CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS

DEL 23 MAGGIO 1973 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

La controversia che ha dato spunto al giudice proponente di sottoporvi tredici questioni pregiudiziali, il cui testo è sotto i vostri occhi, verte sulla classificazione, ai fini dell'attribuzione delle restituzioni all'esportazione, d'una merce denominata dalla ricorrente, la società Koninklijke Lassiefabrieken, «farina d'orzo» di cui alla voce doganale 11.01.

La suddetta società esportava, tra il 22 febbraio ed il 16 agosto 1968, cinque partite di questa merce in Danimarca e nel Portogallo, paesi terzi, al tasso di restituzione del giorno o mediante prefissazione.

Ora, l'Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, ente olandese competente, riteneva, in conformità al parere del ministero dell'agricoltura e previa analisi dell'Istituto per l'agricoltura di Maastricht, che in realtà questa merce consisteva in «crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dell'orzo», appartenenti alla voce 23.02.

Dato che le restituzioni relative ai prodotti classificati nel capitolo 23 sono notevolmente meno elevate di quelle corrispondenti ai prodotti di cui al capitolo 11, l'ente esigeva il rimborso delle somme indebitamente pagate, ossia 212958,93 fiorini. È questo il provvedimento impugnato innanzi al giudice olandese, che mette in causa l'interpretazione del regolamento comunitario relativo ai prodotti a base di orzo.

Con il progresso tecnico e lo sviluppo della produzione dei derivati dell'orzo, questa disciplina è divenuta sempre più rigorosa; essa esige una mondatura molto rifinita dell'orzo perché quest'ultimo possa essere denominato «orzo mondato o perlato» e così fruire delle elevate restituzioni corrispondenti, come risulta dagli stessi termini della motivazione del regolamento n. 821/68 della Commissione che così si esprime: «la restituzione all'esportazione deve tener conto della qualità del prodotto trasformato — nella fattispecie orzo perlato — che fruisce di detta restituzione, in maniera da evitare che il pubblico danaro contribuisca all' esportazione dei prodotti di qualità inferiore …».

L'attrice si e adeguata a questo sviluppo; come il suo «export manager» ha illustrato agli ispettori del ministero dell' agricoltura il 30 ottobre 1968, per ottenere l'«orzo perlato» ai sensi del regolamento comunitario, si deve prima procedere alla lavorazione di «premondatura», nel corso della quale, accanto all'orzo premondato si raccoglie la farina della brillatura — sottoprodotto — che rappresenta circa il 20 % del chicco e che ha un tenore di amido dal 10 al 15 %. Si deve poi procedere alla «mondatura finale», operazione da cui si ricava, oltre all'«orzo periato» propriamente detto — prodotto «nobile» per eccellenza — la farina d'orzo periato, una volta esportata come tale, ma che costituisce ormai, secondo l'amministrazione olandese, solo un sottoprodotto («farina di basso pregio»).

Partendo dal presupposto che, per poter classificare il prodotto esportato sotto la voce 11.01 e non sotto la voce 23.02 A II, era sufficiente ch'esso avesse un tenore di amido (calcolato sul prodotto anidro) superiore al 28 %, l'attrice faceva dunque un miscuglio, secondo un dosaggio preciso:

53 % di farina d'orzo periato, con un tenore di amido del 43 % e

47 % di farina di cruschello, con un tenore di amido del 9,7 %,

il che le permetteva di ottenere un nuovo prodotto avente in effetti un tenore medio di amido del 30 % e ch'essa denominava «farina d'orzo».

Così, secondo l'ente convenuto, l'attrice, che trasforma l'orzo proveniente da paesi terzi, pretende di aver fabbricato — partendo da un prodotto importato per il quale ha pagato un prelievo relativamente basso — due prodotti principali, o di prima trasformazione (l'orzo periato e la farina d'orzo), senza che ne siano derivati dei residui o sottoprodotti, e di aver quindi diritto alla restituzione corrispondente all'esportazione di questa farina d'orzo.

In conseguenza, basandosi sui regolamenti nn. 122, 372 e 814/68, che fissano il tasso delle restituzioni in forza del regolamento 360/67 e che si applicano alle quattro prime partite esportate dall'attrice tra il 22 febbraio ed il 23 luglio 1968, l'ente olandese classificava la merce sotto la voce 23.02 A. Inoltre, a norma del regolamento 1138/68 (che a sua volta si basa sul regolamento 1052/68), l'ultima partita esportata dall'attrice il 16 agosto veniva classificata sotto la stessa voce.

Fondandosi su alcune contraddizioni, apparenti o reali, tra i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato dei cereali, ed il regolamento che istituisce la tariffa doganale comune, il giudice proponente ha ritenuto di dover ricorrere alla vostra interpretazione.

Per risolvere i quesiti che vi vengono sottoposti, è opportuno accertare in base a quali criteri e secondo quali accorgimenti tecnici sia possibile distinguere fra loro i prodotti rispondenti alle due voci tariffarie summenzionate.

Trattasi anche di accertare se lo stesso prodotto possa essere classificato diversamente a seconda che esso sia importato e dia luogo alla riscossione di un prelievo o di un dazio doganale, o che esso sia esportato e dia luogo all'attribuzione di una restituzione fondata sui regolamenti agricoli.

Nei limiti del possibile, è bene evitare di trattare differentemente una merce a seconda che si tratti di prelievo o di restituzione, sebbene gli operatori economici non rinuncino, da parte loro, a «deprezzare» il prodotto che essi dichiarano all'importazione, per pagare il prelievo più basso possibile, e di «valorizzare» il prodotto che essi esportano al fine di percepire la restituzione più elevata possibile, cercando peraltro di smaltire una merce di qualità appena sufficiente per dare diritto a questa restituzione.

D'altronde, il regime delle restituzioni istituito dal regolamento 120/67 in materia di cereali è certamente indipendente dal regime dei prelievi, per quanto concerne sia il suo fondamento giuridico, sia gl'interessi in causa. Esso però si riferisce alla nomenclatura della tariffa doganale comune per la designazione dei prodotti che danno diritto alle restituzioni.

E opportuno, in primo luogo, ricercare le regole d'interpretazione proprie del regime delle restituzioni e, secondariamente, ricorrere, se necessario, ai principi relativi all'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune. Se vi sono divergenze tra la designazione delle merci nella tariffa doganale comune e la nomenclatura dei regolamenti agricoli, si deve dare la preferenza a questi ultimi. Se invece non vi è alcuna discrepanza tra i regolamenti agricoli e la tariffa doganale comune, la soluzione deve ricercarsi nella stessa nomenclatura doganale.

Osserviamo, a questo proposito, che né il regolamento di base n. 120/67, né il primo regolamento sulle restituzioni (n. 360 dello stesso anno), né i testi di attuazione adottati dalla Commissione, che precisano l'ammontare delle restituzioni, consentono di determinare criteri precisi e specifici per quanto concerne la definizione dei prodotti in oggetto; in altri termini, questi regolamenti, nella misura in cui si riferiscono alle voci della tariffa doganale comune, si adattano puramente e semplicemente alla nomenclatura tariffaria. Quanto al regolamento 1138/68, a norma del quale ha avuto luogo l'ultima esportazione controversa, esso non contiene norme espresse che permettano di determinare la classificazione del prodotto esportato. Esso rinvia, all'art. 1, al testo del regolamento 1052/68, relativo sia ai prelievi che alle restituzioni. Ora, questo regolamento contiene, nell'allegato, una nomenclatura precisa e, per quanto concerne la voce 11.01, una nota a piè di pagina che indica dei criteri di distinzione tra le merci della suddetta voce e quelle della voce 23.02.

Questa nota subordina la classificazione di un prodotto a base di cereali nelle voci 11.01 o 11.02 alla condizione che questo prodotto abbia un tenore di amido superiore al 45 % ed un tenore di ceneri inferiore od uguale al 3 %, per quanto riguarda i prodotti a base di orzo. Essa precisa che, se non si soddisfa una delle due condizioni suddette, il prodotto in oggetto è classificato nella voce 23.02in funzione del solo tenore di amido. Questa nota fa parte integrante del regolamento 1052/68, ne ha il carattere obbligatorio e, del resto, voi vi siete già valsi delle indicazioni che essa contiene per affermare che la classificazione, in vista del prelievo, delle merci nella voce 23.02 A deve essere fatta in funzione del loro tenore di amido, e non con riguardo, ad esempio, al procedimento di lavorazione usato (sentenza 30 novembre 1972, causa 18-72, Granaria, Racc. 1972, pag. 1170).

Come vedremo poi, la delimitazione tra le farine d'orzo di cui alla voce 11.01 e le crusche e stacciature, appartenenti alla voce 23.02, è stata, in definitiva, risolta dai lavori del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles nello stesso senso e secondo gli stessi criteri. Le norme di classificazione che si desumono dalla nota in calce all'allegato del regolamento 1052/68 non possono tuttavia avere effetto retroattivo; quindi solo la classificazione dell'ultima partita esportata successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso poteva essere determinata sulla base delle prescrizioni di questa nota, che non possono invece essere accettate, in quanto tali, per le esportazioni precedenti.

Tuttavia, la soluzione non può essere, a mio parere, diversa per i prodotti esportati mentre vigevano i regolamenti 122, 372 e 814/68. Infatti, dato che il regime delle restituzioni ha puramente e semplicemente adottato, senza alcuna variante, la nomenclatura della tariffa doganale comune, sono le norme d'interpretazione di questa tariffa che, in definitiva, devono essere prese in considerazione nell' ambito del regime delle restituzioni, poiché questo non dava alcuna indicazione contraria, circa la classificazione delle merci.

Ora, in mancanza di una espressa norma di classificazione contenuta nelle stesse voci doganali o, all'occorrenza, nelle note complementari allegate alla nomenclatura tariffaria, voi avete affermato che conviene riferirsi, per la classificazione di alcune merci, alle note esplicative esistenti, e cioè a quelle della nomenclatura di Bruxelles. A tal riguardo, questi documenti, nella loro versione anteriore al 1968, si limitavano a considerare come prodotti dell'industria molitoria dei cereali, di cui al capitolo 11, i prodotti che avevano subito la molitura o le trasformazioni contemplate dalle diversi voci di questo capitolo, quali maltaggio, estrazione dell'amido, del glutine ecc. … Erano invece esclusi dal medesimo capitolo, le crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di cui alla voce 23.02. D'altra parte, benché esistesse fin dall'aprile 1967 un parere di classificazione del Consiglio di cooperazione doganale, che determinava la distinzione tra i prodotti derivati dal frumento di cui al capitolo 11 ed i prodotti di cui al capitolo 23 sulla base di un tenore di amido del 45 % e di un tenore di ceneri del 2,5 %, sembra impossibile fondare su questo parere, che riguarda solo il frumento, la classificazione dei prodotti derivati dall'orzo. È vero che i criteri indicati in questo parere nel 1967 sono stati estesi ai prodotti della molitura d'altri cereali: l'orzo però non era compreso fra questi. Soltanto dopo un aggiornamento del 1969 i pareri di classificazione hanno indicato che i prodotti della molitura dell'orzo di cui al capitolo 11 devono avere un tenore di amido superiore al 45 % ed un tenore di ceneri uguale o inferiore al 3 % ; solo nel 1972 il Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles ha risolto il problema in maniera inoppugnabile. Nell'ultima versione della nomenclatura, una nota particolare relativa al capitolo 11 è stata inserita nella tariffa doganale comune; questa nota riproduce, per quanto riguarda l'orzo, criteri identici a quelli che sono contenuti nella nota in calce all'allegato del regolamento 1052/68.

Voi potreste quindi essere indotti, circa le prime quattro operazioni d'esportazione in esame, a rispondere al giudice nazionale che non esisteva allora alcun criterio preciso che permettesse di classificare le merci esportate. Credo però che, anche in mancanza di una norma di classificazione precisa, sia possibile distinguere obiettivamente le farine d'orzo dalle crusche o stacciature d'orzo. Come avete affermato nella sentenza 23 marzo 1972 (causa 36-71, Henck, Racc. 1972, pag. 198), dalle caratteristiche e dalle qualità obiettive dei prodotti scaturisce in generale il criterio decisivo per la loro classificazione nella tariffa doganale comune. Voi avete aggiunto che la classificazione di una merce sotto una voce doganale, nel regime dell'organizzazione comune dei mercati, dipende dalla struttura e dall'uso del prodotto e non dal trattamento al quale è stato sottoposto. Ciò implica, come ha ricordato la Commissione, che la classificazione può essere effettuata in base al tenore specifico degli ingredienti essenziali dei prodotti in causa, nella misura in cui questi ingredienti possano essere precisati con un grado di certezza sufficiente mediante metodi d'analisi moderni. Ora, trattandosi di prodotti della molitura dei cereali, gli elementi essenziali da prendere in esame sono, in special modo, il tenore di amido e, in via accessoria, il tenore di ceneri e di cellulosa. È quanto risulta del resto dalle vostre sentenze 72-69 (Bremer Handelsgesellschaft) e 74-69 (Krohn; Racc. 1970, pag. 434 e pag. 462). In queste cause, le questioni che vi erano state sottoposte erano, per certi aspetti, simili a quelle attualmente in esame. L'espressione «farina di manioca» che compare nell'allegato dell'art. 1, lettera d), del regolamento 19-62 del Consiglio, doveva interpretarsi in modo da comprendere, senza tener conto del procedimento di fabbricazione, ogni prodotto derivante dalle radici di manioca, qualora il tenore di amido fosse superiore al 40 %, o piuttosto si dovevano prendere in considerazione i tenori di massima o di minima di altri elementi essenziali, quali le fibre, lo zucchero o le proteine? Voi avete affermato che l'interpretazione di una voce tariffaria in relazione ad un'altra deve, in caso di dubbio, tener conto sia della funzione della tariffa doganale con riguardo alle esigenze dei regimi d'organizzazione dei mercati, sia della sua funzione puramente doganale e che, per quanto riguarda la manioca, la distinzione tra i «residui della fabbricazione dell'amido» e le «farine» va fatta in base al solo tenore di amido, senza tener conto del trattamento che le radici possono aver subito.

Questa giurisprudenza è stata confermata, nelle cause Henck, 12 e 14-71, dalla sentenza 14 luglio 1971.

In base allo stesso criterio voi potrete così risolvere il problema essenziale sollevato dal giudice nazionale, che chiede se si deve aver riguardo, per un prodotto derivato dall'orzo, al tenore di amido superiore o uguale al 28 % o al 45 %. Osservo in via preliminare che il criterio del tenore di amido pario superiore al 28 % non serve per classificare la merce sotto la voce 11.01 anziché sotto quella 23.02. Questo criterio serve solo a distinguere fra loro due sottovoci della voce 23.02. Viceversa, il prodotto di base macinato, l'orzo nella fattispecie, dev'essere classificato nel capitolo 11, sia ch'esso sia macinato senz'altra lavorazione, sia che, prima o dopo l'operazione di molitura, i residui o sottoprodotti vengano eliminati. Trattasi dunque di un prodotto il cui tenore di amido dev'essere uguale o superiore a quello dell'orzo ed il cui tenore di cellulosa è necessariamente inferiore a quello dell'orzo.

Nel capitolo 23, invece, devono essere inclusi i prodotti che hanno un tenore di amido inferiore a quello dell'orzo ed un tenore di cellulosa superiore a quello dell'orzo.

Trasponendo ciò che la Corte ha affermato nella causa Henck, 36-71, si può dire che la voce 23.02 contempla le merci che hanno subito trasformazioni definitive o risultanti da un miscuglio di materie differenti e che sono adatte soltanto all'alimentazione degli animali. Non basta dunque, contrariamente a quanto sostiene l'attrice, che il solo tenore di amido sia superiore al 28 % perché automaticamente la merce debba classificarsi «farina d'orzo». È necessario, invece, che questo tenore sia superiore al 45 %. Questo dato mi sembra di per sé stesso determinante. Nella fattispecie peraltro, il prodotto esportato aveva un tenore di amido che, avvicinandosi al 30 %, era incontestabilmente di gran lunga inferiore alla percentuale che giustificherebbe la sua classificazione sotto la voce 11.01.

Giungo ora alle questioni relative ai metodi d'anàlisi. Il primo punto — sollevato nelle questioni nn. 2 e 3 — è di accertare se la classificazione della merce controversa possa farsi semplicemente in base ai risultati dell'analisi chimica (tenore di amido, di cellulosa, di ceneri) o se, invece, si debba tener conto del pari dell' esame visivo del prodotto (al microscopio). A mio parere, la soluzione è fuori dubbio, considerati tanto i termini della nomenclatura che risultano dall'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato dei cereali, quanto la designazione delle merci secondo la tariffa doganale comune: si deve tener conto contemporaneamente dell'analisi chimica e dell'osservazione visiva.

Del resto, senza voler applicare al caso specifico il solo criterio dell'analisi chimica, si può rilevare che l'Istituto per l'agricoltura di Maastricht ha constatato che i campioni presi in esame avevano un tenore di cellulosa di gran lunga superiore a quello dell'orzo ed un tenore di amido inferiore a quello dell'orzo. Ora, le «farine e farine abburattate» ottenute dalla molitura o dalla triturazione dell' orzo hanno necessariamente un tenore di cellulosa inferiore a quello dell'orzo ed un tenore di amido superiore.

Questi dati corrispondevano a quelli risultanti dall'osservazione visiva, da cui era emerso che i campioni esaminati contenevano una quantità di pula superiore a quella dell'orzo ed una quantità di particelle di mandorla farinacea inferiore a quella dell'orzo.

Quanto al secondo punto, trattasi di accertare se il tenore di amido debba essere calcolato sulla merce tale e quale o sul prodotto anidro. È pacifico che l'Istituto di Maastricht ha calcolato il tenore di amido dei campioni prelevati secondo il sistema Ewers, ma senza far riferimento al prodotto anidro. Esso spiega che questa è stata un'astensione voluta, poiché nella designazione delle merci relative alla sottovoce 23.02 A, si tratta di prodotti il cui tenore di amido è, in peso, inferiore o pari al 28 %. Se l'analisi sul prodotto anidro fosse stata ritenuta necessaria, il testo avrebbe dovuto farne espressamente menzione. Non era il nostro caso. Del resto, il regolamento 228/67, che precisa come si deve determinare il tenore in péso d'amido sul quale è fondato l'esame dell'elemento mobile del prelievo, non dice nemmeno se questa operazione debba essere effettuata sulla merce tale e quale o sul prodotto anidro.

Data Pessenzialità della differenza tra il tenore calcolato sulla merce tale e quale ed il tenore calcolato sul prodotto anidro, è inconcepibile che gli autori del regolamento abbiano voluto affermare, non dicendo nulla, che il tenore doveva riferirsi al prodotto anidro. D'altronde, solo la nota complementare al capitolo 11 della tariffa doganale comune, quale risulta dal regolamento n. 2451/69 (entrato in vigore soltanto il 1o gennaio 1970), precisa che un prodotto per poter essere incluso nella voce 11.01 e non nella sottovoce 23.02 A deve, tra l'altro, avere un tenore di amido, calcolato sul prodotto anidro, superiore al 45 %. Il regolamento 1052/69, che, per la prima volta, ha richiamato questa percentuale del 45 % nella nota in calce all'allegato, non contiene questa precisazione.

Vengo così al problema della validità della nota in calce all'allegato del regolamento 1052/68.

L'ente olandese, come la Commissione, si sforzano di eludere le critiche sollevate a questo riguardo dall'attrice sostenendo che la classificazione dei prodotti controversi non è stata determinata sulla base delle indicazioni o prescrizioni di questa nota; ne deducono che le questioni sollevate non sono pertinenti ai fini della soluzione della controversia pendente avanti al giudice nazionale.

Come si sa, la nota in calce riguarda in ogni caso soltanto la classificazione della quinta ed ultima partita delle merci esportate. D'altra parte, nei limiti in cui ho concluso che, anche anteriormente all'entrata in vigore del regolamento 1052/68, i criteri di classificazione indicati da questa nota dovevano, sulla base della nomenclatura in vigore, trovare applicazione in quanto obiettivi e sensati, tenuto conto delle componenti essenziali dei prodotti, si potrebbe in effetti pensare che sia inutile ogni discussione sulla validità o sul senso della nota stessa.

Dirò nondimeno la mia opinione sulle questioni sollevate dal giudice olandese.

Innanzitutto, la nota costituisce parte integrante del regolamento 1052/68? Mi sono già espresso in maniera affermativa sull'argomento; essa è dunque direttamente efficace in ciascuno Stato membro. La vostra giurisprudenza è pacifica su questo punto (sentenza 15 ottobre 1969, causa 14-69, Markus and Walsh; sentenza 24 aprile 1972, causa 92-71, Interfood).

Se ne deve tener contò per la classificazione d'una merce ai fini dell'attribuzione della restituzione come ai fini del prelievo? In contrasto con la Commissione che propende per la negativa per il fatto che la nota è stata espressamente riprodotta solo nel regolamento 1137/68 (relativo all'entità dei prelievi) e non nel regolamento 1138/68 (relativo all'entità della restituzione), ritengo dover dedurre dal fatto che la nota è stata inserita nell' allegato al regolamento 1052 (che riguarda sia il regime delle restituzioni che quello dei prelievi) la conseguenza che essa riguarda tanto l'esportazione quanto l'importazione delle merci in essa indicate.

D'altronde, il perché essa non è stata riprodotta nel regolamento 1138 mi sembra emerga dalla motivazione di questo, in cui è detto:

«Considerando … che … per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati; considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato».

In terzo luogo, l' introduzione della nota nel regolamento 1052 non viola il principio della certezza del diritto. Come ho già detto, queste prescrizioni non hanno effetto retroattivo. L'art. 12 del regolamento 1052, testo pubblicato il 25 luglio 1968, tiene a precisare che «per facilitare le operazioni commerciali, i prelievi all' importazione e le restituzioni all'esportazione fissati per il luglio 1968, sulla base della nomenclatura tariffaria in vigore il 1o luglio 1968, resteranno in vigore fino al 31 luglio». La nota ha quindi potuto essere applicata solo a partire dal 1o agosto 1968.

Quanto alla censura di insufficiente motivazione della nota, non penso che abbia molto peso. Certamente, può ritenersi che la sua introduzione nel regolamento 1052 è motivata solo indirettamente e per sommi capi: «Considerando che, a seguito dell'esperienza acquisita nella prima campagna di applicazione dei prezzi comuni dei cereali, occorre rivedere le disposizioni del regolamento n. 360/67/CÉE per meglio adattarle alla realtà ed alle esigenze degli scambi di prodotti trasformati a base di cereali e di riso».

Tuttavia, l'obbligo di motivare i regolamenti, imposto dall'art. 190 del trattato, secondo la vostra giurisprudenza non sembra possa interpretarsi come necessità di una motivazione specifica per ciascuna disposizione di questi regolamenti, tanto meno per semplici note esplicative di una nomenclatura il cui fine è quello di precisare i criteri di classificazione di taluni prodotti ai fini del calcolo del prelievo o della restituzione.

Infine, proprio come il regolamento 360 del 25 luglio 1967, il regolamento 1052 — che contiene la nota in esame — è un regolamento del Consiglio adottato in forza del regolamento generale 120/67 relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali, su proposta della Commissione, È pacifico che lo stesso regolamento di base era stato adottato nello stesso modo, ma previo parere dell' Assemblea parlamentare. Non c'è dubbio che, se la nota fosse stata in contrasto col regolamento 120/67, la sua adozione avrebbe potuto aver luogo solo secondo le stesse formalità, dunque previo parere dell'Assemblea. Non riscontro però alcuna incompatibilità tra la nota ed il regolamento di base, nella misura in cui la nota stessa si limita a precisare i criteri di classificazione di alcuni prodotti inclusi nell'organizzazione comune del mercato dei cereali. Del pari, il regolamento in oggetto e, per conseguenza, la nota del suo allegato sono relativi al regime dei prelievi e delle restituzioni; la loro validità non può essere valutata in relazione al regolamento 950/68 riguardante la tariffa doganale comune; essi hanno un fondamento giuridico che, in quanto diritto scaturito dall'art. 43 del trattato, è autonomo rispetto alla legislazione doganale. Anche a voler supporre che possa venir considerata come in contrasto col regolamento 950/68, la nota non potrebbe essere viziata di nullità per il fatto ch'essa si pone su di un piano giuridico diverso. Così pure, i criteri di classificazione che la nota ha introdotto espressamente per calcolare i prelievi e le restituzioni sono stati riprodotti, in termini pressoché identici, nella tariffa doganale comune in vigore dal 1o gennaio 1972.

Concludo in definitiva nel senso che le questioni sottopostevi dal giudice pro ponente vengano risolte secondo quanto ho osservato nella mia esposizione.


( 1 ) Traduzione dal francese.