61975J0051

SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 GIUGNO 1976. - EMI RECORDS LIMITED CONTRO CBS UNITED KINGDOM LIMITED. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA HIGH COURT OF JUSTICE DI LONDRA). - CAUSA 51/75.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 00811
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . PROPRIETA INDUSTRIALE - TUTELA - DIRITTO AL MARCHIO - ESERCIZIO - TITOLARE DI UN MARCHIO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA - PRODOTTI SIMILARI IMPORTATI DA UN PAESE TERZO CON MARCHIO IDENTICO - IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE NEL MERCATO COMUNE - IMPEDIMENTO - CONFORMITA ALLE NORME DEL TRATTATO

( TRATTATO CEE , ART . 9 , N . 2 , ART . 10 , N . 1 , ART . 36 , ART . 110 )

2 . CONCORRENZA - INTESE - DIRITTO AL MARCHIO - ESERCIZIO - DIVIETO

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

3 . CONCORRENZA - INTESE - OPERATORI ECONOMICI DEL MERCATO COMUNE E DEI PAESI TERZI - DIRITTO AL MARCHIO - ESERCIZIO - PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI SIMILARI A QUELLI TUTELATI DA UN MARCHIO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA - OFFERTA - RIDUZIONE - DIVIETO

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

4 . CONCORRENZA - INTESE - NON PIU IN VIGORE - EFFETTI ULTERIORI - DIVIETO - APPLICAZIONE - LIMITI - DIRITTI NAZIONALI SUL MARCHIO - ESERCIZIO

( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

5 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO - DIRITTO AL MARCHIO - ESERCIZIO - PRODOTTI SIMILARI IMPORTATI DA UN PAESE TERZO SOTTO UN MARCHIO IDENTICO - DISTRIBUZIONE NEL MERCATO COMUNE - IMPEDIMENTO - SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE - INSUSSISTENZA

( TRATTATO CEE , ART . 86 )

6 . PROPRIETA INDUSTRIALE - TUTELA - DIRITTO AL MARCHIO - ESERCIZIO - TITOLARE DI UN MARCHIO NEGLI STATI MEMBRI - POTERE DI IMPEDIRE L ' ESERCIZIO DA PARTE DI UN TERZO DEL DIRITTO AL MEDESIMO MARCHIO POSSEDUTO IN UN PAESE TERZO - CANCELLAZIONE , PER L ' ESPORTAZIONE NELLA COMUNITA , DI DETTO MARCHIO SULLE MERCI DI CUI TRATTASI - APPOSIZIONE DI UN ALTRO MARCHIO - ESIGENZE AMMISSIBILI

Massima


1 . NE LE NORME DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , NE QUELLE RIGUARDANTI LA MESSA IN LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI , NE INFINE I PRINCIPI CHE REGGONO LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE VIETANO AL TITOLARE DI UN MARCHIO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA DI ESERCITARE IL SUO DIRITTO ONDE IMPEDIRE L ' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ANALOGHI RECANTI IL MEDESIMO MARCHIO , ORIGINARI DI UN PAESE TERZO .

LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON POSSONO NEPPURE VENIR INVOCATE PER VIETARE AL TITOLARE DEL MARCHIO NEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO ONDE IMPEDIRE AD UN ALTRO TITOLARE DEL MEDESIMO MARCHIO IN UN PAESE TERZO DI PRODURRE E DISTRIBUIRE I PROPRI PRODOTTI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , VUOI DIRETTAMENTE , VUOI TRAMITE LE PROPRIE AFFILIATE CON SEDE IN QUEST ' ULTIMA .

2 . IL DIRITTO AL MARCHIO , IN QUANTO ISTITUTO GIURIDICO , NON POSSIEDE LE CARATTERISTICHE DI CONTRATTO O DI ATTO CONCORDATO CONTEMPLATE DALL ' ART . 85 , N . 1 . CIONONDIMENO , IL SUO ESERCIZIO POTREBBE RICADERE SOTTO I DIVIETI DEL TRATTATO , TUTTE LE VOLTE CHE RISULTASSE ESSERE L ' OGGETTO , IL MEZZO O LA CONSEGUENZA DI UN ' INTESA .

3 . UN ' INTESA TRA OPERATORI ECONOMICI NELL ' AMBITO DEL MERCATO COMUNE ED OPERATORI CONCORRENTI IN PAESI TERZI , DONDE RISULTI L ' ISOLAMENTO DELL ' INTERO MERCATO COMUNE CHE , NELL ' AREA COMUNITARIA , RIDURREBBE L ' OFFERTA DI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI ANALOGHI A QUELLI PROTETTI DA UN MARCHIO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , POTREBBE ALTERARE LE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA NELL ' AMBITO DEL MERCATO COMUNE .

NEL CASO AD ESEMPIO IN CUI IL TITOLARE NEL PAESE TERZO DEL MARCHIO CONTROVERSO DISPONGA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA DI PIU AFFILIATE CON SEDE NEI DIVERSI STATI MEMBRI E IN GRADO DI DISTRIBUIRE I PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE , QUESTO ISOLAMENTO POTREBBE DEL PARI PREGIUDICARE IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI .

4 . NELL ' IPOTESI DI INTESE CHE HANNO CESSATO DI ESSERE IN VIGORE , E SUFFICIENTE , AI FINI DELL ' ART . 85 , CHE ESSE CONTINUINO A PRODURRE EFFETTI ANCHE DOPO AVER FORMALMENTE CESSATO DI ESSERE IN VIGORE .

SI DEVE RITENERE CHE UN ' INTESA CONTINUI A PRODURRE EFFETTI SOLO NELL ' IPOTESI IN CUI IL COMPORTAMENTO DEGLI INTERESSATI FACCIA IMPLICITAMENTE EMERGERE L ' ESISTENZA DEGLI ELEMENTI DI CONCERTAZIONE E DI COORDINAMENTO PROPRI DELL ' INTESA E PERVENGA AL MEDESIMO RISULTATO VOLUTO DALL ' INTESA .

CIO NON AVVIENE QUANDO I PREDETTI EFFETTI NON VANNO AL DI LA DI QUELLI SENZ ' ALTRO CONNESSI ALL ' ESERCIZIO DEI DIRITTI NAZIONALI SUL MARCHIO , IN ISPECIE QUANDO L ' OPERATORE STRANIERO HA LA POSSIBILITA DI ACCEDERE AL MERCATO COMUNE , SENZA SERVIRSI DEL MARCHIO CONTROVERSO .

5 . IL DIRITTO AL MARCHIO , PUR SE CONFERISCE AL SUO TITOLARE UNA POSIZIONE PARTICOLARE NEL TERRITORIO PROTETTO , NON IMPLICA PER QUESTO L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE AI SENSI DELL ' ART . 86 , IN ISPECIE NELL ' IPOTESI IN CUI , COME NEL CASO DI SPECIE , PIU IMPRESE AVENTI UNA POTENZA ECONOMICA ANALOGA A QUELLA DEL TITOLARE DEL MARCHIO SFRUTTINO IL MERCATO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI E SIANO IN GRADO DI FARE CONCORRENZA AL DETTO TITOLARE .

DEL RESTO , SE ED IN QUANTO ESSO MIRI AD IMPEDIRE L ' IMPORTAZIONE NEL TERRITORIO PROTETTO DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI DA UN MARCHIO IDENTICO , L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO AL MARCHIO NON COSTITUISCE SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE , AI SENSI DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO .

6 . QUALORA IL TITOLARE DI UN MARCHIO NEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA POSSA IMPEDIRE LA VENDITA O LA FABBRICAZIONE DA PARTE DI UN TERZO NELLA COMUNITA DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI DAL MEDESIMO MARCHIO , DETENUTO IN UN PAESE TERZO , LA NECESSITA PER DETTO TERZO DI PROCEDERE , PER LE PROPRIE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITA , ALLA CANCELLAZIONE DEL MARCHIO SUI PRODOTTI CONSIDERATI ED ALL ' EVENTUALE APPOSIZIONE DI UN MARCHIO DIVERSO , RIENTRA FRA LE CONSEGUENZE AMMISSIBILI DELLA TUTELA CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO GARANTISCE AL TITOLARE DEL MARCHIO , AVVERSO L ' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PAESI TERZI CONTRASSEGNATI DA UN MARCHIO IDENTICO OD ANALOGO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 51-75 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA HIGH COURT OF JUSTICE DI LONDRA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

EMI RECORDS LIMITED , CON SEDE NEL MIDDLESEX ,

E CBS UNITED KINGDOM LIMITED , CON SEDE IN LONDRA ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ED ALLE NORME DI CONCORRENZA IN MATERIA DI DIRITTO AL MARCHIO ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 22 MAGGIO 1975 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 9 GIUGNO 1975 , LA HIGH COURT OF JUSTICE DI LONDRA , HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

' SE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE ED IN ISPECIE LE DISPOSIZIONI CHE PONGONO I PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO , NONCHE LE NORME CHE DISCIPLINANO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E LA LIBERTA DELLA CONCORRENZA , VADANO INTERPRETATE NEL SENSO CHE A NON E LEGITTIMATO A FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO DI MARCHIO NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO DI OGNI STATO MEMBRO ONDE IMPEDIRE

I ) LA VENDITA AD OPERA DI B IN OGNI STATO MEMBRO DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI COL MARCHIO X , PRODOTTI E DISTRIBUITI COL MARCHIO X AD OPERA DI B SUL TERRITORIO EXTRACOMUNITARIO , OVE B E TITOLARE DEL MARCHIO X OPPURE

II ) LA PRODUZIONE AD OPERA DI B IN OGNI STATO MEMBRO DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI COL MARCHIO X . '

2 RISULTA DAI DATI FORNITI DAL GIUDICE NAZIONALE CHE IL MARCHIO DI CUI E CAUSA APPARTENEVA IN ORIGINE AD UNA SOCIETA AMERICANA CHE , NEL 1917 , CEDEVA ALLA SUA AFFILIATA INGLESE I PROPRI INTERESSI E LA PROPRIA CLIENTELA IN PIU PAESI IVI COMPRESI GLI STATI CHE COMPONGONO ATTUALMENTE LA COMUNITA .

3 IN PARI TEMPO LA SOCIETA AMERICANA TRASFERIVA ALLA PROPRIA AFFILIATA INGLESE UN CERTO NUMERO DI MARCHI , COMPRESO QUELLO DI CUI E CAUSA , PER I SUMMENZIONATI PAESI , RISERVANDOSI CIONONDIMENO QUESTO MARCHIO PER GLI STATI UNITI ED ALTRI PAESI TERZI .

4 DETTO MARCHIO , ACQUISTATO ( A PARTIRE DAL 1922 ) SUCCESSIVAMENTE DA PIU SOCIETA AMERICANE ED INGLESI , E ATTUALMENTE DETENUTO , IN UN CERTO NUMERO DI PAESI , TRA CUI GLI STATI MEMBRI , DALLA SOCIETA INGLESE EMI RECORDS LIMITED E , IN ALTRI PAESI , TRA CUI GLI STATI UNITI , DALLA SOCIETA AMERICANA CBS INC ., DI CUI LA CBS UNITED KINGDOM LIMITED E L ' AFFILIATA NEL REGNO UNITO .

5 RISULTA DAI DATI FORNITI DALLA HIGH COURT CHE IL TITOLARE DEL MARCHIO NEGLI STATI UNITI VENDE NELLA COMUNITA , TRAMITE LE SUE AFFILIATE AVENTI IVI LA PROPRIA SEDE , PRODOTTI CONTRASSEGNATI DA DETTO MARCHIO E FABBRICATI NEGLI STATI UNITI .

6 LA QUESTIONE MIRA SOSTANZIALMENTE AD ACCERTARE SE IL TITOLARE DI UN MARCHIO IN UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA POSSA ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO ESCLUSIVO ONDE IMPEDIRE L ' IMPORTAZIONE O LA VENDITA IN DETTO STATO MEMBRO DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI DAL MEDESIMO MARCHIO , ORIGINARI DI UN PAESE TERZO O FABBRICATI NELLA COMUNITA DA UN ' AFFILIATA DEL TITOLARE DEL MARCHIO IN TALE PAESE .

7 A TAL UOPO IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE ALLA CORTE DI ESAMINARE LA QUESTIONE SOTTOPOSTALE , RISPETTO AI PRINCIPI ED ALLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO RELATIVI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ED ALLA CONCORRENZA .

1 . QUANTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

8 NELL ' AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CONCERNENTI LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , ED IN CONFORMITA ALL ' ART . 3 , LETT . A ), GLI ARTT . 30 E SEGG ., RELATIVI ALL ' ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DELLE MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , STABILISCONO ESPRESSAMENTE CHE DETTE RESTRIZIONI E MISURE SONO VIETATE ' FRA GLI STATI MEMBRI ' .

9 L ' ART . 36 IN PARTICOLARE , DOPO AVER STABILITO CHE GLI ARTT . 30-34 LASCIANO IMPREGIUDICATE LE RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE , ALL ' ESPORTAZIONE E AL TRANSITO , GIUSTIFICATE TRA L ' ALTRO DA MOTIVI DI TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE , PRECISA CHE QUESTE ULTIME NON DEVONO IN ALCUN MODO COSTITUIRE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA NE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA DEL COMMERCIO ' TRA GLI STATI MEMBRI ' .

10 QUINDI , L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO AL MARCHIO ONDE IMPEDIRE LA VENDITA DI PRODOTTI PROVENIENTI DA UN PAESE TERZO , CONTRASSEGNATI DA UN IDENTICO MARCHIO , NON PREGIUDICA , NEMMENO NELL ' IPOTESI IN CUI ESSO COSTITUISSE UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA , LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI TRA STATI MEMBRI E NON RIENTRA QUINDI NEI DIVIETI DI CUI AGLI ARTT . 30 E SEGUENTI DEL TRATTATO .

11 IN EFFETTI , IN DETTA IPOTESI , L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO AL MARCHIO NON INFLUISCE SULL ' UNITA DEL MERCATO COMUNE CHE GLI ARTT . 30 E SEGUENTI MIRANO A GARANTIRE .

12 INOLTRE , NELL ' IPOTESI IN CUI IL MEDESIMO TITOLARE DETENGA IL DIRITTO AL MARCHIO PER LO STESSO PRODOTTO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , NON SI DEVE ESAMINARE LA QUESTIONE DEL SE TALI MARCHI ABBIANO ORIGINE COMUNE CON UN MARCHIO IDENTICO RICONOSCIUTO IN UN PAESE TERZO , DATO CHE TALE QUESTIONE ASSUME IMPORTANZA SOLO NELL ' IPOTESI IN CUI SI TRATTI DI ACCERTARE SE , NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , SUSSISTANO POSSIBILITA DI FRAZIONARE IL MERCATO .

13 NON SI PUO GIUNGERE A CONCLUSIONI DIVERSE INVOCANDO GLI ARTT . 9 E 10 DEL TRATTATO .

14 A TERMINI DELL ' ART . 10 , N . 1 , DEL TRATTATO , IL PRODOTTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI , PER I QUALI LE FORMALITA D ' IMPORTAZIONE SIANO STATE ADEMPIUTE ED I DAZI DOGANALI E LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE ESIGIBILI SIANO STATE RISCOSSE NELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE , SONO DA CONSIDERARSI IN LIBERA PRATICA .

15 A TERMINI DELL ' ART . 9 , N . 2 , DEL TRATTATO , LE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO 1 , SEZIONE PRIMA E DEL CAPITOLO 2 DEL TITOLO I DELLA SECONDA PARTE , SI APPLICANO AI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI CHE SI TROVINO IN LIBERA PRATICA NEGLI STATI MEMBRI .

16 TALI DISPOSIZIONI , CHE CONTEMPLANO SOLTANTO GLI EFFETTI DELL ' ADEMPIMENTO DELLE FORMALITA DOGANALI E DEL VERSAMENTO DEI DAZI DOGANALI E DELLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , NON POSSONO INTERPRETARSI NEL SENSO CHE , PER I PRODOTTI CONTRASSEGNATI DA UN MARCHIO BREVETTATO IN UN PAESE TERZO ED IMPORTATI NELLA COMUNITA , SIA SUFFICIENTE ADEMPIERE LE FORMALITA DOGANALI NEL PRIMO STATO MEMBRO IN CUI ESSI SONO STATI IMPORTATI PER POTER ESSERE POI DISTRIBUITI NELL ' INTERO MERCATO COMUNE IN CONTRASTO CON LE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEL MARCHIO .

17 DEL RESTO , LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA POLITICA COMMERCIALE DELLA COMUNITA NON CONTEMPLANO , AGLI ARTT . 110 E SEGUENTI , ALCUN OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DI ESTENDERE AGLI SCAMBI COI PAESI TERZI I PRINCIPI IMPERATIVI CHE DISCIPLINANO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI TRA GLI STATI MEMBRI ED IN PARTICOLARE IL DIVIETO DI MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE .

18 LE MISURE CONSENTITE DALLA COMUNITA IN TALUNI ACCORDI INTERNAZIONALI , QUALI LA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME DEL 28 FEBBRAIO 1975 , O GLI ACCORDI CON LA SVEZIA E LA SVIZZERA DEL 22 LUGLIO 1972 , RIENTRANO NELL ' AMBITO DI UNA SIFFATTA POLITICA E NON COSTITUISCONO L ' ESECUZIONE DI UN OBBLIGO INCOMBENTE AGLI STATI MEMBRI IN FORZA DEL TRATTATO .

19 L ' OBBLIGATORIETA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA COMUNITA NEI CONFRONTI DI TALUNI PAESI NON PUO VENIR ESTESA AD ALTRI .

20 PER QUANTO RIGUARDA , D ' ALTRA PARTE , LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 4 GIUGNO 1974 N . 1439 ( GU 1974 , N . L 159 , PAG . 1 ), CHE INTRODUCE NORME COMUNI PER LE IMPORTAZIONI , ESSE FANNO RIFERIMENTO ALLE SOLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE , AD ESCLUSIONE DELLE MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE .

21 NE CONSEGUE CHE NE LE NORME DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , NE QUELLE RELATIVE ALLA MESSA IN LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI , NE INFINE , I PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE VIETANO AL TITOLARE DI UN MARCHIO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO ONDE IMPEDIRE L ' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ANALOGHI RECANTI IL MEDESIMO MARCHIO , ORIGINARI DI UN PAESE TERZO .

22 LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON POSSONO NEPPURE VENIR INVOCATE PER VIETARE AL TITOLARE DEL MARCHIO NEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO ONDE IMPEDIRE AD UN ALTRO TITOLARE DEL MEDESIMO MARCHIO IN UN PAESE TERZO DI PRODURRE E DISTRIBUIRE I PROPRI PRODOTTI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , VUOI DIRETTAMENTE , VUOI TRAMITE LE PROPRIE AFFILIATE CON SEDE IN QUEST ' ULTIMA .

23 IN EFFETTI , LA SALVAGUARDIA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI PARLA L ' ART . 36 NON AVREBBE SENSO SE VENISSE CONSENTITO AD UN ' IMPRESA DIVERSA DA QUELLA TITOLARE DI UN MARCHIO NEGLI STATI MEMBRI DI FABBRICARVI E DISTRIBUIRVI PRODOTTI RECANTI IL MEDESIMO MARCHIO , UNA SIFFATTA CONDOTTA ESSENDO EQUIPOLLENTE AD UNA VERA E PROPRIA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO TUTELATO .

24 NON SI PUO CONSIDERARE NE COME UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA NE COME UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA NEL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI , AI SENSI DELL ' ART . 36 , L ' AZIONE DEL TITOLARE DI UN MARCHIO DIRETTA AD IMPEDIRE CHE UN SOGGETTO NON TITOLARE DI TALE MARCHIO NEGLI STATI MEMBRI VI FABBRICHI E DISTRIBUISCA PRODOTTI CONTRASSEGNATI DAL MEDESIMO MARCHIO .

2 . QUANTO ALLA CONCORRENZA

25 A TERMINI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , SONO VIETATI , IN QUANTO INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE , ' TUTTI GLI ACCORDI TRA IMPRESE , TUTTE LE DECISIONI DI ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E TUTTE LE PRATICHE CONCORDATE ' CHE POSSONO PREGIUDICARE IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI E CHE ABBIANO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA NELL ' AMBITO DEL MERCATO COMUNE .

26 IL DIRITTO AL MARCHIO , IN QUANTO ISTITUTO GIURIDICO , NON POSSIEDE LE CARATTERISTICHE DI ACCORDO O DI PRATICA CONCORDATA CONTEMPLATE DALL ' ART . 85 , N . 1 .

27 CIONONDIMENO , IL SUO ESERCIZIO PROTREBBE RICADERE SOTTO I DIVIETI DEL TRATTATO , TUTTE LE VOLTE CHE RISULTASSE ESSERE L ' OGGETTO , IL MEZZO O LA CONSEGUENZA DI UN ' INTESA .

28 UN ' INTESA TRA OPERATORI ECONOMICI NELL ' AMBITO DEL MERCATO COMUNE ED OPERATORI CONCORRENTI IN PAESI TERZI , DONDE RISULTI L ' ISOLAMENTO DELL ' INTERO MERCATO COMUNE CHE , NELL ' AREA COMUNITARIA , RIDURREBBE L ' OFFERTA DI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI ANALOGHI A QUELLI PROTETTI DA UN MARCHIO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , POTREBBE ALTERARE LE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA NELL ' AMBITO DEL MERCATO COMUNE .

29 NEL CASO AD ESEMPIO IN CUI IL TITOLARE NEL PAESE TERZO DEL MARCHIO CONTROVERSO DISPONGA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA DI PIU AFFILIATE CON SEDE NEI DIVERSI STATI MEMBRI E IN GRADO DI DISTRIBUIRE I PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE , QUESTO ISOLAMENTO POTREBBE DEL PARI PREGIUDICARE IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI .

30 IN UN ' IPOTESI , QUALE QUELLA DELLA FATTISPECIE , D ' INTESE CHE HANNO CESSATO DI ESSERE IN VIGORE , E SUFFICIENTE , AI FINI DELL ' ART . 85 , CHE ESSE CONTINUINO A PRODURRE EFFETTI ANCHE DOPO AVER FORMALMENTE CESSATO DI ESSERE IN VIGORE .

31 SI DEVE RITENERE CHE UN ' INTESA CONTINUI A PRODURRE EFFETTI SOLO NELL ' IPOTESI IN CUI IL COMPORTAMENTO DEGLI INTERESSATI FACCIA IMPLICITAMENTE EMERGERE L ' ESISTENZA DEGLI ELEMENTI DI CONCERTAZIONE E DI COORDINAMENTO PROPRI DELL ' INTESA E PERVENGA AL MEDESIMO RISULTATO VOLUTO DALL ' INTESA .

32 CIO NON AVVIENE QUANDO I PREDETTI EFFETTI NON VANNO AL DI LA DI QUELLI SENZ ' ALTRO CONNESSI ALL ' ESERCIZIO DEI DIRITTI NAZIONALI AL MARCHIO .

33 RISULTA , DEL RESTO , DAL FASCICOLO CHE L ' OPERATORE STRANIERO PUO ACCEDERE AL MERCATO COMUNE , SENZA SERVIRSI DEL MARCHIO DI CUI E CAUSA .

34 STANDO COSI LE COSE , LA NECESSITA , PER IL TITOLARE DEL MARCHIO IDENTICO IN UN PAESE TERZO , DI PROCEDERE , PER LE PROPRIE ESPORTAZIONI NEL MERCATO PROTETTO , ALLA CANCELLAZIONE DI QUESTO MARCHIO SUI PRODOTTI ED ALL ' EVENTUALE APPOSIZIONE DI UN MARCHIO DIVERSO , RIENTRA TRA LE CONSEGUENZE AMMISSIBILI DERIVANTI DALLA TUTELA DEL MARCHIO .

35 INOLTRE , A TERMINI DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO , E ' VIETATO , NELLA MISURA IN CUI POSSA ESSERE PREGIUDIZIEVOLE AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI , LO SFRUTTAMENTO ABUSIVO DA PARTE DI UNA O PIU IMPRESE DI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO COMUNE O SU UNA PARTE SOSTANZIALE DI QUESTO . '

36 IL DIRITTO AL MARCHIO , PUR SE CONFERISCE AL SUO TITOLARE UNA POSIZIONE PARTICOLARE NEL TERRITORIO PROTETTO , NON IMPLICA PER QUESTO L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE AI SENSI DEL SUMMENZIONATO ARTICOLO , IN ISPECIE NELL ' IPOTESI IN CUI , COME NEL CASO DI SPECIE , PIU IMPRESE AVENTI UNA POTENZA ECONOMICA ANALOGA A QUELLA DEL TITOLARE DEL MARCHIO SFRUTTINO IL MERCATO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI E SIANO IN GRADO DI FARE CONCORRENZA AL DETTO TITOLARE .

37 DEL RESTO , SE ED IN QUANTO ESSO MIRI AD IMPEDIRE L ' IMPORTAZIONE NEL TERRITORIO PROTETTO DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI DA UN MARCHIO IDENTICO , L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO AL MARCHIO NON COSTITUISCE SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE , AI SENSI DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO .

38 PER QUESTE RAGIONI , SI DEVE CONCLUDERE CHE I PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO NONCHE LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ED ALLA CONCORRENZA NON VIETANO AL TITOLARE DEL MEDESIMO MARCHIO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA DI ESERCITARE I PROPRI DIRITTI SUL MARCHIO , RICONOSCIUTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO , ONDE IMPEDIRE LA VENDITA O LA FABBRICAZIONE DA PARTE DI UN TERZO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI DAL MEDESIMO MARCHIO , DETENUTO IN PAESE TERZO , NELLA MISURA IN CUI L ' ESERCIZIO DEI SUDDETTI DIRITTI NON RISULTI ESSERE IL FRUTTO DI UN ' INTESA O DI PRATICHE CONCORDATE AVENTI PER OGGETTO O PER EFFETTO DI ISOLARE O FRAZIONARE IL MERCATO COMUNE .

39 SE ED IN QUANTO QUESTA CONDIZIONE VENGA SODDISFATTA , LA NECESSITA PER DETTO TERZO DI PROCEDERE , PER LE PROPRIE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITA , ALLA CANCELLAZIONE DEL MARCHIO SUI PRODOTTI CONSIDERATI ED ALL ' EVENTUALE APPOSIZIONE DI UN MARCHIO DIVERSO RIENTRA FRA LE CONSEGUENZE AMMISSIBILI DELLA TUTELA CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO GARANTISCE AL TITOLARE DEL MARCHIO , AVVERSO L ' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PAESI TERZI , CONTRASSEGNATI DA UN MARCHIO IDENTICO OD ANALOGO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

40 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DANESE , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO FRANCESE , DAL GOVERNO IRLANDESE , DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

41 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA HIGH COURT OF JUSTICE DI LONDRA , CON ORDINANZA 22 MAGGIO 1975 , AFFERMA PER DIRITTO :

1* I PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO NONCHE LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ED ALLA CONCORRENZA NON VIETANO AL TITOLARE DEL MEDESIMO MARCHIO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA DI ESERCITARE I PROPRI DIRITTI SUL MARCHIO , RICONOSCIUTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO , ONDE IMPEDIRE LA VENDITA O LA FABBRICAZIONE DA PARTE DI UN TERZO NELLA COMUNITA DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI DAL MEDESIMO MARCHIO , DETENUTO IN UN PAESE TERZO , NELLA MISURA IN CUI L ' ESERCIZIO DEI SUDDETTI DIRITTI NON RISULTI ESSERE IL FRUTTO DI UN ' INTESA O DI PRATICHE CONCORDATE AVENTI PER OGGETTO E PER EFFETTO DI ISOLARE O FRAZIONARE IL MERCATO COMUNE .

2* SE ED IN QUANTO DETTA CONDIZIONE VENGA SODDISFATTA , LA NECESSITA PER DETTO TERZO DI PROCEDERE , PER LE PROPRIE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITA ALLA CANCELLAZIONE DEL MARCHIO SUI PRODOTTI CONSIDERATI ED ALL ' EVENTUALE APPOSIZIONE DI UN MARCHIO DIVERSO RIENTRA FRA LE CONSEGUENZE AMMISSIBILI DELLA TUTELA CHE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO GARANTISCE AL TITOLARE DEL MARCHIO , AVVERSO L ' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PAESI TERZI CONTRASSEGNATI DA UN MARCHIO IDENTICO OD ANALOGO .