CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 21 NOVEMBRE 1972 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Nella causa odierna la Corte deve occuparsi per la prima volta di una controversia vertente sull'art. 86 del trattato CEE che recita: «È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo».
Gli antefatti si possono così riassumere:
La Continental Can Company Inc., di New York (in prosieguo «Continental») è una ditta molto nota in campo internazionale e produce imballaggi metallici ed altri prodotti per imballaggio, nonché macchine per la fabbricazione degli imballaggi e per il confezionamento dei prodotti. Essa è titolare di brevetti industriali, alcuni dei quali sono stati ceduti a ditte straniere. Il 6 febbraio 1969 la Continental acquistava la maggioranza delle azioni — e quindi si assicurava il controllo — della Schmalbach-Lubeca-Werke AG di Braunschweig (in prosieguo «Schmalbach»), importante produttrice d'imballaggi in leghe leggere, altri imballaggi e macchine per il confezionamento dei prodotti. Entro la fine dell'anno la Continental perveniva ad acquistare l'85,8 % delle azioni della Schmalbach.
Questo è stato il primo passo dell'espansione europea della Continental, che progettava in seguito la collaborazione con altre imprese europee nel campo dell'imballaggio per fondare una società europea, che avrebbe fruito di un cospicuo apporto di capitale americano. A questo scopo si pensava di riunire una ditta inglese produttrice di materiali da imballaggio (The Metal Box Company Ltd., di Londra) ed altre ditte francesi e olandesi titolari delle licenze Continental. L'accordo con le società interpellate non fu raggiunto e il progetto non venne realizzato. La Continental allora intensificò la propria collaborazione con una ditta olandese alla quale aveva già ceduto un brevetto, la Thomassen & Drijver-Verblifa NV di Deventer (in prosieguo «Thomassen»), produttrice di imballaggi metallici e non metallici. Il 16 febbraio 1970 la Continental e la Thomassen stipulavano un accordo in virtù del quale la Continental di Wilmington (Delaware, USA), fondava l'Europemballage Corporation (in prosieguo «Europemballage»), che diveniva titolare della partecipazione alla Schmalbach, già detenuta dalla Continental. In virtù dell'accordo con la Thomassen, la Continental avrebbe dovuto inoltre organizzare l'operazione e fornire i mezzi ad Europemballage per acquistare le azioni Thomassen a 140 fiorini olandesi ciascuna. Dal canto suo, la direzione della Thomassen s'impegnava a raccomandare ai propri azionisti di vendere le azioni ad Europemballage. Il 20 febbraio 1970 veniva fondata la società Europemballage, le cui azioni sono interamente nelle mani della Continental. Come previsto, tutte le partecipazioni della Continental in Europa — e quindi anche alla Schmalbach — venivano trasferite ad Europemballage, che apriva una sede a New York ed una sede a Bruxelles.
Il 16 marzo 1970, questa holding faceva pubblicamente un'offerta agli azionisti della Thomassen. Anche la direzione di quest'ultima società rendeva nota l'offerta, che in pratica costituiva il mezzo per trasferire il capitale. L'8 aprile 1970 Europemballage acquistava azione e obbligazioni trasferibili della Thomassen per un totale di 44,7 milioni di unità di conto, cosi la sua partecipazione al capitale della Thomassen passava dal 10,4 % al 91,07 %.
La Commissione, cui non era sfuggita l'operazione, dubitava che il procedimento fosse inconciliabile con le disposizioni dell'art. 86. Nel marzo e nell'aprile 1970 la Commissione riteneva opportuno avvertire con lettere e telex la Continental, la Thomassen, la Schmalbach e l'Europemballage, ma le società interessate rimasero indifferenti. Il 9 aprile 1970 veniva perciò promosso un procedimento a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17 (GU n. 13 del 21. 2. 1962) nei confronti della Continental e della Europemballage, colpevoli di aver assorbito la Thomassen.
Il 15 marzo 1971 venivano notificate alla sede di Europemballage a Bruxelles le censure specifiche formulate contro la società dalla direzione generale concorrenza e il 9 agosto 1971 la ditta interessata presentava le proprie osservazioni scritte, cui seguivano dichiarazioni orali.
A giudizio della Commissione, queste trattative non erano approdate a nulla, perciò, il 9 dicembre 1971 veniva emanata una decisione formale (GU 1972, n. L 7), in cui si esponevano i fatti e le loro conseguenze giuridiche sul piano comunitario. Si constatava che in Germania, cioè su una grande zona del mercato comune, la Continental aveva raggiunto, tramite la Schmalbach, una posizione dominante sul mercato degli imballaggi in lega leggera per le conserve di carne e di pesce, nonché sul mercato delle chiusure metalliche per i barattoli in vetro. Con l'acquisto della maggioranza del capitale dell'impresa concorrente olandese Thomassen, la posizione dominante era stata talmente consolidata che in pratica non vi era più concorrenza. Ciò doveva considerarsi un abuso ai sensi dell'art. 86 del trattato CEE. Poiché la Thomassen e la Schmalbach potevano esportare entrambe, specie sui mercati della Germania e del Benelux, la concentrazione avrebbe avuto conseguenze sulla concorrenza nel mercato internazionale, quindi ne avrebbero sofferto le correnti degli scambi, tanto da mettere in pericolo il perseguimento di uno degli scopi fondamentali del trattato, cioè l'unificazione dei mercati. La Commissione invitava la Continental ad adeguarsi alle disposizioni dell' art. 86 ponendo fine alla turbativa, contemporaneamente la Continental era invitata a presentare eventuali proposte entro il 1o luglio 1972.
I rappresentanti delle società remavano di giungere ad un compromesso con la Commissione, comunque la Continental e l'Europemballage ritengono che l'errore sostanziale della Commissione sia quello di aver applicato l'art. 86 al loro caso. Questa divergenza di opinioni provocava il ricorso presentato il 9 febbraio 1972 mirante a far annullare la decisione della Commissione del 9 dicembre 1971. È ora mio compito stabilire se la decisione della Commissione sia fondata oppure se invece siano giustificate le rimostranze delle ricorrenti. Poiché i punti controversi sono molto numerosi, sarà opportuno premettere alcune considerazioni programmatiche. Anzitutto esaminerò la legittimazione ad impugnare, poi vedrò se l'art. 86 possa applicarsi al caso di specie. In seguito vedremo se la Schmalbach in Germania avesse raggiun to una posizione dominante e quali fossero esattamente i rapporti di concorrenza tra Schmalbach e Thomassen. Infine esaminerò se la Commissione avesse facoltà di emanare una decisione nei confronti di una società avente sede negli Stati Uniti e se una società americana debba rispondere delle attività delle proprie filiali in Europa. Questi problemi implicano l'esame di altri problemi di carattere procedurale.
1. La legittimazione ad agire
La Continental di New York ha impugnato la decisione della Commissione. Fin qui nulla di straordinario, poiché l'art. 3 della decisione specificava che la Continental di New York era destinataria del provvedimento. La motivazione inoltre stabiliva che la Continental, avendo abusato della propria posizione predominante, era tenuta a porre fine alla turbativa e poteva comunicare alla Commissione le proprie proposte in merito.
Un ricorso nello stesso senso è stato proposto contemporaneamente dall'Europemballage di Bruxelles, filiale della Continental che, agendo per conto di quest'ultima, ha acquistato le azioni della Thomassen. Nel ricorso si obietta che la versione francese della decisione, unico testo vincolante a detta della stessa Commissione, cita espressamente l'Europemballage Corporation. Inoltre la lettera di accompagnamento con cui si trasmette la decisione, è indirizzata ad Europemballage Corporation e l'intero procedimento è contrassegnato dalla sigla Europemballage.
Anche questa constatazione dimostra che Europemballage è l'effettivo destinatario di una decisione che censura la società per aver acquistato azioni per conto di un'altra.
Entrambe le imprese sono dunque legittimate ad impugnare e poiché non vi sono altre osservazioni circa la ricevibilità dei ricorsi, possiamo passare all'esame del merito.
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Il primo problema è quello dell'applicabilità dell'art. 86 in caso di concentrazioni di imprese. Desidero però inquadrare meglio il problema, specificando che l'art. 86 non ha lo scopo di consentire un puro e semplice controllo sulle concentrazioni. Sotto questo aspetto le parti sono concordi e basterà fare un raffronto con il vecchio art. 66 del trattato CECA che disciplina esaurientemente le concentrazioni, per stabilire che gli autori del trattato, elaborando l'art. 86, non intendevano ricalcare le orme dell'art. 66 del trattato CECA. È pur certo che non esulano completamente dalla sfera d'applicazione dell'art. 86 le eventuali modifiche della struttura del mercato conseguenti alle concentrazioni d'imprese. Vi è un principio generale elaborato dalla dottrina — cui si richiamano le ricorrenti — secondo cui l'art. 86 scatta allorché un'impresa di primaria importanza sfrutta la sua potenza sul mercato e, giocando con la politica dei prezzi, paralizza le imprese concorrenti, per indurle a rinunciare alla concorrenza e ad associarsi all'impresa predominante. In questo caso l'art. 86 costituisce un'ancora di salvezza, giacché si oppone ad un sopruso dell'impresa predominante che vuole liberarsi delle concorrenti. Si deve però ammettere che questa interpretazione nel nostro caso mal si addice alla realtà dei fatti. La Commissione ha messo in luce elementi che potrebbero essere indici di un sopruso (ad esempio la denuncia dei contratti in virtù dei quali la Thomassen poteva fruire dei brevetti della Continental e la necessità di stipulare nuovi contratti avrebbero potuto avere peso sulla decisione della direzione della Thomassen di dare istruzioni agli azionisti sulla vendita delle azioni). Alla luce delle dichiarazioni delle ricorrenti circa il momento e lo svolgimento delle trattative riguardanti i brevetti, nonché sulle condizioni dell'acquisto delle azioni, risulta chiaro che la Commissione non giunge ad affermare che l'assorbimento della Thomassen ad opera dell'Europemballage (nel quale gli azionisti della Thomassen hanno avuto un ruolo di primo piano) sia stato effettuato sfruttando mezzi illeciti. Nella fattispecie c interessa in sostanza stabilire soltanto se l'art. 86 debba scat tare anche nel caso in cui un'impresa in posizione predominante, acquistando le azioni di un'altra impresa, riesca a rafforzare la sua posizione commerciale in modo tale che in pratica venga soppressa ogni forma di concorrenza economicamente rilevante. La Commissione sostiene questo principio, vigorosamente controbattuto dalle ricorrenti. Un esame obiettivo richiede alcune considerazioni preliminari. Anzitutto è incontestabile che una situazione come quella contro cui si scaglia la Commissione non è espressamente prevista dal 2o comma dell'art. 86, infatti basta esaminare le ipotesi che esso contempla. È altrettanto vero che nulla di definitivo è stabilito circa l'applicazione dell' art. 86, poiché i casi di abuso espressamente menzionati sono indubbiamente — come si rileva dalla parola «in particolare» — esempi e non costituiscono un elenco limitativo. È vero che la frase del 1o comma dell'art. 86 «lo sfruttamento abusivo … di una posizione dominante sul mercato comune . . .» pare lasciar intendere che l'articolo va applicato solo se la potenza commerciale viene sfruttata come strumento e se ne viene fatto un uso scorretto; questi sono i presupposti per l'applicazione dell'articolo. Così stando le cose, l'art. 86 non si può applicare alla fattispecie, giacché anche la Commissione ammette che la Continental non ha sfruttato la sua potenza commerciale acquisita tramite la Schmalbach per entrare in possesso delle azioni Thomassen. La Commissione obietta che la considerazione di cui sopra (sfruttamento della potenza commerciale) ha importanza nelle ipotesi previste alle lettere a, c, e d) del 2o comma dell'art. 86, però per l'ipotesi b) il fatto costituisce un semplice elemento caratteristico, ma non un presupposto. Si deve quindi considerare abuso anche «il limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori», cioè possono costituire un abuso anche procedimenti interni nei quali la potenza commerciale non ha funzione strumentale, però ne deve risultare un pregiudizio per i consumatori, vale a dire deve verificarsi un determinato effetto sul mercato. Partendo da questo presupposto, la Commissione cerca anzitutto di giustificare il proprio atteggiamento invocando il 2o comma, lettera b) dell'art. 86, stigmatizzando come abusiva la soppressione della concorrenza provocata da un aumento della potenza commerciale ed afferma che la minor possibilità di scelta di cui dispongono i consumatori potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori stessi. A questo proposito la Commissione si richiama ai principi e agli scopi fondamentali del trattato come definiti nel preambolo (garanzia «di lealtà nella concorrenza») e nell'art. 3 f), garanzia «che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune». Dall'art. 85, 3o comma, lettera b), si desume inoltre un principio fondamentale determinante per la disciplina della concorrenza introdotta dal trattato, vale a dire si deve evitare di «dare alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi». Gli argomenti della Commissione sono in definitiva convincenti oppure no? Per quanto mi riguarda non sono del tutto convinto. È evidente che la Commissione desidera interpretare estensivamente l'art. 86 poiché essa equipara una lesione degli interessi dei consumatori al danno che loro può derivare dall'eliminazione di un produttore provocata da una posizione dominante, cioè dalla limitazione della possibilità di scelta. È arduo interpretare a questo modo una norma così categorica come l'art. 86, che vieta (e quindi rende nulli ex tunc) determinati comportamenti e commina pene in caso d'inosservanza. Direi che è più logico interpretare la disposizione restrittivamente, vale a dire un'eventuale applicazione analogica deve essere fatta con molta cautela e, in caso di violazione, il fatto dannoso deve per lo meno corrispondere ad uno degli esempi elencati nel 2o comma, alle lettere a) b) c) e d). In caso d'incertezza si dovrebbe seguire la massima «in dubio pro libertate», massima accolta dal § 22 della legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza e ribadita da rinomati autori, onde far sì che l'autorità si attenga al massimo al tenore della norma. La certezza del diritto implica che un pregiudizio dei consumatori ai sensi dell' art. 86, 2o comma, lettera b), unica disposizione che potrebbe regolare la fattispecie, deve essere esattamente circostanziato e determinabile, mentre non è tale il pregiudizio alla facoltà di scelta dei consumatori per effetto dell'eliminazione di un concorrente, che può solo comportare uno svantaggio generico. La fattispecie dimostra chiaramente come sia difficile pronunciare un giudizio economico in questi casi e quindi come non si possano fare previsioni sulle eventuali conseguenze giuridiche nell'ipotesi prospettata dalla Commissione. Contro quest'affermazione è inutile ribattere che è sempre possibile, in virtù dell'art. 2 del regolamento n. 17 dimostrare il contrario, comunque è assodato che tale prova non solo richiede molto tempo, ma — una volta fornita — non avrebbe alcun effetto sanante. Quanto al tentativo della Commissione di giustificare le proprie affermazioni richiamandosi agli scopi ed alle finalità del trattato definiti nel preambolo, sì può osservare che il preambolo è costituito da dichiarazioni e norme che decisamente non hanno alcuna efficacia immediata. Ciò è confermato dal tenore dell'art. 3, che implica — in determinate ipotesi — che gli Stati membri ed il Consiglio emanino norme di esecuzione oppure — come si desume dall'espressione «secondo il ritmo previsto dal seguente trattato» — si richiama alle scadenze stabilite dal trattato. Analoga considerazione si può fare per l'art. 3, lettera f), anche perché esso è redatto in modo piuttosto vago; nemmeno da questo articolo si può stabilire con chiarezza che cosa debba intendersi per «concorrenza falsata», espressione che corrisponde a quella, altrettanto vaga, «lealtà della concorrenza». A questo scopo sarà bene richiamarsi agli artt. 85 e 86, che hanno maggior valore pratico: l'art. 85 lascia intendere che la limitazione della concorrenza, cioè la violazione del principio secondo cui la concorrenza non va falsata, si ha se sussitono i presupposti elencati al 3o comma. Dall'art. 86 si desume inoltre che il trattato tollera addirittura un sistema aconcorrenziale, vale a dire un regime di monopolio totale. Dico questo perché l'art. 86 non fa alcuna distinzione tra i vari gradi di prevalenza sul mercato e poiché non vieta nemmeno il tentativo di creare un monopolio, come invece fa la nota sezione 2 dello Sherman Act. È inoltre importante il fatto che l'art. 86, contrariamente all'art. 66 del trattato CECA ed all'art. 85, n. 3, lettera b) del trattato CEE, non contiene la riserva secondo cui la «concorrenza effettiva» non deve venire ostacolata (art. 66 del trattato CECA) e nemmeno si deve offrire la possibilità di eliminare la concorrenza per una gran parte dei prodotti in questione (art. 85, n. 3, lettera b). Non solo quindi è impossibile accogliere la tesi della Commissione fondata sui principi fondamentali cui si ispira il trattato, anzi essa si rivela piuttosto inconferente, giacché non si deve dimenticare che l'art. 86 sancisce un divieto incondizionato, vale a dire esclude ogni sanatoria. L'applicazione di detto articolo a casi come la fattispecie, se poi la norma venisse così interpretata, potrebbe risolversi sovente in situazioni politico-industriali quanto mai imbarazzanti. D'altro canto, se accogliessimo la tesi della Commissione, grazie alla quale essa pensa di poter controllare almeno i casi più gravi di concentrazioni poco gradite, si potrebbe giungere alla conseguenza che l'attenzione viene distratta dal problema generico del controllo sulle fusioni, il che sarebbe pure poco auspicabile. Per contro, al fine di instaurare una sana disciplina della concorrenza nella Comunità, sarebbe più opportuno dimostrare che l'art. 86, in sostanza non si presta per disciplinare il controllo sulle fusioni e quindi non si deve suscitare l'impressione che l'importante problema del controllo sulle fusioni si può risolvere, almeno parzialmente, interpretando estensivamente l'art. 86, così da applicarlo anche in quei casi meno importanti in cui viene meno soltanto una concorrenza marginale ed insignificante, fenomeno che non può aver peso nel sistema generale della concorrenza su scala europea. Questa considerazione è meramente giuridica, non è decisiva ai fini del giudizio, però nella panoramica generale del problema non va trascurata. Concludo quindi affermando che, a mio avviso, gli argomenti che le ricorrenti traggono dal tenore e dalla logica delle norme sulla concorrenza contenute nel trattato, unite a richiami alla cronistoria del trattato e ad affermazioni di notissimi studiosi, si rivelano così fondate che appare impossibile accogliere la tesi della Commissione circa l'interpretazione dell' art. 86 e la sua applicazione a casi di consolidamento della potenza commerciale, senza pensare che così facendo mal si applica la legge. La decisione va quindi annullata in quanto è impossibile ravvisare nell'art. 86 del trattato il fondamento del provvedimento. |
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Esaminerò ora il problema del se sia giustificata l'affermazione della Commissione secondo cui la Continental, tramite la Schmalbach, ha acquistato una posizione predominante su una gran parte del mercato comune. Desidero poi analizzare il problema del se la Commissione abbia esattamente valutato gli effetti dell'unione Schmalbach-Thomassen, riunite nell'holding Europemballage, sulla concorrenza nel mercato comune. Tenuto conto di quanto precede, è logico che non intendo analizzare a fondo i problemi prevalentemente economici connessi al problema; intendo semplicemente dare una breve panoramica dei problemi che ne scaturiscono.
Anche per quel che riguarda l'alterazione della concorrenza, non si può dimenticare che le affermazioni della Commissione non pare fondata su una base incrollabile. |
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Vi sono altre due obiezioni delle ricorrenti che riguardano unicamente la posizione giuridica della Continental. Anzitutto l'Europemballage, filiale della Continental, con propria personalità giuridica, avrebbe acquistato le azioni di cui trattasi. Resta però da vedere se il comportamento della filiale implica la responsabilità della casa madre, vale a dire se le due unità formino un tutto unico. D'altra parte si osserva che la Continental non è direttamente operante nel mercato comune e quindi come tale non è soggetta alle autorità comunitarie. È facile dimostrare l'infondatezza di queste osservazioni.
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Esamino ancora qualche questione relativa a formalità e questioni procedurali:
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Concludo come segue: Dopo quanto ho esposto circa l'applicazione dell'art. 86 a casi analoghi alla fattispecie, e poiché non mi paiono fondate le critiche della Commissione sulla presunta posizione dominante e sull'alterazione delle condizioni della concorrenza, propongo di accogliere il ricorso dell'Europemballage e della Continental e di annullare la decisione del 9 dicembre 1971. Le spese processuali vanno poste a carico della Commissione. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.