CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE

DEL 30 NOVEMBRE 1971 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Ecco gli antefatti: nel 1966 la ditta Politi importava dalla Svezia carne suina refrigerata ed in seguito importava dal Belgio carne suina e prosciutto congelati.

Nel 1969 importava dalla Francia carne e frattaglie di carne suina e dall'Irlanda carne suina refrigerata.

Per ogni operazione doganale l'amministrazione percepiva il diritto di statistica ed i cosiddetti «diritti per servizi amministrativi».

La ditta Politi riteneva che questi tributi fossero illeciti in quanto incompatibili con gli artt. 14 e 18 del regolamento n. 20/62 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine per quanto riguarda le importazioni del 1966; d'altro canto i tributi erano pure incompatibili con gli artt. 17, n. 2 e 19 del regolamento n. 121/67, che ha sostituito il regolamento n. 20 per quanto riguarda le importazioni effettuate nel 1969.

I regolamenti invocati vietano agli Stati membri di riscuotere tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali dopo l'entrata in vigore del sistema di prelievi.

Nell'ambito del regime contemplato dal regolamento n. 20 i prelievi venivano riscossi in base a modalità ed aliquote diverse, sia sulle importazioni dagli Stati membri della Comunità che sulle importazioni dagli Stati terzi.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 121/67 i prelievi si applicano solo ai prodotti provenienti dai paesi terzi.

L'attrice promuoveva il cosiddetto procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 633 del c.p.c. nei confronti dello Stato italiano, chiedendo la restituzione di quanto riteneva di aver pagato indebitamente.

Il presidente del tribunale civile di Torino, investito della causa, riteneva opportuno far risolvere in via pregiudiziale varie questioni sull'interpretazione dei regolamenti comunitari invocati e ve le ha deferite a norma dell'art. 177 del trattato.

Desidero però premettere al mio esame due osservazioni riguardanti alcuni argomenti esposti nell'ultima udienza:

1. 

Il rappresentante della Repubblica italiana ha eccepito l'impossibilità di applicare l'art. 177 nella fattispecie, giacchè il procedimento d'ingiunzione ha carattere sommario ed esclude che nel suo ambito possano venire sollevate questioni pregiudiziali.

La questione è già stata risolta dalla vostra giurisprudenza:

Nella sentenza SACE del 17 dicembre 1970 — causa 33-70, Raccolta XVI-1970, pag. 1213 — e nella sentenza Eunomia del 26 ottobre 1971 — Raccolta XVII-1972, pag. 811 — avete implicitamente ma indiscutibilmente ammesso che nell'ambito del procedimento d'ingiunzione il giudice italiano ha facoltà di deferirvi questioni pregiudiziali.

Il principio non è stato sancito casualmente, in quanto l'avvocato K. Roemer aveva sottolineato il problema nelle conclusioni SACE, e nella causa Eunomia avete modificato la formula abituale di pronuncia sulle spese proprio per tener conto del procedimento d'ingiunzione contemplato dal diritto italiano.

2. 

Il rappresentante della Repubblica italiana e quello della ditta Politi hanno rilevato che nello stesso giorno in cui ve niva stilata l'ordinanza di rinvio, la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana pubblicava la legge 24 giugno 1971 n. 447 che sopprime le due tasse di cui trattasi e che conferisce anche un certo effetto retroattivo alla soppressione, almeno per una delle due tasse. Da questo fatto i due agenti traggono conseguenze diverse: per l'agente del governo italiano la legge priverebbe di contenuto le questioni pregiudiziali che vi sono state deferite, mentre per l'agente della ditta Politi la norma dovrebbe indurvi a ribadire la superiorità della norma comunitaria rispetto alla legge nazionale, anche posteriore.

Non è superfluo ribadire questa differenza, in quanto il principio è stato riconosciuto in Olanda e sancito con una norma costituzionale; la giurisprudenza delle Corti supreme del Regno del Belgio e del Granducato del Lussemburgo lo ha accolto come pure la giurisprudenza tedesca ed alcune pronunce della Corte di cassazione francese lasciano sperare che ben presto esso potrà affermarsi anche in Francia: solo in Italia sussistono ancora difficoltà e il suo accoglimento suscita obiezioni. Sia dichiarando superate le questioni pregiudiziali che sottolineando la preminenza della norma comunitaria, compieremmo un atto inconciliabile con i principi già da voi elaborati per l'applicazione dell'art. 177:

a)

Indipendentemente dai fatti e dagli eventi nuovi che possono influire sul giudizio pendente dinanzi al tribunale nazionale, il deferimento rimane valido finché lo stesso giudice proponente non lo abbia revocato o il provvedimento di rinvio non sia stato annullato da un giudice superiore.

Aggiungerò che non tutte le questioni deferite dal presidente del tribunale civile di Torino sono state svuotate di contenuto dall'entrata in vigore della legge italiana 24 giugno 1971.

b)

Secondo la vostra giurisprudenza, chi ha adito il giudice a quo ed ha promosso il giudizio di merito, non può né modificare né ampliare le questioni deferite in via pregiudiziale.

Nella fattispecie il presidente del tribunale civile di Torino non ha sollevato il problema della compatibilità tra la legge italiana 24 giugno 1971 e la disciplina comunitaria, quindi il problema non va affrontato.

In caso di difficoltà, il giudice italiano potrà sempre interpellarvi su questo punto.

E vediamo ora la sostanza del problema:

1.

Il diritto di statistica e il diritto per servizi amministrativi già riscossi in Italia vanno considerati come «tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale» ai sensi dei regolamenti n. 20/62 e 121/67?

2.

Il divieto di riscuotere tasse d'effetto equivalente ha efficacia immediata e conferisce ai singoli diritti soggettivi?

3.

In quale momento la norma comunitaria è entrata in vigore ed ha conferito detti diritti soggettivi?

I

Il primo punto è già stato sostanzialmente risolto dalla vostra giurisprudenza.

1.

Sul diritto di statistica la vostra sentenza 1o luglio 1969 (Commissione contro Repubblica italiana, causa 24-68, Raccolta XV-1969, pag. 201) stabilisce ch'esso costituisce una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 del trattato, nonché secondo la nozione desumibile dai regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati agricoli (considerando n. 18 della sentenza).

2.

Con la sentenza 18 novembre 1970 (Commissione contro Repubblica italiana, causa 8-70, Raccolta XVI-1970, pag. 965) avete stabilito che il diritto per servizi amministrativi è una tassa d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 9 del trattato.

Nella vostra sentenza del 1o luglio 1969 avete stabilito che l'espressione «tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale» aveva lo stesso senso e la stessa portata nei regolamenti relativi ai merca ti agricoli e nell'art. 9 del trattato, quindi sulla questione non vi è altro da aggiungere.

II

Pare incontestato che le disposizioni invocate dei regolamenti 20/62 e 121/67 hanno efficacia immediata e conferiscono ai singoli diritti soggettivi.

Nella vostra sentenza 18 novembre 1970 avete già sancito la loro efficacia immediata in applicazione dell'art. 189 del trattato, quindi i diritti soggettivi che ne scaturiscono possono considerarsi conferiti alla data di entrata in vigore della norma.

Osserverò che proprio a proposito delle due tasse litigiose avete stabilito che la loro applicazione all'importazione di prodotti non soggetti ad organizzazioni di mercato né a discipline comunitarie, dopo una certa data era divenuta incompatibile con la direttiva n. 68/31 della Commissione che imponeva agli Stati membri di abolire le tasse d'effetto equivalente. Avete pure chiaramente ammesso che il combinato disposto di detta direttiva e degli artt. 9 e 13 del trattato, nonché di una decisione del Consiglio, aveva efficacia immediata e conferiva diritti soggettivi (sentenza SACE, di Bergamo).

A maggior ragione lo stesso regolamento vale per i regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati che prescrivono espressamente l'abolizione delle tasse di effetto equivalente.

III

È più difficile stabilire da quale data siano sorti i diritti soggettivi conferiti dai regolamenti comunitari che disciplinano il mercato della carne suina.

1)

Il regolamento n. 20 stabiliva che sia per le importazioni dai paesi membri (art. 14, n. 1), che per le importazioni dai paesi terzi (art. 18, n. 1), l'applicazione del regime dei prelievi era incompatibile con «la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente» (art. 14 in materia di scambi intracomunitari) oppure implicava «l'abolizione» delle tasse d'effetto equivalente (art. 18 per gli scambi con i paesi terzi).

È chiaro che i singoli hanno cominciato a godere di diritti soggettivi dall'entrata in vigore del sistema di prelievi, che l'art. 23 del regolamento n. 20 fissava al 1o luglio 1962.

È stato però impossibile adottare tutti i necessari provvedimenti entro questa data e una serie di regolamenti ha apportato deroghe all'art. 23 summenzionato.

Dai vari regolamenti risulta che il regime dei prelievi ha cominciato ad essere applicato dal:

30 luglio 1962 per i prodotti di cui

alla lettera a) della tabella dell'art. 1 del regolamento n. 20 (animali vivi) e per i suini macellati;

2 settembre 1963 per gli altri prodotti elencati nella stessa tabella e specie per le frattaglie.

I regolamenti che stabiliscono l'importo dei prelievi sono entrati in vigore alle stesse date, il che consente di sormontare una delle difficoltà di fronte alle quali il giudice italiano era rimasto perplesso.

A seconda dei casi i diritti conferiti dagli artt. 14 e 18 del regolamento n. 20 hanno cominciato a produrre i loro effetti rispettivamente il 30 luglio 1962 e il 2 settembre 1963.

2)

Il regolamento n. 121/67 si è limitato a ribadire i divieti già in vigore e gli artt. 17 e 19 hanno conferito ai singoli diritti soggettivi dal 1o luglio 1967, data alla quale è entrato in vigore il regime contemplato dal regolamento, in virtù dell'art. 32 del regolamento n. 121/67.

Propongo quindi che al presidente del tribunale civile di Torino siano date le seguenti risposte:

1o

Tasse come il diritto di statistica e il diritto per servizi amministrativi riscossi in Italia sono tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale nel senso attribuito all'espressione dai regolamenti nn. 20/62 e 121/67.

2o

Le disposizioni di detto regolamento che vietano di riscuotere tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale hanno efficacia immediata e conferiscono ai singoli diritti soggettivi.

3o

Detti diritti soggettivi hanno iniziato a produrre i loro effetti rispettivamente dal

30 luglio 1962 per i prodotti contemplati dall'art. 1, n. 1 a), del regolamento n. 20 e per le carni suine macellate;

2 settembre 1963 per i prodotti di cui all'art. 1, n. 1 b) e c), di detto regolamento ;

1o luglio 1967 per importazioni effettuate dopo questa data.


( 1 ) Traduzione dal francese.