61972J0033

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DELL'8 MAGGIO 1973. - MONIQUE GUNNELLA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 33/72.

raccolta della giurisprudenza 1973 pagina 00475
edizione speciale greca pagina 00535
edizione speciale portoghese pagina 00211


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . DIPENDENTI - CONTROVERSIE CON L' AMMINISTRAZIONE - TERMINE D' IMPUGNAZIONE - NATURA - RILIEVO D' UFFICIO

( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 91 )

2 . DIPENDENTI - CONTROVERSIE CON L' AMMINISTRAZIONE - ATTO CONFERMATIVO - SCADENZA DEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE

( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 91 )

Massima


1 . LA CORTE DEVE ACCERTARE, ANCHE D' UFFICIO, SE IL TERMINE D' IMPUGNAZIONE SIA STATO OSSERVATO, POSTO CHE QUESTO E D' ORDINE PUBBLICO .

2 . L' ATTO PURAMENTE CONFERMATIVO NON PUO' FAR DECORRERE UN NUOVO TERMINE D' IMPUGNAZIONE .

Parti


NELLA CAUSA 33-72,

MONIQUE GUNNELLA, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE IN RANCO ( VARESE ), VIA ALBERTO 17, CON L' AVV . MARCEL SLUSNY, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO LA SIG.NA VICTORIA ZANDONA, RUE GUILLAUME SCHNEIDER 1, RICORRENTE,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PIERRE LAMOUREUX, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . EMILE REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' INDENNITA DI ESPATRIO,

Motivazione della sentenza


1/2 LA RICORRENTE CHIEDE L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 9 MARZO 1972 CON CUI LA COMMISSIONE LE HA NEGATO L' INDENNITA DI ESPATRIO CONTEMPLATA DALLO STATUTO DEL PERSONALE . ESSA CHIEDE INOLTRE CHE LE VENGA RICONOSCIUTO IL DIRITTO A TALE INDENNITA A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE 1965 .

3/4 NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE ORALE, LA CONVENUTA HA SOLLEVATO UN' ECCEZIONE PRELIMINARE ATTINENTE ALL' INOSSERVANZA DEL TERMINE D' IMPUGNAZIONE . LA CORTE DEVE ACCERTARE, ANCHE D' UFFICIO, SE SIA STATO OSSERVATO IL TERMINE D' IMPUGNAZIONE, POSTO CHE QUESTO E D' ORDINE PUBBLICO .

5/7 LA RICORRENTE, DOPO AVER OTTENUTO L' ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI, VENIVA REINTEGRATA PRESSO LA COMMISSIONE DAL 20 SETTEMBRE 1965 E DESTINATA AL CENTRO COMUNE DI RICERCHE D' ISPRA . IN QUESTA OCCASIONE, LE VARIE VOCI DELLA SUA RETRIBUZIONE VENIVANO DETERMINATE CON DECISIONE 5 OTTOBRE 1965 . DA QUESTO PROVVEDIMENTO, DI CUI COPIA E STATA NOTIFICATA ALLA RICORRENTE, RISULTA CHE L' INDENNITA DI ESPATRIO NON LE ERA STATA ATTRIBUITA .

8 LA RICORRENTE NON HA IMPUGNATO DETTA DECISIONE, NE MEDIANTE RICORSO GERARCHICO ENTRO DUE MESI, NE MEDIANTE RICORSO GIURISDIZIONALE ENTRO TRE MESI, BENCHE CIO' LE FOSSE CONSENTITO DALL' ART . 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE ALLORA VIGENTE .

9/11 COLLA PRESENTE AZIONE, LA RICORRENTE IMPUGNA LA LETTERA 9 MARZO 1972 CON CUI LA DIREZIONE DEL PERSONALE DELLA COMMISSIONE HA CONSTATATO, IN RISPOSTA AD UNA NOTA DELLA RICORRENTE IN DATA 30 AGOSTO 1971, CHE QUESTA NON POSSEDEVA I REQUISITI PRESCRITTI DALL' ALLEGATO VII DELLO STATUTO PER L' ATTRIBUZIONE DELL' INDENNITA DI ESPATRIO . QUESTA LETTERA, PUR ESPONENDO IN MODO PARTICOLAREGGIATO LE CIRCOSTANZE DI FATTO PRESE IN CONSIDERAZIONE, SI E LIMITATA A CONFERMARE LA DECISIONE ANTERIORE CON CUI LA COMMISSIONE HA NEGATO ALLA RICORRENTE DETTA INDENNITA E LE HA COMUNICATO CHE QUESTA NON AVREBBE POTUTO ESSERLE CORRISPOSTA FINCHE AVESSE PRESTATO SERVIZIO AD ISPRA . UNA SIFFATTA COMUNICAZIONE NON POTEVA FAR DECORRERE UN NUOVO TERMINE D' IMPUGNAZIONE .

12 IL RICORSO E PERTANTO IRRICEVIBILE .

Decisione relativa alle spese


13/15 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE . A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . TUTTAVIA, A NORMA DELL' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .

Dispositivo


LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE

SPESE DA ESSA INCONTRATE .