SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 OTTOBRE 1973. - CARL SCHLUETER CONTRO HAUPTZOLLAMT LOERRACH. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG). - CAUSA 9/73.
raccolta della giurisprudenza 1973 pagina 01135
edizione speciale greca pagina 00709
edizione speciale portoghese pagina 00423
edizione speciale spagnola pagina 00325
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edizione speciale finlandese pagina 00157
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - CONSIGLIO - POTERI - INTERVENTI DI CARATTERE CONGIUNTURALE - PROVVEDIMENTI URGENTI - ART . 103 DEL TRATTATO CEE - APPLICAZIONE - LICEITA
( TRATTATO CEE, ARTT . 40, 43, 103 )
2 . POLITICA CONGIUNTURALE - ISTITUZIONI COMUNITARIE - POTERI - PROVVEDIMENTI ADATTI ALLA SITUAZIONE - FORMA - SCELTA DA PARTE DEL CONSIGLIO
( TRATTATO CEE, ART . 103 )
3 . CEE - ISTITUZIONI COMUNITARIE - ONERI IMPOSTI AGLI AMMINISTRATI - LIMITAZIONE ALLO STRETTO NECESSARIO - OBBLIGO - ESTENSIONE
4 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ATTI DELLE ISTITUZIONI - VALIDITA - ESAME ALLA LUCE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE - CRITERI
( TRATTATO CEE, ART . 177 )
5 . ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE E SUL COMMERCIO - ART . II - DIRITTI SOGGETTIVI SPETTANTI AI SINGOLI CITTADINI DELLA CEE - NON ESISTONO
6 . DIRITTO COMUNITARIO - TARIFFA DOGANALE COMUNE - EFFICACIA IMMEDIATA - CRITERI
7 . BILANCIA DEI PAGAMENTI - TASSI DI CAMBIO - POLITICA DEGLI STATI MEMBRI - OBBLIGO - EFFICACIA DIRETTA - MANCANZA
( TRATTATO CEE, ARTT . 5, 107; RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 22 MARZO 1971 )
8 . AGRICOLTURA - IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI - IMPORTI COMPENSATIVI - NATURA - RISCOSSIONE - AUTORIZZAZIONE IN CASO DI FLUTTUAZIONE DEI CAMBI - VALIDITA ALLA LUCE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 974/71; REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 1013/71, 1014/71, 501/72 )
1 . I POTERI CONFERITI DAGLI ARTT . 40 E 43, N . 2, DEL TRATTATO PER L' ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE NON SI LIMITANO ALL' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI STRUTTURALI, MA SI ESTENDONO ALTRESI' AD INTERVENTI DI CARATTERE CONGIUNTURALE PROPRI DI QUESTO SETTORE, CUI IL CONSIGLIO HA LA FACOLTA DI RICORRERE, PURCHE RISPETTI LE PRESCRITTE CONDIZIONI DI FORMA .
L' ART . 103 DEL TRATTATO, CHE RIGUARDA INVECE LA POLITICA CONGIUNTURALE DEGLI STATI MEMBRI, NON SI RIFERISCE A SETTORI DI ATTIVITA GIA DIVENUTI COMUNI, COME L' ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI . LO SCOPO DI QUESTA NORMA E INFATTI IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE CONGIUNTURALI DEGLI STATI MEMBRI, NONCHE L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI COMUNI ADATTI ALLA SITUAZIONE .
TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE MONETARIA ESISTENTE ALL' EPOCA IN CUI VENIVANO ADOTTATI I PROVVEDIMENTI IN QUESTIONE, E MANCANDO, NELL' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, UN' APPOSITA NORMA CHE CONSENTISSE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI D' URGENZA PER OVVIARE AGL' INCONVENIENTI DI TALE SITUAZIONE, IL CONSIGLIO POTEVA LEGITTIMAMENTE VALERSI, A TITOLO PROVVISORIO, DEI POTERI CONFERITIGLI DALL' ART . 103 DEL TRATTATO .
2 . L' ART . 103 NON ESCLUDE LA COMPETENZA DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE AD ADOTTARE, SENZA PREGIUDIZIO DELLE ALTRE PROCEDURE PREVISTE DAL TRATTATO, PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONGIUNTURALE CHE SI RIVELINO NECESSARI AL FINE DI EVITARE CHE SIANO COMPROMESSI GLI SCOPI DEL TRATTATO . IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE, DI VOLTA IN VOLTA, LA FORMA DEI PROVVEDIMENTI CHE GLI SEMBRI LA PIU ADATTA .
3 . SE E VERO CHE LE ISTITUZIONI, NELL' ESERCITARE I LORO POTERI, DEVONO AVER CURA DI EVITARE CHE GLI ONERI IMPOSTI AGLI OPERATORI ECONOMICI SUPERINO LA MISURA NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI CHE LE ISTITUZIONI STESSE DEVONO PERSEGUIRE, CIO' NON SIGNIFICA CHE DETTO OBBLIGO DEBBA ESSERE COMMISURATO ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI OPERATORI .
4 . LA VALIDITA, AI SENSI DELL' ART . 177 DEL TRATTATO, DEGLI ATTI EMESSI DALLE ISTITUZIONI PUO' ESSERE INFLUENZATA DA UNA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE SOLTANTO QUALORA DETTA NORMA SIA VINCOLANTE PER LA COMUNITA ED ATTRIBUISCA AI SINGOLI CITTADINI DI QUESTA IL DIRITTO DI ESIGERNE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA .
5 . L' ART . II DELL' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE E SUL COMMERCIO NON ATTRIBUISCE AI SINGOLI CITTADINI DELLA COMUNITA IL DIRITTO DI ESIGERNE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA .
6 . LA DISPOSIZIONE MEDIANTE LA QUALE UN DAZIO CONSOLIDATO E RIPORTATO NELLA RUBRICA " DAZI CONVENZIONALI " DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ATTRIBUISCE AI SINGOLI ( IN QUANTO FA PARTE DI UN REGOLAMENTO COMUNITARIO, HA UN CONTENUTO CHIARO E PRECISO, E NON LASCIA ALLE AUTORITA INCARICATE DELLA SUA ATTUAZIONE ALCUN MARGINE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE ) DEI DIRITTI DI CUI ESSI POSSONO ESIGERE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA .
7 . FINCHE NON SARANNO STATE ELABORATE LE " PROCEDURE " DI CUI ALL' ART . 3, LETTERA G ), DEL TRATTATO, NE GLI ARTT . 5 E 107 DI QUEST' ULTIMO, NE LA RISOLUZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO E DAI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI, IL 22 MARZO 1971, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE PER TAPPE DELL' UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, POSSONO ESSERE INTERPRETATI NEL SENSO CH' ESSI IMPLICHINO DI PER SE, PER GLI STATI MEMBRI, IL DIVIETO DI MODIFICARE LA PARITA DEI TASSI DI CAMBIO DELLA LORO MONETA SE NON MEDIANTE LA DICHIARAZIONE DI UNA NUOVA PARITA FISSA, DIVIETO CHE I SINGOLI POSSANO FAR VALERE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE .
8 . GLI IMPORTI COMPENSATIVI SONO ONERI COMUNITARI, I QUALI, BENCHE DETERMININO UN FRAZIONAMENTO DEL MERCATO HANNO LA FUNZIONE DI CORREGGERE CONTINUE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO, E MIRANO IN TAL MODO A MANTENERE IN VITA NORMALI CORRENTI DI SCAMBIO, NELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E PROVVISORIE DETERMINATE DALLA SITUAZIONE MONETARIA .
ESSI HANNO LO SCOPO DI EVITARE, NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO, ALTERAZIONI DEL SISTEMA DELL' INTERVENTO ISTITUITO DAI REGOLAMENTI COMUNITARI .
NON SI TRATTA DI ONERI ISTITUITI UNILATERALMENTE DA TALUNI STATI MEMBRI, BENSI' DI PROVVEDIMENTI COMUNITARI CHE VANNO CONSIDERATI LECITI, TENUTO CONTO DELLE ECCEZIONALI CIRCOSTANZE DEL MOMENTO, NELL' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .
NEL PROCEDIMENTO 9-73,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL FINANZGERICHT BADEN-WUERTTEMBERG, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
CARL SCHLUETER, OSNABRUECK,
E
HAUPTZOLLAMT LOERRACH,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 107 DEL TRATTATO COME PURE DELLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 22 MARZO 1971 ( RELATIVA ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DELL' UNIONE ECONOMICA E MONETARIA NELLA COMUNITA; GU N . C 28 DEL 27 . 3 . 1971, PAG . 1 ), ED ALTRESI' SULL' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 12 MAGGIO 1971 N . 974 ( RELATIVO A DETERMINATE MISURE DI POLITICA CONGIUNTURALE DA ADOTTARSI NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALL' AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEI MARGINI DI OSCILLAZIONE DELLE MONETE DI TALUNI STATI MEMBRI; GU N . L 106 DEL 12 . 5 . 1971, PAG . 1 ), E DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 1013/71 ( GU N . L 110 DEL 18 . 5 . 1971, PAG . 8 ), 1014/71 ( GU N . L 110 DEL 18 . 5 . 1971, PAG . 10 ) E 501/72 ( GU N . L 60 DELL' 11 . 3 . 1972, PAG . 1 ),
1 CON ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1972, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 19 FEBBRAIO 1973, IL FINANZGERICHT DEL BADEN-WUERTTEMBERG HA CHIESTO A QUESTA CORTE DI PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULL' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DI VARIE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 12 MAGGIO 1971, N . 974 ( RELATIVO A DETERMINATE MISURE DI POLITICA CONGIUNTURALE DA ADOTTARSI NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALL' AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEI MARGINI DI OSCILLAZIONE DELLE MONETE DI TALUNI STATI MEMBRI; GU N . L 106, DEL 12 . 5 . 1971 ) E DEI RELATIVI REGOLAMENTI D' ATTUAZIONE NN . 1013/71, 1014/71 ( GU N . L 110, DEL 18 . 5 . 1971 ) E 501/72 ( GU N . L 60, DELL' 11 . 3 . 1972 ) EMANATI DALLA COMMISSIONE, COME PURE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 5 E 107 DEL TRATTATO CEE E DELLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, IN DATA 22 MARZO 1971, " CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE, PER TAPPE, DELL' UNIONE ECONOMICA E MONETARIA NELLA COMUNITA " ( GU N . C 28, DEL 27 . 3 . 1971, PAG . 1 ).
2 L' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE - CHE IL 15 MARZO 1972 AVEVA IMPORTATO DALLA SVIZZERA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 7 247 KG DI FORMAGGIO EMMENTHAL E GRUYERE - DOVEVA PAGARE, A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 974/71, IMPORTI COMPENSATIVI IN RAGIONE DI 45,50 DM IL Q ., SECONDO QUANTO STABILITO, PER I PRODOTTI DELLA VOCE 04.04 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, DAGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO 9 MARZO 1972, N . 501, CHE FISSAVA GL' IMPORTI COMPENSATIVI DA APPLICARSI AL MOMENTO DELL' IMPORTAZIONE DI CUI E CAUSA . RITENENDO INCOMPATIBILE COL TRATTATO IL SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 974/71, LA DITTA HA CHIESTO AL FINANZGERICHT DI ANNULLARE IL RELATIVO AVVISO D' ACCERTAMENTO .
ESAME DEL SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI
3 IL CRESCENTE AFFLUSSO, NEI PRIMI MESI DEL 1971, DI DIVISE E CAPITALI SPECULATIVI A BREVE TERMINE, NONCHE LE CONSEGUENZE DI TALE SITUAZIONE IN DETERMINATI STATI MEMBRI, IN PARTICOLARE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E NEI PAESI BASSI, INDUCEVANO IL CONSIGLIO AD ESPRIMERE - NELLA RISOLUZIONE 9 MAGGIO 1971 ( GU N . C 58, DEL 10 . 6 . 1971, PAG . 1 ) - LA PROPRIA COMPRENSIONE " PERCHE, IN CERTI CASI, TALI PAESI POSSANO ALLARGARE PER UN PERIODO LIMITATO I MARGINI DI FLUTTUAZIONE DEI TASSI DI CAMBIO DELLE LORO MONETE RISPETTO ALLE LORO PARITA ( ATTUALI ) ".
NELLA STESSA RISOLUZIONE IL CONSIGLIO SOTTOLINEAVA CHE, IN CIRCOSTANZE NORMALI, TALE SISTEMA DI CAMBI FLUTTUANTI SAREBBE STATO INCOMPATIBILE COL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE E DICHIARAVA CHE " ALLO SCOPO DI EVITARE IL RICORSO A MISURE UNILATERALI " ESSO AVREBBE ADOTTATO " SENZA INDUGIO, CONFORMEMENTE ALL' ART . 103 DEL TRATTATO, LE MISURE APPROPRIATE " NEL SETTORE AGRICOLO .
4 LE ORGANIZZAZIONI DEL MERCATO AGRICOLO MIRANO FRA L' ALTRO A GARANTIRE UN EQUO TENORE DI VITA ALLA POPOLAZIONE AGRICOLA E A STABILIZZARE I MERCATI, IN PARTICOLARE MEDIANTE UN SISTEMA DI PREZZI STABILI ( PREZZI INDICATIVI, PREZZI D' ENTRATA E PREZZI D' INTERVENTO ) BASATI SU PARITA FISSE DELLE MONETE DEI VARI STATI MEMBRI RISPETTO ALL' UNITA DI CONTO .
DATO CHE LA FISSAZIONE DI NUOVE PARITA NON ERA POSSIBILE FINCHE DURASSE LA FLUTTUAZIONE DEL DM E DEL FIORINO, LA DETERMINAZIONE DELL' AUSPICATO LIVELLO DEI PREZZI E I RELATIVI CALCOLI HANNO CONTINUATO AD ESSERE EFFETTUATI - PER I PRODOTTI PER I QUALI ESISTE UN PREZZO D' INTERVENTO, E PER I PRODOTTI IL CUI PREZZO DIPENDE DA QUELLO DEI PRIMI - IN BASE ALLE PARITA PRECEDENTEMENTE DICHIARATE AL FMI, ANCHE NEL CASO DEI PAESI BASSI E DELLA REPUBBLICA FEDERALE .
IN TALE MODO, BENCHE FOSSERO RIMASTI TEORICAMENTE INVARIATI, QUESTI PREZZI SUBIVANO, SE ESPRESSI IN DM, UNA DIMINUZIONE PARI ALLA RIVALUTAZIONE DI FATTO DI QUESTA MONETA, IL CHE PROVOCAVA, A DANNO DEI PRODUTTORI, PERTURBAZIONI NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI, ATTE A DETERMINARE A LORO VOLTA, NELLO STATO MEMBRO CONSIDERATO, ALTERAZIONI DEL SISTEMA DELL' INTERVENTO CONTEMPLATO DAI REGOLAMENTI COMUNITARI .
5 IL CONSIGLIO RITENEVA QUINDI CHE LE " MISURE APPROPRIATE " DA ADOTTARE " SENZA INDUGIO " DOVEVANO CONSISTERE NELL' ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI IMPORTI COMPENSATIVI CHE GLI STATI MEMBRI SAREBBERO STATI AUTORIZZATI A RISCUOTERE ALL' IMPORTAZIONE E A CONCEDERE ALL' ESPORTAZIONE, SIA NEGLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI SIA IN QUELLI COI PAESI TERZI, E CHE ERANO DESTINATI A COMPENSARE GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI VALUTARI SUI PREZZI DEI PRODOTTI DI BASE PER I QUALI SONO FISSATI PREZZI D' INTERVENTO, E DEI PRODOTTI AGRICOLI IL CUI PREZZO DIPENDE DA QUELLO DEI PRODOTTI DI BASE .
6 SECONDO L' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 974/71, GL' IMPORTI COMPENSATIVI, NEL CASO DEI PRODOTTI AGRICOLI AMMESSI ALL' INTERVENTO, SI OTTENGONO APPLICANDO AI RELATIVI PREZZI UNA PERCENTUALE PARI AL DIVARIO TRA LA PARITA UFFICIALE E LA PARITA REALE DELLA MONETA NAZIONALE RISPETTO AL DOLLARO USA .
PER GLI ALTRI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO N . 974/71, GLI IMPORTI COMPENSATIVI SONO PARI ALL' INCIDENZA, SUI PREZZI DI QUESTI PRODOTTI, DELL' APPLICAZIONE DELL' IMPORTO COMPENSATIVO AL PREZZO DEL PRODOTTO DA CUI ESSI DIPENDONO .
INOLTRE, SECONDO L' ART . 1, ULTIMA FRASE, DELLO STESSO REGOLAMENTO, GL' IMPORTI COMPENSATIVI POSSONO ESSERE RISCOSSI SOLO QUALORA I PROVVEDIMENTI VALUTARI PROVOCHINO PERTURBAZIONI NEGLI SCAMBI DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI TRATTASI . SPETTA ALLA COMMISSIONE, SENTITO IL COMITATO DI GESTIONE, DI ACCERTARE L' ESISTENZA DI QUESTO PRESUPPOSTO .
INFINE, AI SENSI DELL' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 974/71, QUESTO SI CONSIDERA ABROGATO DAL MOMENTO IN CUI TUTTI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI APPLICHINO NUOVAMENTE LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE RELATIVA AI MARGINI DI OSCILLAZIONE DEI CAMBI INTORNO ALLA PARITA UFFICIALE .
7 IN SEGUITO AL DETERIORARSI DELLA SITUAZIONE MONETARIA, E IN PARTICOLARE ALLA SOSPENSIONE DELLA CONVERTIBILITA DEL DOLLARO ( 15 AGOSTO 1971 ), E ALLA CONSEGUENTE LIBERAZIONE DEI CAMBI DELLE MONETE DELL' UNIONE ECONOMICA BELGO-LUSSEMBURGHESE, CON EFFETTO DAL 23 AGOSTO 1971, IL SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI VENIVA ESTESO AD UN MAGGIOR NUMERO DI PRODOTTI, NONCHE ALLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI FACENTI PARTE DELL' UEBL .
ALLA CONFERENZA DI WASHINGTON, IL 18 DICEMBRE 1971, VENIVANO FISSATI NUOVI TASSI DI CAMBIO IN STRETTA RELAZIONE COL DOLLARO, SOTTO FORMA DI CORSI MEDI, CHE IMPLICAVANO PERO' DEI MARGINI DI OSCILLAZIONE PIU AMPI DI QUELLI AMMESSI DAGLI ACCORDI DI BRETTON WOODS . POICHE, TUTTAVIA, NON ERA STATA DECISA ALCUNA MODIFICA UFFICIALE DELLE PARITA E, D' ALTRO CANTO, SI PROTRAEVA LA SITUAZIONE DI DISORDINE DEL SISTEMA MONETARIO, IL REGIME DI COMPENSAZIONE VENIVA ESTESO ALLA FRANCIA E ALL' ITALIA, NONCHE AL COMPLESSO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 974/71 .
8 IN EPOCA POSTERIORE AI FATTI DI CUI E CAUSA, COL REGOLAMENTO 19 DICEMBRE 1972, N . 2746 ( GU N . L 291, DEL 28 . 12 . 1972, PAG . 148 ), IL CONSIGLIO DICHIARAVA OBBLIGATORIO IL SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI E LO " INSERIVA " NELL' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, SULLA BASE DEGLI ARTT . 28, 43 E 235 DEL TRATTATO .
9 NEL VALUTARE IL COMPORTAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE, SI DEVE TENER CONTO DELLA SITUAZIONE SOPRA DESCRITTA E DEI SUOI CONTINUI SVILUPPI .
I - SULLA PRIMA QUESTIONE
10 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE ALLA CORTE SE IL REGOLAMENTO N . 974/71 SIA VALIDO NELLA PARTE IN CUI AUTORIZZA LA RISCOSSIONE D' IMPORTI COMPENSATIVI SULLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI .
A ) SUL FONDAMENTO GIURIDICO DEL REGOLAMENTO N . 974/71
11 LA SUDDETTA QUESTIONE VERTE IN PRIMO LUOGO SUL SE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO NON POSSA ESSERE INFICIATA DALLA CIRCOSTANZA CH' ESSO E FONDATO SULL' ART . 103 DEL TRATTATO, NORMA CHE - E STATO SOSTENUTO - NON RIGUARDA IL SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - SPECIFICAMENTE DISCIPLINATO INVECE DAGLI ARTT . 38-47 DEL TRATTATO - E CHE IN OGNI CASO CONSENTIREBBE SOLO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONGIUNTURALE, AVENTI QUINDI NATURA DIVERSA DA QUELLA DEI PROVVEDIMENTI IN QUESTIONE .
12 A NORMA DELL' ART . 40 DEL TRATTATO, GLI STATI MEMBRI DOVEVANO INSTAURARE, AL PIU TARDI ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO, LA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CREARE, PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI INDICATI ALL' ART . 39, UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI .
AI SENSI DELLO STESSO ARTICOLO, QUESTA ORGANIZZAZIONE POTEVA " COMPRENDERE TUTTE LE MISURE NECESSARIE ... E IN PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONI DEI PREZZI, SOVVENZIONI SIA ALLA PRODUZIONE CHE ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI, SISTEMI PER LA COSTITUZIONE DI SCORTE E PER IL RIPORTO, MECCANISMI COMUNI DI STABILIZZAZIONE ALL' IMPORTAZIONE E ALLA ESPORTAZIONE ".
IN FORZA DELL' ART . 43, N . 2, 3 ) COMMA, IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E SENTITA L' ASSEMBLEA, DELIBERANDO - DOPO LA FINE DELLA SECONDA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO - A MAGGIORANZA QUALIFICATA, PUO' PROVVEDERE AL RIGUARDO MEDIANTE REGOLAMENTI, DIRETTIVE O DECISIONI .
DALLE SUDDETTE NORME RISULTA CHE I POTERI CONFERITI PER L' ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE NON SI LIMITAVANO ALL' EVENTUALE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI STRUTTURALI, MA SI ESTENDEVANO ALTRESI' AD INTERVENTI DI CARATTERE CONGIUNTURALE PROPRI DI QUESTO SETTORE, CUI IL CONSIGLIO HA LA FACOLTA DI RICORRERE, PURCHE RISPETTI LE PRESCRITTE CONDIZIONI DI FORMA .
13 L' ART . 103 DEL TRATTATO RIGUARDA INVECE LA POLITICA CONGIUNTURALE DEGLI STATI MEMBRI, CHE QUESTI DEVONO CONSIDERARE COME UNA QUESTIONE D' INTERESSE COMUNE . L' ARTICOLO NON SI RIFERISCE QUINDI A SETTORI DI ATTIVITA GIA DIVENUTI COMUNI, COME AD ESEMPIO L' ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI .
LO SCOPO DI QUESTA NORMA E INFATTI IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE CONGIUNTURALI DEGLI STATI MEMBRI, NONCHE, AI SENSI DEL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO, L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI COMUNI ADATTI ALLA SITUAZIONE .
14 LA LIBERAZIONE DEI CAMBI DELLE MONETE TEDESCA E OLANDESE, RITENUTA NECESSARIA PER ARGINARE L' AFFLUSSO DI CAPITALI SPECULATIVI NELLA REPUBBLICA FEDERALE E NEI PAESI BASSI, METTEVA IN PERICOLO L' UNITA DEL MERCATO COMUNE E RENDEVA INDISPENSABILI PROVVEDIMENTI ATTI A TUTELARE IL SISTEMA E GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .
L' ISTITUZIONE DEGL' IMPORTI COMPENSATIVI NON COSTITUIVA UNA PROTEZIONE ULTERIORE, MA DOVEVA SERVIRE A MANTENERE IN VIGORE I PREZZI UNICI, FONDAMENTO DELL' ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI, NONOSTANTE IL TEMPORANEO ABBANDONO DELLE PARITA FISSE, AL FINE DI EVITARE PERTURBAZIONI DEL SISTEMA DEI PREZZI D' INTERVENTO E DI TENERE IN VITA LE NORMALI CORRENTI DI SCAMBIO DEI PRODOTTI AGRICOLI, SIA FRA STATI MEMBRI, SIA COI PAESI TERZI .
ESSENDO DESTINATI A COMPENSARE, PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO, GLI EFFETTI DANNOSI DELLE DECISIONI VALUTARIE ADOTTATE IN SEDE NAZIONALE, ALLO SCOPO DI TENER FEDE, INTANTO, AD UNO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI DELL' INTEGRAZIONE ECONOMICA, QUESTI PROVVEDIMENTI, DI CARATTERE SOSTANZIALMENTE PROVVISORIO, NORMALMENTE AVREBBERO DOVUTO ESSERE ADOTTATI NELL' AMBITO DELLA COMPETENZA ATTRIBUITA AL CONSIGLIO DAGLI ARTT . 40 E 43, E SECONDO LE FORME IVI PRESCRITTE, IN PARTICOLARE SENTITA L' ASSEMBLEA .
15 TUTTAVIA, IL TEMPO NECESSARIO PER LE FORMALITA PROCEDURALI DI CUI AGLI ARTT . 40 E 43, CONSENTENDO SCAMBI INCONTROLLATI PER UN VOLUME IMPRECISATO DI PRODOTTI, AVREBBE POTUTO COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO IN QUESTIONE .
MANCANDO, NELL' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, UN' APPOSITA NORMA CHE CONSENTISSE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI D' URGENZA DI FRONTE ALLA SITUAZIONE MONETARIA SOPRA DESCRITTA, SI DEVE RITENERE CHE IL CONSIGLIO POTESSE LEGITTIMAMENTE VALERSI, A TITOLO PROVVISORIO, DEI POTERI CONFERITIGLI DALL' ART . 103 DEL TRATTATO .
BENCHE, QUINDI - IN RAGIONE DELLA REPENTINITA DEGLI AVVENIMENTI CUI SI DOVEVA FAR FRONTE, DELL' URGENZA DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE, DELLA GRAVITA DELLA SITUAZIONE E DELLA CIRCOSTANZA CHE GL' INTERVENTI RIGUARDAVANO UN SETTORE STRETTAMENTE LEGATO ALLA POLITICA MONETARIA DEGLI STATI MEMBRI, DI CUI DOVEVANO COMPENSARE IN PARTE GLI EFFETTI - SIA STATO POSSIBILE VALERSI DELL' ART . 103, DAL REGOLAMENTO N . 2746/72 RISULTA CHE TALE SITUAZIONE ERA SOLTANTO PROVVISORIA, DAL MOMENTO CHE QUESTO TESTO TROVAVA IL SUO DEFINITIVO FONDAMENTO GIURIDICO IN ALTRE NORME DEL TRATTATO .
B ) SULLA CIRCOSTANZA CHE IL PROVVEDIMENTO DI CUI TRATTASI E STATO EMANATO SOTTO FORMA DI REGOLAMENTO
16 ALLA CORTE VIENE POI CHIESTO SE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 974/71 NON POSSA ESSERE INFICIATA DALLA CIRCOSTANZA CHE L' ART . 103 DEL TRATTATO, E IN ISPECIE IL N . 3, CONSENTE L' EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN ESSO CONTEMPLATI SOLTANTO SOTTO FORMA DI DIRETTIVE O DI DECISIONI, ESCLUDENDO I REGOLAMENTI .
QUESTA INTERPRETAZIONE SAREBBE BASATA SULLA LETTERA DELL' ART . 103 E SI SPIEGHEREBBE COL FATTO CHE, NEL SETTORE DELLA POLITICA CONGIUNTURALE, ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE SAREBBERO ATTRIBUITI SOLTANTO COMPITI DI COORDINAMENTO .
17 BENCHE, AI SENSI DELL' ART . 103, N . 1, GLI STATI MEMBRI SIANO TENUTI A CONSIDERARE LA LORO POLITICA CONGIUNTURALE COME UNA QUESTIONE D' INTERESSE COMUNE, QUESTA NORMA NON ESCLUDE LA COMPETENZA DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE AD ADOTTARE, A LORO VOLTA, SENZA PREGIUDIZIO DELLE ALTRE PROCEDURE PREVISTE DAL TRATTATO, PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONGIUNTURALE NEI SETTORI DI LORO COMPETENZA .
AL CONTRARIO, COL DICHIARARE CHE IL CONSIGLIO PUO' " DECIDERE ALL' UNANIMITA IN MERITO ALLE MISURE ADATTE ALLA SITUAZIONE ", L' ART . 103, N . 2, ATTRIBUISCE ALL' ISTITUZIONE, CON LA RISERVA INDICATA, I POTERI NECESSARI PER ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CONGIUNTURALI DI BASE CHE SI RIVELINO EVENTUALMENTE NECESSARI AL FINE DI EVITARE CHE SIANO COMPROMESSI GLI SCOPI DEL TRATTATO .
SE NON DISPONESSERO DI TALI POTERI, INERENTI A QUALSIASI ATTIVITA AMMINISTRATIVA IN CAMPO ECONOMICO, LE ISTITUZIONI COMUNITARIE SI TROVEREBBERO NELL' IMPOSSIBILITA DI ASSOLVERE, NEI SETTORI IN QUESTIONE, I COMPITI LORO AFFIDATI .
18 L' ESPRESSIONE " MISURE ADATTE ALLA SITUAZIONE ", NELL' ART . 103, N . 2, SIGNIFICA CHE - ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA FORMA DEI PROVVEDIMENTI - IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE DI VOLTA IN VOLTA QUELLA CHE GLI SEMBRI LA PIU ADATTA .
PERCIO', CON LA RISERVA RELATIVA ALL' UNANIMITA DELLA DELIBERAZIONE, L' ART . 103, N . 2, RINVIA ALLE MODALITA SECONDO CUI IL CONSIGLIO ESERCITA GENERALMENTE I PROPRI POTERI E CHE RISULTANO DAGLI ARTT . 145, 155 E 189, IVI COMPRESA LA FACOLTA DI DELEGARE ALLA COMMISSIONE L' ATTUAZIONE DELLE NORME CH' ESSO ABBIA EMANATO .
IL N . 3 DELL' ART . 103 SI DIFFERENZIA DAL N . 2, IN QUANTO - COME SI DESUME DALL' INCISO " OVE OCCORRA " - ESSO CONTEMPLA L' IPOTESI CHE, NELLO STABILIRE LE MODALITA D' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONGIUNTURALI ADOTTATI, IL CONSIGLIO NON RIESCA A RAGGIUNGERE L' UNANIMITA DEI VOTI .
SOLO IN QUESTO CASO LE RELATIVE DISPOSIZIONI VINCOLEREBBERO GLI STATI MEMBRI QUANTO ALLO SCOPO DA RAGGIUNGERE, MA LASCEREBBERO AGLI ORGANI NAZIONALI LA SCELTA DELLA FORMA E DEI MEZZI .
II - SULLA SECONDA QUESTIONE
19 SI CHIEDE INOLTRE SE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 974/71 NON POSSA ESSERE INFICIATA DALLA CIRCOSTANZA CH' ESSO ASSUME COME UNICO CRITERIO DI CALCOLO DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI IL RAPPORTO DI CAMBIO TRA IL MARCO TEDESCO E IL DOLLARO USA .
20 SECONDO L' ULTIMO PUNTO DELLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 974/71, L' ENTITA DEGL' IMPORTI DA ISTITUIRE NON DOVEVA SUPERARE LA MISURA STRETTAMENTE NECESSARIA PER COMPENSARE L' INCIDENZA DEI PROVVEDIMENTI MONETARI .
E' PACIFICO CHE, A CAUSA DEL CRITERIO UNICO E FORFETTARIO PRESCELTO, LE IMPORTAZIONI TEDESCHE DAGLI STATI LA CUI MONETA OSCILLA RISPETTO AL DM IN MISURA DIVERSA DA QUELLA DEL DOLLARO SONO COLPITE DA IMPORTI COMPENSATIVI CHE NON SEMPRE CORRISPONDONO ESATTAMENTE ALL' INCIDENZA MONETARIA DELLA RIVALUTAZIONE DEL MARCO .
SECONDO L' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL CONSIGLIO AVREBBE DOVUTO DIFFERENZIARE GLI IMPORTI COMPENSATIVI IN FUNZIONE DEL CAMBIO RISPETTO AL DOLLARO, DELLE VARIE DIVISE DEI PAESI CHE IMPORTANO O ESPORTANO NELLA REPUBBLICA FEDERALE E NEI PAESI BASSI, OVVERO CALCOLARE DETTI IMPORTI IN BASE AD UNA MEDIA PONDERATA, DETERMINATA IN FUNZIONE DEL VOLUME DEGLI SCAMBI .
21 IL CONSIGLIO CHE, IN UNA SITUAZIONE COSTANTEMENTE MUTEVOLE E PRATICAMENTE IMPREVEDIBILE, SI TROVAVA NELLA NECESSITA DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI D' EFFETTO IMMEDIATO, DA APPLICARSI A TUTTE LE IMPORTAZIONI E LE ESPORTAZIONI DEI PRODOTTI CONSIDERATI, AVEVA LA FACOLTA DI PROCEDERE AD UNA VALUTAZIONE GLOBALE DEI VANTAGGI E DEGLI INCONVENIENTI DEL SISTEMA CHE SI DOVEVA ATTUARE .
ORA, ERA LECITO RITENERE CHE UNA DIFFERENZIAZIONE DEGL' IMPORTI COMPENSATIVI A SECONDA DELLA PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI PRODOTTI AVREBBE RIDOTTO LE POSSIBILITA DI REALIZZAZIONE PRATICA DEL SISTEMA, A CAUSA, FRA L' ALTRO, DELLA MOLTEPLICITA DELLE SITUAZIONI PARTICOLARI, COME QUELLE DERIVANTI DAL REGIME DEI TASSI MULTIPLI VIGENTE IN ALCUNI PAESI E DALLA PARTICOLARE DISCIPLINA DEI PAESI A COMMERCIO DI STATO .
UN SISTEMA DEL GENERE AVREBBE POTUTO, D' ALTRA PARTE, PROVOCARE DEVIAZIONI DI TRAFFICO, CHE DIFFICILMENTE AVREBBERO POTUTO ESSERE CONTROLLATE, SE NON MEDIANTE L' IMPOSIZIONE DI CERTIFICATI D' ORIGINE O LA SORVEGLIANZA DEI MOVIMENTI DI MERCI, INTERVENTI ATTI AD OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI QUESTE .
INOLTRE, ESSO AVREBBE POTUTO ESSERE SVUOTATO DI CONTENUTO IN RELAZIONE ALLA SCELTA, DA PARTE DEI CONTRAENTI, DELLA MONETA IN CUI DOVEVA ESSERE ESEGUITO IL CONTRATTO .
COL DETERMINARE L' ENTITA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI ( PER GLI STATI MEMBRI AUTORIZZATI AD ISTITUIRE TALI IMPORTI ) IN BASE AL RAPPORTO TRA LA PARITA UFFICIALE E LA PARITA REALE DELLA MONETA NAZIONALE RISPETTO AL DOLLARO, IL CONSIGLIO HA INTESO TENER CONTO DEL FATTO CHE, PER LE IMPORTAZIONI DESTINATE AI SUDDETTI STATI, UNA PARTE RILEVANTE DEGLI SCAMBI SI SVOLGE IN DOLLARI E, PER LE ESPORTAZIONI, IN PARTICOLARE NEI PAESI TERZI, ALL' EPOCA CONSIDERATA CIO' COSTITUIVA LA REGOLA .
22 D' ALTRA PARTE, UN SISTEMA BASATO SULLA PONDERAZIONE PRESENTEREBBE, DATO IL SUO CARATTERE FORFETTARIO, GLI STESSI INCONVENIENTI DI QUELLO CRITICATO, SENZA TUTTAVIA OFFRIRE, NEI CONFRONTI DEL PIU FORTE ESPORTATORE MONDIALE DI PRODOTTI AGRICOLI, LA PROTEZIONE COMPLETA CHE SI RITENEVA NECESSARIA .
IL PRINCIPIO SECONDO CUI ERA NECESSARIA LA CORREZIONE MASSIMA POTEVA ESSER PRESO IN CONSIDERAZIONE, DATO CHE I PROVVEDIMENTI CONGIUNTURALI PROGETTATI AVEVANO, FRA L' ALTRO, LO SCOPO DI NEUTRALIZZARE A BREVE TERMINE GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEL DM CHE AVREBBERO POTUTO OSTACOLARE IL RAGGIUNGIMENTO DI UN EQUO TENORE DI VITA DELLA POPOLAZIONE AGRICOLA .
SE E VERO CHE LE ISTITUZIONI, NELL' ESERCITARE I LORO POTERI, DEVONO AVER CURA DI EVITARE CHE GLI ONERI IMPOSTI AGLI OPERATORI ECONOMICI SUPERINO LA MISURA NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI CHE LE ISTITUZIONI STESSE DEVONO PERSEGUIRE, CIO' NON SIGNIFICA CHE DETTO OBBLIGO DEBBA ESSERE COMMISURATO ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI OPERATORI .
UNA VALUTAZIONE DEL GENERE, DATA LA MOLTEPLICITA E LA COMPLESSITA DEI FENOMENI ECONOMICI, NON SOLO SAREBBE IMPOSSIBILE, MA COSTITUIREBBE ALTRESI' UNA PERPETUA FONTE D' INCERTEZZA GIURIDICA .
IL FATTO CHE I PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA, DESTINATI AD AVERE UN EFFETTO CORRETTIVO IMMEDIATO, SONO SUBORDINATI A INDEROGABILI ESIGENZE DI REALIZZAZIONE PRATICA, ESIGENZE DI CUI VA TENUTO CONTO NEL CONTEMPERAMENTO DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI, GIUSTIFICAVA NELLA FATTISPECIE LA VALUTAZIONE GLOBALE DEI VANTAGGI E DEGLI INCONVENIENTI DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE .
23 NON E QUINDI AFFATTO PROVATO CHE IL CONSIGLIO, AVENDO SOPPESATO I VANTAGGI E GL' INCONVENIENTI DEL SISTEMA CHE LEGAVA GLI IMPORTI COMPENSATIVI AL RAPPORTO TRA LA MONETA NAZIONALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO CONSIDERATO E IL DOLLARO, E AVENDO OPTATO PER QUESTO SISTEMA, ABBIA MANIFESTAMENTE IMPOSTO AGLI OPERATORI ECONOMICI DEGLI ONERI SPROPORZIONATI AL FINE DA RAGGIUNGERE .
III - SULLA TERZA QUESTIONE
24 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE ALLA CORTE SE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 974/71 E DEI REGOLAMENTI D' ATTUAZIONE NON POSSA ESSERE INFICIATA DALLA CIRCOSTANZA CHE GL' IMPORTI COMPENSATIVI DI CUI TRATTASI, AGGIUNGENDOSI AL PRELIEVO, COSTITUISCONO UN ONERE TOTALE SUPERIORE A QUELLO DEI DAZI CONSOLIDATI NELL' AMBITO DELL' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE E SUL COMMERCIO ( GATT ) - IN PROSIEGUO DENOMINATO ACCORDO GENERALE - PER LA VOCE DOGANALE 04.04 .
25 IN FORZA DELLA CONCESSIONE TARIFFARIA CHE RISULTA DA UN ACCORDO STIPULATO IL 6 OTTOBRE 1969, AI SENSI DELL' ART . XXVIII DELL' ACCORDO GENERALE, TRA LA COMUNITA E LA SVIZZERA ( GU N . L 257, DEL 13 . 10 . 1969, PAG . 3 ), I DAZI DOGANALI SULLE IMPORTAZIONI DI EMMENTHAL E DI GRUYERE ( VOCE 04.04 A I A EX 2 ) SONO CONSOLIDATI IN 7,5 U.C . IL QUINTALE, E QUEST' ALIQUOTA FIGURA, SOTTO LA RUBRICA " ALIQUOTA DEI DAZI CONVENZIONALI ", NELL' ALLEGATO II DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE IN VIGORE AL MOMENTO DELL' IMPORTAZIONE DI CUI E CAUSA ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 28 . 6 . 1968, N . 950, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 20 . 12 . 1971, N . 1/72; GU N . L 1/72 ).
26 E' PACIFICO CHE, AGGIUNGENDOSI L' ALIQUOTA DELL' IMPORTO COMPENSATIVO A QUELLA DEL PRELIEVO RISCOSSO SULLE STESSE MERCI, NE RISULTA UN ONERE SUPERIORE AL TASSO CONSOLIDATO DI 7,5 U.C . IL QUINTALE .
L' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE, PER LA PARTE ECCEDENTE IL DAZIO CONSOLIDATO, L' IMPORTO COMPENSATIVO IN QUESTIONE E IN CONTRASTO SIA CON L' ART . II DELL' ACCORDO GENERALE, SIA CON QUANTO DISPOSTO DALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .
27 LA VALIDITA, AI SENSI DELL' ART . 177 DEL TRATTATO, DEGLI ATTI EMESSI DALLE ISTITUZIONI PUO' ESSERE INFLUENZATA DA UNA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE SOLTANTO QUALORA DETTA NORMA SIA VINCOLANTE PER LA COMUNITA ED ATTRIBUISCA AI SINGOLI CITTADINI DI QUESTA IL DIRITTO DI ESIGERNE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA .
28 AI SENSI DELL' ART . II DELL' ACCORDO GENERALE, LA CONCESSIONE TARIFFARIA IN QUESTIONE E VINCOLANTE PER LA COMUNITA .
SI DEVE INOLTRE STABILIRE, QUINDI, SE L' ACCORDO GENERALE, E IN ISPECIE L' ART . II, ATTRIBUISCANO AI SINGOLI CITTADINI DELLA COMUNITA IL DIRITTO DI FAR VALERE IN GIUDIZIO LE PROPRIE DISPOSIZIONI CONTRO LA VALIDITA DI UN ATTO COMUNITARIO . A TALE SCOPO, SI DEVE AVER RIGUARDO ALLO SPIRITO, ALLA STRUTTURA E ALLA LETTERA DELL' ACCORDO STESSO .
29 QUESTO, FONDATO - AI SENSI DEL SUO PREAMBOLO - SUL PRINCIPIO DI NEGOZIATI DA CONDURSI SU " UNA BASE DI RECIPROCITA E DI VANTAGGIO MUTUI ", E CARATTERIZZATO DALLA GRANDE FLESSIBILITA DELLE SUE DISPOSIZIONI, IN ISPECIE DI QUELLE RELATIVE ALLA POSSIBILITA DI DEROGHE, AI PROVVEDIMENTI AMMESSI IN CASI DI DIFFICOLTA ECCEZIONALI ED ALLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA I CONTRAENTI .
FRA I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE RIENTRANO LE RICHIESTE O PROPOSTE SCRITTE DA " ESAMINARE CON COMPRENSIONE ", GLI ACCERTAMENTI EVENTUALMENTE SEGUITI DA RACCOMANDAZIONI, LE DELIBERAZIONI O DECISIONI DELLE PARTI CONTRAENTI, IVI COMPRESA QUELLA DI AUTORIZZARE DETERMINATI CONTRAENTI A SOSPENDERE, NEI CONFRONTI DI ALTRI, L' APPLICAZIONE DI QUALSIASI CONCESSIONE OD ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DALL' ACCORDO GENERALE ED INFINE, IN CASO DI SIFFATTA SOSPENSIONE, LA FACOLTA DELL' INTERESSATO DI RECEDERE DALL' ACCORDO STESSO .
INFINE, PER IL CASO IN CUI, IN SEGUITO AD UN IMPEGNO ASSUNTO IN FORZA DELL' ACCORDO GENERALE O AD UNA CONCESSIONE RELATIVA AD UNA PREFERENZA, DETERMINATI PRODUTTORI SUBISCANO, O RISCHINO DI SUBIRE, UN DANNO GRAVE, L' ART . XIX AUTORIZZA IL CONTRAENTE A SOSPENDERE UNILATERALMENTE L' EFFICACIA DELL' IMPEGNO, COME PURE A REVOCARE O A MODIFICARE LA CONCESSIONE, SIA DOPO AVER SENTITO TUTTI GLI ALTRI CONTRAENTI SENZA ESSERE GIUNTI AD UN ACCORDO CON GLI INTERESSATI, SIA ANCHE, IN CASO D' URGENZA ED IN VIA PROVVISORIA, SENZA AVERLI SENTITI .
30 QUANTO PRECEDE E SUFFICIENTE A DIMOSTRARE CHE, TROVANDOSI IN UN CONTESTO SIFFATTO, L' ART . II DELL' ACCORDO GENERALE NON ATTRIBUISCE AI SINGOLI CITTADINI DELLA COMUNITA IL DIRITTO DI ESIGERNE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA .
31 LA CIRCOSTANZA CHE TALUNE VOCI DOGANALI ABBIANO COSTITUITO OGGETTO DI ACCORDI BILATERALI, STIPULATI AI SENSI DELL' ART . XXVIII DELL' ACCORDO GENERALE ALLO SCOPO DI MODIFICARE O DI REVOCARE CONCESSIONI TARIFFARIE ANTERIORI, NON INFLUISCE SULLA NATURA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN PROPOSITO DALLA COMUNITA .
DI CONSEGUENZA, LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 974/71 E DEI REGOLAMENTI D' ATTUAZIONE NON PUO' ESSERE INFICIATA DA QUANTO DISPOSTO NELL' ACCORDO GENERALE O IN ACCORDI CONCLUSI AI SENSI DELL' ART . XXVIII DI QUESTO .
32 IL DAZIO CONSOLIDATO DI CUI TRATTASI E STATO TUTTAVIA RIPORTATO NELLA RUBRICA " DAZI CONVENZIONALI " DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE . PERCIO', IN QUANTO FA PARTE DI UN REGOLAMENTO COMUNITARIO, QUESTA DISPOSIZIONE - CHE HA UN CONTENUTO CHIARO E PRECISO, E NON LASCIA ALLE AUTORITA INCARICATE DELLA SUA ATTUAZIONE ALCUN MARGINE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE - ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI DI CUI ESSI POSSONO ESIGERE GIUDIZIALMENTE L' OSSERVANZA .
E' QUINDI NECESSARIO ACCERTARE SE GL' IMPORTI COMPENSATIVI IN QUESTIONE SIANO COMPATIBILI CON LA TARIFFA DOGANALE COMUNE .
33 BENCHE DETERMININO UN FRAZIONAMENTO DEL MERCATO, GL' IMPORTI COMPENSATIVI HANNO AVUTO NELLA FATTISPECIE LA FUNZIONE DI CORREGGERE CONTINUE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO CHE, IN UN SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI BASATO SU PREZZI COMUNI, AVREBBERO POTUTO PROVOCARE PERTURBAZIONI NEGLI SCAMBI DEI RELATIVI PRODOTTI .
TENUTO CONTO DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, DEVIAZIONI DI TRAFFICO DOVUTE UNICAMENTE A CAUSE MONETARIE SI POTEVANO CONSIDERARE MAGGIORMENTE CONTRASTANTI CON L' INTERESSE COMUNE CHE NON GL' INCONVENIENTI CONNESSI AI PROVVEDIMENTI DI CUI E CAUSA .
GL' IMPORTI COMPENSATIVI MIRANO INFATTI A MANTENERE IN VITA NORMALI CORRENTI DI SCAMBIO, NELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E PROVVISORIE DETERMINATE DALLA SITUAZIONE MONETARIA .
ESSI HANNO INOLTRE LO SCOPO DI EVITARE, NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO, ALTERAZIONI DEL SISTEMA DELL' INTERVENTO ISTITUITO DAI REGOLAMENTI COMUNITARI .
NON SI TRATTA, D' ALTRA PARTE, DI ONERI ISTITUITI UNILATERALMENTE DA TALUNI STATI MEMBRI, BENSI' DI PROVVEDIMENTI COMUNITARI CHE VANNO CONSIDERATI LECITI, TENUTO CONTO DELLE ECCEZIONALI CIRCOSTANZE DEL MOMENTO, NELL' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .
CON LA LORO EMANAZIONE, IL CONSIGLIO NON HA VIOLATO LA TARIFFA DOGANALE COMUNE .
34 LA TERZA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE IL SUO ESAME NON HA RIVELATO ALCUNCHE ATTO AD INFICIARE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 974/71, O DEI REGOLAMENTI NN . 1013/71, 1014/71 E 501/72, PER IL FATTO CHE GL' IMPORTI COMPENSATIVI, AGGIUNTI AL PRELIEVO, COSTITUISCONO UN ONERE SUPERIORE ALL' ALIQUOTA MASSIMA DEL DAZIO CONSOLIDATO, IN SEDE GATT, PER LA VOCE DOGANALE 04.04 .
IV - SULLA QUARTA QUESTIONE
35 CON LA QUARTA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' AUTORIZZAZIONE A RISCUOTERE IMPORTI COMPENSATIVI NON FOSSE VENUTA MENO IL 15 MARZO 1972 - DATA DELLA IMPORTAZIONE DI CUI E CAUSA - IN CONFORMITA ALL' ART . 8, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 974/71 .
LA QUESTIONE E INTESA A STABILIRE SE, ALLA DATA SUDDETTA, RICORRESSERO I PRESUPPOSTI IN BASE AI QUALI, SECONDO L' ART . 8, CESSA L' EFFICACIA DEL REGOLAMENTO N . 974/71, PER IL FATTO CHE, IN SEGUITO AGLI ACCORDI DI WASHINGTON DEL 18 DICEMBRE 1971, GLI STATI MEMBRI AVEVANO DECISO DI PORRE FINE ALLA FLUTTUAZIONE DELLA PROPRIA MONETA, PUR AMMETTENDO MARGINI DI OSCILLAZIONE DEI CAMBI, INTORNO AD UN RAPPORTO QUALIFICATO CORSO MEDIO, PIU AMPI DI QUELLI AUTORIZZATI DAGLI ACCORDI DI BRETTON WOODS .
36 L' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 974/71 STABILISCE CHE QUESTO NON VA PIU APPLICATO DAL MOMENTO IN CUI TUTTI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI APPLICANO NUOVAMENTE LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE RELATIVA AI MARGINI DI OSCILLAZIONE DEI TASSI DI CAMBIO INTORNO ALLA PARITA UFFICIALE .
QUESTA NORMA IMPONE L' ABOLIZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI DAL MOMENTO IN CUI TUTTI GLI STATI MEMBRI ABBIANO DECISO DI ATTENERSI SIA ALLE VECCHIE PARITA, SIA A NUOVE PARITA DICHIARATE AL FMI .
37 GLI ACCORDI DEL 18 DICEMBRE 1971 NON HANNO SODDISFATTO TALI CONDIZIONI .
LUNGI DAL TORNARE AD UN SISTEMA DI PARITA FISSE, GLI STATI INTERESSATI SI SONO IMPEGNATI SOLTANTO A RISPETTARE, PER QUANTO POSSIBILE, DEI CORSI MEDI, CHE POSSONO ESSERE MODIFICATI; GLI ACCORDI AMMETTEVANO INOLTRE, INTORNO A DETTI CORSI MEDI, MARGINI DI OSCILLAZIONE DEL 2,25 PER CENTO IN PIU O IN MENO, IN BASE AI QUALI SI POTEVA GIUNGERE TALVOLTA A VARIAZIONI DEI CAMBI DELLA STESSA ENTITA DI QUELLE CHE AVEVANO PORTATO ALL' ISTITUZIONE DEGL' IMPORTI COMPENSATIVI .
ANCHE DOPO I SUDDETTI ACCORDI, D' ALTRA PARTE, E PERSISTITA, NELL' AMBITO DEI PIU AMPI MARGINI DI OSCILLAZIONE, UNA TENDENZA ALLA RIVALUTAZIONE DI TALUNE MONETE EUROPEE; ALL' EPOCA DELL' IMPORTAZIONE DI CUI TRATTASI, LO SCARTO DEL DM RISPETTO ALLA VECCHIA PARITA UFFICIALE AMMONTAVA AL 13 PER CENTO ED A QUESTO LIVELLO ESSO E RIMASTO FINO ALLA SVALUTAZIONE DEL DOLLARO, DECISA L' 8 MAGGIO 1972 .
INFINE, E IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE CERTAMENTE GLI STATI INTERESSATI NON SAREBBERO RITORNATI ALLE VECCHIE PARITA RISPETTO AL DOLLARO, IN QUANTO, COL FAR CENNO ALLA DISCIPLINA INTERNAZIONALE, L' ART . 8 NON INTENDE RIFERIRSI AD UNA DETERMINATA PARITA, BENSI' AD UN SISTEMA DI PARITA FISSE .
V - SULLA QUINTA QUESTIONE
38 CON LA QUINTA QUESTIONE SI CHIEDE ALLA CORTE SE GLI ARTT . 5 E 107 DEL TRATTATO, NONCHE LA RISOLUZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO E DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, IL 22 MARZO 1971, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE, PER TAPPE, DELL' UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, VADANO INTERPRETATI NEL SENSO CH' ESSI VIETAVANO AGLI STATI MEMBRI, ALL' EPOCA DELL' IMPORTAZIONE DI CUI E CAUSA, LA " LIBERAZIONE DEI CAMBI ", CIOE LA DECISIONE DI LASCIAR FLUTTUARE LE LORO MONETE .
39 UNO DEGLI OBIETTIVI ESSENZIALI DEL TRATTATO E LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO ECONOMICO UNIFICATO, SENZA OSTACOLI INTERNI, NEL QUALE DOVRANNO ESSERE GRADUALMENTE REALIZZATE L' UNIONE DOGANALE E L' UNIONE ECONOMICA .
QUESTO SCOPO RICHIEDE L' ESISTENZA DI RAPPORTI DI CAMBIO FISSI TRA LE MONETE DEI VARI STATI MEMBRI, IN QUANTO L' INTEGRAZIONE VOLUTA DAL TRATTATO SI TROVA AD ESSERE RITARDATA O COMPROMESSA QUALORA VENGA A MANCARE TALE PRESUPPOSTO .
LE ISTITUZIONI COMUNITARIE E GLI STATI MEMBRI HANNO QUINDI L' OBBLIGO DI AGIRE E DI COOPERARE AFFINCHE VENGANO CREATE E CONSERVATE LE SUDDETTE CONDIZIONI .
A TAL FINE, L' ART . 3, LETT . G ) DEL TRATTATO CONTEMPLA " L' APPLICAZIONE DI PROCEDURE CHE PERMETTANO DI COORDINARE LE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI E DI OVVIARE AGLI SQUILIBRI NELLE LORO BILANCE DEI PAGAMENTI ".
TUTTAVIA, FINCHE NON SARANNO STATE ELABORATE LE " PROCEDURE " DI CUI ALLA SUDDETTA NORMA, GLI ARTT . 5 E 107 LASCIANO AGLI STATI MEMBRI, PER QUANTO RIGUARDA L' OBBLIGO DI CIASCUNO DI ESSI DI CONSIDERARE LA PROPRIA POLITICA IN MATERIA DI CAMBI COME UN PROBLEMA D' INTERESSE COMUNE, UNA LIBERTA DI DECISIONE TALE CHE DETTO OBBLIGO NON PUO' FAR SORGERE, A FAVORE DEI SINGOLI, DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SIANO TENUTI A TUTELARE .
40 D' ALTRA PARTE, LA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 22 MARZO 1971, CHE ESPRIME SOSTANZIALMENTE LA VOLONTA POLITICA DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L' ATTUAZIONE DI UN' UNIONE ECONOMICA E MONETARIA NEL CORSO DEI 10 ANNI SUCCESSIVI AL 1 ) GENNAIO 1971, NON PUO' NEPPUR ESSA, DATO IL SUO CONTENUTO, PRODURRE EFFETTI GIURIDICI CHE I SINGOLI POSSANO FAR VALERE IN GIUDIZIO .
41 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL FINANZGERICHT DEL BADEN-WUERTTEMBERG CON ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1972, AFFERMA PER DIRITTO :
1 ) L' ESAME DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTE A QUESTA CORTE NON HA RIVELATO ALCUNCHE ATTO AD INFICIARE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 974/71 O DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 1013/71, 1014/71 E 501/72, CHE STABILISCONO GL' IMPORTI COMPENSATIVI VIGENTI ALL' EPOCA CUI SI RIFERISCONO LE QUESTIONI STESSE .
2 ) NE GLI ARTT . 5 E 107 DEL TRATTATO, NE LA RISOLUZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO E DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, IL 22 MARZO 1971, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE PER TAPPE DELL' UNIONE ECONOMICA E MONETARIA, POSSONO ESSERE INTERPRETATI NEL SENSO CH' ESSI IMPLICHINO DI PER SE, PER GLI STATI MEMBRI, IL DIVIETO DI MODIFICARE LA PARITA DEI TASSI DI CAMBIO DELLA LORO MONETA SE NON MEDIANTE LA DICHIARAZIONE DI UNA NUOVA PARITA FISSA, DIVIETO CHE I SINGOLI POSSANO FAR VALERE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE .