ORDINANZA DELLA CORTE DEL 5 GIUGNO 1964. - FLAMINIO COSTA CONTRO L'E.N.E.L.. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL GIUDICE CONCILIATORE DI MILANO). - CAUSA 6/64.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 01194
edizione olandese pagina 01255
edizione tedesca pagina 01307
edizione italiana pagina 01177
edizione speciale inglese pagina 00614
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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NEL PROCEDIMENTO 6/64
AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE RIVOLTA ALLA CORTE DAL GIUDICE CONCILIATORE DI MILANO ( PRIMA SEZIONE ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
L' AVV . FLAMINIO COSTA
E
L' E.N.E.L .
LA SOCIETA PER AZIONI EDISON HA PROPOSTO UNA " ISTANZA D' INTERVENTO " PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 20 MAGGIO 1964, ONDE SOSTENERE DINANZI ALLA CORTE LE CONCLUSIONI DELL' AVV . COSTA, ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE .
IN VIA PRELIMINARE E NECESSARIO STATUIRE SULL' AMMISSIBILITA DI DETTO INTERVENTO .
A NORMA DELL' ART . 92 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, " L' IMPROCEDIBILITA PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO PUO' IN QUALSIASI MOMENTO VENIR RILEVATA D' UFFICIO DALLA CORTE ".
L' ART . 177 DEL TRATTATO CEE NON CONTEMPLA UN PROCEDIMENTO CONTENZIOSO INTESO A DIRIMERE UNA LITE, BENSI' ISTITUISCE UN PROCEDIMENTO SPECIALE CHE CONSENTE AL GIUDICE NAZIONALE DI CHIEDERE L' INTERPRETAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE DA APPLICARSI NELLE LITI DINANZI AD ESSO PENDENTI, E CIO' ONDE GARANTIRE L' UNITA D' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO MEDIANTE COLLABORAZIONE FRA LA CORTE DI GIUSTIZIA E I GIUDICI NAZIONALI .
LE NORME PROCESSUALI APPLICABILI VANNO DESUNTE DALL' ART . 20 DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, ALLA LUCE DEL QUALE SI DEVE STABILIRE SE " L' ISTANZA D' INTERVENTO " DELLA EDISON SIA RICEVIBILE .
AI TERMINI DI DETTO ARTICOLO, " LE PARTI, GLI STATI MEMBRI, LA COMMISSIONE E, SE DEL CASO, IL CONSIGLIO HANNO DIRITTO DI PRESENTARE ALLA CORTE MEMORIE OVVERO OSSERVAZIONI SCRITTE ".
QUESTA NORMA SPECIALE NON AVREBBE ALCUN SIGNIFICATO SE TUTTI GLI INTERESSATI AI SENSI DELL' ART . 37 AVESSERO DIRITTO DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ART . 177 .
PERTANTO L' ISTANZA D' INTERVENTO DEL TERZO CHE, COME LA SOCIETA EDISON - ESTRANEA AL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE A QUO - NON ABBIA DIRITTO DI PRESENTARE MEMORIE OD OSSERVAZIONI SCRITTE, IN APPLICAZIONE DEL CITATO ART . 92 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEVE ESSERE DICHIARATA IRRECEVIBILE .
NON ESSENDOSI AVUTE SPESE GIUDIZIALI, NON VI E LUOGO A PROVVEDERE IN PROPOSITO .
COSI' PROVVEDE :
1 ) L' INTERVENTO DELLA SOCIETA EDISON E IRRECEVIBILE .
2 ) NON VI E MOTIVO DI PROVVEDERE SULLE SPESE .