SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 GIUGNO 1970. - PARFUMS MARCEL ROCHAS VERTRIEBS-GMBH CONTRO HELMUT BITSCH. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'OBERLANDESGERICHT KARLSRUHE). - CAUSA 1/70.
raccolta della giurisprudenza 1970 pagina 00515
edizione speciale danese pagina 00085
edizione speciale greca pagina 00361
edizione speciale portoghese pagina 00407
edizione speciale spagnola pagina 00055
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . POLITICA DELLA CEE - NORME SULLA CONCORRENZA - INTESE - CONTRATTO TIPO - NOTIFICA - ESTENSIONE DELL' EFFETTO AI CONTRATTI DI CONTENUTO IDENTICO ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17, ART . 5 )
2 . POLITICA DELLA CEE - NORME SULLA CONCORRENZA - INTESE - CONTRATTO TIPO STIPULATO ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 17 E REGOLARMENTE NOTIFICATO - ACCORDI DI CONTENUTO IDENTICO - VALIDITA PROVVISORIA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17, ART . 5 )
3 . POLITICA DELLA CEE - NORME SULLA CONCORRENZA - INTESE - ACCORDO STIPULATO ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 17 E REGOLARMENTE NOTIFICATO - VALIDITA PROVVISORIA - DIVIETO DI ESPORTAZIONE IMPOSTO AI RIVENDITORI - IRRILEVANZA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17, ART . 5 )
4 . POLITICA DELLA CEE - NORME SULLA CONCORRENZA - ACCORDO BILATERALE TRA IMPRESE STIPULATO ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 17 - NOTIFICA DELLO STESSO COME CONTRATTO TIPO AI SENSI DELLA RUBRICA II DEL MODULO B ALLEGATO AL REGOLAMENTO 27/62 - ACCORDO BILATERALE TRA IMPRESE - IRRILEVANZA DELLA SUA INCLUSIONE IN UN GRUPPO DI CONTRATTI PARALLELI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17, ART . 5 )
1 . LA NOTIFICA DEL CONTRATTO TIPO E SUFFICIENTE PERCHE SIANO RAGGIUNTI GLI SCOPI DELLA NOTIFICA STESSA, PER QUANTO RIGUARDA I CONTRATTI DI CONTENUTO IDENTICO CONCLUSI DALLA STESSA IMPRESA . QUESTI DEVONO QUINDI FRUIRE DEGLI EFFETTI CHE NE DERIVANO .
2 . GLI ACCORDI CONTEMPLATI ALL' ARTICOLO 85, N . 1, DEL TRATTATO, CONCLUSI DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 17/62, CHE RIPRODUCONO ESATTAMENTE IL CONTRATTO TIPO CONCLUSO ANTERIORMENTE E REGOLARMENTE NOTIFICATO, FRUISCONO DELLO STESSO REGIME DI VALIDITA DI QUESTO .
3 . IL DIVIETO DI ESPORTARE, IMPOSTO A DEI DETTAGLIANTI AI QUALI E GIA VIETATO DI VENDERE A CHI NON SIA CONSUMATORE DIRETTO NON PUO' MENOMARE LA VALIDITA PROVVISORIA DI UN ACCORDO DA CONSIDERARSI REGOLARMENTE NOTIFICATO .
4 . I CONTRATTI IN ATTO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 17/62, CONCLUSI DA DUE IMPRESE E NOTIFICATI COME CONTRATTI-TIPO AI SENSI DELLA RUBRICA II DEL MODULO B ALLEGATO AL REGOLAMENTO 27/62, VANNO CONSIDERATI COME ACCORDI AI QUALI PARTECIPANO DUE SOLE IMPRESE AGLI EFFETTI DELL' ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO 17/62 ( MODIFICATO DALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO 59/62 ), ANCHE SE FANNO PARTE DI UN GRUPPO DI CONTRATTI PARALLELI .
NEL PROCEDIMENTO 1-70
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALL' OBERLANDESGERICHT KARLSRUHE, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
PARFUMS MARCEL ROCHAS VERTRIEBS-GMBH, CON SEDE IN MONACO DI BAVIERA,
HELMUT BITSCH, DI BREISACH/RHEIN, WALDSTRASSE 18,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 85 CEE E DEI REGOLAMENTI ADOTTATI PER LA SUA ATTUAZIONE,
1 CON ORDINANZA 10 DICEMBRE 1969, PERVENUTA NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 2 GENNAIO 1970, L' OBERLANDESGERICHT KARLSRUHE HA DEFERITO, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 85 DEL TRATTATO E DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962 N . 17 .
SULLA PRIMA QUESTIONE
2 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE ALLA CORTE DI DICHIARARE SE DEI CONTRATTI DI VENDITA CONTENENTI UNA CLAUSOLA CHE VIETA DI ESPORTARE, STIPULATI DOPO L' ENTRATA IN VIGORE ( 13 . 3 . 1962 ) DEL REGOLAMENTO 17/62 E CHE NON SIANO STATI NOTIFICATI AI SENSI DI QUESTO, SIANO PROVVISORIAMENTE VALIDI QUALORA UN CONTRATTO TIPO D' IDENTICO CONTENUTO - STIPULATO PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DI DETTO REGOLAMENTO - SIA STATO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE NELLE FORME E NEI TERMINI PRESCRITTI DALL' ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO STESSO .
3 A NORMA DELL' ARTICOLO 87, N . 2, B, DEL TRATTATO, SPETTA AL CONSIGLIO STABILIRE, MEDIANTE REGOLAMENTI O DIRETTIVE, LE MODALITA D' APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 85 E 86, TENENDO CONTO DELLA NECESSITA DI GARANTIRE UNA SORVEGLIANZA EFFICACE SULLE INTESE E DI SEMPLIFICARE IL PIU POSSIBILE IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO .
IN CONFORMITA A QUESTA DISPOSIZIONE, GLI ARTICOLI 4 E 5 DEL REGOLAMENTO 17 STABILISCONO CHE, PER POTER EVENTUALMENTE FRUIRE DELL' ARTICOLO 85, N . 3, L' ACCORDO DEV' ESSERE STATO PREVIAMENTE NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE, MENTRE L' ARTICOLO 24 DELLO STESSO REGOLAMENTO ATTRIBUISCE A QUEST' ULTIMA IL COMPITO DI DETERMINARE LA FORMA, IL CONTENUTO E LE PARTICOLARITA DI DETTE NOTIFICHE .
4 PER L' ATTUAZIONE DI DETTO ARTICOLO 24, LA COMMISSIONE HA PRECISATO, COL REGOLAMENTO 3 MAGGIO 1962 N . 27 ( GU 1962, PAG . 1118 ) MODIFICATO DAI REGOLAMENTI 21 DICEMBRE 1962 N . 153 ( GU 1962, PAG . 2918 ) E 26 LUGLIO 1968 N . 1133 ( GU 1968 N . L 189, PAG . 1 ), QUALE DEBBA ESSERE IL CONTENUTO DEI MODULI DI NOTIFICA .
IL MODULO B, ALLEGATO AL REGOLAMENTO 27/62, E IL MODULO A/B CHE LO HA SOSTITUITO NEL 1968, STABILISCONO, SOTTO LA RUBRICA : INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO DELL' ACCORDO, DELLA DECISIONE O DELLA PRATICA CONCORDATA, CHE SE SI TRATTA DI UN CONTRATTO TIPO, " CIOE DI UN CONTRATTO CHE IL RICHIEDENTE CONCLUDE REGOLARMENTE CON DETERMINATE PERSONE O GRUPPI DI PERSONE ( AD ESEMPIO, UN CONTRATTO CHE LIMITI LA LIBERTA D' AZIONE DI UNA CONTROPARTE IN MATERIA DI PREZZI O DI CONDIZIONI COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA RIVENDITA DI MERCI FORNITELE DALL' ALTRA PARTE CONTRAENTE ) ", E SUFFICIENTE ALLEGARE IL TESTO DEL CONTRATTO TIPO .
SOTTO LA RUBRICA : INFORMAZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI, GLI STESSI MODULI PRECISANO CHE L' INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE E DELL' INDIRIZZO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI ALL' ACCORDO NON E NECESSARIA PER I CONTRATTI TIPO .
INOLTRE, LE PARTICOLARITA DELLA NOTIFICA DEI CONTRATTI TIPO VALGONO PURE, SECONDO DETTI MODULI, PER LE DOMANDE DI ATTESTATO NEGATIVO AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO 17 .
5 LA COMMISSIONE HA QUINDI RITENUTO CHE, PUR COSTITUENDO, SOPRATTUTTO NELL' INTERESSE DELLE IMPRESE, UN ALLEGGERIMENTO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO, LA NOTIFICA DEL CONTRATTO TIPO E SUFFICIENTE A CONSENTIRE UNA EFFICACE SORVEGLIANZA SUGLI ACCORDI CHE POSSONO CONTRAVVENIRE ALL' ARTICOLO 85 .
DATA LA NATURA DEL CONTRATTO TIPO, LA SUA NOTIFICA ATTIRA L' ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE SUL CONTESTO ECONOMICO E GIURIDICO ENTRO IL QUALE ESSO SI COLLOCA .
OLTRACCIO', L' ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO 17/62 LE CONSENTE, IN QUALSIASI MOMENTO, DI PROCURARSI LE INFORMAZIONI ULTERIORI CH' ESSA RITIENE NECESSARIE .
LA NOTIFICA DEL CONTRATTO TIPO E SUFFICIENTE PERCHE SIANO RAGGIUNTI GLI SCOPI DELLA NOTIFICA STESSA, PER QUANTO RIGUARDA I CONTRATTI DI CONTENUTO IDENTICO CONCLUSI DALLA STESSA IMPRESA .
QUESTI DEVONO QUINDI FRUIRE DEGLI EFFETTI CHE NE DERIVANO .
6 LA CONCLUSIONE NON PUO' ESSERE DIVERSA NEL CASO CHE IL CONTRATTO NOTIFICATO COME CONTRATTO TIPO SIA STATO STIPULATO ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 17, MENTRE GLI ALTRI CONTRATTI SONO POSTERIORI AL REGOLAMENTO STESSO .
POSTO CHE IL REGOLAMENTO 27/62 NON FA DIFFERENZE IN PROPOSITO E CHE QUESTA CIRCOSTANZA NON DIMINUISCE L' EFFICACIA DELLA NOTIFICA DEL CONTRATTO TIPO, NON E IL CASO DI DISTINGUERE LA DOVE IL TESTO NON FA DISTINZIONI .
GLI ACCORDI CONCLUSI DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 17/62, CHE RIPRODUCONO ESATTAMENTE IL CONTRATTO TIPO CONCLUSO ANTERIORMENTE E REGOLARMENTE NOTIFICATO, FRUISCONO QUINDI DELLO STESSO REGIME DI VALIDITA DI QUESTO .
7 LA COMMISSIONE HA SOSTENUTO CHE, IN VISTA DELLA CIRCOSTANZA CHE LA QUESTIONE DEFERITA RIGUARDA DEI CONTRATTI CONTENENTI UNA CLAUSOLA CHE VIETA DI ESPORTARE, SI DOVEVA TENER CONTO DI QUESTO ELEMENTO SPECIFICO ATTO, A SUO PARERE, AD INFLUIRE SULLA VALIDITA PROVVISORIA DA ATTRIBUIRSI A QUESTO GENERE DI CONTRATTI .
8 DAL PROVVEDIMENTO DI RINVIO RISULTA CHE IL DIVIETO D' ESPORTARE VIENE IMPOSTO A DEI DETTAGLIANTI AI QUALI E GIA VIETATO DI VENDERE A CHI NON SIA CONSUMATORE DIRETTO .
SALVA RESTANDO LA FACOLTA DELLA COMMISSIONE DI VALERSI DEI POTERI ATTRIBUITILE DALL' ARTICOLO 85 DEL TRATTATO E DAL REGOLAMENTO 17/62, UN DIVIETO D' ESPORTARE SIFFATTO NON PUO' MENOMARE LA VALIDITA PROVVISORIA DI UN ACCORDO DA CONSIDERARSI REGOLARMENTE NOTIFICATO .
SULLA SECONDA QUESTIONE
9 PER IL CASO CHE LA PRIMA QUESTIONE VENGA RISOLTA IN SENSO AFFERMATIVO, IL GIUDICE PROPONENTE CHIEDE SE IL CONTRATTO TIPO ANDASSE NOTIFICATO ENTRO IL 1 ) NOVEMBRE 1962 OPPURE ENTRO IL 31 GENNAIO 1963 .
10 L' ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO 17/62, MODIFICATO DALL' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO 59/62, DETERMINA LE MODALITA DELLA NOTIFICA DEGLI ACCORDI IN ATTO AL MOMENTO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 17, STABILENDO CHE DETTI ACCORDI ANDAVANO NOTIFICATI ENTRO IL 1 ) NOVEMBRE 1962, ECCETTUATI QUELLI CUI PARTECIPAVANO DUE SOLE IMPRESE, PER I QUALI IL TERMINE DI NOTIFICA ERA PROROGATO AL 1 ) FEBBRAIO 1963 .
LA QUESTIONE E DIRETTA AD ACCERTARE SE, AGLI EFFETTI DI DETTO ARTICOLO 5, IL CONTRATTO TIPO NOTIFICATO DEBBA ESSERE CONSIDERATO COME UN ACCORDO CUI PARTECIPANO DUE SOLE IMPRESE .
11 LA PROROGA DI TRE MESI, PREVISTA A FAVORE DEGLI ACCORDI CONCLUSI DA DUE IMPRESE, HA UNICAMENTE LA NATURA DI AGEVOLAZIONE AMMINISTRATIVA .
L' ACCORDO DI VENDITA O DI ESCLUSIVA, CONCLUSO DA DUE IMPRESE, ANCHE SE FA PARTE DI UN GRUPPO DI CONTRATTI PARALLELI, VA QUINDI CONSIDERATO, AGLI EFFETTI DELL' ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO 17/62, COME UN ACCORDO CUI PARTECIPANO DUE SOLE IMPRESE .
12 QUESTA INTERPRETAZIONE TROVA CONFERMA NEL FATTO CHE IL REGOLAMENTO 153/62, IL QUALE HA ISTITUITO UN SISTEMA DI NOTIFICA SEMPLIFICATO PER DETERMINATI ACCORDI DI ESCLUSIVA CUI PARTECIPANO DUE SOLE IMPRESE, STABILISCE CHE I CONTRATTI TIPO, DESTINATI AD ESSERE CONCLUSI REGOLARMENTE DA UN' IMPRESA CON UN CERTO NUMERO DI ALTRE IMPRESE, POSSONO ESSERE NOTIFICATI SECONDO DETTO SISTEMA .
13 LE SPESE ESPOSTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE PROPONENTE, AL QUALE SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
LA CORTE,
STATUENDO SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALL' OBERLANDESGERICHT KARLSRUHE, CON ORDINANZA 10 DICEMBRE 1969, AFFERMA PER DIRITTO :
1 ) GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTICOLO 85 N . 1 DEL TRATTATO, CONCLUSI DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 17/62, CHE RIPRODUCONO ESATTAMENTE UN CONTRATTO TIPO CONCLUSO ANTERIORMENTE E REGOLARMENTE NOTIFICATO COME TALE, FRUISCONO DELLO STESSO REGIME DI VALIDITA PROVVISORIA DI QUESTO .
2 ) I CONTRATTI IN ATTO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 17/62, CONCLUSI DA DUE IMPRESE E NOTIFICATI COME CONTRATTO TIPO AI SENSI DELLA RUBRICA II DEL MODULO B ALLEGATO AL REGOLAMENTO 27/62, VANNO CONSIDERATI COME ACCORDI AI QUALI PARTECIPANO DUE SOLE IMPRESE AGLI EFFETTI DELL' ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO 17/62 ( MODIFICATO DALL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO 59/62 ), ANCHE SE FANNO PARTE DI UN GRUPPO DI CONTRATTI PARALLELI .