SENTENZA DELLA CORTE DELL'8 LUGLIO 1970. - ERNST HAKE ET CO. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 75/69.
raccolta della giurisprudenza 1970 pagina 00535
edizione speciale greca pagina 00377
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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NELLA CAUSA 75-69
ERNST HAKE UND CO ., DI DUESSELDORF, NELLA PERSONA DEL SOCIO RESPONSABILE JOCHEN HAKE, CON L' AVVOCATO PETER SCHAMBACH, DEI FORI DI BAD HOMBURG E FRANKFURT/MAIN, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' HUISSIER FELICIEN JANSEN, 21, RUE ALDRINGER, RICORRENTE
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, DOTT . ERICH ZIMMERMANN, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . EMILE REUTER, CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ASSERITA MANCATA ADOZIONE, DA PARTE DELLA CONVENUTA, DI ADEGUATI PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO DEL ROTTAME,
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 1969, LA RICORRENTE HA PROPOSTO ALLA CORTE UN RICORSO PER CARENZA, BASATO SULL' ARTICOLO 35 DEL TRATTATO CECA, CHIEDENDO CHE LA CONVENUTA SIA " CONDANNATA " AD ADOTTARE DETERMINATI PROVVEDIMENTI ONDE GARANTIRE IL GIOCO NORMALE DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO DELL' ACCIAIO E DEL ROTTAME, PROVVEDIMENTI DI CUI LA RICORRENTE AVREBBE CHIESTO L' ADOZIONE CON LETTERE 16 SETTEMBRE E 3 OTTOBRE 1969 .
I - SUI PRIMI DUE CAPI DELLA DOMANDA
2 E' PACIFICO TRA LE PARTI CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 21 GENNAIO 1970 ( GU L 29 PAG . 30 ), RIGUARDANTE L' INTESA CHE AVEVA COSTITUITO OGGETTO DELLE RICHIESTE FORMULATE CON LE LETTERE SOPRA MENZIONATE, HA DATO SODDISFAZIONE ALLA RICORRENTE IN MERITO AL PRIMO E AL SECONDO CAPO DELLA SUA DOMANDA, DI GUISA CHE NON E PIU NECESSARIO STATUIRE SU DI ESSI .
3 SE NE DEVE DARE ATTO ALLE PARTI .
II - SUL TERZO CAPO DELLA DOMANDA
4 COL TERZO CAPO DELLA DOMANDA, LA RICORRENTE CHIEDE ALLA CORTE DI CONDANNARE LA COMMISSIONE " AD ADOTTARE GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI ONDE GARANTIRE LA CONCORRENZA SUL MERCATO DEL ROTTAME, COME PURE LE QUOTE MINIME RISERVATE AI COMMERCIANTI LIBERI ( NON LEGATI AI GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI ) ".
POSTO CHE L' UNICO OGGETTO DI UN RICORSO PER CARENZA E, A NORMA DELL' ARTICOLO 35, IL SILENZIO-RIFIUTO DELL' AMMINISTRAZIONE, QUESTO CAPO DELLA DOMANDA PUO' ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO NELLA PARTE DIRETTA AD OTTENERE L' ANNULLAMENTO DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO ALLA RICHIESTA - CHE SAREBBE STATA CONTENUTA NELLE LETTERE 16 SETTEMBRE E 3 OTTOBRE 1969 - DI FISSARE DELLE QUOTE MINIME SECONDO LE MODALITA INDICATE NELLA PRESENTE CAUSA .
5 LA CONVENUTA ECCEPISCE L' IRRICEVIBILITA DI QUESTO CAPO, ASSUMENDO CHE UNA RICHIESTA IN QUESTO SENSO NON ERA CONTENUTA NELLE LETTERE 16 SETTEMBRE E 3 OTTOBRE 1969 .
6 LA LETTERA 16 SETTEMBRE 1969 NON FACEVA CENNO AD UNA SIFFATTA FISSAZIONE DI QUOTE, LIMITANDOSI A CHIEDERE ALLA CONVENUTA DI ACCERTARE L' ESISTENZA DELL' INTESA CONCLUSA FRA I SIDERURGICI TEDESCHI E D' INFLIGGERE SANZIONI AI PARTECIPANTI, IL CHE E STATO FATTO DALLA CONVENUTA CON LA DECISIONE DEL 21 GENNAIO 1970 .
7 NELLA LETTERA DEL 3 OTTOBRE 1969, LA RICORRENTE CHIEDEVA ALLA CONVENUTA " DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI ADEGUATI ED ATTI A REINTRODURRE E GARANTIRE CONDIZIONI NORMALI DI CONCORRENZA SUL MERCATO TEDESCO DEL ROTTAME, IN PARTICOLARE " I PROVVEDIMENTI GIA INDICATI NELLA LETTERA 16 SETTEMBRE .
QUESTE FRASI NON CONSENTONO DI RITENERE CHE LA RICORRENTE ABBIA CHIESTO ALLA CONVENUTA DI ADOTTARE, OLTRE AI PROVVEDIMENTI ESATTAMENTE INDICATI NELLA LETTERA DI CUI TRATTASI, ANCHE ULTERIORI MISURE . AL CONTRARIO, LA LETTERA 3 OTTOBRE 1969 PUO' ESSERE PURE INTESA NEL SENSO CHE, QUANTO ALL' EVENTUALE ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI, LA RICORRENTE SI RIMETTEVA ALLA DISCREZIONE DELLA CONVENUTA .
8 D' ALTRO CANTO, ANCHE AMMETTENDO CHE LA RICORRENTE ABBIA ESPRESSAMENTE CHIESTO L' ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE, RESTA IL FATTO CH' ESSA NON HA FORNITO ALCUNA INDICAZIONE CIRCA IL CONTENUTO DELLE MISURE STESSE .
CIO' PREMESSO, NON SI PUO' RITENERE CHE IL SILENZIO-RIFIUTO DELLA CONVENUTA SIA STATO OPPOSTO ALLA RICHIESTA CHE FOSSERO FISSATE DELLE QUOTE MINIME A FAVORE DEI COMMERCIANTI DI ROTTAME INDIPENDENTI .
9 NON SI PUO' PERCIO' RITENERE CHE LA CONVENUTA, AL TERMINE DEL PERIODO DI DUE MESI A PARTIRE DALLA DIFFIDA DELLA RICORRENTE, ABBIA ADOTTATO UNA DECISIONE IMPLICITA CON CUI SI RIFIUTAVA DI FISSARE DELLE QUOTE MINIME, A FAVORE DEI COMMERCIANTI DI ROTTAME INDIPENDENTI E SECONDO LE MODALITA DI CUI AL TERZO CAPO DELLA DOMANDA .
10 ESSENDO PRIVO DI OGGETTO, QUESTO CAPO VA PERTANTO DICHIARATO IRRICEVIBILE .
III - 11 A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IN CASO DI NON LUOGO A PROVVEDERE, LA CORTE DECIDE SULLE SPESE IN VIA EQUITATIVA . A FAVORE DELLA RICORRENTE SI DEVE TENER CONTO DEL FATTO CHE ESSENZIALMENTE PER SUA INIZIATIVA LA CONVENUTA, AMMETTENDO CON CIO' LA FONDATEZZA DEL RICORSO, HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DOMANDATI GIUDIZIALMENTE, E CIO' POSTERIORMENTE, TANTO ALLO SCADERE DEL TERMINE DI DUE MESI DI CUI ALL' ARTICOLO 35, 3 ) COMMA DEL TRATTATO CECA, QUANTO ALL' INTRODUZIONE DEL RICORSO PER CARENZA . STANDO COSI' LE COSE, LE INTERE SPESE VANNO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .
LA CORTE,
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) NON VI E MOTIVO DI STATUIRE SUL PRIMO E SUL SECONDO CAPO DELLA DOMANDA .
2 ) IL TERZO CAPO DELLA DOMANDA E IRRICEVIBILE .
3 ) LE SPESE DEL GIUDIZIO SONO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .