SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 6 MAGGIO 1969. - ANDRE HUYBRECHTS CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 21/68.
raccolta della giurisprudenza 1969 pagina 00085
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edizione speciale portoghese pagina 00035
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIPENDENTI - POSTO - RIVALUTAZIONE
2 . DIPENDENTI - POSTO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO AD UN DETERMINATO POSTO
3 . DIPENDENTI - PROMOZIONE - INSUSSISTENZA DELL' OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - ONERE DELLA PROVA - INCOMBE A CHI LA INVOCA
( STATUTO DEL PERSONALE DELLE COMUNITA EUROPEE, ART . 45 )
1 . LO STATUTO NON PREVEDE ESPRESSAMENTE NE LA RIVALUTAZIONE NE IL REINQUADRAMENTO . ESSO STABILISCE CHE LA CARRIERA DEL DIPENDENTE SI SVOLGE SECONDO UN SISTEMA DI CATEGORIE E DI GRADI CONSEGUENTI A PARTIRE DAL GRADO NEL QUALE EGLI E STATO ASSUNTO .
2 . LO STATUTO NON ATTRIBUISCE AL PERSONALE ALCUN DIRITTO AD UN POSTO DETERMINATO E RISERVA ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA LA COMPETENZA DI ASSEGNARE I DIPENDENTI, NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO, AI VARI IMPIEGHI CORRISPONDENTI AL LORO GRADO .
3 . L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, NON E TENUTA, A NORMA DELL' ARTICOLO 45 DELLO STATUTO, A MOTIVARE LE DECISIONI DI PROMOZIONE, SPECIE NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI NON PRESCELTI .
SPETTA A CHI PRETENDE CHE L' ATTO SIA INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATO INDICARNE LE RAGIONI O FORNIRNE LA PROVA .
NELLA CAUSA 21-68,
ANDRE H . A . C . M . HUYBRECHTS, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE IN WEZEMBECK ( BRUXELLES ), CHEMIN DUCAL 41,
CON L' AVV . MARCEL GREGOIRE, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . TONY BIEVER, BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE 83 RICORRENTE,
CONTRO
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . LOUIS DE LA FONTAINE, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO IL SIG . EMILE REUTER, CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, BD ROYAL 4, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA NOMINA DEL RICORRENTE AL POSTO DI CAPO DELLA DIVISIONE " STUDI DI SVILUPPO " PRESSO LA DIREZIONE GENERALE VIII-B,
SULLA RICEVIBILITA
1/2 LA RICEVIBILITA DEL RICORSO NON VIENE CONTESTATA DALLA CONVENUTA NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO . IL RICORSO E RICEVIBILE .
NEL MERITO
3/5 IL RICORRENTE ASSUME IN VIA PREGIUDIZIALE CHE IL POSTO DI CAPO DEL SERVIZIO SPECIALIZZATO " STUDI DI SVILUPPO " DELLA D . G . VIII-B, DA LUI GIA OCCUPATO DAL 1 ) OTTOBRE 1965 AL 20 GIUGNO 1968, E STATO RIVALUTATO, QUANDO E STATO STABILITO IL NUOVO ORGANIGRAMMA DELLA COMMISSIONE UNICA, IN UN POSTO DI CAPO DIVISIONE . TALE RIVALUTAZIONE NON IMPLICAVA ALCUNA MODIFICA ESSENZIALE DELLE FUNZIONI E DELLE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN CAPO DI SERVIZIO SPECIALIZZATO, E DI CONSEGUENZA IL RICORRENTE AVREBBE DOVUTO VENIR REINQUADRATO NEL GRADO A/3, CHE CORRISPONDE ALL' IMPIEGO DI CAPO DIVISIONE . POICHE NON SI E PROCEDUTO A QUESTO REINQUADRAMENTO, LE DECISIONI IMPUGNATE LEDONO IL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA GRADO E IMPIEGO E PREGIUDICANO SIA IL POSTO DEL RICORRENTE CHE IL SUO STATO GIURIDICO .
6/8 LA CORTE OSSERVA CHE LO STATUTO NON PREVEDE ESPRESSAMENTE NE LA RIVALUTAZIONE DELL' IMPIEGO NE IL REINQUADRAMENTO . ESSO STABILISCE CHE LA CARRIERA DEL DIPENDENTE SI SVOLGE SECONDO UN SISTEMA DI CATEGORIE E DI GRADI CONSECUTIVI, A PARTIRE DAL GRADO NEL QUALE EGLI E STATO ASSUNTO . LO STATUTO, PUR GARANTENDO AL DIPENDENTE IL GRADO OTTENUTO ED UN IMPIEGO CORRISPONDENTE A QUESTO GRADO, NON GLI ATTRIBUISCE ALCUN DIRITTO AD UN POSTO DETERMINATO, E RISERVA ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA LA COMPETENZA DI ASSEGNARE I DIPENDENTI, NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO, AI VARI IMPIEGHI CORRISPONDENTI AL LORO GRADO .
9/11 IL RICORRENTE NON CONTESTA CHE IL POSTO CHE GLI E STATO AFFIDATO CORRISPONDA AL GRADO CH' EGLI AVEVA OTTENUTO PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI FUSIONE E AL QUALE EGLI E TUTTORA INQUADRATO . D' ALTRO CANTO, LA MODIFICA DELL' ORGANIGRAMMA CUI SI RIFERISCE IL RICORRENTE NON COSTITUISCE RIVALUTAZIONE DI UN POSTO PREESISTENTE, MA VA CONSIDERATA COME SOSTITUZIONE DI UN' UNITA DI SERVIZIO CON UNA DIVISIONE . NELLA FATTISPECIE, DETTA SOSTITUZIONE SI E RISOLTA, DA UN LATO, NELLA CREAZIONE DI UN NUOVO POSTO DI CAPO DIVISIONE, CON NUOVE RESPONSABILITA E, D' ALTRO LATO, HA RESO NECESSARIA UNA NUOVA ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE GIA CAPO DELL' UNITA DI SERVIZIO .
12 IN QUESTE CONDIZIONI, LA PRETESA DEL RICORRENTE DI OTTENERE QUESTO NUOVO POSTO, MERCE UN REINQUADRAMENTO, APPARE GIURIDICAMENTE INFONDATA .
13 PER OCCUPARE IL NUOVO POSTO VACANTE, L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DOVEVA ATTENERSI ALLE MODALITA STABILITE DALLO STATUTO, IN PARTICOLARE DALL' ARTICOLO 29, N . 1, A NORMA DEL QUALE I POSTI VACANTI DEVONO VENIRE OCCUPATI MEDIANTE TRAMUTAMENTO, PROMOZIONE O CONCORSO .
14 POICHE IL RICORRENTE ERA GIA INQUADRATO AL GRADO A/4 E DATO QUANTO DISPONE L' ARTICOLO 7, N . 1, DELLO STATUTO, IL RICORRENTE POTEVA VENIR NOMINATO AL POSTO VACANTE DI GRADO A/3 SOLO MEDIANTE PROMOZIONE O CONCORSO .
15/16 NELLA FATTISPECIE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA HA OCCUPATO IL POSTO MEDIANTE PROMOZIONE, NOMINANDO AL POSTO VACANTE IL SIG . DIETER FRISCH, IL 17 LUGLIO 1968, BENCHE IL RICORRENTE AVESSE PRESENTATO LA SUA CANDIDATURA .
17 IL RICORRENTE DENUNCIA, IN SUBORDINE, L' IRREGOLARITA DELLA DECISIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE E VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 45 DELLO STATUTO .
18 PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO MEZZO, LE INDICAZIONI FORNITE DALLA CONVENUTA, SIA NEL PROCESSO VERBALE DELLA 45A RIUNIONE, CHE NEGLI ATTI PROCESSUALI, NON PRECISANO I MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ATTI A GIUSTIFICARE LA DECISIONE LITIGIOSA .
19/21 L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON E TENUTA, A NORMA DELL' ARTICOLO 45 DELLO STATUTO, A MOTIVARE LE DECISIONI DI PROMOZIONE, TRA L' ALTRO NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI NON PRESCELTI . SPETTA A CHI PRETENDE CHE L' ATTO SIA INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATO INDICARNE LE RAGIONI O FORNIRNE LA PROVA . POICHE IL RICORRENTE HA INDICATO TALI RAGIONI NEI MEZZI DI SVIAMENTO DI POTERE E DI VIOLAZIONE DELLO STATUTO, E OPPORTUNO ESAMINARE DETTE CENSURE IN OCCASIONE DELL' ESAME DEGLI ALTRI MEZZI .
22/23 IL RICORRENTE SOSTIENE IN SECONDO LUOGO CHE LA DECISIONE LITIGIOSA, CON CUI IL SIG . FRISCH E STATO PROMOSSO CAPO DELLA DIVISIONE " STUDI DI SVILUPPO ", E VIZIATA DA SVIAMENTO DI POTERE POICHE LA PROMOZIONE E STATA DECISA PRIMA CHE VENISSE INIZIATA LA PROCEDURA DI NOMINA . IN PROPOSITO EGLI ALLEGA CHE LA PROMOZIONE DI CUI TRATTASI AVEVA COSTITUITO OGGETTO DI PROMESSE, SIA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA D . G . VIII, SIA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE, E CHE DAL DOCUMENTO SEC ( 68 ) 444 E RELATIVI ALLEGATI RISULTA CHE LA DECISIONE DI PROMUOVERE IL FRISCH ERA STATA ADOTTATA GIA PRIMA CHE IL POSTO FOSSE DICHIARATO VACANTE .
24/26 DA UN LATO, IL RICORRENTE SI LIMITA AD AFFERMARE, A SOSTEGNO DELLA SUA CENSURA, CHE LE PROMESSE DI CUI SOPRA ERANO " NOTORIE ", MA NON FORNISCE IN PROPOSITO ULTERIORI PRECISAZIONI CHE POSSANO COSTITUIRE UN INIZIO DI PROVA . D' ALTRO LATO, I FATTI INVOCATI DEVONO VENIRE APPREZZATI NELL' AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONSEGUENTI ALLA FUSIONE DEGLI ESECUTIVI . ERA NORMALE CHE, IN QUESTO LAVORO PREPARATORIO, I SERVIZI PRENDESSERO IN CONSIDERAZIONE LE VARIE POSSIBILITA DI PROMOZIONE, DI TRAMUTAMENTO O DI ASSEGNAZIONE RICHIESTE DA DETTA RIORGANIZZAZIONE GENERALE .
27/28 L' INDOLE PURAMENTE PREPARATORIA E NON DECISIVA DEI DOCUMENTI CRITICATI E D' ALTRONDE SOTTOLINEATA DAL FATTO CHE PER MOLTI DIPENDENTI, TRA CUI IL FRISCH, ERANO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE VARIE NUOVE ASSEGNAZIONI E PROMOZIONI . UNA SIFFATTA CIRCOSTANZA NON PUO' QUINDI ESSERE CONSIDERATA COME ATTA A RIVELARE, NELLA FATTISPECIE, UNO SVIAMENTO DI POTERE .
29 IL RICORRENTE INFINE CONSIDERA COME UN INDIZIO, CHE CONSENTIREBBE, INSIEME AD ALTRI ELEMENTI, DI DIMOSTRARE L' ESISTENZA DI UNO SVIAMENTO DI POTERE, LA FRETTA CON CUI L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA HA DECISO LA PROMOZIONE LITIGIOSA .
30 A TALE SCOPO EGLI DEDUCE CHE DETTA AUTORITA HA DICHIARATO VACANTE IL POSTO ED HA EFFETTUATO LA PROMOZIONE LITIGIOSA PRIMA DI PRONUNCIARSI SUL SUO RICORSO GERARCHICO, BENCHE L' AMMINISTRAZIONE AVESSE RICONOSCIUTO L' OPPORTUNITA DI RINVIARE LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI POSTO VACANTE PER DAR MODO AI DIPENDENTI INTERESSATI DI RECLAMARE CONTRO LA LORO ASSEGNAZIONE .
31/33 QUANTO ALLA DATA DELL' AVVISO DI POSTO VACANTE, VA RILEVATO CHE DAGLI ATTI DI CAUSA RISULTA CHE L' AVVISO DI POSTO VACANTE COM/40 E STATO PUBBLICATO IL 13 GIUGNO 1968, MENTRE L' AMMINISTRAZIONE HA ACCONSENTITO A RITARDARE LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI POSTO VACANTE SOLO NELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTATTO DEL 4 LUGLIO 1967 . D' ALTRA PARTE, LA DECISIONE DI PROMOZIONE LITIGIOSA E STATA ADOTTATA IL 17 LUGLIO 1968, CIOE TRE SETTIMANE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO DEL 24 GIUGNO 1968 . UN SIFFATTO LASSO DI TEMPO, PUR SE NON E TALE DA CONSENTIRE ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI PRONUNCIARSI IN OGNI CASO SU UN RECLAMO CHE LE E STATO PRESENTATO, PUO' TUTTAVIA ESSERE CONSIDERATO COME SUFFICIENTE PER CONSENTIRE ALL' AUTORITA STESSA DI PRENDERE POSIZIONE CIRCA IL RECLAMO STESSO .
34/35 PER TUTTE QUESTE RAGIONI, IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE NON E STATO PROVATO E VA QUINDI RESPINTO . TUTTAVIA, LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE OBBLIGANO LA CORTE AD ACCERTARE, MEDIANTE UN MINUTO ESAME, SE, IN OCCASIONE DELLA PROMOZIONE DI CUI TRATTASI, SI SIA PROCEDUTO AD UN ESAME COMPARATIVO DELLE VARIE CANDIDATURE .
36 IL RICORRENTE SOSTIENE INFATTI CHE LA DECISIONE IMPUGNATA E IRREGOLARE PERCHE LA COMMISSIONE L' HA ADOTTATA SENZA AVER PREVIAMENTE EFFETTUATO LO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO DEI DIPENDENTI PROMUOVIBILI NONCHE L' ESAME DEI RAPPORTI INFORMATIVI, DI CUI SONO STATI OGGETTO, ENTRAMBI PRESCRITTI DALL' ARTICOLO 45, N . 1, DELLO STATUTO .
37/38 DAL VERBALE DELLA 45A RIUNIONE DELLA COMMISSIONE RISULTA CHE LE CANDIDATURE, PREVIA VERIFICA DEI DATI IN ESSE CONTENUTI, SONO STATE TRASMESSE ALLA COMMISSIONE E CHE QUESTA HA AVUTO A SUA DISPOSIZIONE ANCHE IL RAPPORTO INFORMATIVO E IL FASCICOLO PERSONALE DI CIASCUN CANDIDATO . IN QUESTO STESSO VERBALE SI RILEVA CHE LA COMMISSIONE HA EFFETTUATO LO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO DEI CANDIDATI NONCHE L' ESAME DEI LORO RAPPORTI INFORMATIVI .
39/41 IL RICORRENTE NON ALLEGA ALCUN ELEMENTO ATTO A GIUSTIFICARE DEI DUBBI CIRCA LE RISULTANZE DEL VERBALE . D' ALTRO CANTO, L' ESAME DEI RAPPORTI INFORMATIVI RELATIVI AL RICORRENTE E AL CANDIDATO PROMOSSO CONSENTE DI CONCLUDERE CHE LA DECISIONE DI PROMOZIONE IMPUGNATA NON E STATA ADOTTATA IN ISPREGIO O NELL' IGNORANZA DEI DATI OGGETTIVI DEL CASO SPECIFICO . PER QUESTE RAGIONI, IL MEZZO VA RESPINTO PERCHE INFONDATO .
42/44 IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE . A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . TUTTAVIA, A NORMA DELL' ARTICOLO 70 DI DETTO REGOLAMENTO, NEI RICORSI PROMOSSI DA DIPENDENTI CONTRO LE ISTITUZIONI COMUNITARIE, LE SPESE ESPOSTE DA QUESTE ULTIME RIMANGONO A LORO CARICO .
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA SOSTENUTE .