CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

DEL 4 MAGGIO 1972 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il ricorrente nel procedimento di merito è stato assunto il 1o gennaio 1962 e destinato ai servizi dell'Euratom. Dal 1o luglio 1962 è stato nominato dipendente di ruolo ed inquadrato nel grado C 2/3 nell'ambito della carriera C 4 — C 1. Egli veniva ad Ispra in qualità di disegnatore. Poiché le funzioni svolte dall'interessato nel rapporto del 26 agosto 1965 sono definite «dessinateur — projets de mécanismes divers» e, in base alle dichiarazioni di una «commission projeteurs et dessinateurs» del 3 maggio 1967, l'interessato presentava le cognizioni tecniche di un «projeteur débutant», il ricorrente giungeva alla conclusione che gli spettava l'inquadramento nel grado B. Il 14 dicembre 1967 egli presentava all'autorità che ha il potere di nomina una domanda in questo senso. Il 24 gennaio 1968 il direttore del Centro di ricerche respingeva però la domanda, affermando che il richiedente era soltanto disegnatore e non poteva essere classificato progettista. È quindi impossibile ravvisare una divergenza tra inquadramento e funzioni svolte. In una lettera del 6 giugno 1968 il ricorrente faceva osservare che dal 1964 egli elaborava già progetti completi; quindi, tenuto conto delle funzioni svolte e descritte nel rapporto summenzionato del 26 agosto 1965 e nel rapporto del 25 marzo 1968, egli rinnovava la sua domanda di modifica dell'inquadramento, però la direzione del Centro di ricerche non rispondeva al sollecito. L'interessato si asteneva da ogni altra iniziativa.

Con decisione 3 febbraio 1971, notificata all'interessato il 25 febbraio 1971, il ricorrente veniva promosso al grado B 4/4 con effetto dal 1o dicembre 1970 e — apparentemente senza alcuna variazione delle mansioni svolte — veniva nominato ad un posto di ingegnere. La sua anzianità nel grado sunnominato decorreva dal 1o dicembre 1970 e la sua anzianità nello scatto dal 1o dicembre 1969.

L'interessato però non intendeva accettare questa decisione ed il 3 marzo 1971 formulava un ricorso pervenuto all'autorità che ha il potere di nomina il 18 marzo 1971. Nel ricorso si sottolineava che il ricorrente era «dessinateur-projeteur», quindi il suo inquadramento andava modificato.

Non avendo ottenuto risposta, il 2 luglio 1971, egli adiva la Corte e promuoveva il presente procedimento.

Le conclusioni sono le seguenti:

1.

In via principale, statuire o, quanto meno, dichiarare che il ricorrente sarà o, quanto meno, va inquadrato al grado B 3, che il posto da lui effettivamente occupato è un posto di disegnatore-progettista, che lo scatto in detto grado va determinato a norma degli artt. 44 e 46 dello statuto del personale, e che l'anzianità di grado decorre dal 26 agosto 1965, con tutte le conseguenze di diritto, in particolare col versamento degli arretrati a partire dalla data dell'inquadramento in B 3.

2.

In subordine:

annullare l'atto di nomina e di promozione 3 febbraio 1971, nella parte in cui qualifica di agente tecnico il posto cui il ricorrente viene nominato e fissa il grado B 4 come grado cui egli viene promosso.

Statuire o, quanto meno, dichiarare che il posto al quale il ricorrente viene nominato è di disegna tore-progettista e ch'egli è o, quanto meno, va promosso al grado B 3, che lo scatto in detto grado va determinato a norma dell'art. 46 dello statuto, e che l'anzianità in detto grado decorre dal 1o dicembre 1970 (nello scatto del 1o dicembre 1969), con tutte le conseguenze di diritto, in particolare col versamento degli arretrati a partire dal 1o dicembre 1970.

3.

Comunque: annullare il silenziorifiuto opposto al reclamo proposto dal ricorrente il 3 marzo 1971 e protocollato con la data del 18 marzo 1971; condannare la controparte alle spese.

Vediamo ora come vadano apprezzate le domande del ricorrente.

1. 

Com'è noto, la Commissione ritiene irricevibile la richiesta di modifica dell' inquadramento con effetto dal 26 agosto 1965. Il ricorrente ha già presentato una domanda a questo fine il 14 dicembre 1967, alla quale è stato risposto negativamente nel gennaio 1968. Una nuova domanda del giugno 1968 è rimasta senza risposta e, secondo la disciplina dello statuto del personale, questo silenzio ha valore di rifiuto. Poiché il ricorrente non aveva impugnato il silenzio-rifiuto, si deve ritenere che l'inquadramento fino al 1o dicembre 1970 (cioè fino all'entrata in vigore della decisione con cui è stato promosso), non era più impugnabile. Un ricorso che miri a questo fine è quindi tardivo e va respinto.

Alla luce della più recente giurisprudenza queste considerazioni risultano fondate. Ci risulta che il problema dell' inquadramento del ricorrente nel periodo summenzionato è stato esaminato e risolto in via amministrativa. Se l'interessato non ha preso alcuna iniziativa per opporsi ad atti impugnabili, non può essergli concesso — dopo molti anni — di rimettere sul tappeto provvedimenti amministrativi irrimediabilmente definitivi.

L'unica eventuale eccezione potrebbe essere costituita da fatti nuovi emersi nel frattempo ed atti a far sorgere dubbi sull'esattezza della valutazione riguardante l'inquadramento del ricorrente.

Il ricorrente intende avvalersi anche di questo elemento: egli si richiama alla decisione di promozione del 1971 ed afferma che in effetti — poiché dopo la promozione le sue mansioni non sono cambiate — la decisione costituisce soltanto un riconoscimento ufficiale del fatto che egli ha sempre svolto un lavoro di disegnatore progettista.

Il problema pero, esaminato alla luce dei fatti, non può essere risolto in modo favorevole al ricorrente: anzitutto non si può affermare che una decisione di promozione riconosca con effetto retroattivo che il ricorrente, anche in precedenza, ha esercitato funzioni di grado più elevato. La decisione anzi specifica che avrebbe avuto effetto dal 1o dicembre 1970. Qualora tali decisioni si riferiscano a carriere che si estendono a più gradi o più categorie ed il cui svolgimento non presenta sostanziali differenze tra il tipo di mansioni svolte, le decisioni non implicano necessariamente che il dipendente promosso deve anche svolgere altre mansioni. Sovente invece ci s'ispira al principio che la maggiore esperienza in un determinato lavoro contribuisce a migliorare il rendimento ed è quindi possibile attribuire al dipendente una maggiore responsabilità. L'autorità che ha il potere di nomina ha messo in chiara evidenza che questa situazione, a suo giudizio, si è verificata nei confronti del ricorrente dal 1o gennaio 1970. Non vi sono comunque motivi per affermare che nella fattispecie si debba seguire un criterio che deroga dalla normale prassi di promozione e quindi la decisione di promozione potrebbe costituire un fatto nuovo rispetto al periodo anteriore al 1o dicembre 1970. È quindi assurdo fondare su questa decisione gli argomenti per controbattere l'eccezione d'irricevibilità con cui l'interessato veniva inquadrato secondo le mansioni svolte.

È poi ancora possibile obiettare — quanto alla ricevibilità della domanda principale — che il reclamo amministrativo del 3 marzo 1971 rappresenta la prima reazione del ricorrente alla deci sione di promozione e in esso non si menziona una correzione dell'inquadramento ad effetto retroattivo, ma soltanto un «classement après promotion». Questo reclamo però, poiché non è stata immediatamente esperita azione, ha soltanto determinato l'oggetto della successiva controversia. Nell'ambito di un ricorso fondato su detto reclamo, non si può quindi mirare ad ampliare la materia del contendere sotto il profilo temporale, facendo cioè in modo che la sentenza abbia anche effetto retroattivo. Anche sotto questo profilo si potrebbero nutrire notevoli dubbi circa la ricevibilità della domanda principale.

Sotto qualunque aspetto lo si consideri, il problema della ricevibilità va risolto accogliendo la tesi della Commissione, quindi vanno disattese le domande miranti a far modificare l'inquadramento con effetto dal 26 agosto 1965, nonché ad ottenere i corrispondenti arretrati di stipendio.

2. 

In subordine, il ricorrente chiede anche il parziale annullamento della decisione di promozione, in quanto il posto cui è stato destinato corrisponde a quello di un agente tecnico e quindi il titolare dovrebbe essere inquadrato nel grado B 4. Non solo si dovrebbe annullare detta decisione, ma si dovrebbe anche statuire che il ricorrente svolge effettivamente funzioni di disegnatore-progettista e quindi deve essere classificato nel grado B 3, almeno a decorrere dal 1o dicembre 1970.

È evidente che non vi sono questioni di ricevibilità circa l'osservanza del termine d'impugnazione, in quanto il ricorrente lo ha osservato opponendosi tempestivamente alla decisione di promozione con un reclamo a norma dell'art. 91 dello statuto. Anche se in termini piuttosto confusi, egli ha sottoposto all'autorità che ha il potere di nomina il problema che attualmente costituisce oggetto della domanda in subordine.

Tuttavia la Commissione ritiene che questa domanda subordinata sia comunque irricevibile, in quanto, se la Corte accogliesse tale domanda, dovrebbe necessariamente violare la sfera di competenza della Commissione. Un posto B 3 può essere attribuito solo se il posto è previsto nell'organigramma e messo a concorso tra il personale, a norma dell'art. 4 dello statuto. L'istituzione di un simile posto, però, dipende dalle necessità dei servizi e dai criteri con cui vengono organizzati, nonché dalle disponibilità di bilancio. A quel tempo la Commissione non aveva nemmeno dichiarato vacante un posto B 3, mentre invece il ricorrente ritiene che sarebbe stato necessario istituire tale posto. Per di più il nome del ricorrente era incluso nella rosa dei candidati che si giudicavano meritevoli di promozione in B 4 soltanto, quindi l'esame per merito comparativo è stato effettuato sotto questo profilo. Un'eventuale promozione in B 3 avrebbe implicato un giudizio secondo criteri diversi ed un raffronto con altri candidati. La Commissione non ha mai preso una simile iniziativa e quindi non è possibile esperire un'azione che presupporrebbe che il ricorrente doveva essere considerato il candidato più idoneo ad un posto B 3.

Tale modo di vedere non va respinto a priori, anche ammettendo che la promozione di un disegnatore di grado C 2 al grado B 4 non pare del tutto ortodossa. La carriera di un disegnatore, in virtù dell'allegato I B dello statuto, e della descrizione dei posti compilata dalla Commissione nel settembre 1963, si estende dal grado C 4 al grado C 1 e, comprendendo i disegnatori-progettisti, può giungere ai gradi B 3 — B 1. Il grado B 4, originariamente previsto per altre funzioni, è stato sfruttato dalla Commissione, in modo quindi in un certo senso illecito (senza cioè tener conto della decisione generale della Commissione 10 marzo 1971 sull'inquadramento in caso di promozione), onde facilitare il passaggio dal grado C 2 alla categoria B e — a quanto si afferma — è riservato a quei dipendenti che non vengono ancora considerati disegnatori progettisti completi, ma si considerano principianti nella carriera.

Se si negasse il riconoscimento a questa impostazione della carriera dei disegna tori, cioè se si ritenesse illegittima una promozione C 2 — B 4, non ne conseguirebbe automaticamente che il ricorrente intendeva essere classificato in B 3. Se la Commissione fosse costretta ad ammettere che non è possibile seguire l'iter che essa si riproponeva, rientrerebbe allora nel potere discrezionale dell'amministrazione stabilire l'eventuale diversa impostazione organizzativa. Sarebbe possibile prevedere un posto B 3 e quindi ipotizzare una promozione in B 3. Ripeto però che queste decisioni rientrano nella sfera di competenza dell'amministrazione e presuppongono che il bilancio consenta di far fronte a queste spese. Se l'amministrazione facesse effettivamente questo passo, si dovrebbero anche valutare diversamente i meriti che consentono agl'interessati di essere promossi in B 4. Si dovrebbe cioè tener conto di tutti i candidati che hanno i requisiti per essere promossi in B 3 ed in ispecie di tutti i disegnatori che, come il ricorrente nel 1971, erano stati promossi in B 4. Qualora però, ai fini della promozione si tenesse conto anche dell'anzianità nel grado, non si può affermare decisamente che proprio il ricorrente fosse il più meritevole di promozione.

Se ne conclude però che la finalità prima del ricorrente non è l'annullamento della decisione di promozione come tale, ma l'inquadramento nel grado B 3 e poiché una simile decisione implica varie considerazioni di carattere discrezionale e connesse a criteri di opportunità, considerazioni riservate alla Commissione e sulle quali la Corte non può interferire, ne consegue che anche sostanzialmente la domanda in subordine risulta irricevibile.

Invano il ricorrente si richiama a sentenze nelle quali la Corte ha stabilito in quale grado si doveva inquadrare l'interessato: in questi casi si trattava di sentenze che non ledevano il potere discrezionale dell'amministrazione. Si trattava ad esempio di casi in cui si doveva determinare lo scatto nell'ambito del grado, determinazione che si può fare in base a criteri oggettivi. Comunque queste sentenze non costituiscono precedenti in quanto non vi è alcuna analogia fra le fattispecie cui si riferivano e la presente. Nonostante la giurisprudenza (sentenze 59 e 71/69, Raccolta 1970, pag. 623), non rimane che concludere che la domanda in subordine è irricevibile.

3. 

Se si fa astrazione dalle domande finora esaminate, la domanda di annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo perde ogni significato. Già la domanda in subordine si fondava sul reclamo amministrativo, quindi le considerazioni esposte in precedenza valgono anche ora ed anche questa censura risulta irricevibile.

4. 

Tenuto conto di questo risultato, che a mio avviso non lascia più alcun dubbio, non vi è motivo di esaminare il merito della controversia analizzando più a fondo le mansioni svolte dal rente.

Basteranno brevi cenni: secondo la descrizione del posto data dalla Commissione, l'incarico di disegnatore-progettista di grado B 3 implica una «expérience de plusieures années comme dessinateur» e quindi la capacità «de faire seul le dessin d'un projet complet».

La Commissione non nega che il ricorrente abbia la necessaria esperienza, però osserva che mai gli è stata affidata l'esecuzione completa di progetti o di complessi di progetti e quest'attività egli non l'ha svolta regolarmente, ma — come tutti i disegnatori — solo occasionalmente per prepararsi al compito più impegnativo di disegnatore-progettista. Si conclude quindi che è insufficiente l'affermazione del ricorrente secondo cui egli dal 1964 realizzava già progetti completi e dal 1965 doveva venir considerato come disegnatore-progettista principiante. Se in realtà si dovesse esaminare più a fondo questo punto della controversia, non ci si potrebbe accontentare dei brevi cenni cui si richiama il ricorrente riferendosi alle relazioni del 1965 e del 1969 sulla sua attività, e nemmeno del giudizio della commissione «progettisti e disegnatori», del 3. maggio 1967, sulle capacità (e non quindi sull' attività di servizio) del ricor rente, è anche insignificante l'elenco dei progetti ch'egli avrebbe eseguito. In questo caso, anzi, sarebbe necessaria una precisa indagine prima di stabilire nella sentenza se il ricorrente era effettivamen te un disegnatore-progettista, come specifica la Commissione nella descrizione del posto. Tenuto conto di quanto detto in precedenza, ritengo superflua tale indagine.

5. 

Concludo quindi condividendo il punto di vista della Commissione, proponendo cioè di dichiarare irricévibile il ricorso, sia per quanto riguarda la domanda principale, che la domanda in subordine. Per le spese propongo che si applichi l'art. 70 del regolamento di procedura


( 1 ) Traduzione dal tedesco.