SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 FEBBRAIO 1969. - WALT WILHELM E SEI ALTRI CONTRO BUNDESKARTELLAMT. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL KAMMERGERICHT). - CAUSA 14/68.
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . CEE - ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO - SUA INDOLE PARTICOLARE - POSIZIONE RISPETTO AI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI - PRIMATO DELLE NORME COMUNITARIE
2 . POLITICA DELLA CEE - NORME DI CONCORRENZA - INTESE - INTERVENTO PARALLELO DELLE AUTORITA COMUNITARIE E NAZIONALI - AMMISSIBILE SE EFFETTUATO NEL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO - CUMULO DI SANZIONI COMUNITARIE O NAZIONALI - ESIGENZA DI EQUITA
( TRATTATO CEE, ART . 85, N . 1, ART . 87, N . 2 )
3 . TRATTATO CEE - PRINCIPI - DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA - INTERDIZIONE - DISPARITA DI TRATTAMENTO RISULTANTI DA DIVERGENZE TRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI - NON SONO PREVISTE
( TRATTATO CEE, ART . 7 )
1 . IL TRATTATO CEE HA ISTITUITO UN ORDINAMENTO GIURIDICO A SE STANTE, INTEGRATO NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI E CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI AD OSSERVARE . SAREBBE CONTRARIO ALLA NATURA DI TALE SISTEMA AMMETTERE CHE GLI STATI MEMBRI POSSANO ADOTTARE O MANTENERE IN VIGORE MISURE ATTE A MENOMARE GRAVEMENTE L' EFFETTO UTILE DEL TRATTATO .
LA FORZA VINCOLANTE DEL TRATTATO E DEGLI ATTI ADOTTATI PER LA SUA APPLICAZIONE NON POTREBBE VARIARE A SECONDA DEGLI STATI PER EFFETTO DI ATTI INTERNI SENZA COMPROMETTERE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMUNITARIO E METTERE A REPENTAGLIO IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI DEL TRATTATO .
PERCIO', I CONFLITTI TRA NORME COMUNITARIE E NORME NAZIONALI VANNO RISOLTI APPLICANDO IL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO .
2 . FINCHE UN REGOLAMENTO ADOTTATO IN FORZA DELL' ARTICOLO 87, N . 2, E ), DEL TRATTATO NON ABBIA DISPOSTO DIVERSAMENTE, NULLA OSTA A CHE LE AUTORITA NAZIONALI INSTAURINO UN PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI UN' INTESA, SECONDO IL LORO DIRITTO NAZIONALE, ANCHE QUALORA LA COMMISSIONE STIA GIA ESAMINANDO LA POSIZIONE DELLA STESSA INTESA SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO COMUNITARIO, RESTANDO FERMO CHE IL PROCEDIMENTO PARALLELO DINANZI ALLE AUTORITA NAZIONALI NON PUO' PREGIUDICARE LA PIENA ED UNIFORME APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO NE L' EFFICACIA DEGLI ATTI ADOTTATI IN ESECUZIONE DELLO STESSO . SE LA POSSIBILITA DI UN DUPLICE PROCEDIMENTO DOVESSE IMPLICARE UNA DOPPIA SANZIONE, UN' ESIGENZA GENERALE DI EQUITA IMPLICA CHE SI TENGA CONTO, NEL DETERMINARE LA SANZIONE, DELLE DECISIONI REPRESSIVE ANTERIORI .
3 . L' ARTICOLO 7 DEL TRATTATO CEE, CHE VIETA AD OGNI STATO MEMBRO DI APPLICARE DIVERSAMENTE IL PROPRIO DIRITTO DELLE INTESE SECONDO LA NAZIONALITA DEGLI INTERESSATI, NON CONTEMPLA LE EVENTUALI DISPARITA DI TRATTAMENTO E LE DISTORSIONI CHE POTREBBERO DERIVARE, PER LE PERSONE E PER LE IMPRESE SOGGETTE AL DIRITTO COMUNITARIO, DELLE DIVERGENZE ESISTENTI TRA LE LEGISLAZIONI DEI VARI STATI MEMBRI, DAL MOMENTO CHE CIASCUNA DI DETTE LEGISLAZIONI SI APPLICA A CHIUNQUE SIA AD ESSA SOGGETTO, SECONDO CRITERI OGGETTIVI ED INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITA .
NEL PROCEDIMENTO 14-68
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DAL KAMMERGERICHT ( SEZIONE INTESE ) DI BERLINO, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE
TRA
1 . WALT WILHELM, MEMBRO DELLA DIREZIONE DELLA FARBENFABRIK BAYER AG,
2 . HANS GOELZ, MEMBRO DELLA DIREZIONE DELLA CASSELLA-FARBWERKE MAINKUR AG,
3 . HANS ULRICH FINTELMANN, DIRETTORE DELLE VENDITE DELLA FARBWERKE HOECHST AG,
4 . BADISCHE ANILIN - UND SODA-FABRIK AG,
5 . FARBENFABRIK BAYER AG,
6 . FARBWERKE HOECHST AG, VORMALS MEISTER LUCIUS ET BRUENING,
7 . CASSELLA-FARBWERKE MAINKUR AG,
E
BUNDESKARTELLAMT DI BERLINO,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO CEE, IN PARTICOLARE DEGLI ARTICOLI 5, 7 E 85, NONCHE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962 N . 17, IN PARTICOLARE DELL' ARTICOLO 9,
1 . CON ORDINANZA 18 LUGLIO 1968, PERVENUTA NELLA CANCELLERIA DI QUESTA CORTE IL 25 LUGLIO 1968, IL KAMMERGERICHT ( SEZIONE INTESE ) DI BERLINO, TRIBUNALE COMPETENTE IN MATERIA D' INTESE PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, HA DEFERITO, IN FORZA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, QUATTRO QUESTIONI SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 F ), 5, 7 E 85 DEL TRATTATO CEE, NONCHE DELL' ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962, N . 17 .
I - SULLA PRIMA E SULLA TERZA QUESTIONE
2 . CON LA PRIMA QUESTIONE IL GIUDICE A QUO CHIEDE SE, UNA VOLTA INSTAURATO DA PARTE DELLA COMMISSIONE IL PROCEDIMENTO A NORMA DELL' ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO 6 FEBBRAIO 1962 N . 17, SIA COMPATIBILE COL TRATTATO CHE LE AUTORITA NAZIONALI APPLICHINO ALLA STESSA FATTISPECIE I DIVIETI CONTEMPLATI DAL DIRITTO NAZIONALE SULLE INTESE .
LA DOMANDA E CHIARITA DALLA TERZA QUESTIONE, CHE TRATTA DEL RISCHIO DI UNA DIVERSA VALUTAZIONE GIURIDICA DELLO STESSO FATTO E DELLA POSSIBILITA DI DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO COMUNE A DETRIMENTO DI COLORO CUI SI APPLICA TALE DIRITTO .
A QUESTO PROPOSITO IL GIUDICE A QUO SI RICHIAMA ALL' ARTICOLO 9 DEL SUMMENZIONATO REGOLAMENTO N . 17, AGLI ARTICOLI 85, 3 F ) E 5 DEL TRATTATO CEE NONCHE AI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO .
3 . IL PARAGRAFO 3 DELL' ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO N . 17 CONTEMPLA LA COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI SOLO IN QUANTO QUESTE HANNO FACOLTA DI APPLICARE DIRETTAMENTE GLI ARTICOLI 85, N . 1, E 86 DEL TRATTATO, IN CASO DI INERZIA DELLA COMMISSIONE .
ESSO NON HA DUNQUE ALCUNA RILEVANZA NELL' IPOTESI IN CUI LE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI NON APPLICANO DETTI ARTICOLI, MA SOLTANTO IL PROPRIO DIRITTO INTERNO .
IL DIRITTO COMUNITARIO E IL DIRITTO NAZIONALE IN MATERIA DI INTESE CONSIDERANO LE INTESE SOTTO ASPETTI DIVERSI .
L' ARTICOLO 58 CONSIDERA INFATTI LE INTESE SOTTO IL PROFILO DEGLI OSTACOLI CHE NE POSSONO CONSEGUIRE PER IL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI, MENTRE LE LEGISLAZIONI NAZIONALI, ISPIRANDOSI A CONSIDERAZIONI PROPRIE A CIASCUNO STATO, CONSIDERANO LE INTESE IN UN AMBITO PIU RISTRETTO .
E' VERO CHE L' INTERDIPENDENZA EVENTUALE TRA I FENOMENI ECONOMICI E I RAPPORTI GIURIDICI CONSIDERATI IMPEDISCE CHE LA DISTINZIONE TRA ASPETTI COMUNITARI E NAZIONALI POSSA SEMPRE COSTITUIRE UN CRITERIO DETERMINANTE PER LA DELIMITAZIONE DELLE COMPETENZE .
TUTTAVIA TALE INTERDIPENDENZA IMPLICA CHE UN' INTESA PUO', IN LINEA DI MASSIMA, COSTITUIRE OGGETTO DI DUE PROCEDIMENTI PARALLELI, L' UNO DINANZI ALLE AUTORITA COMUNITARIE IN APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 85 DEL TRATTATO CEE, E L' ALTRO DINANZI ALLE AUTORITA NAZIONALI IN APPLICAZIONE DEL DIRITTO INTERNO .
4 . CIO' E DEL RESTO CONFERMATO DALL' ARTICOLO 87, N . 2 E ), CHE AUTORIZZA IL CONSIGLIO A DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA NORME INTERNE E NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA, DA CUI RISULTA CHE IN PRINCIPIO LE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI INTESE POSSONO INSTAURARE UN PROCEDIMENTO ANCHE NEI CASI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE .
TUTTAVIA, ONDE SALVAGUARDARE LA FINALITA GENERALE DEL TRATTATO, TALE APPLICAZIONE PARALLELA DELLA DISCIPLINA NAZIONALE E AMMISSIBILE SOLO IN QUANTO NON PREGIUDICHI L' UNIFORME APPLICAZIONE, NELL' INTERO MERCATO COMUNE, DELLE NORME COMUNITARIE SULLE INTESE E IL PIENO EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN APPLICAZIONE DELLE STESSE .
5 . UNA SOLUZIONE DIVERSA SAREBBE INCOMPATIBILE CON GLI SCOPI DEL TRATTATO E CON LA NATURA DELLE SUE NORME RELATIVE ALLA CONCORRENZA .
L' ARTICOLO 85 DEL TRATTATO CEE SI RIVOLGE A TUTTE LE IMPRESE DELLA COMUNITA, DI CUI DISCIPLINA IL COMPORTAMENTO, MEDIANTE DIVIETI, O PREVEDENDO LA CONCESSIONE DI ESENZIONI DA DETTI DIVIETI - ALLE CONDIZIONI IVI PREVISTE - A FAVORE DELLE INTESE CHE CONTRIBUISCONO A MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI, O A PROMUOVERE IL PROGRESSO TECNICO OD ECONOMICO .
CON QUESTI MEZZI IL TRATTATO, SE MIRA ANZITUTTO AD ELIMINARE GLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NEL MERCATO COMUNE E AD AFFERMARE E SALVAGUARDARE L' UNITA DI DETTO MERCATO, CONSENTE PURE ALLE AUTORITA COMUNITARIE DI SVOLGERE UNA CERTA AZIONE POSITIVA, SEBBENE INDIRETTA, ONDE PROMUOVERE UN ARMONICO SVILUPPO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE NEL COMPLESSO DELLA COMUNITA, CONFORMEMENTE ALL' ARTICOLO 2 DEL TRATTATO .
L' ARTICOLO 87, N . 2 E ) CONFERENDO AD UN' ISTITUZIONE COMUNITARIA IL POTERE DI DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA LE LEGISLAZIONI NAZIONALI E IL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA, CONFERMA IL CARATTERE PREMINENTE DEL DIRITTO COMUNITARIO .
6 . IL TRATTATO CEE HA ISTITUITO UN ORDINAMENTO GIURIDICO A SE STANTE, INTEGRATO NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI E CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI AD OSSERVARE .
SAREBBE CONTRARIO ALLA NATURA DI TALE SISTEMA AMMETTERE CHE GLI STATI MEMBRI POSSANO ADOTTARE O MANTENERE IN VIGORE MISURE ATTE A MENOMARE GRAVEMENTE L' EFFETTO UTILE DEL TRATTATO .
LA FORZA VINCOLANTE DEL TRATTATO E DEGLI ATTI ADOTTATI PER LA SUA APPLICAZIONE NON POTREBBE VARIARE A SECONDA DEGLI STATI PER EFFETTO DI ATTI INTERNI, SENZA COMPROMETTERE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMUNITARIO E METTERE A REPENTAGLIO IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI DEL TRATTATO .
PERCIO', IN CONFLITTI TRA NORMA COMUNITARIA E NORME NAZIONALI IN MATERIA D' INTESE, VANNO RISOLTI APPLICANDO IL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO .
7 . DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE, QUALORA DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI NEI CONFRONTI DI UN' INTESA DOVESSERO POI RISULTARE INCOMPATIBILI CON L' ATTEGGIAMENTO ASSUNTO DALLA COMMISSIONE IN ESITO AL PROCEDIMENTO DA ESSA INSTAURATO, LE AUTORITA NAZIONALI SONO TENUTE AD OSSERVARLO .
8 . SI DEVE ANCORA OSSERVARE CHE, QUALORA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO INTERNO SI PROFILASSE LA POSSIBILITA CHE LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE CONCLUDERA IL PROCEDIMENTO IN CORSO RELATIVO ALLO STESSO ACCORDO POSSA CONTRASTARE CON GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA NAZIONALI, SPETTERA A QUESTE ULTIME PRENDERE OPPORTUNI PROVVEDIMENTI .
9 . CIO' PREMESSO, E FINCHE UN REGOLAMENTO ADOTTATO IN FORZA DELL' ARTICOLO 87, N . 2 E ) DEL TRATTATO NON ABBIA DISPOSTO DIVERSAMENTE, NULLA OSTA A CHE LE AUTORITA NAZIONALI INSTAURINO UN PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI UN' INTESA, SECONDO IL LORO DIRITTO NAZIONALE, ANCHE QUALORA LA COMMISSIONE STIA GIA ESAMINANDO LA POSIZIONE DELLA STESSA INTESA SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO COMUNITARIO, RESTANDO FERMO CHE IL PROCEDIMENTO PARALLELO DINANZI ALLE AUTORITA NAZIONALI NON PUO' PREGIUDICARE LA PIENA ED UNIFORME APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO NE L' EFFICACIA DEGLI ATTI ADOTTATI IN ESECUZIONE DELLO STESSO .
II - SULLA SECONDA QUESTIONE
10 . CON UNA SECONDA QUESTIONE IL KAMMERGERICHT CHIEDE SE IL RISCHIO DI UNA DUPLICE SANZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E DA PARTE DELLE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI INTESE PER LA STESSA FATTISPECIE, SI OPPONE ALL' AMMISSIBILITA DI DUE PROCEDIMENTI PARALLELI .
11 . LA POSSIBILITA DI UN CUMULO DI SANZIONI NON E TALE DA ESCLUDERE L' EVENTUALITA DI DUE PROCEDIMENTI PARALLELI CHE PERSEGUONO SCOPI DISTINTI .
FERME RESTANDO LE CONDIZIONI E I LIMITI DELLA SOLUZIONE DATA ALLA PRIMA QUESTIONE, L' AMMISSIBILITA DI UN DUPLICE PROCEDIMENTO SI DESUME DAL SISTEMA SPECIFICO DI RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA COMUNITA E STATI MEMBRI NEL CAMPO DELLE INTESE .
SE TUTTAVIA LA POSSIBILITA DI UN DUPLICE PROCEDIMENTO DOVESSE IMPLICARE UNA DOPPIA SANZIONE, UN' ESIGENZA GENERALE DI EQUITA, CHE DEL RESTO TROVA ESPRESSIONE ALL' ARTICOLO 90, N . 2, ULTIMA PARTE, DEL TRATTATO CECA, IMPLICA CHE SI TENGA CONTO, NEL DETERMINARE LA SANZIONE, DELLE DECISIONI REPRESSIVE ANTERIORI .
IN OGNI CASO, FINCHE NON SIA STATO ADOTTATO UN REGOLAMENTO IN FORZA DELL' ARTICOLO 87, N . 2 E ), DAI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO NON SI POTREBBE DESUMERE UN MEZZO ATTO AD EVITARE TALE POSSIBILITA CHE LASCIA INTATTA LA SOLUZIONE DATA ALLA PRIMA QUESTIONE .
III - SULLA QUARTA QUESTIONE
12 . IL GIUDICE PROPONENTE CHIEDE INFINE SE, UNA VOLTA CHE LA COMMISSIONE ABBIA INSTAURATO IL PROCEDIMENTO CONTRO UN' INTESA, SIA COMPATIBILE CON L' ARTICOLO 7 DEL TRATTATO CEE CHE L' AUTORITA NAZIONALE ADOTTI MISURE REPRESSIVE NEI CONFRONTI DELL' INTESA STESSA .
LA QUESTIONE SI RIFERISCE IN PARTICOLARE AL CASO IN CUI LE AUTORITA DI UNO STATO, COMPETENTI IN MATERIA D' INTESE, DESTINANO I LORO PROVVEDIMENTI ESCLUSIVAMENTE AI CITTADINI DI DETTO STATO E QUINDI LI PONGONO IN UNA POSIZIONE SFAVOREVOLE RISPETTO AI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI CHE SI TROVINO IN UNA SITUAZIONE COMPARABILE .
13 . L' ARTICOLO 7 DEL TRATTATO CEE VIETA AD OGNI STATO MEMBRO DI APPLICARE DIVERSAMENTE IL PROPRIO DIRITTO DELLE INTESE SECONDO LA NAZIONALITA DEGLI INTERESSATI .
L' ARTICOLO 7 NON CONTEMPLA PERO' LE EVENTUALI DISPARITA DI TRATTAMENTO E LE DISTORSIONI CHE POTREBBERO DERIVARE PER LE PERSONE E PER LE IMPRESE SOGGETTE AL DIRITTO COMUNITARIO, DALLE DIVERGENZE ESISTENTI TRA LE LEGISLAZIONI DEI VARI STATI MEMBRI, DAL MOMENTO CHE CIASCUNA DI DETTE LEGISLAZIONI SI APPLICA A CHIUNQUE SIA AD ESSA SOGGETTO, SECONDO CRITERI OGGETTIVI E INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITA .
14 . LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO LE LORO OSSERVAZIONI, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
NEI CONFRONTI DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL KAMMERGERICHT DI BERLINO, AL QUALE SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
LA CORTE,
STATUENDO SULLE QUESTIONI DEFERITELE DAL KAMMERGERICHT DI BERLINO ( SEZIONE INTESE ), CON ORDINANZA 18 LUGLIO 1968, AFFERMA PER DIRITTO :
1 . FINCHE UN REGOLAMENTO ADOTTATO IN FORZA DELL' ARTICOLO 87, N . 2 E ), DEL TRATTATO NON ABBIA DISPOSTO DIVERSAMENTE, NULLA OSTA A CHE LE AUTORITA NAZIONALI INSTAURINO UN PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI UN' INTESA, SECONDO IL LORO DIRITTO NAZIONALE, ANCHE QUALORA LA COMMISSIONE STIA GIA ESAMINANDO LA POSIZIONE DELLA STESSA INTESA SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO COMUNITARIO, RESTANDO INTESO CHE IL PROCEDIMENTO PARALLELO DINANZI ALLE AUTORITA NAZIONALI NON PUO' PREGIUDICARE LA PIENA ED UNIFORME APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO NE L' EFFICACIA DEGLI ATTI ADOTTATI IN ESECUZIONE DELLO STESSO;
2 . L' ARTICOLO 7 DEL TRATTATO CEE VIETA AGLI STATI MEMBRI DI APPLICARE IN MODO DIVERSO IL PROPRIO DIRITTO DELLE INTESE SECONDO LA NAZIONALITA DEGLI INTERESSATI, MA NON CONTEMPLA LE DISPARITA DI TRATTAMENTO CHE DERIVANO DALLE DIFFERENZE ESISTENTI TRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI DAL MOMENTO CHE CIASCUNA DI DETTE LEGISLAZIONI SI APPLICA A CHIUNQUE SIA AD ESSA SOGGETTO, SECONDO CRITERI OGGETTIVI E INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITA .