CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL

DELL'11 NOVEMBRE 1976 ( 1 )

Signor presidente,

signori giudici,

il procedimento odierno si ricollega al procedimento 77-74 svoltosi tra le stesse parti (sentenza 10 luglio 1975, Racc. 1975, pag. 949). Gli antefatti non richiedono perciò particolare illustrazione.

Il 28 settembre 1973 il Parlamento dichiarava vacante un posto A 3 presso la direzione generale scienza e documentazione. Non essendo stato possibile occuparlo mediante promozione o tramutamento, il 23 novembre 1973 si bandiva il concorso interno A/45, cui si iscriveva anche il ricorrente. Vincitore risultava il candidato K, mentre il ricorrente non era incluso nemmeno nella lista degli idonei. La nomina provocava il ricorso 77-74, che la Corte accoglieva.

In seguito all'annullamento della nomina, il Parlamento non indiceva un nuovo concorso, ma, riprendendo la classifica del concorso A/45, il 15 settembre 1975 il presidente del Parlamento nominava al posto A 3 in questione, con effetto dal 1o ottobre 1975, il candidato W., classificatosi settimo.

Il ricorrente non ha ritenuto corretta questa procedura e il 24 ottobre 1975 presentava reclamo amministrativo all'autorità che ha il potere di nomina. Egli sosteneva che la sentenza 77-74 non era stata eseguita a dovere. Tutta la procedura di concorso, per effetto della sentenza, andava annullata e ripetuta. Il ricorrente enunciava in subordine anche i presunti vizi della procedura di concorso. Infine chiedeva l'annullamento della nomina del candidato W. per essere egli stesso nominato, dopo eventuale ripetizione del concorso, al posto in questione.

Di fronte al silenzio dell'amministrazione, il 18 marzo 1976, il Küster promuoveva il presente ricorso chiedendo:

l'annullamento del silenzio-rifiuto del Parlamento nei confronti del suo reclamo;

l'annullamento della promozione del candidato W.;

la dichiarazione che il posto dichiarato vacante con l'avviso 892 e occupato mediante il concorso A/45, si deve occupare mediante nuovo concorso.

Ecco le mie osservazioni:

1.

Sarò breve su un eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento. Esso osserva che la nomina del candidato W. non costituisce atto lesivo per il Küster, che nemmeno figurava tra gli idonei del concorso A/45 e non avrebbe potuto venir nominato nemmeno dopo l'annullamento disposto dalla sentenza 77-74.

Questo modo di vedere, a mio avviso, è erroneo, come lo sarebbe stata un'eccezione in questo senso sollevata eventualmente nel procedimento 77/74. È inutile osservare, come fa il ricorrente, che ogni nomina in A I pregiudica le sue possibilità di promozione. È essenziale il fatto che il ricorrente critica nuovamente la procedura di concorso. Se gli argomenti venissero accolti, la procedura potrebbe venir riconosciuta irregolare e se ne potrebbe disporre la ripetizione. È possibile che un accoglimento del presente ricorso migliori la situazione del Küster, aumentando le sue possibilità di carriera. Ciò è sufficiente per conferirgli un interesse ad impugnare il provvedimento di nomina.

2.

Vediamo anzitutto la censura secondo cui la nomina del candidato W., in base alla classifica del concorso A/45, costituisce inosservanza del dispositivo della sentenza 77-74 del 10 luglio 1975.

La sentenza criticava il fatto che al vincitore fossero stati attribuiti punti sotto la voce «giudizio complessivo e valutazione professionale nell'ambito dell'istituzione», pur se sul suo conto non erano mai stati redatti rapporti. Poiché questo punteggio è stato determinante per l'inclusione del candidato nella lista degli idonei, la nomina è stata annullata.

Mi pare chiaro — e il dispositivo della sentenza è lampante in merito — che la sentenza si limita ad annullare la nomina e non annulla tutta la procedura di concorso. Con ciò la sentenza non va oltre il petitum, almeno in base a quello che si evince dal ricorso, che risulta dall'esposizione dei fatti e dal contenuto del reclamo dell'interessato. È per me pure certo che nemmeno la motivazione della sentenza lascia intendere che il concorso deve essere ripetuto. È stata criticata solo l'attribuzione di punti ai dipendenti temporanei sotto una certa voce; quanto alle altre censure sulla procedura di concorso, si è dichiarato espressamente che era superfluo pronunciarsi, cioè indagare sulla loro fondatezza.

L'irregolarità rilevata non inficiava evidentemente tutta la procedura di concorso. Poiché il vincitore era l'unico dipendente temporaneo partecipante al concorso, ed era stato per di più incluso nella lista d'idoneità, era sufficiente sopprimere la sua nomina per accogliere la censura mossa dal ricorrente.

La mancata ripetizione del concorso non costituisce dunque inosservanza della sentenza 77-74. L'esattezza di questo convincimento non è scalzata nemmeno da altre critiche specifiche mosse dal ricorrente, come ad esempio il fatto che la sentenza citi come oggetto del ricorso anche l'annullamento del concorso interno A/45. Ciò è inesatto in rapporto alle richieste avanzate dal ricorrente; d'altro canto gli effetti di una sentenza non si determinano in base ad elementi come questo, ma solo in base al dispositivo e agli argomenti su cui esso si fonda. Altrettanto dicasi per la condanna alle spese del Parlamento, logica conseguenza dell'accoglimento della domanda. L'accoglimento di un punto, però, non implica l'accoglimento del ricorso nel suo complesso.

3.

Altra censura è quella dell'impossibilità di nominare un candidato che non ha a suo tempo impugnato l'atto di nomina, in quanto non è equo che egli fruisca degli effetti di una sentenza di cui non è destinatario. La censura è evidentemente infondata. Già il punto di partenza è aberrante.

Le sentenze di annullamento hanno efficacia erga omnes in quanto atti giuridici costitutivi. Nell'ambito della nuova situazione giuridica conseguente alla sentenza e alla luce della motivazione fornita, l'amministrazione deve emanare un nuovo atto. L'amministrazione ha facoltà di nominare uno degli altri candidati allo stesso concorso, purché non si trovi nella posizione irregolare censurata dalla sentenza. Non si vede perché, ragionevolmente, la facoltà di scelta dell'amministrazione dovrebbe venir ristretta nel senso auspicato dal ricorrente.

4.

Altrettanto conciso sarà l'esame della censura con cui si sostiene che la nomina del candidato W. non è stata in precedenza comunicata all'Ufficio di presidenza del Parlamento, come invece è prescritto (doc. PE (BUR 1912) del 12 dicembre 1962).

Il Parlamento, producendo un estratto del verbale, ha dimostrato che la formalità è stata rispettata. Per quanto riguarda l'osservazione che la decisione di nomina non reca traccia di tale comunicazione, si può dire che tali particolari non hanno importanza vitale e l'eventuale omissione di uno di essi non vizia l'atto. Inoltre è dubbio anche l'interesse a invocare tali circostanze, in quanto era pressochè certo che dopo l'annullamento della decisione per i motivi di cui sopra, se ne sarebbe adottata un'altra di contenuto simile nel pieno rispetto delle forme, quindi il ricorrente non aveva alcuna probabilità di venir nominato al posto del candidato W.

5.

Infine — osserva il Küster — la nomina parla di «promozione». Anche questo non è motivo d'annullamento. La questione è da me già stata esaminata nelle conclusioni 123/75, che riguardano una situazione analoga. Si può aggiungere al massimo che il ricorrente non ha alcun interesse a muovere tale critica, e con ciò non vi è bisogno di altre spiegazioni.

6.

Altre censure si fondano sulla base della decisione impugnata, cioè sul concorso A/45. Esse sono ricevibili, giacché la giurisprudenza sostiene che l'impugnazione dell'atto implica l'impugnazione anche degli atti preparatori. È altrettanto irrilevante che le critiche abbiano già formato oggetto del ricorso 77-74. L'atto impugnato ora è diverso e per di più nella causa precedente si era ritenuto superfluo esaminare tutte le censure del ricorrente. Potrebbe al massimo lasciare perplessi il semplice richiamo del ricorrente agli argomenti svolti nella causa precedente. Penso che la Corte possa tenerne conto come ha già fatto nelle cause 19 e 65-63 (Satya Prakash contro Commissione delle CC.EE., sentenza 8 luglio 1965, Racc. 1965, pag. 615).

Se si prescinde da questa considerazione — come nella causa 4-69 (Alfons Lütticke GmbH contro Commissione delle CC.EE., sentenza 28 aprile 1971, Racc. 1971, pag. 336) — sul contenuto oggettivo degli argomenti mi limiterò ad osservare quanto segue: se il ricorrente si richiama agli atti del procedimento 77-74, potrò fare a meno di analizzare il punto, giacché nelle mie conclusioni 77-74 ho detto quello che pensavo in proposito. Mi richiamo dunque alla conclusione: non vi è motivo per annullare il concorso. Potrò forse aggiungere qualcosa circa la nuova censura mossa ora, cioè che la commissione non ha tenuto conto dell'interim come capo divisione esercitato dall'interessato. Il ricorrente si richiama al riconoscimento ufficiale dell'interim, dato dal presidente del Parlamento con atto del 28 maggio 1975. D'altro canto egli si richiama alla deposizione del teste Opitz in un procedimento anteriore, per effetto della quale la considerazione di un interinato è divenuto un criterio di valutazione per il conferimento di un migliore punteggio in un concorso.

Comincerò con l'esprimere i miei dubbi sull'importanza di questo elemento per il concorso A/45, che non verte sull'occupazione del posto nell'ambito di una commissione presso la quale il ricorrente aveva svolto l'interinato come capo divisione. Se però si ritenesse che l'elemento è importante, si deve osservare che il ricorrente, anche guadagnando con questo elemento qualche punto in classifica, cioè se fosse giunto a quota 61, non sarebbe ugualmente entrato nel novero degli idonei. L'eventuale modifica dei punteggi non avrebbe provocato una nomina diversa, specie dal momento che il candidato W. aveva ottenuto 67,5 punti. Quindi fa difetto l'interesse ad impugnare anche su questo punto; è chiaro che tali censure non potranno indurre ad annullare il provvedimento impugnato.

7.

Ultima è la censura secondo cui la nomina non è stata effettuata nell'interesse del servizio. Il ricorrente osserva che il candidato prescelto si era occupato in precedenza solo di problemi agricoli, quindi non aveva una competenza specifica per il posto in questione.

Si può obiettare, come ha fatto il Parlamento, che il candidato prescelto era sulla lista degli idonei e l'esame di tutti gli elementi non ha messo in luce irregolarità nella compilazione della lista stessa. Ciò convalida la nomina e non ritengo si debba dimostrare anche che vi fosse un interesse del servizio.

8.

Ne risulta che nessuna delle censure mosse è fondata, quindi non resta che proporre di respingere il ricorso in ogni suo punto. Le spese dovrebbero venir disciplinate a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.