CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI

DEL 18 SETTEMBRE 1975

Signor presidente,

signori giudici,

1. 

La vedova di un lavoratore italiano immigrato in Francia, dove è deceduto vittima di un infortunio sul lavoro, avendo quattro figli minori a carico e continuando a risiedere in questo paese, ha chiesto di beneficiare della riduzione concessa dalla Société nationale des chemins de fer, in base alla legge del 29 ottobre 1921, a favore delle famiglie aventi tre o più figli minori a carico. Tale richiesta è stata respinta per la sola ragione che la richiedente non ha la cittadinanza francese.

La Corte d'appello di Parigi, davanti a cui pende il procedimento fra la vedova del lavoratore e la SNCF, si è rivolta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, per chiedere se il tesserino di riduzione per famiglie numerose rilasciato dalla SNCF costituisca, per i lavoratori degli Stati membri, un vantaggio sociale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 del 15 ottobre 1968.

Nella sentenza dell'8 novembre 1973, che è stata ora impugnata davanti alla Corte d'appello, il Tribunal de grande instance di Parigi aveva ritenuto che il diritto comunitario non imponesse l'estensione a cittadini stranieri del diritto ad ottenere la tessera di riduzione ferroviaria per famiglie numerose, per la ragione che essa non costituisce un vantaggio connesso specificamente alla qualità di lavoratore. Il tribunale aveva escluso la possibilità di un'interpretazione ampia dell'articolo 7 del regolamento n. 1612 basandosi sulla considerazione che il trattato CEE costituirebbe soltanto un accordo di principio che richiederebbe su ogni punto l'adozione di norme d'attuazione, e che comunque, in ragione della sua destinazione propria, non concernerebbe altro che i vantaggi concessi ai cittadini degli Stati membri nell'ambito o in funzione dell'esercizio sul territorio di uno di questi Stati di un'attività subordinata. Perciò un trattato del genere non potrebbe pretendere di impedire a una delle parti contraenti di riservare dei vantaggi ai propri cittadini, lavoratori o non, in relazione a loro particolari qualifiche.

Sulla validità di una soluzione basata su tali considerazioni, pare nutrire dei dubbi la Corte d'appello, la quale ha posto alla nostra Corte la domanda sopra riferita.

2. 

La Corte deve ora dare una direttiva di fondo chiarificatrice nell'interpretazione e per l'applicazione delle effettive garanzie riconosciute alla libera circolazione dei lavoratori. La presente causa ci impegna infatti a definire quali sono i vantaggi sociali che si devono estendere ai lavoratori migranti nella Comunità. Essa ci offre l'occasione per meglio precisare il pensiero di una giurisprudenza che si sviluppa dalla sentenza del 15 ottobre 1969, nella causa 15-69 Ugliola, Racc. 1969, pag. 368), alla recentissima decisione nella causa 20-75 (D'Amico). Di fronte a prese di posizione che potrebbero apparire a prima vista ispirate a tendenze diverse, occorre chiarire la portata effettiva del principio affermato nel terzo considerando della sentenza Ugliola, pure relativa all'interpretazione dell'articolo 7 del regolamento n. 1612 del Consiglio, dove la Corte, rifacendosi all'articolo 48 del trattato CEE, ha detto che «il diritto di ciascuno Stato membro deve assicurare ai cittadini degli altri Stati membri che occupano un impiego sul suo territorio l'insieme dei vantaggi che tale Stato offre ai propri cittadini».

Il diritto sociale comunitario, sia che esso riguardi direttamente la libera circolazione dei lavoratori come è appunto il caso del regolamento n. 1612, sia che esso la riguardi indirettamente come è il caso della disciplina relativa alla coordinazione delle legislazioni di sicurezza sociale, costituisce un tutto organico, tendente alle stesse finalità generali e basato quindi su principi unitari. La giurisprudenza degli ultimi anni, conformemente alle conclusioni degli avvocati generali, rivela un'evoluzione fondata sulla necessità di realizzare la piena uguaglianza di trattamento del lavoratore comunitario con i cittadini dello Stato di immigrazione. Rammentiamo a questo riguardo che già nella causa 76-72 (Michel S.) l'avvocato generale Mayras aveva affermato che l'economia generale del regolamento n. 1612/68 e lo spirito che lo anima impongono di conferire all'espressione «vantaggi sociali» la portata più ampia (Racc. 1973, pag. 468). Nelle nostre conclusioni nella causa 7-75 (Coniugi F.), relativa all'interpretazione del regolamento n. 1408/71, avevamo osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha in sostanza superato lo stesso limite di riferimento specifico della prestazione sociale al rapporto di lavoro. La vostra sentenza del 17 giugno 1975 pare confermare la validità di tale rilievo.

Alla luce di questa tendenza giurisprudenziale, corrispondente a esigenze che la logica del sistema comunitario conduce a soddisfare, si prospettano nel presente caso due possibili strade da seguire. Una più ampia, e certamente assai impegnativa, è quella indicata dalla Commissione la quale invoca addirittura l'articolo 7 del trattato per superare ogni differenziazione di carattere nazionale tra i lavoratori comunitari. Un'altra, più circoscritta, si riferisce più puntualmente all'articolo 7 del regolamento n. 1612/68 del Consiglio. Entrambe le vie possono condurre allo stesso risultato. Anche per restare più aderenti alla specifica domanda proposta dalla Corte d'appello di Parigi, noi preferiamo peraltro condurre il discorso sulla base del regolamento sopra citato, pur non dimenticando la presenza del principio fondamentale espresso nell'articolo 7 del trattato.

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1612 del Consiglio dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode sul territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

Si tratta quindi, in primo luogo, di stabilire se un vantaggio del genere di quello previsto dalla legislazione nazionale in questione sia compreso nella nozione di «vantaggi sociali» ai sensi di questa norma; e, in secondo luogo, in caso di rişposta positiva, se anche i familiari del lavoratore abbiano diritto a beneficiarne.

Il beneficio in questione era stato istituito in Francia con la legge del 29 ottobre 1921 in applicazione di una politica generale volta a stimolare lo sviluppo demografico nazionale. Peraltro, oggigiorno le disposizioni relative alla concessione della tessera di riduzione ferroviaria a favore delle famiglie numerose si trovano incluse, in virtù del decreto del 24 gennaio 1956, nel codice della famiglia e dell'aiuto sociale nel suo titolo I («protezione sociale della famiglia»), capitolo II («protezione materiale della famiglia»), sezione I («forme generali di compensazione degli oneri familiari»). L'articolo 20 di questo testo prevede dette riduzioni «al fine di aiutare le famiglie ad allevare i loro figli».

Risulta dunque da questo testo che il beneficio considerato ha attualmente come sua funzione diretta quella di compensare gli oneri familiari, trovando la spiegazione concreta del suo significato originario nello scopo di non far gravare troppo gli aumenti tariffari sulle famiglie aventi maggiori oneri relativi alla prole. Si tratta indubbiamente di un vantaggio sociale il cui collegamento eventuale con una politica di sviluppo demografico, seppur fosse ancora attuale, non sarebbe comunque tale da togliergli questo carattere preminente di «corrispettivo degli oneri familiari», come lo definisce il titolo della sezione in cui trovasi incluso l'articolo 20 sopra menzionato del codice della famiglia e dell'aiuto sociale.

Perciò, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, il diritto di beneficiare anche di tale vantaggio sociale deve riconoscersi al lavoratore migrante alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, senza che possa fare ostacolo la circostanza che quel vantaggio viene concesso ai cittadini non in relazione con la loro qualifica di lavoratore.

Nella sentenza nella causa n. 76-72 (Michel S., Racc. 1973, pag. 463), la Corte ha detto, è vero, al considerando n. 9 che i vantaggi contemplati dall'articolo 7 sono quelli che, essendo connessi a un rapporto di lavoro, spettano esclusivamente ai lavoratori, non già quelli previsti a favore dei loro familiari. Quest'affermazione, nella parte in cui si riferisce alla connessione fra i vantaggi contemplati dall'articolo 7 e un rapporto di lavoro, potrebbe sembrare tale da fornire, in senso negativo, la risposta alla questione qui esaminata dell'applicabilità del beneficio al lavoratore migrante, dal momento che la legge nazionale della cui applicazione si tratta non ricollega la prestazione, né direttamente né indirettamente, a un rapporto di lavoro.

Forse anche per questo la Commissione ha cercato di fondare esclusivamente sul generale divieto di discriminazioni nazionali di cui all'articolo 7 del trattato CEE il diritto del lavoratore migrante e dei suoi familiari di beneficiare della tessera di riduzione ferroviaria concessa dalla SNCF a favore delle famiglie numerose.

Noi riteniamo tuttavia che l'affermazione della sentenza 76-72, espressa in maniera forse troppo generale, debba riferirsi essenzialmente a quella parte dell'articolo 7 del regolamento n. 1612/68 che poteva assumere un rilievo diretto per la qualificazione della legislazione nazionale in relazione alla quale in tale causa era stata richiesta l'interpretazione della norma comunitaria, e cioè al suo paragrafo 3. Era infatti allora in questione l'applicazione di una legge belga che contemplava delle prestazioni onde consentire la riqualificazione sociale dei minorati. Trattavasi quindi di una prestazione che, per sua natura e funzione, era connessa al rapporto di lavoro, anche se non necessariamente a un rapporto attuale, come nel caso del lavoratore che, in seguito a un infortunio o malattia sopravvenuta, è divenuto inabile al suo precedente lavoro e deve riqualificarsi per una diversa attività.

Già in riferimento alle prestazioni a cui si riferisce il paragrafo 3, quindi, la loro connessione con il rapporto di lavoro non deve intendersi in senso stretto:' basta un legame potenziale. La connessione con il rapporto di lavoro diventa necessariamente più labile nel caso dei vantaggi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 7.

Sarebbe infatti difficile, per dare un esempio, limitare il principio della parità fiscale stabilito da tale norma alle sole imposte sul reddito risultante direttamente dal lavoro ed escluderlo invece per le imposte di famiglia, o quelle relative al capitale che il lavoratore stesso abbia accumulato o ai beni acquistati con i frutti del lavoro.

La connessione con il rapporto di lavoro genericamente asserita dalla Corte in relazione all'articolo 7 non può significare in generale che un riferimento alla qualità di lavoratore subordinato, presente o passata, del cittadino di uno Stato membro che risiede in altro Stato, come condizione per aver diritto agli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

In questo senso ha la sua giustificazione la distinzione fra i vantaggi del lavoratore previsti da questa norma e dagli articoli 8 e 9, e quelli dei familiari previsti invece dagli articoli 10 a 12. Ma — ripetiamo — trattasi di una suddivisione della materia che non va intesa in senso troppo rigido; e ad esempio per quanto riguarda i vantaggi in materia d'alloggio, previsti dall'articolo 9, è logico ritenere che di essi debbano beneficiare anche i familiari del lavoratore che hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore nello Stato che lo ospita; e che di tale diritto essi, e in particolare la vedova e i figli, continueranno eventualmente a godere anche dopo la morte del lavoratore stesso.

La connessione diretta, nell'intento del legislatore nazionale, fra certi vantaggi sociali concessi ai cittadini e la condizione di lavoratore subordinato, è stata d'altronde superata nettamente dalla Corte ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti. La già menzionata sentenza nella causa 7-75 (Coniugi F.) del 17 giugno 1975 riconosce il diritto dei figli del lavoratore migrante di beneficiare dei vantaggi che una legislazione nazionale prevede a favore dei cittadini indipendentemente dalla qualità di lavoratore e, dunque, dall'esistenza di un rapporto d'impiego subordinato. Se tale risultato si è potuto conseguire nell'ambito d'applicazione della disciplina della sicurezza sociale che, a norma dell'articolo 51 del trattato, è stata adottata essenzialmente in funzione della libera circolazione dei lavoratori, non vi è ragione per applicare un principio diverso nell'ambito del regolamento n. 1612/68 che ancor più direttamente concerne tale libera circolazione. Anche se i due regolamenti operano su piani parzialmente diversi in relazione a legislazioni nazionali distinte, le loro finalità, come già si è detto, sono comuni: Rammentiamo in particolare che una delle finalità del regolamento n. 1612/68, sempre in funzione dell'effettiva realizzazione del diritto di libera circolazione, consiste nell'assicurare in diritto e in fatto la parità di trattamento del lavoratore, anche per quanto riguarda il suo diritto di farsi raggiungere dalla famiglia, e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante.

3. 

Stabilita dunque l'appartenenza del vantaggio di cui si tratta alla categoria dei vantaggi sociali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, e riconosciuto quindi il diritto del lavoratore a ottenerlo, dobbiamo ora esaminare se, in base a tale norma, abbiano diritto di beneficiarne anche i familiari del lavoratore.

Pure su questo punto la già riferita osservazione del 9o considerando della sentenza Michel S. parrebbe condurre a una risposta negativa. Ma anche per quanto riguarda la determinazione della portata reale dell'esclusione dalla sfera d'applicazione dell'articolo 7 dei familiari del lavoratore, non si può prescindere dalla considerazione che in quella sentenza la Corte aveva presente soprattutto la disposizione del paragrafo 3, la quale prevede a vantaggio del lavoratore prestazioni della stessa natura di quelle che si trovano espressamente contemplate, in favore dei familiari del lavoratore, dall'articolo 12 dello stesso regolamento.

Perciò, in presenza di quest'ultima disposizione che si adattava specificamente al caso sottoposto alla decisione del giudice nazionale richiedente, la Corte non poteva fare altro che escludere la contemporanea applicabilità a un caso del genere del paragrafo 3 dell'articolo 7.

Pertanto, in questo prospettiva, l'esclusione effettuata dalla Corte dell'applicabilità dell'articolo 7 ai familiari dei lavoratori deve intendersi come riferita unicamente alla disposizione del paragrafo 3 di questo articolo nella misura in cui la stessa materia, in relazione specifica con i familiari, si trovi già disciplinata da altra norma.

Nell'esempio fatto sopra, il diritto alla parità di vantaggi per quanto riguarda l'alloggio non può non concernere anche i familiari del lavoratore, benché l'articolo 9 che regola questa materia si trovi fra le disposizioni che riguardano direttamente il lavoratore e non specificamente i membri della sua famiglia; così pure anche la disposizione dell'articolo 7, paragrafo 2, relativa alla parità dei diritti del lavoratore in materia di vantaggi sociali, non deve necessariamente interpretarsi come se fosse strettamente limitata alla persona del lavoratore. Una volta riconosciuto che il beneficio della tessera di riduzione ferroviaria spetta al lavoratore migrante, cittadino di un altro Stato membro, perché trattasi di un vantaggio di carattere sociale connesso agli oneri familiari, ne deriva necessariamente per la natura stessa di questo vantaggio, per i suoi presupposti e per il modo in cui esso viene a concretarsi, che anche i familiari del lavoratore ne beneficino: perché il vantaggio per il lavoratore consiste appunto in un alleviamento degli oneri familiari per la possibilità offerta, nello spirito della egge, a chi conduce una famiglia numerosa di usufruire della riduzione ferroviaria anche per il coniuge e i figli minori a carico.

Come risulta infatti dalla disposizione testuale dell'articolo 20 del Codice della famiglia e dell'aiuto sociale, questo vantaggio sulle tariffe di trasporto ferroviario è concesso «al fine di aiutare le famiglie ad allevare i loro figli». Trattasi quindi di un vantaggio sociale concesso a chi sopporta direttamente il peso della famiglia sul piano economico. Pertanto il vantaggio per il lavoratore è inscindibile dal vantaggio per la sua famiglia. Si aggiunga da ultimo, ma non come argomento minore, che, nell'ipotesi in cui si discute, famiglia e beneficio sono termini che quasi si identificano: l'esistenza della famiglia numerosa costituisce il presupposto per la concessione del beneficio, e inoltre beneficiari diretti appaiono i membri della famiglia stessa, a ciascuno dei quali è rilasciato un documento che è titolo per ottenere le riduzioni di cui si tratta.

Ma nel caso di specie, all'epoca in cui è stata effettuata la richiesta di quel beneficio, il lavoratore era già deceduto. Può tale circostanza risolversi nella negazione del diritto dei familiari a ottenere il beneficio? Se il lavoratore fosse deceduto dopo aver già cominciato a usufruire di quel vantaggio, la vedova e i suoi figli avrebbero dovuto continuare a poterne beneficiare dal momento che il vantaggio, come si è visto, non è strettamente connesso all'esistenza attuale di un rapporto d'impiego ma è essenzialmente un vantaggio sociale per aiutare le famiglie numerose; le esigenze economiche relative all'allevamento dei figli non vengono certo a cessare per effetto della morte del capo famiglia che aveva la qualità di lavoratore.

Se così è, non si vede come il diritto allo stesso vantaggio potrebbe esser negato alla vedova e ai figli che non ne avessero ancora beneficiato prima della morte del lavoratore. Il diritto che i familiari di questo hanno di restare sul territorio dello Stato ospitante, dopo la cessazione del rapporto di lavoro del capo famiglia, implica che essi possono beneficiare anche dopo tale cessazione di quei diritti che, senza essere connessi strettamente al rapporto di lavoro, erano loro aperti precedentemente in forza dell'articolo 7 considerato, come riflesso della qualità di lavoratore del capo famiglia.

In conclusione, propongo che la Corte risponda alla domanda posta dalla Corte d'appello di Parigi affermando per diritto che la concessione di una tessera di riduzione ferroviaria prevista da una legge nazionale a favore delle famiglie numerose costituisce un vantaggio sociale a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 1612/68.