61967J0035

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DELL'11 LUGLIO 1968. - AUGUST JOSEF VAN EICK CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 35/67.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00481
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edizione speciale portoghese pagina 00857


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . DIPENDENTI CEEA - REGIME DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - ATTI PREPARATORI DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - NON RECANO PREGIUDIZIO - PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - E' UN ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO

2 . DIPENDENTI CEEA - REGIME DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO PROCESSUALE - AUDIZIONE DI TESTIMONI - INCHIESTA IN CONTRADDITTORIO - PARTECIPAZIONE DELL' INTERESSATO

( STATUTO DEL PERSONALE CEEA, ALLEGATO IX, ARTT . 4, 1 ) COMMA, E 6, 1 ) COMMA )

3 . DIPENDENTI CEEA - REGIME DISCIPLINARE - PROCEDURA - AUDIZIONE DELL' INTERESSATO DA PARTE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA - DELEGA DI POTERI - INAMMISSIBILITA

( STATUTO DEL PERSONALE CEEA, ALLEGATO IX, ART . 7, 3 ) COMMA )

Massima


1 . IL PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA CONSISTE IN UN COMPLESSO DI ATTI PURAMENTE PREPARATORI, CHE POSSONO RECARE PREGIUDIZIO ALL' INTERESSATO SOLO NELLA MISURA IN CUI DETERMINANO IL PARERE DEL CONSIGLIO . LE CENSURE DEDOTTE CONTRO DETTO PROCEDIMENTO NON POSSONO QUINDI COSTITUIRE OGGETTO DI AUTONOMA IMPUGNAZIONE E VANNO ESAMINATE NELL'AMBITO DELLE CENSURE ELEVATE CONTRO DETTO PARERE .

2 . IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, BENCHE SIA SOLTANTO UN ORGANO CONSULTIVO DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, DEVE, NELL' ESERCIZIO DELLE SUE ATTRIBUZIONI, RISPETTARE I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PROCESSUALE .

IN CONFORMITA A TALI PRINCIPI, ESSO NON PUO' RESPINGERE UNA DOMANDA DI AUDIZIONE DI TESTIMONI SE TALE DOMANDA INDICA CON PRECISIONE I TESTIMONI CITATI, I FATTI SUI QUALI ESSI VANNO SENTITI E I MOTIVI PER CUI VANNO SENTITI . SPETTA TUTTAVIA AL CONSIGLIO VALUTARE SIA LA PERTINENZA DELLA DOMANDA RISPETTO ALL' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA SIA LA NECESSITA DI PROCEDERE ALL' AUDIZIONE DEI TESTIMONI CITATI .

IL CARATTERE CONTRADDITTORIO DELL' INCHIESTA DISPOSTA DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NON IMPLICA LA PARTECIPAZIONE DELL' INTERESSATO ALL' ESAME DI DOCUMENTI DA PARTE DEL RELATORE, NE ALLA RELAZIONE DA QUESTO FATTA AI COLLEGHI NEL CORSO DELL' ISTRUTTORIA, MA OBBLIGA SOLO A PORRE L' INTERESSATO AL CORRENTE DELLO SVOLGIMENTO DELL' INCHIESTA ED A CONSENTIRGLI DI PRESENTARE TEMPESTIVAMENTE LE SUE OSSERVAZIONI SUGLI ELEMENTI RACCOLTI .

3 . IN CASO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, L' AUDIZIONE OBBLIGATORIA DELL' INTERESSATO DA PARTE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA COSTITUISCE UNA NORMA DA INTERPRETARSI RESTRITTIVAMENTE .

DETTA NORMA IMPONE ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA L' OBBLIGO DI PROCEDERE DIRETTAMENTE ALL' AUDIZIONE DEL DIPENDENTE .

SOLO NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO ED A CONDIZIONI CHE GARANTISCANO LA TUTELA DEI DIRITTI DELL' INTERESSATO, L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, PER RAGIONI INERENTI AL BUON FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, PUO' INCARICARE UNO O PIU DEI SUOI MEMBRI DI SENTIRE IL DIPENDENTE .

Parti


NELLA CAUSA 35-67 PROMOSSA DA

AUGUST JOSEPH VAN EICK,

EX DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE CEEA,

RESIDENTE IN ISPRA-SAN GIACOMO ( VARESE ),

CON L' AVVOCATO MARCEL SLUSNY, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AVVOCATO ERNEST ARENDT, CENTRE LOUVIGNY, 34 B/IV, RUE PHILIPPE-II, RICORRENTE,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

( SUBENTRATA ALLA COMMISSIONE CEEA IN VIRTU DELL' ARTICOLO 9 DEL TRATTATO 8 APRILE 1965 ),

RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . JUERGEN UTERMANN, IN QUALITA DI AGENTE,

E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . HENRI MANZANARES, SEGRETARIO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, 2, PLACE DE METZ, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO

A ) L' ANNULLAMENTO

- DEL PROCEDIMENTO SVOLTOSI DINANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA,

- DEL PARERE DELLO STESSO CONSIGLIO IN DATA 23 GIUGNO 1967,

- DELLA DECISIONE DI DESTITUZIONE DEL RICORRENTE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE NELLA RIUNIONE DEL 4 LUGLIO 1967,

B ) LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI DI STIPENDIO ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE E MATERIALE;

Motivazione della sentenza


SULLA RICEVIBILITA

COL RICORSO SI CHIEDE L' ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO SVOLTOSI DINANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, DEL PARERE EMESSO DAL MEDESIMO E DELLA DECISIONE DI DESTITUZIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE .

A NORMA DELL' ARTICOLO 91, N . 1, DELLO STATUTO DEL PERSONALE, LA CORTE E COMPETENTE A CONOSCERE DI OGNI CONTROVERSIA, TRA LA COMUNITA ED UNO DEI DIPENDENTI CONTEMPLATI DA DETTO STATUTO, VERTENTE SULLA LEGITTIMITA DI UN ATTO " CHE RECHI PREGIUDIZIO A TALE PERSONA ".

IL PROCEDIMENTO SVOLTOSI DINANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA CONSISTE IN UNA SERIE DI ATTI PURAMENTE PREPARATORI CHE POSSONO ARRECARE PREGIUDIZIO ALL' INTERESSATO SOLO NELLA MISURA IN CUI ESSI DETERMINANO IL PARERE DEL CONSIGLIO .

SOTTO QUESTO PROFILO IL RICORSO E IRRICEVIBILE, GIACCHE LE CENSURE MOSSE A TALE PROCEDIMENTO VANNO ESAMINATE NELL' AMBITO DELLE CENSURE DEDOTTE CONTRO IL PARERE DEL CONSIGLIO .

NEL MERITO

A - SULL' ANNULLAMENTO DEL PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

IL RICORRENTE SOSTIENE ANZITUTTO CHE IL PROCEDIMENTO SVOLTOSI DINANZI AL CONSIGLIO E CONTRARIO ALLO STATUTO DEL PERSONALE ED IN PARTICOLARE AGLI ARTICOLI 4, 6 E 7 DELL' ALLEGATO IX . A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO ESSO DEDUCE CHE IL CONSIGLIO HA VIOLATO DETTO ARTICOLO 4, DECIDENDO DI SENTIRE SOLO UNA PARTE DEI TESTIMONI CITATI DAL RICORRENTE .

L' ARTICOLO 4, 2 ) COMMA, DELL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO ATTRIBUISCE AL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, IL DIRITTO DI CITARE TESTIMONI DINANZI AL CONSIGLIO . QUESTO, BENCHE IN BASE ALLE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO, SIA UN ORGANO CONSULTIVO DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, DEVE CIONONDIMENO, NELL' ESERCIZIO DELLE SUE ATTRIBUZIONI, RISPETTARE I PRINCIPI FONDAMENTALI CUI S' ISPIRA IL DIRITTO PROCESSUALE . IN CONFORMITA A TALI PRINCIPI, ESSO NON PUO' RIFIUTARSI DI ACCOGLIERE UNA DOMANDA DI AUDIZIONE DI TESTIMONI, SE TALE DOMANDA INDICA CON PRECISIONE I TESTIMONI CITATI, I FATTI SUI QUALI I TESTI VANNO SENTITI E I MOTIVI PER CUI VANNO SENTITI . SPETTA TUTTAVIA AL CONSIGLIO VALUTARE SIA LA PERTINENZA DELLA DOMANDA RISPETTO ALL' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, SIA LA NECESSITA DI PROCEDERE ALL' AUDIZIONE DEI TESTIMONI CITATI .

IL CONSIGLIO POTEVA IN LINEA DI PRINCIPIO RITENERE CHE, PER L' ISTRUTTORIA, SAREBBE STATO SUFFICIENTE SENTIRE ALCUNI SOLTANTO DEI TESTIMONI CITATI DAL RICORRENTE . INOLTRE, LA DECISIONE DI SENTIRE SOLTANTO UNA PARTE DEI TESTIMONI E STATA COMUNICATA AL RICORRENTE CHE NON HA REAGITO, NE PER ISCRITTO, NE IN UDIENZA, INSISTENDO AFFINCHE FOSSERO SENTITI TUTTI I TESTIMONI INDICATI NELLA DOMANDA DEL 1 ) GIUGNO 1967 . STANDO COSI' LE COSE, IL CONSIGLIO POTEVA E DOVEVA RITENERE CHE IL RICORRENTE NON PERSISTEVA NELLA SUA DOMANDA, MA CONDIVIDEVA IL PUNTO DI VISTA DEL CONSIGLIO STESSO .

IL PRIMO MEZZO VA QUINDI RESPINTO .

IL RICORRENTE ASSUME DI AVER POTUTO SEGUIRE SOLO A POSTERIORI LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL' INCHIESTA DECISA DAL CONSIGLIO IL 28 APRILE 1967 . INOLTRE, IL CONSIGLIO AVREBBE SENTITO UNO DEI PROPRI MEMBRI SUL PROGETTO " BIRD " SENZA PORRE L' INTERESSATO IN GRADO DI PRESENTARE LE SUE CONCLUSIONI . IN QUESTA OCCASIONE, UN TESTO SAREBBE STATO SENTITO A PORTE CHIUSE, SOTTO L' APPARENZA DELLA DELIBERAZIONE . PER QUESTE RAGIONI, L' INCHIESTA DI CUI SOPRA NON AVREBBE AVUTO IL CARATTERE CONTRADDITTORIO PRESCRITTO DALL' ARTICOLO 6, 1 ) COMMA, DELL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO .

L' ARTICOLO 6, 1 ) COMMA, SOPRA MENZIONATO STABILISCE CHE, QUALORA IL CONSIGLIO NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO SUI FATTI ADDEBITATI ALL' INTERESSATO, O SULLE CIRCOSTANZE NELLE QUALI TALI FATTI SONO STATI COMMESSI, PUO' DISPORRE " UN' INCHIESTA IN CONTRADDITTORIO ". COME RISULTA DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO IN DATA 28 APRILE 1967, TALE INCHIESTA E CONSENTITA NELL' ESAME DEI DOCUMENTI MENZIONATI NEL RAPPORTO TRASMESSO AL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE . E' PACIFICO CHE TUTTI I DOCUMENTI TRASMESSI AL CONSIGLIO A QUESTO SCOPO SONO STATI IMMEDIATAMENTE ED INTEGRALMENTE COMUNICATI AL RICORRENTE, COME PURE SONO STATI COMUNICATI I VERBALI DI TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO .

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NON IMPONEVA CHE L' INTERESSATO PARTECIPASSE ALL' ESAME DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL RELATORE, NE ALLA RELAZIONE DA QUESTO FATTA AI COLLEGHI NEL CORSO DELL' ISTRUTTORIA, MA SOLO CHE L' INTERESSATO FOSSE TENUTO AL CORRENTE DELLO SVOLGIMENTO DELL' INCHIESTA E POTESSE PRESENTARE TEMPESTIVAMENTE LE SUE OSSERVAZIONI SUGLI ELEMENTI RACCOLTI . DAL FASCICOLO RISULTA CHE TALE IMPERATIVO E STATO RISPETTATO GIACCHE TANTO I DOCUMENTI QUANTO I VERBALI SUMMENZIONATI SONO STATI COMUNICATI .

PER QUANTO RIGUARDA L' ESPOSIZIONE SUL PROGETTO " BIRD ", SI TRATTAVA DI CHIARIMENTI FORNITI DA UN MEMBRO DEL CONSIGLIO AI SUOI COLLEGHI, ONDE FACILITARE LORO LA COMPRENSIONE DELLA RELAZIONE " BIRD ", CHE ERA UNO DEI DOCUMENTI SU CUI VERTEVA L' INCHIESTA . UNA SIFFATTA COMUNICAZIONE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO RIENTRA NELLE DELIBERAZIONI INTERNE CHE DEVONO RIMANERE SEGRETE .

IL MEZZO VA QUINDI RESPINTO .

IL RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE CHE NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NON SONO STATI RISPETTATI I DIRITTI DELLA DIFESA E IL PROCEDIMENTO E DI CONSEGUENZA IRRITUALE . IL CONSIGLIO NON AVREBBE ACCORDATO AL PATRONO DEL RICORRENTE IL TEMPO NECESSARIO PER REDIGERE UNA NOTA SCRITTA, CHE CONSENTISSE DI FAR CONOSCERE ALLA COMMISSIONE IL TESTO DELL' ARRINGA FINALE PRONUNZIATA DINANZI AL CONSIGLIO E DI INFORMARLA DELLA PORTATA E DEL CONTENUTO DEGLI ALTRI DOCUMENTI PRODOTTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO .

NON E NECESSARIO CHE VENGA MESSA PER ISCRITTO L' ARRINGA FINALE PRONUNZIATA DINANZI AL CONSIGLIO, GIACCHE QUESTA E DESTINATA UNICAMENTE AL CONSIGLIO STESSO . ESSA COSTITUISCE UNO DEGLI ELEMENTI CHE CONSENTONO AL CONSIGLIO DI EMETTERE UN PARERE MOTIVATO CIRCA LA SANZIONE CHE RITIENE DEBBA ESSERE INFLITTA, IN RELAZIONE AI FATTI ACCERTATI . DALL' ARTICOLO 7, 3 ) COMMA, DELL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO RISULTA CHE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DECIDE SULLA SCORTA DI TALE PARERE E SENTITO L' INTERESSATO .

D' ALTRO CANTO, IN FORZA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA, IL DIPENDENTE E POSTO IN GRADO DI PRESENTARE ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA LE SUE OSSERVAZIONI SUL PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO E DI FORNIRE OGNI ALTRO PARTICOLARE CHE EGLI RITENGA UTILE QUANTO ALLA PORTATA DEI DOCUMENTI PRODOTTI E DI CUI INTENDE VALERSI .

DI CONSEGUENZA IL MEZZO IN ESAME VA RESPINTO, GIACCHE NON TROVA FONDAMENTO NELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO .

IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL SECONDO CONSIDERANDO DEL PARERE DEL CONSIGLIO CONTRADDICE QUANTO HA DICHIARATO IL SIG . EDER, NELLA DEPOSIZIONE RESA DURANTE LA QUARTA RIUNIONE DEL CONSIGLIO . DA TALE DEPOSIZIONE SI DESUMEREBBE CHE IL RICORRENTE HA SVOLTO LAVORI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED HA PARTECIPATO A LAVORI DIVERSI DA QUELLI CHE GLI ERANO STATI ESPRESSAMENTE RICHIESTI .

DA DETTA DEPOSIZIONE, INCLUSA NEL VERBALE DELLA QUARTA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, RISULTA CHE, IN UNO STUDIO SULLA RUMOROSITA DEI REATTORI DI CUI ERA STATO INCARICATO NEL 1966, IL RICORRENTE NON HA DIMOSTRATO DI POSSEDERE L' INIZIATIVA NECESSARIA PER SVOLGERE IL LAVORO CORRENTE AFFIDATOGLI . NON VI E QUINDI ALCUNA CONTRADDIZIONE FRA DETTA DEPOSIZIONE E IL CONSIDERANDO DI CUI TRATTASI .

IL MEZZO E QUINDI INFONDATO .

PER TUTTI QUESTI MOTIVI, SI DEVE CONCLUDERE CHE IL PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO SI E SVOLTO IN MODO CONFORME ALLO STATUTO E CHE IL PARERE FORMULATO DAL CONSIGLIO IL 23 GIUGNO 1967, IN ESITO AL PROCEDIMENTO STESSO, E DUNQUE REGOLARE .

B - SULL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI DESTITUZIONE

IL RICORRENTE ASSUME CHE L' INCARICO, AFFIDATO DALLA COMMISSIONE AL SIG . BUURMAN, DIRETTORE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL' AMMINISTRAZIONE, DI SENTIRE L' INTERESSATO E CONTRARIO ALL' ARTICOLO 7, 3 ) COMMA, DELL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO . DA QUESTA DISPOSIZIONE, IN RELAZIONE ALL' ARTICOLO 87, 1 ) COMMA, DELLO STATUTO, SI DESUMEREBBE INFATTI CHE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DEVE PROCEDERE DIRETTAMENTE ALL' AUDIZIONE DEL DIPENDENTE E NON PUO' DELEGARE TALE COMPETENZA .

L' ARTICOLO 7, 3 ) COMMA, SUMMENZIONATO, STABILISCE CHE L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DEVE DECIDERE NEL TERMINE MASSIMO DI UN MESE " SENTIRE L' INTERESSATO ". PER INTERPRETARE TALI TERMINI NON CI SI PUO' RICHIAMARE NE AL 1 ) NE AL 2 ) COMMA DELL' ARTICOLO 87 DELLO STATUTO, CHE RIGUARDANO L' AUDIZIONE DEL DIPENDENTE IN CASI O IN FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DIVERSI DA QUELLO IN ESAME . E' QUINDI SOLO IN BASE ALL' ARTICOLO 7, 3 ) COMMA, DELL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO CHE SI DEVE VALUTARE LA FONDATEZZA DEL MEZZO DEDOTTO . DATA LA GRAVITA DELLE SANZIONI NELLE QUALI PUO' RISOLVERSI IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO, E TENUTO CONTO DEI TERMINI IMPIEGATI, L' ARTICOLO IN QUESTIONE VA INTERPRETATO RESTRITTIVAMENTE, CIOE NEL SENSO CHE ESSO IMPONE ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA L' OBBLIGO DI PROCEDERE DIRETTAMENTE ALL' AUDIZIONE DEL DIPENDENTE . SOLO NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO ED A CONDIZIONI CHE GARANTISCANO LA TUTELA DEI DIRITTI DELL' INTERESSATO, L' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, PER RAGIONI INERENTI AL BUON FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, POTREBBE INCARICARE UNO O PIU DEI SUOI MEMBRI DI SENTIRE IL DIPENDENTE .

NELLA FATTISPECIE TALE REQUISITO NON E STATO SODDISFATTO, POSTO CHE L' INCARICO DI SENTIRE L' INTERESSATO E STATO AFFIDATO ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA A UN DIPENDENTE DELL' ISTITUZIONE . QUESTO MODO DI PROCEDERE NON PUO' QUINDI ESSERE CONSIDERATO REGOLARE .

IN VISTA DI QUESTA CIRCOSTANZA, LA DECISIONE IMPUGNATA RISULTA ADOTTATA SENZA CHE SIA STATA RISPETTATA LA CONDIZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 7, 3 ) COMMA, DELL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO E VA QUINDI ANNULLATA .

C - SUL RISARCIMENTO DEI DANNI

IL RICORRENTE CHIEDE ALLA CORTE DI DICHIARARE E STATUIRE CHE, IN SEGUITO ALL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA, EGLI HA DIRITTO, A DECORRERE DAL 1 ) AGOSTO 1967, ALLO STIPENDIO E A TUTTI I VANTAGGI RELATIVI ALLA SUA QUALITA DI DIPENDENTE .

LA DOMANDA RIGUARDA L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE CHE ANNULLA DETTA DECISIONE . IN FORZA DELL' ARTICOLO 149 DEL TRATTATO CEEA, SPETTA ALLA COMMISSIONE ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CHE L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE IMPLICA . NON VI E QUINDI LUOGO A PROVVEDERE SU DETTA DOMANDA .

IL RICORRENTE CHIEDE INOLTRE UN RISARCIMENTO DI 25 000 FB, SALVO MODIFICHE IN CORSO DI CAUSA, PER LE SPESE DI VIAGGIO E DI PATROCINIO SOSTENUTE DURANTE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE .

A NORMA DELL' ARTICOLO 10 DELL' ALLEGATO IX DELLO STATUTO, LE SPESE OCCASIONATE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DALL' INIZIATIVA DELL' INTERESSATO, IN PARTICOLARE GLI ONORARI DOVUTI AL DIFENSORE CHE NON APPARTENGA ALLE TRE COMUNITA EUROPEE, RESTANDO A CARICO DELL' INTERESSATO QUALORA IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDA CON L' IRROGAZIONE DI UNA DELLE SANZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 86, N . 2, LETTERE C ), D ), E ), F ) E G ) DELLO STATUTO . NELLA FATTISPECIE, POSTO CHE L' IMPUGNATA DECISIONE DI DESTITUZIONE E STATA ANNULLATA, IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL RICORRENTE NON HA DATO LUOGO AD ALCUNA DELLE SANZIONI CONTEMPLATE DA DETTO ARTICOLO .

NELL' ATTUALE STADIO DEL PROCEDIMENTO, NON VI HA QUINDI LUOGO A PROVVEDERE SU DETTA DOMANDA .

INFINE IL RICORRENTE CHIEDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE ARRECATOGLI DALLE NOTEVOLI DIFFICOLTA CONSEGUENTI ALLA SUA DESTITUZIONE . IL RICORRENTE NON HA PERO' FORNITO PROVE CIRCA LA PORTATA DI DETTE DIFFICOLTA .

LA DOMANDA VA QUINDI RESPINTA .

Decisione relativa alle spese


A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, 1 ) COMMA, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E LE SPESE DI GIUDIZIO VANNO POSTE A SUO CARICO .

Dispositivo


LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) E' ANNULLATA LA DECISIONE, ADOTTATA DALLA COMMISSIONE CEEA NELLA RIUNIONE DEL 4 LUGLIO 1967, CON CUI IL SIG . AUGUST VAN EICK E STATO DESTITUITO .

2 ) IL RICORSO, IN QUANTO DIRETTO CONTRO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, E RESPINTO .

3 ) LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE E RESPINTA .

4 ) NON VI HA LUOGO A PROVVEDERE SULLE RESTANTI DOMANDE .

5 ) LE SPESE DI CAUSA SONO POSTE A CARICO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE .