61967J0006

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 LUGLIO 1967. - TERESA GUERRA, VEDOVA PACE, CONTRO L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CONSEIL D'ETAT DEL BELGIO). - CAUSA 6/67.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00283
edizione olandese pagina 00272
edizione tedesca pagina 00294
edizione italiana pagina 00258
edizione speciale inglese pagina 00219
edizione speciale danese pagina 00377
edizione speciale greca pagina 00567
edizione speciale portoghese pagina 00629


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI MIGRANTI - PREVIDENZA SOCIALE - REGIME LINGUISTICO - AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL' ARTICOLO 45, N . 4 DEL REGOLAMENTO N . 3 - ORGANI GIURISDIZIONALI - VI SONO COMPRESI

Massima


GLI ORGANI GIURISDIZIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE RIENTRANO FRA LE AUTORITA, DI CUI ALL' ARTICOLO 45, N . 4, DEL REGOLAMENTO N . 3, CHE NON POSSONO RESPINGERE LE RICHIESTE O ALTRI DOCUMENTI LORO INVIATI SOLO PERCHE REDATTI NELLA LINGUA UFFICIALE DI UN ALTRO STATO MEMBRO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 6-67

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 45 DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE, PROPOSTA, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DAL CONSEIL D' ETAT DEL BELGIO, SEZIONE AMMINISTRATIVA, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA :

TERESA GUERRA, VEDOVA PACE,

E

L' INSTITUT NATIONAL D' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE DI BRUXELLES,

Motivazione della sentenza


IL CONSIGLIO DI STATO DEL REGNO DEL BELGIO, ADITO CON UN RICORSO REDATTO IN ITALIANO, CONSIDERANDO CHE IN FORZA DELLE NORME DI DIRITTO INTERNO SONO RICEVIBILI SOLO LE RICHIESTE REDATTE IN UNA DELLE TRE LINGUE UFFICIALI DEL PAESE, HA DEFERITO ALLA CORTE LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE MIRANTE A STABILIRE SE ESSO RIENTRI TRA LE " ISTITUZIONI OD AUTORITA " CHE, A NORMA DELL' ARTICOLO 45, N . 4, DEL REGOLAMENTO N . 3 SULLA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELLA CEE IL 25 SETTEMBRE 1958, NON POSSONO RESPINGERE LE RICHIESTE E GLI ALTRI DOCUMENTI LORO INDIRIZZATI PERCHE REDATTI NELLA LINGUA UFFICIALE DI UN ALTRO STATO MEMBRO . SI TRATTA DUNQUE SOSTANZIALMENTE DI DETERMINARE SE GLI ORGANI GIURISDIZIONALI RIENTRINO FRA LE " ISTITUZIONI O AUTORITA " AI SENSI DI DETTO ARTICOLO 45 .

L' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO N . 3, NEL DEFINIRE I VARI TERMINI, MENTRE DIFFERENZIA LA NOZIONE DI " ISTITUZIONE " DA QUELLA DI " ISTITUZIONE COMPETENTE ", PRECISA IL TERMINE " AUTORITA COMPETENTE " SENZA SPECIFICARE L' ESPRESSIONE " AUTORITA ". DA TALI DEFINIZIONI SI DESUME CHE GLI ORGANI GIURISDIZIONALI NON RIENTRANO FRA LE ISTITUZIONI, NE FRA LE ISTITUZIONI COMPETENTI, NE FRA LE AUTORITA COMPETENTI NEL SENSO PARTICOLARE DEL REGOLAMENTO . POICHE IL TERMINE " AUTORITA " NON E DEFINITO DALL' ARTICOLO 1, SE NE DEVE STABILIRE IL SIGNIFICATO IN BASE AL CONTESTO .

NE IL TERMINE " AUTORITES ", NE QUELLI CORRISPONDENTI USATI NEI TESTI TEDESCO, ITALIANO ED OLANDESE DEL REGOLAMENTO ESCLUDONO CHE IN LINEA DI MASSIMA L' ESPRESSIONE POSSA ESTENDERSI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI . ANZITUTTO SI DEVE TENER PRESENTE CHE L' OBBLIGO DI ACCOGLIERE LE RICHIESTE REDATTE NELLA LINGUA UFFICIALE DI UN ALTRO STATO MEMBRO, IMPOSTO AGLI ORGANISMI COMPETENTI AD APPLICARE NORMALMENTE LA LEGISLAZIONE IN CAMPO PREVIDENZIALE, DOVREBBE VINCOLARE ANCHE LE AUTORITA INCARICATE DI SINDACARE GIURISDIZIONALMENTE DETTA APPLICAZIONE, GIACCHE TALE SINDACATO RAPPRESENTA - SECONDO I PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DI TUTTI GLI STATI MEMBRI - UNA GARANZIA NECESSARIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA .

IN SECONDO LUOGO, LE CONVENZIONI BILATERALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE SOSTITUITE DAL REGOLAMENTO N . 3 CONTENEVANO GENERALMENTE DELLE CLAUSOLE SULL' IMPIEGO DELLE LINGUE, CHE OBBLIGAVANO I GIUDICI DEGLI STATI CONTRAENTI AD ACCOGLIERE LE COMUNICAZIONI REDATTE NELLE LINGUE UFFICIALI DEGLI STATI STESSI . NULLA INDICA CHE IL CONSIGLIO E GLI STATI MEMBRI, SOSTITUENDO A TALI CONVENZIONI IL REGOLAMENTO N . 3, ABBIANO INTESO PRIVARE I LAVORATORI MIGRANTI DI UN VANTAGGIO LORO PRECEDENTEMENTE CONCESSO .

QUESTA INTERPRETAZIONE NON E AFFATTO CONTRADDETTA DALL' ARTICOLO 47 IL QUALE DISPONE CHE LE DOMANDE, LE DICHIARAZIONI ED I RICORSI, CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE PRESENTATI ENTRO UN DETERMINATO TERMINE AD UNA AUTORITA, AD UN' ISTITUZIONE O AD UN ALTRO ORGANISMO DI UNO STATO MEMBRO, SONO RICEVIBILI SE PRESENTATI ENTRO LO STESSO TERMINE ALL' ORGANO CORRISPONDENTE DI UN ALTRO STATO MEMBRO . DETTO ARTICOLO RIGUARDA PURE GLI ORGANI GIURISDIZIONALI, COME DIMOSTRA LA MENZIONE DEI RICORSI, MA NULLA PROVA CHE ESSI DEBBANO ESSERE COMPRESI TRA GLI " ALTRI ORGANISMI " DI CUI ALL' ARTICOLO STESSO . AL CONTRARIO, TALE ESPRESSIONE, INSOLITA PER DESIGNARE GLI ORGANI GIURISDIZIONALI, RIGUARDA PROBABILMENTE ORGANI MOLTO DIVERSI, DI GUISA CHE I PRIMI, CONTEMPLATI DALL' ARTICOLO 47, VANNO INCLUSI NEL TERMINE " AUTORITA ", CHE FIGURA IN DETTA DISPOSIZIONE, IL CHE CORROBORA LA TESI CHE L' ARTICOLO 45 INTENDE DESIGNARE IN TAL MODO ANCHE GLI ORGANI GIURISDIZIONALI .

DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE UN' INTERPRETAZIONE RAGIONEVOLE DELL' ARTICOLO 45, N . 4, DEVE COMPRENDERE TRA LE AUTORITA DI CUI ALLO STESSO ARTICOLO GLI ORGANI GIURISDIZIONALI NAZIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE .

Decisione relativa alle spese


LE SPESE ESPOSTE DALLA COMMISSIONE CEE E DAL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO, CHE HANNO PRESENTATO ALLA CORTE LE LORO OSSERVAZIONI, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO BELGA, AL QUALE SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE DEFERITALE IN VIA PREGIUDIZIALE DAL CONSIGLIO DI STATO DEL BELGIO, SEZIONE AMMINISTRATIVA,

DICHIARA :

- GLI ORGANI GIURISDIZIONALI NAZIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE RIENTRANO FRA LE AUTORITA DI CUI ALL' ARTICOLO 45 DEL REGOLAMENTO N . 3;

E STATUISCE : - SPETTA AL CONSIGLIO DI STATO DEL BELGIO PRONUNCIARSI SULLE SPESE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO .