CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 19 SETTEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Per alcuni dei nostri paesi, che sono stati una volta potenze imperiali, le conseguenze della passata situazione comprendono responsabilità di vario genere alle quali, pur considerandole sgradite, per una ragione o per l'altra essi non possono sottrarsi. Nel presente caso si tratta in sostanza di stabilire se il diritto comunitario imponga alla Francia l'obbligo di corrispondere la pensione ad un cittadino di un altro Stato membro che ha lavorato per un lungo periodo in Algeria, allorché questa faceva parte del territorio francese, e che d'altra parte può perdere il diritto a tale prestazione in seguito alla dichiarazione d'indipendenza di detto paese.
La causa, dietro la quale si cela una situazione pietosa, è giunta dinanzi a questa Corte su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione francese.
I fatti si possono riassumere come segue: il ricorrente nella causa principale, sig. Gerd Wolfgang Fiege, è nato ad Amburgo nel 1922 ed ha conservato la cittadinanza tedesca per l'intero periodo che interessa la controversia. Egli ha lavorato ed è stato iscritto alla previdenza sociale in Germania dal 1936 al 1947, nella Francia metropolitana dal 1947 al 1949, indi, dal 1951 in Algeria, ove nel novembre 1959 veniva colpito da poliomielite, malattia che lo condannava a vivere in una poltrona a rotelle, con necessità di assistenza continua.
All'epoca in cui si ammalò, il ricorrente era assicurato presso un ente previdenziale algerino, la «Caisse de sécurité sociale» di Orano, dal quale gli venivano corrisposte dapprima le prestazioni dell' assicurazione malattia, indi — a partire dal 17 dicembre 1962 — la pensione d'invalidità, attribuitagli con effetto retroattivo al 1o novembre 1962. Poco dopo l'Algeria diventava indipendente (l'accessione all'indipendenza è del luglio 1962) e le autorità algerine comunicavano al ricorrente che la suddetta pensione non gli sarebbe stata più corrisposta se avesse lasciato l'Algeria.
L'interessato, da parte sua, desiderava — com'è comprensibile — raggiungere la propria famiglia in Germania. Nell' intento di realizzare questo progetto, egli presentava alla «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» di Berlino una domanda di pensione, invocando l'art. 30 del regolamento n. 4 del Consiglio CEE.
Come ben sapete, l'art. 51 del trattato CEE impone al Consiglio l'obbligo di adottare «in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
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a) |
il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste, |
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b) |
il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri». |
In conformità a quanto stabilito da questa norma, nel 1958 il Consiglio adottava il regolamento n. 3, «relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti», e il regolamento n. 4, «che determina le modalità d'applicazione e integra le, disposizioni del regolamento n. 3». Questi testi, e i successivi regolamenti di modifica, venivano abrogati con effetto dal 1o ottobre 1972 dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1408/71 e 574/72.
L'art. 30 del regolamento n. 4 riguardava la presentazione e l'istruzione delle domande di prestazioni ai sensi degli artt. 26-28 del regolamento n. 3 (invalidità, vecchiaia e superstiti) e costituiva — com'è stato affermato da questa Corte nella causa 11-67 (Office National des Pensions pour Ouvriers/Couture, Racc. 1967, pag. 446 [457]) — una semplice norma di procedura.
Ora, une delle questioni che vi sono state sottoposte dalla Corte di Cassazione francese è appunto quella del se l'art. 30 si applichi anche, ed eventualmente in qual senso, alla fattispecie in esame.
Comunque sia, la domanda del ricorrente, da questi presentata all'inizio del 1963, epoca in cui egli risiedeva ancora in Algeria, veniva trasmessa dalla «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» al «Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants» di Parigi, non prima tuttavia — per motivi che non sono stati resi noti in giudizio — del maggio 1967. L'ente francese inoltrava sollecitamente la domanda alla «Caisse régionale de sécurité sociale» di Strasburgo, che a sua volta la passava alla locale «Caisse régionale d'assurance maladie». Quest'ultima, resistente in Cassazione, era l'ente previdenziale — o quanto meno l'ultimo ente di previdenza sociale — presso il quale il ricorrente era stato iscritto quando lavorava in Francia.
Come ho già detto, dal punto di vista formale, la domanda del ricorrente risulta esser stata diretta, a quell'epoca, ad ottenere una pensione, mentre più tardi essa veniva modificata nel senso che l'interessato chiedeva il trasferimento della pensione spettantegli in Algeria. Essa veniva respinta, il 20 luglio 1967, dalla resistente nella causa principale, per il motivo che, essendo l'Algeria divenuta indipendente, i soli periodi lavorativi che potevano legittimare il ricorrente a chiedere la pensione in Francia erano quelli da lui maturati in Germania e nel territorio metroplitano francese; questi, anche se cumulati, erano però troppo brevi per attribuirgli il diritto alla pensione.
Il reclamo contro questo provvedimento, proposta alla «Commission de recours gracieux» dello stesso ente assicurazione malattia, veniva respinto nel dicembre 1967.
L'interessato impugnava allora la relativa decisione dinanzi alla «Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale» di Parigi e, a quanto risulta, è in questa fase ch'egli modificava l'oggetto della domanda, chiedendo il trasferimento della pensione già esistente. Risulta pure che, in proposito, egli si riferiva fra l'altro all'art. 47 del regolamento n. 4, il che a mio avviso non era pertinente: questo articolo, infatti, riguarda piuttosto l'obbligo del titolare di una pensione, che trasferisca la propria residenza da uno Stato membro ad un'altro o da un paese terzo ad uno Stato membro, di notificare questo fatto all'ente o agli enti competenti. Di per sé, detta norma non conferisce alcun diritto. In ogni caso, l'impugnazione veniva respinta dalla «Commission de première instance» nel giugno 1969.
Senza lasciarsi scoraggiare, il Fiege adiva la Corte d'Appello di Parigi, ancora una volta con esito negativo. Ed è contro la sentenza d'appello 22 dicembre 1970 ch'egli ha fatto ora ricorso alla Corte di Cassazione.
Signori, ritengo che per ben comprendere tutti i punti in discussione sia necessario tener conto, anzitutto, della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Parigi. Inoltre, si deve ricordare che, all'epoca in cui veniva pronunciata questa sentenza, il ricorrente risiedeva ancora in Algeria. La situazione è ora mutata, in quanto egli risiede — da circa due anni, se ho ben capito — a Bad Pyrmont, nella Repubblica federale di Germania. Va tenuto inoltre presente che — come risulta dalla stessa sentenza — l'interessato non è comparso, né si è fatto rappresentare dinanzi alla Corte d'Appello. Questa, a quanto pare, ha potuto rendersi conto dei motivi di ricorso solo tramite la lettura della memoria presentata dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla «Commission de première instance». La Corte ha così accertato che il ricorrente si basava principalmente sull'art. 10 del regolamento n. 3 e sull'art. 30 del regolamento n. 4, posizione che in effetti egli mantiene ancora.
Ho già citato l'art. 30 del regolamento n. 4, norma che — come ricorderete — ha solo carattere procedurale. Quanto all' art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, si tratta di una norma di fondamentale importanza nella fattispecie. Esso era redatto nei seguenti termini:
«Le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.»
La Corte d'Appello di Parigi ha ritenuto che quest'articolo non potesse applicarsi alla pensione del ricorrente, poiché questa — a suo avviso — non era stata acquisita in forza delle leggi di uno Stato membro, bensì in forza di quelle del nuovo Stato algerino. Inoltre, il ricorrente non risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovava «l'istituzione debitrice», bensì in Algeria, cioè in uno Stato terzo, nel quale si trovava pure «l'istituzione debitrice», che era la «Caisse de sécurité sociale» di Orano. Per la stessa ragione, l'unico ente dal quale il ricorrente avrebbe potuto pretendere la pensione era quello di Orano; in quanto cittadino tedesco, residente in Algeria, egli non poteva richiamarsi all'art. 30 per sostenere che la responsabilità del pagamento della pensione avrebbe dovuto essere trasferita (qualora egli fosse tornato in Germania) a carico della resistente. L'articolo si riferiva in ogni caso esclusivamente a domande di prestazioni, non già a trasferimenti di queste.
Signori, ritengo che il problema fondamentale nel caso in esame, quello da cui dipendono tutte le altre questioni, riguardi il se la Corte d'Appello di Parigi fosse nel giusto quando ha affermato che il ricorrente non aveva acquistato il diritto alla pensione in forza delle leggi di uno Stato membro.
A prima vista, certo, la conclusione cui e giunto il giudice francese sembra inevitabile. Tuttavia mi pare che un più approfondito esame di talune disposizioni contenute nei testi comunitari da applicarsi nella fattispecie porti invece a concludere che, ai sensi dei regolamenti nn. 3 e 4, si deve ritenere che la pensione di cui è causa è stata acquisita in forza delle leggi francesi. Poiché non ne trovo menzione nella sentenza d'appello, suppongo che l'attenzione della Corte di Parigi non sia stata richiamata su tali disposizioni e sul loro significato. La nostra Corte, per contro, ha trovato un ausilio prezioso nelle memorie presentate sia dal legale del ricorrente, sia da quello della Commissione.
Secondo la definizione che risulta dal combinato disposto dell'art. 1, lett. a) e dell'allegato A del regolamento n. 3, il territorio francese, ai sensi di questo testo, comprendeva la Francia metropolitana, l'Algeria e taluni dipartimenti d'oltremare. Il successivo art. 3, in relazione all'allegato B, stabiliva che le leggi in materia di previdenza sociale contemplate nello stesso regolamento erano, per quanto riguardava la Francia, quelle vigenti nel territorio metropolitano francese, in Algeria e nei suddetti dipartimenti d'oltremare. In forza del combinato disposto dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4 e di vari allegati cui esso fa rinvio, i regolamenti nn. 3 e 4 venivano espressamente estesi agli enti previdenziali algerini.
Ora, signori, il semplice atto col quale la Francia riconosceva l'indipendenza dell' Algeria non poteva modificare, né ha modificato, tali espresse disposizioni dei regolamenti comunitari. Eventuali emendamenti potevano essere effettuati soltanto mediante un altro regolamento comunitario (per quanto riguarda l'allegato A del regolamento n. 3), mediante una legge francese notificata secondo le modalità prescritte dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3 (nel caso dell'allegato B di questo testo) o mediante una legge francese notificata ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 4 (per gli allegati di questo che vanno presi in considerazione nella fattispecie).
In realtà, il riferimento all'Allgeria è stato eliminato dall'allegato A del regolamento n. 3, con effetto dal 19 gennaio 1965, in forza dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 109, che reca la data del 30 giugno 1965. È importante rilevare che l'art. 16 di questo regolamento stabilisce espressamente una riserva per i diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore. Nel frattempo, la Francia notificava formalmente gli emendamenti che dovevano essere di conseguenza apportati ai restanti allegati e che dovevano tutti avere effetto dal 19 gennaio 1965. Il motivo per cui è stata scelta questa data consiste nel fatto che quel giorno è stata firmata la Convenzione franco-algerina sulla previdenza sociale.
In relazione a ciò, mi sembra pacifico (com'è stato rilevato sia dal ricorrente nella causa principale, sia dalla Commissione) che l'Algeria — qualunque fosse, sotto altri aspetti, il suo status dopo il 1962 — doveva continuare, ai fini dei regolamenti nn. 3 e 4, ad essere considerata parte del territorio francese fino al 19 gennaio 1965. Ne consegue che, ai sensi di tali regolamenti, va ritenuto che la pensione del ricorrente è stata acquisita in forza delle leggi francesi. Sulla stessa base il ricorrente, contemporaneamente al diritto alla pensione, ha acquistato — in forza dell'art. 10 del regolamento n. 3, ora abrogato dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — il diritto di stabilire liberamente la propria residenza nell'uno o nell'altro Stato membro, senza dover subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca della propria pensione.
Signori, mi rendo conto del fatto che, nell'esprimere questo parere, mi discosto — come la Commissione — dal punto di vista sostenuto in una nota (CASSTM 64/69) della commissione amministrativa di cui all'art. 43 del regolamento n. 3. Non è chiaro se tale punto di vista sia stato formalmente addottato dall'organo in parola, ma in ogni caso esso non è vincolante per la Corte. Con tutto il rispetto per gli autori della nota, non ho trovato convincenti le argomentazioni da loro svolte in base al fatto che dal luglio 1962 il trattato CEE non si applicava più all'Algeria, per giungere alla conclusione che il regolamento n. 3 non poteva avere applicazione più ampia di quella del trattato. Ciò è vero, naturalmente, nel senso che né il trattato né il regolamento n. 3 vincolavano lo Stato algerino indipendente, e quindi — com'è stato sottolineato dalla Commissione — nel senso che, dopo il luglio 1962, il regolamento n. 3 non poteva conferire alcun diritto a coloro che erano in tale occasione divenuti cittadini algerini. La questione attualmente in esame non riguarda, però, diritti e obblighi dell'Algeria o di cittadini algerini. Si tratta invece di stabilire se una determinata pensione spettante a un cittadino tedesco si debba considerare acquisita in forza delle leggi francesi, e su questo punto resta prevalente il diritto comunitario. Osserverò, incidentalmente, che i consulenti legali della commissione amministrativa non condividevano il punto di vista espresso nella nota.
Ora, ogni diritto corrisponde ad un equivalente obbligo giuridico. Il successivo problema che si presenta mi sembra perciò quello di stabilire se l'obbligo relativo al diritto attribuito dall'art. 10 ai titolari di una pensione fosse a carico dello stesso Stato membro in forza delle cui leggi il diritto era stato acquisito, ovvero a carico dell'ente che il regolamento considera competente per il pagamento della pensione.
A mio parere, detto obbligo è necessariamente a carico dello Stato membro interessato. Il sistema dei regolamenti nn. 3 e 4 implicava che ciascuno Stato membro restasse libero di modificare in qualsiasi momento la struttura del proprio sistema di previdenza sociale (cfr. in particolare l'art. 5 del regolamento n. 4). Questa facoltà comprendeva indubbiamente anche quella di sopprimere determinati enti. Tuttavia, essa implicava anche l'obbligo di provvedere in tal caso (mediante l'ampliamento dei compiti di un ente già esistente o mediante la creazione di un nuovo ente) a ristabilire le condizioni necessarie per dare attuazione ai diritti attribuiti dal regolamento ai lavoratori migranti, ivi compresi quelli che l'art. 10 conferisce ai titolari di una pensione. Ora, signori, questi diritti sarebbero ben presto divenuti una beffa, qualora si fosse ritenuto che il regolamento imponeva degli obblighi solo agli enti in esso indicati, e non agli Stati membri. La situazione — tengo a precisarlo — non è diversa, secondo me, ai sensi delle norme vigenti.
Concludo che al ricorrente spetta, nei confronti della Francia come tale, il diritto a che venga continuato a suo favore il pagamento della pensione attribuitagli nel 1962 in Algeria. Ciò premesso, pure nell'ipotesi che la Francia non abbia adottato tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari, ai sensi delle leggi interne, per dare attuazione al diritto del ricorrente, ciò non può privare quest'ultimo di tale diritto. È un principio ormai noto, in questa Corte, che gli Stati membri non possono eludere gli obblighi imposti loro dal diritto comunitario per non aver provveduto a creare gli strumenti necessari all' adempimento degli stessi. Questa omissione costituisce in effetti di per sé una violazione dei trattati (ved. art. 5 del trattato CEE, come pure, a titolo di esempio, le sentenze 31-69 (Commissione/Repubblica italiana; Racc. 1970, pag. 25 e, in particolare, pagg. 33-34; ivi, inoltre, le conclusioni dell'avvocato generale Gand, pagg. 41-42, 39-72 e 30-72 (pronunciate fra le stesse parti e ancora inedite). Né vale a privare il ricorrente del suo diritto il richiamo ad espresse disposizioni della legge francese: in proposito ci si può riferire alla sentenza 48-71 (Commissione/Repubblica italiana; Racc. 1972, pag. 529). Mi sembra necessario sottolineare questo punto, in considerazione di un argomento dedotto dalla resistente nella causa principale sia dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi, sia dinanzi a questa Corte, argomento cui la prima attribuisce un certo peso e che dovrebbe avvalorare la tesi secondo cui il ricorrente si può rivolgere solo alla «Caisse» di Orano per esigere il pagamento della sua pensione, poiché così era stabilito da certe disposizioni francesi del 1953. Ora, è chiaro che la legge francese, se ed in quanto contrastante col diritto comunitario, deve cedere il passo a quest'ultimo.
Questa conclusione mi esonera dalla necessità di esprimere un parere preciso su una delicata questione che è stata sollevata dalla Commissione, nelle sue osservazioni scritte. La legge francese n. 64-1330, del 26 dicembre 1964, contemplava l'assunzione, da parte degli enti previdenziali francesi, dell'obbligo di corrispondere certe prestazioni per le quali il relativo diritto era stato acquistato in Algeria. Fra queste prestazioni rientravano, in forza dell'art. 3 della legge, le pensioni d'invalidità, che dovevano, comunque, essere liquidate come se fossero state attribuite nel territorio metropolitano francese. A questa Corte non è stato detto quale sarebbe stata la differenza, relativamente all'entità della pensione del ricorrente, qualora detta legge fosse stata applicata al suo caso. In realtà, i vantaggi della legge stessa erano limitati ai cittadini francesi residenti in Francia e ad alcuni stranieri considerati come «rapatriés». Si può sostenere che ciò rappresenti una discriminazione, contraria all'art. 8 del regolamento n. 3, nonché ai principi ricavati da questa Corte, in numerose cause, dagli artt. 48-51 del trattato CEE. La Commissione, d'altra parte, sostiene che la Francia può riferirsi, per giustificare la portata limitata della legge, a quanto stabilito dall' art. 2, n. 3, del regolamento n. 3 in merito alle prestazioni a favore delle vittime della guerra. Per la ragione già indicata, non ritengo necessario che la Corte si pronunci su questo punto, nel presente procedimento.
Passerò quindi alle questioni effettivamente sottopostevi dalla Corte di Cassazione francese.
La prima è del seguente tenore:
«Se le disposizioni dell'art. 30 del regolamento n. 4 CEE che riguardano le domande di prestazioni si applichino anche ai trasferimenti di pensioni d'invalidità».
Signori, ritengo che, in parole povere, la risposta al quesito debba essere «no». Come ha messo in rilievo la Commissione nelle sue osservazioni scritte, i regolamenti nn. 3 e 4 non contemplano il caso del trasferimento di competenza, per quanto riguarda la corresponsione di una pensione, dagli enti di uno Stato membro a quelli di un altro, e, qualora un trasferimento del genere dovesse avvenire fra enti dello stesso Stato membro, il procedimento da seguire sarebbe quello previsto dalle leggi di tale Stato. Tuttavia, io penso che sia un errore il considerare la domanda del ricorrente (qualunque sia la forma ch'essa può avere assunto in un momento o nell'altro) come una domanda di trasferimento della pensione. A mio avviso, la si dovrebbe correttamente considerare come una domanda intesa ad ottenere che la pensione continui ad essergli corrisposta, nonostante il suo trasferimento in Germania; in altre parole, una domanda per ottenere l'attuazione dei diritti attribuitigli dall'art. 10, n. 1. È naturale che i regolamenti in questione non contengano alcuna disposizione espressa circa il procedimento da seguire in un caso del genere, ma non vedo alcuna ragione per cui l'art. 30 dovrebbe ritenersi inapplicabile.
La seconda questione sottopostavi dalla Corte di Cassazione francese è la seguente:
«Se l'allegato A del regolamento n. 3 che, nella vecchia versione, comprendeva tra i territori ai quali esso si applicava, anche l'Algeria come facente parte della Francia metropolitana, implicasse per gli enti previdenziali francesi degli obblighi particolari, distinti da quelli incombenti agli enti algerini, e tali da imporre loro di versare le prestazioni in caso di inadempienza di questi.»
Ora, mi sembra superfluo ripetere gli argomenti dai quali sono stato indotto a ritenere che la questione, in generale, debba essere risolta positivamente. Ho detto «in generale», poiché penso che gli obblighi in questione siano posti, ai sensi del diritto comunitario, a carico della Francia, in quanto Stato membro interessato, non già a carico degli enti previdenziali francesi. Per di più, ora che l'Algeria è divenuta indipendente, il diritto comunitario non può imporre obblighi di alcun genere agli enti algerini, di guisa che i soli obblighi che possono derivare da questo diritto sono quelli a carico della Francia. Ciò non significa, naturalmente, che la Francia non sia autorizzata a garantire, qualora ne abbia la possibilità, in base alla Convenzione franco-algerina o in altro modo, che i suoi obblighi siano adempiuti da enti algerini (come in effetti è avvenuto nel caso del ricorrente, fino al suo trasferimento in Germania). Tuttavia, dal punto di vista del diritto comunitario, è inesatta — io penso — l'ipotesi che la Francia abbia assunto obblighi particolari, distinti da quelli degli enti algerini.
Con la terza questione, la Corte di Cassazione chiede se l'obbligo della Francia
«… valga anche per il diritto alle prestazioni acquisito dal cittadino di uno Stato membro e riconosciuto da un ente previdenziale algerino dopo che l'Algeria è divenuta indipendente, ma prima che entrasse in vigore il regolamento 30 giugno 1965, n. 109, il quale ha escluso espressamente l'Algeria dai territori cui si applica il regolamento n. 3.»
Anche qui, signori, non mi sembra necessario ripetere il ragionamento che mi ha portato a concludere per una soluzione affermativa della questione, in ogni caso qualora si tratti di diritti acquisiti da cittadini di uno Stato membro, prima del 19 gennaio 1965. Nelle memorie presentate alla Corte si discute sulla soluzione che si dovrebbe adottare nel caso di diritti acquisiti nel periodo compreso fra questa data e il 30 giugno 1965. Il problema non si presenta nel caso in esame ed io credo più opportuno non pronunciarmi al riguardo.
La quarta questione è la seguente:
«Se ciò [l'obbligo della Francia] valga anche per una domanda di trasferimento indirizzata ad un ente previdenziale tedesco dopo che l'Algeria è divenuta indipendente, e che è pervenuta ad un ente previdenziale francese solo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 109/65.»
In proposito, signori, vorrei fare tre considerazioni.
La prima, ovviamente, è che non ritengo esatto — lo ripeto — considerare la domanda del ricorrente come una domanda di trasferimento.
La seconda, con tutto il rispetto per la Corte di Cassazione, è che la questione mi sembra formulata in termini troppo vaghi. Essa si riferisce ad una domanda indirizzata ad un qualsiasi ente tedesco e da questo trasmessa ad un qualsiasi ente francese, mentre, nel caso in esame, la domanda del ricorrente era indirizzata all'ente di collegamento di cui all'art. 3 del regolamento n. 4, e da questo era stata inoltrata al corrispondente ente francese. L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 4 stabilisce, sul punto che ora c'interessa, che «… ogni persona residente o dimorante nel territorio di uno Stato membro (può) rivolgersi all' istituzione di un altro Stato membro per il tramite degli organismi di collegamento.» Ai fini dell'applicazione di quest'articolo, non è stato eccepito che il ricorrente non risiedeva ancora in Germania al momento della presentazione della domanda. Secondo me, è dubbio che ciò potesse effettivamente eccepirsi. Comunque, per quanto ci risulta, il ricorrente potrebbe essersi recato temporaneamente in Germania a quell'epoca, il che sarebbe sufficiente perché egli possa richiamarsi al suddetto articolo.
La terza considerazione è che la data in cui la domanda del ricorrente è pervenuta alle autorità francesi non può, a mio parere, influire in alcun modo sul contenuto dei suoi diritti. Se le mie conclusioni fondamentali sono esatte, ci troviamo di fronte al persistente obbligo della Francia di garantire al ricorrente il pagamento della pensione. Non vi è stata alcuna violazione attuale di quest'obbligo fino a due anni fa, cioè fino al momento in cui, a causa del ritorno dell'interessato in Germania, la «Caisse» di Orano cessava di effettuare i relativi versamenti. Si è avuta, invece, una specie di violazione potenziale dell'obbligo stesso, quando le autorità francesi (principalmente la resistente) comunicarono in effetti al ricorrente che, qualora egli tornasse a vivere in Germania, non sarebbe più stato riconosciuto il suo diritto alla pensione, il che ha portato alla presente controversia. Non mi soffermerò comunque a considerare quali siano i rimedi che il diritto comunitario avrebbe offerto al ricorrente, in caso di potenziale violazione dell' obbligo della Francia. La questione è star ta superata dal fatto che l'interessato si è trasferito in Germania e ciò basta, a mio avviso, per affermare ch'egli può ora effettivamente esigere dalla Francia l'adempimento dell'obbligo di cui trattasi e può pretendere tale adempimento in qualsiasi momento.
La quinta ed ultima questione, sottopostavi dalla Corte di Cassazione francese per il caso di soluzione affermativa delle questioni precedenti, è intesa a far stabilire se le richiamate disposizioni
«… vadano interpretate nel senso che il lavoratore migrante che sia stato occupato successivamente in Germania, poi in Francia ed infine in Algeria — dove ha ottenuto una pensione d'invalidità con effetto dal 1o novembre 1962, cioè dopo che l'Algeria è divenuta indipendente — possa chiedere il trasferimento della pensione, non già all'ultimo ente cui è stato iscritto, in Algeria, ma ad un ente francese al quale era stato iscritto in precedenza.»
La questione è naturalmente basata sul presupposto che l'art. 30 del regolamento n. 4 debba applicarsi ad una domanda di trasferimento della pensione, e che come tale vada considerata la domanda del ricorrente. Come ho già detto, a mio parere il vero problema è il seguente: premesso che la domanda del ricorrente mirava ad ottenere che non venisse interrotto il pagamento della pensione in seguito al suo trasferimento in Germania, e che il procedimento da seguire per una domanda del genere era quello stabilito all'art. 30, quali erano le conseguenze dell'applicazione di questa norma? L'avvocato del ricorrente ha osservato che questa era la più difficile delle cinque questioni sottoposte a questa Corte dal giudice francese, ed io sono d'accordo con lui.
Come ricorderete, signori, l'art. 30 era diviso in tre numeri, ciascuno dei quali contemplava una diversa ipotesi. Il n. 2 non trovava manifestamente applicazione nel presente caso, in quanto riguardava esclusivamente i lavoratori residenti in uno Stato membro in cui non fossero stati mai assicurati. Per tutti gli altri lavoratori residenti in uno Stato membro si applicava il n. 1 dello stesso articolo; infine, per i lavoratori residenti in uno Stato terzo, il n. 3. Dal fatto che l'Algeria, ai sensi dei regolamenti nn. 3 e 4, si doveva considerare parte del territorio francese fino al 19 gennaio 1965, mi sembra derivare necessariamente la conseguenza che il ricorrente si deve considerare residente in Francia, ai esnsi dell' art. 30, fino alla suddetta data; come pure, per la stessa ragione, egli dev'essere considerato residente in uno Stato terzo fra la stessa data e quella del suo ritorno in Germania. Quali sono dunque le conseguenze?
Se ci si basa (come probalimente si deve fare, ai sensi dell'art. 83 del regolamento n. 4) sulla data in cui, nel 1963, il ricorrente presentava per la prima volta la sua domanda all'ente di collegamento di Berlino, va applicato il n. 1 dell'art. 30 del regolamento n. 3, il quale prescriveva che la domanda venisse presentata all'ente competente del luogo di residenza, vale a dire (se la tesi che ho appena sostenuto non è errata) al competente ente francese. A questo punto sorge il problema sul quale — come ricorderete — ho insistito all'udienza per avere chiarimenti dall'avvocato del ricorrente: partendo dalla premessa che l'Algeria, fino al 19 gennaio 1965, era inclusa nel territorio francese, si potrebbe infatti sostenere che il competente ente «francese» era la «Caisse» di Orano. Questa tesi è comunque inammissibile, poiché l'accoglierla equivarrebbe a negare al ricorrente, per motivi procedurali, il diritto che sostanzialmente gli spetta nei confronti della Francia. L'avvocato del ricorrente, rendendosi ben conto della questione, ha svolto un ragionamento inteso a dimostrare che l'ente competente francese era la resistente. Ora, signori, va osservato che la Corte di Cassazione francese si è limitata a chiedervi se la competenza in materia spetti ad «un ente francese», pur aggiungendo, nel formulare la questione, la precisazione «al quale (il ricorrente) era stato iscritto in precedenza». Con la dovuta deferenza vorrei esprimere il parere che la Corte di Cassazione ha fatto bene a limitare così la portata della questione. In ultima analisi, l'individuare l'ente francese competente è una questione che va esaminata in base al diritto francese (si può far raferimento, in proposito, all'art. 1, lett. f), (i) del regolamento n. 3 e alle sentenze 51 — 54-71, International Fruit Company/Produktschap Groenten en Fruit; Racc. 1971, pag. 1116). A mio avviso, quindi, questa Corte dovrebbe limitarsi ad affermare che in effetti la Francia ha l'obbligo di garantire che non venga interrotto il pagamento della pensione al ricorrente e, di conseguenza, di individuare l'ente dal quale egli può pretenderlo. La circostanza che il ricorrente, per un certo periodo, è stato iscritto ad un ente previdenziale della Francia metropolitana è accidentale, dal punto di vista del diritto comunitario, poiché ai sensi di questo diritto l'obbligo della Francia sarebbe stato identico, se l'interessato non avesse mai lavorato o non fosse mai stato assicurato fuori dell' Algeria. Ciò non vuol dire che la suddetta circostanza non possa essere particolarmente rilevante per il diritto francese. Al riguardo non saprei pronunciarmi, né ritengo che questa Corte debba pronunciarsi.
Ora, signori, se si ritiene invece che la data da prendere in considerazione sia quella in cui, nel 1967, la domanda del ricorrente è pervenuta a Parigi, il risultato è in pratica lo stesso: in tal caso, infatti, si dovrebbe applicare l'art. 30, n. 3, il quale prescriveva che la domanda venisse presentata all'ente competente dello Stato membro secondo le leggi del quale il lavoratore è stato da ultimo assicurato, cioè, nella fattispecie, della Francia, poiché questa comprendeva l'Algeria all'epoca in cui il ricorrente nella causa principale è stato da ultimo assicurato.
Concludo quindi che le questioni sottoposte a questa Corte dalla Corte di Cassazione francese vanno risolte come segue:
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1. |
Le disposizioni dell'art. 30 del regolamento del Consiglio CEE n. 4 non si applicavano ai trasferimenti di pensioni d'invalidità. Esse si applicavano però ad una domanda presentata (sotto qualsiasi forma) con riferimento all'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 3, per ottenere che non venisse interrotto il pagamento di una pensione d'invalidità già spettante al richiedente. |
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2.e 3. |
Le disposizioni del regolamento n. 3, ed in ispecie l'art. 10, n. 1, e il relativo allegato A, imponevano alla Francia l'obbligo di continuare a versare ad un cittadino di uno Stato membro, residente in uno degli Stati membri, la pensione d'invalidità concessa all'interessato, prima del 19 gennaio 1965, da un ente previdenziale algerino. |
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4. |
La data in cui è pervenuta ad un ente francese la domanda relativa alle prestazioni suddette non può influire sul diritto spettante al richiedente. |
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5. |
Quest'ultimo è legittimato a presentare la domanda al competente ente francese. |
( 1 ) Traduzione dall'inglese.