Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer

del 2 maggio 1967 ( 1 )

Indice

 

Introduzione (gli antefatti, le conclusioni delle parti)

 

Valutazione giuridica

 

1. Violazione di decisioni generali sulla perequazione del rottame

 

a) Sulla controversia

 

b) Se il rottame ricavato dalla laminazione di lingotti per conto terzi costituisca risorse proprie del malinatore

 

2. Violazione degli artt. 3 b), c), d) ; 4 b) e 5 del trattato

 

3. Difetto di motivazione

 

4. Sulle spese

 

5. Conclusioni finali

Signor Presidente, signori giudici

La società Hoogovens, a voi ben nota, ricorre contro l'Alta Autorità per ottenere l'annullamento di une decisione in materia di perequazione.

Qualche cenno sugli antefatti: durante la perequazione, la ricorrente laminava materie prime di sua proprietà e trasformava in bramme dei lingotti d'acciaio per conto di terzi, reimpiegando il relativo rottame nella fabbricazione d'acciaio.

Oggetto della controversia è la soggezione della ricorrente all'onere perequativo.

Mentre la ricorrente sostiene che detto rottame va esente da oneri in quanto caduta propria, prodotta e reimpiegata nello stabilimento, l'Alta Autorità lo considera rottame d'acquisto soggetto alla perequazione. Sulla quantità non vi è contestazione. l'Alta Autorità motiva il suo atteggiamento assumendo che il rottame poteva essere immesso nel ciclo produttivo della ricorrente solo previo accordo del committente, cui doveva essere corrisposta una contropartita pecuniara.

L'Alta Autorità avrebbe tratto gli elementi su cui fonda la propria tesi da un'ispezione effettuata dalla S.A.F.S., nel settembre 1960, presso gli stabilimenti della ricorrente.

Di conseguenza, la Direzione generale acciaio, dopo l'adozione della decisione generale 7-63, in data 8 aprile 1963 inviava alla ricorrente un consuntivo ingiungendole di versare i contributi anche sui quantitativi di rottame in contestazione. Il ricorso 28-63, con il quale era stato impugnato il provvedimento, veniva dichiarato irricevibile in quanto l'atto impugnato non era una decisione (sentenza 5 dicembre 1963, Raccolta, vol. IX, pag. 463).

La controversia fra la ricorrente e l'Alta Autorità continuava in sede amministrativa, col risultato che la ricorrente, in base alla decisione generale 19-65 che definiva i vari contributi, il 23 dicembre 1965 riceveva un nuovo consuntivo fino a tutto il 31 dicembre 1965, nel quale il rottame litigioso era nuovamente considerato come rottame d'acquisto soggetto alla perequazione.

Non essendosi composta la controversia, il 20 luglio 1966 l'Alta Autorità adottava una decisione formale nella quale, come già nel consuntivo del 23 dicembre 1965, si fissavano in 589912,42 fiorini i contributi di perequazione dovuti dalla ricorrente per il rottame di cui trattasi.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione per i seguenti motivi :

violazione di più decisioni fondamentali in materia di perequazione ;

violazione di più disposizioni del trattato, specie del divieto di discriminazione;

violazione dell'obbligo di motivazione.

La ricorrente inoltre chiede che l'Alta Autorità sia condannata alle spese anche qualora il ricorso venisse respinto, giacché essa ha tenuto un comportamento ambiguo che ha dato motivo alla ricorrente d'impugnare giurisdizionalmente il provvedimento.

Esaminerò una per una le varie censure e la possibilità di annullare la decisione impugnata.

Non essendo necessaria alcuna considerazione preliminare, nemmeno in materia di ricevibilità, mi posso occupare subito del primo motivo di ricorso.

Valutazione giuridica

1. Violazione di decisioni generali sulla perequazione del rottame

Vediamo innanzitutto se il comportamento che l'Alta Autorità ha ritenuto opportuno adottare violi i principi che si possono desumere dagli articoli 3 e 4 delle decisioni 22-54, 14-55, 2-57, 16-58, dall'articolo 6 delle decisioni 7-63 e 19-65, nonché da una lettera dell'Ufficio comune in data 9 dicembre 1957, in relazione alla giurisprudenza della Corte in materia.

a) Sulla controversia

Prima di addentrarmi nei particolari della valutazione giuridica, voglio ancora soffermarmi brevemente sui fatti, poiché le parti non sono d'accordo circa i rapporti giuridici e commerciali in base ai quali il rottame veniva recuperato e reimpiegato dalla Hoogovens.

In proposito, allo stato degli atti si può tracciare il seguente quadro.

È assodato che diversi produttori di acciaio tedeschi e francesi avevano stipulato con la Breedband e l'N.V.W. (Nederlands Verkoopkantoor hoor Walserijprodukten), impresa cui partecipano la Breedband e la Hoogovens, regolari contratti di laminazione per conto, nei quali figurava la clausola che il rottame relativo poteva essere trattenuto dal laminatore contro pagamento del prezzo di mercato olandese. La funzione della Hoogovens nell'adempimento del contratto era l'esecuzione della prima operazione, la laminazione dei lingotti in bramme. Per quanto riguarda l'aspetto giuridico dell'attività svolta dalla Hoogovens, una lettera della ricorrente all'Alta Autorità in data 25 aprile 1966 potrebbe suscitare l'impressione che la prima sia stata contraente diretta nei contratti di laminazione, poiché in detta lettera si parla di rottame «residuo di acciaio lavorato nel nostro laminatoio per incarico di acciaierie tedesche e francesi in base a contratti di lavorazione per conto» e lo stesso scritto cita rapporti giuridici «costituiti tra i committenti, da un lato, e l'N.V.W., Breedband ed Hoogovens dall'altro, relativamente a detti contratti di laminazione».

Per contro, come risulta da una lettera dell'Alta Autorità alla ricorrente in data 15 giugno 1962, la S.A.F.S. avrebbe rilevato che la Hoogovens aveva laminato dell'acciaio per la Breedband ed a questo proposito aveva stilato ogni volta note di credito a favore di questa per il rottame recuperato in tale lavorazione. Poiché nel procedimento amministrativo tale prassi non risulta assolutamente controversa, si potrebbe desumere che vi sia stato almeno un accordo tacito tra Breedband e Hoogovens circa l'esecuzione della laminazione, accordo che esse avrebbero considerato come un contratto di laminazione per conto.

Entrambe le conclusioni vengono definite inesatte dalla ricorrente, che, su richiesta fattale dalla Corte dopo la chiusura della fase scritta, ha dichiarato che la laminazione veniva eseguita nell'ambito di una produzione comune (vale a dire di una società, «maatschap»), costituita tra essa e la Breedband. Tale accordo prevedeva che le imprese si ponessero reciprocamente a disposizione determinati impianti; che la Breedband, cui andava il compenso per la laminazione, compilasse il bilancio, nel cui ambito i dati di contabilità relativi al rottame avrebbero avuto importanza solo ai fini della suddivisione delle spese comuni, ed infine che l'utile venisse ripartito proporzionalmente all'apporto dei soci.

In questa sede possiamo fare a meno di chiarire a fondo e di definire giuridicamente questi rapporti piuttosto confusi, giacché sono stati comunque stabiliti taluni punti fondamentali. È certo che negli stabilimenti della Hoogovens venivano laminati lingotti provenienti dall'esterno, per conto e a rischio di terzi (elemento da tenere presente allorché si concorda un prezzo fisso per la prestazione) ed è inoltre un fatto acquisito che il rottame ricuperato nella lavorazione veniva pagato, in una forma o nell'altra, in base ai prezzi di mercato. Se si considera — come fa la ricorrente, in contrasto con quanto risulta dalla sua lettera del 25 aprile 1966 — solo la Breedband o l'N.V.W. come controparte del contratto, è logico presupporre l'esistenza di un accordo almeno tacito, del tipo contratto di laminazione per conto, tra Breedband e Hoogovens, nel cui ambito naturalmente si sarebbe dovuto tener conto del rottame trattenuto dalla Hoogovens, che aveva valore economico e per il quale a sua volta la Breedband era tenuta a corrispondere una contropartita al committente. Se invece si parte dal presupposto di una specie di società tra la Breedband e la Hoogovens, nell'ambito della quale la seconda doveva eseguire determinati lavori, si dovrà comunque ammettere che, attraverso la contabilità comune, almeno una parte del bonifico concesso al committente per il rottame recuperato nella lavorazione ricadeva sulla Hoogovens.

In ogni caso, il reimpiego del rottame ottenuto negli stabilimenti Hoogovens poteva aver luogo solo contro pagamento da parte di detta impresa e col consenso del committente. Ai fini della perequazione ciò dovrebbe bastare.

b) Se il rottame ricavato dalla laminazione di lingotti per conto terzi costituisca risorse proprie del laminatore

La questione giuridica fondamentale è quindi se il rottame ricavato nel corso della laminazione per conto debba, come sostiene la ricorrente, essere considerato rottame di risorse proprie.

La ricorrente, a sostegno della sua tesi, si richiama alla giurisprudenza relativa al «rottame di risorse proprie» ed in particolare alla sentenza 3-65 (Raccolta, vol. XI, pag. 1300).

Proprio da questa sentenza, però, si può trarre un argomento fondamentale contro la tesi della ricorrente. Si ha del rottame di risorse proprie, afferma la sentenza, «se un'impresa reinserisce nel suo ciclo produttivo gli scarti ottenuti, nella produzione o nella trasformazione dei suoi prodotti, sia direttamente, sia da terzi per suo conto», quindi fra l'altro per conto del committente nei contratti di laminazione per conto terzi. Lo stesso concetto viene espresso in detta sentenza una seconda volta a proposito dell'esame della censura di discriminazione, fondata sulla disparità di trattamento tra rottame ricavato dalla lavorazione di lingotti per conto, e restituito al committente, e rottame «acquistato» dal venditore di lingotti mediante clausola di riserva della proprietà. La censura è stata disattesa dalla Corte, che ha implicitamente ammesso che è rottame di risorse proprie del committente quello recuperato nella laminazione per conto e restituito a quest'ultimo.

Ora, se tale rottame in linea di massima deve considerarsi rottame di risorse proprie del committente, ne consegue logicamente che esso non può diventare rottame di risorse proprie del laminatore ove il committente rinunci alla restituzione del rottame contro pagamento.

Con ciò la questione non è però esaurita, per motivi che esporrò in relazione alla lettera dell'Ufficio Comune in data 9 dicembre 1957. Esaminiamo ora i singoli punti della tesi della ricorrente.

Come sappiamo, le considerazioni della ricorrente sono imperniate sui passi della sentenza 3-65 in cui si afferma che il concetto di cadute proprie in materia di rottame si fonda essenzialmente sulle circostanze in cui il rottame viene recuperato, sull'analisi del procedimento di lavorazione. È rottame di risorse proprie quello prodotto dall'attività dell'impresa stessa che chiede l'esenzione. Tali fattori dovrebbero essere i più importanti, a giudizio della ricorrente, mentre sarebbe errato definire il rottame di risorse proprie tenendo conto dei rapporti contrattuali con altre imprese, relativi alla proprietà del rottame. Se si individuano contemporaneamente taluni aspetti propri del rottame d'acquisto ed altri caratteristici del rottame di risorse proprie, questi ultimi dovrebbero avere il sopravvento, in ossequio ai principi del diritto comunitario.

Mi pare che la ricorrente sia vittima di un errore d'interpretazione allorché trae conclusioni dalla giurisprudenza.

In altre occasioni ho già rilevato che può indurre in errore il separare passi di sentenze dal loro contesto e il considerarli indipendentemente dalle particolarità della fattispecie cui si riferiscono. Ciò vale pure per le sentenze in materia di perequazione che vanno sempre viste nel loro insieme.

Procedendo in tale maniera, emerge subito un principio fondamentale della perequazione: ha importanza capitale il concetto di rottame d'acquisto, che dev'essere interpretato estensivamente (vale a dire includendovi gli accordi analoghi alla compravendita), mentre l'esenzione del rottame di risorse proprie costituisce l'eccezione, il che implica un'interpretazione restrittiva dei principi sanciti in materia. Anche la sentenza Espérance-Longdoz conferma espressamente tale principio (Raccolta, vol. XI, pag. 1300). È inoltre evidente che, nella valutazione dei problemi perequativi, i rapporti contrattuali non hanno affatto importanza secondaria, eccettuati i casi in cui si ricorre ad essi per estendere la nozione di risorse proprie. Sempre in base alla sentenza 3-65, non appare opportuno trascurare radicalmente tali rapporti come «elementi dell'organizzazione della produzione», detta sentenza infatti — come già detto — considera rottame proprio del committente quello recuperato nella laminazione per conto (quindi nell'ambito di determinati rapporti contrattuali) e restituito al committente stesso.

Non si può quindi affermare che nei casi dubbi debba prevalere la nozione di risorse proprie in quanto più consona al diritto comunitario.

Al contrario — come risulta da numerose sentenze — si deve esaminare anzitutto se il rottame non sia stato acquistato. Ove si possano ravvisare gli estremi di una compravendita, anche in forma larvata, il rottame è soggetto alla perequazione e non è più possibile pensare all'esenzione. Ho detto «forma larvata» perché, secondo la giurisprudenza, non sono decisivi i criteri propri del diritto commerciale nazionale ( 2 ) (ad esempio l'accordo sul trasferimento della proprietà contro pagamento del prezzo). È ad esempio sufficiente che un terzo ceda del rottame a pagamento. Le sentenze precedenti mettono in rilievo che, nell'ambito di un gruppo, non è necessario il trasferimento effettivo del bene, bensì la compensazione in base a prezzi di conto indipendenti da quelli di mercato è sufficiente a provare il trasferimento di proprietà (sentenza 19-61, Raccolta, vol. VIII, pagg. 684-685). La sentenza 42 e 49-59 sottolineava persino che la nota di credito della Hoogovens a favore della Breedband era sufficiente a provare la compravendita del rottame, anche ammettendo che fosse stata stilata semplicemente al fine di determinare i costi di produzione, che in definitiva andavano ripartiti tra Hoogovens e Breedband.

In base a tale metro, non può venire criticato il criterio adottato nella fattispecie dall'Alta Autorità per determinare quale sia il rottame soggetto a perequazione. Gli elementi in nostro possesso dimostrano che il rottame recuperato nella laminazione per conto poteva essere conservato dalla Hoogovens solo con l'assenso del committente, e dietro corresponsione di un controvalore e quindi provano la sussistenza di un negozio analogo alla compravendita. Richiedere per sopra mercato che il rottame derivi dal ciclo produttivo di altre imprese non sarebbe opportuno, perché in tal modo non si osserverebbe l'imperativo d' interpretare estensivamente il concetto d'acquisto.

Contro l'ammissione di un rapporto analogo alla compravendita non si può sostenere che, al momento della stipulazione, l'oggetto dell'accordo — il rottame di caduta — non sussisteva ancora e che il laminatore ne avrebbe avuto ininterrottamente la proprietà dal momento del recupero fino al momento del reimpiego. Nel diritto privato, l'accordo sulla proprietà di cose future è pienamente concepibile, anzi nella fattispecie si potrebbe addirittura parlare di regolare trasferimento di proprietà poiché, secondo alcuni ordinamenti, nella lavorazione per conto di terzi la proprietà è conservata ope legis dal committente. Tuttavia nel nostro caso il rilievo non è determinante poiché, secondo la nostra giurisprudenza, il mancato trasferimento di proprietà non implica necessariamente l'esenzione dalla perequazione.

Se, in contrasto con quanto detto sin qui, si desse particolare rilevanza alle circostanze menzionate dalla ricorrente e ricordate più sopra, si potrebbe anche capovolgere il sistema giungendo ad un risultato inconciliabile con i principi della giurisprudenza.

Non bisogna dimenticare che i presupposti relativi al rottame di risorse proprie sono stati elaborati in connessione a determinate situazioni e che la loro mancanza ha portato al diniego dell'esenzione, nonostante il sussistere di accordi relativi alla proprietà. Come sappiamo, si trattava del rottame di gruppo e del rottame restituito al fornitore dei lingotti in virtù di una riserva della proprietà. In tale occasione si è discusso sul se l'esenzione di autentico rottame di risorse proprie possa essere concessa in considerazione del miglioramento della produttività ottenuto mediante reimpiego del rottame su cui l'impresa ha già versato i contributi di perequazione, ( 3 ) ed a questo proposito è stata menzionata una certa organizzazione della produzione che dev'essere tale che il rottame venga prodotto ed impiegato nello stesso stabilimento. Tali considerazioni avevano lo scopo di circoscrivere il concetto di rottame di risorse proprie, ma non s'intendeva affatto affermare che l'imposizione dei contributi o l'eventuale esenzione dipendessero soltanto o soprattutto dalla soluzione di problemi tecnici di produzione.

Quindi, in base all'attuale stato della giurisprudenza, non si può far carico all'Alta Autorità di avere erroneamente delimitato il concetto di rottame d'acquisto a danno della ricorrente

Riguardo al primo motivo di ricorso rimarrebbe solo da chiarire il significato, nei confronti della ricorrente, della lettera dell'Ufficio Comune in data 9 dicembre 1957, lettera comunicata alle imprese con circolare della Cassa di perequazione in data 31 gennaio 1958. A questo proposito basteranno poche parole.

Tale circolare, riguardante l'obbligo di denuncia e di versamento dei contributi nel caso della laminazione per conto terzi, stabilisce che il rottame recuperato dev'essere considerato di proprietà del committente, qualora ciò sia stabilito dal contratto. In tal caso il laminatore non ha alcun obbligo di denuncia. Per contro, il rottame di caduta è di proprietà del laminatore se ciò è espressamente convenuto tra le parti. In tal caso il committente non è tenuto ad effettuare denunce né può effettuare detrazioni nelle denunce di rottame d'acquisto soggetto a perequazione. In linea di massima, è quindi lasciato agli interessati lo stabilire chi debba effettuare le denunce e corrispondere i contributi.

Per quanto riguarda il fatto che la ricorrente invoca tale disciplina per far valere l'illegittimità dell'esenzione dei committenti nel caso di laminazione per conto, e quindi per criticare l'Alta Autorità che ha considerato risorse proprie il rottame restituito, sono inutili particolari commenti, poiché ho già espresso la mia opinione in precedenti conclusioni e la Corte nella sentenza 3-65 ha accolto il mio punto di vista. A proposito della censura della ricorrente, vorrei però aggiungere che una simile esenzione appare giustificata ove si consideri che il miglioramento della produttività mediante reimpiego del rottame di caduta assume importanza soltanto se ottenuto con rottame già gravato da contributi nella produzione di acciaio presso l'impresa interessata. Nel caso della laminazione per conto, ciò vale per il committente, ma non per il laminatore. Nemmeno si può affermare che venga falsato il concetto giuridico e naturale d'impresa ove si immagini un'impresa composta dall'acciaieria del committente e dal laminatoio del prestatore d'opera: la Corte, in casi di laminazione per conto, ha sempre ammesso infatti che nei confronti del committente il rottame proviene da imprese terze ed autonome, ma ha la particolarità di venir prodotto per conto del committente a seguito di accordi particolari.

Circa la censura della ricorrente secondo cui la disciplina sopramenzionata non sarebbe stata applicata al suo caso, si può obiettare che la circolare per la sua stessa natura era destinata solo a casi particolari in cui i contratti di laminazione per conto erano stati stipulati tra due consumatori di rottame egualmente soggetti alla perequazione. Tenuto conto della situazione, era necessario premunirsi affinché il relativo rottame fosse in qualche modo assoggettato alla perequazione ed i contraenti dovevano essere liberi di stabilire in linea di massima quale fosse l'onere che ciascuno avrebbe sopportato; dal che si può facilmente desumere che se l'onere fosse stato interamente a carico del committente, il corrispettivo per la laminazione sarebbe stato adeguatamente ridotto.

La presente fattispecie ha però un aspetto diverso, in quanto è evidente che non sussistono rapporti contrattuali tra la ricorrente, quale prestatrice d'opera, e le acciaierie, quali committenti. Poiché la Breedband quale impresa interposta (come pure la N.V.W.) non era tenuta ad effettuare denunce né a corrispondere contributi, e poiché inoltre — come ci è noto — il committente non ha rinunciato a ritirare il rottame, non si poteva esentare dalla perequazione la Hoogovens in forza della circolare della Cassa.

La mia analisi rivela che nessuno degli argomenti invocati a sostegno del primo mezzo può giustificare l'annullamento della decisione impugnata.

2. Violazione degli articoli 3 b, c, d , 4 b e 5 del trattato

La ricorrente inoltre lamenta la violazione di più disposizioni del trattato ispirate tutte allo stesso principio, vale a dire l'illiceità della disparità di trattamento in situazioni analoghe, in altre parole il divieto di discriminazione.

Per quanto riguarda il parallelo fatto a tal proposito con il trattamento riservato al rottame di gruppo o al rottame che in virtù di una riserva di proprietà è stato restituito al venditore dei lingotti, le osservazioni necessarie sono già state fatte in precedenti conclusioni e sentenze. In queste, per quanto riguarda in particolare il rottame oggetto di una riserva di proprietà, viene rilevata la differenza fondamentale rispetto al rottame derivante dalla lavorazione per conto e reso al committente, in quanto è chiaro che trasferendo i lingotti era possibile trasferire l'onere contributivo sul rottame impiegato nella loro produzione ed inoltre vi era una libertà di scelta nel procedimento di laminazione che manca nella laminazione per conto eseguita come nella fattispecie. Analogo è il caso del rottame di gruppo. Poiché a giudizio della Corte l'unità d'intenti esistente all'interno del gruppo, ossia l'unità della direzione economica, è irrilevante, si deve presupporre che l'impresa del gruppo che esegue la lavorazione dalla quale si ricava il rottame agisca a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, il che la differenzia notevolmente da un'impresa che lavora per conto di terzi, senza accollarsi alcun rischio economico per la fabbricazione del prodotto finito, e che quindi può essere considerata come un reparto del committente.

Resta ancora da esaminare se l'assoggettamento alla perequazione delle imprese che lavorano per conto terzi costituisca una discriminazione nei confronti delle imprese che acquistano acciaio presso terzi, ne effettuano la lavorazione e possono reimpiegare il relativo rottame senza versare contributi in quanto, secondo l'Alta Autorità, si tratta di risorse proprie.

Ritengo che ciò non avvenga nel nostro caso.

Partendo dal presupposto che la perequazione ammette eccezioni per le cadute proprie — la questione è stata definitivamente risolta in più sentenze mediante richiamo al testo del trattato stesso (allegato II del trattato) — e se si ritiene che nell'ambito della perequazione — per quanto riguarda sia il rottame d'acquisto che le cadute proprie — non si possa totalmente prescindere dai concetti giuridici, il rottame recuperato nella lavorazione di lingotti acquistati deve necessariamente essere considerato come risorse proprie. Non vi è in questo caso alcun problema di proprietà in quanto non si deve ricorrere a complicate costruzioni com'è invece necessario nel caso della riserva di proprietà. Pare addirittura artificioso parlare di acquisto di rottame, giacché è indubbio che l'oggetto del contratto è costituito da lingotti d'acciaio, che solo in seguito si trasformeranno in semilavorati, prodotti finiti e relativo rottame.

Questo rilievo d'ìndole puramente giuridica può essere integrato da considerazioni di carattere economico, che hanno sempre la loro importanza nella risoluzione dei problemi di perequazione. Ciò non significa però che — contrariamente a quanto la ricorrente ritiene — ci si debba occupare solo della questione del come si possa migliorare la produttività mediante il reimpiego del rottame di caduta, nella fattispecie tenendo conto della situazione della ricorrente (vale a dire di un'impresa che lavora per conto), giacché simili considerazioni sulla produttività non sono le uniche determinanti.

Giustamente l'Alta Autorità rileva che l'esenzione del rottame di risorse proprie si giustifica anche con la preoccupazione di evitare la doppia imposizione di determinate quantità di rottame, d'impedire cioè che un'impresa venga a corrispondere due volte i contributi per il rottame ottenuto dalla lavorazione di acciaio a sua volta prodotto con rottame soggetto alla perequazione.

Sotto questo aspetto, la situazione dell'impresa che lavora per conto si differenzia radicalmente da quella di chi acquista e lavora acciaio. In effetti si può presumere che il prezzo dell'acciaio includa il prezzo del rottame, ivi compreso l'onere perequativo gravante su di esso, cioè l'onere contributivo viene accollato all'acquirente, come, nel caso dell'acciaio importato da paesi terzi (il risultato è lo stesso), il prezzo del rottame importato. La situazione dell'impressa che lavora per conto è completamente diversa: la maggior parte dell'acciaio lavorato viene resa al committente mentre il rottame di caduta rimane al prestatore d'opera. Non si può affermare in questo caso che l'onere perequativo venga a gravare su quest'ultimo, in quanto il compenso per la laminazione viene commisurato solo alla prestazione e non al valore del prodotto lavorato.

Queste considerazioni giuridiche ed economiche giustificano la disparità di trattamento tra l'impresa che lavora per conto e l'acquirente di acciaio ed è quindi escluso che vi sia stata un'illecita discriminazione.

Anche il secondo motivo va quindi disatteso.

3. Difetto di motivazione

In terzo luogo la ricorrente lamenta la violazione di forme essenziali sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di motivazione. Essa sostiene che la decisione impugnata contiene dati erronei e la motivazione è troppo generica ed incompleta. Questa si riferirebbe vagamente alla situazione della ricorrente, i contratti in virtù dei quali è stata prestata l'opera non sarebbero specificati e non ne sarebbe indicato l'oggetto. Non si menzionerebbe nemmeno in base a quali rapporti giuridici la ricorrente avrebbe acquisito la proprietà del rottame litigioso. Infine l'Alta Autorità non tratterebbe del problema della discriminazione, sollevato nel procedimento amministrativo.

Circa la presunta erroneità della motivazione, è stato chiarito trattarsi di un malinteso. Là dove parla di contributi corrisposti dalla Hoogovens, la decisione non si riferisce ai contributi relativi al rottame litigioso, bensì a quelli gravanti sul rottame recuperato presso la Breedband. Dal complesso della decisione ciò si desume con sufficiente chiarezza. Non vi è dunque alcun errore.

Le rimanenti censure possono dar luogo a più seri dubbi, specie alla luce della recente giurisprudenza sull'obbligo di motivazione in materia di perequazione. In effetti la motivazione della decisione dice semplicemente che sono stati stipulati contratti di laminazione per conto tra la Breedband, o l'N.V.W., e diverse imprese tedesche e francesi. Il rottame ottenuto nel processo di laminazione poteva essere trattenuto in virtù di clausole speciali che stabilivano la corresponsione del controvalore in base alle quotazioni del mercato olandese. La Hoogovens, nell'ambito di tali contratti, avrebbe più volte trasformato in bramme i lingotti forniti dai committenti, operazione nella quale il rottame che la Hoogovens poteva reimpiegare era disciplinato dalle clausole testé menzionate.

Tali indicazioni sugli antefatti sono decisamente scarse. Interpretando l'obbligo di motivare come l'obbligo di riferire solo i fatti essenziali sui quali l'Alta Autorità ha fondato le sue considerazioni, si potrebbe ritenere che l'indicazione che l'acciaio proveniva da terzi rappresenti proprio il minimo indispensabile. Ciò implicherebbe che la determinazione più precisa dei rapporti giuridici e commerciali propri della fattispecie poteva essere riservata all'eventuale procedimento giurisdizionale.

Così pure si possono ritenere sufficienti le scarne considerazioni d'indole giuridica, secondo le quali la nozione di rottame di risorse proprie andrebbe interpretata restrittivamente; nella fattispecie sarebbe determinante che i lingotti lavorati non erano stati né acquistati né prodotti dalla Hoogovens ed il relativo rottame poteva essere reimpiegato in virtù di accordi contrattuali e contro corrispettivo. Esaminandole con occhio benevolo, se ne può desumere dove l'Alta Autorità abbia posto l'accento e si possono individuare gli elementi in cui essa ha ravvisato gli estremi del negozio analogo alla compravendita.

Non è infine vero che l'Alta Autorità si sia astenuta dal pronunciarsi circa la censura di discriminazione, al qual proposito non é necessario risolvere la questione del se si possa pretendere che l'Alta Autorità si pronunci su ogni questione sollevata nel procedimento amministrativo. L'Alta Autorità comunque rileva che l'acquisto e la lavorazione di lingotti — cui la ricorrente si è richiamata in primo luogo — ha caratteristiche giuridiche, economiche ed industriali diverse dalla lavorazione per conto, specialmente perché nel primo caso la lavorazione viene effettuata per proprio conto. Anche su questo punto ulteriori precisazioni potevano essere riservate all'eventuale giudizio.

Ritengo quindi che, malgrado alcune giustificate obiezioni, non si debba annullare la decisione per difetto di motivazione, specie tenuto conto del fatto che si tratta di un provvedimento che riguarda soltanto la ricorrente, e che la stessa, dopo lunghe discussioni in sede amministrativa, era perfettamente al corrente di tutti i particolari della questione.

4. Sulle spese

Il ricorso va quindi respinto perché infondato e, a norma del regolamento di procedura, la ricorrente dovrebbe sopportare le spese processuali. Onde sottrarsi a tale conseguenza, la Hoogovens ha chiesto in subordine il favore delle spese a norma dell'articolo 69, paragrafo 3. Essa motiva tale domanda allegando che l'Alta Autorità, nell'esaminare la questione in sede amministrativa, ha assunto un comportamento ambiguo. In particolar modo, la decisione impugnata non sarebbe conforme ai principi enunciati nella lettera dell'Ufficio Comune in data 9 dicembre 1957. L'Alta Autorità, inoltre, nella motivazione della decisione ha fatto ricorso ad argomenti diversi da quelli invocati nell'ampia corrispondenza del procedimento amministrativo, neppure essa scevra di contraddizioni. Tenuto conto di tale situazione, la ricorrente avrebbe avuto valide ragioni per impugnare il provvedimento e sottoporlo a sindacato giurisdizionale.

Vi sono precedenti giurisprudenziali in cui l'Alta Autorità, benché vittoriosa, ha dovuto sopportare le spese in quanto il suo comportamento ha giustificato l'impugnazione. Esaminiamo se tale prassi possa essere seguita nella fattispecie.

Per quanto riguarda la lettera dell Ufficio Comune del 9 dicembre 1957, posso richiamarmi a precedenti osservazioni. Dal tenore di questa lettera risulta chiaramente che essa si riferisce esclusivamente a due imprese consumatrici di rottame e soggette all'obbligo di denuncia, che avevano stipulato un contratto di laminazione per conto, ma non riguarda ipotesi come la fattispecie nella quale non esistono rapporti diretti tra la ricorrente ed imprese consumatrici di rottame. Non si può quindi affermare che la decisione impugnata si scosti dai principi della lettera citata e tale divergenza abbia costituito il movente dell'impugnazione. Altrettanto dicasi dell'affermazione secondo cui gli argomenti invocati nella motivazione differiscono da quelli del procedimento amministrativo e questi ultimi sono contraddittori.

Non starò a ripetere il contenuto della motivazione, già delineato in relazione all'ultimo mezzo d'impugnazione. Per quanto invece riguarda le varie lettere inviate dall'Alta Autorità alla ricorrente (15 giugno 1962, 6 agosto 1963, 29 gennaio 1965 e 27 giugno 1966), gli argomenti svolti dall'istituzione, anche se più o meno ampiamente e in relazione alle eccezioni sollevate dalla ricorrente, seguono all'incirca la falsariga della motivazione della decisione. In dette lettere si afferma che la ricorrente, senza essere controparte diretta, ha assunto l'incarico di lavorare acciaio fornito da terzi, nell'ambito dei contratti di laminazione per conto stipulati dalla Breedband con vari committenti, contratti nei quali era contenuta la clausola che autorizzava la Breedband a trattenere il rottame che ne sarebbe derivato. La Hoogovens, dal canto suo, si sarebbe procurata del rottame in occasione di prestazioni fornite per conto della Breedband. Tale rottame poteva essere al massimo considerato come caduta propria del committente, non gìa come proprietà della Hoogovens. La situazione avrebbe potuto essere diversa solo se i committenti si fossero accollati l'onere dei contributi, il che sarebbe stato possibile, trattandosi di contratti di laminazione per conto, in forza della lettera dell'Ufficio Comune in data 9 dicembre 1957. Infine le lettere trattano ancora della differenza che corre tra i contratti di laminazione per conto e le vendite di acciaio con riserva di proprietà sul rottame, nonchè — su relativa eccezione sollevata dalla ricorrente — della disparità di trattamento, necessaria in considerazione del rottame ottenuto dalla lavorazione di acciaio acquistato.

Negli argomenti dell'Alta Autorità non ravviso alcuna ambiguità tale da indurre in errore la ricorrente, né per quanto riguarda le lettere, né per quanto riguarda la motivazione della decisione. Non vedo quindi per quali motivi si dovrebbero porre a carico dell'Alta Autorità, in tutto o in parte, le spese giudiziali, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

5. Conclusioni finali

Concludo come segue :

il ricorso della società Hoogovens contro l'Alta Autorità della C.E.C.A. è ricevibile, ma infondato. Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente, in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 69, pararafo 2, del regolamento di procedura.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.

( 2 ) Sentenza 19-61, Raccolta, vol. VIII, pag. 625.

( 3 ) Sentenza 32 e 33-58, Raccolta, vol. V, pag. 299.