CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ALBERTO TRABUCCHI

DEL 5 DICEMBRE 1973

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Le questioni di cui dobbiamo occuparci concernono principalmente l'interpretazione del regolamento n. 204/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1969, il quale stabilisce le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione per certi prodotti agricoli non compresi nell'allegato II del trattato. Le questioni sono state proposte nell'ambito di una procedura pendente davanti al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella quale è stata messa in causa la legittimità del rifiuto opposto alla ricorrente dal competente organismo olandese alla concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi di prodotti designati come lattoalbumina e rientranti nella voce doganale 35.02-A-II-1-b della tariffa doganale comune. Le esportazioni suddette sono avvenute nel periodo che va dal 30 dicembre 1971 al 29 novembre 1972.

Trattandosi di un prodotto derivato dal latte, assume rilievo l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 804/68, il quale prevede che: «nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali, o, se si tratta dei prodotti di cui alle lettere a), b), c), ed e), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all' esportazione». Questa disposizione si applica, fra l'altro, al latte, sia fresco, sia conservato, il quale figura all'articolo 1, lettere a) e b) di questo regolamento. Fra i derivati di questo prodotto di base, ed enunciati nell'allegato, ai quali è applicabile la restituzione all'esportazione a norma dell'articolo 17, figura la lattoalbumina di cui alla voce doganale 35.02-A-II-a).

Il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, prevede al suo articolo 9 una disposizione corrispondente a quella già citata dall'articolo 17 del regolamento n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari. All'allegato di questo regolamento n. 122/67, che elenca le merci a cui possono essere concesse restituzioni all'esportazione in base al suddetto articolo 9, figura anche l'ovoalbumina di cui alla voce doganale 35.02-A-II-a), cioè alla stessa voce doganale a cui appartiene la lattoalbumina considerata dal regolamento n. 804/68.

Mediante regolamento n. 204/69/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1969, sono state precisate le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, e sono stati inoltre definiti i criteri per stabilire l'importo delle dette restituzioni.

L'organo competente per fissare in concreto le restituzioni è la Commissione, la quale deve agire in base alla procedura detta dei comitati di gestione e attenendosi alle regole e ai criteri stabiliti dal detto regolamento n. 204/69; tuttavia regole e criteri entrano in gioco soltanto quando la Commissione ritenga di fare uso del suo potere discrezionale di concedere una restituzione all'esportazione di un determinato prodotto conformemente alla competenza attribuitale dall'articolo 17, paragrafo 4, e dall'articolo 30 del regolamento di base n. 804/68, in materia di prodotti lattierocaseari, e dagli articoli 9 e 17 del regolamento n. 122/67 per il settore delle uova.

Nel periodo che qui viene in considerazione (dal 30 dicembre 1971 al 29 novembre 1972) la Commissione, mediante regolamenti n. 2304/71, n. 216/72, n. 854/72, n. 1018/72, n. 1619/72 e n. 2278/72, aventi ciascuno una durata variabile in dipendenza del mutare delle condizioni del mercato dei prodotti considerati, ha fissato le restituzioni per l'esportazione di uova e dei derivati previsti dal citato regolamento n. 122/67, fra cui l'ovoalbumina.

Né in questi né in altri regolamenti relativi alla fissazione in concreto delle restituzioni si è menzionata la lattoalbumina.

Le domande poste dal giudice olandese tendono tutte a stabilire se, e in caso affermativo come, durante il periodo considerato le restituzioni fissate per l'esportazione d'ovoalbumina dovevano applicarsi anche alla lattoalbumina.

Solamente per il caso di risposta affermativa alla questione d'applicabilità di dette restituzioni, il giudice nazionale pone la questione della validità del regolamento n. 204/69, sul quale tali restituzioni per la lattoalbumina sarebbero basate, dato che questo prodotto non è menzionato nell'allegato II del trattato CEE e considerando che il regolamento suddetto non è stato adottato nel modo stabilito dall'articolo 235 del trattato.

Il giudice olandese domanda in primo luogo «se l'allegato C del regolamento CEE n. 204/69 vada interpretato nel senso che la nota (4) della colonna “uova in guscio”, relativa alle merci “ovoalbumina e lattoalbumina” (voce doganale 35.02-A-II-a), si riferisce anche alla lattoalbumina».

Osserviamo a questo riguardo che il detto allegato C, sotto la rubrica n. 35.02 della tariffa doganale comune, fa riferimento tanto per l'ovoalbumina quanto per la lattoalbumina allo stesso coefficiente di calcolo al fine della determinazione dell'ammontare delle restituzioni all'esportazione di questi prodotti. Poiché tale coefficiente di calcolo ha per base le «uova in guscio» che servono per produrre l'ovoalbumina, si può affermare che per determinare la quantità del prodotto di base che si considera essere stato trasformato nel prodotto derivato ai fini del calcolo della restituzione, vi è un'assimilazione fittizia della lattoalbumina all'ovoalbumina. Come è stato dichiarato dalla Commissione nella motivazione che accompagnava il progetto che doveva sostituire il regolamento n. 204/69, che si è poi tradotto nel regolamento n. 2682/72 entrato in vigore il 1o gennaio 1973, quest'assimilazione si giustifica fino all'entrata in vigore di quest' ultimo per il fatto che ovoalbumina e lattoalbumina, in ragione di identiche proprietà tecniche, potevano nel passato difficilmente distinguersi; il che non si verifica più oggigiorno in ragione di nuove tecniche di controllo. Ciò spiega perfettamente perché nel regime della disciplina precedente si fosse deciso di sottoporre le due merci agli stessi identici criteri di calcolo applicati in riferimento al prodotto di base della merce che fra le due è la più importante per l'economia comunitaria, qual è l'ovoalbumina, ai fini della definizione dell'ammontare delle restituzioni.

Questo vale a dare una risposta affermativa alla prima domanda del giudice olandese.

Ciò non implica peraltro che nel caso in cui la competente autorità comunitaria, cioè, come si è visto, la Commissione che agisce mediante la procedura dei comitati di gestione, decida di concedere delle restituzioni all'esportazione di ovoalbumina, tale decisione si estenda automaticamente alla lattoalbumina. L'assimilazione di questo a quel prodotto è stata effettuata solo ai fini dell'applicazione dei criteri per il calcolo delle restituzioni. È cioè una norma-regolamento, sul «come» e non sul «se». Ma la concreta messa in opera di questi criteri presuppone la volontà precisa e chiaramente espressa della Commissione di concedere una restituzione all'esportazione di ciascun prodotto, singolarmente considerato, a cui essi sono astrattamente applicabili.

La ricorrente sostiene che la disposizione dell'allegato C del regolamento n. 204/69, che equipara la lattoalbumina all'ovoalbumina per quanto riguarda i criteri relativi alla fissazione dell'ammontare delle restituzioni, significherebbe che la Commissione non può fissare un de terminato ammontare di restituzioni per un prodotto senza che ciò implichi automaticamente il diritto per gli esportatori dell'altro prodotto di ottenere lo stesso ammontare di restituzioni, dal momento che il suddetto allegato del regolamento n. 204/69 stabilisce la necessaria identità di ammontare delle restituzioni per i due prodotti. Fissare un determinato ammontare di restituzione per l'ovoalbumina e non concedere alcuna restituzione per la lattoalbumina sarebbe dunque incompatibile con quella disposizione, perché equivarrebbe alla fissazione di due diverse restituzioni per i due prodotti. Anche ammesso che, sulla base dei criteri di calcolo in vigore nel periodo considerato, l'ammontare di un'eventuale restituzione per la lattoalbumina avrebbe coinciso con la restituzione fissata per l'ovoalbumina, sarebbe comunque inaccettabile l'asserzione sopra riferita della ricorrente perché essa si basa su un evidente sofisma. Se sul piano della matematica è esatto che non fissare alcuna restituzione equivarrebbe a fissare restituzione zero, queste due proposizioni non si identificano invece sul piano del diritto nell'ambito d'applicazione della normativa in questione. Nella prospettiva del funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, l'assenza di una norma d'applicazione che stabilisca la concessione di restituzioni all'esportazione di lattoalbumina è cosa ben distinta dalla fissazione a questo riguardo di restituzioni d'ammontare diverso da quelle fissate per l'ovoalbumina. Il significato dell' equiparazione dei due prodotti di cui si parla, effettuata dall'allegato C del regolamento n. 204/69, indica soltanto che la Commissione nello stabilire l'ammontare delle restituzioni per la lattoalbumina, qualora essa decida che è il caso di dare una restituzione per questo prodotto, deve basarsi sugli stessi identici criteri di calcolo stabiliti per l'ovoalbumina. Ma quest'obbligo che così è fatto alla Commissione sul piano del metodo di calcolo della restituzione non implica l'obbligo di concedere la restituzione riguardo a un prodotto per il solo fatto che essa abbia ritenuto esistere le condizioni necessarie per concedere la restituzione all'altro prodotto. Se tale fosse il significato della citata disposizione dell'allegato del regolamento n. 204/69, se ne dovrebbe concludere che questo regolamento, che ha il carattere anche formale di un regolamento di esecuzione dei regolamenti di base relativi all'organizzazione dei mercati del latte e delle uova, sarebbe su questo punto contrario a delle disposizioni fondamentali di questi ultimi regolamenti, le quali prevedono la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione dei prodotti derivati da esse indicati, ma soltanto in funzione dello smercio dei rispettivi prodotti di base.

Risulta infatti dall'articolo 9 del regolamento n. 122/67 che la restituzione per l'ovoalbumina è stata fissata nell'ambito del funzionamento del mercato delle uova accessoriamente alla restituzione fissata per aiutare l'esportazione di questo prodotto di base da cui appunto si trae l'ovoalbumina. Analogamente, la concessione di restituzioni all'esportazione di lattoalbumina potrebbe trovare una sua legittimazione solo quando essa fosse necessaria per lo smercio del latte da cui essa si trae. Ciò risulta dall'articolo 17 del regolamento n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel diverso settore del latte, il quale stabilisce la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, e cioè in particolare, nel nostro caso, il latte, nello stato o sotto forma di prodotti indicati all'allegato, fra cui appunto figura la lattoalbumina. Mi pare quindi chiaro che l'eventuale decisione di concedere restituzioni alla lattoalbumina deve essere adottata in funzione dello smercio del relativo prodotto di base. Per questo, non sarebbe conforme allo scopo legale della restituzione che potrebbe essere concessa all' esportazione di lattoalbumina di ammettere che la decisione relativa alla concessione di restituzione all'esportazione di questo prodotto dovrebbe ravvisarsi come implicitamente e automaticamente compresa in una decisione relativa al solo settore specifico del mercato delle uova quali sono appunto i regolamenti con cui la Commissione ha stabilito la restituzione all'esportazione di ovoalbumina.

Mi pare che non possano esservi dubbi sull'infondatezza dell'interpretazione sostenuta dal ricorrente.

Contrariamente a quanto sostiene l'impresa ricorrente nella causa principale, neanche il fatto che per l'importazione nella Comunità della lattoalbumina si sia stabilito lo stesso prelievo che per l'importazione dell'ovoalbumina implica che debba esservi un'identica e automatica correlazione per quanto riguarda la concessione in concreto di restituzioni all' esportazione di questi due prodotti. Una correlazione necessaria e automatica di questo genere non esiste in linea generale fra prelievo e restituzione. Nel caso della lattoalbumina poi, vi è in più la considerazione che il prelievo per la sua importazione nella Comunità è stato stabilito, come ha osservato lo stesso ricorrente, non già ai fini della protezione della produzione comunitaria di lattoalbumina la quale è irrilevante sul piano generale dell'economia comunitaria, ma soltanto per proteggere la produzione comunitaria di ovoalbumina. In ragione infatti della possibilità di sostituire la lattoalbumina all'ovoalbumina, la protezione doganale di quest'ultimo prodotto sarebbe stata gravemente lacunosa qualora non fosse stata estesa anche al prodotto di sostituzione qual è appunto la lattoalbumina. Siccome quindi il dazio per l'importazione di lattoalbumina è stato stabilito in funzione della protezione di un altro prodotto, non può farsi valere come correlato la necessità di sostenere lo smercio nei paesi terzi di lattoalbumina mediante restituzione all'esportazione. In considerazione della irrilevanza sul piano economico della produzione comunitaria di lattoalbumina, non era necessario, come ha osservato la Commissione, di stabilire restituzioni per questo prodotto, ciò che avrebbe potuto avere per solo effetto di stimolare l'ampliamento di una produzione comunitaria in funzione non già di reali esigenze del mercato, ma solo in vista del beneficio artificiale delle restituzioni, laddove la restituzione è prevista per sostenere attività economiche importanti già esistenti.

Propongo quindi, in conclusione, di rispondere al giudice olandese affermando per diritto che la circostanza che l'allegato C del regolamento CEE n. 204/69, con la sua nota 4 della colonna «uova in guscio» relativa alle merci ovoalbumina e lattoalbumina della voce doganale 35.02-A-II-a), si riferisca anche alla lattoalbumina ai fini della determinazione dei criteri di calcolo dell'ammontare eventuale delle restituzioni all'esportazione, non implica che in forza di detta normativa l'attribuzione della restituzione all'esportazione stabilita mediante regolamento della Commissione per l'esportazione di ovoalbumina debba applicarsi automaticamente anche alle esportazioni di lattoalbumina, indipendentemente da una previsione specifica a questo riguardo in apposito regolamento della Commissione relativo ai prodotti derivati dal latte.

In tale prospettiva, diventa superfluo considerare le altre domande poste dal giudice nazionale.