CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 30 GIUGNO 1977 (
1
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Signor presidente,
signori giudici,
oggetto della causa odierna è in sostanza il trasferimento d'un dipendente scientifico dell'Euratom dallo stabilimento di ricerche nucleari di Petten a quello di Ispra.
L'interessato, che è al servizio della Commissione dal 1962, veniva destinato nel febbraio 1963 allo stabilimento di Petten, dove dirigeva nel 1963 e nel 1964 il gruppo «Idrodinamica e misure» («Hydrodynamique et mesures»). Egli doveva occuparsi principalmente del programma concernente «i reattori autofertilizzanti a sali fusi» («réacteurs surgénérateurs à sels fondus»). Nell'ambito di tale incarico egli svolgeva anche una missione negli Stati Uniti d'America durante gli anni 1964 e 1965. Al ritorno, riprendeva la direzione del già citato gruppo e veniva promosso, con effetto dal 1o gennaio 1966, al grado A 5.
Nell'estate del 1967 la direzione dello stabilimento di ricerche nucleari di Petten, d'accordo con il direttore generale preposto al Centro di ricerche nucleari — come risulta da una lettera indirizzata al ricorrente il. 21 giugno 1967 e da un memorandum dell'aprile 1970 —, giungeva alla conclusione che la modifica del secondo programma di ricerche fissato nel 1962, decisa dal Consiglio nel giugno 1965, non consentiva di proseguire le ricerche nello specifico settore dell'interessato (reattori a combustibili liquidi — «réacteurs à combustibles liquides») e rendeva necessario che il personale si concentrasse sui nuovi compiti affidatigli. Il gruppo diretto dal ricorrente veniva perciò sciolto il 24 luglio 1967.
Si poneva quindi il problema di trovare al ricorrente un'altra ragionevole occupazione nell'ambito dell'Euratom. Egli veniva dapprima — aprile 1968 — posto alle immediate dipendenze del direttore dello stabilimento di ricerche di Petten e successivamente — a partire dal 1970 — alle immediate dipendenze del direttore generale del Centro comune di ricerche nucleari. In questa posizione egli proseguiva i suoi studi e ricerche sui reattori autofertilizzanti a sali fusi, veniva inviato varie volte in missione presso competenti autorità nazionali ed organizzazioni internazionali e prendeva parte nel 1973 ad una conferenza ed alla preparazione d'un rapporto su detto tema.
Già allora, non essendo risultato possibile utilizzare il ricorrente in un'altra direzione generale, si meditava — come appare da una nota indirizzatagli nell'ottobre 1973 dal direttore generale del Centro comune di ricerche — di trasferirlo ad Ispra.
Nel 1975 la direzione del Centro comune di ricerche maturava la definitiva convinzione che un ulteriore mantenimento dello «status quo» non poteva più essere giustificato. Già nella primavera di quell'anno veniva perciò consigliato al ricorrente di candidarsi al posto di consigliere scientifico presso la delegazione della Comunità a Washington, cosa che egli faceva, anche se poi la scelta cadeva su un altro concorrente.
Alla fine del settembre 1975 il direttore generale del Centro comune di ricerche inviava una nota alla direzione di Petten comunicando che il nuovo programma di ricerche fissato per Petten dal Consiglio nell'agosto 1975 non consentiva di utilizzare il ricorrente nel proprio ambito e rendeva perciò necessario prendere in considerazione un trasferimento ad un posto compreso in un altro programma. Una corrispondente comunicazione perveniva al ricorrente il 1o ottobre 1975. In essa si parlava anche di contatti con altre direzioni generali e di un esame delle possibilità di impiegare il ricorrente presso altri stabilimenti. Tali tentativi rimanevano peraltro anch'essi senza esito, come risulta da una lettera del direttore generale per la ricerca, la scienza e l'educazione del 9 ottobre 1975 e da una lettera del direttore generale per l'industria e la tecnologia del 13 ottobre 1975. Il ricorrente ne veniva informato con una nota del direttore generale del Centro comune di ricerche datata 17 novembre 1975, nella quale si sottolineava pure che non esistevano né a Petten né a Karlsruhe né a Geel posti che corrispondessero alla sua qualificazione, mentre ad Ispra c'erano due posti che potevano essergli adatti. Le funzioni inerenti a tali posti venivano dattagliatamente descritte al ricorrente e gli veniva spiegato che si intendeva trasferirlo ad uno di tali posti per il 1o marzo 1976. Egli veniva inoltre pregato di mettersi in contatto con Ispra e di comunicare entro il 1o dicembre 1975 quale impiego preferisse.
Il 10 dicembre 1975 il ricorrente — che non aveva effettuato la scelta propostagli — veniva trasferito, con decisione del direttore generale del Centro comune di ricerche nucleari, a decorrere dal 1o marzo 1976, ad Ispra per occuparvi un posto nel reparto B, sezione «Scambi termici e meccanica dei fluidi».
Durante questo periodo il ricorrente — menziono la circostanza solo per il fatto che anch'essa ha rilievo nel presente procedimento — partecipava ad una conferenza d'esperti, che aveva luogo a Vienna, presso l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, dall'8 all'11 dicembre 1975. Sembra che il ricorrente venisse nominato presidente di questo gruppo d'esperti ed incaricato della redazione d'un rapporto concernente la sua specializzazione. Per quanto riguarda tale attività, il direttore generale del Centro comune di ricerche gli ricordava tuttavia nel febbraio 1976 che l'impegno assunto a Vienna non poteva occupare molta parte del suo tempo; egli poteva svolgere solo marginalmente attività fuori di Ispra.
Quanto sopra spingeva il ricorrente a presentare formalmente il 27 febbraio 1976 — cioè ancora prima di prendere servizio ad Ispra, cosa che egli fece, dopo un periodo di ferie, l'8 marzo 1976 — un reclamo amministrativo all'autorità avente il potere di nomina. Egli si doleva anzitutto del fatto che il trasferimento comportava per lui notevoli svantaggi — sia sul piano familiare, sia sul piano della carriera — e non gli permetteva di proseguire adeguatamente la sua attività a Vienna. Egli lamentava poi che il posto di Washington, di cui s'era parlato un tempo, fosse stato assegnato ad un altro dipendente ed osservava infine che, negli anni 1967 e 1969, i suoi rapporti informativi, ai sensi dell'art. 43 dello statuto, erano stati compilati in maniera inadeguata — contro di ciò egli aveva proposto reclamo al comitato paritetico per i rapporti informativi che gli aveva dato ragione — e che successivamente tali rapporti, con la descrizione delle funzioni, non erano neppur più stati compilati:
Egli chiedeva pertanto che:
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fosse annullato l'atto di trasferimento;
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gli si consentisse di dedicarsi esclusivamente ai lavori di Vienna;
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si prendesse posizione circa le sue osservazioni concernenti i due rapporti informativi del 1967 e del 1969;
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si procedesse ad una descrizione dell'attività da lui svolta nel periodo compreso fra il 1966 ed il 1976;
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si compilassero, ai sensi dell'art. 43, rapporti informativi per gli anni dal 1965 al 1975;
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lo si nominasse caposervizio con decorrenza dal 1965;
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gli fossero versati i relativi arretrati di stipendio e
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gli venissero risarciti i danni subiti.
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Il reclamo rimaneva senza risposta. Di conseguenza, il ricorrente adiva il 30 giugno 1976 la Corte di giustizia, dando così vita al presente procedimento.
Nel ricorso egli formulava inizialmente numerose richieste, che partivano dalla richiesta d'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo per giungere, attraverso la richiesta d'annullamento del rifiuto di formulare una descrizione delle sue funzioni e di compilare nei suoi riguardi i rapporti contemplati dall'art. 43, fino alla richiesta di condanna della controparte per svariati motivi al risarcimento dei danni morali e materiali.
Le richieste venivano poi, in parte modificate, in parte completate nella replica. Durante la trattazione orale veniva infine precisato che il ricorrente intendeva soltanto ottenere:
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1)
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l'annullamento della decisione di trasferirlo ad Ispra;
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2)
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la condanna della Commissione al risarcimento dei danni materiali e morali, considerato che il trasferimento era illegittimo, che non erano stati compilati, per quanto lo concerneva, i rapporti informativi contemplati dall'art. 43 dello statuto del personale e che gli era stato reso impossibile di dedicarsi in misura sufficiente ai suoi lavori di Vienna.
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Su questi punti la mia opinione è la seguente:
1. Sul trasferimento
Secondo il ricorrente, l'atto di trasferimento è viziato sia sotto l'aspetto formale, sia sotto l'aspetto sostanziale.
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a)
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Permettetemi d'esaminare, in primo luogo, se le censure relative alle norme che regolano la forma e la procedura siano fondate.
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aa)
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A questo riguardo occorre anzitutto accertare se la Commissione abbia violato l'art. 25, n. 2, dello statuto del personale, secondo cui i provvedimenti presi a carico d'un dipendente devono essere motivati. Il ricorrente ritiene di sì, in quanto l'atto emanato il 10 dicembre 1975 dal direttore generale del Centro comune di ricerche si limita ad affermare che il trasferimento è ispirato all'interesse del servizio della Commissione, senza fornire spiegazioni più dettagliate. La Commissione, al contrario, ha subito obiettato che l'atto con cui si dispone un trasferimento nell'interesse del servizio non ha bisogno di motivazione. Essa ritiene inoltre che una simile motivazione — ove fosse ritenuta necessaria — risulterebbe espressa in forma sufficiente nella lettera d'accompagnamento che è stata inviata al ricorrente insieme con l'atto di trasferimento.
In merito a questo punto della controversia, occorre anzitutto constatare che i trasferimenti disposti contro la volontà dell'interessato vanno senza dubbio intesi come provvedimenti sfavorevoli nei suoi confronti ai sensi dell'art. 25, n. 2, dello statuto del personale ed esigono pertanto una motivazione. Ciò risulta con chiarezza dalla sentenza emanata nella causa 35/72 (Walter Kley contro Commissione delle Comunità europee, sentenza del 27 luglio 1973, Racc. 1973, pag. 688), anche se dapprima, nelle cause riunite 18 e 35/65 (Max Gutmann contro Commissione delle Comunità europee, sentenze del 5 maggio 1966 e 15 marzo 1967, Racc. 1966, pag. 141), la Corte aveva mostrato un diverso orientamento.
D'altra parte, tuttavia, è pure importante il fatto che l'obbligo di motivazione dipende dalle precedenti decisioni adottate nei confronti dell'interessato (causa 36/64, Société Rhénane d'Exploitation et de Manutention «Sorema»/Alta autorità della CECA, sentenza del 2 giugno 1965, Racc. 1965, pag. 407; causa 1/69, governo della Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, sentenza del 9 luglio 1969, Racc. 1969, pag. 277) e che per esso rilevano — come è stato osservato da un punto di vista molto generale nella causa 35/72 — le circostanze in presenza delle quali la decisione viene adottata.
Sotto questo aspetto può assumere rilievo nella fattispecie il fatto che il ricorrente era già stato informato, con una lettera inviatagli il 1o ottobre 1975 dal direttore generale suo superiore, della esclusione, anche per un prevedibile futuro, dello sviluppo d'un «reattore autofertilizzante a sali fusi» («réacteur surgénérateur à sels fondus») dal programma predisposto dal Consiglio per il centro di Petten e della conseguente impossibilità di utilizzare in tale sede le specifiche cognizioni dell'interessato. Ancor più importante è il richiamo ad una nota del 17 novembre 1975 contenuto nella lettera 11 dicembre 1975 con cui il direttore generale del Centro di ricerche nucleari accompagnava l'atto di trasferimento. Nella predetta nota, essa pure proveniente dal direttore generale del Centro di ricerche nucleari, si spiegava al ricorrente che il Centro non poteva proseguire i lavori concernenti i reattori autofertilizzanti a sali fusi e si precisava inoltre che anche altre direzioni generali non potevano interessarsi a tali ricerche. Era perciò necessario affidargli compiti che rientrassero nel programma del Centro di ricerche nucleari. Poiché non era possibile utilizzare adeguatamente le cognizioni e le capacità del ricorrente nei centri di Petten, di Karlsruhe e di Geel, mentre esistevano invece ad Ispra due impieghi di tale tipo — che venivano dettagliatamente descritti —, occorreva prendere in considerazione la possibilità d'un trasferimento ad Ispra.
Direi che in questo modo l'obbligo di motivazione è stato rispettato «secondo le circostanze». Non credo, comunque, che il mancato inserimento del contenuto della predetta nota nella motivazione del trasferimento autorizzi a parlare d'una violazione di forme sostanziali. L'art. 25, n. 2, dello statuto del personale non giustifica quindi, nel presente caso, un annullamento, dell'atto di trasferimento.
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bb)
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In secondo luogo, il ricorrente ritiene che, prima di decidere un trasferimento, si debba esaminare il fascicolo personale dell'interessato. Nel suo caso occorrerebbe tener presente che il suo fascicolo personale non conteneva alcun rapporto informativo ai sensi dell'art. 43 dello statuto del personale con la descrizione delle sue funzioni, in quanto l'ultimo rapporto risaliva al 1969 ed era per di più stato oggetto d'un reclamo dinanzi al competente comitato che lo aveva sottoposto a critiche. Si potrebbe dunque affermare che l'atto di trasferimento manca di base oggettiva in quanto è stato emanato senza che fossero conosciuti tutti i fatti concernenti la carriera e l'attività dell'interessato.
A questo riguardo va riconosciuto — ritorneremo ancora una volta su questa circostanza in un altro contesto — che in effetti, a partire dall'epoca sopra ricordata, non sono più stati compilati per il ricorrente i rapporti informativi che, com'è' noto, devono anche contenere una descrizione delle funzioni. Sono tuttavia d'accordo con la Commissione quando essa afferma non potersi lo stesso sostenere che l'atto di trasferimento manchi di fondamento oggettivo. Non si può infatti dimenticare che, come è già stato detto, il ricorrente era dal 1970 direttamente sottoposto al direttore generale dello stabilimento di ricerche nucleari di Petten. Si può dunque senz'altro supporre che il suddetto direttore fosse ben informato delle cognizioni e delle capacità del ricorrente e abbia pertanto emanato l'atto di trasferimento a conoscenza di tutti gli elementi rilevanti.
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cc)
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Un ulteriore vizio della procedura di trasferimento andrebbe ravvisato nel fatto che ad Ispra non c'erano posti vacanti, o perlomeno sarebbe mancato un avviso di posto vacante ai sensi dell'art. 4 dello statuto del personale, avviso che è necessario per consentire — al dipendente interessato ed eventualmente alla Corte — di controllare se il posto cui il dipendente viene destinato corrisponda al suo grado ed alle sue capacità.
È importante, in proposito, ricordare che il ricorrente è stato trasferito da Petten ad Ispra insieme con il suo posto in organico. Ciò spiega la mancanza d'un posto vacante ad Ispra e la mancanza d'un avviso di posto vacante, quale richiesto dallo statuto. In realtà la giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza emanata nella causa 61/70, Gianfranco Vistosi contro Commissione delle Comunità europee, sentenza del 16 giugno 1971, Racc. 1971, pag. 541) non considera necessario un avviso di posto vacante allorché il titolare d'un posto in organico viene trasferito col posto stesso, allorché, in altri termini, l'autorità avente il potere di nomina ritiene di dover spostare un posto in organico da un servizio ad un altro servizio presso il quale può essere meglio utilizzato.. In proposito — e mi limiterò per il momento a questa osservazione — non si può, neppure per i dipendenti scientifici, escludere qualsiasi modifica delle funzioni, ove si voglia evitare un'insopportabile sclerosi delle forme organizzative e delle qualifiche.
D'altra parte è d'importanza sostanziale per il presente caso la circostanza che il controllo ritenuto necessario dal ricorrente — accertamento della corrispondenza fra grado e funzioni — possa effettivamente venire compiuto. A questo riguardo, dovrebbe in effetti bastare la descrizione delle funzioni contenuta nella già citata nota del direttore generale del Centro comune di ricerche del 17 novembre 1975 con riferimento ai posti di Ispra allora in esame.
Anche sotto l'aspetto testé trattato è perciò difficile contestare l'atto di trasferimento.
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dd)
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La stessa conclusione vale infine — diciamolo subito — per il quarto motivo di gravame, che si riferisce ad una asserita violazione dell'art. 25, n. 3, dello statuto del personale in quanto il trasferimento non sarebbe stato reso noto mediante affissione, bensì soltanto mediante una comunicazione al personale del 29 aprile 1976 in cui si annunciava che il ricorrente era stato trasferito ad Ispra con decorrenza dal 1o marzo 1976.
Mi sembra del tutto palese che la disposizione invocata dal ricorrente mira soltanto ad informare il personale di tali avvenimenti affinché i dipendenti interessati possano, se del caso, proporre ricorso in tempo utile. Significa invece distorcere l'art. 25, n. 3, vedere nell'obbligo da esso contemplato un presupposto di efficacia degli atti di questo tipo. Non si può quindi affermare che l'atto di trasferimento va annullato per violazione dell'art. 25, n. 3, dello statuto del personale.
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b)
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Di importanza fondamentale per il presente procedimento è l'ulteriore problema che ora va affrontato e che consiste nell'accertare se all'atto di trasferimento si possa obiettare che esso non corrisponde all'interesse del servizio od è comunque viziato perché non ha tenuto conto di sostanziali interessi del ricorrente.
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aa)
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In tale contesto va preliminarmente osservato che nell'emanare atti di questo tipo, strettamente legati all'esercizio del potere organizzativo, l'autorità avente il potere di nomina dispone d'un largo margine d'apprezzamento discrezionale. La Corte non può quindi, in un caso di tal genere, esaminare tutti i dettagli, e deve in particolare astenersi dal valutare quelli che attengono a considerazioni d'opportunità. In casi di questo tipo, in sostanza, il controllo giurisdizionale mira piuttosto ad accertare se sia stato dimostrato in modo chiaro che il ricorrente non poteva più essere adeguatamente utilizzato nell'ambito in cui fino a quel momento aveva operato e che ne era possibile una ragionevole utilizzazione nel settore in cui è stato effettuato il trasferimento. Nell'esaminare se la decisione fosse obiettiva non si può andare oltre, salvo tutt'al più accertare ancora se l'autorità avente il potere di nomina abbia tenuto conto in misura ragionevole di sostanziali interessi personali e si sia preoccupata in misura sufficiente, prima d'emanare un atto che comporta consistenti mutamenti, di trovare soluzioni meno radicali.
Da questo punto di vista già la premessa della censura mossa dal ricorrente appare erronea. A mio parere, non si può accettare la tesi del ricorrente secondo cui l'autorità avente il potere di nomina avrebbe dovuto fare ogni sforzo per consentirgli di continuare a lavorare nel suo settore di specializzazione. Ugualmente da respingere è l'assunto che l'atto di trasferimento può essere ritenuto valido solo se si dimostra che altre soluzioni ipotizzabili, cioè l'impiego del ricorrente in una sede diversa da Ispra, non potevano assolutamente venire realizzate.
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bb)
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Si tratta dunque d'accertare se siano state avanzate ragioni valide ed obiettive per non lasciare il ricorrente nella posizione da lui occupata e nei compiti da lui svolti fino al termine del 1975.
Entrano qui in gioco fatti che risalgono ad un periodo abbastanza lontano. Nel 1965, il Consiglio decideva di modificare il programma di ricerche fissato per Petten. Ciò portava allo scioglimento del gruppo «Idrodinamica e misure» («Hydrodynamique et mesures»), cui dal 1963 era preposto il ricorrente. Questi, che non poteva a quell'epoca venire utilizzato nell'ambito dello specifico programma di ricerche da svolgere a Petten, veniva quindi incaricato di proseguire i lavori e studi effettuati fino a quel momento. Gli veniva attribuita una posizione speciale, in quanto era posto dapprima alle immediate dipendenze del direttore dello stabilimento di ricerche nucleari di Petten e successivamente alle immediate dipendenze del direttore generale del Centro comune di ricerche.
Quanto sopra sembrò accettabile per un certo periodo di tempo, e cioè finchè nel Centro comune di ricerche fu presente personale scientifico in soprannumero, che non poteva essere impiegato nella realizzazione dei programmi fissati. Tuttavia, in seguito alla continua riduzione dell'organico, questa situazione diventava nel 1974 manifestamente insostenibile anche a Petten. In conformità a ciò, in una nota del direttore generale del Centro comune di ricerche del 27 maggio 1974 si faceva notare che, a partire dal 1974, il Consiglio non avrebbe più consentito la presenza di personale scientifico in soprannumero.
S'aggiunga che nel 1975 fu predisposto per Petten un nuovo programma su cui andavano concentrate tutte le energie. Anche tale programma era estraneo agli studi del ricorrente, ed era perciò impossibile trovare per quest'ultimo, nel suddetto ambito, una soluzione che gli consentisse di impiegare adeguatamente le sue cognizioni e capacità.
Di fronte a tale stato di cose, che il ricorrente non ha seriamente contestato, si può in effetti affermare che esisteva un presupposto sostanziale per l'atto di trasferimento: la necessità di utilizzare in altro modo il ricorrente; in ogni caso non si constata, sotto questo aspetto, alcun elemento che consenta di parlare d'uno sviamento di potere.
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cc)
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Per quanto concerne poi l'altro problema che qui ci interessa, quello d'accertare se l'autorità avente il potere di nomina si sia preoccupata a sufficienza d'escogitare un provvedimento meno gravoso prima di decidere il trasferimento ad Ispra, non vedo neppure qui alcuna fondata ragione di critica.
Non è necessario, in proposito, che ci soffermiamo sull'invito, fatto al ricorrente agli inizi del 1975, di candidarsi al posto di consigliere scientifico a Washington e sull'insuccesso della candidatura per la preferenza accordata ad un altro concorrente. Se tale nomina sia stata effettuata in modo corretto è questione che non occorre trattare né decidere in questa sede, dal momento che il ricorrente ha trascurato di proporre subito impugnazione a tempo debito.
Ciò che importa è piuttosto il fatto che — come ci è dimostrato dagli scritti menzionati all'inizio — furono effettuati sondaggi presso talune direzioni generali di Bruxelles. Tali sondaggi non portarono tuttavia ad alcun risultato, in quanto le specifiche cognizioni del ricorrente non potevano manifestamente essere utilizzate in modo ragionevole in alcuno dei programmi allora in svolgimento presso le direzioni generali interpellate. È pure rilevante la circostanza — il ricorrente non ha potuto validamente contestare questo punto — che l'autorità avente il potere di nomina ha studiato le possibilità d'utilizzazione presso altri stabilimenti (Karlsruhe, Geel, Mol). Anche questo tentativo non diede manifestamente risultati soddisfacenti, sia a causa dell'organico ridotto di tali stabilimenti, sia a causa dei loro particolari settori d'attività, per i quali la specializzazione del ricorrente non presentava alcun interesse.
Quanto sopra basta per affermare che l'autorità avente il potere di nomina ha compiuto tentativi ragionevoli e che non si è quindi di fronte ad uno sviamento di potere. Non c'è invece alcun motivo di domandarsi se tali tentativi avrebbero dovuto essere estesi, tanto più che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare a sufficienza che esistessero presso altre direzioni generali evidenti possibilità d'impiego. Non si può neppure sostenere che l'autorità avente il potere di nomina sia incorsa in uno sviamento di potere per non aver studiato la possibilità di utilizzare il ricorrente nell'ambito degli accordi con organi nazionali o internazionali o addirittura di disporre un distacco, come consentito dall'art. 6 del trattato Euratom. Mancano per questo, del pari, punti d'appoggio sufficientemente chiari, a prescindere del tutto dal fatto che, se si esigessero simili riflessioni, si interferirebbe troppo nel potere discrezionale riservato all'autorità avente il potere di nomina, che sola può stabilire, in tale ambito, le precedenze nella trattazione di determinati settori e nell'utilizzazione del personale disponibile.
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dd)
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Nella sua critica l'attore pone l'accento — e ciò mi induce ad un'ulteriore considerazione, che va inserita in questo contesto — sul fatto che il suo trasferimento non era stato concordato col dirigente responsabile dello stabilimento di ricerche nucleari di Ispra e che non gli sono stati assegnati ad Ispra compiti ben definiti. Non si potrebbe quindi sostenere che il suo trasferimento ad Ispra sia stato reso necessario da esigenze di servizio. Inoltre, si dovrebbe tener presente che le funzioni indicate nell'atto di trasferimento erano inferiori a quelle fino a quel momento svolte dal ricorrente, al quale è stata attribuita anche nella scala gerarchica una posizione meno favorevole.
La prima parte di questa critica è manifestamente infondata. La Commissione ci ha infatti assicurato — ed io non vedo alcuna ragione di dubitare dell'esattezza delle sue affermazioni — che il capo dello stabilimento di ricerche nucleari di Ispra ha dato in forma verbale il proprio consenso al trasferimento del ricorrente. Non è dunque esatto che la direzione dello stabilimento non abbia previsto per il ricorrente alcun impiego ragionevole, né tantomeno che i nuovi compiti affidati al ricorrente non siano stati chiaramente definiti. In proposito ci si può, in primo luogo, richiamare alla già citata lettera del direttore generale del Centro comune di ricerche del 17 novembre 1975, che ha preceduto il trasferimento. In secondo luogo, da un telex che egli inviò, il 12 marzo 1976 al direttore generale del Centro comune di ricerche, risulta che il ricorrente era stato informato dei suoi nuovi compiti.
Per quanto inoltre attiene al tipo ed al livello delle funzioni attribuite al ricorrente ed alla sua posizione nella scala gerarchica, c'è ancora da osservare quanto segue.
Una certa modifica delle funzioni in conseguenza di un trasferimento non mi sembra decisiva finché rimane un collegamento sufficientemente stretto con l'attività svolta in precedenza, nonché con la formazione e le cognizioni del dipendente interessato. A mio parere non è stato dimostrato in modo esauriente che nella fattispecie tale collegamento manchi. In particolare, il ricorrente non ha potuto assolutamente provare la sua asserzione secondo cui i compiti attribuitigli ad Ispra sarebbero in realtà quelli d'un tecnico di grado B 1. Sotto questo aspetto, non si può in particolare dimenticare che il ricorrente è dipendente di grado A5 ed appartiene ad una carriera che si estende su più gradi (da A5 ad A8). Ciò premesso, non è più, a mio parere, cosa stupefacente che le funzioni non siano sempre distinte in modo abbastanza chiaro secondo il loro livello.
Il fatto, fra l'altro, che il ricorrente sia stato inserito ad Ispra nella scala gerarchica e sia perciò sottoposto a quattro gradi di superiori gerarchici è privo di rilevanza: si tratta della situazione normale d'un dipendente di grado A5. Ciò non costituisce affatto una degradazione, anche se si sa che il ricorrente era stato per lungo tempo alle immediate dipendenze del direttore d'uno stabilimento di ricerche nucleari e successivamente alle immediate dipendenze del direttore generale del Centro comune di ricerche. Come ho già detto, ciò era avvenuto in seguito allo scioglimento del gruppo di cui inizialmente il ricorrente era stato a capo, quando s'era posto il problema di continuare ad impiegarlo in modo adeguato. Non si può tuttavia affermare che il ricorrente ha acquisito in tal modo qualità di «consigliere», né in particolare trarre da quel fatto la pretesa che la sua particolare posizione, giustificata dalle note difficoltà, rimanga inalterata e che il ricorrente debba sempre rimanere fuori della gerarchia contemplata dallo statuto.
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ee)
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Va infine affrontata la questione di stabilire se la validità dell'atto di trasferimento possa essere posta in dubbio per il fatto che esso ha condotto ad una limitazione dei lavori che erano stati affidati al ricorrente da un comitato d'esperti creato nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica e dovevano essere portati a termine nel 1977. Oltre a ciò occorre accertare se si possa obiettare contro l'atto di trasferimento che l'attore, divorziato senza propria colpa, ha la sorveglianza di tre figli minorenni, due dei quali nati in Olanda, e che la loro governante olandese non è disposta a trasferirsi per lungo tempo in Italia.
Circa il primo punto (attività del ricorrente a Vienna) conviene anzitutto sottolineare che, nella nota del 28 novembre 1975 con cui il direttore generale del Centro comune di ricerche autorizzava il ricorrente a partecipare al convegno di Vienna dall'8 all'11 dicembre 1975, era espressamente precisato che i lavori in questo settore, essendo stati stralciati dal programma di ricerche della Comunità, non potevano più essere proseguiti. Con ciò veniva chiarito, e si stava certo già pensando al trasferimento del ricorrente, che il ricorrente non poteva assumere a Vienna impegni consistenti e tali da tenerlo occupato per un periodo piuttosto lungo. Questo punto è inoltre ribadito ancora una volta in un telex inviato il 19 marzo 1976 dal direttore generale del Centro comune di ricerche ad un superiore dell'interessato. È dunque difficile addurre contro l'atto di trasferimento la circostanza che al ricorrente veniva solo più consentito di dedicare una piccola parte del proprio tempo all'attività di Vienna — in uno scritto si accenna a circa il 10 % —. Ritengo addirittura che tale circostanza risulterebbe irrilevante anche nel caso in cui la citata limitazione fosse stata imposta successivamente; è ovvio infatti che l'autorità avente il potere di nomina può, sulla base del suo apprezzamento discrezionale, organizzare diversamente i lavori, quando ritenga che determinate funzioni debbano avere la precedenza nel programma comunitario. In nessun caso un dipendente può esigere di proseguire determinate attività che gli sono state affidate o consentite in precedenza.
In merito, d'altra parte, alla situazione familiare del ricorrente, non si può ignorare che il trasferimento gli ha posto dei problemi, in quanto la governante olandese dei suoi figli non è disposta a stabilirsi per lungo tempo in Italia. Non credo tuttavia che si tratti d'un ostacolo insuperabile e perciò tale da impedire il trasferimento, quando questo appare conforme alle esigenze del servizio. Per di più, non mi sembra proprio che si tratti di problemi irrisolvibili. Nel corso del procedimento il ricorrente, che comunque nel 1975 era pronto a trasferirsi negli Stati Uniti, non ha fatto nulla per evitare l'impressione ch'egli non si fosse ancora impegnato molto per risolvere questo problema, senz'altro difficile.
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ff)
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L'esame di tutti gli aspetti finora citati consente di constatare che, nell'emanare l'impugnato atto di trasferimento, la Commissione non è incorsa in uno sviamento di potere. Poiché anche altri indizi, da cui dovrebbe risultare che il trasferimento è un provvedimento disciplinare dissimulato, appaiono inconsistenti — il ricorrente menziona in propositto lo scioglimento del gruppo «Idrodinamica e misure» («Hydrodynamique et mesures»), la privazione della segretaria, lo sgombero del suo ufficio di Petten a sua insaputa nonché le connesse minacce di sanzioni — si può in definitiva concludere che il motivo principale del ricorso, cioè quello volto ad ottenere l'annullamento dell'atto di trasferimento, non è fondato.
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2. Sulle domande di risarcimento dei danni
Occorre ancora esaminare la fondatezza delle domande di risarcimento dei danni avanzate dal ricorrente, il quale fa valere tre motivi;
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in primo luogo, il trasferimento ad Ispra, da lui ritenuto illegittimo, che gli ha causato danni materiali (spese di viaggio, affitto, telefono e vitto) e morali (qui il ricorrente parla d'una «capitis diminutio»);
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in secondo luogo, la restrizione impostagli concedendogli di proseguire solo in misura assai limitata i lavori di Vienna;
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infine, la circostanza che nei suoi riguardi non sono più stati compilati a partire dal 1967 rapporti informativi ai sensi dell'art. 43 dello statuto del personale con descrizione delle funzioni, cosa che ha compromesso le sue prospettive di promozione ed ha reso impossibile l'applicazione degli artt. 97 e 99 dello statuto del personale.
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a)
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Sul primo motivo posso essere breve. Secondo me, l'atto di trasferimento non è viziato e quindi non è invalido. In particolare, non è provato che esso abbia portato ad un declassamento dell'interessato. Esso non può dunque condurre ad alcuna prestazione di risarcimento dei danni.
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b)
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Per quanto riguarda la sua attività a Vienna, il ricorrente sostiene che la citata limitazione contrasta con l'obbligo di favorire il perfezionamento professionale (art. 24, n. 3, dello statuto del personale), in quanto non gli lascia sufficiente possibilità di dedicarsi al suo settore specifico, che può essere rilevante ai fini della sua ulteriore carriera.
In sostanza, tutto ciò che poteva essere interessante a questo riguardo è già stato detto in relazione all'esame dell'atto di trasferimento, per il quale pure questo aspetto, in particolare, assumeva un certo rilievo. Lasciatemi ricordare ancora una volta, nel presente contesto, che, come è già stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza della Corte (cfr. ad esempio sentenza 21/68, André Huybrechts contro Commissione delle Comunità europee, sentenza del 6 maggio 1969, Racc. 1969, pag. 85), nessuno ha diritto all'esercizio di determinate funzioni; i compiti vengono piuttosto affidati al dipendente nell'ambito del potere di organizzazione, che implica un margine d'apprezzamento discrezionale. È indubbio che un ulteriore potere discrezionale esiste in ordine al problema di stabilire in quale misura attività concernenti il perfezionamento professionale ai sensi dell'art. 24, n. 3, dello statuto del personale siano compatibili con le esigenze del servizio. Nel presente caso non riscontro alcun indizio da cui si possa desumere un cattivo uso del suddetto potere discrezionale: il ricorrente è pur sempre stato autorizzato a dedicarsi in una certa misura alla sua attività di Vienna, e ciò, benché il suo settore di specializzazione non rientri attualmente nel programma delle Comunità. Neppure sotto l'aspetto testé considerato è dunque possibile riconoscere al ricorrente un diritto al risarcimento dei danni.
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c)
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Più complicato è invece il problema della mancanza di rapporti informativi sul ricorrente ai sensi dell'art. 43 dello statuto del personale. Come s'è visto, l'ultimo rapporto informativo che lo concerne risale al 1969. Contro di esso l'interessato aveva inoltre presentato un reclamo, che fu ritenuto fondato dal comitato paritetico per i rapporti informativi, anche se poi il rapporto non venne modificato.
A questo riguardo occorre riconoscere che la Commissione ha manifestamente violato gli obblighi impostile dallo statuto del personale. Ciò è in parte comprensibile, se si considera la particolare situazione in cui si trovava il ricorrente a partire dal 1967, ma la sua immediata subordinazione al direttore generale del Centro comune di ricerche non può certo giustificare la mancanza di rapporti informativi.
Ci si può domandare — è vero — se debba ritenersi dimostrato che tale fatto ha influito negativamente sulla retribuzione e sulla carriera dell'interessato, giustificando di conseguenza una richiesta di risarcimento dei danni. Per quanto riguarda in particolare la perdita di possibili promozioni, ritengo che sussistano notevoli dubbi.
Occorre, in primo luogo, ricordare che nel periodo in esame il ricorrente fu direttamente sottoposto al direttore dello stabilimento comune di ricerche di Petten e successivamente al direttore generale del Centro di ricerche nucleari. Detti superiori, che lo conoscevano bene e conoscevano bene anche la sua attività, avrebbero potuto formulare, se lo avessero ritenuto opportuno, proposte di promozione, tanto più che il direttore generale del Centro comune di ricerche è, come si sa, membro del comitato di promozione della Commissione.
Mi sembra pure rilevante la circostanza che il ricorrente, pur avendo in effetti ripetutamente accennato, in note da lui indirizzate al direttore generale del Centro di ricerche nucleari ed al direttore generale del personale e dell'amministrazione, alla mancanza dei rapporti contemplati dall'art. 43 dello statuto del personale, non ha mai compiuto passi efficaci — reclamo, ricorso — per eliminare questa irregolarità. Del pari, egli non ha mai protestato contro il suo mancato inserimento nelle liste dei promovibili, che, in base al sistema in vigore presso la Commissione, sono preparate da comitati di promozione.
Così stando le cose, non credo di poter riconoscere che le possibilità di promozione del ricorrente siano state diminuite o le prospettive d'applicazione dei citati articoli dello statuto siano state soppresse. Perlomeno si dovrebbe parlare d'un notevole concorso di colpa del ricorrente. Mi sembra dunque certo che neppure la mancanza dei rapporti informativi ai sensi dell'art. 43 dello statuto del personale possa giustificare la domanda di risarcimento dei danni.
Tutt'al più si potrebbe, in tale contesto, — e con ciò chiudo anche questa parte — tener conto della suddetta circostanza nel decidere sulle spese. Così è già stato fatto in casi nei quali si era constatato un comportamento colposo dell'amministrazione, ma, non essendoci la prova d'un pregiudizio, non era stato possibile accordare il risarcimento dei danni. Qualora si decidesse in questo senso anche nel presente caso, si potrebbbe, tenuto conto del peso di questo motivo di gravame sull'insieme del procedimento — non si dovrebbero dimenticare due istanze di provvedimenti d'urgenza, avanzate senza successo —, accollare alla Commissione un quarto delle spese sopportate dal ricorrente.
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3.
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Concludo pertanto proponendo che il ricorso sia respinto in tutte le sue parti e che la Commissione sopporti un quarto delle spese sostenute dal ricorrente.
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1
) Traduzione dal tedesco.