61974J0100

SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 NOVEMBRE 1975. - CAM SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 100/74.

raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 01393
edizione speciale greca pagina 00427
edizione speciale portoghese pagina 00471


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . PROCEDURA - AZIONE D' ANNULLAMENTO - RICORSO DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - DECISIONE ADOTTATA SOTTO FORMA DI REGOLAMENTO - INTERESSE DIRETTO DEL RICORRENTE - NOZIONE

( TRATTATO CEE, ART . 173, 2 ) COMMA )

2 . PROCEDURA - AZIONE D' ANNULLAMENTO - RICORSO DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - DECISIONE ADOTTATA SOTTO FORMA DI REGOLAMENTO - INTERESSE INDIVIDUALE DEL RICORRENTE - NOZIONE

( TRATTATO CEE, ART . 173, 2 ) COMMA )

3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - RESTITUZIONE ALL' ESPORTAZIONE - PREFISSAZIONE - IMPORTO - ADATTAMENTO IN FUNZIONE DEL PREZZO D' ENTRATA VIGENTE AL MOMENTO DELL' ESPORTAZIONE - DIRITTI QUESITI - AUMENTO DEL PREZZO D' ENTRATA ESTRANEO ALLO SCOPO DELL' ART . 16 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 - INESISTENZA

Massima


1 . UN ATTO CHE NEGHI AD UNA CATEGORIA DI OPERATORI ECONOMICI, PER DETERMINATE ESPORTAZIONI, IL VANTAGGIO DELL' AUMENTO DELL' IMPORTO DELLA RESTITUZIONE, VANTAGGIO ATTRIBUITO INVECE A COLORO CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA PER LA PREFISSAZIONE IN DATA SUCCESSIVA, RIGUARDA DIRETTAMENTE I SUDDETTI OPERATORI .

2 . UN ATTO CHE COLPISCA UN NUMERO DEFINITO DI OPERATORI IDENTIFICATI IN RAGIONE DEL COMPORTAMENTO INDIVIDUALE CH' ESSI HANNO TENUTO, O SI CONSIDERA ABBIANO TENUTO, DURANTE UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO RIGUARDA INDIVIDUALMENTE I SOGGETTI INTERESSATI ( ANCHE QUALORA FACCIA PARTE DI UN COMPLESSO DI DISPOSIZIONI AVENTI CARATTERE NORMATIVO ), IN QUANTO INFLUISCE SULLA LORO SITUAZIONE GIURIDICA IN RAGIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO CHE LI CARATTERIZZANO RISPETTO A QUALSIASI ALTRO SOGGETTO E LI IDENTIFICANO IN MODO ANALOGO AL DESTINATARIO .

3 . ANCHE QUALORA POTESSE FAR VALERE DEI DIRITTI QUESITI O IL PROPRIO LEGITTIMO AFFIDAMENTO NEL PERDURARE DEL SISTEMA DEI SUPPLEMENTI DI RESTITUZIONE, CONTEMPLATO DALL' ART . 16 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 IN VIGORE AL MOMENTO IN CUI SIA STATA CHIESTA LA PREFISSAZIONE, L' INTERESSATO NON PUO' VANTARE DIRITTI O ASPETTATIVE DEL GENERE PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE DELLA RESTITUZIONE CORRISPONDENTE AD AUMENTI DEL PREZZO D' ENTRATA COMPLETAMENTE ESTRANEI ALLO SCOPO DELL' ART . 16 E IMPREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PREFISSAZIONE .

Parti


NELLA CAUSA 100-74,

CAM SA, CON SEDE IN PARIGI, CON L' AVV . EDOUARD BRISAC, DEL FORO DI PARIGI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . MARGUE, 20, RUE PHILIPPE II, RICORRENTE,

CONTRO

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, E PER ESSA LA COMMISSIONE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . J . BOURGEOIS, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL SIG . RICHARD WAINWRIGHT, CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG . PIERRE LAMOUREUX, CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA STESSA ISTITUZIONE, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 4 OTTOBRE 1974, N . 2546, " RELATIVO A TALUNE MISURE DA ADOTTARE PER I TITOLI IMPLICANTI FISSAZIONE ANTICIPATA DEL PRELIEVO ALL' IMPORTAZIONE O DELLA RESTITUZIONE NEI SETTORI DEI CEREALI E DEL RISO IN SEGUITO ALL' AUMENTO DEI PREZZI D' ENTRATA CON EFFETTO DAL 7 OTTOBRE 1974 ",

Motivazione della sentenza


1 IL RICORSO, DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 1974, TENDE ALL' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 4 OTTOBRE 1974, N . 2546, " RELATIVO A TALUNE MISURE DA ADOTTARE PER I TITOLI IMPLICANTI FISSAZIONE ANTICIPATA DEL PRELIEVO ALL' IMPORTAZIONE O DELLA RESTITUZIONE NEI SETTORI DEI CEREALI E DEL RISO IN SEGUITO ALL' AUMENTO DEI PREZZI D' ENTRATA CON EFFETTO DAL 7 OTTOBRE 1974 " ( GU N . L 271, DEL 5 OTTOBRE 1974, PAG . 77 ).

2 DETTO REGOLAMENTO E COMPOSTO DI DUE ARTICOLI : IL PRIMO STABILISCE CHE " PER I PRODOTTI OGGETTO DEI REGOLAMENTI NN . 120/67/CEE E 359/67/CEE, I PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE E LE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE, CHE SONO STATI FISSATI IN ANTICIPO E PER I QUALI IL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AI SENSI DELL' ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1373/70 E ANTERIORE AL 7 OTTOBRE 1974, NON SONO ADATTATI IN FUNZIONE DELLA PARTE DELL' AUMENTO DEI PREZZI D' ENTRATA RISULTANTE DALL' AUMENTO DEI PREZZI AGRICOLI IN DATA 7 OTTOBRE 1974 ", MENTRE IL SECONDO INDICA CHE L' ATTO ENTRA IN VIGORE IL 7 OTTOBRE 1974 .

SULLA RICEVIBILITA

3 SECONDO LA COMMISSIONE, AVENDO L' ATTO IMPUGNATO NATURA DI REGOLAMENTO, IL RICORSO, PROPOSTO DA UN SINGOLO, DOVREBBE ESSERE DICHIARATO IRRICEVIBILE; L' ART . 173 DEL TRATTATO CEE NON ATTRIBUISCE, INFATTI, ALLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DIVERSE DAGLI STATI MEMBRI, DAL CONSIGLIO O DALLA COMMISSIONE LA FACOLTA D' IMPUGNARE ATTI DEL GENERE .

4 LA RICORRENTE NEGA TALE CARATTERE NORMATIVO DELL' ATTO E SOSTIENE TRATTARSI DI UNA DECISIONE CHE, SEBBENE ADOTTATA SOTTO FORMA DI REGOLAMENTO, LA RIGUARDA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE .

5 E' QUINDI NECESSARIO DEFINIRE LA NATURA E LA PORTATA DELL' ATTO IMPUGNATO, IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI POSTE DALL' ART . 173 IN MATERIA DI RICEVIBILITA DEI RICORSI PER ANNULLAMENTO .

6 IN FORZA DELL' ART . 16, N . 4, DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 13 GIUGNO 1967, N . 120, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ( GU DEL 19 . 6 . 1967, PAG . 2269 ), MODIFICATO DALL' ART . 1, N . 3, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 NOVEMBRE 1972, N . 2429 ( GU N . L 264, DEL 23 . 11 . 1972 ), GLI ESPORTATORI DI TALUNI CEREALI SONO AUTORIZZATI A CHIEDERE LA PREFISSAZIONE DELLE RESTITUZIONI LORO SPETTANTI A NORMA DELL' ART . 16, N . 1 .

7 IN FORZA DEL SUDDETTO N . 4, LE RESTITUZIONI FISSATE IN ANTICIPO AL LIVELLO VIGENTE IL GIORNO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA VENGONO TUTTAVIA ADEGUATE MENSILMENTE, IN FUNZIONE DEL PREZZO D' ENTRATA CHE SARA IN VIGORE DURANTE IL MESE DELL' ESPORTAZIONE .

8 I PREZZI D' ENTRATA, STABILITI IN FUNZIONE DEI PREZZI INDICATIVI FISSATI, A NORMA DELL' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 120/67, PER L' INTERA STAGIONE, COSTITUISCONO A LORO VOLTA OGGETTO, IN FORZA DELL' ART . 6 DELLO STESSO REGOLAMENTO, DI ADEGUAMENTI MENSILI, GIUSTIFICATI, SECONDO L' OTTAVO PUNTO DEL PREAMBOLO, DALL' ESIGENZA DI TENER CONTO, FRA L' ALTRO, DELLE SPESE DI MAGAZZINAGGIO E D' INTERESSI INERENTI ALLE GIACENZE DI CEREALI NELLA COMUNITA, NONCHE DELLA NECESSITA DI UNO SMERCIO DELLE SCORTE CONFORME ALLE ESIGENZE DEL MERCATO .

9 GLI ADEGUAMENTI MENSILI DEL PREZZO D' ENTRATA SI RIPERCUOTONO PERCIO' SULL' IMPORTO DELLE RESTITUZIONI, ANCHE IN CASO DI PREFISSAZIONE DI QUESTE ULTIME .

10 NEL 1974, AL FINE DI TENER CONTO DEGLI EFFETTI DELL' INFLAZIONE GENERALE SULL' AGRICOLTURA, CON REGOLAMENTO 2 OTTOBRE 1974, N . 2496 ( GU N . L 268, DEL 3 . 10 . 1974 ) IL CONSIGLIO DECIDEVA, IN DEROGA AL PRINCIPIO DELLA FISSAZIONE DEI PREZZI INDICATIVI E D' INTERVENTO PER UN' INTERA STAGIONE, UN UNICO ED ECCEZIONALE AUMENTO DEL 5 PERCENTO DI TALI PREZZI, IN CORSO DI STAGIONE, AUMENTO RIGUARDANTE TALUNI PRODOTTI, COMPRESI I CEREALI, E DA ATTUARE CON EFFETTO DAL 7 OTTOBRE 1974 .

11 DALLA STESSA DATA, L' AUMENTO SI RIPERCUOTEVA SUI PREZZI D' ENTRATA E, CONSEGUENTEMENTE, SULL' IMPORTO DELLE RESTITUZIONI .

12 TUTTAVIA, LA COMMISSIONE, CUI L' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 2496/74 ATTRIBUIVA IL COMPITO DI STABILIRE LE MODALITA D' APPLICAZIONE DELLO STESSO, " ALL' OCCORRENZA IN DEROGA ALLE REGOLE DI FISSAZIONE PREVISTE DAI REGOLAMENTI IN MATERIA ", COL REGOLAMENTO IMPUGNATO DECIDEVA CHE DETTO AUMENTO DEI PREZZI D' ENTRATA NON AVREBBE DETERMINATO UN CORRELATIVO AUMENTO DELLE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE, QUALORA QUESTE FOSSERO STATE PREFISSATE IN SEGUITO A DOMANDA DEPOSITATA ANTERIORMENTE AL 7 OTTOBRE 1974 .

13 SECONDO IL TERZO " CONSIDERANDO " DEL REGOLAMENTO IMPUGNATO, DETTA ESCLUSIONE E GIUSTIFICATA DAL FATTO CHE, ESSENDO STATA SOPPRESSA ( PRECISAMENTE, PER QUANTO RIGUARDA I CEREALI ESPORTATI DALLA RICORRENTE, DAL 26 LUGLIO 1974 ) QUALSIASI RESTITUZIONE, IL PERIODO DI VALIDITA DELLE LICENZE CON RESTITUZIONE PREFISSATA, E NON ANCORA UTILIZZATE ALLA DATA DEL 7 OTTOBRE, SAREBBE SCADUTO ENTRO UN TERMINE RELATIVAMENTE BREVE, DI GUISA CHE ERA " LECITO RITENERE CHE I PRODOTTI DA ESPORTARE SULLA SCORTA DI TALI TITOLI ( AVESSERO ) FORMATO OGGETTO DI ACQUISTI SUL MERCATO COMUNITARIO A PREZZI DETERMINATI DAL LIVELLO DEI PREZZI COMUNI VALIDI ANTERIORMENTE AL 7 OTTOBRE ".

14 DAL MOMENTO CHE NEGA AD UNA CATEGORIA DI OPERATORI ECONOMICI, PER DETERMINATE ESPORTAZIONI, IL VANTAGGIO DELL' AUMENTO DELL' IMPORTO DELLA RESTITUZIONE, VANTAGGIO ATTRIBUITO A COLORO CHE AVESSERO PRESENTATO DOMANDA PER LA PREFISSAZIONE IN DATA SUCCESSIVA, L' ATTO IMPUGNATO RIGUARDA DIRETTAMENTE I SUDDETTI OPERATORI .

15 D' ALTRA PARTE, ESSO COLPISCE UN NUMERO DETERMINATO E NOTO DI ESPORTATORI DI CEREALI, NONCHE, PER CIASCUNO DI ESSI, IL VOLUME DELLE OPERAZIONI PER IL QUALE ERA STATA CHIESTA LA PREFISSAZIONE .

16 CIO' E TANTO PIU VERO, IN QUANTO, ESSENDO STATE SOPPRESSE LE RESTITUZIONI A DECORRERE DAL 26 LUGLIO, LA CATEGORIA DI OPERATORI INTERESSATI SI RESTRINGE A COLORO CHE AVEVANO CHIESTO LA PREFISSAZIONE ANTERIORMENTE AL 26 LUGLIO 1974, IN LICENZE D' ESPORTAZIONE ANCORA VALIDE IL 7 OTTOBRE .

17 DAL SUDDETTO " CONSIDERANDO " DEL REGOLAMENTO RISULTA CHE LA DISTINZIONE FATTA NEI LORO CONFRONTI E BASATA SULLA PRESUNZIONE CH' ESSI AVESSERO EFFETTUATO, ANTERIORMENTE, ACQUISTI DI MERCE NON ANCORA ESPORTATA IL 7 OTTOBRE, A PREZZI SUI QUALI NON AVEVA AVUTO INCIDENZA L' AUMENTO CHE DOVEVA ESSERE ATTUATO A TALE DATA .

18 ADOTTANDO TALI CRITERI DI DISTINZIONE, L' ATTO IMPUGNATO COLPISCE UN NUMERO DEFINITO DI OPERATORI IDENTIFICATI IN RAGIONE DEL COMPORTAMENTO INDIVIDUALE CH' ESSI HANNO TENUTO, O SI CONSIDERA ABBIANO TENUTO, DURANTE UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO .

19 UN PROVVEDIMENTO DEL GENERE, ANCHE QUALORA FACCIA PARTE DI UN COMPLESSO DI DISPOSIZIONI AVENTI CARATTERE NORMATIVO, RIGUARDA INDIVIDUALMENTE I SOGGETTI INTERESSATI, IN QUANTO INFLUISCE SULLA LORO SITUAZIONE GIURIDICA, IN RAGIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO CHE LI CARATTERIZZANO RISPETTO A QUALSIASI ALTRO SOGGETTO E LI IDENTIFICANO IN MODO ANALOGO AL DESTINATARIO .

20 IL RICORSO E PERCIO' RICEVIBILE .

NEL MERITO

21 LA RICORRENTE SOSTIENE IN PRIMO LUOGO CHE LA COMMISSIONE NON ERA COMPETENTE AD EMANARE, IL 4 OTTOBRE 1974, UN PROVVEDIMENTO D' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 2 OTTOBRE 1974, N . 2496, DAL MOMENTO CHE QUEST' ULTIMO, A NORMA DEL SUO ART . 5, DOVEVA AVERE EFFETTO SOLO DAL 7 OTTOBRE .

22 IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2496/74, PUR STABILENDO CHE LE PROPRIE DISPOSIZIONI SARANNO APPLICATE SOLO DAL 7 OTTOBRE 1974, FISSA TUTTAVIA LA DATA DELLA PROPRIA ENTRATA IN VIGORE AL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE, E CIOE AL 3 OTTOBRE 1974 .

23 DAL GIORNO DELL' ENTRATA IN VIGORE DI QUESTO TESTO, LA COMMISSIONE AVEVA IL POTERE, ATTRIBUITOLE DALL' ART . 4 DELLO STESSO, DI EMANARE I RELATIVI PROVVEDIMENTI D' ATTUAZIONE, FATTO SALVO L' OBBLIGO DI NON DEROGARE DALLA DATA STABILITA PER LA LORO APPLICAZIONE .

24 QUEST' OBBLIGO E STATO RISPETTATO, POICHE L' ATTO IN QUESTIONE STABILISCE CH' ESSO ENTRA IN VIGORE IL 7 OTTOBRE 1974 .

25 IL PRESENTE MEZZO VA PERCIO' DISATTESO .

26 LA RICORRENTE FA POI VALERE CHE LA COMMISSIONE, ADOTTANDO IL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE, HA ECCEDUTO I LIMITI DEI POTERI CONFERITILE DAL CONSIGLIO, NELL' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 2496/74 .

27 L' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 2496/74, NELL' ATTRIBUIRE ALLA COMMISSIONE, IN FORZA DELL' ART . 155 DEL TRATTATO, I POTERI NECESSARI PER L' ATTUAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO, PREVEDE CHE DETTA ISTITUZIONE, NEL FISSARE LE MODALITA D' ATTUAZIONE, PUO' STABILIRE LE MODIFICHE DA APPORTARE AI PREZZI ED IMPORTI FISSATI NELL' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, E POTRA FARLO " ALL' OCCORRENZA, IN DEROGA ALLE REGOLE DI FISSAZIONE PREVISTE DAI REGOLAMENTI IN MATERIA NELLA MISURA E PER LA DURATA STRETTAMENTE NECESSARIA PER TENER CONTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO ".

28 QUESTO ARTICOLO ATTRIBUISCE ESPRESSAMENTE ALLA COMMISSIONE IL POTERE DI MODIFICARE LE NORME RELATIVE ALLA FISSAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE RESTITUZIONI; DI CONSEGUENZA, COL DECIDERE CHE GLI OPERATORI I QUALI AVESSERO OTTENUTO LA PREFISSAZIONE PRIMA DI UNA CERTA DATA SAREBBERO STATI ESCLUSI DAL VANTAGGIO DEL SUPPLEMENTO DI RESTITUZIONE, LA COMMISSIONE NON HA ECCEDUTO I LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA .

29 ANCHE QUESTO MEZZO VA PERCIO' DISATTESO .

30 LA RICORRENTE SOSTIENE, INFINE, CHE LA NORMA IMPUGNATA VIOLA I DIRITTI QUESITI, AD ESSA SPETTANTI IN FORZA DELL' ART . 16 DEL REGOLAMENTO N . 120/67, SECONDO CUI " LA RESTITUZIONE APPLICABILE IL GIORNO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DEL TITOLO ( E ) ADEGUATA IN FUNZIONE DEL PREZZO DI ENTRATA CHE SARA VALIDO NEL MESE DELL' ESPORTAZIONE ", O, QUANTO MENO, IL SUO LEGITTIMO AFFIDAMENTO CIRCA IL FATTO CHE TALE SISTEMA SAREBBE STATO MANTENUTO IN VIGORE IN AVVENIRE .

31 ANCHE QUALORA POTESSE FAR VALERE DEI DIRITTI QUESITI O IL PROPRIO LEGITTIMO AFFIDAMENTO NEL PERDURARE DEL SISTEMA DEI SUPPLEMENTI DI RESTITUZIONE, CONTEMPLATO DALL' ART . 16 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 IN VIGORE AL MOMENTO IN CUI ESSA AVEVA CHIESTO LA PREFISSAZIONE, LA RICORRENTE NON PUO' VANTARE DIRITTI O ASPETTATIVE DEL GENERE PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE DELLA RESTITUZIONE CORRISPONDENTE AD AUMENTI DEL PREZZO D' ENTRATA COMPLETAMENTE ESTRANEI ALLO SCOPO DELL' ART . 16, IMPREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PREFISSAZIONE, E CHE QUINDI, MANIFESTAMENTE, NON POTEVANO ESSERE COMPRESI FRA I MOTIVI CHE, NEL LUGLIO 1974, INDUCEVANO LA RICORRENTE A CHIEDERE TALE PREFISSAZIONE .

32 ANCHE IL PRESENTE MEZZO VA DISATTESO .

33 IL RICORSO VA PERCIO' RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


34 AI SENSI DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .

35 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo


LA CORTE,

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

IL RICORSO E RESPINTO .

LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE .