61974J0055

SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 GENNAIO 1975. - ROBERT UNKEL CONTRO HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT HAMBURG). - CAUSA 55/74.

raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 00009
edizione speciale greca pagina 00001
edizione speciale portoghese pagina 00001


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - PRODOTTI SOGGETTI AD UN SISTEMA DI PREZZI UNICI - RESTITUZIONE ALL' ESPORTAZIONE - DOMANDA - ESEMPLARE DI CONTROLLO - CONSEGNA ALL' AUTORITA COMPETENTE

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1041/67, ART . 5, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N . 2586/69, ART . 1; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 121/67, ART . 15 )

2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - PRODOTTI SOGGETTI AD UN SISTEMA DI PREZZI UNICI - RESTITUZIONE ALL' ESPORTAZIONE - VERSAMENTO - DOCUMENTI RICHIESTI - CONTENUTO

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1041/67, ART . 10 )

3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - PRODOTTI SOGGETTI AD UN SISTEMA DI PREZZI UNICI - RESTITUZIONE ALL' ESPORTAZIONE - ESEMPLARE DI CONTROLLO - FORZA PROBATORIA - DEVE ESSERE VALUTATA DALLE AUTORITA NAZIONALI

( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1041/67, ART . 5, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N . 2586/69, ART . 1 )

Massima


1 . LA CONSEGNA ALL' UFFICIO COMPETENTE PER IL VERSAMENTO DELLE RESTITUZIONI DELL' ESEMPLARE DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTT . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2315/69 E 5 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67 - MODIFICATO DALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2586/69 - EQUIVALE AD UNA DOMANDA DI RESTITUZIONE, SE LE INDICAZIONI IVI CONTENUTE CONSENTANO DI STABILIRE CON CERTEZZA CHE LE MERCI ESPORTATE POSSONO FRUIRE DELLA RESTITUZIONE .

2 . IL FASCICOLO DI CUI ALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67 COMPRENDE, OLTRE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE, TUTTI I DOCUMENTI ATTESTANTI CHE LA MERCE POSSIEDE I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA RESTITUZIONE .

3 . L' ESEMPLARE DI CONTROLLO, COSI' COM' E STRUTTURATO, NON E IDONEO DI PER SE A PROVARE CHE LA MERCE POSSIEDE TUTTI I REQUISITI SUDDETTI; L' AUTORITA NAZIONALE DEVE QUINDI ACCERTARE DI VOLTA IN VOLTA SE LE INDICAZIONI CONTENUTE IN TALE DOCUMENTO ABBIANO SUFFICIENTE FORZA PROBATORIA, OPPURE SE L' ESPORTATORE DEBBA PRODURRE ULTERIORI PROVE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 55-74,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA PREGIUDIZIALE PRESENTATA ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA :

ROBERT UNKEL, 87 WUERZBURG-HEIDINGSFELD, RESENSTRASSE 1,

E

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS, 2 HAMBURG 11, HOLZBRUECKE 8,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE DEL CONSIGLIO 13 . 6 . 1967 N . 121 ( GU 19 . 6 . 1967, N . 117, PAG . 2283 ), 27 . 6 . 1967, N . 177 ( GU 28 . 6 . 1967, N . 130, PAG . 2614 ) E DELLA COMMISSIONE 21 . 12 . 1967, N . 1041 ( GU 23 . 12 . 1967, N . 314, PAG . 9 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 26 GIUGNO 1974, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 25 LUGLIO 1974, IL FINANZGERICHT DI AMBURGO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, TRE QUESTIONI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 13 . 6 . 1967, N . 121, RELATIVO ALL' ISTITUZIONE DELL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLA CARNE SUINA ( GU N . 117 DEL 19 . 6 . 1967, PAG . 2283 ), E 27 GIUGNO 1967, N . 177, CHE STABILISCE IN TALE SETTORE I PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AL VERSAMENTO DI RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE ( GU N . 130 DEL 28 . 6 . 1967, PAG . 2614 ), NONCHE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 21 . 12 . 1967, N . 1041, CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI A REGIME DI PREZZO UNICO ( GU N . 314 DEL 23 . 12 . 1967, PAG . 9 ), MODIFICATO DAI REGOLAMENTI 23 . 7 . 1968, N . 1056 ( GU N . L 179 DEL 25 . 7 . 1968, PAG . 28 ), 17 . 3 . 1969, N . 499 ( GU N . L 69 DEL 20 . 3 . 1969, PAG . 1 ) E 22 . 12 . 1969, N . 2586 ( GU N . L 322 DEL 24 . 12 . 1969, PAG . 27 ).

DETTE QUESTIONI RIGUARDANO I PRESUPPOSTI FORMALI ED I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RESTITUZIONE ALL' ESPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI, STABILITI DALLE NORME VIGENTI NELL' APRILE 1972, PERIODO IN CUI VENNE EFFETTUATA L' ESPORTAZIONE IN CAUSA .

2 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE " L' ESEMPLARE DI CONTROLLO " - CHE FA PARTE DEL SISTEMA DISCIPLINATO DALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2315/69 ( GU N . L 295 DEL 24 . 11 . 1969, PAG . 14 ), RELATIVO ALL' USO DEI DOCUMENTI DI TRANSITO COMUNITARIO - COMPILATO AI SENSI DELL' ART . 5 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1041/67 ( MODIFICATO DALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2586/69 ) COSTITUISCA UNA DOMANDA DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL' ART . 15, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 121/67 .

3 IL REGOLAMENTO N . 1041/67, EMANATO IN ESECUZIONE DAI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NN . 121 E 177/67, RELATIVI ALL' ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI ED ALLE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE NEL SETTORE DELLE CARNI SUINE, STABILISCE LE MODALITA DI VERSAMENTO DI TALI RESTITUZIONI .

L' ART . 5 DEL REGOLAMENTO SUDDETTO ( NELLA VECCHIA VERSIONE ) DISPONEVA IN VIA TRANSITORIA ( FINO ALL' ISTITUZIONE DI UN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO ) CHE SE UN PRODOTTO DOVEVA VENIR ESPORTATO IN TERRITORIO EXTRACOMUNITARIO, ATTRAVERSO IL TERRITORIO DI ALTRI PAESI MEMBRI DIVERSI DA QUELLO NEL QUALE ERANO STATE ESPLETATE LE FORMALITA DOGANALI PER L' ESPORTAZIONE, LA PROVA CHE DETTO PRODOTTO AVEVA LASCIATO IL TERRITORIO DELLA COMUNITA POTEVA ESSERE FORNITA MEDIANTE UN " CERTIFICATO D' USCITA ", IL CUI FAC-SIMILE ERA ALLEGATO AL REGOLAMENTO .

4 LA CORTE DI GIUSTIZIA, NELLA SENTENZA 6 . 6 . 1972 ( CAUSA 94-71 ) HA AFFERMATO CHE TALE CERTIFICATO, REGOLARMENTE DEPOSITATO PRESSO L' UFFICIO COMPETENTE, COMPROVAVA A SUFFICIENZA LA VOLONTA DELL' ESPORTATORE DI FRUIRE DELLA RESTITUZIONE E, DI CONSEGUENZA, COSTITUIVA UNA DOMANDA DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL' ART . 15 DEL REGOLAMENTO N . 121/67 .

5 DOPO L' ISTITUZIONE, MEDIANTE IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 19 . 9 . 1969, N . 2315, DI UN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, L' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67 E STATO MODIFICATO DALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2586 . SECONDO TALE NORMA, LA PROVA CHE LA MERCE HA LASCIATO IL TERRITORIO DELLA COMUNITA E FORNITA MEDIANTE LA PRODUZIONE DELL' ESEMPLARE DI CONTROLLO DI CUI ALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2315/69 .

ANCHE SE LA STRUTTURA DI TALE MODULO E STATA SEMPLIFICATA RISPETTO AL CERTIFICATO D' USCITA, ESSO CONTIENE TUTTAVIA DELLE RUBRICHE RISERVATE ALLE " MENZIONI SPECIALI " CHE, A NORMA DELL' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67 - NEL TESTO MODIFICATO - VANNO COMPILATE NEL CASO CHE IL PRODOTTO ESPORTATO POSSA FRUIRE DI UNA RESTITUZIONE .

6 IN FORZA DELL' ART . 15, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 121/67, LE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE DI CARNI SUINE SONO CONCESSE SOLO SU DOMANDA DELL' ESPORTATORE . TENUTO CONTO DELL' ESIGENZA DI GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO SISTEMA DELLE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE, SI DEVE RITENERE CHE LA NORMA SUDDETTA ESIGE UNA DOMANDA SCRITTA . TUTTAVIA, E OPPORTUNO EVITARE UN FORMALISMO ECCESSIVO CHE NOCCIA ALL' EFFICIENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO .

PERTANTO DEVE CONCLUDERSI CHE QUANDO L' ESPORTATORE COMPILA L' ESEMPLARE DI CONTROLLO ATTENENDOSI A QUANTO PRESCRITTO DALL' ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1041/67, E PRECISANDO CHE L' ESPORTAZIONE DEL PRODOTTO IN CAUSA DA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE, MANIFESTA ADEGUATAMENTE LA VOLONTA DI FORNIRE DI TALE RESTITUZIONE . CIO' E TANTO PIU VERO SE TALE DOCUMENTO CONTIENE DELLE NOTE ESPLICATIVE CHE INDICANO CHIARAMENTE LA RUBRICA DA COMPILARSI SE VIENE ESPORTATA MERCE CHE PUO' FRUIRE DELLA RESTITUZIONE .

7 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE LA CONSEGNA ALL' UFFICIO COMPETENTE PER IL VERSAMENTO DELLE RESTITUZIONI DELL' ESEMPLARE DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTT . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2315/69 E 5 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67 - MODIFICATO DALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2586/69 - EQUIVALE AD UNA DOMANDA DI RESTITUZIONE, SE LE INDICAZIONI IVI CONTENUTE CONSENTANO DI STABILIRE CON CERTEZZA CHE LE MERCI ESPORTATE POSSONO FRUIRE DELLA RESTITUZIONE . IN CASO DI DUBBIO, LA DECISIONE SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE .

8 LA SECONDA QUESTIONE TENDE A STABILIRE SE LA DOMANDA DI RESTITUZIONE DI CUI ALL' ART . 15 DEL REGOLAMENTO N . 121/67, LE PROVE DELL' ORIGINE DELLA MERCE RICHIESTE - PER QUANTO CONCERNE LE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE NEL SETTORE DELLE CARNI SUINE - DALL' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 177/67, NONCHE LE DICHIARAZIONI ATTESTANTI CHE LA MERCE POSSIEDE I REQUISITI DI QUALITA RICHIESTI PER L' IMMISSIONE SUL MERCATO, PRESCRITTI DALL' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67, DEBBANO RISULTARE ESPLICITAMENTE DALLA DOCUMENTAZIONE CHE, A NORMA DELL' ART . 10 DI QUEST' ULTIMO REGOLAMENTO, VA PRESENTATA, PENA LA DECADENZA, ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA DOGANALI .

IN SOSTANZA SI TRATTA DI STABILIRE SE IL TERMINE PERENTORIO SUDDETTO VALGA SOLO PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE, OPPURE ANCHE PER LA PRODUZIONE DEGLI ALTRI DOCUMENTI ATTESTANTI CHE LA MERCE POSSIEDE I REQUISITI PER LA RESTITUZIONE .

9 L' ESPRESSIONE " PRATICA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RESTITUZIONE " DI CUI ALL' ART . 10, N . 2, COMPRENDE NON SOLO LA DOMANDA DI RESTITUZIONE, MA ANCHE TUTTI I DOCUMENTI SUDDETTI .

QUESTA INTERPRETAZIONE E CONFERMATA DAL FATTO CHE IL TERMINE DI DECADENZA SI COMPUTA A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI SONO ESPLETATE LE FORMALITA DOGANALI . IN EFFETTI IL DEPOSITO DELLA SOLA DOMANDA NON GIUSTIFICHEREBBE UNA SCADENZA COSI' LUNGA, CHE INVECE E NECESSARIA PER CONSENTIRE AGLI INTERESSATI DI PREPARARSI E DEPOSITARE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI .

10 ALLA SECONDA QUESTIONE SI DEVE PERTANTO RISPONDERE CHE IL FASCICOLO DI CUI ALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67 COMPRENDE, OLTRE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE, TUTTI I DOCUMENTI ATTESTANTI CHE LA MERCE POSSIEDE I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA RESTITUZIONE .

11 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ESEMPLARE DI CONTROLLO, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, SIA SUFFICIENTE A COMPROVARE CHE LA MERCE ESPORTATA E DI ORIGINE COMUNITARIA E POSSIEDE I REQUISITI QUALITATIVI NECESSARI PER ESSERE POSTA IN VENDITA, CHE COSTITUISCONO I PRESUPPOSTI PER IL VERSAMENTO DELLA RESTITUZIONE .

12 A NORMA DEGLI ARTT . 6 E 7 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67, LA RESTITUZIONE VIENE CONCESSA - SPECIALMENTE PER QUANTO CONCERNE L' ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI IN CAUSA - SOLO SE LA MERCE E STATA PRODOTTA NELLA COMUNITA, PUO' ESSERE POSTA IN VENDITA ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ED E DI BUONA QUALITA COMMERCIALE .

L' ESEMPLARE DI CONTROLLO, COSI' COM' E STRUTTURATO, NON E IDONEO DI PER SE A PROVARE CHE LA MERCE POSSIEDE TUTTI I REQUISITI SUDDETTI; L' AUTORITA NAZIONALE DEVE QUINDI ACCERTARE DI VOLTA IN VOLTA SE LE INDICAZIONI CONTENUTE IN TALE DOCUMENTO ABBIANO SUFFICIENTE FORZA PROBATORIA, OPPURE SE L' ESPORTATORE DEBBA PRODURRE ULTERIORI PROVE .

Decisione relativa alle spese


13 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . IL PRESENTE PROCEDIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO CON ORDINANZA 26 . 6 . 1974, AFFERMA PER DIRITTO :

1 ) LA CONSEGNA ALL' UFFICIO COMPETENTE PER IL VERSAMENTO DELLE RESTITUZIONI DELL' ESEMPLARE DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTT . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2315/69 E 5 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67 - MODIFICATO DALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2586/69 - EQUIVALE AD UNA DOMANDA DI RESTITUZIONE, SE LE INDICAZIONI IVI CONTENUTE CONSENTANO DI STABILIRE CON CERTEZZA CHE LE MERCI ESPORTATE POSSONO FRUIRE DELLA RESTITUZIONE .

2 ) IL FASCICOLO DI CUI ALL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67 COMPRENDE, OLTRE ALLA DOMANDA DI RESTITUZIONE, TUTTI I DOCUMENTI ATTESTANTI CHE LA MERCE POSSIEDE I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA RESTITUZIONE .

3 ) L' ESEMPLARE DI CONTROLLO, COSI' COM' E STRUTTURATO, NON E IDONEO DI PER SE A PROVARE CHE LA MERCE POSSIEDE TUTTI I REQUISITI SUDDETTI; L' AUTORITA NAZIONALE DEVE QUINDI ACCERTARE DI VOLTA IN VOLTA SE LE INDICAZIONI CONTENUTE IN TALE DOCUMENTO ABBIANO SUFFICIENTE FORZA PROBATORIA, OPPURE SE L' ESPORTATORE DEBBA PRODURRE ULTERIORI PROVE .