CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

DELL'11 NOVEMBRE 1970 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Nel maggio e nell'agosto 1964 la ricorrente nel processo di merito importava dagli Stati Uniti dei volatili congelati dichiarandoli come «Rock Cornish Game Hens». L'ufficio doganale di Lüneburg classificava gli animali dapprima sotto la voce doganale 02.04-B 50, cioè come «altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di selvaggina» e in base a questa voce determinava il valore doganale e l'ammontare della tassa di conguaglio. Nell'ottobre 1964, le direzioni di Hannover e di Amburgo emanavano istruzioni doganali vincolanti in virtù delle quali gli RCGH andavano considerati volatili domestici e quindi, se non erano allo stato vivo, andavano classificati sotto la voce 02.02 (volatili… da cortile e loro frattaglie commestibili). Nel maggio 1965 lo Hauptzollamt di Lüneburg emanava perciò due provvedimenti di rettifica destinati alla ricorrente, con i quali si applicava, anche se con ritardo, il prelievo dovuto a questo titolo, giacché la voce doganale 02.02 è contemplata dal regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU 1962, pag. 959).

La ditta Witt, però, non accettava questa modifica, contro la quale faceva opposizione in quanto la merce importata — a giudizio della ricorrente — non poteva venir classificata sotto la voce volatili domestici, poiché si trattava di selvaggina.

A sostegno dell'opposizione, s'invocava il responso di esperti che consideravano gli RCGH come risultato di un incrocio di varie razze di volatili selvatici. Il fatto ch'essi venivano allevati in recinto non era sufficiente a conferire loro il carattere domestico. Inoltre una perizia dell'istituto d'igiene alimentare dell'università di Berlino del 18 dicembre 1964 confermava che gli RCGH costituivano una razza di volatili che non corrispondeva affatto ad altri tipi di volatili congelati esaminati a titolo di raffronto, per contro vi era una certa analogia con i fagiani, il che conferiva loro un carattere selvatico.

L'opposizione veniva respinta ed il provvedimento negativo si richiamava alla letteratura in materia, che definiva gli RCGH polli domestici giovani e non ancora sviluppati del tipo di volatili da cortile Cornish Game. Inoltre, l'ufficio doganale di Lüneburg sottolineava che il risultato delle ricerche effettuate dall'ufficio tecnico di Hamburg-Altona e dall'ufficio di ricerche veterinarie di Amburgo aveva confermato che il gusto della carne non aveva nulla di

selvatico, ma era identico a quello dei polli da cortile. La Witt impugnava il provvedimento e la questione veniva portata dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. La Witt chiedeva l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento relative al prelievo, affermando che nella decisione della controversia si doveva tener conto dell'origine americana della merce. In America si erano incrociati i Game Hens con galli di prateria americani ed il carattere selvatico degli RCGH era così rimasto intatto. Il ministero dell'agricoltura americano considera normalmente gli RCGH come selvaggina, come si può chiaramente arguire dalla parola Game. Dello stesso parere si sono dimostrate le autorità sanitarie di Amburgo che, in una lettera del 15 luglio 1964, confermano il carattere selvatico degli RCGH. In ogni caso gli animali devono venir definiti surrogato di selvaggina; poiché tale voce non rientra in alcuna delle categorie doganali, ne consegue che, in base ai principi generali seguiti nella classificazione, gli RCGH vengono classificati volatili selvatici per la loro affinità con questi ultimi.

L'ufficio doganale convenuto non si scosta dall'atteggiamento assunto e ribadisce che l'esemplare primitivo degli RCGH è il risultato di un incrocio tra razze create unicamente a scopo di lucro. Anche se i polli di prateria sono intervenuti negli accoppiamenti, le caratteristiche delle razze d'allevamento hanno prevalso. È quindi inevitabile classificare il prodotto come volatili domestici, mentre animali selvatici sarebbero unicamente quelli catturati a caccia. Gli RCGH non vengono cacciati poiché non esistono allo stato brado né come esemplare primitivo, né come esemplare risultante dall'allevamento americano. Per quanto poi riguarda il gusto degli RCGH, non corrisponde esattamente a quello dei polli d'allevamento; tuttavia non è nemmeno un gusto tipicamente selvatico.

Per risolvere la questione della classificazione, il Finanzgericht di Amburgo ha fatto redigere due perizie circa il carattere degli animali presi in esame, che però sono giunte a due conclusioni diametralmente opposte. Poiché la controversia può venire risolta soltanto interpretando le nozioni merceologiche di cui al regolamento n. 22 (solo se si dovesse trattare di volatili da cortile ai sensi dell'articolo 1, sarebbe applicabile il prelievo), con ordinanza 6 maggio 1970, il Finanzgericht sospendeva il procedimento e, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, deferiva alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

«Se la razza Rock Cornish Game Hens rientri nella categoria dei volatili da cortile di cui all'articolo 1 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee, 4 aprile 1962, n. 22, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame».

Esaminerò ora la questione tenendo conto anche delle osservazioni della Commissione e dell'attrice nel processo di merito.

1. 

È evidente che la Corte, nella fattispecie, non può stabilire se gli RCGH siano volatili da cortile ai sensi del regolamento n. 22, giacché, così facendo, si pronuncerebbe su una determinata fattispecie, cioé applicherebbe il diritto comunitario al caso singolo. L'articolo 177 del trattato lo vieta, anzi riserva al giudice proponente la pronuncia sul merito. Nella fattispecie la Corte deve limitarsi ad interpretare la nozione di «volatili da cortile» ai sensi del regolamento n. 22, cioè deve pronunciarsi su una questione giuridica in modo da fornire i criteri per la classificazione. Questo è l'orientamento da dare alla vostra risposta, come avete già fatto in altri casi, e sotto questo aspetto non vi sono problemi di ricevibilità.

La ricevibilità del provvedimento di rinvio non è nemmeno inficiata dal fatto che il giudice proponente non ha sufficientemente indagato su alcuni punti della controversia, poiché sovente nelle cause pregiudiziali, sia nel nostro caso che in casi analoghi, la controversia può venire risolta solo allorché sono state definite alcune nozioni giuridiche, cioè allorché è stata indicata la via della soluzione e quindi sono stati definiti i punti essenziali della controversia. Negando questo principio, la domanda pregiudiziale dovrebbe essere preceduta da un'esauriente istruttoria con l'indubbio pericolo di trascurare alcuni aspetti essenziali dell'economia processuale, ma nessun principio del rinvio pregiudiziale impone di osservare questa regola. È quindi ora irrilevante stabilire se il giudice proponente, nel nostro caso, ha sufficientemente indagato sui fatti, come l'attrice sostiene, oppure se è necessario integrare l'istruttoria.

2. 

Dopo questo preambolo, affronterò l'essenza del problema di classificazione rilevando anzitutto che l'interpretazione del termine «volatili da cortile» che compare nell'articolo 1 del regolamento n. 22 deve tener conto del fatto che la norma ha ripreso varie voci doganali della tariffa doganale comune, voci che a loro volta si basano sullo schema tariffario di Bruxelles. Ciò ha importanza, per quanto riguarda il testo tedesco della norma, giacché solo alla voce 01.05, che si applica unicamente ai volatili vivi da cortile, il termine «Hausgeflügel» è seguito dall'elenco «galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini e faraone», elenco che non compare più alla voce 02.02, riservata ai volatili morti. Questa differenza non si ripercuote sulla portata della nozione, come risulta dalla versione francese, nella quale entrambe le voci doganali contengono la specificazione «volaille de basse-cour»; ancor meglio risulta dalla versione inglese della tariffa di Bruxelles e dal commento — pur esso vincolante — alla stessa tariffa relativo alla voce 02.02. Se ne deve quindi arguire che la nozione di volatili da cortile va definita nello stesso modo per entrambe le voci doganali, cioè sia per i volatili vivi che per quelli morti.

Per di più — riprendendo il rilievo già fatto dalla Commissione — si deve anche ricordare che il summenzionato elenco che compare nella versione tedesca non è stato aggiunto a mo' d'esempio, ma ha una funzione limitativa, come si può comprendere dal commento alla tariffa doganale comune redatto dalla Commissione, dalle note di Bruxelles alla voce 01.05 della nomenclatura di Bruxelles e dalla versione inglese della stessa, che corrisponde alla versione tedesca. I prelievi si applicano quindi solo ai volatili ivi designati, come del resto confermano i regolamenti della Commissione che determinano l'entità dei relativi prelievi.

Non sono ancora giunto ad un risultato apprezzabile, giacché devo affrontare le difficoltà più gravi; né il regolamento n. 22 né la tariffa doganale comune sono più espliciti per quanto riguarda le nozioni di volatili da cortile e di polli, sulle quali s'impernia l'attuale controversia.

Assumendo come base il tenore della norma, come prescrivono le disposizioni generali di classificazione relative allo schema di tariffa doganale comune, è significativo il prefisso «Haus» (testo tedesco). Deve quindi trattarsi di animali domestici, abituati quindi alla convivenza con l'uomo. Lo stesso criterio vale anche per i polli comunemente allevati e mantenuti nelle fattorie a scopo di lucro ed è fondamentale, ai fini del processo di merito, poiché gli RCGH vengono allevati in recinti e vanno considerati animali domestici che non si trovano mai allo stato brado. Tuttavia questa caratteristica non è sufficiente, giacché le voci doganali summenzionate contemplano solo determinate razze di animali definite con l'ausilio di principi zoologici, mentre le altre razze, anche se allevate in recinti e considerate prodotti dell'agricoltura, non rientrano nelle voci contemplate dal regolamento n. 22. La definizione va effettuata in base ad ulteriori criteri, specie nei casi analoghi alla fattispecie nella quale il prodotto litigioso è il risultato di un incrocio tra polli domestici caratteristici e polli selvatici. Si tratta di animali che indubbiamente possono essere classificati selvatici secondo le voci 01.06 e 02.04. (Mi richiamo in merito alla definizione degli RCGH contenuta nella legge americana e riportata nella memoria della Commissione a pag. 10 e, d'altro canto, per quanto riguarda l'elemento selvatico, alle recise affermazioni dell'attrice).

È evidente che non costituisce elemento essenziale per la classificazione il nome dei volatili, il modo di contrassegnare il prodotto in commercio, come la Commissione ha giustamente sottolineato. A questo proposito non vi è solo la giurisprudenza in materia, cioè le due sentenze 72 e 74-69 riguardanti la farina di tapioca: anzitutto è importante il fatto che la denominazione s'informa a criteri commerciali allo scopo di far classificare il prodotto in una determinata categoria. Inoltre, non si dovrebbe dimenticare che è discusso nella fattispecie se il termine «Game» si riferisce effettivamente ai polli selvatici oppure ai polli da combattimento (che talvolta possono essere anche polli domestici).

Nemmeno il prezzo di vendita degli RCGH, che dovrebbe essere molto superiore a quello dei polli domestici, mi pare possa costituire un criterio distintivo, poiché non è certo che il prezzo sia funzione di una grandezza pressoché costante, conseguente ad un'alimentazione ricercata e costosa oppure di un valore giustificato dalla relativa rarità del prodotto, che potrebbe allinearsi al prezzo dei polli domestici, qualora questo tipo di allevamento fosse più diffuso (il che farebbe sorgere una concorrenza, che potrebbe giustificare l'inclusione degli RCGH nella sfera di applicazione del regolamento n. 22 a scopo di tutela).

In sostanza anche il peso non ha alcuna rilevanza a questo fine: il peso non è necessariamente condizionato al tipo di volatile, ma dipende anche dall'età, dall'aspetto generale e dal nutrimento. Non è possibile effettuare una classificazione tariffaria attendibile solo attenendosi ad un criterio di grandezza, parametro molto vago.

Tenuto conto delle difficoltà testé tratteggiate e del fatto che le voci doganali vengono determinate in base a criteri zoologici, sarebbe quindi opportuno risolvere il problema odierno di classificazione in base a caratteristiche zoologiche. Vi è noto che questa è stata anche in sostanza la proposta della Commissione. Le voci 01.05 e 02.02 comprenderebbero quindi anche tipi di polli normalmente definiti domestici e di regola non oltrepassanti il peso degli ordinari polli d'allevamento, cioè i polli selvatici del genere «gallus», specie quelli normalmente derivati dalla razza Bankiva del genere «gallus gallus» e tutte le altre razze derivate. Inoltre per i tipi intermedi, ottenuti dall'incrocio di razze selvatiche (procedimento che oggigiorno è molto diffuso), si dovrebbero assumere come parametro le caratteristiche della razza predominanti. Se predominano le caratteristiche do-mestiche, sarebbe applicabile la classificazione del regolamento n. 22, mentre in caso contrario, si dovrebbe applicare un'altra classificazione.

Il criterio pare buono, ma non so se sia applicabile. Anzitutto vi sono delle ragioni pratiche, cioè mi pare che sussistano gravi difficoltà nell'analizzare le caratteristiche e le proprietà zoologiche di animali come gli RCGH: come rileva la Commissione, è difficile analizzare i sistemi d'allevamento: prendendo in considerazione più generazioni il sistema è complicato e può anche non dare alcun risultato poiché l'allevatore può pretendere che i suoi metodi d'allevamento rimangano ammantati dal segreto. Credo che però il ragionamento valga anche per il raffronto tra le caratteristiche zoologiche tipiche di razza e di tipo. Lo studio andrebbe fatto su animali vivi, ma pare che l'importazione sia limitata agli RCGH macellati, il che non consente alcuno studio.

Nella fattispecie non si tratta di delimitare il confine tra due voci doganali della tariffa comune, ma si deve invece stabilire la sfera d'applicazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore del pollame, contemplata dall'articolo 1 del regolamento n. 22. La base del nostro studio dev'essere dunque il sistema applicato e gl'interessi che entrano in gioco: lo scopo dell'organizzazione è chiaro: con i prelievi si mira a tutelare la produzione europea delle importazioni di prodotti analoghi a basso prezzo dai paesi terzi, cioè prodotti atti a far concorrenza ai prodotti europei. È quindi opportuno definire detti prodotti tenendo conto anzitutto degli orientamenti commerciali o, in altre parole, del giudizio del consumatore che opera la scelta. Considerato sotto questo aspetto, il problema si deve risolvere indubbiamente in base a piccole difference zoologiche, anzi si sarebbe portati a ricorrere al criterio del gusto. È però immaginabile che in esemplari misti come quelli di cui ci occupiamo, anche se vi è una prevalenza delle caratteristiche domestiche, mentre le caratteristiche selvatiche sono molto ridotte, il gusto dell'animale può essere notevolmente diverso da quello del normale pollo domestico, d'altro canto, anche in un esemplare nel quale prevalga l'elemento selvatico, vi possono essere differenze di qualità e di gusto pressoché trascurabili.

Per questo motivo, cioè per considerazioni che s'ispirano soprattutto allo scopo del regolamento n. 22, la delimitazione non dovrebbe essere fatta riferendosi a piccole differenze zoologiche, ma invece in base alle differenze di gusto a quindi in base alla posizione del prodotto sul mercato.

Si ricordi che l'attrice ha affermato che gli animali andavano considerati come surrogato di selvaggina, quindi non erano selvaggina pura con spiccato gusto selvatico e si devono quindi classificare in una voce che comprenda anche la selvaggina. La contrapposizione tra il pollo domestico e il pollo selvatico è quidi l'elemento base per risolvere la presente controversia. Non direi che necessariamente un simile criterio implichi un'incertezza nel giudizio, come teme la Commissione. L'incertezza viene meno in ogni caso se per i prodotti ottenuti mediante incrocio, chiaramente addomesticati e risultanti dall'impiego di polli domestici, non ci si richiama semplicemente a piccole differenze di gusto, ma si fa dipendere la classificazione dall'inconfondibile gusto selvatico che caratterizza gli animali e che esclude che si possano mettere in commercio surrogati ed esclude anche la necessità di tutela del prodotto come previsto dal regolamento del mercato nel settore del pollame.

Se la differenza viene quindi stabilita in base al gusto (il che non solo è fattibile, ma appare anche meglio adeguato ai principi del regolamento n. 22), è superfluo discutere ulteriormente sulla derivazione zoologica degli RCGH, che nemmeno nella definizione della legge americana è chiara e tanto meno è stata definita dalle perizie esaurienti, ma impugnate dall'attrice.

È pure superfluo ricorrere alle norme tariffarie che impongono di classificare il prodotto in base alle analogie con un prodotto ben definito nella nomenclatura. È già stato specificato all'inizio che la Corte di giustizia non ha in questo campo alcun potere d'iniziativa, quindi si può lasciare insoluto il problema del se la classificazione litigiosa può essere fatta in base alla perizia inclusa nel fascicolo oppure se sotto questo aspetto, vista l'insufficienza della perizia, vanno disposte integrazioni d'istruttoria. Su questo punto, è competente a decidere solo il giudice proponente.

3. 

La questione deferita va quindi risolta come segue :

a)

La nozione di volatili da cortile ai sensi del regolamento n. 22 va definita in modo parallelo per le voci 01.05 e 02.05, indipendentemente dal fatto che i volatili siano morti o vivi.

b)

Sono volatili da cortile ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 22 solo le razze addomesticate dei tipi di volatili elencati nel regolamento.

c)

Sono polli secondo questa nozione i volatili da cortile del tipo «gallus gallus» ed i loro derivati.

d)

Sono inoltre volatili da cortile i risultati ottenuti dall'incrocio di questi polli con altri tipi di polli, a meno che non si differenzino da questi per uno spiccato gusto selvatico.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.