ORDINANZA DELLA CORTE DELL'11 MAGGIO 1971. - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA S.A. 1/71.
raccolta della giurisprudenza 1971 pagina 00363
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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NELLA CAUSA S.A . 1-71
AVENTE AD OGGETTO L' AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN SEQUESTRO PRESSO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
1 CON ATTO 21 APRILE 1971, LA S.A . X HA CHIESTO ALLA CORTE L' AUTORIZZAZIONE A SEQUESTRARE, PRESSO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, UN CREDITO DELLA SIG.RA X DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE STESSA, A GARANZIA DELLA SOMMA DI ..... PER CAPITALE E DI ..... PER SPESE E INTERESSI, AL PAGAMENTO DELLA QUALE DETTA SIG.RA X E STATA CONDANNATA CON SENTENZA DEL JUGE DE PAIX DI .....;
2 SI DEVE ANZITUTTO STABILIRE SE LA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SIA NECESSARIA;
3/5 A NORMA DELL' ART . 1 DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLE COMUNITA EUROPEE, I BENI E GLI AVERI DELLE COMUNITA NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI ALCUN PROVVEDIMENTO DI COERCIZIONE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA . SCOPO DI QUESTA DISPOSIZIONE E QUELLO DI EVITARE CHE VENGANO OSTACOLATE L' ATTIVITA E L' INDIPENDENZA DELLE COMUNITA . UN SEQUESTRO PUO' COSTITUIRE UN OSTACOLO DEL GENERE SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI;
6/9 L' AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN SEQUESTRO PUO' ESSERE DOVUTA UNICAMENTE ALL' ESISTENZA DI PRIVILEGI ED IMMUNITA DELLE COMUNITA EUROPEE DI CUI SI DEBBA TENER CONTO AI FINI DEL SEQUESTRO STESSO, IL QUALE E PER IL RESTO INTERAMENTE RETTO DAL DIRITTO NAZIONALE . LA TUTELA GIURISDIZIONALE IMPLICITA NELL' AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA APPARE ECCESSIVA NEI CASI IN CUI L' ISTITUZIONE SEQUESTRATARIA RITENGA DI NON AVER MOTIVO DI OPPORSI AL SEQUESTRO DEL CREDITO, PRESENTE O FUTURO, VANTATO NEI SUOI CONFRONTI DA UN SUO DIPENDENTE . SE VICEVERSA L' ISTITUZIONE SI OPPONESSE AL SEQUESTRO STESSO, OVVERO AI SUSSEGUENTI ATTI ESECUTIVI, SPETTEREBBE ALLA CORTE DECIDERE, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI . DI CONSEGUENZA, NELLO STADIO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA RICORRENTE, LA DOMANDA D' AUTORIZZAZIONE E PRIVA D' OGGETTO .
COSI' PROVVEDE :
NON VI HA LUOGO A STATUIRE