SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 DICEMBRE 1972. - AREND VAN DE POLL KG CONTRO HAUPTZOLLAMT TRIER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ). - CAUSA 38/72.
raccolta della giurisprudenza 1972 pagina 01329
edizione speciale danese pagina 00345
edizione speciale greca pagina 00341
edizione speciale portoghese pagina 00477
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - CLASSIFICAZIONI TARIFFARIE - VOCE 23.07 - INTERPRETAZIONE
( REGOLAMENTI NN . 19/62 E 55/62 )
2 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - CLASSIFICAZIONI TARIFFARIE - CRITERI - APPLICAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE
1 . LA VOCE EX 23.07 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, RICHIAMATA DALL' ART . 1, LETT . D ), E DALL' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO 4 APRILE 1962, N . 19, NONCHE DALL' ART . 12 DEL REGOLAMENTO 30 GIUGNO 1962, N . 55, VA INTERPRETATA NEL SENSO CH' ESSA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE FORAGGI PREPARATI, A BASE DI CEREALI, SPECIFICAMENTE IDONEI ALL' ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME, A CONDIZIONE CH' ESSI NON POSSANO ESSERE USATI ALTRESI' PER L' ALIMENTAZIONE UMANA .
2 . LE VALUTAZIONI CONCRETE CUI PUO' DAR LUOGO, NELLE SINGOLE FATTISPECIE, L' APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI DALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE .
NELLA CAUSA 38-72
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
AREND VAN DE POLL KG, CON SEDE IN COLONIA, E
HAUPTZOLLAMT TRIER,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 1, LETT . D ), E DELL' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 4 APRILE 1962, N . 19, RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI, DELL' ART . 12 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 30 GIUGNO 1962, N . 55, RELATIVO AL REGIME DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI, E DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 12 NOVEMBRE 1964, N . 178, RELATIVO ALL' IMPORTO ED ALLE MODALITA DI CONCESSIONE DEI PREMI DI DENATURAZIONE PER IL FRUMENTO E PER LA SEGALA,
1 CON ORDINANZA 3 MAGGIO 1972, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 28 GIUGNO 1972, IL FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ ( TRIBUNALE FISCALE DELLA RENANIA-PALATINATO ) HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, VARIE QUESTIONI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DELLA VOCE EX 23.07 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE - NEL TESTO IN VIGORE ALL' EPOCA DEI FATTI LITIGIOSI - VOCE RICHIAMATA DALL' ART . 1, LETT . D ), E DALL' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 4 APRILE 1962, N . 19, RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ( GU 1962, PAG . 933 ), NONCHE DALL' ART . 12 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 30 GIUGNO 1962, N . 55, RELATIVO AL REGIME DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI ( GU 1962, PAG . 1583 ).
DALL' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE DETTE QUESTIONI SONO SORTE NELL' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA RELATIVA ALLA CLASSIFICAZIONE - NECESSARIA AL FINE DELL' APPLICAZIONE DEI PRELIEVI INTRACOMUNITARI - DI UNA MERCE COMPOSTA PRINCIPALMENTE DI GRANO TENERO, MISCELATA CON ORZO ED AVENA, CON AGGIUNTA DI UNA MODESTA PERCENTUALE DI OLIO DI FEGATO MERLUZZO .
2 SECONDO L' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DETTA MERCE RIENTREREBBE NELLA VOCE DOGANALE 23.07 (" PREPARAZIONI UTILIZZATE NELL' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI "), MENTRE, SECONDO L' AMMINISTRAZIONE DOGANALE CONVENUTA, ESSA ANDREBBE CLASSIFICATA SOTTO LA VOCE 10.01 DELLA TARIFFA DOGANALE (" FRUMENTO E FRUMENTO SEGALATO ").
3 LE QUESTIONI DEFERITE ALLA CORTE MIRANO IN SOSTANZA A STABILIRE
- SE UNA SIFFATTA MISCELA COSTITUISCA DI PER SE, A CONDIZIONE CHE SIANO STATE OSSERVATE DETERMINATE PROPORZIONI, UNA PREPARAZIONE UTILIZZATA NELL' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AI SENSI DELLA VOCE EX 23.07 ( QUESTIONI 1 E 2 ), OVVERO
- SE SI ABBIA UNA " PREPARAZIONE " DEL GENERE QUALORA LA MERCE COMPRENDA, OLTRE CHE UNA MISCELA DI CEREALI, ALTRI INGREDIENTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME ALIMENTI PER IL BESTIAME ( QUESTIONI 3 E 4 ), OVVERO
- SE UNA MISCELA DI CEREALI COME QUELLA DI CUI TRATTASI NELLA PRESENTE CAUSA DEBBA CONSIDERARSI COME " PREPARAZIONE UTILIZZATA NELL' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI " QUALORA ALLA MISCELA COME TALE, O AL SUO PRINCIPALE INGREDIENTE, SIA STATO AGGIUNTO, IN DETERMINATE PROPORZIONI, UN DENATURANTE, E SE L' OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO O L' OLIO DI PESCE POSSANO SERVIRE ALLA DENATURAZIONE ( QUESTIONI 5-8 ).
4 NELL' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO N . 19, LA DESIGNAZIONE DELLE MERCI PER LA VOCE EX 23.07, RILEVANTE NELLA PRESENTE CAUSA, E LA SEGUENTE : " FORAGGI MELASSATI O ZUCCHERATI ED ALTRI MANGIMI PREPARATI PER ANIMALI; ALTRE PREPARAZIONI UTILIZZATE NELL' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI ( INTEGRATORI, CONDIMENTI, ECC .): EX B . CONTENENTI CEREALI O CONTENENTI PRODOTTI A CUI E APPLICABILE IL PRESENTE REGOLAMENTO ".
QUESTA VOCE, RIPRESA NELLA TARIFFA DOGANALE, DESIGNA UNA SPECIFICA CATEGORIA DI PRODOTTI : ESSA RIGUARDA INFATTI NON GIA UN QUALSIASI MISCUGLIO DI CEREALI, CON O SENZA AGGIUNTA DI ALTRE SOSTANZE, BENSI' DEGLI ALIMENTI APPOSITAMENTE PREPARATI PER IL BESTIAME .
5 QUESTA INTERPRETAZIONE TROVA CONFERMA NELLE NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA DI BRUXELLES CHE RIGUARDANO LA VOCE 23.07; ESSE PRECISANO CHE " SONO ESCLUSE DALLA PRESENTE VOCE ... B ) LE SEMPLICI MISCELE DI CEREALI ... C ) LE PREPARAZIONI CHE, TENUTO CONTO FRA L' ALTRO DELLA LORO NATURA, DEL GRADO DI PUREZZA, DELLE RISPETTIVE PROPORZIONI DEI VARI INGREDIENTI, DELLE CONDIZIONI IGIENICHE IN CUI SONO STATE PREPARATE, ED EVENTUALMENTE DELLE INDICAZIONI CHE FIGURANO SULLE CONFEZIONI E DI QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA AL LORO IMPIEGO, POSSONO ESSERE INDIFFERENTEMENTE USATE PER L' ALIMENTAZIONE ANIMALE E PER L' ALIMENTAZIONE UMANA ".
DA QUESTE NOTE SI PUO' RICAVARE UN DUPLICE CRITERIO DISTINTIVO CHE CONSISTE, DA UN LATO, NELLA SPECIFICA DESTINAZIONE DELLA MERCE ALL' ALIMENTAZIONE ANIMALE, DALL' ALTRO, NELL' IMPOSSIBILITA DI USARE LO STESSO PRODOTTO PER L' ALIMENTAZIONE UMANA .
6 DA QUANTO PRECEDE RISULTA, IN PARTICOLARE, CHE L' AGGIUNTA DI UN DENATURANTE AD UNA MISCELA DI CEREALI NON HA L' EFFETTO DI RENDERE POSSIBILE LA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE SOTTO LA VOCE EX 23.07 SE, DI PER SE, ESSA NON E UNO SPECIFICO ALIMENTO PER IL BESTIAME .
7 LE VALUTAZIONI CONCRETE CUI PUO' DAR LUOGO, NELLE SINGOLE FATTISPECIE, L' APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI DALLA TARIFFA DOGANALE SONO DI COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI .
ESSE COMPRENDONO, SE NECESSARIO, TUTTO QUANTO RIGUARDA LA COMPOSIZIONE DELLE MISCELE DI CEREALI E LE PROPORZIONI IN CUI QUESTI ENTRANO NELLA MISCELA, LA NATURA E LE DOSI DI ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE AGGIUNTE, NONCHE I PRODOTTI CHE SERVANO A RENDERE GLI ALIMENTI INADATTI AL CONSUMO UMANO E I RELATIVI METODI DI DENATURAZIONE .
8 LE QUESTIONI DEFERITE ALLA CORTE VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE LA VOCE EX 23.07 RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE FORAGGI PREPARATI, A BASE DI CEREALI, SPECIFICAMENTE IDONEI ALL' ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME, A CONDIZIONE CH' ESSI NON POSSANO ESSERE USATI ALTRESI' PER L' ALIMENTAZIONE UMANA .
9 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ, AL QUALE SPETTA DI STATUIRE SULLE SPESE .
LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI DEFERITELE DAL FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ CON ORDINANZA 3 MAGGIO 1972, AFFERMA PER DIRITTO :
LA VOCE EX 23.07 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, RICHIAMATA DALL' ART . 1, LETT . D ), E DALL' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO 4 APRILE 1962, N . 19, NONCHE DALL' ART . 12 DEL REGOLAMENTO 30 GIUGNO 1962, N . 55, VA INTERPRETATA NEL SENSO CH' ESSA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE FORAGGI PREPARATI, A BASE DI CEREALI, SPECIFICAMENTE IDONEI ALL' ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME, A CONDIZIONE CH' ESSI NON POSSANO ESSERE USATI ALTRESI' PER L' ALIMENTAZIONE UMANA .