SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 LUGLIO 1973. - RISERIA LUIGI GEDDO CONTRO ENTE NAZIONALE RISI. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL PRETORE DI MILANO). - CAUSA 2/73.
raccolta della giurisprudenza 1973 pagina 00865
edizione speciale greca pagina 00641
edizione speciale portoghese pagina 00339
edizione speciale svedese pagina 00129
edizione speciale finlandese pagina 00129
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . STATI MEMBRI - OBBLIGO GENERALE
( TRATTATO CEE, ART . 5 )
2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - RISO - SCAMBI EXTRACOMUNITARI - DAZI DOGANALI E TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE - DIVIETO - OGGETTO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 359/67, ART . 20 )
3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - RISO - SCAMBI INTRACOMUNITARI - DAZI DOGANALI E TASSE D' EFFETTO EQUIVALENTE - DIVIETO - OGGETTO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 359/67, ART . 23 )
4 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - RISO - SCAMBI INTRACOMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - DIVIETO
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 359/67, ART . 20, N . 2, E ART . 23 )
5 . RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE - DIVIETO - OGGETTO
( TRATTATO CEE, ARTT . 30, 34 )
1 . PRESCRIVENDO CHE GLI STATI MEMBRI ADOTTINO TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTI A GARANTIRE L' ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E SI ASTENGANO DA QUALSIASI ATTO CHE POSSA COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DEL TRATTATO, L' ART . 5 STABILISCE UN OBBLIGO GENERALE DEGLI STATI MEMBRI IL CUI CONTENUTO CONCRETO DIPENDE, DI VOLTA IN VOLTA, DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO O DAI PRINCIPI CHE SI DESUMONO DALLA SUA STRUTTURA COMPLESSIVA .
2 . IL DIVIETO DI RISCUOTERE QUALSIASI DAZIO DOGANALE O TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE, DIVIETO DI CUI ALL' ART . 20, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 359/67, RIGUARDA QUALSIASI ONERE RISCOSSO IN OCCASIONE ( O IN RAGIONE ) DELL' IMPORTAZIONE O DELL' ESPORTAZIONE, DA O IN UN PAESE TERZO .
3 . IL DIVIETO DI RISCUOTERE QUALSIASI DAZIO DOGANALE O TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, DIVIETO DI CUI ALL' ART . 23 DEL REGOLAMENTO N . 359/67, RIGUARDA QUALSIASI ONERE RISCOSSO IN OCCASIONE ( O IN RAGIONE ) DELL' IMPORTAZIONE O DELL' ESPORTAZIONE DELLA MERCE DI CUI TRATTASI, IL QUALE, ALTERANDONE IL COSTO, ABBIA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI LA STESSA INCIDENZA RESTRITTIVA DI UN DAZIO DOGANALE . NON E QUESTO IL CASO DEL TRIBUTO INTERNO GRAVANTE SUI SOLI PRODOTTI NAZIONALI, IN OCCASIONE DEL CONTRATTO DI CUI COSTITUISCONO OGGETTO, E DESTINATO AD ALIMENTARE UN FONDO D' AIUTO ALLA PRODUZIONE NAZIONALE . DETTO TRIBUTO PUO' ESSERE IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO N . 359/67, CHE CONTEMPLA LE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE, SOLO QUALORA SI RIVELI COME UN MEZZO PER DIMINUIRE L' IMPORTO DELLE RESTITUZIONI STESSE .
4 . IL DIVIETO DI QUALSIASI RESTRIZIONE QUANTITATIVA O MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE, DIVIETO DI CUI ALL' ART . 20, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 359/67, HA FRA L' ALTRO LO SCOPO D' IMPEDIRE AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI UNILATERALI, LIMITATIVI DELL' ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI, DIVERSI DA QUELLI CONTEMPLATI NEI REGOLAMENTI . LO STESSO DIVIETO NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, DIVIETO DI CUI ALL' ART . 23, HA LO SCOPO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA .
5 . IL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DI MISURE D' EFFETTO EQUIVALENTE RIGUARDA I PROVVEDIMENTI AVENTI IL CARATTERE DI PROIBIZIONE, TOTALE O PARZIALE, D' IMPORTARE, DI ESPORTARE O DI FAR TRANSITARE, NONCHE GLI OSTACOLI DI QUALSIASI GENERE CHE PRODUCANO LO STESSO EFFETTO .
NEL PROCEDIMENTO 2-73,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, AI SENSI DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, CON ORDINANZA EMESSA L' 11 GENNAIO 1973, DAL PRETORE DI MILANO NEL PROCEDIMENTO D' INGIUNZIONE PENDENTE TRA
RISERIA LUIGI GEDDO,
E
ENTE NAZIONALE RISI,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 5 E 40, N . 3, DEL TRATTATO CEE E DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 25 LUGLIO 1967, N . 359, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEL RISO,
1 CON ORDINANZA 11 GENNAIO 1973, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 1973, IL PRETORE DI MILANO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, VARIE QUESTIONI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 5, 40, N . 3, 2 ) E 3 ) COMMA, E 86 DEL TRATTATO, COME PURE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 LUGLIO 1967, N . 359/CEE, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEL RISO ( GU 31 . 7 . 1967, N . 174 ).
LE QUESTIONI SI RIFERISCONO AD UN ONERE PECUNIARIO, CHIAMATO DIRITTO DI CONTRATTO, IMPOSTO AGLI ACQUIRENTI DI RISONE NAZIONALE E DESTINATO A FINANZIARE L' ATTIVITA DELL' ENTE NAZIONALE RISI .
SULLE PRIME SEI QUESTIONI
2 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ART . 40, N . 3, 2 ) COMMA, DEL TRATTATO, IN RELAZIONE ALL' ART . 5, VIETI AD UNO STATO MEMBRO DI CONSENTIRE LA RISCOSSIONE DI UN CONTRIBUTO SULL' ACQUISTO DEL RISONE PRODOTTO NELLO STESSO STATO, A VANTAGGIO DI UN' ORGANIZZAZIONE DIVERSA DALLO STATO .
CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE, AI SENSI DELLA STESSA DISPOSIZIONE DELL' ART . 40, IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO N . 359/67 E ALL' ART . 5 DEL TRATTATO, SI ABBIA UNA DISCRIMINAZIONE PER IL FATTO CHE IL CONTRIBUTO DI CUI TRATTASI NON VIENE RIMBORSATO ALL' ATTO DELL' ESPORTAZIONE IN UN PAESE MEMBRO O IN UN PAESE TERZO .
CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE, AUTORIZZANDO UN CONTRIBUTO DEL GENERE SENZA STABILIRE AL TEMPO STESSO L' OBBLIGO DI RIMBORSARLO ALL' ATTO DELL' ESPORTAZIONE, LA COMUNITA STESSA ABBIA VIOLATO GLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 40, N . 3, IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO N . 359/67/CEE .
CON LA QUARTA QUESTIONE SI CHIEDE SE IL 2 ) E IL 3 ) COMMA DELL' ART . 40, N . 3, SIANO DIRETTAMENTE EFFICACI NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI ED ATTRIBUISCANO AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE E, IN CASO AFFERMATIVO, SE QUESTI DIRITTI SIANO SORTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 16/64 OPPURE A QUELLA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 359/67 .
CON LA PRIMA PARTE DELLA QUINTA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI TRATTASI VIOLI IL PRINCIPIO DELLA PREFERENZA DA ACCORDARSI AL PRODOTTO COMUNITARIO, PRINCIPIO SANCITO DAL 12 ) CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 359/67, MENTRE CON LA SECONDA PARTE DELLA QUINTA QUESTIONE, COME PURE CON LA SESTA QUESTIONE, SI CHIEDE SE UN TRIBUTO DEL GENERE POSSA COSTITUIRE UNA TASSA D' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE O UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL' ESPORTAZIONE, VIETATA DAL REGOLAMENTO N . 359/67 .
3 PRIMA DI RISOLVERE LE QUESTIONI, E OPPORTUNO CONSIDERARE IL CONTESTO DELLE DISPOSIZIONI SOPRAMMENZIONATE NELL' AMBITO DEL TRATTATO .
L' ART . 40 DEL TRATTATO FA PARTE DELLE NORME SPECIALI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL MERCATO COMUNE PER I PRODOTTI AGRICOLI, DI CUI ALL' ART . 38 . PER RAGGIUNGERE GLI SCOPI ENUNCIATI DALL' ART . 39, L' ART . 40, N . 2, CONTEMPLA L' INSTAURAZIONE DI UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI, IN UNA DELLE TRE FORME SEGUENTI : NORME COMUNI IN MATERIA DI CONCORRENZA, COORDINAMENTO OBBLIGATORIO DELLE VARIE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI MERCATO O ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI MERCATO . L' ART . 40, N . 3, STABILISCE CHE L' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI CUI AL N . 2 PUO' COMPRENDERE TUTTI I PROCEDIMENTI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI DALL' ART . 39, IVI COMPRESA LA DISCIPLINA DEI PREZZI, PRECISANDO TUTTAVIA CHE LA STESSA ORGANIZZAZIONE DEVE ESCLUDERE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA E CHE UN' EVENTUALE POLITICA COMUNE DEI PREZZI DEV' ESSERE BASATA SU CRITERI COMUNI E SU METODI DI CALCOLO UNIFORMI .
A MENTE DELL' ART . 43, LA COMMISSIONE DEVE PRESENTARE DELLE PROPOSTE PER QUANTO RIGUARDA L' ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE, IVI COMPRESA LA SOSTITUZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI, E IL CONSIGLIO PUO' DAR SEGUITO A TALI PROPOSTE ADOTTANDO REGOLAMENTI O DIRETTIVE, OPPURE EMANANDO DECISIONI .
CON REGOLAMENTO 5 FEBBRAIO 1964 N . 16/CEE ( GU 27 FEBBRAIO 1964, N . 34, PAG . 574 ) IL CONSIGLIO HA PROVVEDUTO ALLA PROGRESSIVA INSTAURAZIONE DI UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO PER IL RISO . QUESTA ORGANIZZAZIONE IMPLICAVA SOPRATTUTTO, PER GLI STATI MEMBRI PRODUTTORI, LA FISSAZIONE ANNUALE DI PREZZI INDICATIVI E LA FISSAZIONE, IN FUNZIONE DEL PREZZO INDICATIVO, DEL PREZZO D' INTERVENTO, AL QUALE GLI ORGANI COMPETENTI SONO OBBLIGATI AD ACQUISTARE IL RISONE CHE VIENE LORO OFFERTO, COME PURE LA FISSAZIONE ANNUALE DI UN PREZZO D' ENTRATA COMUNE, DA STABILIRSI, PER IL PRIMO ANNO, IN FUNZIONE DEL PREZZO CORRENTE SUL MERCATO MONDIALE, E AL LIVELLO DEL QUALE IL PREZZO DEI PRODOTTI IMPORTATI DOVEVA ESSERE PORTATO MEDIANTE UN PRELIEVO VARIABILE .
IL REGOLAMENTO 25 LUGLIO 1967, N . 359, CHE HA SOSTITUITO IL PRECEDENTE, CONTEMPLA UN PREZZO INDICATIVO UNICO PER IL RISO SEMIGREGGIO, IN BASE AL QUALE VENGONO DETERMINATI PER IL RISO GREZZO DUE PREZZI D' INTERVENTO - L' UNO PER ARLES E L' ALTRO PER VERCELLI . OLTRE A QUESTO REGIME UNICO DEI PREZZI, IL REGOLAMENTO STABILISCE LA RISCOSSIONE DI UN PRELIEVO UNIFORME SULLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI E IL PAGAMENTO DI UNA RESTITUZIONE UNIFORME SULLE ESPORTAZIONI NEGLI STESSI PAESI . GLI ARTT . 20, N . 2, E 23 DELLO STESSO REGOLAMENTO VIETANO LA RISCOSSIONE DI QUALSIASI DAZIO DOGANALE, O TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE, ALL' ESPORTAZIONE IN UN PAESE TERZO O NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .
4 NEL SETTORE DEL RISO, L' ART . 40 E STATO QUINDI ATTUATO DAL REGOLAMENTO 359/67 IL QUALE, A NORMA DELL' ART . 189 DEL TRATTATO, PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE DAI GIUDICI NAZIONALI . PRESCRIVENDO CHE GLI STATI MEMBRI ADOTTINO TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTI A GARANTIRE L' ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E SI ASTENGANO DA QUALSIASI ATTO CHE POSSA COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DEL TRATTATO, L' ART . 5 STABILISCE UN OBBLIGO GENERALE DEGLI STATI MEMBRI IL CUI CONTENUTO CONCRETO DIPENDE, DI VOLTA IN VOLTA, DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO O DAI PRINCIPI CHE SI DESUMONO DALLA SUA STRUTTURA COMPLESSIVA . NEL SETTORE DEL RISO, LE SOLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CHE VIETINO DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI SONO GLI ARTT . 20, N . 2, E 23 .
5 IL DIVIETO DI RISCUOTERE QUALSIASI DAZIO DOGANALE O TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE DIRITTO DI CUI ALL' ART . 20, N . 2 DEL REGOLAMENTO SOPRAMMENZIONATO, RIGUARDA QUALSIASI ONERE RISCOSSO IN OCCASIONE ( O IN RAGIONE ) DELL' IMPORTAZIONE O DELL' ESPORTAZIONE, DA O IN UN PAESE TERZO . IL DIVIETO DI RISCUOTERE QUALSIASI DAZIO DOGANALE O TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, DIVIETO DI CUI ALL' ART . 23 DELLO STESSO REGOLAMENTO, RIGUARDA QUALSIASI ONERE, RISCOSSO IN OCCASIONE ( O IN RAGIONE DELL' IMPORTAZIONE O DELL' ESPORTAZIONE DELLA MERCE DI CUI TRATTASI, IL QUALE, ALTERANDONE IL COSTO, ABBIA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI LA STESSA INCIDENZA RESTRITTIVA DI UN DAZIO DOGANALE . QUESTO DIVIETO RIGUARDA QUALSIASI ONERE PECUNIARIO GRAVANTE SULLE MERCI IN RAGIONE DEL FATTO CH' ESSE VARCANO LA FRONTIERA .
6 NON PARE ESSERE QUESTO IL CASO DEL TRIBUTO INTERNO GRAVANTE SUI SOLI PRODOTTI NAZIONALI, IN OCCASIONE DEL CONTRATTO DI CUI COSTITUISCONO OGGETTO, E DESTINATO AD ALIMENTARE UN FONDO D' AIUTO ALLA PRODUZIONE NAZIONALE . INOLTRE, DETTO TRIBUTO PUO' ESSERE IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO CHE CONTEMPLA LE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE, SOLO QUALORA SI RIVELI COME UN MEZZO PER DIMINUIRE L' IMPORTO DELLE RESTITUZIONI STESSE . INFINE, BENCHE UN TRIBUTO SIFFATTO POSSA RICADERE SIMULTANEAMENTE SOTTO LE NORME RELATIVE ALLE SOVVENZIONI E AI TRIBUTI INTERNI, COME PURE SOTTO GLI ARTT . 5, 40 N . 3, E 98 DEL TRATTATO, SPETTA ALLA COMMISSIONE IL FAR OSSERVARE DETTE NORME, CON TANTO MAGGIOR DILIGENZA IN QUANTO I SINGOLI NON POSSONO AGIRE DIRETTAMENTE .
7 IL DIVIETO DI QUALSIASI RESTRIZIONE QUANTITATIVA O MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE, DIVIETO DI CUI ALL' ART . 20, N . 2 DEL REGOLAMENTO SOPRAMMENZIONATO, HA FRA L' ALTRO LO SCOPO DI IMPEDIRE AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI UNILATERALI, LIMITATIVI DELL' ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI, DIVERSI DA QUELLI CONTEMPLATI DAI REGOLAMENTI . LO STESSO DIVIETO NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, DIVIETO DI CUI ALL' ART . 23, HA LO SCOPO DI GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA . IL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE RIGUARDA LE MISURE AVENTI IL CARATTERE DI PROIBIZIONE, TOTALE O PARZIALE, D' IMPORTARE, D' ESPORTARE O DI FAR TRANSITARE, A SECONDA DEI CASI . LE MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE SONO NON SOLO QUELLE CHE PRESENTANO LE CARATTERISTICHE DEL DIVIETO SOPRA INDICATO, MA ANCHE GLI OSTACOLI - INDIPENDENTEMENTE DAL LORO NOME O DALLA LORO STRUTTURA - CHE PRODUCONO LO STESSO EFFETTO . NON PAR ESSERE QUESTO IL CASO DI UN ONERE PECUNIARIO DEL GENERE DI QUELLO CONSIDERATO DAL GIUDICE NAZIONALE .
SULL' ULTIMA QUESTIONE
8 CON TALE QUESTIONE SI CHIEDE SE L' IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO DI CUI TRATTASI POSSA COSTITUIRE UN ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE AI SENSI DELL' ART . 86 DEL TRATTATO .
9 L' ART . 86 DEL TRATTATO NON SI APPLICA AD UN TRIBUTO DESTINATO A FINANZIARE DEGLI AIUTI NAZIONALI .
10 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRETORE DI MILANO, CON ORDINANZA 11 GENNAIO 1973, AFFERMA PER DIRITTO :
1 ) UNA TASSA INTERNA GRAVANTE SUI SOLI PRODOTTI NAZIONALI, IN OCCASIONE DEI CONTRATTI DI CUI ESSI COSTITUISCONO OGGETTO, E DESTINATA AD ALIMENTARE UN FONDO D' AIUTO ALLA PRODUZIONE NAZIONALE, NON E UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE ALL' ESPORTAZIONE .
2 ) TALE TASSA PUO' CONTRASTARE COLLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 359/67/CEE DEL CONSIGLIO DEL 25 LUGLIO 1967 RELATIVE ALLE RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE SOLO QUALORA SI RIVELI COME UN MEZZO PER DIMINUIRE L' IMPORTO DELLE RESTITUZIONI STESSE .