CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

DEL 16 MARZO 1972 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

A norma dell'art. 27 dell'allegato VIII dello statuto del personale (il cosiddetto regolamento delle pensioni) «la moglie divorziata di un funzionario ha diritto, al decesso del marito, alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione che la sentenza di divorzio sia stata pronunziata esclusivamente per colpa del funzionario». L'art. 28 recita: «Se un funzionario divorziato che abbia contratto un nuovo matrimonio lascia una vedova avente diritto alla pensione di reversibilità, la pensione sarà ripartita proporzionalmente alla durata rispettiva dei matrimoni, tra la moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio e la vedova, se la sentenza di divorzio è stata pronunciata esclusivamente per colpa del funzionario. L'importo spettante alla moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio non può tuttavia superare quello degli alimenti che le sono stati accordati dalla sentenza».

La ricorrente nella causa odierna invoca queste disposizioni per ottenere dalla Commissione il versamento della quota di pensione di reversibilità che ritiene spettarle. Dal 19 maggio 1945 essa era coniugata — senza prole — con il sig. Meinhardt, che veniva assunto dalla Commissione il 1o luglio 1961. Con sentenza 27 febbraio 1962 il tribunale di Wiesbaden sanciva il divorzio per colpa del marito. Dopo il divorzio, l'ex marito ha regolarmente versato alla ricorrente — che non si è risposata ed ha continuato a lavorare, come già faceva durante il matrimonio — un assegno mensile di 200 DM; rilevo però che il Meinhardt versava volontariamente l'importo, poiché non era vincolato né da atti giudiziari né da accordi scritti tra privati. Il 4 gennaio 1963 l'ex marito si è risposato e da questo matrimonio è nato un figlio. Il Meinhardt decedeva il 22 settembre 1969, data in cui si trovava ancora alle dipendenze della Commissione. L'assegno mensile summenzionato è stato regolarmente versato fino al giorno del decesso.

Dopo il decesso vi furono lunghe discussioni tra la Commissione e la prima e la seconda moglie del dipendente defunto circa il versamento eventuale di alimenti alla prima moglie e la quota di pensione di reversibilità spettantele. La prima moglie, invocando l'accordo tacito preesistente tra lei e l'ex marito, pretendeva che la seconda moglie continuasse a versarle l'assegno mensile di 200 DM; la seconda moglie vi si oppose, poiché riteneva che alla controparte non fossero mai mancati sufficienti mezzi di sussistenza, quindi l'assegno mensile di 200 DM non poteva essere classificato come «alimenti», ma rappresentava una mera liberalità. Così stando le cose, la Commissione ha deciso di versare alla seconda moglie la pensione di riversibilità decurtata però di 200 DM. In una lettera indirizzata alla prima moglie il 28 luglio 1970, la direzione generale personale ed amministrazione ha espresso i suoi dubbi circa la possibilità di riconoscere un diritto agli alimenti a favore della prima moglie in assenza di una pronuncia della magistratura in questo senso. In secondo luogo la direzione proponeva una composizione amichevole, ma dalla lettera indirizzata all'amministrazione il 27 novembre 1970 risulta che l'accordo non è stato raggiunto. La Commissione pensava quindi di poter archiviare la pratica e in questo senso fu adottata una decisione il 18 febbraio 1971, notificata al procuratore della ricorrente il 1o marzo 1971. Nella decisione si specificava che la ripartizione della pensione di reversibilità presupponeva che il defunto fosse stato condannato a corrispondere gli alimenti alla prima moglie. Alla Commissione però non risultava che vi fossero sentenze di condanna in questo senso a carico dell'ex dipendente e la ripartizione della pensione di reversibilità può avvenire solo in base ad una sentenza di divorzio comportante condanna al versamento degli «alimenti». Poiché nella fattispecie tale condanna non è stata pronunciata, non sussisteva il presupposto fondalmente per corrispondere alla prima moglie una quota della pensione di reversibilità.

La sig.ra Meinhardt ha impugnato questa decisione il 1o giugno 1971, chiedendo l'annullamento del provvedimento e la declaratoria che «alla sig.ra Meinhardt, vedova di Willy Meinhardt, spetta la metà della pensione di reversibilità». Nella replica la pretesa è stata ridotta ad una quota mensile di 200 DM. In udienza però è stata ripristinata la pretesa iniziale.

La Commissione chiede che il ricorso sia respinto perché infondato e, in subordine, chiede che sia disattesa ogni domanda mirante ad ottenere un assegno mensile superiore a 200 DM. La Corte, con ordinanza del 22 settembre 1971, ha accolto la domanda di intervento adesivo della sig.ra Marianne Meinhardt, residente in Tervueren, che quindi diventa interveniente a sostegno della Commissione.

1. 

Prima di iniziare l'esame del merito è necessaria una breve osservazione sulle domande processuali.

La Commissione non ha sollevato obiezioni sulla limitazione della domanda formulata nella replica, mentre in udienza ha sollevato il problema del se sia possibile far rivivere la pretesa relativa a quanto ha già costituito elemento di rinuncia. Queste modifiche della domanda fanno sorgere un problema di ricevibili-tà, giacchè la giurisprudenza è molto severa nei confronti delle domande modificate, specie se la modifica è stata fatta in udienza.

Vorrei però suggerire di mitigare ora il vostro rigore in considerazione della fattispecie su cui dovete pronunciarvi. In udienza non è stata presentata una nuova domanda, ma è solo stata confermata la domanda primitiva, sulla quale la Commissione ha avuto agio di formulare le proprie difese, quindi pare eccessivo affermare che sono stati lesi gli interessi della convenuta. In secondo luogo non sono stati modificati i fondamenti della domanda, ne è stata semplicemente rettificata la portata, quindi a rigor di termini la domanda è rimasta immutata. Non vedo quindi perché si dovrebbe rifiutare di condurre l'esame sulla scorta della pretesa primitiva, specie dal momento che la ricorrente non ha agito cervelloticamente, ma ha dimostrato di essere stata colpita da malattia, motivo che mi pare plausibile.

2. 

La sostanza della controversia è costituita dalla questione del se la Commissione potesse legittimamente rifiutare il versamento di una quota della pensione di reversibilità alla prima moglie del dipendente defunto. Ufficialmente il rifiuto è stato motivato con l'impossibilità di accertare se l'interessato fosse stato vincolato a versare gli alimenti alla ex moglie, sia in virtù di una sentenza o di altro provvedimento o accordo giuridicamente valido. In assenza di valido titolo non resta che la constatazione che non vi sono giustificati motivi per concedere una quota della pensione di reversibilità.

La ricorrente non accetta questa motivazione: anzitutto perchè lo statuto, nell'ipotesi contemplata dall'art. 28, si rifà al diritto interno per quel che riguarda la nozione di obbligo a versare gli «alimenti» e nella fattispecie entra in linea di conto il § 58 della legge tedesca sul matrimonio, i cui presupposti sarebbero soddisfatti. Inoltre il regolare versamento di un assegno mensile equivale all'implicito riconoscimento di un obbligo a versare gli alimenti da parte dell'ex coniuge ai sensi del § 72 della legge sul matrimonio vigente in Germania, il che dovrebbe essere sufficiente per quanto riguarda i requisiti posti dallo statuto. Sarebbe assurdo esigere come prova supplementare una pronuncia della magistratura, poiché il diritto tedesco ignora una simile prassi. Altrettanto assurdo o illogico sarebbe l'esigere come prova una dichiarazione dell'autorità giudiziaria, giacché non si vede per quale via essa si potrebbe ottenere. Infine si deve partire dal presupposto che la ricorrente non deve trovarsi in una situazione meno favorevole di quella che potrebbe ottenere grazie al diritto interno, Il § 125 della legge tedesca sullo stato giuridico dei pubblici impiegati stabilisce che è sufficiente l'effettivo versamento degli alimenti da parte del marito divorziato per poter ottenere la pensione di reversibilità.

Ad un esame approfondito, l'ultimo assunto della ricorrente si rivela inconsistente: infatti questo principio non trova fondamento in alcun articolo dello statuto. I motivi esistono e si comprendono: anzitutto si rileva che lo statuto — come hanno rilevato la Commissione e l'interveniente — ha un'impostazione diversa, cioè non si impernia — come afferma la ricorrente — sul § 125 della legge tedesca relativa ai rapporti di pubblico impiego. D'altro canto, se valesse il principio del rinvio alla nozione adottata nei rispettivi diritti interni, dal momento che tali nozioni non sono perfettamente identiche, si giungerebbe a conclusioni diverse a seconda della nazionalità dei dipendenti. Ciò però creerebbe difficoltà quanto all'uniforme applicazione dello statuto del personale delle Comunità europee. È quindi superfluo discutere ulteriormente sul § 125 della disciplina tedesca.

Più complesso invece è lo studio degli altri argomenti. Si deve analizzare a fondo il combinato disposto degli artt. 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto. In primo luogo si rileva che lo statuto fa una chiara distinzione tra le ipotesi previste dall'art. 27 e quelle previste dall'art. 28, nel primo si riconosce il diritto alla pensione di reversibilità a favore della ex moglie di un dipendente divorziato, mentre nel secondo si regola la riparti zione della pensione di reversibilità tra la vedova e la ex moglie del dipendente defunto. La pretesa cui legittima l'art. 27 è condizionata dal presupposto che il dipendente defunto sia stato dicharato colpevole dalla sentenza di divorzio, mentre l'art. 28 stabilisce per di più che «l'importo spettante alla moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio non può tuttavia superare quello degli alimenti che le sono stati accordati dalla sentenza». La Commissione ravvisa in questa disposizione un presupposto complementare per acquisire il diritto alla pensione e sotto questo aspetto direi che l'impostazione è esatta. Non sarebbe comunque esatto attribuire al capoverso dell'art. 28 testé citato solo la funzione di limitare quantitativamente un preesistente diritto alla pensione di reversibilità. Basta considerare la disciplina nazionale, ad esempio il § 58 della legge matrimoniale tedesca, per immaginare come un marito, pur se divorziato per sua colpa, possa anche non venir condannato a versare gli alimenti. Se in questo caso non sussiste il presupposto espressamente previsto dall'art. 28, cioè la condanna agli alimenti, viene meno anche il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità. Poiché quindi solo la prima moglie di un uomo che si è risposato deve fornire la prova di cui all'art. 28, risulta chiaro che la vedova di un dipendente si trova in posizione privilegiata, e la decisione della Commissione nella fattispecie favorisce la vedova.

Mi pare poi logico pensare che spirito e funzione delle condizioni poste dall'art. 28 per la suddivisione della pensione di reversibilità siano quelli di dispensare gli organi amministrativi e la Corte di giustizia dall'incarico di vagliare in base al diritto nazionale l'esistenza e l'estensione dei presupposti che deve presentare un dipendente divorziato per ottenere la corresponsione degli alimenti. Effettivamente, tenuto conto dei compiti generali affidati agli organi comunitari, questa non costituisce solo una materia estranea alle competenze comunitarie, ma per di più rientra in un settore del diritto molto complicato. Una pronuncia in questo campo implica l'esame di complesse questioni di fatto e di diritto e si può affermare che la materia può venir affrontata solo da coloro che dispongono di una buona esperienza, come ad esempio i tribunali nazionali. Lo dimostrano le disposizioni del § 58 della legge matrimoniale tedesca, in virtù della quale «gli alimenti devono venir corrisposti in misura proporzionale al tenore di vita del coniuge divorziato», val e a dire tenendo conto dei redditi e degli utili dell'attività dell'interessato. Esaminando la giurisprudenza si nota che non solo si tiene conto dei redditi e degli utili, ma si considera pure l'attitudine e la capacità a svolgere attività remunerate, l'eventuale esistenza di altri obblighi, l'equità del versamento e l'eventuale vincolo a versare ulteriori prestazioni alimentari. Se si ammette che lo scopo delle condizioni poste dall'art. 28 è quello descritto, risulta indubbio che è assurda la tesi sostenuta dalla ricorrente, cioè che gli organi comunitari dovrebbero applicare direttamente il § 58 della legge matrimoniale e determinare l'entità della prestazione alimentare. Contemporaneamente si rileva che la ricorrente ha al massimo diritto ad una quota della pensione pari a quella menzionata nella replica, cioè i 200 DM già percepiti mensilmente in precedenza. Per il resto la pretesa è infondata. In effetti il problema si limita alla determinazione del se si possa invocare l'art. 28 dell'allegato allo statuto richiamandosi ai versamenti effettuati in precedenza, che proverebbero il tacito accordo di corrispondere gli alimenti, oppure — come ritiene la Commissione — se si debba produrre una sentenza o basti la produzione del verbale di una transazione giudiziale, come ritiene l'interveniente. La soluzione del problema, unicamente in base al tenore dell'art. 28, è piuttosto facile, giacché nell'articolo si fa menzione di una sentenza. È però evidente che non ci si può limitare al tenore, come si desume dall'art. 27 dell'allegato allo statuto. Partendo dal logico presupposto che il diritto matrimoniale interno non può ve nire modificato dallo statuto e tenuto conto del fatto che le sentenze di divorzio non sempre stabiliscono a quale dei coniugi debba attribuirsi la colpa, potrebbe essere giusto prescindere dalla formulazione dell'art. 27. Lo stesso vale per l'art. 28. In base alla logica concatenazione, l'espressione «dalla sentenza» dell'ultimo capoverso del primo comma può riferirsi solo alla «sentenza» di cui è menzione in precedenza. Sia la Commissione che l'interveniente ammettono però che non è opportuno interpretare la norma con tale rigore, poiché in molti Stati il versamento degli alimenti, in caso di contestazione, è regolato con una sentenza separata. Quindi la Commissione e l'interveniente riconoscono la validità, ai fini dell'art. 28, di un qualunque titolo giuridico, l'interveniente ritiene sufficiente anche la produzione di un semplice verbale di transazione giudiziale.

Se però si ammette la necessità di interpretare l'art. 28 senza attenersi troppo rigidamente al suo tenore, nella fattispecie si potrebbe far strada la convinzione che lo scopo reale delle condizioni poste dall'art. 28 sia solo quello che il versamento degli alimenti si debba poter fondare su un elemento indiscusso, basato sul diritto interno, quindi in questo senso sarebbe logico includere tra gli elementi di base anche gli accordi privati.

Che questa tesi non sia priva di fondamento lo comprovano anche il fatto che la ricorrente ha affermato che nel diritto interno — se il diritto agli alimenti non viene contestato — non vi è possibilità di ricorso, comunque in una simile ipotesi non si può ragionevolmente pensare di promuovere un'azione. Si deve ammettere che la prima parte dell'affermazione non è molto consistente poiché l'azione per ottenimento di una prestazione (di cui al § 93 del codice di procedura civile tedesco) non presuppone un interesse tutelabile ed un'azione mirante ad ottenere una declaratoria a norma del § 256 del codice di procedura civile non dovrebbe apparire illegittima, almeno se è promossa in relazione ad un rapporto giuridico che nell'immediato futuro potrebbe dar origine a rivendicazioni. Bisogna riconoscere che la promozione di simili procedimenti può apparire impossibile se non vi è controversia e se — per l'età della parte convenuta — non vi è motivo di garantire le pretese future, esperibili nei confronti di terzi. Se si vuole interpretare correttamente l'art. 28 del regolamento sulle pensioni, non si deve trascurare questa considerazione.

D'altro canto — e mi pare pure importante — non è vero che in ogni procedimento in materia di alimenti si debba sempre accertare la sussistenza dell'obbligo e la sua entità. È noto che la convenuta può sempre riconoscere la sussistenza dell'obbligo o giungere ad una transazione. Un titolo giuridico come richiede la convenuta non contiene sempre necessariamente attendibili dichiarazioni sull'esistenza dei presupposti del § 58 della legge matrimoniale e sull'esistenza di un obbligo a versare gli alimenti. Ciò ammesso, non resta che compiere un piccolo passo per accogliere la tesi della ricorrente, cioè anche gli accordi taciti possono costituire valido titolo — a norma dell'art. 28 — in quanto rientrano fra i titoli contemplati dal § 72 della legge tedesca. Essi non forniscono la certezza assoluta circa l'esistenza dell'obbligo, in quanto possono essere stati stipulati anche per motivi diversi, tuttavia se l'accordo è rispettato per anni e se vi è una sentenza che stabilisce la colpa del coniuge che assume l'impegno, tali elementi possono costituire una valida prova ai fini dell'art. 28, giacché equivalgono in pratica ad una sentenza.

In conclusione ritengo che — tenuto conto della ratio legis dell'art. 28 del regolamento sulle pensioni e dell'evidente insufficienza del tenore dello stesso articolo — pare giustificato presumere che anche accordi in materia di alimenti — sia taciti che espressi — hanno rilevanza ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità. Il regolare versamento di una somma alla ex moglie le conferisce il diritto di pretendere una quota della pensione di reversibilità pari alla cifra finora riscossa. Una soluzione diversa sarebbe ammissibile solo se la seconda moglie avesse provato che non poteva venir accolto il principio di prova offerto dalla ricorrente (prova che non può esser fornita invocando solo l'insussistenza dei presupposti materiali di cui al § 58 della legge matrimoniale). Rimane quindi solo la possibilità di accogliere il ricorso nei termini delineati nella replica.

3. 

Propongo quindi di accogliere il ricorso in questo senso, annullando la decisione impugnata e condannando la Commissione a versare all'attrice mensilmente 200 DM a titolo di pensione di reversibilità. La domanda deve venire dichiarata infondata per le pretese che superano questa cifra. Se la mia proposta sarà accettata, la vittoria solo parziale della ricorrente implica che dovrà essere posta a suo carico una parte delle spese causate alla Commissione e all'interveniente.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.