61975J0023

SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 OTTOBRE 1975. - REY SODA CONTRO CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL PRETORE DI ABBIATEGRASSO). - CAUSA 23/75.

raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 01279
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . CEE - ISTITUZIONI - COMMISSIONE - POTERI D' ATTUAZIONE ATTRIBUITILE DAL CONSIGLIO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

( TRATTATO CEE, ART . 155 )

2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - ZUCCHERO - PREZZI COMUNI - MODIFICA - PERTURBAZIONI DEL MERCATO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE - PROCEDIMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE - NORME SOSTANZIALI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA COMMISSIONE

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1009/67, ART . 37, N . 2 )

3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - ZUCCHERO - PREZZI COMUNI - PERTURBAZIONI DEL MERCATO ITALIANO - SCORTE DI ZUCCHERO - DETENTORI - TASSAZIONE - PRESUPPOSTI ESSENZIALI - OMISSIONE - INVALIDITA DELLA DISPOSIZIONE

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 834/74, ART . 6 )

4 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ATTI COMUNITARI - DICHIARAZIONE D' INVALIDITA AD OPERA DELLA CORTE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO D' ATTUAZIONE NAZIONALE - AUTORITA NAZIONALI - COMPETENZA

( TRATTATO CEE, ART . 177 )

Massima


1 . COME SI DESUME DAL SISTEMA DEL TRATTATO E DALLE ESIGENZE CONCRETE, I POTERI ATTRIBUITI DAL CONSIGLIO ALLA COMMISSIONE PER L' ATTUAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO VANNO INTERPRETATI ESTENSIVAMENTE .

QUALORA IL CONSIGLIO ABBIA ATTRIBUITO ALLA COMMISSIONE, SECONDO IL PROCEDIMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE, POTERI D' ATTUAZIONE MOLTO AMPI IN FATTO DI POLITICA AGRICOLA, I LIMITI DI QUESTA COMPETENZA VANNO DEFINITI CON RIFERIMENTO PIU AGLI OBIETTIVI GENERALI ESSENZIALI DELL' ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO CHE AL SENSO LETTERALE DELLA DELEGA .

2 . L' ART . 37, N . 2 NON PUO' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CH' ESSO PERMETTA ALLA COMMISSIONE DI AFFIDARE AD UNO STATO MEMBRO IL COMPITO DI STABILIRE, SOTTO FORMA DI PROVVEDIMENTI D' ATTUAZIONE, LE NORME SOSTANZIALI DI BASE, CHE SAREBBERO COSI' SOTTRATTE ALL' EVENTUALE CONTROLLO DEL CONSIGLIO . DEVE INVECE PRECISARLE ESSA STESSA QUALORA DECIDA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE, DI OBBLIGARE DETERMINATI DETENTORI DI ZUCCHERO DI UNO STATO MEMBRO A PAGARE UN CONTRIBUTO SULLE GIACENZE .

3 . L' ART . 6 E INVALIDO IN QUANTO, NON DETERMINANDO LE BASI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO SULLE GIACENZE DI ZUCCHERO NE LE CATEGORIE DI OPERATORI ECONOMICI AD ESSO SOGGETTI, LA COMMISSIONE HA OMESSO NORME ESSENZIALI DI BASE .

4 . SPETTA ANZITUTTO ALLE AUTORITA NAZIONALI TRARRE, NEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO, LE CONSEGUENZE DELL' ILLEGITTIMITA ( DICHIARATA NELL' AMBITO DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE ) DI UN ATTO COMUNITARIO, PER QUANTO RIGUARDA IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE D' ATTUAZIONE DELL' ATTO COMUNITARIO STESSO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 23-75,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL PRETORE DI ABBIATEGRASSO, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

REY SODA,

ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE DOLCIARIE,

ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE BEVANDE GASATE,

ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE PRODOTTI ALIMENTARI,

E

CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) 5 APRILE 1974, N . 834, " CHE STABILISCE LE MISURE NECESSARIE PER EVITARE PERTURBAZIONI SUL MERCATO DELLO ZUCCHERO PROVOCATE DALL' AUMENTO DEI PREZZI IN TALE SETTORE PER LA CAMPAGNA SACCARIFERA 1974/1975 " ( GU 1974, N . L 99, PAG . 15 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 30 GENNAIO 1975, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 19 FEBBRAIO 1975, IL PRETORE DI ABBIATEGRASSO HA PROPOSTO ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE CIRCA LA VALIDITA E L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 6 DEL REGOLAMENTO CEE DELLA COMMISSIONE N . 834/74 ( GU N . L 99, PAG . 15 ), COMPLETATO E MODIFICATO DAI REGOLAMENTI CEE DELLA COMMISSIONE N . 1495/74 ( GU N . L 158, PAG . 20 ) E N . 2106/74 ( GU N . L 218, PAG . 53 ).

2 DALL' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE LA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI IVI FORMULATE DEVE CONSENTIRE AL GIUDICE NAZIONALE DI VALUTARE SE LA RISCOSSIONE, DA PARTE DELLA CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO, DI UN CONTRIBUTO SULLE GIACENZE DI ZUCCHERO ESISTENTI PRESSO LE INDUSTRIE UTILIZZATRICI ITALIANE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO ALLA STAGIONE SACCARIFERA 1974/75 SIA CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO .

3 IL SUDDETTO CONTRIBUTO E STATO ISTITUITO CON UN DECRETO LEGGE ITALIANO, IN CUI VENIVA FATTO RIFERIMENTO AI SUMMENZIONATI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE . NELLA PRIMA QUESTIONE, IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE PERCIO' ALLA CORTE SE L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 834/74 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CH' ESSO NON AUTORIZZA L' ITALIA AD IMPORRE ONERI PECUNIARI A CARICO DEGLI UTILIZZATORI DI ZUCCHERO ED A FAVORE DEI PRODUTTORI DI BARBABIETOLE .

4 NELLA SECONDA QUESTIONE, SI CHIEDE ALLA CORTE DI PRONUNZIARSI SUL SE DETTA NORMA SIA STATA EMANATA IN MODO ILLEGITTIMO, IN QUANTO UN' IMPOSIZIONE DEL GENERE DI QUELLA DA ESSA AUTORIZZATA DEV' ESSERE APPROVATA ESPRESSAMENTE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI .

5 DATO CHE LE DUE QUESTIONI SONO STRETTAMENTE CONNESSE, E OPPORTUNO RISOLVERLE CONGIUNTAMENTE .

SULLE PRIME DUE QUESTIONI

6 L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 834/74 E STATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE IN FORZA DELL' ART . 37, N . 2, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1009/67, CHE COSTITUISCE IL REGOLAMENTO DI BASE NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO .

7 L' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE, IN PRIMO LUOGO, CHE L' ART . 37, N . 2, NON ATTRIBUISCE ALLA COMMISSIONE LA FACOLTA DI OBBLIGARE UNO STATO MEMBRO AD IMPORRE ONERI PECUNIARI SULLE GIACENZE DI ZUCCHERO ESISTENTI IN TALE STATO .

8 IN SECONDO LUOGO, ESSA ASSUME CHE, ANCHE QUALORA LA COMMISSIONE AVESSE AVUTO TALE FACOLTA, IL SUDDETTO OBBLIGO AVREBBE POTUTO ESSERE IMPOSTO PER COMPENSARE SOLO LA MODIFICA DEL LIVELLO DEI PREZZI COMUNITARI ESPRESSI IN UNITA DI CONTO, NON GIA LE VARIAZIONI DI TALI PREZZI IN MONETA NAZIONALE, A SEGUITO DELLA SVALUTAZIONE DI QUESTA MONETA .

9 TENUTO CONTO DELLA FINALITA DELL' ART . 155 DEL TRATTATO, CHE E QUELLA DI MANTENERE L' EQUILIBRIO DEI POTERI FRA IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE, LE FACOLTA ATTRIBUITE A QUEST'ULTIMA DALL' ART . 37, N . 2, DOVREBBERO ESSERE OGGETTO D' INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA .

10 ALLORCHE L' ART . 155 DEL TRATTATO STABILISCE CHE " LA COMMISSIONE ... ESERCITA LE COMPETENZE CHE LE SONO CONFERITE DAL CONSIGLIO PER L' ATTUAZIONE DELLE NORME DA ESSO STABILITE ", DAL CONTESTO DEL TRATTATO, NEL QUALE L' ARTICOLO VA CONSIDERATO, NONCHE DALLE ESIGENZE CONCRETE, RISULTA CHE LA NOZIONE DI ATTUAZIONE VA INTERPRETATA IN SENSO LATO .

11 POICHE SOLO LA COMMISSIONE E IN GRADO DI SEGUIRE COSTANTEMENTE ED ATTENTAMENTE L' ANDAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI E DI AGIRE CON LA NECESSARIA TEMPESTIVITA, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE INDOTTO, NEL SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, AD ATTRIBUIRE ALLA COMMISSIONE AMPIE FACOLTA DI VALUTAZIONE E D' AZIONE .

12 D' ALTRA PARTE, L' ART . 155 CONSENTE AL CONSIGLIO DI DETERMINARE LE CONDIZIONI ALLE QUALI ESSO PUO' SUBORDINARE L' ESERCIZIO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DEI POTERI A QUESTA ATTRIBUITI .

13 I POTERI ATTRIBUITI ALLA COMMISSIONE DALL' ART . 37, N . 2, DEL REGOLAMENTO DI BASE VANNO ESERCITATI SECONDO IL PROCEDIMENTO DETTO " DEL COMITATO DI GESTIONE ", METODO CHE CONSENTE AL CONSIGLIO DI ATTRIBUIRE ALLA COMMISSIONE POTERI DI ATTUAZIONE NOTEVOLMENTE ESTESI, PUR RISERVANDOSI, SE DEL CASO, DI AVOCARE A SE LA DECISIONE .

14 QUALORA IL CONSIGLIO ABBIA COSI' ATTRIBUITO AMPI POTERI ALLA COMMISSIONE, I LIMITI DELLA COMPETENZA DI QUEST' ULTIMA DEVONO ESSERE DEFINITI NON TANTO IN FUNZIONE DEL SIGNIFICATO LETTERALE DELLA DELEGA, QUANTO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI GENERALI ESSENZIALI DELL' ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO .

15 IN BASE A TALI PRINCIPI, SI DEVE ACCERTARE IN PRIMO LUOGO SE L' ART . 37, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1009/67 ABBIA POTUTO OFFRIRE UN VALIDO FONDAMENTO GIURIDICO ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE NELLA FATTISPECIE DALLA COMMISSIONE .

16 L' ART . 37 STABILISCE, AL N . 1, CHE :

" PER LE QUANTITA DI ZUCCHERO IN SCORTA IL 1 ) LUGLIO 1968, IL CONSIGLIO ... ADOTTA LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE NECESSARIE PER COPRIRE LA DIFFERENZA TRA I PREZZI NAZIONALI DELLO ZUCCHERO ED I PREZZI VALEVOLI DAL 1 ) LUGLIO 1968 "

( DATA IN CUI ENTRA IN VIGORE IL REGIME COMUNE DI PREZZI ISTITUITO COL REGOLAMENTO STESSO ).

17 SECONDO IL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO,

" POSSONO ESSERE ADOTTATE, SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTICOLO 40, LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER EVITARE CHE IL MERCATO DELLO ZUCCHERO SUBISCA PERTURBAZIONI A CAUSA DI UNA MODIFICA DEL LIVELLO DEI PREZZI AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DA UNA CAMPAGNA SACCARIFERA ALL' ALTRA "

( CIOE SECONDO IL PROCEDIMENTO DETTO " DEL COMITATO DI GESTIONE ").

18 L' ANALOGIA FRA I POTERI RISERVATI AL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LA PRIMA STAGIONE SACCARIFERA CONSIDERATA E QUELLI ATTRIBUITI ALLA COMMISSIONE PER LE STAGIONI SUCCESSIVE TROVA UNA SPIEGAZIONE NEL 15 ) PUNTO DELLA MOTIVAZIONE PREMESSA DAL CONSIGLIO AL REGOLAMENTO DI CUI TRATTASI .

19 VI SI DICE, INFATTI,

" - CHE IL PASSAGGIO AL REGIME INSTAURATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO DEVE EFFETTUARSI NELLE MIGLIORI CONDIZIONI;

- CHE A TAL FINE POSSONO RISULTARE NECESSARIE ALCUNE MISURE TRANSITORIE;

- CHE LA STESSA NECESSITA PUO' RISULTARE AL MOMENTO DI CIASCUN PASSAGGIO DA UNA COMPAGNA SACCARIFERA ALL' ALTRA;

- CHE E PERTANTO OPPORTUNO PREVEDERE LA POSSIBILITA DI ADOTTARE MISURE ADEGUATE ".

20 DI CONSEGUENZA, IN FORZA DELL' ART . 37, N . 2, DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE PUO' ADOTTARE ( ANALOGAMENTE A QUANTO E STATO FATTO DAL CONSIGLIO COL REGOLAMENTO N . 769/68, CHE STABILISCE LE MISURE NECESSARIE PER COPRIRE LA DIFFERENZA TRA I PREZZI, NELLA COMUNITA, A PARTIRE DAL 1 ) LUGLIO 1968; GU 1968, N . L 143, PAG . 14 ) PROVVEDIMENTI DI PEREQUAZIONE, ONDE EVITARE PERTURBAZIONI DEL MERCATO DERIVANTI DA UNA MODIFICA DEL LIVELLO DEI PREZZI AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DA UNA STAGIONE SACCARIFERA ALL' ALTRA .

21 NELLA FATTISPECIE IL CONSIGLIO DECIDEVA CHE, NEL MERCATO DELLO ZUCCHERO, IL NUOVO TASSO DI CONVERSIONE DELLA LIRA ITALIANA RISPETTO ALL' UNITA DI CONTO SAREBBE STATO APPLICATO DALL' INIZIO DELLA STAGIONE 1974/75, LASCIANDO COSI' ALLA COMMISSIONE IL COMPITO DI TENERNE CONTO E DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI PER EVITARE PERTURBAZIONI DEL MERCATO ITALIANO .

22 LA REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO CUI TENDE L' ART . 37, N . 2 ( CONSISTENTE NELLA POSSIBILITA, PER LA COMMISSIONE, DI PREVENIRE LE PERTURBAZIONI CHE UNA NOTEVOLE MODIFICA DEI PREZZI DELLO ZUCCHERO POTREBBE PROVOCARE SUI MERCATI SACCARIFERI, NELLA FATTISPECIE SUL MERCATO ITALIANO ) VERREBBE RESA IMPOSSIBILE, SE LA COMMISSIONE NON DOVESSE TENER CONTO ANCHE DELLA MODIFICA DEI PREZZI ESPRESSI IN MONETA NAZIONALE .

23 UN NOTEVOLE AUMENTO DEI PREZZI COMUNITARI ESPRESSI IN MONETA NAZIONALE POTEVA COSTITUIRE UN INCENTIVO ALL' IMMAGAZZINAMENTO ECCESSIVO .

24 UNA DISPOSIZIONE INTESA AD IMPORRE AI DETENTORI DI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO SUPERIORI A CERTI LIMITI L' OBBLIGO DI PAGARE UN CONTRIBUTO SU TALI SCORTE POTEVA COSTITUIRE DI PER SE UN PROVVEDIMENTO ATTO AD EVITARE L' IMMAGAZZINAMENTO ECCESSIVO ED A FAVORIRE IL REGOLARE APPROVVIGIONAMENTO DEI CONSUMATORI, PURCHE FOSSE STATA ANNUNCIATA TEMPESTIVAMENTE E FORMULATA IN TERMINI CHIARI E PERENTORI .

25 TUTTAVIA, L' ART . 37, N . 2, DEL REGOLAMENTO DI BASE, CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE AD ADOTTARE, SEGUENDO IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE, PROVVEDIMENTI DIRETTAMENTE EFFICACI IN UNO STATO MEMBRO, NON PUO' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CH' ESSO PERMETTA ALLA COMMISSIONE DI AFFIDARE ALLO STATO STESSO IL COMPITO DI STABILIRE, SOTTO FORMA DI PROVVEDIMENTI D' ATTUAZIONE, LE NORME SOSTANZIALI DI BASE, CHE SAREBBERO COSI' SOTTRATTE ALL' EVENTUALE CONTROLLO DEL CONSIGLIO .

26 PERCIO', NEL SISTEMA ISTITUITO DALL' ART . 37, N . 2, DEL REGOLAMENTO DI BASE, SPETTA ALLA COMMISSIONE, QUALORA ESSA DECIDA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE, DI OBBLIGARE DETERMINATI DETENTORI DI ZUCCHERO, IN UNO STATO MEMBRO, A PAGARE UN CONTRIBUTO SULLE GIACENZE, DI FISSARE DIRETTAMENTE CHIARE NORME SOSTANZIALI DI BASE .

27 DAL MOMENTO CHE GLI EFFETTI DELL' IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO PER EVITARE L' ECCESSIVO IMMAGAZZINAMENTO DI UNA MERCE DIPENDONO IN GRAN PARTE DALL' ENTITA DELL' ALIQUOTA, IL PROVVEDIMENTO AVREBBE DOVUTO INDICARE, OLTRE AGLI OPERATORI OBBLIGATI AL PAGAMENTO, ANCHE LE BASI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO .

28 PER ADEMPIERE L' OBBLIGO IMPOSTOLE DALL' ART . 37, N . 2, LA COMMISSIONE AVREBBE QUINDI DOVUTO STABILIRE LA BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO E LE CATEGORIE DI OPERATORI SOGGETTI AL PAGAMENTO, E CHIEDERE IL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE IN MERITO ALLA RELATIVA DECISIONE .

29 DI CONSEGUENZA, IN FORZA DELL' ART . 37, N . 2, LA COMMISSIONE ERA LEGITTIMATA AD EMANARE, CON PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO DI GESTIONE, UN PROVVEDIMENTO INTESO AD IMPORRE UN ONERE PECUNIARIO AI DETENTORI DI SCORTE DI ZUCCHERO, IN UNO STATO MEMBRO, A SEGUITO DI MODIFICHE DEI PREZZI COMUNITARI E DI TALI PREZZI ESPRESSI IN MONETA NAZIONALE, AL MOMENTO DEL PASSAGGIO AD UNA NUOVA STAGIONE SACCARIFERA, A CONDIZIONE CHE IN TALE PROVVEDIMENTO VENISSERO DIRETTAMENTE STABILITE LE NORME SOSTANZIALI DI BASE .

30 VA POI ACCERTATO SE LA COMMISSIONE SI SIA LEGITTIMAMENTE VALSA, NELLA FATTISPECIE, DEI SUDDETTI POTERI .

31 L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 834/74 STABILISCE CHE :

" 1 ) L' ITALIA ADOTTA LE MISURE NAZIONALI AD EVITARE PERTURBAZIONI SUL MERCATO PROVOCATE DALL' AUMENTO IN LIRE ITALIANE DEL PREZZO DELLO ZUCCHERO AL 1 ) LUGLIO 1974 . TALI MISURE CONSISTONO PARTICOLARMENTE IN UN PAGAMENTO AI PRODUTTORI DI BARBABIETOLE DEL PLUSVALORE SULLE GIACENZE .

2 ) LE MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE DI CUI AL PARAGRAFO 1 SONO COMUNICATE PER ISCRITTO ALLA COMMISSIONE ANTERIORMENTE AL 5 GIUGNO 1974 . "

32 IL N . 1 DEL SUDDETTO ARTICOLO OBBLIGA L' ITALIA AD EFFETTUARE UN PAGAMENTO A FAVORE DEI BIETICOLTORI, MA NON PRECISA COME VADANO INTESE LE NOZIONI DI " PLUSVALORE " E DI " GIACENZE ".

33 E' PERCIO' NECESSARIO INDAGARE SE LA NORMA ASSUMA UN PRECISO SIGNIFICATO IN BASE AL CONTESTO NEL QUALE ESSA S' INSERISCE ED AI PRECEDENTI COMUNITARI .

34 NEL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 18 GIUGNO 1968, N . 750, CHE STABILISCE LE NORME GENERALI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI MAGAZZINAGGIO, VIENE INDICATO CHE IL MAGAZZINAGGIO SI EFFETTUA PRINCIPALMENTE A LIVELLO DEI PRODUTTORI DI ZUCCHERO, MA ANCHE, IN TALUNI STATI MEMBRI, A LIVELLO DI ALTRI OPERATORI ECONOMICI .

35 NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 18 GIUGNO 1968, N . 748, RELATIVO ALLE NORME GENERALI PER IL RIPORTO DI UNA PARTE DELLA PRODUZIONE DI ZUCCHERO ALLA STAGIONE SACCARIFERA SUCCESSIVA ( GU N . L 137, PAG . 1 ), VIENE INDICATO, NELLA MOTIVAZIONE, CHE " NELLA CAMPAGNA SACCARIFERA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA PRODUZIONE, IL FABBRICANTE PUO' OTTENERE, ALLA VENDITA DELLO ZUCCHERO RIPORTATO, UN PREZZO UGUALE AL PREZZO D' INTERVENTO VALIDO PER TALE CAMPAGNA " E CHE " A NORMA DELL' ART . 37, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE, IN CASO DI MODIFICA DEL LIVELLO DEI PREZZI ... POSSONO ESSERE ADOTTATE MISURE PER COPRIRE LA DIFFERENZA DI PREZZO PER LO ZUCCHERO IN SCORTA AL 1 ) LUGLIO ".

36 DA CIO' SI DESUME CHE LA NOZIONE DI " GIACENZE " NELL' ORGANIZZAZIONE DI MERCATO DI CUI TRATTASI SI RIFERISCE PRINCIPALMENTE ALLE SCORTE IN POSSESSO DEI PRODUTTORI DI ZUCCHERO .

37 LE SCORTE DETENUTE DALLE INDUSTRIE UTILIZZATRICI, COME QUELLE DEGLI ALTRI CONSUMATORI, NON RIENTRANO, IN GENERALE, NELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO, PER IL FATTO CHE, UNA VOLTA RAGGIUNTA QUESTA FASE, IL CICLO DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLO ZUCCHERO E ORMAI TERMINATO .

38 LE INDUSTRIE UTILIZZATRICI DI ZUCCHERO, BENCHE GENERALMENTE NON EFFETTUINO L' IMMAGAZZINAMENTO AI SENSI DEI REGOLAMENTI AGRICOLI, MA DETENGANO SOLO LE SCORTE NECESSARIE, IN FUNZIONE DELLA NATURA E DEL RITMO DELLA LORO ATTIVITA, ALLA PRODUZIONE NORMALE, POSSONO TUTTAVIA ESSERE STIMOLATE, IN DETERMINATE CIRCOSTANZE, AD IMMAGAZZINARE LA MERCE A SCOPO SPECULATIVO, CON CONSEGUENTE PERTURBAZIONE DEL MERCATO .

39 PERCIO' IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 769/68, PUR ESENTANDO DAL CONTRIBUTO DA ESSO ISTITUITO I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO NECESSARI A TALI INDUSTRIE PER UN' ATTIVITA NORMALE DI QUATTRO SETTIMANE, HA TUTTAVIA IMPOSTO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STESSO SULLE RIMANENTI SCORTE .

40 IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1344/71, PUR CONTEMPLANDO LA RISCOSSIONE DI UNA TASSA SULLE GIACENZE RILEVATE ALLA DATA DEL 1 ) LUGLIO 1971, AL FINE DI EVITARE PERTURBAZIONI SUL MERCATO INTERNO FRANCESE, HA ESENTATO DAL PAGAMENTO I QUANTITATIVI CONSIDERATI COME SCORTE DI ESERCIZIO, IN POSSESSO DEGLI UTILIZZATORI, FINO AD UN MASSIMO DI 20 000 TONNELLATE .

41 AMMESSO CHE L' ULTIMO " CONSIDERANDO " DEL REGOLAMENTO N . 834/74 - NEL QUALE VIENE INDICATO CHE I PROVVEDIMENTI CHE L' ITALIA E TENUTA AD ADOTTARE DEVONO " AVERE COME EFFETTO LA MANCANZA DI OGNI INTERESSE AD UN IMMAGAZZINAMENTO ECCESSIVO " - POSSA FAR RITENERE CHE LE SCORTE DI ESERCIZIO O SCORTE NORMALI DELLE IMPRESE UTILIZZATRICI DEBBANO ESSERE ESONERATE, SAREBBE TUTTAVIA NECESSARIA UNA PRECISAZIONE COME QUELLA CONTENUTA NEI PRECEDENTI TESTI COMUNITARI .

42 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 834/74, NON FACENDO ALCUNA PRECISAZIONE, HA INTESO COLPIRE INDISTINTAMENTE TUTTE LE GIACENZE DI ZUCCHERO, COMPRESE LE SCORTE DI ESERCIZIO DEGLI UTILIZZATORI .

43 QUESTA TESI SAREBBE CONFERMATA DAL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1495/74, IL QUALE IMPONE L' OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE A " TUTTI COLORO CHE IN ITALIA ALLE ORE 0,00 DEL 1 ) LUGLIO 1974 DETENGANO, A QUALSIASI TITOLO, ZUCCHERO ... ".

44 VA RITENUTO CHE UN OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL GENERE E COMPATIBILE CON L' ESONERO DELLE SCORTE DI ESERCIZIO, COSI' COME LO ERA NEI CASI PRECEDENTI .

45 NE DI PER SE STESSO, NE IN RELAZIONE COL REGOLAMENTO N . 1495/74, NE ALLA LUCE DEI PRECEDENTI COMUNITARI, L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 834/74 PUO' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CH' ESSO DETERMINI LE CATEGORIE DI OPERATORI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO .

46 SE NE DEVE INFERIRE CHE LA COMMISSIONE, AVENDO DEFINITO LO SCOPO DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVEVANO ESSERE ADOTTATI DALLE AUTORITA ITALIANE, AVREBBE DOVUTO ALTRESI' PRECISARE, PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERATORI ECONOMICI E TENENDO CONTO DELLE DIMENSIONI DELLE IMPRESE, IL SENSO DELLA NOZIONE DI " IMMAGAZZINAMENTO ECCESSIVO ".

47 D' ALTRA PARTE, POICHE LA NOZIONE DI " PLUSVALORE " COSTITUISCE UN' INNOVAZIONE NEI REGOLAMENTI AGRICOLI, COM' E STATO DICHIARATO DALLA COMMISSIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO, IL RELATIVO METODO DI CALCOLO VA STABILITO IN BASE A PRECISE DISPOSIZIONI .

48 INOLTRE, OMETTENDO DI PRECISARE, NELL' ARTICOLO IN QUESTIONE, LE BASI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO, E LASCIANDO ALL' ITALIA IL COMPITO DI DETERMINARLE, LA COMMISSIONE E VENUTA MENO AL PROPRIO DOVERE DI ADOTTARE LE NORME SOSTANZIALI DI BASE E DI SOTTOPORLE, TRAMITE IL PROCEDIMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE, ALL' EVENTUALE VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO .

49 LE PRIME DUE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE VANNO QUINDI RISOLTE DICHIARANDO L' ILLEGITTIMITA DELL' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 834/74 .

SULLA NONA QUESTIONE

50 CON LA NONA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE COMUNITA CONOSCA DEI PRINCIPI CHE CONSENTANO DI QUALIFICARE ILLEGITTIMO, IN QUANTO CONTRASTANTE COL DIRITTO COMUNITARIO, UN ATTO LEGISLATIVO DI UNO STATO MEMBRO, QUALORA TALE ATTO VENGA EMANATO PER DARE ESECUZIONE AD ATTI INVALIDI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .

51 SPETTA ANZITUTTO ALLE AUTORITA NAZIONALI TRARRE, NEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO, LE CONSEGUENZE DELL' ILLEGITTIMITA DI TALI ATTI, DICHIARATA NELL' AMBITO DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE .

SULLE ALTRE QUESTIONI

52 LE ALTRE QUESTIONI FORMULATE DAL GIUDICE NAZIONALE RIGUARDANO ANCH' ESSE, SOTTO ALTRI ASPETTI, LA VALIDITA DELL' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 834/74 . LA SOLUZIONE DATA ALLE PRIME DUE QUESTIONI LE RENDE, QUINDI, PRIVE DI OGGETTO .

Decisione relativa alle spese


53 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E DALLA REPUBBLICA ITALIANA, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

54 NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI STATUIRE SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRETORE DI ABBIATEGRASSO CON ORDINANZA 30 GENNAIO 1975, AFFERMA PER DIRITTO :

L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 834/74/CEE E ILLEGITTIMO .