CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

KARL ROEMER DEL 12 NOVEMBRE 1969 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Gli antefatti della causa di cui ci occupiamo oggi possono riassumersi come segue :

Il ricorrente veniva assunto nel 1958 dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in qualità di capo della divisione ricerca tecnica nella direzione produzione, dipendente dalla direzione generale carbone. Dopo l'inquadramento iniziale al grado A 5, egli passava nel 1960 al grado A 4, ed era promosso nel 1962 al grado A 3. In occasione della fusione degli esecutivi, la divisione da lui diretta veniva soppressa. Il ricorrente continuava quindi a svolgere le sue funzioni, nel quadro della Commissione unica, con lo stesso grado, in qualità di consigliere per la ricerca carbone presso la direzione generale energia, direzione carbone. A seguito della razionalizzazione dei servizi della Commissione e della riduzione dell'organico, trovava applicazione, anche per il ricorrente, il noto capitolo Il del regolamento del Consiglio n. 259/68, che abbiamo incontrato in altri procedimenti, nel quale sono previste misure particolari per i dipendenti della Commissione. Non si trattava, nel suo caso, della cessazione definitiva dal servizio, ma la Commissione lo invitava, in base all'articolo 8 del suddetto regolamento, a «comunicarle se accettava di essere assegnato ad un impiego corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella a cui apparteneva il suo grado». Il ricorrente dichiarava di accettare tale inquadramento e perciò, in base ad una decisione della Commissione del 21 maggio 1968, esercitava a partire dal 4 giugno 1968 funzioni corrispondenti al grado A 4, pur conservando, come previsto dall'articolo 8, n. 2 del regolamento n. 259, il trattamento economico del grado A 3, nonché tutti i diritti a questo connessi. In seguito, richiamandosi al «diritto di precedenza per essere assegnato a qualsiasi impiego corrispondente al suo grado che dovesse diventare vacante o che dovesse essere creato», diritto stabilito anch'esso nell'articolo 8, n. 2, il ricorrente presentava più volte la sua candidatura a posti di grado A 3 che si erano resi vacanti ed erano stati messi a concorso. Alcune volte egli non ebbe alcuna risposta, altre volte gli fu comunicato che la sua candidatura non aveva potuto esser presa in considerazione. Sembra che una domanda presentata il 9 settembre 1968 fosse ancora all'esame al momento dell'introduzione del ricorso.

Ciò che interessa ai fini della presente causa è il fatto che il ricorrente, il 25 ottobre 1968, presentava la sua candidatura anche al posto di capo della divisione sicurezza del lavoro nella direzione generale affari sociali, che costituiva oggetto dell'avviso di posto vacante COM/161. Alla domanda egli allegava un'esauriente nota, nella quale illustrava la propria attività e la propria esperienza professionale nel campo dell'antinfortunistica. Si rivolgeva inoltre, con lettera del 6 novembre 1968, al membro della Commissione competente in materia, perché appoggiasse la sua candidatura, e con un'altra lettera del 6 novembre 1968 richiamava su di essa l'attenzione del presidente della Commissione, fornendo delle delucidazioni. Ad ambedue le lettere era allegata la nota sopra ricordata.

Tuttavia, gli sforzi del ricorrente non ebbero successo. Infatti, con decisione della Commissione del 18 dicembre 1968, al posto vacante veniva nominato, a titolo di promozione, un funzionario di grado A 4. Contro tale decisione il ricorrente presentava reclamo, con lettera del 19 dicembre 1968 indirizzata al presidente della Commissione: egli sosteneva che la decisione adottata costituiva violazione del diritto di precedenza nel trasferimento, a lui spettante a norma dell'articolo 8 del regolamento 259, e chiedeva che si «soprassedesse alla notificazione della decisione ai concorrenti finché la questione controversa non fosse stata chiarita». Nemmeno a questa sua richiesta veniva dato seguito. La promozione da lui contestata veniva infatti resa nota in un documento interno della Commissione del 16 gennaio 1969. Più tardi, il ricorrente apprendeva soltanto, da una lettera della direzione generale personale e amministrazione in data 30 gennaio 1969, che l'autorità che ha il potere di nomina non aveva potuto prendere in considerazione la sua candidatura.

Perciò egli ha adito la Corte, il 5 marzo 1969.

Nel ricorso egli conclude che la Corte voglia :

statuire che il ricorrente è in possesso dei requisiti necessari per il posto che costituiva oggetto dell'avviso di vacanza COM/161 e che perciò aveva il diritto di essere nominato a detto posto.

statuire che il diritto di precedenza stabilito dall'articolo 8 del regolamento n. 259/68 attribuisce al suo titolare la precedenza assoluta rispetto agli altri concorrenti, purché egli dimostri di possedere i requisiti necessari per un determinato posto;

Egli chiede inoltre l'annullamento della decisione della Commissione, con la quale si rifiutava la sua nomina al posto che costituiva oggetto dell'avviso di vacanza, nominando un altro dipendente a detto posto.

Infine, conclude che la Corte ingiunga al dipendente nominato d'intervenire nella causa.

Nella replica si aggiunge una conclusione tendente a far statuire che l'assegnazione di un posto per il quale si fa valere il diritto di precedenza deve avvenire in base a norme esattamente definite, sia che la Corte le stabilisca essa stessa, almeno nei principi generali, sia che ordini alla Commissione di emanarle.

La Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare irricevibile il ricorso per l'annullamento della decisione con la quale veniva rifiutata la nomina del ricorrente, in quanto una decisione del genere non esiste. Chiede inoltre che siano dichiarate irricevibili le nuove conclusioni formulate nella replica. A suo avviso, del resto, il ricorso dovrebbe essere respinto perché assolutamente infondato.

Se ora ci chiediamo quale sia la valutazione giuridica che è opportuno dare di questi fatti, dobbiamo in primo luogo affrontare alcuni problemi di ricevibilità.

I — Sulla ricevibilità

1.

Come abbiamo già visto, la Commissione nega a priori l'esistenza di una particolare decisione, con la quale sarebbe stata respinta la candidatura del ricorrente, e sostiene perciò che un provvedimento inesistente non può venir annullato.

Questo orientamento appare rondato. Per la Commissione si trattava evidentemente di provvedere ad un posto vacante a norma dell'articolo 29 n. 1 a) dello statuto del personale, mediante un procedimento di nomina che implicava l'esame di una serie di candidati. Senza dubbio questo complesso procedimento comprendeva un atto di volontà della Commissione nei confronti del ricorrente, il cui contenuto era il rifiuto di prendere in considerazione la sua candidatura. Tuttavia, è decisiva la circostanza che quest'atto di volontà non si è manifestato in una particolare decisione, giacché — come nella causa 16-64 ( 2 ) — esiste una sola decisione formale di contenuto positivo e precisamente quella che nomina un altro candidato al posto vacante. In relazione a ciò, anche la comunicazione fatta al ricorrente il 30 gennaio 1969 può aver fatto riferimento soltanto ad un atto preparatorio, che faceva parte del procedimento di nomina, non già ad una particolare decisione, con la quale sarebbe stata respinta la sua candidatura. Si deve concludere che la domanda di annullamento proposta dal ricorrente è fondata soltanto in quanto diretta contro la summenzionata decisione positiva di promuovere un altro dipendente. Per il resto, essa va dichiarata irricevibile, in quanto priva di oggetto.

2.

Lascia perplessi anche la ricevibilità di due altri capi della domanda: e precisamente del capo mirante a far statuire che il ricorrente possiede i requisiti necessari per il posto che costituiva oggetto dell'avv so di vacanza, e di quello diretto a far dichiarare che il ricorrente aveva il diritto di essere nominato a tale posto.

Giustamente, è stato sostenuto in corso di causa che la questione dei requisiti implica una valutazione spettante unicamente alla Commissione, alla quale la Corte non può sostituirsi. Stando così le cose, sembra escluso a priori che la Corte si pronunzi positivamente nel senso desiderato dal ricorrente. La stessa cosa vale per quanto riguarda la sua pretesa alla nomina. La Corte non potrebbe accoglierla, neppure se l'attitudine del ricorrente a ricoprire l'ufficio che costituiva oggetto dell'avviso di posto vacante fosse incontestata. Dagli atti risulta infatti che, oltre al ricorrente, avevano presentato la propria candidatura al posto vacante altri due dipendenti di grado A 3, titolari del diritto di precedenza nel trasferimento. Dei requisiti di cui essi erano in possesso non sappiamo nulla. Quindi, anche se si trattasse soltanto della scelta fra i candidati che hanno diritto ella precedenza la Commissione dovrebbe esprimere al riguardo un giudizio comparativo, che la Corte non può anticipare. La domanda tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla nomina è perciò inconcludente e, come tale, dev'essere anch'essa dichiarata irricevibile.

3.

Sulla domanda intesa a far statuire che il dipendente nominato deve intervenire nella causa, cioè in altri termini sull'istanza d'intervento per ordine del giudice, saranno sufficienti poche parole. È indifferente l'atteggiamento che si può assumere nei confronti dell'istituto giuridico dell'intervento forzato ed in particolare della questione del se esso possa trovare posto nella nostra procedura.

Ciò che conta è che esso non è previsto nel diritto processuale vigente. La Corte non può quindi ordinare l'intervento, ma deve rimettersi alla libera decisione dell'interessato. Ne consegue che la domanda del ricorrente non ha alcuna base legale e perciò dev'essere anch'essa respinta.

4.

Infine, la Commissione assume ancora che le conclusioni formulate dal ricorrente nella replica vanno disattese, in quanto presentate tardivamente. Su questo punto esiterei tuttavia a seguire la convenuta. È vero infatti che tali conclusioni non si trovano nel ricorso (neppure in forma implicita, cioè nell'esposizione dei motivi), ma si può senz'altro ammettere ch'esse sono state rese possibili soltanto dal fatto di avere a disposizione il verbale della riunione della Commissione, dal quale si possono desumere i particolari del procedimento di nomina e più precisamente la mancanza al riguardo di norme esecutive espressamente stabilite. È ovvio, pertanto, riferirsi all'articolo 42 del regolamento di procedura ai cui principi la Corte si è più volte richiamata per analogia, in caso di modifica o di estensione di un ricorso. Inoltre ritengo, in linea di massima, ammissibile anche il fatto che si chieda alla Corte di fare determinate ingiunzioni alla Commissione. Sul piano strettamente giuridico, cioè finché non si entri nel campo della discrezionalità o della competenza, ciò non dovrebbe essere escluso. Di conseguenza, l'esame delle conclusioni formulate nella replica non dovrebbe essere rifiutato. Se poi il risultato di tale esame debba essere incluso nel dispositivo della sentenza o invece sia opportuno farne menzione soltanto nella motivazione, è un'altra questione, che per il momento può rimanere aperta.

II — Nel merito

Dopo queste osservazioni sulla ricevi-bilità del ricorso, possiamo affrontare il merito. In prima linea viene la domanda tendente all'annullamento della decisione del 18 dicembre 1968 e quindi alla revoca della nomina di un altro dipendente al posto che costituiva oggetto dell'avviso di posto vacante. Contro tale decisione, il ricorrente assume principalmente ch'essa costituisce una violazione del diritto di essere trasferito con precedenza, attribuitogli dall'articolo 8 del regolamento n. 259. In proposito egli svolge una serie di considerazioni di principio, la cui fondatezza, a mio avviso, non può in sostanza essere messa in dubbio. Dobbiamo perciò metterle espressamente in evidenza. Così, appare incontestabile che la retrocessione (per usare un'espressione abbreviata) di cui all'articolo 8 del regolamento n. 259 deve obbedire — come tutte le misure particolari del capitolo II di questo regolamento, che costituiscono una deroga alle norme statutarie generali sulla carriera dei dipendenti — a principi particolarmente severi. In base a questi, la Commissione deve preoccuparsi affinché situazioni di per sé contrarie allo statuto siano limitate al più breve tempo possibile, e quindi prendere i relativi provvedimenti anche nell'ambito della propria organizzazione amministrativa. Questo dovere della Commissione si deve ammettere in considerazione dell'esigenza fondamentale del secondo capitolo del regolamento n. 259, nel quale si parla di razionalizzazione dei servizi e di riduzione dell'organico (il che, del resto, equivale a riduzione di spese). In effetti, tale esigenza non si può facilmente conciliare col lasciare a dipendenti di grado A 3 funzioni corrispondenti ad un grado inferiore e, nello stesso tempo, assegnare dipendenti di grado inferiore, mediante promozione, a posti vacanti di grado A 3. Del resto, all'amministrazione si possono richiedere sforzi particolari anche in considerazione degli interessi dei dipendenti assegnati ad una carriera inferiore, ai quali è stato riconosciuto un diritto di precedenza o, come dice più chiaramente il testo francese, un «droit de priorité», nei trasferimenti interni. Questo diritto serve a garantire che la loro situazione sarà armonizzata al più presto possibile col principio fondamentale — più volte sottolineato nella giurisprudenza ( 3 ) — secondo il quale il grado e le funzioni esercitate devono coincidere. Indubbiamente, il diritto di precedenza può dare risultati concreti soltanto se si ammette che ad esso corrisponde un preciso obbligo dell'amministrazione. Al riguardo vengono in considerazione diversi punti di vista, che devono essere esaminati per poter stabilire se la Commissione abbia soddisfatto, nella fattispecie, tutte le ragionevoli esigenze.

1.

Come abbiamo visto, il ricorrente sostiene in primo luogo la necessità di fissare norme esaurienti e precisi criteri per l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259, in modo da poter giudicare se la Commissione abbia correttamente valutato le relative domande di trasferimento.

Se si considera a quali condizioni è subordinato il diritto di precedenza nel trasferimento, e cioè l'esistenza di un posto vacante e dei requisiti necessari per occuparlo, non si ha certo l'impressione che si tratti in questo caso di una norma che richieda disposizioni di attuazione. In fondo, per la sua applicazione, l'unica difficoltà è quella della valutazione dei requisiti necessari. Non vedo però, di fronte alla molteplicità dei casi da disciplinare ed in considerazione delle differenze di grado che s'incontrano, come sia possibile emanare norme generali (che regolino in particolare l'esecuzione di uno scrutinio per merito comparativo) o addirittura stabilire in generale il peso da attribuire ai criteri che devono essere seguiti nella valutazione. Sono quindi del parere che anche in mancanza di simili norme di esecuzione, il controllo giurisdizionale potrà essere pienamente efficace e che del resto si deve sottolineare soltanto la necessità di una valutazione particolarmente scrupolosa dei requisiti dei candidati. Questa esigenza è certamente soddisfatta da parte della Commissione, quando essa procede nel modo approvato da Euler, nel suo libro «Europäisches Beamtenstatut» ( 4 ), con riguardo al caso analogo di cui all'articolo 41 dello statuto del personale, quando cioè essa pone l'accento sulla preparazione specifica di un dipendente che debba essere trasferito, non sopravvalutando eventuali requisiti supplementari. Vedremo in seguito se la Commissione si sia comportata in questo modo. Per ora possiamo constatare soltanto che la mancanza di norme di esecuzione dell'articolo 8 del rego lamento n. 259 non giustifica l'annullamento della decisione impugnata.

2.

Qualora ad un posto vacante presentino la propria candidatura tanto dipendenti che godono del diritto di precedenza, quanto dipende ntiin attesa di promozione (com'è avvenuto nel nostro caso), alla Commissione sarebbe preclusa, ad avviso del ricorrente, la possibilità di procedere ad uno scrutinio generale per merito comparativo (com'è previsto dall'articolo 45 per la promozione). In tal caso si dovrebbe invece effettuare in primo luogo un separato esame dei dipendenti che godono del diritto di precedenza, mediante un separato procedimento al quale, soltanto in caso di esito negativo, dovrebbe far seguito l'esame dei candidati in attesa di promozione.

La questione sollevata dal ricorrente potrebbe presentare un interesse del tutto particolare. Se infatti si tiene presente che il diritto di essere trasferito con precedenza dipende essenzialmente dal possesso dei requisiti necessari, e quindi da una valutazione che lascia solo minime possibilità di controllo giurisdizionale, e se d'altra parte si riconosce la necessità che il menzionato diritto di precedenza sia accompagnato da effettive garanzie, il mezzo più efficace (a prescindere dall'obbligo di motivazione, di cui parleremo in seguito) è in realtà quello delle garanzie procedurali. Inoltre, nessuno potrà contestare che l'esame dei requisiti è sottratto ad inamissibili influenze soltanto quando, nella sua attuazione, siano completamente ignorate eventuali possibilità di promozione. Sebbene l'articolo 8 del regolamento n. 259 non preveda espressamente questa separazione degli esami, io ritengo, come il ricorrente, che si possa sostenere la sua necessità in base alla natura del diritto di precedenza stabilito dall'articolo 8. Contro tale conclusione non si può eccepire — come tenta di fare la Commissione — che ciò porterebbe ad un esagerato ritardo nell'assegnazione dei posti vacanti. Non si tratta, invero, di procedere alla pubblicazione dei separati avvisi di posto vacante, d'invitare cioè i candidati in attesa di promozione a presentare la domanda soltanto dopo che sia stato concluso l'esame dei candidati preferenziali. Tutti i dipendenti interessati all'assegnazione di un determinato posto possono invece far valere senz'altro il proprio interesse. Ciò che si richiede è solo che dopo vengano effettuati esami separati, e da questa sola circostanza non può certo derivare una notevole perdita di tempo. Se si accetta questo ragionamento, la decisione impugnata va indubbiamente annullata, precisamente perché fu adottata in seguito ad un esame unico delle domande di trasferimento e delle domande di promozione. Anche non volendo esaminare a fondo le esigenze procedurali, si deve almeno riconoscere il principio per cui il raffronto fra tutti i concorrenti, cioè fra i dipendenti preferenziali e gli altri, è inammissibile. In caso contrario, la Commissione potrebbe tranquillamente trascurare l'esame dei requisiti, che è l'unico ammesso in base all'articolo 8, e procedere ad uno scrutinio per merito comparativo a norma delle disposizioni sulla promozione, il che costituirebbe in definitiva una lesione del diritto di precedenza nel trasferimento. Su questo anche la Commissione sembra essere d'accordo. In base al verbale della riunione in cui fu presa la decisione impugnata, verbale che è stato prodotto, non è del tutto chiaro se la Commissione si sia attenuta al suddetto principio. Nel verbale è detto infatti in forma vaga : «Les actes de candidature des intéressés ont été diffusés. M. Levi-Sandri présente un exposé détaillé des qualifications des candidats… Il donne à la Commission les éléments de l'examen qu'il a fait de leurs mérites». Più oltre si dichiara : «La Commission prend note que chacun de ses membres est en possession des notations des candidats et a procédé à l'examen desdites notations». Qui sembra in realtà che venga descritto un esame del tipo di quelli effettuati in generale per le promozioni, in quanto si parla precisamente di «mérites» e di «notation» di tutti i candidati, di valutazioni, quindi, che non hanno direttamente a che fare con l'esame dei requisiti. Soltanto alla pagina 2 del verbale è poi detto, con riguardo ai dipendenti aventi diritto di precedenza, che «la Commission examine en premier lieu la possibilité pour ces fonctionnaires de bénéficier de cette disposition» (cioè dell'art. 8 del regolamento n. 259). Quanto ai candidati in attesa di promozione, leggiamo infine, al penultimo capoverso del verbale, che «la Commission procède ensuite à un examen comparatif des mérites des autres candidats». Naturalmente la Commissione pone l'accento su questa pagina del verbale per dimostrare di aver effettuato l'esame, come richiesto dallo statuto, in due fasi separate. Se tuttavia si vuole essere obiettivi, non si può fare a meno di constatare certe contraddizioni. In particolare, in base al contenuto del verbale nel suo complesso, non si può escludere che, pur essendo stato osservato nell'esame l'ordine indicato dalla Commissione, fin dall'inizio abbia avuto una certa importanza l'impressione che i membri della Commissione avevano ricavato dalla valutazione generale di tutti i candidati. Ma in tal modo l'esame non appare così imparziale e delimitato, come possono pretendere i dipendenti che godono del diritto di precedenza.

Anche questo, a mio avviso, e suffi-ciente perché si possa parlare d'illegittimità del procedimento e appaia giustificato l'annullamento della relativa decisione.

3.

Come ho già accennato, un'ulteriore garanzia del diritto di precedenza nel trasferimento è costituita dal fatto che, in caso di esito negativo dell'esame, è richiesta una motivazione esauriente. Vediamo quindi se la Commissione abbia ottemperato a questo imperativo. In proposito, ovviamente, non si potrà arrivare a pretendere l'emanazione di una particolare decisione motivata e la sua notifica all'interessato. Ciò non è stato mai ritenuto necessario dalla Corte nel caso di procedimenti di nomina (per quanto riguarda i candidati non prescelti), e neppure si potrà sostenere che sia obbligatorio nei confronti di candidati che hanno diritto di precedenza. Si deve quindi esaminare soltanto quale sia, nel verbale della riunione, la motivazione della decisione impugnata e — in conformità alla sentenza Serio ( 5 ) — in che modo la Commissione abbia motivato la propria decisione davanti alla Corte.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la motivazione del verbale della riunione, si può essere d'accordo col ricorrente nel ritenere ch'essa è assolutamente inconsistente. In effetti, vi troviamo unicamente la frase «ayant pris en considération au vu de leur dossier, tant la formation universitaire que l'expérience professionnelle des intéressés, de même que l'ensemble de leur personnalité». Ci troviamo cioè di fronte ad una formula stereotipata, dalla quale non si possono desumere i particolari attinenti al caso singolo (vi erano comunque 3 candidati con diritto di precedenza da esaminare). Se quindi ci si dovesse basare soltanto su questa motivazione, alla Commissione non si potrebbe certo risparmiare una censura di incompletezza.

Nemmeno nella fase scritta del procedimento, all'inizio, sono stati comunicati ulteriori particolari. Solamente nella controreplica la Commissione ha esposto in modo più ampio i motivi che avrebbero fatto ritenere il ricorrente non idoneo a ricoprire il posto vacante. Da essa rileviamo, in sostanza, che il ricorrente aveva soprattutto una preparazione tecnica nel campo della prevenzione antinfortunistica, mentre nulla aveva detto circa la propria preparazione giuridica. Per questo era stato impossibile prenderlo in considerazione per un posto che richiedeva, in base all'avviso di vacanza, una conoscenza approfondita della legislazione nel campo dell'antinfortunistica.

Ciò costituisce indubbiamente una concreta e specifica motivazione. Ma con questo il nostro esame non è ancora finito. Resta invece da chiedersi se i motivi addotti appaiano pienamente convincenti. Ponendoci questa domanda, entriamo nel merito della valutazione delle attitudini del ricorrente effettuata dalla Commissione. Tuttavia, poiché ciò non avviene con l'intento di sostituire a tale valutazione la nostra, ma soltanto allo scopo di accertate se non vi siano gravi indizi contro la sua legittimità, non dovrebbero sussistere obiezioni di principio ad un esame della motivazione, come nel caso analogo che costituiva oggetto della causa 62-65 1

Innanzitutto, è essenziale in proposito ciò che lo stesso ricorrente ha riferito — senza essere contraddetto dalla Commissione — circa la sua precedente attività nel campo dell'antinfortunistica. Dalla sua nota del 24 ottobre 1968 possiamo rilevare ch'egli è stato per anni capo dell'ufficio centrale «prevenzione infortuni» in una grande impresa industriale. In seguito, ha fatto parte di varie commissioni che si occupavano di problemi connessi a questa materia; si è dedicato all'insegnamento per la formazione professionale ed ha fatto delle pubblicazioni in questo campo, fra le quali c'interessa in particolare l'articolo, pubblicato nel 1958, sugli infortuni e la loro prevenzione nell'industria carbonifera della Ruhr. Anche nel quadro dell'attività da lui svolta presso l'Alta Autorità, la prevenzione antinfortunistica occupa un posto importante. Sappiamo che il ricorrente è stato segretario supplente del gruppo di esperti per la prevenzione nelle miniere, e che nella sua qualità di capo della divisione «ricerca tecnica» si è occupato di vari programmi di ricerca nel campo dell'antinfortunistica e dell'igiene del lavoro. Per ulteriori particolari, rimando alla nota sopra ricordata. In effetti, l'impressione che se ne può ricavare è che il ricorrente ha una preparazione approfondita proprio nel campo dell'antinfortunistica e questa impressione viene confermata dal fatto che il capo della direzione generale cui appartiene il posto che costituiva oggetto dell'avviso di vacanza, quindi una persona particolarmente qualificata per dare un giudizio, ha dichiarato espressamente, nei riguardi di tutti i concorrenti, compreso il ricorrente, che si trattava di candidati idonei («candidats valables»).

A ciò, in fondo, la Commissione oppone soltanto che per l'assegnazione del posto si doveva tener conto anche dell'importanza quantitativa e qualitativa delle cognizioni giuridiche del candidato. Sotto vari aspetti, appare tuttavia dubbio che fosse questo un motivo sufficiente per decidere in senso negativo la questione dei requisiti del ricorrente.

In primo luogo, infatti, è difficile immaginare che il ricorrente si sia occupato per anni di antinfortunistica, senza acquistare contemporaneamente una sufficiente familiarità con gli aspetti giuridici della materia. Inoltre, ritengo importante il seguente ragionamento: in primo luogo l'avviso di posto vacante richiede una «formation d'ingénieur», ed è chiaro che il ricorrente la possiede, mentre appare almeno dubbio che lo stesso valga per il candidato prescelto, che ha una preparazione giuridica. Dai documenti prodotti rileviamo comunque che soltanto provvisoriamente, per mancanza di personale, a quest'ultimo venne affidato anche lo studio di singoli problemi tecnici (come risulta dal rapporto per il 1963) e ch'egli si occupava, se necessario, anche degli aspetti tecnici dell'antinfortunistica (rapporto per gli anni 1964 e 1965). Ora, da questo non si deve trarre necessariamente la conclusione che il candidato prescelto non possieda i requisiti necessari per il posto affidatogli (il che renderebbe nulla la sua nomina). Questa circostanza rende tuttavia evidente il fatto che la Commissione non ha interpretato in senso restrittivo le condizioni poste dall'avviso di posto vacante. Essa però, se ha ritenuto di poterlo fare nei confronti di un candidato in attesa di promozione, deve indicare in modo chiaro i motivi per cui un atteggiamento analogo — se non ancor più elastico — (e mi riferisco qui alle cognizioni giuridiche del ricorrente) non le è sembrato opportuno nel valutare il diritto di quest'ultimo ad essere trasferito con precedenza. Questa motivazione io non l'ho trovata.

A mio avviso, date le condizioni rigidamente stabilite dall'articolo 8 del regolamento n. 259, dobbiamo necessariamente constatare che il giudizio negativo sull'idoneità del ricorrente a svolgere le funzioni corrispondenti all'ufficio che costituiva oggetto dell'avviso di posto vacante dà adito a giustificate critiche. Manca; almeno, una convincente motivazione del fatto che la sua candidatura non sia stata accettata. E questo è un altro motivo per annullare la decisione impugnata.

4.

A questo punto, sono superflue ulteriori indagini. Ciò vale per la domanda tendente ad ottenere una definizione del diritto di essere trasferito con precedenza. Nelle considerazioni che precedono esso dovrebbe essere stato trattato a sufficienza. Non ritengo necessario ritornare sull'argomento con particolari statuizioni nel dispositivo della sentenza. Lo stesso dicasi della domanda — formulata in subordine — relativa all'annullamento del silenzio-rifiuto risultante dal fatto che l'amministrazione non ha preso posizione nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo del ricorrente. Lo stesso vale, infine, per le conclusioni formulate in subordine, secondo cui la decisione impugnata costituisce violazione degli articoli 5 n. 2,27,1o comma, e 45 n. 1 dello statuto del personale. Tale questione andrebbe infatti affrontata, qualora si dovesse prescindere dal diritto di precedenza nel senso in cui ne abbiamo fin qui parlato.

III — Concluzioni finali

Concludo come segue :

Vanno dichiarate irricevibili le conclusioni con cui il ricorrente chiede alla Corte: di annullare la decisione — inesistente — con la quale sarebbe stata respinta la sua candidatura; di statuire che il ricorrente possiede i requisiti necessari per l'impiego che costituiva oggetto dell'avviso di posto vacante, e ch'egli ha diritto alla nomina; di statuire che il dipendente nominato deve intervenire in causa.

Sono infondate le conclusioni del ricorrente tendenti a far statuire che la Commissione ha l'obbligo di emanare precise disposizioni circa la nomina a posti vacanti, per i quali abbiano presentato la propria candidatura dipendenti che godono del diritto di precedenza.

Il ricorso deve invece essere accolto in quanto tendente all'annullamento della decisione con la quale un altro dipendente è stato nominato al posto che costituiva oggetto dell'avviso di vacanza.

Per quanto riguarda le spese, ritengo giusto che esse siano poste totalmente a carico della Commissione, poiché il ricorso è sostanzialmente fondato.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.

( 2 ) Raccolta, XI-1965, pag. 185.

( 3 ) Causa 15-65 — Raccolta, XI-1965, pag. 1268

( 4 ) Raccolta, I-1955, pag. 324.

( 5 ) Raccolta, XII-1966, pag. 770.