CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI

DELL'8 LUGLIO 1975

Signor presidente,

signori giudici,

1. 

Natura e arte sono chiamate a collaborare nella presentazione di un prodotto che, entrato nella storia della civiltà, resta ancora tra i più celebrati.

Nella particolare valorizzazione del vino sono assai importanti le regole per l'individuazione dei pregi che si accompagnano ai vari tipi, divenuti classici per tradizione di nome e di presentazione, così come sono da osservare le regole che limitano appunto le interessate fantasie dell'arte nell'inserirsi nel fattore naturale.

Di qui le norme, fatte anche proprie dalla Comunità nell'istituire un mercato unico del vino, dirette alle denominazioni di origine riservate ai vini che presentano talune precise caratteristiche, di qui le norme sul controllo che toccano sia la qualificazione dei prodotti, sia la garanzia di una generale sufficiente genuinità.

Al fine dell'interpretazione che ci viene chiesta delle regole comunitarie, queste vanno viste nel loro insieme, pur se, nei casi di specie rispetto ai quali dobbiamo fare l'interpretazione, non è direttamente in questione il commercio interstatuale.

Le regole sul mercato comune devono necessariamente tendere a una base uniforme che garantisca la libera circolazione dei prodotti. Le regole comunitarie tendono pertanto anche alla determinazione di comuni criteri di controllo, e quindi pure di metodi per l'individuazione dei presupposti; sia come titolo di qualificazione, sia come garanzia contro le violazioni delle regole di produzione.

Nella misura in cui la Comunità non abbia ancora precisato le regole e i metodi comuni di controllo, occorrerà quantomeno che sia assicurato il rispetto di certe generali esigenze.

Mentre le norme che si riferiscono ai presupposti tecnici delle nostre questioni e al controllo della loro esistenza devono, nell'ambito di ciascuno Stato, essere valutate sul piano dell'efficienza, esse, trasportate nella Comunità, devono anche essere tali da evitare che la loro applicazione concreta venga a creare delle situazioni di squilibrio tra prodotto nazionale e prodotto straniero, convertendosi in restrizioni alla libera circolazione. In particolare, quando, in materia di controllo delle frodi alle regole comunitarie relative alla produzione dei vini, non c'è una prova sicura, ma si procede per presunzione, l'unità di mercato richiede che le facilitazioni o le difficoltà di produrre prove contrarie siano uguali per tutti, produttori e commercianti, sia nazionali, sia degli altri Stati membri.

2. 

Tra le norme dirette a garantire la qualità dei vini, la Comunità ha disciplinato anche il punto particolare dell aumento della gradazione alcolometrica naturale (regolamento n. 816/70 del Consiglio, articoli 18-30): sono regole che s'impongono direttamente ai produttori e ai commercianti. Esse sono state adottate non solo in vista della libertà di circolazione di tali prodotti nella Comunità, ma anche, come risulta espressamente dalla stessa intitolazione del titolo IV del regolamento n. 816/70, in funzione della loro libera immissione al consumo: senza la quale, del resto, la stessa libera circolazione dei prodotti sarebbe ridotta a una vuota affermazione di principio.

Tuttavia la normativa comunitaria non ha istituito anche un sistema autonomo di controllo, avente carattere di completezza, diretto a reprimere le frodi, cioè le manipolazioni non consentite dei prodotti allo stadio della produzione o del commercio. Esistono comunque delle norme per la tenuta di registri di carico e scarico da parte dei commercianti o che prevedono l'accompagnamento del vino esportato con un certificato di una pubblica autorità del paese di produzione attestante la qualità sana, leale, smerciabile del prodotto. Per quanto riguarda più specificamente le pratiche d'arricchimento della gradazione alcolica dei vini, l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 816 prevede l'obbligo degli operatori di effettuare dichiarazioni alle autorità nazionali specialmente con riguardo alla loro intenzione di procedere a operazioni di arricchimento della gradazione alcolometrica e circa le quantità di zuccheri, di mosto e di uve concentrate da loro detenute.

Tutte queste disposizioni, se possono servire a prevenire frodi o a facilitarne la scoperta, non pretendono però di costituire un sistema completo di tutela a questo riguardo.

Perciò le autorità comunitarie hanno fatto espresso riferimento all'applicazione dei sistemi nazionali di controllo e di repressione delle frodi (ved. articolo 39 bis del regolamento n. 816/70 del Consiglio, introdotto con regolamento n. 2680/72; e articolo 9 del regolamento n. 1594/70 della Commissione).

I dubbi espressi dal giudice francese circa l'applicabilità di un metodo di controllo definito dalla legislazione nazionale trovano la loro origine in questa normativa vitivinicola comunitaria, caratterizzata da un sistema, se non ancora completo, quantomeno assai organico, di norme materiali direttamente applicabili in materia di fabbricazione dei vini, e dall'assenza invece di un corrispondente sistema di regole di controllo.

Le domande poste riguardano l'interpretazione della normativa vitivinicola comunitaria sotto il profilo soprattutto della sua portata rispetto all'autonoma determinazione da parte degli Stati di un loro sistema di controllo.

3. 

Con la prima domanda, il giudice francese chiede se l'articolo 8 del cosiddetto «Codice del vino», che ha ripreso il decreto del 18 aprile 1898, a sua volta basato sulla legge del 24 luglio 1894, possa ancora considerarsi pienamente applicabile in presenza dei regolamenti comunitari 816 e 817/70, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e alle loro norme di attuazione. Naturalmente, l'oggetto di questa domanda va ravvisato, non già in un'eventuale pronuncia di compatibilità di una norma interna rispetto al diritto comunitario, bensì nell'interpretazione di questo diritto in funzione dell'esigenza del giudice nazionale di conoscerne il campo d'applicazione in rapporto alle specifiche norme di diritto interno. Egli deve in particolare stabilire se la normativa comunitaria consenta che uno Stato membro possa ancora procedere al controllo e alla repressione delle frodi relative all'aggiunta di alcol al vino facendo uso di una presunzione basata sul risultato di un metodo d'analisi per la determinazione dell'estratto secco diverso dal metodo previsto a tale scopo dai regolamenti comunitari.

La disposizione sopra considerata del codice francese del vino prevede che sono presunti sovralcolizzati i vini rossi per i quali il rapporto dell'alcol all'estratto secco ridotto è superiore al 4,6, i vini bianchi per i quali questo rapporto è superiore a 6,5. Tuttavia il valore di questa presunzione non ha più senso quando l'esame comparativo dei diversi elementi costitutivi dei vini, le condizioni di fabbricazione, il luogo di provenienza o altri elementi permettano di stabilire che il prodotto proviene esclusivamente dalla fermentazione di uva fresca.

I dubbi del giudice nazionale circa la compatibilità di tale norma con la disciplina comunitaria traggono origine dal fatto che le norme comunitarie stabiliscono per la determinazione dell'estratto secco un metodo diverso da quello previsto dal suddetto articolo 8; tale metodo, essendo obbligatorio e imponendosi, secondo quanto dichiarato nel terzo considerando del regolamento CEE n. 1539/71 della Commissione del 19 luglio 1971, «per ogni transazione commerciale ed ogni operazione di controllo», potrebbe condurre a scartare l'applicabilità dei metodi nazionali in relazione all'accertamento di uno stesso elemento o gruppo di elementi costitutivi del vino, conformemente all'esigenza messa in rilievo anche dal suddetto regolamento della Commissione d'instaurare metodi d'analisi uniformi che permettano di ottenere dati precisi e comparabili.

In questa prospettiva, la prima domanda sopra riferita è strettamente collegata con la seconda domanda relativa alla compatibilità del metodo d'analisi dell'estratto secco per evaporazione a una temperatura di 100o, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 8, con il divieto — formulato dal regolamento n. 1539/71 — di utilizzare metodi d'analisi diversi da quelli previsti nell'allegato del regolamento stesso. Questo allegato stabilisce al punto 3 che l'estratto secco totale è determinato mediante densimetria ed è calcolato indirettamente in base al valore e alla densità del residuo senza alcol.

Il decreto adottato dal ministro francese dell'agricoltura il 22 gennaio 1974, dopo avere elencato all'articolo 1 i laboratori autorizzati dal servizio della repressione delle frodi e del controllo della qualità a effettuare le analisi previste dall'articolo 5 del decreto n. 73-1067 del 23 novembre 1973 che stabilisce le condizioni di produzione dei vini, dispone all'articolo 2 che tali analisi saranno effettuate secondo i metodi prescritti dal regolamento della Commissione n. 1539/71, con la sola eccezione della misurazione dell'estratto secco che continuerà a effettuarsi a 100 centigradi per la determinazione del rapporto fra l'alcol e l'estratto ridotto di cui all'articolo 8 del codice del vino.

Con la terza domanda, il giudice francese chiede se quest'articolo 2 non sia incompatibile con il regolamento n. 1539/71. Questa domanda, che andrebbe comunque considerata sotto il solo profilo dell'interpretazione del regolamento comunitario, non pare sollevare questioni nuove rispetto a quelle che devono essere considerate nell'ambito delle prime due domande.

Per rispondere ad esse, noi dovremo esaminare specialmente due ordini di problemi ai quali corrisponderanno le due parti delle nostre conclusioni:

a)

si pone dapprima la questione del significato della prova risultante secondo le norme della legislazione interna francese, soprattutto con riguardo alla possibilità di fornire una prova atta a infirmare gli apparenti risultati positivi di superalcolizzazione;

b)

il secondo punto riguarda l'applicabilità in materia del metodo d'analisi previsto dalla legislazione francese quando, appunto in materia di controlli, la legislazione comunitaria non appaia ancora completa.

4. 

Come risulta anche dalla giurisprudenza di questa Corte, allo sviluppo della normativa comunitaria in attuazione di una politica comune, qual è il caso in particolare della politica agricola, corrisponde una progressiva limitazione delle competenze nazionali in questo settore, nel senso che:

a)

le norme nazionali relative a un settore successivamente disciplinato da un regolamento comunitario cessano automaticamente di essere applicabili in corrispondenza e per effetto dell'entrata in vigore della normativa comune che sia atta a sostituirle.

b)

Gli Stati continuano a disporre di una competenza residua e subordinata negli spazi lasciati vuoti dalla normativa comune e nella misura in cui l'adozione o il mantenimento di norme da parte degli Stati in tali settori sia necessaria per la corretta esecuzione delle norme comunitarie o sia comunque compatibile con queste.

c)

È anche esclusa l'applicazione di norme nazionali che, pur non essendo state sostituite automaticamente da norme comunitarie, sono peraltro tali, per il modo in cui sono suscettibili di venire applicate, da fare ostacolo al corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato e ai princìpi su cui essa si basa.

Il regolamento n. 816, al titolo 4o, prevede delle regole relative a talune pratiche enologiche e all'immissione al consumo del vino. Risulta dagli articoli 18 e seguenti che l'aumento della' gradazione alcolometrica naturale delle uve fresche, del mosto e dei vini è autorizzato soltanto in limiti, a condizioni, e in base a metodi ben precisi. È regolata minutamente l'aggiunta di saccarosio o di mosto di uva concentrato, ammessa soltanto in relazione a vini delle zone precisate e aventi caratteri nettamente determinati, mentre è esclusa la possibilità di aumentare la gradazione alcolometrica mediante l'aggiunta di alcol, salvo che per due prodotti tassativamente indicati dall'articolo 25.

Il compito di controllare l'osservanza di queste norme è stato espressamente riconosciuto agli Stati, quantomeno in via transitoria, anzitutto dall'articolo 9 del regolamento CEE n. 1594/70 della Commissione, relativo alle dichiarazioni e all'esecuzione del controllo delle operazioni di arricchimento del vino: è stabilito che, fino a quando non saranno state adottate disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative allé operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione. Inoltre l'articolo 39 bis del regolamento n. 816/70, introdotto successivamente mediante regolamento CEE del Consiglio n. 2680/72, dispone più in generale che «gli Stati membri adottano tutte le misure atte a far rispettare le disposizioni del presente regolamento».

Il paragrafo 2 di questo articolo 39 bis prevede anche l'adozione di misure comunitarie intese a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento n. 816/70, specie in materia di controllo.

Risulta quindi da queste norme che, sebbene certe misure previste dallo stesso regolamento n. 816/70 possano servire anche in materia di controllo — come si è detto sopra — il legislatore comunitario ha ritenuto tutt'altro che esauriente la normativa comune a questo riguardo.

5. 

Si deve pertanto riconoscere che gli Stati sono tuttora competenti per applicare i loro propri metodi di controllo che siano appropriati allo scopo di evitare o reprimere frodi alla disciplina vitivinicola comunitaria. In particolare, nessuna norma comunitaria ostacola in linea di principio l'applicazione di una presunzione di aumento della gradazione alcolica naturale basata sul rapporto fra la gradazione stessa e l'estratto secco.

Detta presunzione sarà però ammissibile solo a condizione che non sia suscettibile di condurre a discriminazioni fra i prodotti dei diversi Stati membri; e a condizione inoltre che essa si limiti a costituire un mezzo di controllo della rispondenza dei prodotti alle norme materiali comunitarie e che non rischi invece di risolversi in una sostanziale modifica di queste norme, come sarebbe il caso qualora non venissero riconosciute sufficiente possibilità agli interessati di fornire la prova contraria per infirmare un risultato che, nel caso, non rispondesse alla realtà.

Risulta da rapporti di esperti citati in udienza, e da certe prese di posizione delle stesse autorità francesi, che l'applicazione del metodo di controllo in questione non può garantire in'ogni caso un risultato conforme alla realtà; nel senso che, secondo le zone, le annate, le sostanze profilattiche usate per la vigna, i metodi di vinificazione e altre ragioni particolari all'uno o all'altro vino, il risultato dell'analisi potrebbe esser tale da fare apparire una sovralcolizzazione anche in casi in cui essa non ci sia stata. È quindi importante che sussistano effettive possibilità di fornire la prova contraria e che, a questo riguardo, sia esclusa ogni discriminazione di diritto o di fatto fra i prodotti delle diverse zone della Comunità.

Qualora infatti, in relazione a vini rispondenti alle norme comunitarie, fosse eccessivamente difficile di apportare la prova per infirmare la presunzione di sovralcoizzazione, ciò rischierebbe di dare di fatto alla norma nazionale in materia di controllo delle frodi il carattere di una norma che aggiunge nuove regole materiali alla definizione del prodotto figurante all'allegato II del regolamento n. 816/70 del Consiglio.

Ma tutto questo va inteso e applicato con un metodo di larga comprensione delle esigenze concrete della vitalità del mercato e della necessità di un controllo efficiente.

L'importatore di un vino prodotto in altro Stato membro avrà in genere più difficoltà a infirmare la presunzione che non il produttore francese o lo stesso commerciante di vino prodotto sul territorio nazionale. Sotto questo aspetto, quindi, gli operatori che trattano vini stranieri si trovano in una situazione obiettivamente svantaggiata rispetto a quelli che trattano vini nazionali. Oltre a ciò, si deve notare che l'apprezzamento da parte degli organi amministrativi delle prove tendenti a infirmare la presunzione è indubbiamente discrezionale. Nella sentenza in causa n. 39-70 (Fleischkontor, Racc. 1971, pag. 58) la Corte ha considerato che un eccessivo margine discrezionale dell'amministrazione nell'adottare misure volte ad evitare le frodi nei confronti della legislazione comunitaria, dal momento che possa consentire abusi e discriminazioni basate sulla nazionalità, deve ritenersi incompatibile con il sistema comunitario. Questo principio, affermato in relazione a disposizioni interne che, tenuto conto del sistema di prove previsto dalle norme comunitarie applicabili nel caso allora considerato, non apparivano necessarie per assicurare il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, non è certo direttamente e quasi direi meccanicamente applicabile alle norme interne volte alla repressione delle frodi nel settore del vino, norme che, in assenza di un'organica disciplina comunitaria in materia di controllo, restano necessarie. Tuttavia, questa giurisprudenza richiama quantomeno l'esigenza di un uso particolarmente cauto, da parte degli organi nazionali, dei loro poteri discrezionali nell'esercizio di competenze che, anche se formalmente riguardano non la circolazione del prodotto ma soltanto la sua immissione al consumo, sostanzialmente incidono sulla libera circolazione dei prodotti fra gli Stati membri.

Pertanto, tenuto conto delle gravi difficoltà specifiche che potrebbero incontrare gli importatori di vino di altri Stati membri per quanto riguarda la prova contraria, ne potrebbe risultare una situazione incompatibile con il sistema comunitario, oltre che per l'eventuale modifica che ne risulterebbe di fatto alle norme materiali del regolamento n. 816/70, anche per violazione, sia del generale divieto di discriminazioni in ragione della nazionalità (o, ciò che equivale, dell'origine del prodotto), sia del divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

Abbiamo, ad esempio, appreso in questo processo che, con circolare del 25 marzo 1974, l'amministrazione francese ha avuto cura di modificare i rapporti, previsti dall'articolo 8 del «codice del vino», al fine di tener conto delle condizioni climatiche particolari della raccolta del 1973 per i vini del Beaujolais e di Macon. Sarebbe difficile che un'amministrazione nazionale potesse disporre delle informazioni necessarie per reagire altrettanto prontamente nello stesso senso a favore di vini stranieri quando condizioni analoghe si verificassero per le vendemmie di altri paesi, o, più in generale, quando particolari condizioni attinenti a fattori climatici, a caratteristiche di coltura o di lavorazione, fossero tali da rendere particolarmente poco attendibile il risultato dell'applicazione del metodo suddetto.

Tenuto conto del margine d'errore, che è ineliminabile in un sistema presuntivo qual è quello considerato, e che, per ragioni tecniche, può anche essere maggiore a svantaggio dei prodotti stranieri rispetto a quelli nazionali, in funzione delle caratteristiche dei quali è stato definito il rapporto fra alcol e estratto secco su cui si basa la presunzione di sovralcolizzazione, il principio fondamentale della parità di trattamento degli operatori e dei prodotti esige che tale parità sia sostanzialmente rispettata anche in relazione all'aggravio risultante potenzialmente, per gli operatori rispettosi della legge, dall'applicazione del sistema di controllo.

Pertanto se risultasse in fatto — ciò che spetta al giudice interno di accertare — che, nonostante la più ampia possibilità che esso potesse concedere di fornire la prova contraria, la presunzione venisse a tradursi in linea generale o anche semplicemente nel caso particolare, in un aggravio eccessivo per certe categorie dei prodotti considerati, nel senso che essa rischiasse gravemente di porli in una situazione particolarmente svantaggiata rispetto ad altri prodotti concorrenti, ciò comporterebbe una situazione incompatibile con la disciplina comune del settore e, pertanto, ne verrebbe la necessità di disapplicare tale metodo di controllo, quantomeno nel caso singolo.

Per quanto riguarda invece eventuali comportamenti degli organi amministrativi che possono assumere un rilievo solo se considerati nel loro complesso, e che come tali sfuggiranno di regola al controllo diretto del giudice, come potrebbe essere il caso della restrizione della libera circolazione che derivasse da un impiego troppo rilevante dei mezzi di controllo effettuato nei confronti di vini di altri Stati onde scoraggiarne l'importazione, incomberebbe anzitutto alla Commissione — in seguito a una valutazione globale di tale comportamento — di adottare le misure necessarie per far cessare l'abuso.

6. 

Ferma restando quindi la possibilità per gli Stati, in assenza di una normativa comunitaria che definisca organicamente un sistema comune per l'accertamento delle frodi, di basarsi su una presunzione del genere sopra considerato, seppur nei limiti e alle condizioni che abbiamo precisato, resta da vedere se, in presenza di metodi d'analisi comunitari espressamente stabiliti in via obbligatoria per accertare determinati elementi o caratteristiche dei vini, le autorità interne possano far uso di metodi diversi. Tale è l'oggetto specifico della seconda domanda posta dalla Corte di Bordeaux.

Per rispondervi, occorre anzitutto stabilire qual è in linea di principio la portata della definizione comunitaria dei metodi d'analisi del vino effettuata dalla Commissione mediante il regolamento n. 1539/70.

Si è visto che il regolamento n. 816 disciplina le pratiche relative all'aumento della gradazione alcolometrica del vino mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosti o mediante concentrazione, ammettendo tali pratiche entro certi limiti, sotto precise condizioni e in relazione a vini di regioni determinate; ed esclude inoltre, di regola, l'aumento di gradazione mediante l'aggiunta di alcol. L'allegato II del regolamento n. 816 del Consiglio definisce al n. 10 la nozione di vino da pasto, stabilendo i limiti minimi e massimi della gradazione alcolometrica e richiamando le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento stesso per quanto riguarda le possibilità, disciplinate da tale norma, di aumentare la gradazione alcolometrica naturale.

Non mi pare esservi dubbio che le misure adottate dalle autorità nazionali onde accertare l'eventuale aumento della gradazione alcolometrica sono relative all'applicazione del regolamento n. 816. Si tratta dunque di un attività lato sensu esecutiva.

Le già menzionate disposizioni dell'articolo 39 bis del regolamento n. 816/70 e dell'articolo 9 del regolamento n. 1594/70, le quali attribuiscono agli Stati membri il compito di adottare le misure idonee a garantire il rispetto delle norme vinicole comunitarie, si riferiscono appunto a quest'attività sussidiaria di attuazione e di garanzia che, come tale, è subordinata alle norme comunitarie in relazione alle quali essa è svolta.

L'articolo 39 dello stesso regolamento dispone che le precisazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I e II, e in particolare i metodi d'analisi, saranno stabilite secondo la procedura detta «del comitato di gestione» prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 24 del Consiglio del 4 aprile 1962. Conformemente a tale disposizione, la Commissione, con il regolamento n. 1539/71, ha precisato nel suo allegato «i metodi d'analisi per l'applicazione dei regolamenti CEE n. 816/70 e 817/70».

Mentre il regolamento n. 817/70 del Consiglio prevede il metodo di ricerca dell'estratto secco ottenuto per densimetria al fine di accertare la presenza di valori minimi degli elementi caratteristici del vino di qualità prodotto in regioni determinate, come risulta dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dall'allegato di tale regolamento, il successivo regolamento n. 1539/71 della Commissione dispone, al suo articolo 1, che i metodi d'analisi stabiliti dal suo allegato valgono più in generale per l'applicazione dei regolamenti n. 816 e 817/70.

Il n. 3 di questo allegato prevede — come già sappiamo — che l'estratto secco totale è determinato con il metodo densimetrico e calcolato indirettamente in base al valore della densità del residuo senza alcol.

Risulta dalla motivazione di questo, regolamento che la Commissione, nello stabilire i metodi d'analisi obbligatori, ha avuto di mira l'attuazione di un controllo efficace dei prodotti considerati «in relazione alla loro immissione al consumo e all'esigenza di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie relative alle pratiche enologiche». Lo stesso regolamento rileva anche che «l'attuazione omogenea di tale controllo e la sorveglianza sulle indicazioni che figurano nei documenti relativi ai prodotti rendono necessaria l'instaurazione di metodi d'analisi uniformi che permettano di ottenere dati precisi e comparabili; che tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni transazione commerciale e ogni operazione di controllo».

Il governo francese ritiene però che tali metodi s'impongono attualmente solo per il controllo delle qualità sostanziali dei vini, mentre sarebbero inapplicabili per il controllo dei metodi di fabbricazione.

Se è pratica fraudolenta l'aumento della gradazione alcolometrica al di fuori dei casi consentiti espressamente dal diritto comunitario che disciplina il settore, vi è certamente l'esigenza che, nell'esercizio dell'attività esecutiva affidata agli Stati al fine del loro controllo, ci si basi su criteri quanto più possibile unitari onde garantire un trattamento uniforme degli operatori comunitari.

Alla luce delle considerazioni figuranti nella motivazione del regolamento della Commissione di cui trattasi, pare difficile scartare in linea di principio l'applicabilità dei metodi d'analisi comunitari in relazione alla repressione ad opera degli Stati delle trasgressioni alle disposizioni del regolamento n. 816/70 relative all'arricchimento della gradazione alcolometrica naturale.

7. 

Non potrebbe costituire argomento decisivo nel senso di escludere l'applicabilità del metodo densimetrico comunitario per il controllo dell'aumento della gradazione alcolica naturale, la circostanza, invocata, dal governo francese, che la Commissione aveva adottato tale metodo sulla base della prassi e delle regole dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino, il quale in passato si era limitato a determinare la qualità dei vini e non si era invece mai occupato dei metodi per la repressione delle frodi.

Se bastasse questa ragione per ammettere la libertà degli Stati, in materia repressiva, di valersi del metodo d'analisi dell'estratto secco che a loro più aggrada, si dovrebbe riconoscere uguale libertà di scelta anche per quanto riguarda altri metodi d'analisi già definiti dal diritto comunitario per la determinazione di altri elementi, come ad esempio il metodo per la determinazione della gradazione alcolometrica. Non sappiamo se a questo riguardo possono sussistere metodi talmente divergenti come in materia di ricerca dell'estratto secco; tuttavia, sul piano dei principi, essa ci parrebbe via poco conforme a quelle esigenze di omogeneità e di trasparenza delle misure esecutive degli Stati in relazione alla salvaguardia delle norme comuni che è necessaria per il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato e per evitare possibilità di abusi e di discriminazioni fra gli operatori e i prodotti delle varie zone della Comunità.

Se il metodo comunitario per la determinazione dell'estratto secco fosse obiettivamente atto a conseguire lo scopo per cui una legislazione nazionale prevede la determinazione dello stesso elemento con un diverso metodo, non vi sarebbe motivo per evitare la sostituzione di questo con quello.

Gli ulteriori mezzi di controllo che gli Stati possono mettere in essere in aggiunta a quelli già previsti dal diritto comunitario, e da noi sopra richiamati, vanno infatti definiti in relazione alle esigenze della disciplina comunitaria, e in particolare all'impiego di metodi d'analisi uniformi; per cui, anche nella determinazione delle componenti necessarie per l'applicazione della presunzione di frode, ci si deve ormai basare sui metodi d'analisi imposti dalla disciplina comunitaria, anche se ciò renda necessario effettuare adattamenti delle regole e delle tecniche utilizzate nell'ambito di ciascun sistema nazionale di controllo.

Se esistesse fin d'ora la possibilità tecnica di utilizzare il metodo densimetrico per stabilire l'estratto secco da mettere in rapporto con la gradazione alcolica del vino da controllare, si dovrebbe dunque ammettere che il metodo comunitario si sarebbe già dovuto sostituire al metodo d'analisi dell'estratto secco utilizzato dalle autorità nazionali.

È vero che si tratterebbe di un'armonizzazione monca, dal momento che il nuovo rapporto fra alcol ed estratto così ottenuto non è definito dalla disciplina comunitaria, cosicché vi sarebbe comunque il pericolo che venisse fissato a livelli diversi qualora più Stati si risolvessero ad adottare un proprio criterio di presunzione basato sul rapporto fra alcol ed estratto secco. Si tratterebbe però allora semplicemente di armonizzare un solo elemento dell'operazione, mentre più gravi sarebbero le difficoltà qualora ciascuno Stato dovesse considerarsi libero di adottare il metodo di analisi che ritenesse più conveniente per la ricerca dell'estratto secco. Ci si potrebbe allora trovare di fronte a una babele di pratiche disparate, in evidente contraddizione con il corretto funzionamento del mercato comune del vino.

Una più completa disciplina enologica prevista dalla Commissione nella sua proposta di regolamento presentata al Consiglio l'11 maggio 1973 riguarda pratiche diverse da quelle tendenti all'aumento della gradazione alcolica naturale del vino, e non pare quindi suscettibile di apportare nuovi elementi di rilievo nel settore delle pratiche più specifiche connesse a quelle frodi per la scoperta delle quali si fa applicazione in Francia della presunzione basata sul rapporto fra gradazione alcolica ed estratto secco.

Per escludere radicalmente l'obbligo di sostituire il metodo comunitario a quello francese, è stato anche rilevato che il primo è prescritto per la ricerca dell'estratto secco totale, mentre la presunzione suddetta si basa sull'estratto secco ridotto; e che il metodo d'analisi per evaporazione a 100o conduce già di per sé a ottenere un estratto secco parzialmente ridotto a causa della volatilizzazione di certi componenti; e quindi l'un metodo non può sostituire l'altro.

La Commissione ha però precisato che, sia nell'uno sia nell'altro caso, per determinare l'estratto secco ridotto ai sensi della legislazione francese occorre comunque procedere a una sottrazione mediante un'operazione puramente matematica, applicata al risultato dell'analisi.

Riteniamo quindi che neppure quest'ultimo argomento possa escludere, in via generale, la sostituibilità di un metodo all'altro per la determinazione dell'estratto secco al fine di consentire il funzionamento del sistema francese di controllo della sovralcolizzazione.

8. 

Il governo francese pare d'altronde accettare in linea di principio l'esigenza di allinearsi, anche in relazione all'applicazione dell'articolo 8 del codice del vino, al metodo d'analisi comunitario. Esso osserva peraltro che, in attesa che gli esperti abbiano messo a punto il coefficiente basato sul metodo densimetrico, occorre pur continuare a far funzionare il sistema nazionale di repressione delle frodi; e ciò sarebbe possibile attualmente soltanto sulla base del metodo d'analisi a 100o già da lungo esperimentato e applicato in Francia.

Non esistendo delle formule sicure di trasformazione tra i valori dell'estratto ottenuti secondo i diversi metodi, non si potrebbe procedere semplicemente trasponendo, mediante l'applicazione di un coefficiente, il risultato dell'analisi ottenuta mediante il metodo comunitario per rendere possibile l'applicazione della presunzione prevista dall'articolo 8 del codice del vino francese. Un'utile sostituzione del metodo francese con il metodo comunitario, tale da consentire l'applicazione della presunzione di sovralcolizzazione basata sul rapporto fra gradazione alcolica ed estratto secco del vino, richiede dunque che sia stabilito fra l'alcol e l'estratto ricavato mediante il metodo densimetrico un nuovo rapporto che sia idoneo allo scopo del controllo dell'aumento fraudolento della gradazione alcolica.

Imponendo un metodo uniforme per l'analisi dell'estratto secco, il legislatore comunitario non ha certamente inteso di arrivare al risultato di diminuire le possibilità delle autorità nazionali, incaricate di effettuare i controlli necessari per assicurare il rispetto delle norme comunitarie, di reprimere le frodi commesse riguardo a queste stesse norme.

Qualora risulti impossibile approntare immediatamente un nuovo rapporto fra la gradazione alcolica del vino e l'estratto secco ricavato mediante il metodo d'analisi comunitario, tale da poter sostituire utilmente l'attuale rapporto basato sull'estratto secco ricavato mediante evaporazione a 100o di temperatura, l'applicazione del metodo d'analisi comunitario per la ricerca dell'estratto secco avrebbe per effetto di rendere inefficiente il meccanismo di repressione delle frodi considerato dall'articolo 8 del Codice francese del vino. Tale risultato sarebbe contrario alla stessa normativa comunitaria, la quale, come si è visto, impone agli Stati l'obbligo di porre in essere i mezzi di controllo utili per garantire l'osservanza della disciplina comune del settore considerato.

La Commissione pare stimare che la determinazione di un nuovo coefficiente adattato al metodo comunitario e tale da consentire il funzionamento della presunzione di cui alle menzionate disposizioni interne, sarebbe realizzabile senza grandi difficoltà. Se tale è il caso, la Commissione veglierà al fine di evitare ogni eventuale abuso nel ritardo della determina zione del nuovo rapporto. Tuttavia, fintanto che questo non si sarà potuto definire e convalidare alla luce dell'esperienza, e in assenza della fissazione sul piano comunitario di un sistema organico volto a scoprire le frodi, non ci pare che sarebbe conforme alle finalità della disciplina comunitaria e alla funzionalità stessa del sistema di creare nel frattempo un vuoto in un sistema interno.

Se pure la normativa comunitaria deve avere il sopravvento, la legislazione nazionale cessa di essere applicabile soltanto là dove provveda una disciplina comune. Il rapporto resta quindi anche in questo caso di integrazione, con rispetto tuttavia di una prevalenza per la disciplina comune. Vorremmo osservare che per tal modo nella storia del diritto si ripresenta, ma in senso inverso, la regola che veniva applicata dalle scuole all'epoca del cedimento dell'unità dell'antico diritto comune. Allora si diceva che «ubi cessat statutum locum habet ius civile»; oggi potremmo dire invece che dove il diritto comunitario non prevede efficacemente, resta in vigore il diritto nazionale.

Concludiamo perciò invitandovi a rispondere alle domande poste dal giudice francese nel senso che, pur riconoscendo che il metodo d'analisi comunitario s'impone in linea di principio anche nel settore della repressione delle frodi, tuttavia, qualora la sua immediata applicazione nell'ambito di un determinato sistema interno diretto alla salvaguardia della disciplina comunitaria sarebbe tale da comprometterne l'efficacia, in assenza di una organica disciplina comunitaria relativa al controllo delle frodi, la prescrizione del regolamento n. 1539/71 della Commissione va interpretata nel senso che la sostituzione del metodo comunitario al metodo d'analisi interno è sospesa fintanto che non si siano potuti effettuare i necessari adattamenti tecnici del sistema interno di controllo.

Inoltre, pur riconoscendo alle autorità nazionali la possibilità di valersi di un metodo presuntivo per reprimere le frodi alle prescrizioni comunitarie in tema di sovralcolizzazione del vino, tuttavia la sua applicazione sarebbe incompatibile con il diritto comunitario qualora non fossero consentite adeguate possibilità di fornire la prova contraria, ovvero nel caso in cui tale applicazione avesse per effetto di porre certe categorie di operatori o di prodotti comunitari, segnatamente in ragione della loro provenienza, in una situazione particolarmente svantaggiata a questo riguardo.