61975J0110(01)

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 17 NOVEMBRE 1976. - JOHN MILLS CONTRO BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI. - CAUSA 110/75.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 01613
edizione speciale portoghese pagina 00653


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - CONTROVERSIE CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - RIDUZIONE DI PERSONALE - LICEITA - CONDIZIONI

( REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANCA , ART . 16 )

2 . DIPENDENTI - RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI - ESAME DEI MERITI DELLE PERSONE COME CRITERIO PRIORITARIO - SANZIONE DISSIMULATA - INESISTENZA

Massima


1 . UNA RIORGANIZZAZIONE INTERNA CHE IMPLICHI UNA RIDUZIONE DI PERSONALE NON E IN CONTRASTO CON LA NATURA DEL REGIME DI LAVORO INSTAURATO DALLA BANCA ED OMOLOGATO DAL SUO REGOLAMENTO DEL PERSONALE , IL QUALE DISPONE , ALL ' ART . 16 , 3* COMMA , CHE ' I CONTRATTI STIPULATI A TEMPO INDETERMINATO POSSONO ESSERE DISDETTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON UN DETERMINATO PREAVVISO ' .

2 . LA PRASSI GENERALE , NEL CASO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE , DI COMINCIARE , A PARITA DI MERITO , DAI CELIBI E DAGLI ULTIMI ASSUNTI NON VIETA DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , IN PRIMO LUOGO , I MERITI DELLE PERSONE ED IL LORO COMPORTAMENTO IN SERVIZIO . LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI SIFFATTI CRITERI NON PUO , DI PER SE , COSTITUIRE UNA SANZIONE DISSIMULATA .

Parti


NELLA CAUSA 110-75 ,

JOHN MILLS , RESIDENTE IN LUSSEMBURGO , CON L ' AVV . CYR CAMBIER , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . VICTOR BIEL , 18A , RUE DES GLACIS ,

RICORRENTE ,

CONTRO

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE DELL ' UFFICIO LEGALE , SIG . NICOLAAS VAN DEN HOUTEN , AGENTE NOMINATO AD LITEM DAL PRESIDENTE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , ED ASSISTITO DALL ' AVVOCATO DOMICILIATARIO ALEX BONN , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , 22 COTE D ' EICH ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 29 LUGLIO 1975 , CON CUI SI E POSTO FINE AL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL RICORRENTE E LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI ,

Motivazione della sentenza


1 CON RICORSO 17 OTTOBRE 1975 , IL RICORRENTE HA CHIESTO IN PRIMO LUOGO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 29 LUGLIO 1975 , PERVENUTAGLI IL 30 DELLO STESSO MESE , CON CUI LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , A DECORRERE DAL 31 OTTOBRE , PONEVA TERMINE AL SUO CONTRATTO DI LAVORO ED , IN SECONDO LUOGO , LA REINTEGRAZIONE NELLE SUE FUNZIONI .

2 IN SUBORDINE , EGLI CHIEDE LA CONDANNA DELLA CONVENUTA AL VERSAMENTO , OLTRE ALLE INDENNITA DI CUI ALL ' ART . 16 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANCA , DI UN ' INDENNITA COMPENSATIVA DI 3 081 020 FRANCHI BELGI PER RECESSO ABUSIVO DAL CONTRATTO .

SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO E DI REINTEGRAZIONE

3/4 IL RICORRENTE SOSTIENE IN PRIMIS CHE LA DISDETTA DEL SUO CONTRATTO DI LAVORO E INCOMPATIBILE CON GLI ARTT . 38-40 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE , DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PROCEDURA DISCIPLINARE DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL PERSONALE CHE VENGONO MENO AI LORO DOVERI . IN EFFETTI L ' ATTO IMPUGNATO , PUR SE APPARENTEMENTE GIUSTIFICATO DALLA NECESSITA DI PROCEDERE AD UNA RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA BANCA , COSTITUIREBBE , IN REALTA , UNA SANZIONE DISCIPLINARE DISSIMULATA CHE NON AVREBBE POTUTO ESSERE ADOTTATA SE NON NEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI SUINDICATI .

5/7 LA CONVENUTA HA ILLUSTRATO CHE , ALL ' EPOCA DELL ' ADESIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI ALLA CEE ESSA AVEVA COSTITUITO UN GRUPPO DI CINQUE TRADUTTORI IN INGLESE , MA CHE LA MOLE DELLE TRADUZIONI IN DETTA LINGUA E STATA INFERIORE ALLE PREVISIONI , DI GUISA CHE IL LAVORO DEL GRUPPO , IN PARTICOLARE A FAR TEMPO DAL 1975 , E CONSIDEREVOLMENTE DIMINUITO . IL RENDIMENTO QUOTIDIANO PRO CAPITE SAREBBE DIMINUITO DA 2,56 PAGINE NEGLI ULTIMI NOVE MESI DEL 1973 A SOLE 1,52 PAGINE NEI PRIMI DIECI MESI DEL 1975 . TUTTI I DATI NOTI INDURREBBERO A FAR RITENERE CHE TALE CALO DEL LAVORO SIA DESTINATO A PROTRARSI NEL TEMPO .

8/11 QUESTE CIRCOSTANZE , CHE NON SONO STATE CONTESTATE NELLA SOSTANZA , ERANO ATTE A GIUSTIFICARE IL PROVVEDIMENTO DI RIDURRE IL GRUPPO DI TRADUZIONE INGLESE . UN SIFFATTO PROVVEDIMENTO NON ERA IN CONTRASTO CON LA NATURA DEL REGIME DI LAVORO INSTAURATO DALLA BANCA ED OMOLOGATO DAL SUO REGOLAMENTO DEL PERSONALE , IL QUALE DISPONE , ALL ' ART . 16 , 3O COMMA , CHE ' I CONTRATTI STIPULATI A TEMPO INDETERMINATO POSSONO ESSERE DISDETTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON UN DETERMINATO PREAVVISO ' . TALE REGIME NON E STATO MODIFICATO , NE IN GENERALE NE RISPETTO AL RICORRENTE , DALLA CIRCOSTANZA CHE , DURANTE IL PERIODO D ' INCERTEZZA DOVUTA AL REFERENDUM NEL REGNO UNITO , LA CONVENUTA HA UFFICIALMENTE RASSICURATO IL SUO PERSONALE DI NAZIONALITA INGLESE CONFERMANDOGLI CHE IN CASO DI ESITO NEGATIVO , ESSO NON SAREBBE STATO LICENZIATO . IN LINEA DI PRINCIPIO , IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO AL FINE DI RIDURRE IL GRUPPO DI TRADUZIONE INGLESE ERA QUINDI GIUSTIFICATO ED ATTO A LEGITTIMARE LA DISDETTA DEL CONTRATTO .

12/13 CIONONDIMENO E PACIFICO CHE IL RICORRENTE NON ERA IL PIU GIOVANE D ' ETA , NE PER ANZIANITA , DEL GRUPPO E CHE LA CONVENUTA LO HA PRESCELTO PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE LE SUE PRESTAZIONI , LE SUE RELAZIONI COI SUPERIORI ED IL SUO COMPORTAMENTO IN GENERALE , AD AVVISO DELLA BANCA , LASCIAVANO A DESIDERARE RISPETTO A QUELLE DEI SUOI COLLEGHI . PER QUESTI MOTIVI IL RICORRENTE CONSIDERA LA DISDETTA DI CUI TRATTASI COME UNA SANZIONE DISSIMULATA E VIZIATA DA SVIAMENTO DI PROCEDURA SE NON DI POTERE .

14/19 PUR SE RIENTRA NELLA PRASSI GENERALE , NEL CASO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE , IL COMINCIARE , A PARITA DI MERITO , DAI CELIBI E DAGLI ULTIMI ASSUNTI , DETTA PRASSI NON VIETA DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , IN PRIMO LUOGO , I MERITI DELLE PERSONE ED IL LORO COMPORTAMENTO IN SERVIZIO . LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI SIFFATTI CRITERI NON PUO , DI PER SE , COSTITUIRE UNA SANZIONE DISSIMULATA . RISULTA CHIARAMENTE DAI FATTI ADDOTTI DA AMBO LE PARTI CHE LE RELAZIONI DEL RICORRENTE COI DUE REVISORI DEL GRUPPO , IN PARTICOLARE COL SIG . T ., ERANO DIFFICILI A CAUSA TANTO DELLA PERSONALITA DEL SUDDETTO SIG . T ., QUANTO DI QUELLA DEL RICORRENTE . IL RICORRENTE , CHE SI CONSIDERAVA , SOTTO OGNI ASPETTO , SU UN PIEDE DI PARITA COI SUOI COLLEGHI DEL GRUPPO , ERA INSOFFERENTE DELLE OSSERVAZIONI SUL SUO LAVORO DA PARTE DEI REVISORI E DEI PROVVEDIMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ADOTTATI DAL SIG . T ., NELLA SUA QUALITA DI RESPONSABILE UFFICIOSO DEL GRUPPO . LA DIREZIONE DELLA BANCA - CHE AVEVA TENTATO , SENZA RIUSCIRVI , DI COMPORRE TALI DIFFICOLTA - STANDO COSI LE COSE , POTEVA LEGITTIMAMENTE RITENERE CHE , NEL CASO IN CUI OCCORRESSE COMUNQUE SEPARARSI DA UN MEMBRO DEL GRUPPO INGLESE , SAREBBE STATO OPPORTUNO DISDIRE IL CONTRATTO DEL RICORRENTE . LA CONVENUTA HA QUINDI POTUTO ADOTTARE LA DECISIONE IMPUGNATA SENZA COMMETTERE UNO SVIAMENTO DI PROCEDURA O DI POTERE E QUINDI LA DOMANDA D ' ANNULLAMENTO E DI REINTEGRAZIONE SONO INFONDATE .

SULLA DOMANDA DI INDENNITA

20/21 IL RICORRENTE CHIEDE , IN SUBORDINE , LA CONDANNA DELLA CONVENUTA , PER RECESSO ABUSIVO DAL CONTRATTO , AL VERSAMENTO DI UN ' INDENNITA COMPENSATIVA PARI A 3 081 020 FRANCHI BELGI , OSSIA DELLA SOMMA DI TRE MILIONI E MEZZO DI FRANCHI BELGI , DETRATTE TALUNE INDENNITA GIA VERSATE . DA QUANTO PREMESSO RISULTA CHE LA DISDETTA DI CUI E CAUSA NON PUO VENIR CONSIDERATA COME RECESSO ABUSIVO DAL CONTRATTO E CHE LA DOMANDA E PERCIO INFONDATA .

22 IL RICORSO VA QUINDI RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

23/25 A TERMINI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE . TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA EUROPEE , LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .

26 NELLA FATTISPECIE TALE NORMA VA APPLICATA PER ANALOGIA .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

DICHIARA E STATUISCE :

1O IL RICORSO E RESPINTO .

2O CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE .