SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 10 DICEMBRE 1969. - GIUSEPPE L. V. GRASSELLI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 32/68.
raccolta della giurisprudenza 1969 pagina 00505
edizione speciale danese pagina 00141
edizione speciale greca pagina 00191
edizione speciale portoghese pagina 00201
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIPENDENTI - CAUSE CONTRO L' AMMINISTRAZIONE - ATTO LESIVO - NOZIONE
( STATUTO DEL PERSONALE CEE, ART . 91 )
2 . DIPENDENTI - CAUSE CONTRO L' AMMINISTRAZIONE - COMPETENZA DI MERITO DELLA CORTE - LIMITAZIONE AI CASI INDICATI DALL' ARTICOLO 91, N . 1, PRIMO INCISO, DELLO STATUTO DEL PERSONALE
1 . POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME ATTI LESIVI SOLTANTO GLI ATTI TALI DA POTER INFLUIRE DIRETTAMENTE SU UNA DETERMINATA SITUAZIONE GIURIDICA .
2 . LA PRIMA FRASE DELL' ARTICOLO 91, N . 1, DELLO STATUTO DEL PERSONALE REGGE LA SECONDA, COSICCHE QUEST' ULTIMA DISPOSIZIONE ATTRIBUISCE ALLA CORTE LA COMPETENZA DI MERITO SOLO NEI CASI IN CUI ESISTA UNA CONTROVERSIA AI SENSI DELLA PRIMA FRASE .
NELLA CAUSA 32-68
GIUSEPPE GRASSELLI,
DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
RESIDENTE IN CREMONA, VIA BEMBO 25, CON L' AVV . MARCEL GREGOIRE, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . TONY BIEVER, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE, RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, PIERRE LAMOUREUX, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL DOTT . EMILE REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO :
L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA CONVENUTA, COMUNICATA ALL' INTERESSATO IN ALLEGATO ALLA NOTA 16 SETTEMBRE 1968, FIRMATA DAL SIG . CHARLES REICHLING, DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL' AMMINISTRAZIONE IX, LX, SOTTO FORMA DI TABELLA ESPLICATIVA DEI DIRITTI DEL RICORRENTE DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, NELLA PARTE IN CUI SI CONTEMPLA L' IPOTESI DELL' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 34 DELLO STATUTO CECA IN QUANTO SI APPLICA ALLA PENSIONE DEL RICORRENTE UN COEFFICIENTE DI RIDUZIONE E GLI SI NEGA L' ASSEGNO PER FIGLI A CARICO,
1 CON RICORSO DEL 16 DICEMBRE 1968 IL RICORRENTE HA CHIESTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA CONVENUTA, COMUNICATA ALL' INTERESSATO IN ALLEGATO ALLA NOTA 16 SETTEMBRE 1968, FIRMATA DAL SIG . CHARLES REICHLING, DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL' AMMINISTRAZIONE, SOTTO FORMA DI TABELLA ESPLICATIVA DEI DIRITTI DEL RICORRENTE DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, NELLA PARTE IN CUI SI CONTEMPLA L' IPOTESI DELL' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 34 DELLO STATUTO CECA, IN QUANTO SI APPLICA ALLA PENSIONE DEL RICORRENTE UN COEFFICIENTE DI RIDUZIONE E GLI SI NEGA L' ASSEGNO PER FIGLI A CARICO .
2 LA CONVENUTA HA MESSO IN FORSA LA RICEVIBILITA DEL RICORSO, IN QUANTO LA TABELLA ILLUSTRATIVA ALLEGATA NON SAREBBE UNA DECISIONE .
3/4 A NORMA DELL' ARTICOLO 91, N . 1, DELLO STATUTO, PUO' ESSERE DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA OGNI CONTROVERSIA TRA LA COMUNITA ED UNO DEI SOGGETTI CONTEMPLATI DALLO STESSO STATUTO E VERTENTE SULLA LEGITTIMITA DI UN ATTO LESIVO PER DETTO SOGGETTO . POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME LESIVI SOLO GLI ATTI IDONEI AD INFLUIRE DIRETTAMENTE SU UNA DETERMINATA SITUAZIONE GIURIDICA .
5 LA COMUNICAZIONE IMPUGNATA NON HA LA FUNZIONE DI DETERMINARE I DIRITTI SPETTANTI AL RICORRENTE IN UNA DETERMINATA SITUAZIONE GIURIDICA, NE DI VINCOLARE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE IN FUTURO DI TALI DIRITTI .
6/7 TRAMITE UN' INFORMAZIONE UFFICIALE APPARSA SUL CORRIERE DEL PERSONALE DEL 16 APRILE 1968, LA COMMISSIONE HA RICORDATO INFATTI CHE I CHIARIMENTI FORNITI A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI ALL' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 259/68 AVEVANO CARATTERE INDICATIVO E NON IMPEGNAVANO LA COMMISSIONE . VA QUINDI ESCLUSO CHE INFORMAZIONI COME QUELLA DI CUI TRATTASI POTESSERO AVERE UN EFFETTO FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE SULLA SITUAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE .
8 LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO E QUINDI IRRICEVIBILE .
9 IN SECONDO LUOGO IL RICORRENTE CHIEDE CHE LA CORTE, PRONUNCIANDOSI ANCHE SUL MERITO, STATUISCA CHE, IN CASO DI OPZIONE PER L' ARTICOLO 34 DEL VECCHIO STATUTO, LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 5, PARAGRAFO 7, E 5, PARAGRAFO 8, DEL REGOLAMENTO N . 259/68 SONO PURE APPLICABILI .
10/11 LA PRIMA FRASE DELL' ARTICOLO 91, N . 1, CONDIZIONA LA SECONDA, COSICCHE QUEST' ULTIMA ATTRIBUISCE ALLA CORTE UNA COMPETENZA ANCHE DI MERITO SOLO IN CASO DI CONTROVERSIA NEL SENSO DELLA PRIMA FRASE . DA QUANTO PRECEDE CONSEGUE CHE, GIA PER QUESTO FATTO, LA CORTE NON E COMPETENTE A PRONUNCIARSI SU QUESTO CAPO DELLA DOMANDA .
12 INOLTRE L' ARTICOLO 7, A DIFFERENZA DI ALTRE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO RIGUARDANTI LE OPZIONI, NON PONE ALCUN TERMINE PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO IN QUESTIONE, COSICCHE IL RICORRENTE CONSERVA LA FACOLTA DI EFFETTUARE PIU TARDI LA SUA SCELTA .
13 IL CAPO DELLA DOMANDA E QUINDI IRRICEVIBILE .
14 IL RICORSO VA PERTANTO DICHIARATO IRRICEVIBILE .
15/16 IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE E, A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LE SPESE DEL GIUDIZIO VANNO POSTE A SUO CARICO .
17 TUTTAVIA, A NORMA DELL' ARTICOLO 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA, LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .
2 ) CIASCUNA DELLE PARTI PROCESSUALI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA SOSTENUTE .