Parole chiave
Massima

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1 . DOMANDE PREGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO - GIUDICE NAZIONALE - COMPETENZA

( TRATTATO CEE, ART . 177; STATUTO DELLA CORTE CEE, ART . 20 )

2 . CONCORRENZA - INTESE - POSIZIONI DOMINANTI SUL MERCATO - DIVIETO - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTI DEI SINGOLI - TUTELA DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI

( TRATTATO CEE, ARTT . 85, 86 )

3 . CONCORRENZA - INTESE - POSIZIONI DOMINANTI SUL MERCATO - DIVIETO - APPLICAZIONE - AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI - NOZIONE - GIUDICI NAZIONALI - COMPETENZA

( TRATTATO CEE, ARTT . 85, 86, 88; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17, ART . 9 )

Massima

1 . IN FORZA DEL TRATTATO, IL GIUDICE NAZIONALE HA LA FACOLTA DI VALUTARE SE LA SOLUZIONE DI QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO SIA NECESSARIA AI FINI DELLA PROPRIA SENTENZA .

DI CONSEGUENZA, IL PROCEDIMENTO DISCIPLINATO DALL' ART . 20 DEL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE NON VIENE SOSPESO SE NON IN CASO DI REVOCA O DI ANNULLAMENTO DELL' ATTO CON CUI IL GIUDICE NAZIONALE EFFETTUA IL RINVIO .

2 . POICHE, PER LORO NATURA, I DIVIETI SANCITI DAGLI ARTT . 85, N . 1, E 86 SONO ATTI A PRODURRE DIRETTAMENTE DEGLI EFFETTI NEI RAPPORTI FRA I SINGOLI, DETTI ARTICOLI ATTRIBUISCONO DIRETTAMENTE A QUESTI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

3 . LA CIRCOSTANZA CHE FRA LE " AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI " DI CUI ALL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 17 RIENTRINO, IN TALUNI DI DETTI STATI, DEI GIUDICI CUI E AFFIDATO IL PARTICOLARE COMPITO DI APPLICARE LE LEGGI NAZIONALI SULLA CONCORRENZA, O DI CONTROLLARE LA LEGITTIMITA DELL' APPLICAZIONE FATTANE DA PARTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, NON ESIME DALLO STATUIRE IL GIUDICE DINANZI AL QUALE SIA FATTA VALERE L' EFFICACIA DIRETTA DEGLI ARTT . 85 E 86 .

L' ART . 9 DEL REGOLAMENTO N . 17 NON PUO' PORRE LIMITI ALLA FACOLTA DEL GIUDICE NAZIONALE DI RINVIARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER OTTENERE UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE . CIONONDIMENO, QUALORA LA COMMISSIONE INSTAURI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 17, IL GIUDICE NAZIONALE PUO', SE LO RITENGA NECESSARIO AI FINI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO IN SEDE NAZIONALE, IN ATTESA DEI RISULTATI DELL' AZIONE DELLA COMMISSIONE .