CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER

DEL 15 FEBBRAIO 1977 ( 1 )

Signor presidente,

signori giudici,

non ho certo bisogno di rammentarvi la sentenza da voi pronunciata nelle «cause dello zucchero» (cause riunite 40 e segg./73, Suiker Unie e altri contro Commissione, Racc. 1975, pag. 1663). Come ricorderete, il punto 3 (b) del dispositivo della sentenza riduceva le ammende inflitte dalla Commissione ad alcune delle ricorrenti. In ogni singolo caso la Corte indicò le ammende così ridotte in unità di conto nonché, entro parentesi, nella moneta nazionale dello Stato membro in cui ciascuna delle ricorrenti aveva la propria sede principale. Nel far ciò, la Corte applicò il tasso di conversione indicato dagli artt. 10 e 27 del Regolamento finanziario del Consiglio 25 aprile 1973«applicabile al bilancio generale delle Comunità europee» (73/91/CECA/CEE/Euratom) cioè, il tasso di conversione risultante dal rapporto fra il peso d'oro fino contenuto in un'unità di conto (0,88867088 grammi) ed il peso d'oro fino corrispondente alla parità-oro dichiarata per la moneta in esame al Fondo monetario internazionale. Naturalmente sappiamo tutti bene, se non altro dalle cause concernenti gli importi compensativi monetari giunte dinanzi alla Corte, che il tasso di conversione così fissato ha ormai perduto qualsiasi corrispondenza con la realtà.

Ad ogni modo, i consiglieri legali delle ricorrenti fecero loro osservare che la sentenza andava interpretata, sulla base della relativa legislazione comunitaria, nel senso che l'ammontare delle ammende ridotte era stato fissato in unità di conto e che tali ammende potevano essere pagate nella moneta di qualsiasi Stato membro, convertita secondo il tasso stabilito dal Regolamento finanziario. Consigliate in tal senso, e considerato che la lira italiana è attualmente la moneta più debole della Comunità, tutte le ricorrenti (salvo una che non ha finora effettuato alcun pagamento) hanno scelto, ritenendosi in diritto di farlo, di estinguere le loro ammende in lire italiane, convertite al cambio fissato dal Regolamento finanziario. La Commissione ha calcolato che, se un simile comportamento fosse ritenuto lecito, le ricorrenti francesi risparmierebbero il 33 % dell'ammenda, le belghe il 35 %, le olandesi il 40 % e le tedesche il 43 %.

La Commissione naturalmente ha contestato il diritto delle imprese ad estinguere i loro debiti nel modo sopra illustrato. Gran parte della relativa corrispondenza — se non tutta — è stata prodotta in giudizio. Non credo che sia utile analizzare tale corrispondenza, sebbene da essa si possano ricavare succintamente i problemi su cui controvertono le ricorrenti e la Commissione. Alla fine, la Commissione ha accettato che, per risolvere la vertenza, fosse sottoposta alla Corte, in conformità all'art. 40 dello statuto della Corte ed all'art. 102 del suo regolamento di procedura, una domanda d'interpretazione del punto 3 (b) del dispositivo della sentenza.

Tale domanda, presentata dalle ricorrenti nelle cause 41, 43 e 44/73, è precisamente quella di cui ora si discute. A voler essete pignoli, ci sarebbero in realtà due domande, l'una presentata dalla ricorrente nella causa 41/73 e l'altra presentata dalle ricorrenti nelle cause 43 e 44/73, che costituiscono ora una sola società. In udienza la Commissione ha sollevato — piuttosto tardivamente e senza molta convinzione — un'eccezione d'irricevibilità.

Essa ha affermato che, per quanto concerne il problema principale, l'argomento avanzato dalle ricorrenti consiste nel sostenere che tanto la Commissione quanto, più tardi, la Corte, nella sua qualità di giudice d'appello, erano obbligate dal regolamento n. 17 a fissare le ammende esclusivamente in unità di conto. Nella sua decisione la Commissione aveva fissato le ammende sia in unità di conto sia nella moneta nazionale di ciascuna impresa interessata, ma, invece di porre la seconda cifra fra parentesi, l'aveva fatta precedere dalle parole «pari a». La formula impiegata dalla Commissione era la seguente:

«1

. Sono inflitte le seguenti ammende:

a)

a carico della Raffinerie Tirlemontoise, un'ammenda di 1500000 (un milione cinquecentomila) unità di conto, pari a 75000000 (settantacinque milioni) di franchi belgi,

b)

a carico di Sucres & Denrées, un'ammenda di 1000000 (un milione) d'unità di conto, pari a 5554190 (cinque milioni cinquecentocinquantaquattromilacentonovanta) franchi francesi,»; (GU n. L 140 del 25. 5. 1973)

eccetera. Allora — ha concluso la Commissione — se volevano obiettare che il regolamento n. 17 non consentiva la liquidazione d'una ammenda in moneta nazionale, le ricorrenti avrebbero dovuto farlo nei ricorsi proposti contro la decisione e non già ora in una domanda d'interpretazione della sentenza con cui la Corte s'è pronunciata su tali ricorsi. «Supponiamo — ha osservato la Commissione — che la Corte, invece di ridurre le ammende, avesse semplicemente respinto i ricorsi: non sarebbe più stato possibile sollevare il problema in un procedimento come quello attualmente in corso».

Secondo me, tuttavia, il vero problema sollevato dalle presenti domande non ha nulla a che fare col modo in cui è formulata la decisione della Commissione. Esso consiste infatti nel seguente interrogativo: «Che cosa intendeva dire la Corte quando, dopo aver indicato ciascuna ammenda in unità di conto, ha aggiunto, entro parentesi, il controvalore in moneta nazionale?». Senza dubbio, per rispondere a tale domanda sarebbe necessario accertare l'estensione delle competenze della Commissione e, di conseguenza, della Corte, ma ciò costituirebbe solo un primo passo verso la soluzione del problema reale. Quindi, io propenderei per il rigetto dell'eccezione d'irricevibilità.

Le disposizioni del regolamento n. 17 che qui ci interessano sono gli artt. 15, n. 2, 17 e 18.

L'art. 15, n. 2, nella parte che concerne la materia in esame, recita:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettano una infrazione alle disposizioni dell'art. 85, (GU n. L 204 del 21. 2. 1962) paragrafo 1 o dell'art. 86 del trattato,

Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.»

L'art. 17, intitolato «Controllo della Corte di giustizia», dispone, al riguardo, quanto segue:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'art. 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda … essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda … inflitta.»

L'art. 18, intitolato «Unità di conto», è del seguente tenore:

«Per l'applicazione degli articoli 15, 16 e 17 l'unita di conto è quella adottata per la formazione del bilancio della Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato.»

La predetta unità di conto è naturalmente l'unità di conto definita dal Regolamento finanziario di cui ho già detto.

Ecco dunque le norme in base alle quali le ricorrenti argomentano che né la Commissione né la Corte hanno il potere di fissare ammende nelle monete nazionali.

Naturalmente, se concentriamo la nostra attenzione soltanto sulla frase «ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo d'un milione» (art. 15, n. 2), non possiamo giungere ad altra conclusione. Ma la frase testé citata è subito seguita dal riferimento ad una somma non superiore al 10 % del fatturato di ciascuna impresa interessata, somma che deve necessariamente venire accertata, se non altro in un primo momento, nella moneta in cui l'impresa tiene la propria contabilità. Una considerazione più importante, secondo me, riguarda il fatto che, com'è noto, le decisioni della Commissione in materia d'ammende costituiscono, a norma dell'art. 192 del trattato, titolo esecutivo e che le sentenze con cui la Corte riduce od aumenta le ammende hanno, in base all'art. 187, forza esecutiva alle condizioni fissate dall'art. 192. Ciò significa che tali decisioni e sentenze possono venire eseguite applicando le norme di procedura civile dello Stato membro nel cui territorio si procede all'esecuzione. L'art. 192 dispone che la formula esecutiva «è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine» e che «assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale». Sebbene vi siano alcuni Stati membri (ad es. Gran Bretagna, Germania, Italia) nei quali può venir data esecuzione ad una sentenza che liquida una somma in moneta straniera (v. Miliangos/George Frank (Textiles) Ltd., Racc. 1976, pag. 443, e Mann, The Legal Aspect of Money, 3

ed., pag. 351), non esiste, a mia conoscenza, alcuno Stato membro nel quale possa venir data esecuzione sic et simpliciter ad un'obbligazione espressa in unità di conto. Dunque, interpretando gli artt. 15, n. 2, 17 e 18 del regolamento n. 17 nel senso voluto dalle ricorrenti, si toglierebbe alle predette disposizioni la possibilità di realizzare il loro scopo. Le ricorrenti ammettono — è vero — che un'ammenda inflitta in base a tali disposizioni deve, per quanto ne riguarda l'eventuale esecuzione forzata, venire espressa nella moneta del paese in cui si richiede l'esecuzione. Esse dicono però che il vero importo dell'ammenda è quello espresso in unità di conto, che può essere pagato nella moneta di qualsiasi Stato membro convertita in base al tasso di cambio indicato dal Regolamento finanziario. Esse non rifuggono dalla conclusione che l'effettivo importo dell'ammenda può risultare diverso a seconda che l'adempimento sia «volontario» o forzato. Da parte mia, non posso approvare tale conclusione.

Secondo me, il riferimento ad «ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione» (art. 15, n. 2) va interpretato nel senso che esso stabilisce un minimo ed un massimo validi in certi casi, senza con ciò vietare alla Commissione o alla Corte di fissare ammende espresse nelle monete nazionali. Conviene ricordare che, quando fu emanato il regolamento n. 17, le oscillazioni dei cambi erano sconosciute. Le parità reciproche delle monete e la parità di ciascuna di esse con l'unità di conto erano stabilite in modo tale che, fatta salva la rara ipotesi di svalutazione o di rivalutazione d'una moneta, non faceva sostanzialmente differenza fissare un importo, o — nel settore in esame — un minimo ovvero un massimo, in unità di conto oppure in moneta nazionale.

A sostegno della loro tesi le ricorrenti osservano che, in forza dell'art. 207 del trattato, i contributi finanziari vanno messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale e sottolineano l'assenza di qualsiasi analoga norma valida per le imprese cui vengono inflitte ammende; ma, a mio parere, i due settori sono talmente distanti l'uno dall'altro da non consentire confronti.

Le ricorrenti hanno pure citato le risposte date dalla Commissione a due interrogazioni parlamentari, presentate l'una nel 1970, l'altra nel 1976, nonché alcune Note tecniche pubblicate dal Servizio informazioni della Commissione nel 1974 e, da ultimo, le affermazioni di alcuni specialisti. Di queste note e di queste affermazioni, posso solo dire che non le ritengo esatte. Per quanto concerne le risposte alle due interrogazioni parlamentari, non mi sembra che esse, una volta esaminate con attenzione, confermino il punto di vista delle ricorrenti. Tali risposte infatti sfiorano appena il problema ora in discussione.

Infine, le ricorrenti hanno sostenuto che, accettando la tesi della Commissione, si porrebbe in atto una discriminazione sotto due punti di vista.

Anzitutto — esse hanno affermato — si realizzerebbe una discriminazione fra le imprese con sede in paesi a moneta debole e quelle con sede in paesi a moneta forte. Un'ammenda dello stesso importo in unità di conto risulterebbe, ad esempio, molto meno gravosa per un'impresa italiana che per un'impresa tedesca. Il punto debole di questo ragionamento sta, a mio avviso, nell'affermazione che la Commissione (o la Corte), nel fissare un'ammenda, deve ragionare soltanto in unità di conto. Io ritengo invece che l'istituzione debba tener presente la situazione reale. Essa deve prima decidere in quale moneta nazionale verrà fissata l'ammenda ai fini dell'esecuzione e, successivamente, fissarne l'importo senza perder d'occhio l'effettivo valore della moneta considerata.

La conversione in unità di conto è necessaria solo per due motivi:

1)

per controllare che 1 ammenda rientri nei limiti indicati dall'art. 15, n. 2;

2)

per poter riportare la somma nel bilancio comunitario.

L'altra forma di discriminazione si avrebbe, secondo le ricorrenti, fra imprese comunitarie ed imprese extracomunitarie. Anche qui mi pare che ci sia un errore: si suppone, a torto, che un'impresa extracomunitaria sia libera di scegliere la moneta in cui intende pagare l'ammenda e di convertirla in unità di conto sulla base della parità indicata dal Regolamento finanziario. È ovvio che, nel caso di imprese extracomunitarie, potranno sorgere difficoltà per l'esecuzione ma, quanto al resto, la posizione di tali imprese è identica a quella delle imprese comunitarie. L'istituzione che infligge l'ammenda dovrà ancora liquidarla nella moneta d'uno Stato membro ai fini dell'esecuzione. Presumibilmente verrà scelta la moneta dello Stato membro in cui, tenuto conto delle circostanze, l'esecuzione risulterà più agevole. Così, nelle cause 6 e 7/73 (Commercial Solvents/Commissione, Racc. 1974, pag. 223, in particolare pag. 258) la Corte ha disposto che l'ammenda inflitta in solido ad una società americana ed alla sua affiliata italiana fosse «ridotta a 100000 unità di conto pari a Lit 62500000.»

Se ho bene interpretato la situazione di diritto, rimane ancora la questione di accertare che cosa la Corte abbia inteso affermare, quando, al punto 3 (b) del dispositivo nella sentenza «dello zucchero», ha aggiunto fra parentesi all'importo in unità di conto di ciascuna ammenda il corrispondente importo in moneta nazionale. A mio parere, essa non può aver voluto dire altro se non che il secondo importo doveva essere l'importo effettivo dell'ammenda, cioè l'importo per cui, se del caso, la Commissione avrebbe potuto ricorrere all'esecuzione forzata. Non vedo nulla che possa impedire alla Commissione di accettare, qualora lo ritenga opportuno, un pagamento in qualsiasi altra moneta; bisogna però tener presente che la Commissione non può essere costretta ad accettare tale pagamento ad un corso di cambio diverso da quello in vigore sul mercato dei cambi alla data dell'adempimento.

Ritengo quindi che la questione sollevata dalle ricorrenti vada risolta nel senso indicato dalla Commissione e propongo che, come richiesto dalla Commissione, le spese del procedimento siano poste a carico delle ricorrenti.


( 1 ) Traduzione dall'inglese.