CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 20 MAGGIO 1969 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
I fatti che hanno dato origine al rinvio del tribunale di Rotterdam in materia di concorrenza, sono i seguenti.
L' attrice nella causa di merito, SA Chanel, produce profumi ed affini. Essa distribuisce i propri prodotti attraverso un'organizzazione di vendita che comprende tutti i paesi della Comunità e numerosi paesi terzi.
Nella Repubblica federale di Germania (compresa Berlino Ovest) questa organizzazione era stata in un primo tempo costituita in base a contratti stipulati nel 1954. Essa prevedeva consegne a cinque importatori che si erano impegnati ad acquistare solo dall'attrice. In compenso essi avevano il diritto di fornire in esclusiva, ciascuno nella propria zona, dei dettaglianti selezionati. Dal 1o aprile 1967, essi ebbero pure la possibilità — in seguito ad una modifica dei contratti — di vendere fuori della zona d'esclusiva, tanto nella Repubblica federale, quanto in altri paesi della Comunità.
Il diritto di esclusiva dell'importatore competente per l'Olanda (una società dell'Aia) era disciplinato da un contratto del 1963. Anche a questo veniva consentito nel 1967, mediante modifica del contratto, di vendere in altri Stati membri.
I contratti d' esclusiva stipulati con commercianti di altri Stati membri venivano notificati alla Commissione dall'attrice nel 1963, in conformità al regolamento 17. Dopo l'entrata in vigore del regolamento 67/67, l'attrice notificava alla Commissione anche le modifiche apportate ai contratti onde adattarli a detto regolamento.
Nel 1967 Fattrice concludeva a tre riprese dei contratti con la società Cepeha, di Rotterdam, cioè con una ditta che non era l'esclusivista per l'Olanda. Secondo l'attrice, detti contratti riguardavano la fornitura di determinati prodotti ad un cliente indonesiano, nominativamente indicato, e la corresponsione di una provvigione alla Cepeha. In contrasto con le assicurazioni date per iscritto da quest'ultima e ad onta della fotocopia di una polizza di carico trasmessa all'attrice onde provare l'avvenuta spedizione in Indonesia, le merci furono vendute in Germania. L'attrice, venutane a conoscenza, comunicava alla controparte, nel gennaio 1968, che non le avrebbe fornito altra merce, sporgeva denuncia (che aveva come risultato la condanna e l'arresto di un responsabile della convenuta) e promuoveva, dinanzi al tribunale di Rotterdam, un'azione di danni per inadempimento del contratto (24.2.1968). Nella causa civile, la convenuta eccepiva la violazione dell'articolo 85 del trattato CEE e la conseguente nullità degli accordi relativi al divieto di effettuare importazioni parallele di prodotti, fra l'altro in Germania.
Il tribunale di Rotterdam riteneva che l'eccezione fosse rilevante e che quindi fosse necessario interpretare il diritto comunitario. Esso sospendeva perciò il procedimento e, con sentenza 3 dicembre 1968, sottoponeva a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
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1. |
Se il trattato CEE (tenuto conto anche di quanto dispongono i regolamenti adottati dal Consiglio e dalla Commissione CEE per l'attuazione del trattato stesso) vieti l'inclusione, a partire dalla primavera 1967, in contratti di vendita stipulati da un fabbricante di articoli di marca di uno Stato membro con un commerciante di un altro Stato membro, di clausole implicanti il divieto di rivendere gli articoli stessi nei restanti Stati membri. |
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2. |
Se la situazione sia diversa qualora detto fabbricante abbia costituito, in uno dei restanti Stati membri, un'organizzazione di vendita basata su un accordo autorizzato dal regolamento 67/67 della Commissione CEE, accordo implicante tra l'altro la nomina di un rappresentante o agente esclusivo. |
La domanda, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre 1968, veniva comunicata — a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte CEE — alle parti nella causa di merito, agli Stati membri ed alla Commissione, affinché presentassero le loro osservazioni. Entro il prescritto termine di due mesi, il cancelliere del tribunale proponente comunicava, con lettera 29 gennaio, che il 23 gennaio 1969 l'attrice aveva interposto appello avverso la sentenza di rinvio il che (cito letteralmente) «ha come conseguenza la sospensione dell'esecuzione di questa sentenza». Dopo detta data, venivano depositate le osservazioni dell'attrice, del governo francese e della Commissione delle Comunità europee.
Il 29 aprile infine — nonostante l'istanza, contenuta nella memoria depositata dall'attrice il 21 febbraio 1969, di sospendere il giudizio di rinvio fino alla pronunzia della sentenza d'appello — aveva luogo la trattazione orale, in conformità all'ordinanza 23 marzo 1969.
L'attrice e la Commissione presentavano osservazioni orali. La convenuta non era rappresentata.
Valutazione giuridica
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1. |
In primo luogo sorge la questione di quale rilievo possa avere per il procedimento dinanzi a questa Corte il fatto che la sentenza di rinvio è stata appellata. La questione non è ancora stata decisa, giacché la prosecuzione del procedimento dopo la comunicazione del cancelliere del tribunale di Rotterdam ha valore puramente processuale, cioè provvisorio. Una situazione del genere si era presentata dinanzi a questa Corte nella causa 13-61 (Raccolta VIII-1962, pag. 95 e segg.). In quel caso — come ricorderete — contro la sentenza di rinvio era stato proposto ricorso in cassazione, e voi avete affermato che l'impugnazione è retta dal diritto nazionale, e che comunque il trattato non vieta di pronunciarsi sul rinvio. L'avvocato generale Lagrange aveva svolto in proposito un'approfondita indagine di diritto comparato ed aveva affermato : «Non si può ragionevolmente ammettere che gli autori del trattato abbiano avuto l'intenzione di derogare ad un principio tanto importante e che presiede al funzionamento interno della giustizia nazionale, senza manifestarlo chiaramente» (Raccolta VIII-1962, pag. 117). In realtà è concepibile che il provvedimento di rinvio venga impugnato per motivi estranei al diritto comunitario e per i quali non si può quindi dire che spetta unicamente alla Corte pronunziarsi. Ciò avviene, ad esempio, quando è contestata la rilevanza della questione deferita giacché la controversia si può risolvere in base al solo diritto nazionale. Si pensi alle misure di salvaguardia contro le importazioni di mais dalla Francia, adottate in Germania nel 1963 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato per i cereali, misure la cui autorizzazione da parte della Commissione ha costituito oggetto delle cause 106 e 107-63. Esse furono annullate dal Verwaltungsgericht Frankfurt per violazione del diritto tedesco (violazione di forme essenziali), cioè sensa che fosse necessario prendere in considerazione i requisiti contemplati dal regolamento 19 (sentenza 20.3.1964). Se in tale occasione si fosse chiesto a questa Corte d'interpretare il diritto comunitario, il relativo provvedimento di rinvio avrebbe potuto essere impugnato e annullato in base al diritto tedesco. Dopo la pronunzia 18 maggio 1962 è senz'altro certo che, secondo il diritto olandese, i provvedimenti di sospensione e di rinvio sono impugnabili. Resta solo da stabilire quali siano gli effetti dell'impugnazione secondo il diritto nazionale e se questa Corte debba tenerne conto. A mio parere, la questione non può essere risolta semplicemente affermando che la competenza della Corte dipende unicamente dall'esistenza di una domanda di pronunzia pregiudiziale e che per il diritto comunitario non è necessario che tale domanda sia passata in giudicato. Senza dubbio occorre che si tratti di un valido rinvio alla Corte, e la validità può mancare fin dall'inizio, come può venir meno in seguito (si pensi alla rinunzia agli atti o alla transazione). Qualcosa del genere pare accada (secondo l'attrice) anche in diritto olandese, in caso d'impugnazione della sentenza di rinvio. A norma dell'articolo 350, 1o comma, c.p.c, l'appello sospende l'esecuzione. Secondo la giurisprudenza (Hooge Raad, 21.6.1918), ciò non implica soltanto la sospensione dell'esecuzione forzata, ma anche la sospensione dell'esecuzione «par suite d'instance». La dottrina ( 2 ) interpreta ciò nel senso che non sono possibili provvedimenti d'esecuzione di alcun genere, nemmeno quelli che non richiedono l'intervento delle parti (ispezioni, prova per testimoni, giuramento dei testimoni o elaborazione di una perizia). Rispetto al provvedimento di rinvio ciò significa che il giudice proponente non potrebbe eventualmente fornire alla corte ulteriori elementi. Così pure gli è vietato valersi dell'interpretazione data dalla Corte prima della sentenza sull'impugnazione. Se ora, la sentenza di rinvio non può temporaneamente spiegare alcun effetto giuridico, la Corte non può prescindere da ciò. Il rinvio è inefficace, giacché il compito della Corte non consiste nell'emettere un parere astratto, bensì nel cooperare alla soluzione della controversia. Ciò obbliga a concludere che il procedimento di rinvio va sospeso fino a che non sia stato deciso sul piano nazionale se l'interpretazione richiesta sia rilevante o meno. Quanto meno, la sospensione appare opportuna qualora, come nella fattispecie, la lite sia pendente dinanzi ad un giudice del fatto il quale può valutare la situazione in modo tale da rendere superflue le questioni sottoposte oppure imporne la modifica. |
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2. |
Qualora foste di diverso avviso, ad esempio perché non sono del tutto chiari gli effetti dell'impugnazione secondo il diritto olandese e non è compito della Corte interpretare il diritto nazionale, oppure perché — in considerazione dell'importanza delle questioni deferite — si preferisce il rischio di una pronunzia inutile a quello di ritardare il provvedimento di rinvio, nel merito delle questioni va detto quanto segue :
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3. |
Permettetemi di riassumere le mie conclusioni. In primo luogo propongo che questa Corte decida con ordinanza di sospendere il procedimento; questo potrebbe riprendere dopo la pronunzia della Corte d'appello dell'Aia sull'impugnazione proposta contro la sentenza di rinvio. Se riteneste invece opportuno pronunziarvi sin d'ora sulle questioni, queste andrebbero risolte come segue (senza apportarvi alcuna correzione). Il divieto di esportare, stipulato dal produttore di uno Stato membro col commerciante di un altro Stato membro e relativo al territorio di un terzo Stato membro, può ricadere sotto l'articolo 85 n. 1, del trattato CEE, qualora le circostanze siano tali che si possa parlare di ostacolo rilevante per la concorrenza e per gli scambi fra Stati membri. Se nei paesi del mercato comune esistono organizzazioni di vendita rispondenti alle prescrizioni del regolamento 67/67, il divieto di esportare imposto a commercianti estranei al sistema di esclusiva non costituisce una limitazione rilevante della concorrenza. Circa le spese, che secondo l'attrice dovrebbero essere poste a carico della convenuta, si deve dire che, secondo la vostra costante giurisprudenza, spetta al giudice proponente statuire in proposito. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Si veda ad esempio Star Busmann, Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, 1955, pag. 422.