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Massima

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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI MIGRANTI - PREVIDENZA SOCIALE - REGIME LINGUISTICO - AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL' ARTICOLO 45, N . 4 DEL REGOLAMENTO N . 3 - ORGANI GIURISDIZIONALI - VI SONO COMPRESI

Massima

GLI ORGANI GIURISDIZIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE RIENTRANO FRA LE AUTORITA, DI CUI ALL' ARTICOLO 45, N . 4, DEL REGOLAMENTO N . 3, CHE NON POSSONO RESPINGERE LE RICHIESTE O ALTRI DOCUMENTI LORO INVIATI SOLO PERCHE REDATTI NELLA LINGUA UFFICIALE DI UN ALTRO STATO MEMBRO .