CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL

DEL 23 OTTOBRE 1975 ( 1 )

Signor presidente,

signori giudici,

Il presente procedimento è in un certo senso la prosecuzione della causa 79-74; mi sarà quindi sufficiente limitare a qualche accenno l'esposizione degli antefatti.

Entrambe le cause vertono sul fatto che il Parlamento europeo ha deciso di occupare un posto A 3 presso la sua direzione generale comitati e direzioni interparlamentari. Tra i requisiti prescritti per occupare detto posto vi era tra l'altro una buona conoscenza della lingua inglese.

Il Küster, che è dipendente di grado A 4, aveva già impugnato il primo provvedimento adottato dall'istituzione per occupare detto posto, vale a dire l'avviso di posto vacante 1059. Si era così iniziata la causa 79-74, che però non ha avuto esito favorevole per il ricorrente, in quanto la sezione competente della Corte, nella sentenza 19 giugno 1975, ha riconosciuto che la conoscenza della lingua inglese era assolutamente necessaria in quanto tale requisito era imposto dall'interesse del servizio.

Il primo procedimento non era ancora terminato, allorchè il Parlamento passò alla seconda fase della procedura stabilita per l'occupazione del posto; com'è noto, l'art 29 dello statuto del personale prescrive che siano esaminate anzitutto le possibilità di promozione e di trasferimento dei dipendenti. Avendo questo esame dato evidentemente esito negativo, veniva bandito il concorso interno n. A/50.

Il Küster presentava la propria candidatura. Dopo aver reclamato invano anche contro la decisione di bandire un concorso interno, l'interessato adiva nuovamente la Corte dando origine al presente procedimento. Egli vi chiede di statuire che il bando di concorso interno n. A/50 non avrebbe dovuto venir pubblicato.

Ricordo ancora che le operazioni del concorso impugnato si sono nel frattempo concluse. Ne è risultato che il Küster è stato incluso nella lista d'idoneità, è però stato prescelto un altro candidato che non è cittadino britannico o irlandese, come prevedeva il ricorrente, ma è un dipendente olandese.

Per meglio esaminare l'aspetto giuridico della controversia, premetterò che la materia del contendere originale è rimasta in vita solo in parte.

Il Parlamento convenuto, dopo la pronunzia della sentenza 79-74, ha rinunciato alle proprie eccezioni sulla ricevibilità. Tale rinuncia è giustificata in quanto l'assunto secondo cui sarebbe stato sufficiente Un solo ricorso per tutelare gli interessi del ricorrente non risulta conferente, giacché solo nel secondo ricorso, cioè in quello attualmente pendente, poteva venir esperito il mezzo di violazione dell'art. 29, 1 comma, a) dello statuto.

Conosciuta la sentenza 79-74, anche il ricorrente ha rinunciato ad una parte dei mezzi esperiti nell'atto introduttivo. Pure questa rinuncia appare fondata: infatti, se nella prima causa non è stato accolto il mezzo desunto dal requisito della conoscenza dell'inglese come titolo di merito, tale argomento non può nemmeno venir preso in considerazione sotto il profilo del requisito per la candidatura.

Rimangono quindi solo due censure: la violazione dell'art. 29, 1o comma, lett. a) dello statuto e lo sviamento di potere.

Circa la presunta violazione dell'art. 29, 1o comma, lett. a) dello statuto, il ricorrente si richiama al fatto che egli è stato ripetutamente giudicato meritevole di promozione ed inoltre egli è stato incluso nella lista degli idonei emanata in esito al concorso A 50. Sarebbe quindi indubbio che egli aveva una legittima aspettativa ad esser promosso, aspettativa di cui si sarebbe dovuto tener conto a norma dell'art. 29 dello statuto del personale. Nella fattispecie, si avrebbe invece l'impressione che non sia stata nemmeno presa in considerazione la possibilità di una promozione. Ad ogni modo il Parlamento non avrebbe romito ragioni plausibili per aver ignorato le possibilità di promozione del ricorrente.

Una critica analoga era già stata mossa dal Küster nella causa 23-74. Nelle conclusioni che ho presentato in quell'occasione, ho illustrato come debba interpretarsi l'art. 29, 1o comma, lett. a) dello statuto. Questo mio orientamento lo confermo anche ora. Nel frattempo la Corte si è pronunziata in merito: dalla sentenza si desume chiaramente che l'autorità che ha il potere di nomina, qualora constati che vi sono più candidati meritevoli di promozione, può legittimamente decidere, nell'interesse del servizio e nell'interesse dell'oggettività del procedimento, di bandire un concorso interno.

Giá questa constatazione non depone a favore dei mezzi invocati nella presente causa.

Il Parlamento ha tratto i suoi argomenti di difesa proprio dai principi sanciti nella sentenza summenzionata. Si può quindi presumere che la situazione giuridica, anche nella fattispecie, presenta notevoli analogie strutturali con la materia del contendere di cui alla causa 23-74, cioè anche in questo caso è risultato che i candidati meritevoli di promozione erano svariati ed era praticamente impossibile designare l'occupante del posto in base al criterio dei titoli rispettivi. Se questa mia ipotesi corrisponde alla realtà, non è possibile criticare, anzi, direi che si deve lodare l'iniziativa del Parlamento di non occupare il posto avvalendosi del primo sistema indicato dallo statuto, poiché è stato necessario bandire un concorso onde meglio salvaguardare i criteri di obiettività.

Per il caso che non doveste giudicare sufficiente questa mia considerazione, cui si potrebbe obiettare che il Parlamento non a fornito spiegazioni più ampie circa la rosa dei candidati, aggiungerò un'altra osservazione che ha carattere molto più decisivo. Lo stesso Parlamento ha ammesso che l'esame delle possibilità di promozione a norma dell'art. 29, 1o comma, lett. a), non ha dato risultati positivi. Infatti, non si deve dimenticare che, nel designare l'occupante di un nuovo posto mediante promozione, si deve tener conto anche dei requisiti connessi con le mansioni che detto posto implica. In questo caso uno dei requisiti era la buona conoscenza della lingua inglese. Tenendo presente questa premessa, risulta perfettamente naturale 1 esclusione del ricorrente dalla rosa dei candidati già nella prima fase del procedimento, in quanto i dati della sua candidatura lo indicavano chiaramente come inadatto a ricoprire quel posto. Nell'atto introduttivo del presente procedimento, si parla della conoscenza della lingua inglese del candidato come «bonne connaissance active et passive de l'anglais» (pag. 2) nonché di una «connaissance assez étendue de la langue anglaise» (pag. 5). Dalle dichiarazioni rilasciate dali interessato nella causa 79-74, risulta che il suo grado di conoscenza dell'inglese non era effettivamente molto elevato. A pag. 2 del ricorso si legge: «L'avis de vacance 1059 avait prévu l'occupation du poste par promotion ou mutation, n'ignorant pas un instant qu'il ne pouvait y avoir aucun candidat mutable ou promouvable, qui remplirait la condition de la connaissance approfondie de la langue anglaise». A pag. 4 della replica, dopo l'affermazione che il ricorrente possiede una «bonne connaissance de l'anglais», vi è la domanda «Pourrait-il soutenir que cette connaissance est approfondie, tant qu'il ne présente pas un diplôme universitaire d'étude de la langue.» Altrettanto probanti sono i dati piuttosto vaghi contenuti nella candidatura presentata dal ricorrente il 2 aprile 1974 e i dati ch'esso stesso ha fornito come base per il rapporto biennale a norma dell'art. 43 dello statuto del personale, datata 5 dicembre 1973. Nella candidatura si afferma semplicemente che il ricorrente dal 1959 si è potuto servire, oralmente e per iscritto, di tutte le sue conoscenze linguistiche (quest'affermazione si riferisce a tutte le lingue ufficiali salvo il danese). Il commento apposto dal ricorrente al suo rapporto biennale si limita, per quanto riguarda le altre lingue ufficiali, vale a dire tutte le lingue ad eccezione del danese e del francese, alla scarna affermazione che dal 1959 l'interessato ha avuto modo di servirsene durante il servizio.

È quindi logico che il Parlamento, nonostante il giudizio generale sull'interessato fosse positivo, abbia preferito non designarlo al posto in questione in considerazione della scarsità di requisiti tecnici ch'egli possedeva, ed abbia ritenuto opportuno invece bandire un concorso interno, nel quale vi era modo di controllare tramite un esame le conoscenze linguistiche dei singoli candidati.

È quindi impossibile affermare che il bando di concorso interno va annullato per violazione dell'art. 29, 1o comma, lett. a), dello statuto.

Quanto al mezzo di sviamento di potere, dopo la pronunzia della sentenza 79-74, non è più possibile tenere in considerazione due elementi che il ricorrente considerava probanti indizi: anzitutto il requisito della conoscenza approfondita della lingua inglese per occupare il posto messo a concorso ed inoltre le presunte dichiarazioni rilasciate da un alto funzionario del Parlamento, secondo il quale il posto sarebbe stato attribuito ad un cittadino britannico.

Gli assunti del ricorrente si fondano quindi solo su due fattori: il fatto che egli non è riuscito ad ottenere un posto di grado A 3 nonostante i rapporti biennali sulla sua attività fossero favorevoli e nonostante il fatto che per ben tre volte nei concorsi interni egli è stato incluso nella lista degli idonei. D'altro canto, non va dimenticato che nel bando di concorso era previsto un esame orale per accertare sia le conoscenze linguistiche sia la preparazione generica dei candidati al posto vacante. Per le conoscenze linguistiche, però, era attribuito un punteggio massimo di 10, mentre per i titoli era previsto il punteggio massimo di 40 e per la rimanente preparazione era attribuito un massimo di 30 punti.

Quanto al primo punto basterà osservare che il giudizio in base al quale è stata esclusa la possibilità di promuovere il candidato non presenta alcun motivo di critica; inoltre il candidato, nelle prove di concorso, si è classificato dopo altri candidati che hanno ottenuto risultati migliori e quindi sotto questo profilo non è ravvisabile alcuno sviamento di potere.

Quanto al secondo punto, il Parlamento si è già esaurientemente richiamato alla sentenza 23-74. Sotto questo aspetto, si potrebbe ravvisare uno sviamento di potere nella fattispecie, solo se i requisiti prescritti per 1 ammissione ad un concorso interno si risolvessero in un arbitrario pregiudizio per i candidati. In questo settore l'amministrazione gode di un notevole potere discrezionale ed è evidente che chi assume che i limiti di tale potere non sono stati rispettati dall'amministrazione deve fornirne la prova. In questo caso però non vi è stato sconfinamento. A mio avviso, non è quanto meno manifestamente illogico che in un concorso i titoli e la preparazione dei candidati vengono valutati più che le semplici conoscenze linguistiche.

Si deve quindi disattendere anche il mezzo di sviamento di potere.

Propongo perciò di respingere la domanda e di disporre circa le spese processuali, com'è d'uso, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.