CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

DEL 29 GIUGNO 1972 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il ricorrente è stato assunto dalla Commissione delle Comunità europee nel 1960. Attualmente è segretario amministrativo di grado C 3, ma in precedenza ha lavorato per vari anni come specialista di macchine offset nella tipografia della Commissione. Dal 1964 il Vellozzi soffriva di disturbi alle vie respiratorie, che lo costringevano a parecchie assenze e lo obbligavano a sottoporsi a cure sanitarie. Dal febbraio 1968 la sua incapacità lavorativa si protraeva per un lungo periodo; il Vellozzi era persuaso che un' importante concausa del suo stato di salute fosse costituita dalle condizioni in cui egli doveva lavorare in tipografia (il posto di lavoro era situato in uno scantinato e tra l'altro il Vellozzi maneggiava soluzioni irritanti). Dal 5 luglio 1968 egli veniva trasferito alla direzione generale concorrenza con mansioni diverse (archiviazione di documenti, distribuzione di materiale d'ufficio, ecc.).

Viste le numerose assenze del ricorrente (tra il settembre 1965 e il settembre 1968 la sua incapacità lavorativa si protrasse complessivamente per oltre 12 mesi), viste le disposizioni dell'art. 59, n. 1, 3o comma, dello statuto («L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni»), nell'autunno 1968, l'autorità che ha il potere di nomina decideva di sottoporre il Vellozzi all' esame di una commissione d'invalidità. Con lettera 27 settembre 1968 si invitava il presidente della Corte di guistizia, a norma dell'art. 7 dell'allegato II dello statuto, a designare un medico. Costituita la commissione d'invalidità, con lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione del 25 ottobre 1968 veniva conferito all'organo il mandato di stabilire «si l'intéressé est atteint d'une invalidité permanente considerée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondants à un emploi de sa carrière». Il risultato della visita di controllo è riportato nei verbali del 5 dicembre 1968 e del 13 gennaio 1969, nei quali si afferma che «l'état de santé actuel de Monsieur Vellozzi ne l'empêche pas de travailler». Si specificava pure che era indispensabile «que le travail soit effectué à l'abri des intempéries, dans un locai salubre et dans une atmosphère exempte de toute substance irritante pour l'appareil respiratoire». Ed inoltre «Sans leur attribuer un rôle unique, ont peut admettre en toute bonne foi que les conditions de travail qu'a connues pendant huit ans Monsieur Vellozzi, sont intervenues pour une bonne part comme cause de sa bronchite».

Quest'ultima affermazione persuadeva il ricorrente di essere afflitto da una malattia professionale, quindi, a norma dell'art. 73 dello statuto gli sarebbero spettati l'indennità prevista per l'invalidità permanente parziale e il rimborso totale delle spese di assistenza medica, vale a dire gli doveva venir rimborsata la percentuale normalmente a carico dell'assicurato. L'unica prova di cui disponiamo circa tale atteggiamento è una lettera alla direzione generale del personale e dell'amministrazione del 12 novembre 1970. Rimasta infruttuosa questa iniziativa, il 12 febbraio 1971 il Vellozzi presentava un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto. Richiamandosi al verbale del 5 dicembre 1968, il ricorrente affermava che le sfavorevoli condizioni di lavoro gli avevano provocato una bronchite asmatica, quindi egli doveva venir dichiarato affetto da malattia professionale, il che gli avrebbe dato diritto al totale rimborso delle spese mediche, ivi comprese quelle già sostenute.. La domanda di riconoscimento dell'invalidità parziale era corroborata da un certificato dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Roma, in data 15 maggio 1970, nel quale si accertava che il Vellozzi era colpito da invalidità che raggiungeva il 40 %.

Poiché il reclamo non riceveva risposta, il 9 giugno 1971, il Vellozzi adiva la Corte instaurando il presente procedimento. All'atto introduttivo egli allegava un certificato rilasciato da un medico belga il 6 aprile 1971, che si conclude come segue: «Le pourcentage d'invalidité actuel peut être évalué à 30 % à titre temporaire».

L'atto introduttivo, che si fonda sia su ricorso amministrativo che sul certificati di cui sopra, contiene le seguenti conclu sioni:

1.

Annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 12 febbraio 1971;

2.

dichiarazione che il ricorrente è affetto da invalidità parziale pari al 30 % ;

3.

condanna della Commissione a versare 100000 franchi belgi, a norma dell'art. 73 dello statuto, per rimborso di spese mediche;

4.

condanna della Commissione a versare 100000 franchi belgi a norma dell'art. 73, n. 2, c), dello statuto;

5.

in via subordinata: statuire che si deve aprire il procedimento per la costituzione di una commissione d'invalidità o di una diversa commissione di esperti con il compito di determinare il grado d'invalidità provocato dalla malattia professionale.

Tenuto conto dei problemi medici che stanno all'origine della controversia (che la Commissione non ritiene del tutto risolti) e del fatto che nel frattempo il ricorrente è stato lungamente assente per malattia (dal gennaio 1969 al. giugno 1971 per 300 giorni complessivi) la Commissione riteneva necessario anzitutto costituire una commissione sanitaria per risolvere i problemi tecnici. Per questo motivo essa si rivolgeva al presidente della Corte con la richiesta del 30 luglio 1971, in virtù della quale, con lettera 18 agosto 1971, veniva designato un medico, a norma dell'art. 7, dell'allegato II dello statuto. Il ricorrente designava il suo medico di fiducia con lettera 27 agosto 1971, nella quale però si affermava: «Je ne peux me déclarer d'accord avec la constitution d'une Commission d'invalidité que si celle-ci a une compétence complète et pourra notamment déterminer le taux de l'invalidité en vue de l'application de l'article 73 du statut». Con lettere 29 settembre 1971 e 15 ottobre 1971 l'autorità che ha il potere di nomina incaricava i medici summenzionati di accertare se il Vellozzi fosse realmente colpito da invalidità parziale ed eventualmente in qual grado, onde poter determinare l'entità delle indennità spettanti a norma dell'art. 73 dello statuto. In una successiva lettera del 10 gennaio 1972 la commissione di medici era pregata di determinare «si les frais médicaux et pharmaceutiques dont le remboursement est demandé doivent être considérés comme conséquence de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur Vellozzi, et couvert au titre de l'article 73, § 3, et, si tel n'est pas le cas procéder à la ventilation de ces frais suivant leur origine (suite de la maladie professionnelle ou non)».

Completata la commissione d'invalidità (cioè compiuta di comune accordo la scelta del terzo medico), la prima riunione avrebbe dovuto aver luogo il 23 febbraio 1972. Il ricorrente però non ottemperava all'invito di presentarsi rivoltogli con lettera 18 febbraio 1972. Nella risposta scritta del 21 febbraio 1972, il Vellozzi faceva osservare che gli incarichi della commissione medica non erano ben definiti, poichè a suo giudizio essa avrebbe dovuto unicamente essere istituita per constatare la sussistenza di una malattia professionale, come sollecitava il ricorrente e come risultava dal verbale del 5 dicembre 1968, in base a questo risultato avrebbe dovuto stabilire il grado d'invalidità e calcolare le relative spese di assistenza medica (visite e medicinali). Il 25 febbraio 1972, il direttore del servizio medico della Commissione chiedeva al Vellozzi il consenso a trasmettere alla commissione d'invalidità il suo fascicolo sanitario, ma l'interessato si opponeva affermando — con lettera del proprio patrono del 23 marzo 1972 — che tale fascicolo aveva carattere riservato, inoltre simile trasmissione non sarebbe stata compatibile con gli articoli 26 dello statuto e 9 dell'allegato II dello statuto.

Dal comportamento del Vellozzi la Commissione arguisce che egli non abbia più interesse a proseguire il procedimento, quindi chiede alla Corte di dichiarare il ricorso privo di oggetto e di respingerlo perchè irricevibile e infondato.

Questo è il mio punto di vista.

1.

Vediamo anzitutto la domanda di annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 12 febbraio 1971. Poiché con questa domanda si perseguono svariate finalità, suddividerò l'esame in più punti.

a)

In primo luogo il ricorrente desidera che sia ufficialmente riconosciuto che egli è affetto da malattia professionale, contratta a causa delle condizioni in cui doveva lavorare in tipografia. Il Vellozzi ritiene che tale riconoscimento possa fondarsi esclusivamente sul verbale del 5 dicembre 1968, mentre la Commissione obietta che questo rapporto non costituisce una base sufficiente ed ha disposto che il ricorrente sia sottoposto ad una nuova visita.

Vediamo anzitutto su quali presupposti, secondo la disciplina comunitaria, si fonda la nozione di malattia professionale. Il problema non è di facile soluzione, poiché lo statuto non definisce questa nozione e le norme di esecuzione relative all'art. 73 dello statuto, che dovrebbero illustrare meglio questo punto, non sono ancora state emanate.

Nei casi in cui il diritto comunitario è lacunoso, si ricorre ai criteri desumibili dal tenore generale delle norme comunitarie, combinandole se possibile con quelle di diritto interno e — nel caso specifico — con le raccomandazioni emanate dalla Commissione. Gli elenchi di malattie professionali che costituiscono il parametro fondamentale nei vari Stati, fondati sul presupposto che l'esercizio di una determinata professione abbia un nesso causale con l'infermità riscontrata, non sono di alcuna utilità, poiché si riferiscono ad una casistica particolare e differiscono notevolmente tra di loro. Lasciando da parte questi elenchi, si deve condividere il punto di vista della Commissione (il ricorrente non ha nemmeno tentato di dare una definizione di malattia professionale) che in sostanza è il seguente: la malattia professionale (nel caso di pubblici dipendenti) è quella contratta in occasione e in conseguenza dell'esercizio delle mansioni connesse con un determinato impiego e deve essere accertato che lo svolgimento di tali mansioni costituisce la causa principale o prevalente della contrazione della malattia o del peggioramento delle condizioni di salute.

Quanto meno si deve esigere una prova attendibile che l'esercizio di determinate mansioni costituisce la causa della malattia; naturalmente il nesso di causalità deve venir stabilito unicamente da medici qualificati. Questi accertamenti si possono eseguire solo — come ha fatto la commissione — richiamandosi ai principi sanciti dalla legislazione nazionale e dalla giurisprudenza interna in materia di malattie professionali dei pubblici dipendenti (salvo che non vigano sistemi particolari, come in Germania). Altro utile elemento può essere la raccomandazione della Commissione per l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali (GU 1962, pag. 2188) e della raccomandazione della Commissione circa i presupposti per il versamento delle indennità a chi è colpito da malattie professionali (GU 1962, pag. 2696), poiché entrambi i documenti sottolineano che le malattie professionali devono essere strettamente connesse con l'attività lavorativa svolta e specificano che deve essere inconfutabilmente provato che l'esercizio della professione ne ha costituito la causa determinante. Noterò ancora che il progetto di regolamento d'esecuzione relativo all'art. 73 dello statuto ha lo stesso orientamento. Questi principi, applicati alla fattispecie, pregiudicano gravemente la tesi del ricorrente secondo cui il verbale stilato nel 1968 costituisce di per sé una base sufficiente per riconoscere un nesso causale tra contrazione della malattia e svolgimento del lavoro.

Ricordo anzitutto che la commissione d'invalidità, a suo tempo, doveva stabilire se il ricorrente era permanentemente invalido ai sensi dell'art. 78 dello statuto. Nel dicembre 1968 il ricorrente fu perciò sottoposto ad un esame clinico per verificarne lo stato di salute, ma non per accertare le cause di eventuali malattie: per questo motivo la commissione d'invalidità non ha eseguito analisi sull'eventuale allergia del ricorrente alle soluzioni che maneggiava, ritenendo sufficiente richiamarsi ai risultati degli esami eseguiti nel 1964 e nel 1966 (ricorderò che i risultati del primo esame non erano disponibili e dal secondo esame non risultava che il Vellozzi soffrisse di particolari allergie). Si spiega quindi come la commissione d'invalidità non abbia anche stabilito se le mansioni di autista, svolte dall'interessato dal 1952 al 1958 (attività che comportava altresì il contatto con soluzioni irritanti) non avessero anch'esse contribuito a ledere gli organi respiratori. Si comprenderà perciò come gli accenni della commissione d'invalidità sulle cause della malattia siano piuttosti cauti e vaghi. Mi riferisco alla frase «quant à l'étiologie de cette bronchite, il est malaisé de la déterminer». Ricordo poi che, parlando delle ipotesi avanzate da altri medici, «qui mettent en cause les pro-duits à base de solvants utilisés dans son travail par M. Vellozzi pendant plusieurs années» la commissione d'invalidità osserva che «cette hypothèse ne petit être écartée» e mi riferisco alla frase del rapporto «D'autre part, d'après les déclarations de l'intéressé, son travail s'effectuait dans un locai humide et mal ventilé, ce qui peut avoir contribué à l'éclosion de la bronchite dont il souffre». Sotto questo profilo va considerata la conclusione che il ricorrente ha tratto dal verbale ed apprezzata la frase «sans leur attribuer un rôle unique, on peut admettre en toute bonne foi, que les conditions de travail qu'a connues pendant huit ans, Monsieur Vellozzi, sont intervenues pour une bonne part comme cause de sa bronchite». Analizzando la sostanza del verbale è però difficile sostenere che vi sia un punto in cui si afferma esplicitamente che l'attività svolta in servizio dal ricorrente ha costituito una delle cause principali della sua malattia.

Non dimentichiamo che il rapporto sottolinea anche che «la scarsa collaborazione dell'interessato» non ha consentito di eseguire correttamente alcuni esami. Inoltre si menziona espressamente il fatto che il rapporto è stato elaborato «sans que les médecins soussignés aient pu prendre connaissance du dossier médical de l'intéressé à la CEE». Si può quindi concludere che l'esame non è stato approfondito come invece sarebbe stato necessario per potersi pronunciare sulla causa della malattia.

Infine dovrebbe ancora farsi menzione del fatto che il certificato medico redatto da un altro sanitario il 6 aprile 1971 e allegato al ricorso, accenna molto vagamente a «probabilités d'allergie» e dichiara che il ricorrente ha «un syndrome obstructif de nature allergique, très vraisemblablement en rapport avec ses antécédents professionnels entre 1960 et 1968». Si conclude quindi affermando che «investigations plus fines seraient peut-être à mème de préciser la nature exacte du mode de déclenchement de l'affection actuelle».

Quanto precede non consente di desumere che il verbale del 5 dicembre 1968 costituisce di per sé una base sufficiente su cui fondare la conclusione che il ricorrente è affetto da malattia professionale. Anzi, si dovrebbe accogliere la tesi della Commissione, che ritiene necessarie altre indagini (che dovrebbero beninteso integrare le conclusioni finora tratte dall'esame dei documenti del fascicolo medico fino a questo momento prodotti in giudizio). É però evidente che il primo punto del ricorso amministrativo del Vellozzi va disatteso.

b)

In secondo luogo, il ricorrente chiede che gli vengano rimborsate integralmente tutte le spese, sia quelle già sostenute, sia quelle che dovrà eventualmente sostenere a causa di detta malattia, in quanto esse sono destinate a curare una malattia professionale. Questa richiesta va posta in relazione col n. 3 del reclamo, nel quale si chiede la condanna della Commissione al versamento di 100000 franchi belgi a titolo di rimborso di spese mediche e di medicinali acquistati. È chiaro che una simile richiesta implica la rinuncia al rimborso delle eventuali spese future.

Tuttavia, dall'esame della pretesa, risulta che questa non può venire accolta anche dopo la rinuncia al rimborso delle eventuali spese future. Basterà richiamarsi a quanto ho esposto in precedenza, giungendo alla conclusione che anzitutto si deve appurare se il ricorrente è affetto da malattia professionale. Da questo accertamento dipende l'eventuale applicazione dell'art. 73 dello statuto, che stabilisce che il dipendente colpito da malattia professionale fruisce del rimborso integrale anche delle spese mediche non previste dall'art. 72 dello statuto. Aggiungasi che, anche qualora si accertasse la sussistenza di una malattia professionale, re-sta da dimostrare che le spese di cui l'interessato chiede il rimborso sono esclusivamente connesse alla cura della sua malattia professionale.

in caso di accertamento di malattia professionale, un esperto dovrebbe controllare quali sono le spese attinenti alla cura specifica e, in base a questo accertamento, si dovrebbe stabilire l'entità della somma e disporne il rimborso.

Appare quindi giustificato il rifiuto opposto dalla Commissione al secondo punto del reclamo amministrativo; è stata logica la reazione di disporre un supplemento di inchiesta onde giungere ad una equa soluzione del problema.

c)

In terzo luogo il ricorrente ha prodotto un certificato di un istituto romano in base al quale avrebbe dovuto venir riconosciuta la sua incapacità lavorativa del 40 %. Anche questo punto va posto in relazione con le conclusioni formulate nel ricorso, nelle quali si chiede il riconoscimento di un'incapacità lavorativa pari al 30 %, risultante da un diverso certificato medico.

La domanda, anche così modificata, non può venire accolta. Se non erro, l'autorità che ha il potere di nomina, non può essere obbligata a riconoscere un'incapacità lavorativa unicamente in base a certificati medici presentati dall'interessato. Lo statuto (allegato II, artt. 7 e 9) contempla una commissione d'invalidità composta di tre medici, il cui compito è quello di formulare un giudizio in base a tre diversi pareri, la cui risultante dovrebbe fornire un quadro abbastanza obiettivo. La commissione non si limita a constatare l'invalidità totale permanente, giacché nell'art. 59 si stabilisce che «l'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente 12 mesi in un periodo di tre anni».

La Commissione aveva quindi buoni motivi per rifiutare il riconoscimento dell'invalidità parziale unicamente sulla scorta dei documenti prodotti, al contrario era logico ed equo disporre un nuovo procedimento d'invalidità in quanto nella relazione del 5 dicembre 1968 si parlava soltanto di «signes discrets de bronchite».

d)

Posso concludere sul primo capo di domanda proponendo di dichiararlo infondato e di respingerlo.

2.

Anche la domanda mirante al riconoscimento di un'invalidità parziale del 30 % è quindi destinata a venire disattesa

Se è pacifico che l'autorità che ha il potere di nomina, solo in base ai certificati prodotti dall'interessato, non è tenuta a riconoscere l'invalidità, è evidente che nemmeno la Corte può pronunciarsi in questo senso se non dispone di documenti adeguati.

3.

Quanto alla terza domanda mirante a far condannare la Commissione al pagamento di 100000 franchi belgi a titolo di rimborso spese di cura, a norma dell'art. 73 dello statuto, non è il caso di aggiungere altre considerazioni a quelle che precedono.

Presupposto di tale rimborso è il riconoscimento dell'invalidità dell'interessato; la Corte però non dispone di elementi sufficienti per pronunciarsi in questo senso, decisione che può essere presa al massimo in seno alla commissione d'invalidità che è stata convocata nuovamente dalla Commissione.

comunque è necessario specificare scrupolosamente la natura e la funzione delle spese mediche sostenute, che vanno poste in chiaro rapporto con la malattia dell'interessato. Questo esame non rientra nei compiti della Corte ma costituisce oggetto di perizia da parte della commissione d'invalidità.

Non rimane quindi altra alternativa che respingere per infondatezza anche il terzo caco di domanda.

4.

Anche al quarto capo non è destinata sorte migliore. L'eventuale condanna della Commissione al pagamento di 100000 franchi belgi in virtù dell'art. 73 dello statuto presuppone che venga riconosciuta come professionale la malattia e venga stabilita la gravità dell'affezione; questo accertamento non si può fare in sede contenziosa, ma va affidato alla commissione d'invalidità, quindi non rimane che disattendere il capo di domanda.

5.

In subordine il ricorrente chiede che venga costituita una commissione d'invalidità per accertare il grado d'incapacità lavorativa causato dalla sua malattia professionale.

Poiché la commissione d'invalidità è stata costituita, resta solo da stabilire se ad essa vadano attribuiti i compiti che vorrebbe farle attribuire il ricorrente oppure se debba conservare quelle ampie mansioni, connesse con lo studio della pratica, che le ha affidato la Commissione. Anche in questo caso la risposta sarà breve: la tesi del ricorrente potrebbe venire accolta se fosse dimostrato che sussiste una malattia professionale. Poiché finora però non è stato dimostrato che questo presupposto sussista, dobbiamo arguirne che è impossibile accogliere una simile richiesta.

6.

Nessuno dei capi di domanda può venire accolto. Questo risultato, che sotto il profilo giuridico non giustifica nemmeno una condanna parziale della Commissione a sostenere le spese, non impedisce però che si proceda ad un controllo sanitario come è stato disposto dalla Commissione, anche perché pare che il ricorrente, dopo la conclusione del primo procedimento d'invalidità, presenti i presupposti contemplati dall'art. 59 dello statuto. Il ricorrente può quindi sottoporsi ad una nuova visita presentandosi alla costituenda commissione d'invalidità. A questo proposito egli non può legittimamente opporsi a che il suo fascicolo sanitario venga trasmesso alla commissione d'invalidità. Non vi è alcuna ragione per invocare l'art. 26 dello statuto che disciplina una materia del tutto diversa. La commissione d'invalidità è vincolata dal segreto professionale quanto agli elementi che apprenderà dal fascicolo sanitario (art. 9, allegato II dello statuto) che prescrive che i lavori della commissione sono segreti. È evidente che la commissione d'invalidità deve poter disporre di tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare. Al fine di stabilire se l'interessato sia colpito da malattia professionale e se quindi abbia diritto al totale rimborso delle spese mediche è necessario che vengano prodotti tutti i documenti del fascicolo sanitario dell'interessato, il quale è tenuto a cooperare con gli organi amministrativi nel proprio interesse. Egli deve cioè comportarsi senza venir meno a quell'obbligo di lealtà e di collaborazione già sottolineato dalla giurisprudenza in altre occasioni (causa 3-66, Raccolta 1966, pag. 595).

7.

Concludo quindi come segue:

Il ricorso del sig. Vellozzi va dichiarato infondato e respinto. Le parti sopporteranno ciascuna le spese da essa incontrate a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.