SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 FEBBRAIO 1969. - JOHANNES GERHARDUS KLOMP CONTRO INSPECTIE DER BELASTINGEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE D'APPELLO DELL'AIA). - CAUSA 23/68.
raccolta della giurisprudenza 1969 pagina 00043
edizione speciale danese pagina 00021
edizione speciale greca pagina 00027
edizione speciale portoghese pagina 00027
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PRIVILEGI E IMMUNITA - PROTOCOLLO CECA - PROTOCOLLO COMUNE ALLE TRE COMUNITA - DOMANDA D' INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE - SCOPO IDENTICO
( PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA, ART . 16; PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLE COMUNITA, ART . 30; TRATTATO CEE, ART . 177; TRATTATO CEEA, ART . 150 )
2 . MUTAMENTO DELLA LEGGE - SILENZIO DEL LEGISLATORE - CONTINUITA DEGLI ISTITUTI GIURIDICI - E' UN PRINCIPIO COMUNE DEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI
3 . DIPENDENTI CECA - PRIVILEGI E IMMUNITA - ESENZIONE DAI TRIBUTI NAZIONALI - LIMITI
( PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA, ART . 11 )
4 . DIPENDENTI CECA - PRIVILEGI E IMMUNITA - ESENZIONE DAI TRIBUTI NAZIONALI - CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE UN SISTEMA DI PREVIDENZA SOCIALE - NON DANNO LUOGO AD ESENZIONE
( PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA, ART . 11 )
1 . L' ARTICOLO 16 DEL VECCHIO PROTOCOLLO CECA E L' ARTICOLO 30 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA, IL QUALE RENDE APPLICABILE AL NUOVO PROTOCOLLO AD ESSO ALLEGATO GLI ARTICOLI 177 DEL TRATTATO CEE E 150 DEL TRATTATO CEEA, PERSEGUONO UNO SCOPO IDENTICO, CIOE IL GARANTIRE L' INTERPRETAZIONE E L' APPLICAZIONE UNIFORME, NEI SEI STATI MEMBRI, DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRIVILEGI ED ALLE IMMUNITA DELLE COMUNITA .
2 . CONFORMEMENTE A UN PRINCIPIO COMUNE AGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI, LE CUI ORIGINI RISALGONO AL DIRITTO ROMANO, QUALORA VENGA MUTATA LA LEGGE ED IL LEGISLATORE NON ESPRIMA UNA VOLONTA CONTRARIA, E OPPORTUNO FAVORIRE LA CONTINUITA DEGLI ISTITUTI GIURIDICI .
3 . L' ARTICOLO 11, LETTERA B ), DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA CONTEMPLA LE IMPOSTE NAZIONALI SUGLI STIPENDI E SUGLI EMOLUMENTI, IN QUALUNQUE FORMA E SOTTO QUALUNQUE DENOMINAZIONE VENGANO APPLICATE .
4 . NON COSTITUISCE IMPOSTA AI SENSI DELL' ARTICOLO 11, LETTERA B ), DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA IL CONTRIBUTO DESTINATO A FINANZIARE UN SISTEMA PREVIDENZIALE, NEMMENO SE LA RISCOSSIONE DI TALE CONTRIBUTO AVVIENE NELLE FORME PROPRIE DELLA RISCOSSIONE DEGLI ONERI FISCALI .
NEL PROCEDIMENTO 23-68
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE D' APPELLO DELL' AIA NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE
TRA
JOHANNES GERHARDUS KLOMP, DIPENDENTE DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, RESIDENTE ALL' AIA,
E
INSPECTIE DER BELASTINGEN ( UFFICIO IMPOSTE ) DELL' AIA,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 11, LETTERA B ), DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI ED IMMUNITA DELLA CECA,
1 . CON LETTERA 24 SETTEMBRE 1968 PERVENUTA IN QUESTA CANCELLERIA IL 26 DELLO STESSO MESE, LA CORTE D' APPELLO DELL' AIA HA CHIESTO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 11, LETTERA B ), DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO .
2 . LA QUESTIONE VERTE SUL SE I TERMINI : " SONO ESENTI DA QUALSIASI IMPOSTA SUGLI STIPENDI E SUGLI EMOLUMENTI PAGATI DALLA COMUNITA " ( ART . 11, LETTERA B ) DEL PROTOCOLLO ) COMPRENDANO ANCHE I CONTRIBUTI RISCOSSI SUI REDDITI IN FORZA DELLA LEGGE OLANDESE SULL' ASSICURAZIONE-VECCHIAIA GENERALE .
A - SULLA COMPETENZA DELLA CORTE
3 . LA CORTE D' APPELLO DELL' AIA SI RICHIAMA ALLE " DISPOSIZIONI AD HOC DEL TRATTATO CECA " PER CHIEDERE ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SUL PUNTO DI DIRITTO CONTROVERSO .
4 . L' ARTICOLO 41 DEL TRATTATO CECA, CHE DISCIPLINAVA I MEZZI D' IMPUGNAZIONE ESPERIBILI NEL 1959, CIOE NEL PERIODO IN CUI SI SAREBBERO DOVUTI VERSARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTROVERSI, PREVEDEVA IL RICORSO IN VIA PREGIUDIZIALE SOLO PER LE QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITA DEGLI ATTI DI TALUNE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, MA NON PER L' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO STESSO .
5 . TUTTAVIA L' ARTICOLO 16 DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA AVEVA ATTRIBUITO ALLA CORTE UN' AMPIA COMPETENZA, CHE COMPRENDEVA OGNI CONTESTAZIONE SULL' INTERPRETAZIONE O SULL' APPLICAZIONE DI DETTO PROTOCOLLO .
6/7 . LA SITUAZIONE GIURIDICA ESISTENTE ALL' EPOCA IN CUI SI SONO VERIFICATI I FATTI CHE HANNO DATO LUOGO ALLA CONTROVERSIA SOTTOPOSTA ALLA CORTE D' APPELLO DELL' AIA E STATA MODIFICATA DAL TRATTATO 8 APRILE 1965, CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA EUROPEE . PER EFFETTO DI QUESTO TRATTATO, IL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA E STATO SOSTITUITO DAL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLE COMUNITA EUROPEE .
8 . L' ARTICOLO 13, 2 ) COMMA, DI QUESTO PROTOCOLLO RIPETE IN SOSTANZA L' ARTICOLO 11, LETTERA B ), DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA .
9 . PER CONTRO, IL NUOVO PROTOCOLLO NON RIPRODUCE L' ARTICOLO 16 DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA .
10 . IN COMPENSO, L' ARTICOLO 30 DEL TRATTATO 8 APRILE 1965 STABILISCE L' ESTENSIONE A QUESTO TRATTATO, E AL PROTOCOLLO AD ESSO ALLEGATO, DELLE DISPOSIZIONI DEI TRATTATI CEE E CEEA RELATIVE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E ALL' ESERCIZIO DI TALE COMPETENZA .
11 . PER QUESTO FATTO, QUANDO LA CORTE D' APPELLO DELL' AIA HA PROPOSTO ALLA CORTE LA DOMANDA PREGIUDIZIALE, LE DISPOSIZIONI DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE E 150 DEL TRATTATO CEEA ERANO STATE ESTESE ALLA DISPOSIZIONE CHE ATTUALMENTE DISCIPLINA LA MATERIA OGGETTO DELLA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE PROPONENTE .
12 . IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 16 DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA, VIGENTE AL MOMENTO IN CUI E SORTA LA CONTROVERSIA, E LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL DEFERIMENTO PREGIUDIZIALE DI QUESTIONI SULL' INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI CEE E CEEA PERSEGUONO UNO SCOPO IDENTICO, CIOE IL GARANTIRE L' INTERPRETAZIONE E L' APPLICAZIONE UNIFORME, NEI SEI STATI MEMBRI, DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO .
13/14 . CONFORMEMENTE A UN PRINCIPIO COMUNE AGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI, LE CUI ORIGINI RISALGONO AL DIRITTO ROMANO, QUALORA VENGA MUTATA LA LEGGE ED IL LEGISLATORE NON ESPRIMA UNA VOLONTA CONTRARIA, E OPPORTUNO FAVORIRE LA CONTINUITA DEGLI ISTITUTI GIURIDICI . CIO' PREMESSO, LA CORTE E COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLA DOMANDA D' INTERPRETAZIONE .
B - NEL MERITO
15 . LA CORTE D' APPELLO DELL' AIA CHIEDE ALLA CORTE D' INTERPRETARE IL TERMINE " QUALSIASI IMPOSTA SUGLI STIPENDI E SUGLI EMOLUMENTI PAGATI DALLA COMUNITA " CHE RICORRE NELL' ARTICOLO 11, LETTERA B ), VIGENTE QUANDO E SORTA LA CONTROVERSIA, A PROPOSITO DEI CONTRIBUTI RISCOSSI SU REDDITI DEL GENERE IN FORZA DELLA LEGGE OLANDESE SULL' ASSICURAZIONE-VECCHIAIA GENERALE .
16 . NELL' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, NON SPETTA ALLA CORTE VALUTARE, ALLA LUCE DELLE CITATE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO, LE CARATTERISTICHE DI UN TRIBUTO, DOVUTO IN FORZA DELLA LEGGE NAZIONALE DI UNO STATO ADERENTE ALLA COMUNITA, POICHE QUESTO COMPITO E RISERVATO AL GIUDICE NAZIONALE, CHE DEVE GARANTIRE L' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO ALLA CONTROVERSIA CHE GLI VIENE SOTTOPOSTA .
17 . TUTTAVIA LA CORTE E COMPETENTE AD INTERPRETARE LA CITATA DISPOSIZIONE DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA ONDE CONSENTIRE AL GIUDICE NAZIONALE DI APPLICARE CORRETTAMENTE LA NORMA COMUNITARIA AI CONTRIBUTI DI CUI TRATTASI .
18 . L' ARTICOLO 11, LETTERA B ), DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA CONTEMPLA LE IMPOSTE NAZIONALI SUGLI STIPENDI E SUGLI EMOLUMENTI, IN QUALUNQUE FORMA E SOTTO QUALUNQUE DENOMINAZIONE VENGANO APPLICATE .
19 . E' TUTTAVIA OPPORTUNO STABILIRE, PER QUANTO RIGUARDA L' IMMUNITA RIVENDICATA, SE GLI STIPENDI ED EMOLUMENTI IN QUESTIONE SIANO O MENO OGGETTO DI UN' IMPOSTA AI SENSI DI DETTA DISPOSIZIONE .
20 . A TALE SCOPO, E OPPORTUNO DISTINGUERE FRA UN TRIBUTO DESTINATO A FAR FRONTE AGLI ONERI GENERALI DEI PUBBLICI POTERI ED UN CONTRIBUTO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI UN SISTEMA PREVIDENZIALE, ANCHE SE LA RISCOSSIONE DEL SECONDO AVVIENE NELLE FORME PROPRIE DELLA RISCOSSIONE DEGLI ONERI FISCALI .
21 . DI CONSEGUENZA, SE DETTO CONTRIBUTO VIENE DETERMINATO IN RAGIONE DEI REDDITI DELL' INTERESSATO, NULLA VIETA CHE, PER CALCOLARE L' IMPONIBILE, SI TENGA CONTO DEGLI STIPENDI E DEGLI EMOLUMENTI VERSATI DALLA COMUNITA .
22 . TALE CONCLUSIONE LASCIA COMUNQUE IMPREGIUDICATA LA QUESTIONE - NON DEFERITA ALLA CORTE - DEL SE L' ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO LITIGIOSO POSSA EVENTUALMENTE DESUMERSI DALLE NORME, COMUNITARIE O NAZIONALI, MIRANTI A FAR SI' CHE I DIPENDENTI DELLE COMUNITA EUROPEE NON VENGANO AFFILIATI OBBLIGATORIAMENTE AD UN SISTEMA PREVIDENZIALE NAZIONALE, QUALORA SIANO GIA SOTTOPOSTI D' UFFICIO A UN REGIME PREVIDENZIALE ANALOGO ISTITUITO DALLE COMUNITA .
23 . LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO SOTTOPOSTO LE LORO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
24 . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO, IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI ALLA CORTE D' APPELLO DELL' AIA, CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE DEFERITALE DALLA SECONDA SEZIONE ( SEZIONE FISCALE ) DELLA CORTE D' APPELLO DELL' AIA, AFFERMA PER DIRITTO :
NON COSTITUISCE IMPOSTA AI SENSI DELL' ARTICOLO 11, LETTERA B ), DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA DELLA CECA IL CONTRIBUTO DESTINATO A FINANZIARE UN SISTEMA PREVIDENZIALE, NEMMENO SE LA RISCOSSIONE DI TALE CONTRIBUTO AVVIENE NELLE FORME PROPRIE DELLA RISCOSSIONE DEGLI ONERI FISCALI .