++++
1 . SCOPI DELLA CEE - ATTIVITA NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO DI ESSI - POTERI RICHIESTI - POTERI NON PREVISTI DAL TRATTATO - DISPOSIZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO - NATURA DI ATTO COMUNITARIO E NON DI ACCORDO INTERNAZIONALE
( TRATTATO CEE, ART . 235 )
2 . ATTI COMUNITARI - DECISIONE - PORTATA ED EFFETTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - RISERVE E DICHIARAZIONI PRONUNCIATE NELLA FASE PREPARATORIA - IRRILEVANZA - VERBALE DEL CONSIGLIO - CONTROVERSIA
( TRATTATO CEE, ARTT . 235 E 189 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DECISIONE " DI ACCELERAMENTO " - TARIFFA DOGANALE COMUNE - DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE EFFICACI
( TRATTATO CEE, ARTT . 9, 14 E 235; REGOLAMENTO N . 950/68 DEL 28 GIUGNO 1968 )
1 . LE DISPOSIZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO A NORMA DELL' ARTICOLO 235 DEL TRATTATO CEE, PUR SE HANNO LA FUNZIONE D' INTEGRARE, SOTTO UN CERTO ASPETTO, IL TRATTATO, SONO SEMPRE ADOTTATE NELL' AMBITO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI SCOPI DELLA COMUNITA . ESSE NON HANNO QUINDI NATURA DI ACCORDI INTERNAZIONALI, BENSI' DI ATTI COMUNITARI .
2 . LA PORTATA E L' EFFETTO DI UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO VANNO VALUTATI SECONDO IL TENORE DELLA DECISIONE STESSA E NON POSSONO QUINDI VENIR LIMITATI DA RISERVE O DA DICHIARAZIONI EVENTUALMENTE PRONUNCIATE NELLA FASE PREPARATORIA . NON E QUINDI NECESSARIO RISOLVERE LA CONTROVERSIA SORTA TRA LE PARTI CIRCA IL CARATTERE DEFINITIVO E L' EFFETTIVO TENORE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO DURANTE LA QUALE DETTA DECISIONE E STATA PREPARATA .
3 . LA DECISIONE " DI ACCELERAMENTO " 26 LUGLIO 1966 DEL CONSIGLIO SUBORDINA O PREPARA L' ENTRATA IN VIGORE DI DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE EFFICACI NEGLI STATI MEMBRI, FONDATE SULL' ARTICOLO 9, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO E SUL REGOLAMENTO 28 GIUGNO 1968, RELATIVO ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .