61972J0001

SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 GIUGNO 1972. - RITA FRILLI CONTRO STATO BELGA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL BRUXELLES). - CAUSA 1/72.

raccolta della giurisprudenza 1972 pagina 00457
edizione speciale danese pagina 00109
edizione speciale greca pagina 00059
edizione speciale portoghese pagina 00145
edizione speciale spagnola pagina 00067
edizione speciale svedese pagina 00011
edizione speciale finlandese pagina 00011


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - DIRITTO INTERNO - INTERPRETAZIONE - ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO - COMPETENZA DELLA CORTE

( TRATTATO CEE, ART . 177 )

2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGGI NAZIONALI - ASSISTENZA SOCIALE E PREVIDENZA SOCIALE - DISCIPLINA COMUNITARIA - APPLICAZIONE - CONDIZIONI

( REGOLAMENTO N . 3, ARTT . 1, LETT . B ) E 2, N . 1, LETT . C )

3 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGGI NAZIONALI DI PORTATA GENERALE - REDDITO GARANTITO ALLE PERSONE ANZIANE - LAVORATORI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO - PRESTAZIONI DI VECCHIAIA - MANCANZA DI PATTO DI RECIPROCITA - IRRILEVANZA

( REGOLAMENTO N . 3, ART . 2, N . 1, LETT . C )

Massima


1 . BENCHE, NELL' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE, NON POSSA QUALIFICARE UNA LEGGE INTERNA, LA CORTE E COMPETENTE A FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE ELEMENTI D' INTERPRETAZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO CHE POTRANNO GUIDARLO NELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETTA LEGGE .

2 . UNA LEGGE NAZIONALE AFFINE ALL' ASSISTENZA SOCIALE ( IN PARTICOLARE PERCHE CONSIDERA LO STATO DI BISOGNO COME CRITERIO ESSENZIALE D' APPLICAZIONE E PRESCINDE DA QUALSIASI CONDIZIONE RELATIVA A DETERMINATI PERIODI DI ATTIVITA LAVORATIVA, D' ISCRIZIONE O DI CONTRIBUZIONE ), SI AVVICINA TUTTAVIA ALLA PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 3 PER IL FATTO CHE, AVENDO ABBANDONATO LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE, CARATTERISTICA DELL' ASSISTENZA, ESSA PONE I DESTINATARI IN UNA SITUAZIONE GIURIDICA BEN DEFINITA, ATTRIBUENDO LORO IL DIRITTO AD UNA PRESTAZIONE ANALOGA ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA DI CUI ALL' ART . 2 DI DETTO REGOLAMENTO .

3 . IL DIRITTO AD UNA PENSIONE MINIMA, ATTRIBUITO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE NAZIONALI A TUTTI I RESIDENTI ANZIANI, VA CONSIDERATO, PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI SUBORDINATI E ASSIMILATI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA LAVORATIVA NELLO STATO DI CUI TRATTASI E CHE VI GODONO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE, COME UNA " PRESTAZIONE DI VECCHIAIA " AI SENSI DELL' ART . 2, N . 1, C ), DEL REGOLAMENTO N . 3 .

LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE DEL GENERE AD UN LAVORATORE STRANIERO CHE POSSEGGA I REQUISITI DI CUI SOPRA, NON PUO' ESSERE SUBORDINATA ALL' ESISTENZA DI UN ACCORDO DI RECIPROCITA CON LO STATO MEMBRO DI CUI IL LAVORATORE E CITTADINO, POSTO CHE UNA CONDIZIONE DEL GENERE E INCOMPATIBILE COL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO CHE E UNO DEI CARDINI DEL DIRITTO COMUNITARIO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 1-72,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

RITA FRILLI, RESIDENTE IN BRUXELLES,

E

STATO BELGA,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE 15 OTTOBRE 1968, N . 1612 ( RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ), NONCHE DELL' ART . 2, NN . 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 SETTEMBRE 1958, N . 3 ( RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ), IN RELAZIONE ALLA LEGGE BELGA 1 ) APRILE 1969, CHE ISTITUISCE UN " REDDITO GARANTITO " PER LE PERSONE ANZIANE,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 16 DICEMBRE 1971, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 6 GENNAIO 1972, IL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, VARIE QUESTIONI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DI TALUNE NORME DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257, PAG . 2 ) E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 3 DICEMBRE 1958, N . 3, RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ( GU 1958, PAG . 561 ), IN RELAZIONE ALLA LEGGE BELGA 1 ) APRILE 1969, CHE ISTITUISCE UN " REDDITO GARANTITO " PER LE PERSONE ANZIANE .

2 SI CHIEDE, IN PRIMO LUOGO, SE IL " REDDITO GARANTITO " AI SENSI DELLA SUDDETTA LEGGE COSTITUISCA UN " VANTAGGIO SOCIALE " AI SENSI DELL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

3 SI CHIEDE, INOLTRE, SE IL " REDDITO GARANTITO " IN QUANTO PRESTAZIONE SOCIALE NON CONTRIBUTIVA, CONCESSA DALLO STATO BELGA ALLE PERSONE ANZIANE, COSTITUISCA UNA " PRESTAZIONE DI VECCHIAIA ", AI SENSI DELL' ART . 2, N . 1, LETTERA C ), DEL REGOLAMENTO N . 3, OVVERO UNA PRESTAZIONE DI " ASSISTENZA SOCIALE ", AI SENSI DELL' ART . 2, N . 3, DELLO STESSO REGOLAMENTO .

4 TENUTO CONTO DELLA PARTICOLARE NATURA DELLA PRESTAZIONE DI CUI TRATTASI, E OPPORTUNO PRENDERE IN ESAME INNANZITUTTO LA SECONDA QUESTIONE, IN QUANTO L' INDAGINE CIRCA LA QUALIFICAZIONE DEL " REDDITO GARANTITO " RISPETTO ALLA NOZIONE DI " VANTAGGI SOCIALI " DI CUI ALL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 INTERVERRA EVENTUALMENTE, QUALORA SIA ACCERTATO CHE NON SI TRATTA DI UNA PRESTAZIONE DI PREVIDENZA SOCIALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 3 .

5 LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL RIGUARDA UNA LEGGE CHE HA LO SCOPO DI GARANTIRE UN' ENTRATA MINIMA AI BISOGNOSI, UOMINI E DONNE, CHE ABBIANO SUPERATO I 65 E, RISPETTIVAMENTE, I 60 ANNI DI ETA .

6 QUESTO VANTAGGIO E CONCESSO AI CITTADINI BELGI, ALL' UNICA CONDIZIONE CH' ESSI RISIEDANO NEL TERRITORIO NAZIONALE .

7 UNO STRANIERO, INVECE, PUO' ESSERE AMMESSO AL BENEFICIO DELLA LEGGE SOLTANTO ALLA DUPLICE CONDIZIONE DELL' ESSERE CITTADINO DI UN PAESE COL QUALE IL BELGIO ABBIA CONCLUSO UN ACCORDO DI RECIPROCITA IN MATERIA, E DELL' AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL BELGIO ALMENO DURANTE I CINQUE ANNI PRECEDENTI ALLA DATA IN CUI SORGE IL DIRITTO AL " REDDITO GARANTITO ".

8 DAL FASCICOLO RISULTA CHE L' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE, CITTADINA ITALIANA, LA QUALE PERCEPIVA NEL BELGIO UNA PENSIONE VECCHIAIA PER AVER SVOLTO UN BREVE PERIODO D' ATTIVITA SUBORDINATA, POSSIEDE - SALVO VERIFICA CUI IL TRIBUNAL DU TRAVAIL INTENDE PROCEDERE - I REQUISITI NECESSARI A NORMA DI LEGGE, ECCETTO QUELLO DELLA RECIPROCITA, DATO CHE NON ESISTONO ACCORDI IN MATERIA FRA L' ITALIA E IL BELGIO .

9 AL FINE DI RISOLVERE LA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNAL DU TRAVAIL, LA PRESTAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE BELGA VA QUALIFICATA ALLA LUCE DEI CRITERI CHE DEFINISCONO LA SFERA D' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 3, PER STABILIRE SE LA CONDIZIONE DI RECIPROCITA IMPOSTA DALLA SUDDETTA LEGGE DEBBA ESSERE RISPETTATA .

10 LA CORTE NON PUO' QUALIFICARE LA LEGGE BELGA NELL' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO . ESSA E TUTTAVIA COMPETENTE A FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE ELEMENTI D' INTERPRETAZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO, CHE POTRANNO GUIDARLO NELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA NORMA INTERNA .

11 IL REGOLAMENTO N . 3 SI APPLICA, SECONDO L' ART . 1, LETTERA B ), A TUTTE LE NORME DI CIASCUNO STATO MEMBRO CHE RIGUARDANO " I REGIMI E I RAMI DELLA SICUREZZA SOCIALE " DI CUI AI NN . 1 E 2 DELL' ART . 2 .

12 SECONDO L' ART . 2, N . 3, IL REGOLAMENTO NON SI APPLICA INVECE " ALL' ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA ".

13 ORA, MENTRE PUO' SEMBRARE AUSPICABILE, SUL PIANO DELL' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO, LO STABILIRE UNA NETTA DISTINZIONE FRA I REGIMI LEGISLATIVI CHE RIGUARDANO LA PREVIDENZA E, RISPETTIVAMENTE, L' ASSISTENZA SOCIALE, NON SI PUO' ESCLUDERE L' EVENTUALITA CHE, IN RAGIONE DEL CAMPO D' APPLICAZIONE SOGGETTIVO, DEGLI SCOPI PERSEGUITI E DELLE MODALITA D' ATTUAZIONE, TALUNE LEGISLAZIONI POSSANO RIENTRARE AL TEMPO STESSO NELL' UNA E NELL' ALTRA CATEGORIA, SFUGGENDO COSI' A QUALSIASI CLASSIFICAZIONE GENERALE .

14 IN BASE A CERTE CARATTERISTICHE, LA LEGGE SUL " REDDITO GARANTITO " E AFFINE ALLE NORME SULL' ASSISTENZA SOCIALE ( IN PARTICOLARE, PERCHE CONSIDERA LO STATO DI BISOGNO COME CRITERIO ESSENZIALE D' APPLICAZIONE E PRESCINDE DA QUALSIASI CONDIZIONE RELATIVA A DETERMINATI PERIODI DI ATTIVITA LAVORATIVA, D' ISCRIZIONE O DI CONTRIBUZIONE ). D' ALTRA PARTE, DETTA LEGGE PUO' ASSIMILARSI ALLA PREVIDENZA SOCIALE, IN QUANTO, ABBANDONATO IL PRINCIPIO DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE, CARATTERISTICO DELL' ASSISTENZA, ESSA PONE I DESTINATARI IN UNA SITUAZIONE GIURIDICA BEN DEFINITA, ATTRIBUENDO LORO IL DIRITTO AD UNA PRESTAZIONE ANALOGA ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, DI CUI ALL' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 3 .

15 DATA L' AMPIEZZA DELLA CERCHIA DEI DESTINATARI, UNA LEGGE DEL GENERE ASSOLVE IN PRATICA UNA DUPLICE FUNZIONE, CONSISTENTE NEL GARANTIRE SIA UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA A PERSONE CHE NON SIANO AFFATTO COPERTE DAL SISTEMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SIA UN REDDITO COMPLEMENTARE AI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INSUFFICIENTI .

16 AI SENSI DELL' ART . 2, N . 1, LETTERA C ), IL REGOLAMENTO N . 3 SI APPLICA A TUTTE LE " PRESTAZIONI DI VECCHIAIA ".

17 SECONDO L' ART . 1, LETTERA S ), DELLO STESSO REGOLAMENTO, PER " PRESTAZIONI " S' INTENDONO, NEL SENSO PIU LATO, TUTTE LE PENSIONI E LE RENDITE, COMPRESI GLI " ELEMENTI A CARICO DEI FONDI PUBBLICI, LE MAGGIORAZIONI, ASSEGNI DI RIVALUTAZIONE O ASSEGNI SUPPLEMENTARI ".

18 PERCIO', NEI CONFRONTI DI UN LAVORATORE SUBORDINATO O ASSIMILATO, CHE ABBIA SVOLTO DETERMINATI PERIODI LAVORATIVI IN UNO STATO MEMBRO, VI RISIEDA E VI GODA DI UNA PENSIONE, LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE GARANTISCONO A TUTTI I RESIDENTI ANZIANI IL DIRITTO A UN MINIMO DI PENSIONE RIENTRANO NELL' AMBITO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DISCIPLINATA DALL' ART . 51 DEL TRATTATO E DALLE NORME DI ATTUAZIONE DI QUESTO ARTICOLO, ANCHE SE LA STESSA QUALIFICAZIONE PUO' NON ESSER VALIDA PER ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI .

19 L' ECCEZIONE RELATIVA ALLA MANCANZA DI UN ACCORDO DI RECIPROCITA NON PUO' ESSERE PERCIO' SOLLEVATA NEI CONFRONTI DI UNO DEI SUDDETTI LAVORATORI, IN QUANTO CIO' SAREBBE IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DELL' UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO, UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO, SANCITO IN MATERIA DALL' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 3 .

20 LE DIFFICOLTA CHE POSSONO SORGERE, TENUTO CONTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA, PER L' APPLICAZIONE DI REGIMI GLOBALI DI PROTEZIONE SOCIALE, CONCEPITI PER TUTTA LA POPOLAZIONE DI UN DETERMINATO PAESE E BASATI SUI CRITERI DELLA NAZIONALITA E DELLA RESIDENZA, SONO INERENTI ALLA NATURA STESSA DI TALI REGIMI, I QUALI HANNO LO SCOPO DI TUTELARE AL TEMPO STESSO I LAVORATORI SUBORDINATI, SOTTOPOSTI COME TALI AI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE, E COLORO CHE INVECE NON VI SONO SOTTOPOSTI .

21 LE DIFFICOLTA DI CUI SOPRA POSSONO ESSERE RISOLTE NEL LORO COMPLESSO SOLO MEDIANTE INTERVENTI NORMATIVI DELLA COMUNITA . CIO' NON PREGIUDICA, PERO', IL DIRITTO E IL DOVERE DEI GIUDICI DI GARANTIRE LA TUTELA DEI LAVORATORI MIGRANTI OGNI QUALVOLTA CIO' SIA POSSIBILE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLE NORME COMUNITARIE DI CARATTERE SOCIALE E SENZA TUTTAVIA SCONVOLGERE IL SISTEMA LEGISLATIVO INTERNO .

22 CIO' SI VERIFICA SENZ' ALTRO QUALORA UNA PERSONA CHE SIA UN LAVORATORE SUBORDINATO O ASSIMILATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 3, SIA GIA COPERTO, IN BASE AD UNA PRECEDENTE ATTIVITA LAVORATIVA, DAL REGIME PREVIDENZIALE DELLO STATO MEMBRO DI CUI S' INVOCA LA LEGISLAZIONE CHE GARANTISCE UN " REDDITO MINIMO " ALLE PERSONE ANZIANE .

23 CONSIDERATO QUANTO PRECEDE, NON SEMBRA NECESSARIO PRENDERE IN ESAME LA PRIMA QUESTIONE DEFERITA DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL .

Decisione relativa alle spese


24/25 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE CC.EE ., CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI DEFERITELE DAL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES ( 11A SEZIONE ) CON ORDINANZA 16 DICEMBRE 1971, AFFERMA PER DIRITTO :

1 ) IL " REDDITO GARANTITO " PREVISTO DA NORME DI CARATTERE GENERALE DI UNO STATO MEMBRO, LE QUALI ATTRIBUISCONO ALLE PERSONE ANZIANE RESIDENTI NELLO STATO STESSO IL DIRITTO AD UN MINIMO DI PENSIONE, VA CONSIDERATO, PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI SUBORDINATI E ASSIMILATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 3, CHE GODONO NELLO STATO DI CUI TRATTASI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE, COME UNA " PRESTAZIONE DI VECCHIAIA " AI SENSI DELL' ART . 2, N . 1, LETTERA C ) DELLO STESSO REGOLAMENTO .

2 ) LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE DEL GENERE AD UN LAVORATORE STRANIERO, CHE POSSEGGA I REQUISITI DI CUI SOPRA, NON PUO' ESSERE SUBORDINATA ALL' ESISTENZA DI UN ACCORDO DI RECIPROCITA CON LO STATO MEMBRO DI CUI IL LAVORATORE E CITTADINO .