SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DELL'8 MAGGIO 1973. - MONIQUE GUNNELLA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 33/72.
raccolta della giurisprudenza 1973 pagina 00475
edizione speciale greca pagina 00535
edizione speciale portoghese pagina 00211
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIPENDENTI - CONTROVERSIE CON L' AMMINISTRAZIONE - TERMINE D' IMPUGNAZIONE - NATURA - RILIEVO D' UFFICIO
( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 91 )
2 . DIPENDENTI - CONTROVERSIE CON L' AMMINISTRAZIONE - ATTO CONFERMATIVO - SCADENZA DEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE
( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 91 )
1 . LA CORTE DEVE ACCERTARE, ANCHE D' UFFICIO, SE IL TERMINE D' IMPUGNAZIONE SIA STATO OSSERVATO, POSTO CHE QUESTO E D' ORDINE PUBBLICO .
2 . L' ATTO PURAMENTE CONFERMATIVO NON PUO' FAR DECORRERE UN NUOVO TERMINE D' IMPUGNAZIONE .
NELLA CAUSA 33-72,
MONIQUE GUNNELLA, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE IN RANCO ( VARESE ), VIA ALBERTO 17, CON L' AVV . MARCEL SLUSNY, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO LA SIG.NA VICTORIA ZANDONA, RUE GUILLAUME SCHNEIDER 1, RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PIERRE LAMOUREUX, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . EMILE REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' INDENNITA DI ESPATRIO,
1/2 LA RICORRENTE CHIEDE L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 9 MARZO 1972 CON CUI LA COMMISSIONE LE HA NEGATO L' INDENNITA DI ESPATRIO CONTEMPLATA DALLO STATUTO DEL PERSONALE . ESSA CHIEDE INOLTRE CHE LE VENGA RICONOSCIUTO IL DIRITTO A TALE INDENNITA A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE 1965 .
3/4 NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE ORALE, LA CONVENUTA HA SOLLEVATO UN' ECCEZIONE PRELIMINARE ATTINENTE ALL' INOSSERVANZA DEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE . LA CORTE DEVE ACCERTARE, ANCHE D' UFFICIO, SE SIA STATO OSSERVATO IL TERMINE D' IMPUGNAZIONE, POSTO CHE QUESTO E D' ORDINE PUBBLICO .
5/7 LA RICORRENTE, DOPO AVER OTTENUTO L' ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI, VENIVA REINTEGRATA PRESSO LA COMMISSIONE DAL 20 SETTEMBRE 1965 E DESTINATA AL CENTRO COMUNE DI RICERCHE D' ISPRA . IN QUESTA OCCASIONE, LE VARIE VOCI DELLA SUA RETRIBUZIONE VENIVANO DETERMINATE CON DECISIONE 5 OTTOBRE 1965 . DA QUESTO PROVVEDIMENTO, DI CUI COPIA E STATA NOTIFICATA ALLA RICORRENTE, RISULTA CHE L' INDENNITA DI ESPATRIO NON LE ERA STATA ATTRIBUITA .
8 LA RICORRENTE NON HA IMPUGNATO DETTA DECISIONE, NE MEDIANTE RICORSO GERARCHICO ENTRO DUE MESI, NE MEDIANTE RICORSO GIURISDIZIONALE ENTRO TRE MESI, BENCHE CIO' LE FOSSE CONSENTITO DALL' ART . 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE ALLORA VIGENTE .
9/11 COLLA PRESENTE AZIONE, LA RICORRENTE IMPUGNA LA LETTERA 9 MARZO 1972 CON CUI LA DIREZIONE DEL PERSONALE DELLA COMMISSIONE HA CONSTATATO, IN RISPOSTA AD UNA NOTA DELLA RICORRENTE IN DATA 30 AGOSTO 1971, CHE QUESTA NON POSSEDEVA I REQUISITI PRESCRITTI DALL' ALLEGATO VII DELLO STATUTO PER L' ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA DI ESPATRIO . QUESTA LETTERA, PUR ESPONENDO IN MODO PARTICOLAREGGIATO LE CIRCOSTANZE DI FATTO PRESE IN CONSIDERAZIONE, SI E LIMITATA A CONFERMARE LA DECISIONE ANTERIORE CON CUI LA COMMISSIONE HA NEGATO ALLA RICORRENTE DETTA INDENNITA E LE HA COMUNICATO CHE QUESTA NON AVREBBE POTUTO ESSERLE CORRISPOSTA FINCHE AVESSE PRESTATO SERVIZIO AD ISPRA . UNA SIFFATTA COMUNICAZIONE NON POTEVA FAR DECORRERE UN NUOVO TERMINE D' IMPUGNAZIONE .
12 IL RICORSO E PERTANTO IRRICEVIBILE .
13/15 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE . A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . TUTTAVIA, A NORMA DELL' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .
2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE
SPESE DA ESSA INCONTRATE .