SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DELL'8 LUGLIO 1965. - EMANUEL STIPPERGER CONTRO L'ALTA AUTORITA'DELLA CECA. - CAUSA 49/64.
raccolta della giurisprudenza
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
SPESE - SPESE SUPERFLUE
( REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ART . 69, PAR . 3 )
SONO SUPERFLUE E VANNO POSTE A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE LE SPESE SOSTENUTE DAL RICORRENTE CHE E STATO TRATTO IN ERRORE E INDOTTO A PROPORRE IL RICORSO DALL' AMBIGUA REDAZIONE DI UN ATTO DELLA AMMINISTRAZIONE STESSA .
CFR . LA MASSIMA N . 4 DELLA SENTENZA 14-63, RACCOLTA, VOL . IX, P . 707; LA MASSIMA N . 4 DELLA SENTENZA 16, 17 E 18-59, RACCOLTA, VOL . VI, P . 47 .
LA REDAZIONE DIFETTOSA DI UN ATTO EMANANTE DA UN' ISTITUZIONE, QUALORA SIA LA CAUSA DETERMINANTE DEL RICORSO, COSTITUISCE UN MOTIVO ECCEZIONALE PER COMPENSARE LE SPESE .
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QUALORA LA FORMULAZIONE DI UNA PARTE DELLA MOTIVAZIONE DI UNA DECISIONE POSSA FARE ERRONEAMENTE RITENERE CHE SI TRATTI GIA DI UN ATTEGGIAMENTO DEFINITIVO E CONSEGUENTEMENTE DI UNA VERA E PROPRIA NORMA, DI GUISA CHE IL DESTINATARIO POSSA ESSERE INDOTTO A PRESENTARE UN RICORSO, INCONTRANDO COSI' SPESE SUPERFLUE, UNA PARTE DELLE SPESE GIUDIZIALI VA POSTO A CARICO DELLA CONVENUTA ( REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ART . 69 ).
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NELLA CAUSA 49-64 PROMOSSA DAL
SIG . EMANUEL STIPPERGER,
FUNZIONARIO DELL' ALTA AUTORITA DELLA CECA
CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO ERNEST ARENDT, 6, RUE WILLY GOERGEN, LUSSEMBURGO, RICORRENTE,
CONTRO
L' ALTA AUTORITA' DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,
RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO, DOTT . PIERRE LAMOUREUX, IN QUALITA DI AGENTE,
E CON DOMICILIO ELETTO NEI SUOI UFFICI, 2, PLACE DE METZ, LUSSEMBURGO, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO :
L' ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DEL PRESIDENTE DELL' ALTA AUTORITA IN DATA 12 OTTOBRE 1964 E, PER QUANTO NECESSARIO, DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO DAL PRESIDENTE DELL' ALTA AUTORITA AL RICORSO GERARCHICO PRESENTATO IL 10 LUGLIO 1964 A NORMA DELL' ARTICOLO 90 DELLO STATUTO .
IL SIG . EMANUEL STIPPERGER HA PROPOSTO UN RICORSO CONTRO L' ALTA AUTORITA DELLA CECA, A NORMA DELL' ARTICOLO 91 DELLO STATUTO . CON TALE RICORSO EGLI IMPUGNA LA DECISIONE 12 OTTOBRE 1964 CON CUI IL PRESIDENTE DI DETTA ISTITUZIONE LO HA INQUADRATO AL GRADO L/A 5, NON DELLA CARRIERA L/A 5-L/A 4, MA DI QUELLA L/A 6-L/A 5, ED ALTRESI' IL SILENZIO - RIFIUTO OPPOSTO AL RICORSO GERARCHICO, AI SENSI DELL' ARTICOLO 90 DELLO STATUTO, PRESENTATO IL 10 LUGLIO 1964 .
EGLI CHIEDE ALLA CORTE DI RICONOSCERE - CON TUTTE LE CONSEGUENZE RELATIVE - IL SUO DIRITTO ALL' INQUADRAMENTO NELLA CARRIERA L/A 5-L/A 4 DELLA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI, COME TRADUTTORE ESPERTO IN GRADO DI ESEGUIRE TRADUZIONI PARTICOLARMENTE DIFFICILI .
NELLA REPLICA IL RICORRENTE DOMANDA INOLTRE CHE VENGA DISPOSTA L' ELIMINAZIONE DI TRE DOCUMENTI DAL SUO FASCICOLO PERSONALE .
SULLA DOMANDA RELATIVA ALL' INQUADRAMENTO DEL RICORRENTE
LA RICEVIBILITA DEL RICORSO NON HA DATO LUOGO A CONTESTAZIONI .
IL RICORRENTE RIVENDICA IL DIRITTO ALL' INQUADRAMENTO NELLA CARRIERA L/A 5-L/A 4 DELLA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEL RUOLO LINGUISTICO ED ASSUME CHE I COMPITI DA LUI SVOLTI CORRISPONDONO A QUELLI DI TALE CARRIERA . L' ALTA AUTORITA OPPONE CHE IL RICORRENTE NON SVOLGE LE FUNZIONI DI REVISORE, PROPRIE DELLA CARRIERA L/A 5-L/A 4 .
LA " DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E ATTRIBUZIONI CORRISPONDENTI AGLI IMPIEGHI TIPO PREVISTI DALL' ALLEGATO 1 DELLO STATUTO ", NELLA RUBRICA " IMPIEGHI DEL RUOLO LINGUISTICO " ASSEGNA ALLA CARRIERA L/A 5-L/A 4 L' IMPIEGO-TIPO DESIGNATO " REVISORE " CHE IMPLICA LE SEGUENTI FUNZIONI : " TRADUTTORE ESPERTO, REVISORE, IN GRADO DI ESEGUIRE TRADUZIONI PARTICOLARMENTE DIFFICILI ". QUESTA FORMULA NON PERMETTE DI PER SE DI DETERMINARE SE LA CARRIERA L/A 5-L/A 4 RICHIEDA IL CUMULO DEI REQUISITI DI TRADUTTORE-ESPERTO E DI REVISORE O CONTEMPLI ALTERNATIVAMENTE LE DUE FUNZIONI DI TRADUTTORE - ESPERTO E REVISORE . OBBLIGANDO L' INTERESSATO A DIMOSTRARE DI POSSEDERE L' ATTITUDINE AD ESEGUIRE TRADUZIONI PARTICOLARMENTE DIFFICILI, IL TESTO DI CUI TRATTASI SEMBRA CONSIDERARE TALE REQUISITO COME INDISPENSABILE PER LE QUALIFICHE SIA DI TRADUTTORE ESPERTO, SIA DI REVISORE NELLA CARRIERA DI CUI E CAUSA .
L' AMBIGUITA DELLA VIRGOLA INTERPOSTA TRA LE DUE QUALIFICHE E L' ASSENZA SIGNIFICATIVA DELLA CONGIUNZIONE " E " CHE L' AUTORE DEL TESTO AVREBBE BEN POTUTO INTERCALARE, NON PUO' TUTTAVIA INDURRE IN ERRORE CIRCA IL SENSO GENERALE DEL COMPLESSO DELLA TABELLA CHE DISTINGUE L' IMPIEGO TIPO DI REVISORE ( L/A 5-L/A 4 ) DA QUELLO DI TRADUTTORE ED INTERPRETE ( L/A 6-L/A 5 ). L' IMPIEGO-TIPO DI REVISORE CORRISPONDE A TRE CATEGORIE DI FUNZIONI IMPERNIATE SULLA NOZIONE DI " REVISORE ": LA PRIMA, QUELLA DI " REVISORE DI TRADUZIONI " DENOMINATO " REVISORE "; LA SECONDA, QUELLA DI " TRADUTTORE-REVISORE " DI CUI TRATTASI E, INFINE, QUELLA D' INTERPRETE PRINCIPALE, CON REQUISITI E RESPONSABILITA " ANALOGHE A QUELLE DI TRADUTTORE-REVISORE ". MALGRADO IL CARATTERE EQUIVOCO DELLA DEFINIZIONE, DAL COMPLESSO DELLA TABELLA EMERGE L' INTENZIONE DI RISERVARE LA CARRIERA L/A 5-L/A 4 A FUNZIONARI O DIPENDENTI CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI REVISORE, VALE A DIRE IL CUI LAVORO, ALMENO IN PARTE, SI SVOLGE SU TRADUZIONI GIA EFFETTUATE .
IL RICORRENTE NON HA COMPROVATO DI ESERCITARE TALI FUNZIONI . IL SUO ASSUNTO DI AVER RIVISTO LE PROPRIE TRADUZIONI, IN QUANTO ESSE NON SUBIVANO ULTERIORI REVISIONI, NON BASTA A CONFERIRGLI LA QUALIFICA DI REVISORE . QUALUNQUE SIA IL GRADO DI SPECIALIZZAZIONE DEL RICORRENTE - IL CUI VALORE E LE CUI QUALITA SONO FUORI DISCUSSIONE - E SUPERFLUO NELLA FATTISPECIE STABILIRE SE EGLI POSSA ESEGUIRE TRADUZIONI PARTICOLARMENTE DIFFICILI ED ESSER QUINDI CONSIDERATO " TRADUTTORE ESPERTO ", POSTO CH' EGLI NON PUO' AFFERMRE DI SVOLGERE FUNZIONI DI REVISORE .
IL RICORSO E QUINDI INFONDATO .
SULLA DOMANDA RELATIVA AI DOCUMENTI INSERITI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL RICORRENTE
IL RICORRENTE HA CHIESTO ALLA CORTE DI ORDINARE CHE SIANO TOLTI DAL SUO FASCICOLO PERSONALE I DOCUMENTI CONTRASSEGNATI DAI NUMERI 110, 115 E 116 . LE CONCLUSIONI RELATIVE SONO STATE PRESENTATE SOLO NELLA REPLICA, IN RAGIONE DEL FATTO NUOVO, EMERSO IN CORSO DI CAUSA, COSTITUITO DAL LORO RINVENIMENTO . SEMPRE IN CORSO DI CAUSA LA CONVENUTA HA MANIFESTATO L' INTENZIONE DI TOGLIERE DAL FASCICOLO PERSONALE DEL RICORRENTE I DOCUMENTI DI CUI TRATTASI . SE NE DA QUINDI ATTO ALLE PARTI .
A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . TUTTAVIA, AI SENSI DELL' ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LE SPESE SOSTENUTE DELL' AMMINISTRAZIONE RESTANO A CARICO DI QUESTA .
SI DEVE INOLTRE TENER CONTO DEL FATTO CHE IL RICORRENTE E STATO INDOTTO IN ERRORE ED HA PROPOSTO IL RICORSO A MOTIVO DELLA REDAZIONE AMBIGUA DELLA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI, CH' EGLI RITENEVA APPLICABILE AL SUO CASO . E' DUNQUE EQUO APPLICARE L' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 3, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA E PORRE LE SPESE DEL GIUDIZIO INTERAMENTE A CARICO DELL' ALTA AUTORITA .
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO 49-64 E RESPINTO .
2 ) SI DA ATTO CHE LA CONVENUTA HA TOLTO DAL FASCICOLO PERSONALE DEL RICORRENTE I DOCUMENTI CONTRASSEGNATI DAI NUMERI D' ORDINE 110, 115 E 116 .
3 ) LE SPESE DEL GIUDIZIO SONO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .