN UNO STATO D ' INCERTEZZA E DI INQUIETUDINE RIGUARDO AL SUO AVVENIRE PROFESSIONALE ;

50 LA CORTE RITIENE GIUSTO CALCOLARE QUESTO PREGIUDIZIO NELL ' IMPORTO DI 10 000 FRANCHI BELGI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

51 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE ;

52 TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE ;

53 POICHE IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE IN RELAZIONE A DUE MOTIVI DI GRAVAME , MENTRE IL TERZO E STATO IN PARTE ACCOLTO , UN TERZO DELLE SPESE DA LUI SOSTENUTE VA POSTO A CARICO DELLA COMMISSIONE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO CONTRO L ' ATTO DI TRASFERIMENTO DEL 10 DICEMBRE 1975 E RESPINTO .

2* IL RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO CHE VIETA AL RICORRENTE DI DEDICARE PIU DEL 10 % DEL SUO TEMPO AI LAVORI DELL ' AIEA E RESPINTO .

3* LA COMMISSIONE VERSERA AL RICORRENTE 10 000 FRANCHI BELGI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL ' OMESSA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI .

4* LA COMMISSIONE SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE E UN TERZO DELLE SPESE DEL RICORRENTE .

5* IL RICORRENTE SOPPORTERA DUE TERZI DELLE PROPRIE SPESE .