61965J0018

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 5 MAGGIO 1966. - MAX GUTMANN CONTRO LA COMMISSIONE DELLA CEEA. - CAUSE RIUNITE 18 E 35/65.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00149
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edizione speciale portoghese pagina 00325


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . DIPENDENTI - REGIME DISCIPLINARE - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - CARATTERE NON COMPLEMENTARE DELLA COMUNICAZIONE ORALE DEGLI ADDEBITI - SALVAGUARDIA DELLA REPUTAZIONE DEL PUNITO - NON GIUSTIFICA L' INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE

( STATUTO DEL PERSONALE CEEA, ARTT . 25, 86 E 88 )

2 . DIPENDENTI - MUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE - SVIAMENTO DI POTERE - E' POSSIBILE QUALORA SIA PERSEGUITO UNO SCOPO DIVERSO DALL' INTERESSE DEL SERVIZIO

( STATUTO DEL PERSONALE CEEA, ARTT . 25, 29 )

3 . SVIAMENTO DI POTERE - PROVA

Massima


1 . IN CASO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, GLI ADDEBITI MOSSI AL DIPENDENTE DEVONO ESSERE INDICATI ALMENO IN MODO SOMMARIO E TALE DA CONSENTIRE ALLA CORTE DI ESERCITARE IL PROPRIO SINDACATO, AD ESEMPIO SULLA GRAVITA DELLA MANCANZA .

LA COMUNICAZIONE ORALE AL RICORRENTE DEGLI ADDEBITI MOSSIGLI NON PUO' COSTITUIRE UN ELEMENTO SUPPLEMENTARE DI MOTIVAZIONE, POICHE IL GIUDICE NON NE PUO' TENER CONTO NELLA VALUTAZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE .

LA SALVAGUARDIA DELLA REPUTAZIONE DEL DIPENDENTE PUNITO NON COSTITUISCE GIUSTIFICAZIONE DELL' INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, ESSENDO QUESTO DESTINATO A RIMANERE SEGRETO .

2 . IL TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE DETTATO DALL' INTERESSE DEL SERVIZIO NON RECA PREGIUDIZIO E RIENTRA NELLA SFERA DI COMPETENZA DISCREZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE LA QUALE PUO' ORGANIZZARE I SUOI SERVIZI E DISPORRE DEI DIPENDENTI IN VISTA DEGLI SCOPI A LEI ASSEGNATI . PER CONTRO, IL TRASFERIMENTO PUO' ESSERE INFICIATO DA SVIAMENTO DI POTERE QUALORA INDIZI OGGETTIVI, PERTINENTI E CONCORDANTI LO FACCIANO APPARIRE ADOTTATO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI .

3 . LA PROVA DELLO SVIAMENTO DI POTERE VIENE FORNITA CON INDIZI OGGETTIVI, PERTINENTI E CONCORDANTI .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 18 E 35-65 PROMOSSE DAL

SIG . MAX GUTMANN,

FUNZIONARIO DELLA CEEA,

CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO ERNEST ARENDT, 6, RUE WILLY GOERGEN, LUSSEMBURGO, RICORRENTE,

CONTRO

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA,

RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO MAURICE PRELLE, IN QUALITA DI AGENTE,

E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO LA SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIURIDICO DEGLI ESECUTIVI EUROPEI, 2, PLACE DE METZ, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSE AVENTI AD OGGETTO :

- L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 5 FEBBRAIO 1965 ( NOTIFICATA IL 18 FEBBRAIO 1965 ) CON CUI LA COMMISSIONE HA RESPINTO UN RECLAMO DEL RICORRENTE AVVERSO DUE DECISIONI PRECEDENTI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E, RISPETTIVAMENTE, DI TRASFERIMENTO;

- L' ANNULLAMENTO DELL' AVVISO DI POSTO VACANTE N . V/IS/40/65, NONCHE DELLE DECISIONI, IN DATA 20 E 21 GENNAIO 1965 E 13 MAGGIO 1965, CON CUI LA COMMISSIONE HA DISPOSTO IL PROSEGUIMENTO DELL' ISTRUTTORIA " IN SEDE DISCIPLINARE " E, RISPETTIVAMENTE, LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SINO ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE SUL PRIMO RICORSO PER L' ANNULLAMENTO;

- IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE E MATERIALE ASSERTIVAMENTE SUBITO DAL RICORRENTE;

Motivazione della sentenza


SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CEEA IN DATA 5 FEBBRAIO 1965 ( NOTIFICATA IL 18 FEBBRAIO 1965 ) CON CUI E STATO RESPINTO IL RECLAMO DEL RICORRENTE AVVERSO DUE PRECEDENTI DECISIONI, DI SOSPENSIONE E DI TRASFERIMENTO

NELLA DECISIONE DEL 5 FEBBRAIO SI DEVONO DISTINGUERE GLI ELEMENTI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DA QUELLI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEL RICORRENTE .

DETTA DECISIONE, IN QUANTO CONFERMA DELLA DECISIONE DI SOSPENSIONE DEL 25 SETTEMBRE 1964, SI PRESUPPONE RIPRODUCA LA MOTIVAZIONE DI QUEST' ULTIMA . LA DECISIONE DI SOSPENSIONE DI UN FUNZIONARIO, PER IL FATTO STESSO DI COSTITUIRE UN PROVVEDIMENTO PREGIUDIZIEVOLE PER IL DESTINATARIO, DEV' ESSERE MOTIVATA A NORMA DELL' ARTICOLO 25, 1 ) COMMA, DELLO STATUTO . LA MOTIVAZIONE DEV' ESSERE CONFORME AL PRINCIPIO ENUNCIATO DALL' ARTICOLO 88, 1 ) COMMA, DELLO STATUTO, IL QUALE CONSENTE ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI SOSPENDERE UN DIPENDENTE UNICAMENTE OVE SUSSISTA UNA GRAVE MANCANZA, SIA CHE SI TRATTI DEI SUOI OBBLIGHI PROFESSIONALI, SIA CHE SI TRATTI DI UN' INFRAZIONE DEL DIRITTO COMUNE .

LA DECISIONE DEL 25 SETTEMBRE 1964 SI LIMITA A DICHIARARE CHE " L' INDAGINE EFFETTUATA HA MESSO IN LUCE CHE IL COMPORTAMENTO DEL GUTMANN NEI CONFRONTI DEI SUOI SUBORDINATI, NONCHE LA SUA ATTIVITA DIRETTIVA HANNO DATO LUOGO AD ATTI IN CONTRASTO CON I SUOI OBBLIGHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO " E " CHE E NECESSARIO UN PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ONDE FAR MAGGIOR LUCE SU TALI FATTI ". QUESTA MOTIVAZIONE VAGA E LACONICA NON CONTIENE ALCUN ELEMENTO PRECISO CHE POSSA COSTITUIRE L' ADDEBITO DI UNA GRAVE MANCANZA . NULLA INFATTI CONSENTE DI ARGUIRE LA NATURA E LA GRAVITA DEGLI " ATTI " INVOCATI . I RILIEVI RELATIVI AL " COMPORTAMENTO DEL SIG . GUTMANN NEI CONFRONTI DEI SUOI SUBORDINATI " NON CONTENGONO INDICAZIONI NEMMENO SOMMARIE, COSICCHE LA CORTE NON E IN GRADO DI ESERCITARE ALCUN CONTROLLO, SPECIE SULL' ENTITA DELLA MANCANZA .

L' EVENTUALE COMUNICAZIONE ORALE AL RICORRENTE DEI FATTI DI CUI GLI SI FACEVA CARICO NON PUO' RAPPRESENTARE UN ELEMENTO SUPPLEMENTARE DI MOTIVAZIONE, POICHE IL GIUDICE NON NE PUO' TENER CONTO NELLA VALUTAZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE . LA SALVAGUARDIA DEL BUON NOME DEL RICORRENTE, DI CUI SI E PREOCCUPATA L' AMMINISTRAZIONE, NON COSTITUISCE UNA GIUSTIFICAZIONE SUFFICIENTE PER LA LACONICITA DELLA DECISIONE, POSTO CHE QUESTA ERA DESTINATA A RIMANERE SEGRETA . SENZA CHE SIA NECESSARIO PROCEDERE ALL' ESAME DEI RESTANTI MEZZI DEDOTTI DAL RICORRENTE, VI E DUNQUE MOTIVO DI ANNULLARE LA DECISIONE DI REIEZIONE DEL 5 FEBBRAIO 1965 IN QUANTO CONFERMA DELLA DECISIONE DI SOSPENSIONE DEL 25 SETTEMBRE 1964 .

LA DECISIONE DI REIEZIONE DEL 5 FEBBRAIO 1965 DEV' ESSERE ESAMINATA PURE SOTTO IL PROFILO DI CONFERMA DELLA DECISIONE DI TRASFERIMENTO DEL 9 DICEMBRE 1964, COMUNICATA AL RICORRENTE IL 22 DICEMBRE 1964 .

IN QUANTO FONDATA SULL' INTERESSE DEL SERVIZIO, LA DECISIONE DI TRASFERIMENTO DEL 9 DICEMBRE 1964 NON DOVEVA ESSERE MOTIVATA . TALE DECISIONE, SE EFFETTIVAMENTE DETTATA DA TALE ESIGENZA, NON PUO' ARRECARE PREGIUDIZIO E RIENTRA NELLA SFERA DI COMPETENZA DISCREZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CHE PUO' ORGANIZZARE I SUOI SERVIZI E DISPORRE DEI DIPENDENTI AL FINE DI PERSEGUIRE GLI SCOPI A LEI ASSEGNATI . PER CONTRO, LA STESSA DECISIONE PUO' ESSERE INFICIATA DA SVIAMENTO DI POTERE QUALORA INDIZI OGGETTIVI, PERTINENTI E CONCORDANTI LA FACCIANO APPARIRE ADOTTATA ONDE PERSEGUIRE SCOPI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI .

RISULTA DAI DOCUMENTI PRODOTTI IN GIUDIZIO CHE, IN SEGUITO A DIVERSE IRREGOLARITA COMMESSE DAL RICORRENTE, IL 3 LUGLIO 1964 GLI E STATA INFLITTA UNA CENSURA .

CON DECISIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL C.C.R.N . IN DATA 25 SETTEMBRE 1964, IL RICORRENTE E STATO SOSPESO DAL SERVIZIO CON DIVIETO DI ACCESSO AL CENTRO E IL SUO UFFICIO E STATO POSTO SOTTO SIGILLO POICHE DA UNA NUOVA INDAGINE SAREBBE " RISULTATO " CHE IL COMPORTAMENTO DEL GUTMANN NEI CONFRONTI DEI SUOI SUBORDINATI E NELLA SUA OPERA DIRETTIVA ERA STATO IN CONTRASTO CON I SUOI DOVERI . IL 30 SETTEMBRE 1964, APPROVANDO IL PROVVEDIMENTO, LA COMMISSIONE HA DISPOSTO CHE SI INIZIASSE UN' INDAGINE A SEGUITO DI VARIE IRREGOLARITA " RILEVATE " E DI UN " RECLAMO PRESENTATO DA UN CAPO SERVIZIO ". A SEGUITO DI QUESTI GRAVI ADDEBITI CONSIDERATI COME " CONSTATATI " E DEI PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI DI CUI SOPRA, IL 9 DICEMBRE 1964 LA COMMISSIONE DECIDEVA DI TRASFERIRE IL GUTMANN DA ISPRA A BRUXELLES, " NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO ", E PUBBLICAVA NELLO STESSO GIORNO L' AVVISO DI VACANZA DI UN POSTO DI AMMINISTRATORE PRINCIPALE PRESSO LA BIBLIOTECA .

ORA, MALGRADO L' AFFERMAZIONE DEL 3 LUGLIO 1964, SECONDO CUI L' EVENTUALE TRASFERIMENTO DIPENDEREBBE DA " NUOVE MANCANZE " " DEBITAMENTE CONSTATATE " ( LETTERA DEL VICEDIRETTORE DEL CENTRO AL DIRETTORE GENERALE FUNCK ) E MALGRADO L' AFFERMAZIONE DEL 30 SETTEMBRE 1964, SECONDO CUI " VARIE IRREGOLARITA " SAREBBERO STATE " CONSTATATE ", QUESTO ADDEBITO NON SARA PIU INVOCATO PER GIUSTIFICARE IL TRASFERIMENTO QUANDO, CON LETTERA 5 FEBBRAIO 1965, IL FUNCK COMUNICHERA AL RICORRENTE I MOTIVI PER CUI LA COMMISSIONE HA RESPINTO IL SUO RECLAMO AVVERSO LA DECISIONE DI TRASFERIMENTO . IL RICORRENTE INFATTI E STATO INFORMATO CHE IL RECLAMO ERA STATO RESPINTO IN QUANTO GIA NEL LUGLIO 1964 LA COMMISSIONE " AVEVA PRESO IN CONSIDERAZIONE L' OPPORTUNITA DI UN TRASFERIMENTO " ED INOLTRE IN QUANTO LA DECISIONE DI CENSURA " AVEVA CONTRIBUITO A SCALZARE IL PRESTIGIO " DEL GUTMANN NELLA SUA VESTE DI CAPO SERVIZIO ED INFINE " LA NATURA DEI SUOI RAPPORTI CON IL PERSONALE RENDEVA INSOPPORTABILE L' ATMOSFERA DEL SERVIZIO ".

QUINDI, DOPO AVER INIZIALMENTE ESCLUSO CHE IL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO FOSSE CONSEGUENZA DELLA CENSURA, LA COMMISSIONE HA ADOTTATO DETTO PROVVEDIMENTO IN RELAZIONE A DETTA SANZIONE . D' ALTRO CANTO, DOPO AVER SUBORDINATO L' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ALLA CONSTATAZIONE DI NUOVE MANCANZE, RISULTA CHE LA COMMISSIONE HA IN SEGUITO RINUNCIATO A DETTO PRESUPPOSTO . PER CONTRO, ESSA HA TENUTO CONTO DELL' ADDEBITO RELATIVO ALLA TENSIONE DEI RAPPORTI TRA IL RICORRENTE E I SUOI SUBORDINATI .

LA SANZIONE INFLITTA AL CAPO SERVIZIO PER FATTI DECISAMENTE RIPROVEVOLI PUO' AVER AVUTO SOLTANTO EFFETTI NEGATIVI SUI RAPPORTI SOPRACCITATI, MA CIO' ERA CHIARAMENTE PREVEDIBILE QUANDO, IL 3 LUGLIO 1964, IL VICEDIRETTORE DEL CENTRO NON LI RITENNE ATTI A GIUSTIFICARE IL TRASFERIMENTO . LA PUBBLICITA DATA, SENZA DUBBIO INVOLONTARIAMENTE MA EFFETTIVAMENTE, ALLA SANZIONE INFLITTA AL RICORRENTE, ALL' APPOSIZIONE DEI SIGILLI AL SUO UFFICIO ED ALLE ALTRE ECCEZIONALI MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DALLA COMMISSIONE E CHE DIVENNERO DI PUBBLICA RAGIONE, HA SOLTANTO POTUTO AGGRAVARE LA TENSIONE TRA IL RICORRENTE ED I SUOI SUBORDINATI .

D' ALTRO CANTO LA CORTE, NON ESSENDOLE STATO TRASMESSO IL " RECLAMO PRESENTATO DA UN CAPO SERVIZIO " INVOCATO IL 30 SETTEMBRE 1964, NON E STATA POSTA IN CONDIZIONI DI VALUTARE DETTO ELEMENTO . ESSA NON E POI NEMMENO STATA IN GRADO DI VALUTARE LE TESTIMONIANZE PRODOTTE IN QUANTO TALI DEPOSIZIONI SONO STATE RACCOLTE IN CORSO DI CAUSA DAI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA COMMISSIONE IN CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO OGNI POSSIBILITA DI SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE .

LE NOTE DI QUALIFICA DEL RICORRENTE RELATIVE A QUALCHE MESE PRIMA DEGLI AVVENIMENTI CONTROVERSI LO DEFINISCONO UN FUNZIONARIO DAL " TATTO PERFETTO " I CUI RAPPORTI COL PERSONALE SONO " BUONI ". E' EVIDENTE LA CONTRADDIZIONE FRA LA MOTIVAZIONE DATA NELLA LETTERA DEL 19 FEBBRAIO 1965 E TALI NOTE DI QUALIFICA .

LE VARIAZIONI E LE CONTRADDIZIONI SOPRA RILEVATE, UNITAMENTE A FATTI QUALI LA SIMULTANEITA TRA LA PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO DI POSTO VACANTE E IL TRASFERIMENTO DEL RICORRENTE ALLO STESSO POSTO, LA PROLUNGATA INAZIONE, PRATICAMENTE NON CONTESTATA, DEL RICORRENTE NEL NUOVO IMPIEGO, NONCHE IL COMPLESSO DELLA CONTROVERSIA COSTITUISCONO UNA SERIE D' INDIZI OBIETTIVI DAI QUALI SI PUO' DEDURRE CHE L' AMMINISTRAZIONE, NEL PROCEDERE AL TRASFERIMENTO DEL GUTMANN, NON SI E VALSA DEI SUOI POTERI PER UNO DEGLI SCOPI PREVISTI DALLO STATUTO PER DETTO PROVVEDIMENTO . LA DECISIONE DI REIEZIONE DEL 5 FEBBRAIO 1965 VA DUNQUE ANNULLATA PER SVIAMENTO DI POTERE NELLA PARTE IN CUI CONFERMA LA DECISIONE DI TRASFERIMENTO DEL 9 DICEMBRE 1964 .

SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELL' AVVISO DI POSTO VACANTE V/IS/40/65

LA VACANZA DEL POSTO V/IS/40/65 HA POTUTO ESSERE DICHIARATA SOLO IN SEGUITO ALL' ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO DEL RICORRENTE CHE OCCUPAVA IL POSTO STESSO . L' AVVISO DI POSTO VACANTE NON HA QUINDI AVUTO LO SCOPO DI PROVVEDERE AD OCCUPARE UN POSTO LEGITTIMAMENTE VACANTE E DEVE PERCIO' ESSERE DICHIARATO NULLO .

SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA CEEA DEL 20 E 21 GENNAIO 1965, NONCHE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA CEEA DEL 13 MAGGIO 1965

IL RICORRENTE ASSUME CHE CON LA DECISIONE DEL 20 E 21 GENNAIO 1965 E STATO VIOLATO IL PRINCIPIO DEL " NON BIS IN IDEM ".

TALE PRINCIPIO VIETA NON SOLO DI INFLIGGERE DUE SANZIONI DISCIPLINARI PER LA STESSA MANCANZA, MA ANCHE DI INSTAURARE DUE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI ALLO STESSO COMPLESSO DI FATTI . SI DEVE QUINDI STABILIRE, ALLO STATO DEGLI ATTI, SE IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE VERTA SU FATTI DIVERSI DA QUELLI CHE HANNO ORIGINATO LA SANZIONE DI CENSURA DEL 3 LUGLIO 1964 AVVERSO LA QUALE IL RICORRENTE NON HA PROPOSTO RECLAMO NE RICORSO GIURISDIZIONALE . RISULTA DAL FASCICOLO CHE I PRINCIPALI RILIEVI DELL' AMMINISTRAZIONE VERTEVANO IN ENTRAMBI I CASI SUL COMPORTAMENTO DEL RICORRENTE NEI CONFRONTI DEI SUOI COLLABORATORI E SU ASSERITI ABUSI DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO .

NONOSTANTE LA RICHIESTA DELLA CORTE, LA CONVENUTA HA OMESSO DI PRODURRE L' INTERO FASCICOLO DISCIPLINARE RIGUARDANTE LA CENSURA . IN PARTICOLARE, ESSA NON HA FORNITO CHIARIMENTI CIRCA LE " VERIFICHE ... SENZA ESITO " EFFETTUATE IN MERITO ALL' ABUSO DELLE ATTREZZATURE DI SERVIZIO ( MEMORANDUM RITTER AL GUTMANN DEL 17 GIUGNO 1964 ). D' ALTRA PARTE, ESSA NON HA DATO COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEL " RECLAMO PRESENTATO DA UN CAPO SERVIZIO " MENZIONATO NELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 30 SETTEMBRE 1964 ( 258A RIUNIONE ) CON LA QUALE SI DISPONEVA UN' INDAGINE .

E' QUINDI NECESSARIO ATTENERSI AGLI ELEMENTI ATTUALMENTE CONTENUTI NEL FASCICOLO .

SI DEVE DI CONSEGUENZA CONSTATARE CHE LA CONFIGURAZIONE PIUTTOSTO VAGA DEGLI ADDEBITI MOSSI AL RICORRENTE NEL CORSO DELLA NUOVA ISTRUTTORIA DISCIPLINARE MAL CONSENTE DI DISTINGUERE DETTI ADDEBITI DA QUELLI MOSSIGLI IN PRECEDENZA NEL PROCEDIMENTO CHE HA PORTATO ALLA CENSURA . E' QUINDI OPPORTUNO SOSPENDERE OGNI PRONUNCIA SUL PRESENTE CAPO FINCHE NON SIANO STATI PRODOTTI I DOCUMENTI CHE MANCANO DAL FASCICOLO, VALE A DIRE TUTTI I DOCUMENTI E VERBALI MENZIONATI NEL MEMORANDUM RITTER DEL 17 GIUGNO 1964 ( IN PARTICOLARE I DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO LA NATURA DEI CONTROLLI " SENZA ESITO "), NONCHE IL " RECLAMO PRESENTATO DA UN CAPO SERVIZIO " CUI LA COMMISSIONE SI RIFERISCE NELLA DECISIONE DEL 30 SETTEMBRE 1964 ( 258A RIUNIONE ) CON CUI SI DISPONE UN' INDAGINE . IL TERMINE DI TRE MESI APPARE SUFFICIENTE ONDE PERMETTERE ALLA COMMISSIONE DI PRODURRE DETTI DOCUMENTI .

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA CEEA IN DATA 13 MAGGIO 1965, CON CUI SI STABILISCE DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FINO ALLA SENTENZA NEL PRIMO RICORSO PER ANNULLAMENTO, SI FONDA SULLA DECISIONE DEL 20 E 21 GENNAIO 1965 RELATIVAMENTE ALLA QUALE SI E SOSPESA OGNI PRONUNCIA . E' QUINDI D' UOPO SOSPENDERE LA PRONUNCIA SULLA DOMANDA D' ANNULLAMENTO DI DETTA DECISIONE 13 MAGGIO 1965 FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI TRE MESI CONCESSO ALLA COMMISSIONE PER LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI SOPRA .

SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

IL RICORRENTE CHIEDE IL RISARCIMENTO DEI DANNI MATERIALE E MORALE ARRECATIGLI DALLE DECISIONI IMPUGNATE . IL DANNO MORALE, TENUTO CONTO DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE E DELL' ESISTENZA INCONTESTATA DELLA CENSURA DEL 3 LUGLIO 1964, VIENE RISARCITO DALL' ANNULLAMENTO DI DETTE DECISIONI . IL DANNO MATERIALE NON E STATO PROVATO, AVENDO IL RICORRENTE PERCEPITO LO STIPENDIO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE ED ESSENDOGLI STATE RIMBORSATE LE SPESE DI TRASLOCO DOPO IL TRASFERIMENTO . LA DOMANDA DI RISARCIMENTO VA DUNQUE DISATTESA .

SULLE CONCLUSIONI ACCESSORIE

NON VI E PIU RAGIONE DI STATUIRE SEPARATAMENTE SULLE RICHIESTE DI INDAGINE E DI PRODUZIONE DI DOCUMENTI IN QUANTO GLI ELEMENTI DESUMIBILI DAL FASCICOLO E LE LACUNE DELLO STESSO HANNO CONSENTITO ALLA CORTE DI ESERCITARE IL SUO POTERE DI VALUTAZIONE OVVERO CAUSATO LA SOSPENSIONE DI OGNI PRONUNCIA FINO ALLA PRODUZIONE DI DETERMINATI DOCUMENTI .

IL RICORRENTE CHIEDE CHE VENGA TOLTO DAL SUO FASCICOLO PERSONALE IL DOCUMENTO 123/8 PERCHE DA LUI NON VISTATO . L' ARTICOLO 26, 2 ) COMMA, DELLO STATUTO E PERENTORIO E DEVE ESSERE OSSERVATO SPECIE SE UN DOCUMENTO INCLUSO NEL FASCICOLO DI UN DIPENDENTE GLI E SFAVOREVOLE . IL DOCUMENTO 123/8 DEVE QUINDI ESSERE TOLTO DAL FASCICOLO PERSONALE DEL RICORRENTE .

Decisione relativa alle spese


A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE SE SONO STATE FORMULATE CONCLUSIONI IN TAL SENSO . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE SUI PUNTI ESSENZIALI . A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 3, LA CORTE PUO' CONDANNARE UNA PARTE, ANCHE SE NON SOCCOMBENTE, A RIMBORSARE ALL' ALTRA LE SPESE CHE LE HA CAUSATO E CHE LA CORTE RICONOSCE COME SUPERFLUE O DEFATIGATORIE . LA CORTE HA SOSPESO LA PRONUNCIA SU UNA PARTE DELLA CONTROVERSIA FINO A CHE NON SIANO STATI PRODOTTI DETERMINATI DOCUMENTI IN POSSESSO DELLA CONVENUTA E NON ESIBITI IN CORSO DI CAUSA .

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO, RISERVATE CON ORDINANZA 8 APRILE 1965, VANNO POSTE A CARICO DELLA COMMISSIONE POICHE L' ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE 18-65 RIGUARDA L' AVVISO DI POSTO VACANTE ANNULLATO CON LA PRESENTE SENTENZA .

TUTTE LE SPESE DI CAUSA VANNO QUINDI POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .

Dispositivo


LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 . E' ANNULLATA LA DECISIONE 5 FEBBRAIO 1965 CON CUI LA COMMISSIONE CEEA HA RESPINTO IL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG . GUTMANN AVVERSO DUE PRECEDENTI DECISIONI, DI SOSPENSIONE E DI TRASFERIMENTO .

2 . L' AVVISO DI POSTO VACANTE V/IS/40/65 E ANNULLATO .

3 . LA COMMISSIONE CEEA TOGLIERA DAL FASCICOLO PERSONALE DEL RICORRENTE IL DOCUMENTO N . 123/8 .

4 . E' SOSPESA OGNI PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DELLA CEEA IN DATA 20 E 21 GENNAIO 1965 E 13 MAGGIO 1965, RIGUARDANTI LA PROSECUZIONE E LA SOSPENSIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE; NEL TERMINE DI TRE MESI LA COMMISSIONE PRODURRA TUTTI I DOCUMENTI MANCANTI DAL FASCICOLO ED IN SPECIAL MODO TUTTI I DOCUMENTI E VERBALI CUI SI FA CENNO NEL MEMORANDUM RITTER DEL 17 GIUGNO 1964 ( IN PARTICOLARE I DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO LA NATURA DELLE VERIFICHE " SENZA ESITO ") E IL " RECLAMO PRESENTATO DA UN CAPO SERVIZIO " MENZIONATO DALLA COMMISSIONE NELLA DECISIONE DEL 30 SETTEMBRE 1964 CHE DISPONE UN' INDAGINE .

5 . LA PRATICA E RINVIATA ALLA COMMISSIONE AFFINCHE ESSA PROVVEDA IN CONFORMITA ALLA PRESENTE SENTENZA .

6 . LE DOMANDE DI RISARCIMENTO DEL GUTMANN SONO RESPINTE, COME PURE LE RESTANTI CONCLUSIONI ACCESSORIE .

7 . LA COMMISSIONE CEEA SOPPORTERA LA TOTALITA DELLE SPESE INCONTRATE FINO AD ORA, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SOMMARIO; E RISERVATA OGNI PRONUNCIA SULLA PARTE RESTANTE DELLE SPESE .