SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 DICEMBRE 1965. - DOMENICO MORINA CONTRO IL PARLAMENTO EUROPEO. - CAUSA 11/65.
raccolta della giurisprudenza
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO - RICORSO DIRETTO CONTRO L' ATTO DI NOMINA - RICEVIBILITA DELLE CONCLUSIONI DIRETTE ALL' ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
( STATUTI DEL PERSONALE DELLE CE, ARTICOLI 29 E 91 )
2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO - ORGANIZZAZIONE O RINNOVAZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL' AMMINISTRAZIONE - LIMITI DEI POTERI DELLA CORTE
( STATUTI DEL PERSONALE DELLE CE, ARTICOLI 29 E 91 )
1 . LE CONCLUSIONI DIRETTE ALL' ANNULLAMENTO DI UN CONCORSO POSSONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO IN QUANTO FORMULATE A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI NOMINA EMANATO IN CONSEGUENZA DEL CONCORSO STESSO .
2 . L' APPREZZAMENTO CIRCA L' OPPORTUNITA O LA NECESSITA DI ORGANIZZARE UN CONCORSO E DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA . LA CORTE NON PUO' QUINDI DISPORRE CHE VENGA BANDITO O RINNOVATO UN CONCORSO SENZA SCONFINARE NELL' AMBITO DI COMPETENZA DELL' AUTORITA AMMINISTRATIVA .
NELLA CAUSA 11-65 PROMOSSA DAL
DOTT . DOMENICO MORINA,
DIPENDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,
CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO CAMILLE LINDEN, DEL FORO DI LUSSEMBURGO, 1, RUE SCHILLER, RICORRENTE,
CONTRO
IL PARLAMENTO EUROPEO,
RAPPRESENTATO DAL SUO SEGRETARIO GENERALE, HANS ROBERT NORD, IN QUALITA DI AGENTE,
CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO ALEX BONN, DEL FORO DI LUSSEMBURGO, 22, RUE DE LA COTE D' EICH, CONVENUTO,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO :
- L' ANNULLAMENTO DEL CONCORSO INTERNO B/10 INDETTO ONDE PROVVEDERE AD UN POSTO DI ASSISTENTE-AGGIUNTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL' AMMINISTRAZIONE;
- L' ANNULLAMENTO DELLE DUE DECISIONI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO CON CUI LA SIG.RA MARIE-THERESE LOUWAGE E STATA NOMINATA AD UN IMPIEGO B/5 E, RISPETTIVAMENTE, B/4;
SULLA RICEVIBILITA
1 . IL CONVENUTO ECCEPISCE L' IRRICEVIBILITA DELLE CONCLUSIONI RELATIVE AL CONCORSO INTERNO B/10 IN QUANTO IL RICORRENTE NON PUO' CHIEDERE L' ANNULLAMENTO DI UN CONCORSO, VALE A DIRE DI UN COMPLESSO DI ATTI, MA E LEGITTIMATO SOLTANTO AD IMPUGNARE UN ATTO SPECIFICO CHE GLI ARRECA PREGIUDIZIO .
IL RICORRENTE DIRIGE IN VIA PRINCIPALE IL SUO RICORSO CONTRO L' ATTO DI NOMINA EMANATO IN CONSEGUENZA DEL CONCORSO LITIGIOSO .
LE CONCLUSIONI RELATIVE AL CONCORSO POSSONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO IN QUANTO INVOCATE A SOSTEGNO DEL RICORSO DIRETTO CONTRO L' ATTO SUMMENZIONATO .
2 . IL RICORRENTE IMPUGNA LA DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN DATA 19 NOVEMBRE 1964 CON CUI LA SIG.RA LOUWAGE E STATA NOMINATA AL POSTO VACANTE ED INQUADRATA AL GRADO B/5 CON EFFETTO DAL 1 ) DICEMBRE 1964 .
TALE DECISIONE E STATA REVOCATA CON EFFETTO RETROATTIVO DAL SEGRETARIO GENERALE E SOSTITUITA CON UNA SUCCESSIVA DECISIONE ANCORA PRIMA CHE FOSSE PROPOSTO IL RICORSO .
PERCIO' SI DEVE CONCLUDERE CHE IL RICORSO E PRIVO DI OGGETTO PER QUANTO RIGUARDA DETTA DECISIONE .
LE CONCLUSIONI MIRANTI ALL' ANNULLAMENTO DI QUEST' ULTIMA DECISIONE SONO QUINDI IRRICEVIBILI .
3 . IL RICORRENTE CHIEDE INOLTRE L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN DATA 5 FEBBRAIO 1965 CON CUI " SI ANNULLA E SI SOSTITUISCE " LA PRECEDENTE DECISIONE IN DATA 19 NOVEMBRE 1964 NOMINANDO LA SIG.RA LOUWAGE AL GRADO B/4 .
GLI EFFETTI DI TALE DECISIONE VENGONO FATTI DECORRERE DALLA STESSA DATA DEGLI EFFETTI DELLA NOMINA PRECEDENTE AL GRADO B/5, CIOE DAL 1 ) DICEMBRE 1964 .
L' ARTICOLO 2 DELLA DECISIONE SUMMENZIONATA RECITA : " LA SIG.RA MARIE-THERESE LOUWAGE VIENE MUTATA DALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI ALLA DIREZIONE GENERALE DELL' AMMINISTRAZIONE ", E PASSA QUINDI DAL SERVIZIO DA CUI DIPENDE A QUELLO CUI APPARTIENE L' IMPIEGO MESSO A CONCORSO .
TALE MUTAZIONE COSTITUISCE UN EFFETTO TIPICO CONSEGUENTE ALLA NOMINA EFFETTUATA IN ESITO AD UN CONCORSO .
PERCIO' LA DECISIONE LITIGIOSA DEL 5 FEBBRAIO 1965 COSTITUISCE IN EFFETTI L' ATTO CHE, IN SOSTITUZIONE DELLA DECISIONE DI NOMINA AL GRADO B/5, CONCLUDE LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE CHE HA AVUTO INIZIO CON IL CONCORSO LITIGIOSO .
IL RICORRENTE, COME PARTECIPANTE AL CONCORSO, E DUNQUE LEGITTIMATO A CHIEDERE L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE .
4 . IL RICORRENTE CONCLUDE INFINE CHIEDENDO ALLA CORTE DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE DEL CONCORSO INTERNO B/10, ALLE CONDIZIONI ANTERIORMENTE STABILITE E TRA GLI STESSI CANDIDATI INCLUSI NELL' ELENCO DEGLI IDONEI .
POSTO CHE L' APPREZZAMENTO CIRCA L' OPPORTUNITA O LA NECESSITA DI ORGANIZZARE UN CONCORSO E DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA, LA CORTE NON PUO' DISPORRE CHE VENGA BANDITO O RINNOVATO UN CONCORSO SENZA SCONFINARE NELLA COMPETENZA DELL' AUTORITA AMMINISTRATIVA .
QUESTO CAPO DELLE CONCLUSIONI E DI CONSEGUENZA IRRICEVIBILE .
NEL MERITO
COME SI E DETTO, LA DECISIONE DEL 5 FEBBRAIO 1965 COSTITUISCE L' ATTO CON CUI L' AUTORITA AMMINISTRATIVA HA CONCLUSO LA PROCEDURA DI CONCORSO DI CUI E CAUSA ED HA COPERTO IL POSTO VACANTE .
MEDIANTE DETTA DECISIONE LA SIG.RA MARIE-THERESE LOUWAGE E STATA NOMINATA AL GRADO B/4 NELLA CARRIERA DI ASSISTENTE-AGGIUNTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL' AMMINISTRAZIONE, MENTRE L' AVVISO DI POSTO VACANTE CONTROVERSO PRECISAVA ESPRESSAMENTE CHE IL POSTO VACANTE, NELL' AMBITO DI DETTA CARRIERA, ERA DI GRADO B/5 .
D' ALTRO CANTO, LA COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICATA DI VALUTARE I TITOLI DI OGNI CANDIDATO HA ELABORATO L' ELENCO DEGLI IDONEI AD OCCUPARE DETTO POSTO .
BISOGNA QUINDI CONCLUDERE CHE LA DECISIONE IMPUGNATA CHE NOMINA LA SIG.RA LOUWAGE AL GRADO B/4 NON E CONFORME A DETERMINATE CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONCORSO ED E QUINDI IRREGOLARE .
A NORMA DELL' ARTICOLO 69, N . 2, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE .
IL CONVENUTO E RIMASTO SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATO ALLE SPESE .
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 . E' ANNULLATA LA DECISIONE 5 FEBBRAIO 1965 CHE HA NOMINATO LA SIG.RA LOUWAGE AL GRADO B/4 .
2 . LE SPESE DEL GIUDIZIO SONO POSTE A CARICO DEL CONVENUTO .