CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 29 GIUGNO 1972 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il ricorrente è stato assunto dalla Commissione delle Comunità europee nel 1960. Attualmente è segretario amministrativo di grado C 3, ma in precedenza ha lavorato per vari anni come specialista di macchine offset nella tipografia della Commissione. Dal 1964 il Vellozzi soffriva di disturbi alle vie respiratorie, che lo costringevano a parecchie assenze e lo obbligavano a sottoporsi a cure sanitarie. Dal febbraio 1968 la sua incapacità lavorativa si protraeva per un lungo periodo; il Vellozzi era persuaso che un' importante concausa del suo stato di salute fosse costituita dalle condizioni in cui egli doveva lavorare in tipografia (il posto di lavoro era situato in uno scantinato e tra l'altro il Vellozzi maneggiava soluzioni irritanti). Dal 5 luglio 1968 egli veniva trasferito alla direzione generale concorrenza con mansioni diverse (archiviazione di documenti, distribuzione di materiale d'ufficio, ecc.).
Viste le numerose assenze del ricorrente (tra il settembre 1965 e il settembre 1968 la sua incapacità lavorativa si protrasse complessivamente per oltre 12 mesi), viste le disposizioni dell'art. 59, n. 1, 3o comma, dello statuto («L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni»), nell'autunno 1968, l'autorità che ha il potere di nomina decideva di sottoporre il Vellozzi all' esame di una commissione d'invalidità. Con lettera 27 settembre 1968 si invitava il presidente della Corte di guistizia, a norma dell'art. 7 dell'allegato II dello statuto, a designare un medico. Costituita la commissione d'invalidità, con lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione del 25 ottobre 1968 veniva conferito all'organo il mandato di stabilire «si l'intéressé est atteint d'une invalidité permanente considerée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondants à un emploi de sa carrière». Il risultato della visita di controllo è riportato nei verbali del 5 dicembre 1968 e del 13 gennaio 1969, nei quali si afferma che «l'état de santé actuel de Monsieur Vellozzi ne l'empêche pas de travailler». Si specificava pure che era indispensabile «que le travail soit effectué à l'abri des intempéries, dans un locai salubre et dans une atmosphère exempte de toute substance irritante pour l'appareil respiratoire». Ed inoltre «Sans leur attribuer un rôle unique, ont peut admettre en toute bonne foi que les conditions de travail qu'a connues pendant huit ans Monsieur Vellozzi, sont intervenues pour une bonne part comme cause de sa bronchite».
Quest'ultima affermazione persuadeva il ricorrente di essere afflitto da una malattia professionale, quindi, a norma dell'art. 73 dello statuto gli sarebbero spettati l'indennità prevista per l'invalidità permanente parziale e il rimborso totale delle spese di assistenza medica, vale a dire gli doveva venir rimborsata la percentuale normalmente a carico dell'assicurato. L'unica prova di cui disponiamo circa tale atteggiamento è una lettera alla direzione generale del personale e dell'amministrazione del 12 novembre 1970. Rimasta infruttuosa questa iniziativa, il 12 febbraio 1971 il Vellozzi presentava un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto. Richiamandosi al verbale del 5 dicembre 1968, il ricorrente affermava che le sfavorevoli condizioni di lavoro gli avevano provocato una bronchite asmatica, quindi egli doveva venir dichiarato affetto da malattia professionale, il che gli avrebbe dato diritto al totale rimborso delle spese mediche, ivi comprese quelle già sostenute.. La domanda di riconoscimento dell'invalidità parziale era corroborata da un certificato dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Roma, in data 15 maggio 1970, nel quale si accertava che il Vellozzi era colpito da invalidità che raggiungeva il 40 %.
Poiché il reclamo non riceveva risposta, il 9 giugno 1971, il Vellozzi adiva la Corte instaurando il presente procedimento. All'atto introduttivo egli allegava un certificato rilasciato da un medico belga il 6 aprile 1971, che si conclude come segue: «Le pourcentage d'invalidité actuel peut être évalué à 30 % à titre temporaire».
L'atto introduttivo, che si fonda sia su ricorso amministrativo che sul certificati di cui sopra, contiene le seguenti conclu sioni:
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1. |
Annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 12 febbraio 1971; |
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2. |
dichiarazione che il ricorrente è affetto da invalidità parziale pari al 30 % ; |
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3. |
condanna della Commissione a versare 100000 franchi belgi, a norma dell'art. 73 dello statuto, per rimborso di spese mediche; |
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4. |
condanna della Commissione a versare 100000 franchi belgi a norma dell'art. 73, n. 2, c), dello statuto; |
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5. |
in via subordinata: statuire che si deve aprire il procedimento per la costituzione di una commissione d'invalidità o di una diversa commissione di esperti con il compito di determinare il grado d'invalidità provocato dalla malattia professionale. |
Tenuto conto dei problemi medici che stanno all'origine della controversia (che la Commissione non ritiene del tutto risolti) e del fatto che nel frattempo il ricorrente è stato lungamente assente per malattia (dal gennaio 1969 al. giugno 1971 per 300 giorni complessivi) la Commissione riteneva necessario anzitutto costituire una commissione sanitaria per risolvere i problemi tecnici. Per questo motivo essa si rivolgeva al presidente della Corte con la richiesta del 30 luglio 1971, in virtù della quale, con lettera 18 agosto 1971, veniva designato un medico, a norma dell'art. 7, dell'allegato II dello statuto. Il ricorrente designava il suo medico di fiducia con lettera 27 agosto 1971, nella quale però si affermava: «Je ne peux me déclarer d'accord avec la constitution d'une Commission d'invalidité que si celle-ci a une compétence complète et pourra notamment déterminer le taux de l'invalidité en vue de l'application de l'article 73 du statut». Con lettere 29 settembre 1971 e 15 ottobre 1971 l'autorità che ha il potere di nomina incaricava i medici summenzionati di accertare se il Vellozzi fosse realmente colpito da invalidità parziale ed eventualmente in qual grado, onde poter determinare l'entità delle indennità spettanti a norma dell'art. 73 dello statuto. In una successiva lettera del 10 gennaio 1972 la commissione di medici era pregata di determinare «si les frais médicaux et pharmaceutiques dont le remboursement est demandé doivent être considérés comme conséquence de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur Vellozzi, et couvert au titre de l'article 73, § 3, et, si tel n'est pas le cas procéder à la ventilation de ces frais suivant leur origine (suite de la maladie professionnelle ou non)».
Completata la commissione d'invalidità (cioè compiuta di comune accordo la scelta del terzo medico), la prima riunione avrebbe dovuto aver luogo il 23 febbraio 1972. Il ricorrente però non ottemperava all'invito di presentarsi rivoltogli con lettera 18 febbraio 1972. Nella risposta scritta del 21 febbraio 1972, il Vellozzi faceva osservare che gli incarichi della commissione medica non erano ben definiti, poichè a suo giudizio essa avrebbe dovuto unicamente essere istituita per constatare la sussistenza di una malattia professionale, come sollecitava il ricorrente e come risultava dal verbale del 5 dicembre 1968, in base a questo risultato avrebbe dovuto stabilire il grado d'invalidità e calcolare le relative spese di assistenza medica (visite e medicinali). Il 25 febbraio 1972, il direttore del servizio medico della Commissione chiedeva al Vellozzi il consenso a trasmettere alla commissione d'invalidità il suo fascicolo sanitario, ma l'interessato si opponeva affermando — con lettera del proprio patrono del 23 marzo 1972 — che tale fascicolo aveva carattere riservato, inoltre simile trasmissione non sarebbe stata compatibile con gli articoli 26 dello statuto e 9 dell'allegato II dello statuto.
Dal comportamento del Vellozzi la Commissione arguisce che egli non abbia più interesse a proseguire il procedimento, quindi chiede alla Corte di dichiarare il ricorso privo di oggetto e di respingerlo perchè irricevibile e infondato.
Questo è il mio punto di vista.
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1. |
Vediamo anzitutto la domanda di annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 12 febbraio 1971. Poiché con questa domanda si perseguono svariate finalità, suddividerò l'esame in più punti.
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Anche la domanda mirante al riconoscimento di un'invalidità parziale del 30 % è quindi destinata a venire disattesa Se è pacifico che l'autorità che ha il potere di nomina, solo in base ai certificati prodotti dall'interessato, non è tenuta a riconoscere l'invalidità, è evidente che nemmeno la Corte può pronunciarsi in questo senso se non dispone di documenti adeguati. |
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3. |
Quanto alla terza domanda mirante a far condannare la Commissione al pagamento di 100000 franchi belgi a titolo di rimborso spese di cura, a norma dell'art. 73 dello statuto, non è il caso di aggiungere altre considerazioni a quelle che precedono. Presupposto di tale rimborso è il riconoscimento dell'invalidità dell'interessato; la Corte però non dispone di elementi sufficienti per pronunciarsi in questo senso, decisione che può essere presa al massimo in seno alla commissione d'invalidità che è stata convocata nuovamente dalla Commissione. comunque è necessario specificare scrupolosamente la natura e la funzione delle spese mediche sostenute, che vanno poste in chiaro rapporto con la malattia dell'interessato. Questo esame non rientra nei compiti della Corte ma costituisce oggetto di perizia da parte della commissione d'invalidità. Non rimane quindi altra alternativa che respingere per infondatezza anche il terzo caco di domanda. |
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4. |
Anche al quarto capo non è destinata sorte migliore. L'eventuale condanna della Commissione al pagamento di 100000 franchi belgi in virtù dell'art. 73 dello statuto presuppone che venga riconosciuta come professionale la malattia e venga stabilita la gravità dell'affezione; questo accertamento non si può fare in sede contenziosa, ma va affidato alla commissione d'invalidità, quindi non rimane che disattendere il capo di domanda. |
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5. |
In subordine il ricorrente chiede che venga costituita una commissione d'invalidità per accertare il grado d'incapacità lavorativa causato dalla sua malattia professionale. Poiché la commissione d'invalidità è stata costituita, resta solo da stabilire se ad essa vadano attribuiti i compiti che vorrebbe farle attribuire il ricorrente oppure se debba conservare quelle ampie mansioni, connesse con lo studio della pratica, che le ha affidato la Commissione. Anche in questo caso la risposta sarà breve: la tesi del ricorrente potrebbe venire accolta se fosse dimostrato che sussiste una malattia professionale. Poiché finora però non è stato dimostrato che questo presupposto sussista, dobbiamo arguirne che è impossibile accogliere una simile richiesta. |
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6. |
Nessuno dei capi di domanda può venire accolto. Questo risultato, che sotto il profilo giuridico non giustifica nemmeno una condanna parziale della Commissione a sostenere le spese, non impedisce però che si proceda ad un controllo sanitario come è stato disposto dalla Commissione, anche perché pare che il ricorrente, dopo la conclusione del primo procedimento d'invalidità, presenti i presupposti contemplati dall'art. 59 dello statuto. Il ricorrente può quindi sottoporsi ad una nuova visita presentandosi alla costituenda commissione d'invalidità. A questo proposito egli non può legittimamente opporsi a che il suo fascicolo sanitario venga trasmesso alla commissione d'invalidità. Non vi è alcuna ragione per invocare l'art. 26 dello statuto che disciplina una materia del tutto diversa. La commissione d'invalidità è vincolata dal segreto professionale quanto agli elementi che apprenderà dal fascicolo sanitario (art. 9, allegato II dello statuto) che prescrive che i lavori della commissione sono segreti. È evidente che la commissione d'invalidità deve poter disporre di tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare. Al fine di stabilire se l'interessato sia colpito da malattia professionale e se quindi abbia diritto al totale rimborso delle spese mediche è necessario che vengano prodotti tutti i documenti del fascicolo sanitario dell'interessato, il quale è tenuto a cooperare con gli organi amministrativi nel proprio interesse. Egli deve cioè comportarsi senza venir meno a quell'obbligo di lealtà e di collaborazione già sottolineato dalla giurisprudenza in altre occasioni (causa 3-66, Raccolta 1966, pag. 595). |
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7. |
Concludo quindi come segue: Il ricorso del sig. Vellozzi va dichiarato infondato e respinto. Le parti sopporteranno ciascuna le spese da essa incontrate a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.