CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND

DEL 14 MAGGIO 1970 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il Conseil de prud'hommes di Mons vi chiede d'interpretare l'articolo 42 n. 6 a) del regolamento 3, sulla previdenza sociale dei lavoratori migranti, nella versione data dal regolamento 1/64.

1.

Ecco i fatti :

Il Beninato, cittadino italiano, è stato assicurato in Italia per otto settimane tra il settembre 1943 ed il luglio 1944. Né la disciplina italiana, né la disciplina comunitaria considerano rilevante un periodo così breve. L'articolo 28, n. 2, del regolamento 4 stabilisce infatti che, se i periodi d'assicurazione o equivalenti maturati in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente i 6 mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione.

L'interessato ha poi lavorato per oltre 10 anni nelle miniere di carbone del Belgio, fino al 1o giugno 1959, data dalla quale egli ha percepito una pensione d'invalidità interamente a carico dell'ente previdenziale belga. Nel 1962 il Beninato decedeva e la vedova, residente in Catania, otteneva una pensione di reversibilità dal Fondo nazionale pensioni minatori. Pare che lo Stato belga le abbia corrisposto pure gli assegni familiari per un figlio che convive con lei.

Con decisione notificata il 31 dicembre 1965, la Caisse de compensation pour allocations familiales des Charbonnages du Couchant, di Mons, decideva di sospendere il versamento degli assegni dal 1o febbraio 1964, cioè dall'entrata in vigore dell'articolo 42, n. 6, del regolamento 3, nella versione del regolamento 1/64.

La Caisse riteneva che gli assegni spettanti al Beninato, che era stato affiliato a due regimi previdenziali diversi, avrebbero dovuto venir corrisposti al figlio residente in Italia dall'ente previdenziale italiano, secondo la disciplina vigente in Italia (che — per inciso — non corrisponde detti assegni, compensandoli con un aumento della pensione).

La domanda della vedova mirante ad ottenere gli assegni, veniva accolta dal Conseil de prud'hommes di primo grado di Mons, però il giudizio di appello veniva sospeso in attesa della vostra interpretazione dell'espressione «è stato assoggettato alla legislazione» di cui all'articolo 42 n. 6 a) del regolamento 3. Le questioni deferite sono le seguenti :

Se l'espressione debba interpretarsi nel senso che si deve ritenere che il lavoratore deceduto è stato sottoposto alla legislazione solo se ha in tal modo soddisfatto le condizioni prescritte perché sorgesse un diritto a suo favore o a favore dei suoi aventi causa.

Qualora l'orrano risieda nel territorio di uno Stato membro nel quale i periodi assicurativi maturati dal lavoratore sono insufficienti a far sorgere un diritto a suo favore in forza della disciplina del paese di residenza, se il paese debitore della pensione o delle prestazioni sia tenuto a versare gli assegni familiari agli aventi causa.

2.

Ricordiamo il sistema instaurato inizialmente dall'articolo 42.

Se, come nel Belgio, la legislazione, in caso di decesso del capo famiglia, contemplava assegni familiari a favore dei figli, gli assegni erano dovuti anche per i figli residenti o cresciuti in un altro Stato membro. Alla Di Bella sarebbe quindi spettato il diritto che attualmente le viene contestato.

Il principio è semplice, ma è rimasto spesso lettera morta a causa delle complicatissime modalità d'applicazione di cui all'articolo 69 del regolamento 4. Per questa ragione il Consiglio ritenne di dover istituire un nuovo regime per la ripartizione degli oneri degli assegni famigliari, sia a favore di coloro che godevano di una pensione, sia per i loro orfani.

Per questi ultimi, se il decesso del lavoratore non consente di versare una pensione per infortunio o per malattia professionale, il nuovo articolo 42, n. 6, prevede due ipotesi :

Se il lavoratore deceduto è stato sottoposto alla legislazione di un solo Stato membro e l'orfano risiede o è allevato nel territorio di un altro Stato membro, gli assegni familiari sono dovuti, conformemente alla legislazione del primo Stato membro, come se l'orfano risiedesse o fosse allevato in questo paese;

se invece il lavoratore deceduto è stato sottoposto alla legislazione di più Stati membri e l'orfano risiede o è allevato nel territorio di uno di questi Stati, gli assegni familiari sono dovuti in conformità della legislazione di questo Stato membro.

Nel caso specifico, il Beninato ha lavorato nel Belgio e in Italia: il periodo assicurativo maturato nel secondo paese è però irrilevante. Si deve ciò nondimeno considerare «assoggettato alla legislazione di due Stati membri» ? In caso affermativo, gli assegni dovrebbero venir corrisposti all'orfano, visto che risiede in Italia, secondo la legislazione italiana, in altre parole la vedova Di Bella non dovrebbe percepire nulla. In caso negativo, sarebbe il Belgio a dover sopportare l'onere degli assegni, come è stato deciso dalla sentenza di primo grado.

3.

Attenendosi all'uso corrente e secondo la lettera della norma, si dovrebbe ritenere che un lavoratore è assoggettato ad ogni regime che gli è applicabile, indipendentemente dal fatto che sussistano o meno le condizioni per poter godere dei diritti e dei vantaggi che la legislazione mira a conferirgli. È significativo che si sia fatto ricorso al termine «assoggettato». Ne conseguirebbe che nella fattispecie il Beninato è stato sottoposto a due legislazioni, la belga e l'italiana, e alla sua vedova quindi non spetterebbero gli assegni.

Vi sono tuttavia buoni motivi per non accogliere l'interpretazione letterale: anzitutto l'attuale redazione dell'articolo 42 fa sì che l'avente causa del lavoratore sia privato delle prestazioni che gli spettavano in precedenza, il che pare contrario allo spirito e allo scopo del regolamento 1/64 il quale doveva introdurre un regime più semplice e più elastico, non già più restrittivo.

Detta redazione per di più e contraria al criterio generale secondo il quale avete interpretato il regolamento in base agli articoli 48-51 del trattato; giustamente la Commissione si è richiamata alla vostra sentenza Nonnenmacher del 9 giugno 1964 (causa 92-63, Raccolta X-1964, pag. 555) : cioè, in caso di dubbio, i provvedimenti adottati in esecuzione di detti articoli vanno intesi nel senso che mirano ad evitare che i lavoratori migranti vengano a trovarsi in una situazione giuridica meno favorevole.

L'unica soluzione conforme allo spirito e agli scopi del trattato e del regolamento è quella di ammettere che, in caso di periodo assicurativo irrilevante ai fini dell'attribuzione della pensione pro rata in forza dell'articolo 28, n. 2 del regolamento 4, tale periodo non è stato maturato nello Stato in questione ai sensi dell'articolo 42, n. 6.

La soluzione e accettata dalla maggioranza dei membri della Commissione amministrativa contemplata dall'articolo 43 ed è quella che la Commissione propone per la revisione generale del regolamento 3. Ciò premesso, si deve interpretare l'espressione che compare nell'articolo litigioso nel senso che il lavoratore è stato «assoggettato» alla legislazione solo se sussistono le condizioni atte ad attribuire un diritto ai suoi aventi causa.

E, logico che tale interpretazione non può venire accolta indistintamente e sistematicamente per i vari articoli del regolamento 3 nei quali compare la stessa espressione. Essa non è stata definita dall'articolo 1, come invece lo sono stati i vari termini usati nel regolamento, e di conseguenza va interpretata di volta in volta alla luce del significato ch'essa assume nell'ambito della norma. Indubbiamente, nella maggior parte dei casi essa non implica che debbano sussistere le condizioni atte ad attribuire un diritto. La soluzione che propongo deve dunque venir circoscritta all'articolo 42, n. 6, sul quale vi è stato chiesto di pronunciarvi.

Propongo quindi che sia data soluzione affermativa alle due questioni deferite dal Conseil de prud'hommes d'appel di Mons.


( 1 ) Traduzione dal francese.