CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER

DEL 22 SETTEMBRE 1976 ( 1 )

Signor presidente,

signori giudici,

Il 15 febbraio 1975 il Consiglio bandiva il concorso generale «Consiglio/LA/108» (Gazzetta ufficiale n. C 36/7) per l'assunzione di un dipendente definito con espressione fantasiosa un «esperto giurista linguista (traduttore) di lingua inglese» e per la costituzione di un elenco di riserva. In pratica si intendeva assumere un traduttore qualificato in materia giuridica. Il concorso era stato indetto per titoli ed esami, questi ultimi consistenti in prove scritte e orali. La domanda doveva venir presentata sull'apposito modulo ed il termine di scadenza era il 1o aprile 1975.

Il concorso veniva annunciato anche tramite la stampa specializzata (vedi allegato I alla controreplica). La signora Pearl Vivien Prais, solicitor in uno studio privato a Londra, inviava la propria candidatura rispondendo ad un annuncio della Law Society's Gazette (copia della domanda è allegata al controricorso).

Il 23 aprile 1975 il Consiglio, tramite la segreteria generale, informava l'interessata che le prove scritte si sarebbero svolte il 16 maggio 1975.

È evidente che la Prais era persuasa di aver dichiarato nella candidatura di essere di religione ebraica, poiché il 25 aprile 1975, ringraziando la segreteria del Consiglio per l'invito a partecipare alle prove, aggiungeva:

«Come ho indicato nella domanda, sono di religione ebraica e il 16 maggio coincide con il primo giorno della nostra solennità del Shavout, nella quale non ci è lecito viaggiare né scrivere, quindi non mi sarà possibile presentarmi a sostenere l'esame in questo giorno.

Mi fareste cosa gradita proponendomi una data diversa per lo svolgimento delle prove». (Allegato II al controricorso).

In realtà — e tutte le parti sono ora d'accordo su questo punto — nel modulo non era richiesto di specificare la religione dei candidati, quindi la Prais non lo aveva fatto.

Il 5 maggio 1975 la segreteria generale rispondeva alla richiesta della Prais in questi termini:

«È purtroppo impossibile spostare la data del suo esame, giacché è assolutamente necessario che tutti i candidati sostengano l'esame sugli stessi testi e nello stesso giorno; inoltre è già stato disposto che le prove si svolgano contemporaneamente il 16 maggio nelle sedi di Londra e di Bruxelles». (Allegato I alla domanda)

Le prove si sono svolte nelle sedi e alla data prevista. La Prais non vi ha partecipato. Erano pure assenti altri candidati che avevano dichiarato di essere impossibilitati a sostenere le prove in quel giorno. Comunque non risulta che alcuno di essi abbia reclamato per tale esclusione.

Il candidato prescelto è stato il sig. David Grant Lawrence, interveniente adesivo a sostegno del Consiglio.

Non risulta che sia stato redatto alcun elenco di riserva.

Il 14 luglio 1975 la Prais presentava alla segreteria generale del Consiglio un reclamo a norma dell'art. 90, 2o comma, dello statuto del personale, impugnando la decisione con cui le veniva negato lo spostamento di data per l'esame scritto (allegato II alla domanda). Essa sosteneva che tale rifiuto si risolveva in una esclusione a motivo della sua religione. Essa invocava l'art. 27 dello statuto che tra l'altro stabilisce che «i funzionari sono scelti senza restrizione di razza, di religione o di sesso». Inoltre invocava l'art. 9 della convenzione sui diritti dell'uomo che recita:

«1)

Ognuno gode del diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione; in tale diritto rientra la libertà di mutare religione o credenza e la libertà — esercitata singolarmente o assieme ad altri, in pubblico o in privato — di professare la propria religione o credenza con atti di culto, insegnamento, pratiche religiose e osservanza delle regole.

2)

La libertà di professione di religione o di credenza è soggetta unicamente a quelle limitazioni imposte dalla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse del bene pubblico, per la protezione dell'ordine pubblico, della sanità o della morale o per la tutela dei diritti o delle libertà dei terzi».

La Prais ne arguiva che il «rispetto per la libertà religiosa» implicava l'accettazione del principio che gli esami dovevano venir organizzati in modo da non contravvenire ai dettami religiosi dei candidati, come normalmente avviene in Gran Bretagna, così almeno va intesa l'espressione «in questo paese» da lei usata.

Il 29 settembre 1975 il segretario generale del Consiglio comunicava per lettera alla Prais che il reclamo era respinto (allegato III alla domanda). Tra l'altro si diceva:

«Mi duole rilevare che, per sfortunata coincidenza, lei sia stata costretta, per motivi personali attinenti alla sua religione, a rinunciare a prendere parte all'esame scritto.

Il Consiglio ha sempre rigorosamente rispettato la parità di sesso, di religione e di razza nell'assunzione del personale; a nessun candidato è mai stato chiesto di dichiarare la propria religione e mai si è indagato per assumere informazioni in questo senso.

Il rifiuto di concederle uno spostamento era purtroppo inevitabile, in quanto un rinvio sarebbe stato scorretto nei confronti degli altri candidati, se determinato da una sola richiesta, dal momento che la nuova data avrebbe potuto tornar sgradita ad altri. D'altronde non è consono con i principi fondamentali che disciplinano i pubblici esami consentire ad un candidato di sostenere l'esame, in data successiva, sui testi già impiegati nella prima sessione oppure su testi diversi. Per questi motivi le richieste di rinvio vengono sistematicamente respinte, indipendentemente dalle ragioni per le quali vengono avanzate. Anche nel suo caso non è possibile fare diversamente».

Il 23 dicembre 1975 la Prais promuoveva il presente ricorso. Giustamente, a mio avviso, il Consiglio non solleva eccezioni di ricevibilità.

La Prais chiede tra l'altro «l'annullamento dei risultati del concorso in quanto falsati dal rifiuto oppostole alle richiesta di rinvio delle prove scritte». In udienza, tuttavia, essa ha chiarito (come già aveva lasciato intendere nelle osservazioni presentate sulla domanda d'intervento del Lawrence) che il vero scopo della domanda non era l'annullamento della nomina del Lawrence, bensì una pronuncia della Corte che sancisse il principio che essa propugnava. Le era indifferente la forma del provvedimento, purché la sostanza fosse quella auspicata.

Solo però all'udienza è chiaramente venuto in luce il principio che la ricorrente intendeva far consacrare, cioè le possibilità d'accesso ai pubblici impieghi comunitari dovrebbero essere uguali per tutti i candidati, indipendentemente dalla loro religione. Essa concludeva che le istituzioni comunitarie, nell'organizzare i concorsi per assunzioni, dovevano offrire a tutti i candidati la possibilità di parteciparvi senza contravvenire ai dettami della loro religione. Si potevano seguire vari criteri, non era tanto un problema di metodo quanto di efficacia pratica. Si sarebbe potuto evitare di organizzare esami nei giorni festivi delle religioni «prevalenti» o «principali». Oppure consentire una seconda sessione a coloro che per motivi di religione non potevano partecipare alla prima, «prendendo precauzioni» durante lo svolgimento della prima sessione di esami oppure offrendo ai candidati che non avevano potuto presentarsi alla prima sessione la possibilità di sostenere l'esame in seguito su testi diversi, ma equivalenti. L'esperienza delle commissioni esaminatrici nel Regno Unito ha dimostrato, secondo la Prais, che questa prassi è possibile ed è arbitrario obiettare che la soluzione è inaccettabile sul piano amministrativo.

Dinanzi alla Corte, come già nel ricorso gerarchico, la Prais ha invocato l'art. 27 dello statuto e l'art. 9 della convenzione europea sui diritti dell'uomo. Nelle memorie essa ha invocato anche «le costituzioni e le leggi degli Stati membri» che tutelano la libertà di religione e l'art. 14 della convenzione europea che recita:

«Il godimento dei diritti e delle libertà contemplate nella presente convenzione sarà garantito senza alcuna discriminazione motivata ad esempio dal sesso, dalla razza, dal colore, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o meno, dall'origine nazionale o sociale, dall'associazione con minoranze nazionali, dalla proprietà, dalla nascita o da altre condizioni».

All'udienza la Prais ha pure invocato l'art. 21, n. 2 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'art. 25 della convenzione internazionale sui diritti civili e politici. In sostanza dette norme riconoscono il diritto di tutti i cittadini a fruire delle stesse possibilità di accesso ai servizi pubblici dei loro paesi senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione o altro motivo discriminatorio.

Personalmente non penso sia possibile effettuare l'interpretazione delle disposizioni invocate dalla Prais se non alla luce della disciplina e della prassi degli Stati membri.

A questo proposito inizierò l'esame dal Regno Unito, sia perché è quello che ci è stato meglio illustrato (grazie alle prove prodotte dalla Prais), sia per l'importanza dell'assunto (formulato dalla ricorrente) secondo cui l'esperienza ci dimostra che è possibile non solo mettere in pratica il principio che essa caldeggia, ma anche attuarlo secondo i criteri che essa propone.

La prova è contenuta in due lettere (allegato II alla replica), la prima delle quali inviata alla Prais dalla Commissione dell'amministrazione pubblica, mentre l'altra è stata redatta dal responsabile del settore scolastico del consiglio dei rappresentanti (Board of Deputies) degli ebrei inglesi. Questi documenti dimostrano che, nel Regno Unito si fa differenza tra la prassi delle commissioni esaminatrici professionali ed accademiche e quella della commissione della pubblica amministrazione, che è quella che normalmente indice i concorsi per l'assunzione del' personale.

È prassi costante — nel primo caso — proporre una seconda data per gli ebrei osservanti qualora gli esami normali siano fissati in un giorno festivo ebraico. La lettera del responsabile del settore scolastico del consiglio dei rappresentanti degli ebrei inglesi è del seguente tenore:

«Le possibilità offerte sono di regola le seguenti:

a seconda della data scelta dal candidato, l'esame verterà sul testo predisposto per quella data. Alcune commissioni professionali prevedono sempre un testo di riserva sul quale verranno esaminati candidati indisposti o assenti giustificati alla prima sessione, testo che serve anche per i candidati ebrei;

il candidato ebreo rimane sotto la sorveglianza di un terzo ufficialmente designato (ad esempio ad Oxford e Cambridge un docente dell'università o nel caso dell'ICA un membro dell'Institute of Chartered Accountants) dal momento in cui gli esami hanno inizio fino a che, trascorsa la festività del Shabbat/Yom Tov, è accompagnato a sostenere l'esame dalla persona che lo sorveglia. Se invece il candidato sostiene la prova prima della data prevista normalente e coincidente con un Shabbat, egli è posto sotto sorveglianza dalla fine dell'esame sino al termine delle prove degli altri candidati.

In ogni caso le spese straordinarie sostenute dall'ente esaminatore per consentire detti rinvìi richiesti per motivi religiosi sono abitualmente poste a carico del candidato richiedente».

La lettera della commissione della pubblica amministrazione è di altro tono. A proposito dei «criteri per la fissazione delle date delle sessioni d'esami» si afferma:

«Gli elementi noti che possono provocare inconvenienti ad alcuni gruppi di candidati sono presi in considerazione nei limiti del possibile allorché si elabora un programma. Per esempio il gruppo dei deputati degli ebrei inglesi per molti anni ha fornito alla Commissione l'elenco delle festività ebraiche, calendario di cui si è tenuto conto, su consiglio del gruppo, onde evitare spiacevoli contrattempi».

La lettera prosegue con queste affermazioni categoriche:

«i)

La Commissione fa assegnamento sui candidati affinché questi si presentino agli esami alle date prestabilite.

ii)

Non si concedono rinvìi o cambiamenti di data per soddisfare richieste singole.

iii)

Non si organizzano sessioni speciali per coloro che non possono presentarsi agli esami alla data prestabilita.

iv)

Il candidato che non può presentarsi agli esami è invitato a presentarsi alla sessione successiva».

La prova non spiega il differente orientamento delle due organizzazioni. Una ragione potrebbe essere che negli istituti di insegnamento si vuol stabilire con l'esame solo se il candidato ha acquisito una certa maturità, dispone della preparazione necessaria per intraprendere la professione o per conseguire il titolo di studio conferito al termine dei corsi seguiti. Tali esami non hanno carattere competitivo Gli esami della pubblica amministrazione hanno invece il carattere di concorso, cioè sono effettuati per selezionare il personale più idoneo a coprire alcuni posti amministrativi. Rammento che il Consiglio ha fatto osservare che l'unicità e l'identità delle prove d'esame hanno proprio la funzione di consentire il vaglio dei candidati secondo lo stesso parametro e per di più in una sessione speciale indetta per uno o pochi candidati sarebbe difficile conservare l'anonimato delle prove.

Comunque sia, due sono le principali conclusioni che si traggono dall'analisi della situazione in Gran Bretagna: la prima è che tali argomenti sono lungi dal corroborare validamente l'assunto della Prais secondo cui è facile mettere in pratica il principio che essa propugna, cioè che in ogni caso si deve offrire la possibilità di «ricuperare» ai candidati che non possono partecipare alle prove per motivi religiosi. E evidente che nel nostro caso è più pertinente la prassi amministrativa di quella scolastica o professionale, poiché le assunzioni delle istituzioni comunitarie costituiscono assunzioni presso la pubblica amministrazione. L'amministrazione si limita a evitare «nei limiti del possibile» le date che, «se note» possono provocare inconvenienti ad «alcuni gruppi di candidati». Una volta fissate le date, esse diventano immutabili.

La seconda conclusione è che la prassi britannica non obbedisce ad alcuna disposizioni di legge. E il risultato di criteri ispirati al buon senso e alla correttezza.

Non sono state prodotte altre prove circa la situazione negli altri Stati membri e personalmente ho rilevato quanto segue.

In alcuni Stati membri l'assunzione si opera in base ad un semplice colloquio, senza prove scritte (Danimarca, Olanda, Germania, eccetto la Baviera). Penso che in questo caso la data del colloquio sia concordata tra le parti. Direi che in Baviera, ove si fanno prove scritte, il problema che ci occupa non si è mai posto.

In Irlanda la commissione della pubblica amministrazione non suole essere troppo accurata nell'evitare date specifiche ma, se preventivamente avvertita da un candidato della sua impossibilità di presentarsi, cerca — nei limiti del possibile — di venirgli incontro spostando la data.

Il Belgio pare indica i pubblici concorsi senza tener conto delle feste religiose. Alcuni esami si svolgono anche di sabato e di domenica. La data prescelta è immutabile. I desiderata dei candidati sono accolti nella fissazione deşii esami orali, ma anche in questo caso l'interesse del singolo non è sempre quello predominante. All'incirca uguale è la situazione in Francia, Italia e Lussemburgo. In Francia pare che, nel fissare gli esami orali, la condiscendenza alle richieste singole sia leggermente minore.

Questo è lo sfondo su cui pongo le norme da interpretare invocate dalla Prais. L'art. 27 dello statuto stabilisce che «i funzionari sono scelti senza distinzione di razza, religione o di sesso». Questa norma è la logica conseguenza dell'art. 26 che recita: «Nel fascicolo non può figurare alcuna indicazione relativa alle opinioni politiche, filosofiche o religiose del funzionario».

Le norme vanno intese nel senso che l'istituzione deve volutamente ignorare — o comunque non tener in considerazione — la confessione dei dipendenti o degli aspiranti ad un posto. Questa interpretazione è quella che traspare dal tono della lettera del segretario generale del Consiglio alla Prais del 29 settembre 1975 ed anche da altri argomenti svolti dal Consiglio nel controricorso, sintetizzati nei seguenti brani:

«La segreteria non ha operato alcuna discriminazione nei confronti dell'interessata a motivo della sua religione. In ossequio allo statuto essa ha completamente ignorato razza, religione e sesso della candidata. Essa è stata trattata su un piede di perfetta eguaglianza rispetto agli altri candidati. La data prescelta per gli esami era un normale giorno lavorativo e la scelta è stata fatta prescindendo da ogni considerazione di carattere religioso.

… Essa ha rifiutato di accogliere la richiesta specifica di spostamento, come avrebbe rifiutato di spostare la data su richiesta di qualunque altro candidato. Vi è stata quindi una perfetta parità di trattamento nei confronti degli altri candidati».

Nonché sta alla base dell'assunto secondo cui invitare i candidati, che per ragioni religiose non possono presentarsi alla data prefissata, a sostenere le prove in data diversa, per così dire «darebbe alla questione religiosa un'importanza che mal si accorda con lo statuto».

In seguito, comunque, la ricorrente nella replica ha osservato che la discriminazione può consistere non solo in una differenza di trattamento nei confronti di soggetti nella stessa situazione, ma anche in un'identità di trattamento nei confronti di chi invece si trova in situazioni diverse. Il Consiglio allora ha modificato la sua linea di difesa e (forse ispirandosi alla prassi irlandese) ha rilevato che incombe al candidato, che per motivi religiosi non può presentarsi ad un concorso un determinato giorno, avvertire tempestivamente della circostanza l'istituzione interessata, onde darle modo di spostare la data. Anzi, il Consiglio è giunto a sostenere che il candidato era obbligato a seguire questa prassi.

A mio giudizio, il Consiglio aveva facoltà di mutare la linea di difesa in quanto l'art. 27, alla stessa stregua dell'art. 26, non vieta al candidato di dichiarare, ad esempio allorché invia la domanda di ammissione ad un concorso, che egli è seguace di una religione che gli impedisce di sostenere gli esami in un determinato giorno. A mio parere il candidato può specificare questo particolare, se ritiene che ciò possa indurre l'istituzione a spostare la data degli esami ad un giorno che sia di suo gradimento. Se l'istituzione non tiene conto di tale informazione, tempestivamente ricevuta prima della fissazione del calendario degli esami e se, avendola ricevuta, intenzionalmente o arbitrariamente organizza gli esami nel giorno «indesiderato», commette un abuso e pratica una discriminazione illecita. Lo scopo degli artt. 26 e 27 è proprio quello di evitare le discriminazioni. Sarebbe contrario alla finalità perseguita dichiarare che tali articoli vanno interpretati in modo da poterli trasformare, per dirla con gli avvocati inglesi del diritto equitativo, in «strumenti di discriminazione». Penso che il Consiglio abbia però esagerato affermando che il candidato doveva fornire l'informazione di cui sopra. Non riesco a scorgere da quale elemento dei due articoli scaturisca tale obbligo.

Altrettanto infondato mi pare l'assunto della Prais, che ha tentato di arguire dall'art. 27 un obbligo positivo incombente alle istituzioni comunitarie di garantire ad ogni candidato, in ogni concorso di assunzione, la possibilità di partecipare alle prove, qualunque sia la sua religione. Come abbiamo visto dalle memorie, il rispetto di un simile obbligo implicherebbe una complicata prassi amministrativa. Dalla frase molto chiara dell'art. 27 «i funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso» non mi pare possibile desumere l'intenzione degli autori dello statuto di imporre l'adozione di tale prassi, anzitutto perché la soluzione è incompatibile col fatto che la prassi è sconosciuta in tutti gli Stati membri ed inoltre perché è incompatibile con la particolareggiata disciplina dei concorsi di cui all'allegato III dello statuto. Nessun elemento nell'allegato III riguarda sia pur lontanamente questo problema. Se gli autori dello statuto avessero voluto affrontarlo, era logico che lo facessero in questo allegato o in qualche altro allegato analogo della disciplina. Se, dunque, tale obbligo — invocato dalla Prais — esiste, esso deve aver origine in norme esterne e superiori allo statuto del personale.

Per i motivi già specificati, l'obbligo non scaturisce né dalle costituzioni, né dalle leggi degli Stati membri, giacché nessuno lo impone. Vediamo perciò gli artt. 9 e 14 della convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Premetto che è deplorevole che tale convenzione non conferisca alcuna facoltà alla nostra Corte, o ai magistrati nazionali, di interpellare la Corte europea per i diritti dell'uomo in via pregiudiziale per l'interpretazione delle convenzione in funzione delle controversie di cui essi sono investiti. Visto che tale facoltà non è conferita, faremo di necessità virtù.

Non vi tedierò con una rassegna delle pronunce della Corte europea per i diritti dell'uomo e della Commissione europea per i diritti dell'uomo in materia di interpretazione degli artt. 9 e 14 della convenzione. Nessuna pronuncia mi pare pertinente o utile nella fattispecie.

Sulle pronunce delle magistrature nazionali citate a questo proposito solo una mi pare degna di menzione, cioè quella della Commissione d'appello belga (disoccupazione) nella causa Office national de l'Emploi/Cymerman (J. T. 1963, pag. 285). La Prais si fonda du tale precedente, ma non mi pare che tale richiamo sia del tutto pertinente. In quella circostanza, la Commissione belga doveva interpretare la legge belga in materia di presupposti per fruire dell'assistenza ai disoccupati. La legge stabilisce che possono fruire di tali provvedimenti coloro che sono disoccupati durante almeno sei giorni lavorativi senza interruzione e chi non si è presentato quotidianamente all'ufficio competente per la timbratura, si presume che — almeno in quel giorno — abbia trovato un'occupazione. La Commissione d'appello stabilì che la presunzione ammetteva la prova contraria. L'imputato era un ebreo praticante, che osservava il divieto di svolgere qualsiasi attività (salvo la partecipazione ai servizi religiosi) nel giorno di sabato, ivi compreso il recarsi a timbrare presso l'ufficio per la disoccupazione, mentre invece considerava giorno lavorativo normale la domenica. Egli allegò una dichiarazione del rabbino, che venne giudicata idonea a confutare la presunzione. Naturalmente la Commission d'appel considerò, nell'emanare il proprio giudizio, che se si fosse pronunciata nel senso contrario l'interessato, e tutti gli altri nella sua posizione, si sarebbero trovati nel dilemma di rinunciare a un beneficio previdenziale spettantegli per diritto oppure violare un precetto della propria religione. È evidente l'analogia con il problema cui ha dovuto far fronte la Prais nella fattispecie: partecipare all'esame o attenersi ai precetti religiosi.

L'analogia però si ferma qui: la sentenza Office national de l'Emploi/Cymerman, come si può desumere dal suo tenore, si è imperniata soprattutto su considerazioni relative al diritto belga e sulle soluzioni amministrative compatibili con detta disciplina.

Visti i precedenti e tenendo conto dell'effettivo tenore degli artt. 9 e 14 della convenzione europea, ritengo impossibile attribuire loro — od anche ad uno di essi — l'effetto che invece è auspicato dalla Prais. Anzi, mi preoccupa il fatto che, così ragionando, si giunge alla conclusione che la maggior parte degli Stati membri continuano a violare la convenzione, o, se preferite, che gli Stati aderenti alla convenzione l'hanno firmata senza rendersi conto che si impegnavano a rispettare obblighi contrari alla loro prassi amministrativa interna. Non si dimentichi che, oltre gli Stati della Comunità, vi sono molti altri Stati europei aderenti alla convenzione di cui ignoriamo la prassi interna, cosicché se l'accordo fosse interpretato nel senso auspicato dalla Prais, si accollerebbero a questi Stati obblighi che forse essi non hanno mai inteso assumere.

Le conclusioni cui si è giunti nell'analisi della convenzione sui diritti dell'uomo valgono anche per gli altri accordi o mezzi internazionali invocati dalla Prais in udienza, cioè la dichiarazione universale dei diritti umani e l'accordo internazionale sui diritti civili e politici.

L'azione non può quindi venir esperita: con questa affermazione intendo però solo dire che non vi è alcun mezzo giuridico che la Prais possa esperire per ottenere quello che persegue.

La domanda, tuttavia, non è stata inutile.

Se condividete il mio punto di vista, ammetterete che questo ricorso ha rivelato che non si può continuare ad accettare l'interpretazione finora data dalla segreteria del Consiglio (e forse da qualche altra istituzione della Comunità) agli artt. 26 e 27 dello statuto, cioè che le istituzioni, che lo volessero o meno, dovevano ignorare i problemi di carattere religioso connessi con l'assunzione del personale. Il ricorso ha messo in luce la gravità e l'importanza del problema, che non può venir ignorato. La controversia ha dimostrato che un candidato può far presente eventuali difficoltà di ordine religioso derivanti da un determinato calendario d'esami e chiedere uno spostamento di data, se non vi sono gravi motivi organizzativi che impediscano il rinvio delle prove. Riconosco che — come ha sottolineato la Prais in udienza — un candidato può ignorare che tale diritto gli spetti, comunque a mio giudizio è innegabile che gli spetta.

In secondo luogo alle istituzioni comunitarie non dovrebbe essere sfuggita la lodevole prassi seguita dalla pubblica amministrazione britannica, che suole fare il possibile per evitare che un calendario d'esami provochi difficoltà a gruppi di candidati. Ad un certo punto, secondo l'assunto della Prais, si è avuta l'impressione che le istituzioni fossero vincolate ad evitare le date d'esame inaccettabili anche da un solo candidato. Il Consiglio ha obiettato che questo criterio implicherebbe il rispetto di ogni confessione religiosa — anche con un minimo seguito di fedeli — cosa praticamente irrealizzabile. Ne convengo. Non si può nobilitare a diritto fondamentale dell'uomo un criterio tratto dal buon senso e dalla correttezza. Dopo l'esame delle prove prodotte, concludo che la prassi di non organizzare esami in determinati giorni è il risultato delle iniziative prese dalle varie autorità religiose nei confronti dell'amministrazione britannica, specie dal comitato dei delegati ebraici. Non ritengo che le istituzioni europee debbano seguire criteri più limitativi dell'amministrazione britannica. Spetta alle varie autorità religiose far presente le loro esigenze in materia d'esami agli enti comunitari. Altro motivo di soddisfazione è quello che il Consiglio, secondo quanto ha affermato in udienza, bandirà presto un nuovo concorso per traduttori di lingua inglese cui la Prais potrà partecipare e — dopo quanto è accaduto — sarebbe il colmo se fosse organizzato in data «sgradita» alla candidata.

Quanto alle spese, non vi sono difficoltà circa le spese relative alla causa Prais-Consiglio. Diverso è il caso dell'intervento del Lawrence. La Prais aveva affermato che tali spese non avrebbero potuto venirle accollate. L'affermazione si basava su due motivi: essa poteva ritenere che — in caso di reiezione della domanda — avrebbe dovuto sostenere solo le spese che aveva incontrato per conto proprio. Essa aveva osservato che la vera finalità dell'articolo sarebbe sviata se il timore di una condanna alle spese sostenute dagli intervenienti dovesse dissuadere gli interessati dal proporre un ricorso per violazione — a loro danno — delle norme dello statuto.

Il secondo motivo è che l'intervento del Lawrence si è rivelato inutile, giacché non ha svolto nuovi argomenti rispetto a quelli già svolti dal Consiglio.

I precedenti sulle spese d'intervento in cause di personale dinanzi a questa Corte sono scarsi: l'unica causa di rilievo è stata quella 24-71 Meinhardt/Commissione (Racc. 1972, pag. 269). In quel caso il ricorso è stato accolto e l'interveniente ha dovuto sopportare le proprie spese.

In effetti i precedenti mancano perché gli interventi nelle cause di personale sono piuttosto infrequenti.

Ritengo che l'assunto vada respinto. Il Lawrence, la cui assunzione è stata impugnata — almeno inizialmente — dalla Prais era perfettamente legittimato ad intervenire, come pure ha dichiarato la Corte nella sua ordinanza. È invece irrilevante che egli non abbia svolti nuovi argomenti. Egli aveva il diritto di intervenire per esporre le sue ragioni. Non vi sono elementi nell'art. 70 che giustifichino gli assunti della Prais sulle spese; questo articolo, secondo il suo tenore, riguarda solo le istituzioni convenute. Esso specifica solo che un ricorrente — dipendente della Comunità — non è passibile di condanna alle spese, qualora il ricorso venga respinto, salvoché tali spese siano state causate per motivi futili o vessatori. L'articolo da applicarsi nella fattispecie è l'art. 69, paragrafo 2 del regolamento di procedura, secondo cui la parte soccombente va condannata alle spese se la controparte ne ha fatto richiesta. La versione inglese facente fede aggiunge «in the successful party's pleading» (nelle memorie della parte vittoriosa). Se il testo inglese fosse l'unico determinante, si potrebbe discutere dell'indole di «parte processuale» a stretto rigor di termini dell'interveniente, che quindi potrebbe esulare dai soggetti contemplati dalla disposizione sulle spese dell'art. 69, § 2. Torna a vantaggio della Prais il non aver sollevato l'argomento, che sarebbe stato insostenibile alla luce delle altre versioni facenti fede dell'art. 69, paragrafo 2. Il Lawrence è quindi legittimato a ripetere nei confronti della Prais le spese sostenute per l'intervento, poiché — se condividete il mio orientamento — la Prais è rimasta soccombente e il Lawrence ha richiesto il rimborso delle spese.

Concludo quindi come segue:

1.

Il ricorso va respinto.

2.

Ricorrente e convenuto sopporteranno le spese rispettivamente incontrate.

3.

La ricorrente dovrà sopportare le spese d'intervento del Lawrence.


( 1 ) Traduzione dall'inglese.