61974J0036

SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 DICEMBRE 1974. - B. N. O. WALRAVE, L. J. N. KOCH CONTRO ASSOCIATION UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE E FEDERACION ESPANOLA CICLISMO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT). - CAUSA 36/74.

raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 01405
edizione speciale greca pagina 00563
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edizione speciale spagnola pagina 00571
edizione speciale svedese pagina 00409
edizione speciale finlandese pagina 00415


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . DIRITTO COMUNITARIO - SFERA D' APPLICAZIONE - ATTIVITA SPORTIVE - ATTIVITA ECONOMICHE - LIMITI

2 . CITTADINANZA - DISCRIMINAZIONI - SONO VIETATE - SFERA D' APPLICAZIONE - PRESTAZIONE DI LAVORO O DI SERVIZI

( TRATTATO CEE, ARTT . 48, 59 )

3 . CITTADINANZA - DISCRIMINAZIONI - SONO VIETATE - SFERA D' APPLICAZIONE - ATTIVITA SPORTIVE - COMPOSIZIONE DI SQUADRE SPORTIVE - NON CONTEMPLATA

( TRATTATO CEE, ARTT . 7, 48, 59 )

4 . CITTADINANZA - DISCRIMINAZIONI - SONO VIETATE - SFERA D' APPLICAZIONE - ESTENSIONE AGLI ATTI NON ADOTTATI DALLE PUBBLICHE AUTORITA

( TRATTATO CEE, ARTT . 7, 48, 59 )

5 . DISCRIMINAZIONE - E' VIETATA - INDOLE - SFERA D' APPLICAZIONE TERRITORIALE - NESSO - FACOLTA DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE NAZIONALE

( TRATTATO CEE, ARTT . 7, 48, 59 )

6 . SERVIZI - LIBERTA DI PRESTAZIONE - RESTRIZIONI - ABOLIZIONE - EFFICACIA IMMEDIATA

( TRATTATO CEE, ART . 59, 1 ) COMMA )

Massima


1 . L' ATTIVITA SPORTIVA E DISCIPLINATA DAL DIRITTO COMUNITARIO SOLO IN QUANTO CONFIGURABILE COME ATTIVITA ECONOMICA AI SENSI DELL' ART . 2 DEL TRATTATO .

2 . IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI A MOTIVO DELLA CITTADINANZA NEL SETTORE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE CONFIGURABILI COME PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO O PRESTAZIONI DI SERVIZI RETRIBUITE VALE PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI LAVORO O DI SERVIZI, INDIPENDENTEMENTE DAL RAPPORTO GIURIDICO DAL QUALE DETTE PRESTAZIONI TRAGGONO ORIGINE .

3 . ESULA DAL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE A MOTIVO DELLA CITTADINANZA LA COMPOSIZIONE DI SQUADRE SPORTIVE - E IN PARTICOLARE DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI - OPERATA ESCLUSIVAMENTE IN BASE A CRITERI TECNICO-SPORTIVI; E PERCIO' IMPOSSIBILE CONFIGURARE TALE ATTIVITA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO .

4 . IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE RIGUARDA NON SOLO GLI ATTI DELL' AUTORITA PUBBLICA, MA LE NORME DI QUALSIASI NATURA DIRETTE A DISCIPLINARE COLLETTIVAMENTE IL LAVORO SUBORDINATO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI .

5 . IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE COSTITUISCE UN PARAMETRO INDEROGABILE PER QUALSIASI RAPPORTO GIURIDICO PURCHE QUESTO, IN CONSIDERAZIONE SIA DEL LUOGO IN CUI SORGE, SIA DEL LUOGO IN CUI DISPIEGA I SUOI EFFETTI, POSSA ESSERE RICONDOTTO AL TERRITORIO DELLA COMUNITA .

6 . L' ART . 59, 1 ) COMMA, PRESCRIVENDO L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA, ATTRIBUISCE AI SINGOLI, A DECORRERE DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI TRANSIZIONE, DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE E TENUTO A TUTELARE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 36-74,

AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DALL' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ( TRIBUNALE DISTRETTUALE ) DI UTRECHT NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA :

1 . BRUNO NILS OLAF WALRAVE,

2 . LONGINUS JOHANNES NORBERT KOCH,

E

1 . ASSOCIATION UNION CYCLISTE INTERNATIONALE,

2 . KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE,

3 . FEDERACION ESPANOLA CICLISMO,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7, 48 E 59 DEL TRATTATO CEE, NONCHE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA ( GU N . L 257 DEL 19 . 10 . 1968, PAG . 2 ),

Motivazione della sentenza


1 CON PROVVEDIMENTO 15 MAGGIO 1974, REGISTRATO IN CANCELLERIA IL 24 DELLO STESSO MESE, L' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI UTRECHT HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, TALUNE QUESTIONI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7, 1 ) COMMA, 48 E 59, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO STESSO, NONCHE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 1612 ( GU N . L 257, PAG . 2 ) CONCERNENTE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA .

2/3 LE SUDDETTE QUESTIONI TENDONO IN SOSTANZA A STABILIRE SE SIA COMPATIBILE CON TALI NORME UNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DELL' UNION CYCLISTE INTERNATIONALE - REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA I CAMPIONATI MONDIALI DI MEZZOFONDO - SECONDO CUI " L' ALLENATORE DEVE AVERE LA STESSA CITTADINANZA DEL CORRIDORE ". TALI QUESTIONI SONO STATE PRESENTATE IN OCCASIONE DI UN' AZIONE ESPERITA CONTRO L' UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, NONCHE CONTRO LE FEDERAZIONI OLANDESE E SPAGNOLA DI CICLISMO, DA DUE CITTADINI OLANDESI - I QUALI PARTECIPANO ABITUALMENTE ALLE GARE DI MEZZOFONDO IN QUALITA DI ALLENATORI - CHE CONSIDERANO DISCRIMINATORIA LA SUDDETTA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DELL' UCI .

4/6 CONSIDERATI GLI OBBIETTIVI DELLA COMUNITA, L' ATTIVITA SPORTIVA E DISCIPLINATA DAL DIRITTO COMUNITARIO SOLO IN QUANTO CONFIGURABILE COME ATTIVITA ECONOMICA AI SENSI DELL' ART . 2 DEL TRATTATO . IN PARTICOLARE, QUANDO UNA SIMILE ATTIVITA RIVESTE IL CARATTERE DI UNA PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO O DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RETRIBUITA, ESSA RIENTRA NELL' AMBITO D' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 48-51 O 59-66 DEL TRATTATO, A SECONDA DEI CASI . TALI NORME, CHE RENDONO OPERANTE IL PRINCIPIO GENERALE STABILITO DALL' ART . 7 DEL TRATTATO, VIETANO QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, FONDATA SULLA CITTADINANZA, CHE POSSA OSTACOLARE L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DA ESSE DISCIPLINATE .

7/10 SOTTO QUESTO PROFILO, IL TIPO DI RAPPORTO GIURIDICO DA CUI TRAGGONO ORIGINE DETTE PRESTAZIONI E IRRILEVANTE, POICHE IL PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE VALE INDISTINTAMENTE PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI LAVORO O DI SERVIZI . ESULA DA TALE DIVIETO LA COMPOSIZIONE DI SQUADRE SPORTIVE - E IN PARTICOLARE DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI - OPERATA ESCLUSIVAMENTE IN BASE A CRITERI TECNICO-SPORTIVI; E PERCIO' IMPOSSIBILE CONFIGURARE TALE ATTIVITA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO . TALE INTERPRETAZIONE DEROGATORIA, COMUNQUE, VA INTESA MOLTO RIGOROSAMENTE E NON PUO' ESTENDERSI OLTRE I LIMITI BEN PRECISI DEL SETTORE CUI SI RIFERISCE . A QUESTO PROPOSITO, E AL GIUDICE NAZIONALE CHE SPETTA ACCERTARE LA NATURA DELL' ATTIVITA OGGETTO DELLA CAUSA DINANZI A LUI PROMOSSA, E, IN PARTICOLARE, DI DECIDERE SE NELLO SPORT IN QUESTIONE ALLENATORE E CORRIDORE COSTITUISCANO UNA SQUADRA .

11 LA CORTE SI PRONUNCIA TENENDO PRESENTI I LIMITI DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DELINEATI IN PRECEDENZA .

12/13 LE QUESTIONI VERTONO SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 48 E 59 E, IN SUBORDINE, DELL' ART . 7 DEL TRATTATO . SOSTANZIALMENTE, TALI QUESTIONI TENDONO A STABILIRE SE DETTE NORME POSSANO APPLICARSI A RAPPORTI GIURIDICI ESTRANEI AL DIRITTO PUBBLICO, A DETERMINARNE LA SFERA DI APPLICAZIONE TERRITORIALE IN RELAZIONE AD UN REGOLAMENTO SPORTIVO CHE VINCOLA TUTTI GLI AFFILIATI AD UNA FEDERAZIONE MONDIALE, E AD ACCERTARE L' EFFICACIA IMMEDIATA DI ALCUNE DI ESSE .

14 IN PRIMO LUOGO, SI CHIEDE SE LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE POSSANO CONSIDERARSI INCOMPATIBILI CON IL TRATTATO E, IN PARTICOLARE, CON GLI ARTICOLI CITATI .

15 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO, E STATO AFFERMATO CHE I DIVIETI SANCITI DA TALI ARTICOLI CONCERNONO UNICAMENTE LE RESTRIZIONI STABILITE DA ATTI EMESSI DA UN' AUTORITA PUBBLICA, NON GIA DA PERSONE O ASSOCIAZIONI ESTRANEE AL DIRITTO PUBBLICO .

16/19 GLI ARTT . 7, 48 E 59 VIETANO, NEI SETTORI DA ESSI RISPETTIVAMENTE DISCIPLINATI, QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA . TALE DIVIETO RIGUARDA NON SOLO GLI ATTI DELL' AUTORITA PUBBLICA, MA LE NORME DI QUALSIASI NATURA DIRETTE A DISCIPLINARE COLLETTIVAMENTE IL LAVORO SUBORDINATO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI . INFATTI, L' ABOLIZIONE FRA GLI STATI MEMBRI DEGLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ED ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - CHE COSTITUISCE UNO DEGLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA, CONSACRATO NELL' ART . 3, LETTERA C ), DEL TRATTATO - SAREBBE COMPROMESSA SE OLTRE ALLE LIMITAZIONI STABILITE DA NORME STATALI NON SI ELIMINASSERO ANCHE QUELLE POSTE DA ASSOCIAZIONI O ORGANISMI NON DI DIRITTO PUBBLICO NELL' ESERCIZIO DELLA LORO AUTONOMIA GIURIDICA . INOLTRE, POICHE NEI VARI PAESI MEMBRI LA PRESTAZIONE DEL LAVORO E DISCIPLINATA TALVOLTA DA NORME EMANATE DALLO STATO, TALVOLTA DA CONTRATTI O ATTI DI NATURA PRIVATISTICA, SE IL DIVIETO SANCITO DAL DIRITTO COMUNITARIO AVESSE VALORE UNICAMENTE PER GLI ATTI DELLA PUBBLICA AUTORITA, POTREBBE SCATURIRNE UNA DIFFORMITA D' APPLICAZIONE .

20/22 INDUBBIAMENTE, GLI ARTT . 60, 3 ) COMMA, 62 E 64 RIGUARDANO ESPRESSAMENTE, PER QUANTO CONCERNE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, L' ABOLIZIONE DI PROVVEDIMENTI STATALI . TALE CIRCOSTANZA, TUTTAVIA, NON SMINUISCE LA PORTATA GENERALE DELL' ART . 59, IL QUALE NON FA ALCUNA DISTINZIONE RIGUARDO ALL' ORIGINE DELLE RESTRIZIONI DA ELIMINARE . D' ALTRA PARTE, E PACIFICO CHE L' ART . 48, CHE PRESCRIVE L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA NEL SETTORE DEL LAVORO SUBORDINATO, SI APPLICA ANCHE AI CONTRATTI ED AI REGOLAMENTI POSTI IN ESSERE DA SOGGETTI DIVERSI DALLA PUBBLICA AUTORITA . NE CONSEGUE CHE L' ART . 7, N . 4, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 ESTENDE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE AI " CONTRATTI " ED " ALLE ALTRE REGOLAMENTAZIONI COLLETTIVE " IN MATIERA DI LAVORO .

23/25 LE ATTIVITA DI CUI ALL' ART . 59 DIFFERISCONO DA QUELLE CONSIDERATE DALL' ART . 48 NON GIA PER LA LORO NATURA, MA SOLO PER IL FATTO DI NON ESSERE DISCIPLINATE DA UN CONTRATTO DI LAVORO . QUEST' UNICA DIFFERENZA NON PUO' GIUSTIFICARE UN' INTERPRETAZIONE CHE LIMITI LA SFERA DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA IN QUESTIONE . NE CONSEGUE CHE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 7, 48 E 59 DEL TRATTATO POSSONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE DAL GIUDICE NAZIONALE AL FINE DI VALUTARE LA VALIDITA O L' EFFICACIA DI UNA NORMA CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI UN' ORGANIZZAZIONE SPORTIVA .

26/27 IL GIUDICE DI RINVIO CHIEDE POI IN CHE MISURA IL PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE POSSA INFLUIRE SU RAPPORTI GIURIDICI STABILITI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA DI UNA FEDERAZIONE SPORTIVA MONDIALE . LA CORTE E INOLTRE INVITATA A STABILIRE SE A TAL FINE SIA RILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE LA COMPETIZIONE SPORTIVA SI SVOLGA SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA OPPURE IN UN PAESE TERZO .

28/29 IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, IN RAGIONE DEL SUO CARATTERE IMPERATIVO, COSTITUISCE UN PARAMETRO INDEROGABILE PER QUALSIASI RAPPORTO GIURIDICO PURCHE QUESTO, IN CONSIDERAZIONE SIA DEL LUOGO IN CUI SORGE, SIA DEL LUOGO IN CUI DISPIEGA I SUOI EFFETTI, POSSA ESSERE RICONDOTTO AL TERRITORIO DELLA COMUNITA . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE, CASO PER CASO, L' ESISTENZA DI TALE NESSO SPAZIALE, E, PER QUANTO RIGUARDA L' EFFICACIA GIURIDICA DEL RAPPORTO IN QUESTIONE, RAVVISARE LE EVENTUALI VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE .

30 INFINE SI CHIEDE A QUESTA CORTE SE L' ART . 59, 1 ) COMMA, ED EVENTUALMENTE L' ART . 7, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO ABBIANO EFFICACIA IMMEDIATA NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI .

31/34 COME SI E VISTO, L' ART . 59 PRESCRIVE FRA L' ALTRO, PER QUANTO ATTIENE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA DEL PRESTATORE . TALE NORMA, NEL SETTORE SPECIFICO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONCRETIZZA IL PRINCIPIO PROGRAMMATICO DI NON DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL' ART . 7 RIGUARDO AL COMPLESSO DELLE MATERIE DISCIPLINATE DAL TRATTATO E DALL' ART . 48 PER QUANTO CONCERNE IL SETTORE DEL LAVORO SUBORDINATO . COME QUESTA CORTE HA GIA AFFERMATO PER DIRITTO ( SENTENZA 3 DICEMBRE 1974 NELLA CAUSA 33-74, VAN BINSBERGEN ), L' ART . 59 VIETA IN MANIERA CATEGORICA CHE, ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI TRANSIZIONE, GLI ORDINAMENTI GIURIDICI INTERNI DEGLI STATI MEMBRI POSSANO INFRAPPORRE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALMENO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEI PAESI DELLA COMUNITA - QUALSIASI OSTACOLO O LIMITAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA DEL PRESTATORE . SE NE DEVE CONCLUDERE CHE L' ART . 59, 1 ) COMMA, PRESCRIVENDO L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA, ATTRIBUISCE AI SINGOLI, A DECORRERE DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI TRANSIZIONE, DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE E TENUTO A TUTELARE .

Decisione relativa alle spese


35/36 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA, QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo


LA CORTE,

STATUENDO SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALL' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI UTRECHT, AFFERMA PER DIRITTO :

1 ) CONSIDERATI GLI OBIETTIVI DELLA COMUNITA, L' ATTIVITA SPORTIVA E DISCIPLINATA DAL DIRITTO COMUNITARIO SOLO IN QUANTO CONFIGURABILE COME ATTIVITA ECONOMICA AI SENSI DELL' ART . 2 DEL TRATTATO .

2 ) IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA CITTADINANZA, STABILITO DAGLI ARTT . 7, 48 E 59 DEL TRATTATO, NON CONCERNE LA COMPOSIZIONE DI SQUADRE SPORTIVE - E IN PARTICOLARE DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI - OPERATA ESCLUSIVAMENTE IN BASE A CRITERI TECNICO-SPORTIVI; E PERCIO' IMPOSSIBILE CONFIGURARE TALE ATTIVITA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO .

3 ) IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA CITTADINANZA INVESTE NON SOLO GLI ATTI DELL' AUTORITA PUBBLICA, MA LE NORME DI QUALSIASI NATURA DIRETTE A DISCIPLINARE COLLETTIVAMENTE IL LAVORO SUBORDINATO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI .

4 ) IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE COSTITUISCE UN PARAMETRO INDEROGABILE PER QUALSIASI RAPPORTO GIURIDICO PURCHE QUESTO, IN CONSIDERAZIONE SIA DEL LUOGO IN CUI SORGE, SIA DEL LUOGO IN CUI DISPIEGA I SUOI EFFETTI, POSSA ESSERE RICONDOTTO AL TERRITORIO DELLA COMUNITA .

5 ) L' ART . 59, 1 ) COMMA, PRESCRIVENDO L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA, ATTRIBUISCE AI SINGOLI, A DECORRERE DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI TRANSIZIONE, DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE E TENUTO A TUTELARE .