CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 16 GIUGNO 1965 ( 1 )
Sommario
Antefatti; conclusioni delle parti |
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Valutazione giuridica |
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1. Il fondamento della pretesa |
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Definizione della carriera di traduttore-revisore |
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a) Sulla caratteristica : «al quale possono essere affidate traduzioni particolarmente difficili» |
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b) Sulla caratteristica : «traduttore-esperto» |
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c) Sulla caratteristica ;«traduttore» |
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2. Sussunzione |
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3. La decisione sulle spese |
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4. Riassunto e conclusioni |
Signor Presidente, Signori giudici,
Il giudizio per il quale formulo oggi le mie conclusioni riguarda, al pari di molti altri, il problema dell'esatto inquadramento del ricorrente nella tabella degli stipendi contenuta nello Statuto del personale.
Per quanto riguarda gli antefatti, va ricordato che il ricorrente è entrato nel 1958 al servizio dell'Alta Autorità in qualità di traduttore e che il 2 luglio 1958 è divenuto dipendente di ruolo. Inizialmente egli era inquadrato nel grado L/D 3 del vecchio Statuto del personale C.E.C.A.; il 2 gennaio 1959 fu promosso al grado L/C 1 (che corrisponde al grado L/A 6 primo scatto del nuovo Statuto) e, con effetto dal 22 giugno 1962, venne collocato in L/A 6-3, con salto di uno scatto.
Non essendo rimasto soddisfatto di tale inquadramento, il ricorrente indirizzò ripetutamente ai propri diretti superiori gerarchici, alla Direzione dei servizi interni e alla Direzione generale dell'amministrazione e delle finanze delle richieste al fine di ottenere un migliore collocamento. Inoltre, sebbene senza successo, egli concorse assieme ad altre quattro persone a un posto di revisore presso il servizio linguistico dell'Alta Autorità, che era stato dichiarato vacante il 28 maggio 1964.
Infine, il 10 luglio 1964, con richiesta formale a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale, il ricorrente chiese al Presidente dell'Alta Autorità di essere posto nella carriera L/A 5-L/A 4.
Il Presidente dell'Alta Autorità gli rispose con lettera del 12 ottobre 1964, nella quale veniva comunicato che il suo reclamo doveva evidentemente poggiare su un equivoco, che il superiore gerarchico, già prima della sua richiesta di reinquadramento, aveva proposto per lui una promozione in L/A 5-3, e tale proposta era stata accolta, con decisione del Presidente in data 22 luglio 1964 e con effetto dal 1o agosto 1964.
Essendo rimasto anche dopo questa promozione nella carriera L/A 6-L/A 5, il ricorrente si decise alla presentazione del ricorso oggi in esame. Esso si dirige in primo luogo contro la nota del Presidente dell'Alta Autorità del 12 ottobre 1964 e, se del caso, contro la decisione implicita di rifiuto che deve ritenersi acquisita dopo due mesi alla presentazione del reclamo del 10 luglio 1964.
Con il ricorso furono formulate le seguenti conclusioni :
Voglia la Corte statuire che il ricorrente dev'essere posto nella carriera L/A 5-L/A 4, e che di conseguenze la promozione concessa con effetto dal 1o agosto 1964 si riferisce alla carriera L/A 5-L/A 4; inoltre voglia la Corte statuire che il ricorrente dev'essere inquadrato nel grado L/A 4 con effetto dal 1o agosto 1964; in via subordinata, voglia infine la Corte dichiarare che il ricorrente riveste in ogni caso il grado A 5 nell'ambito della carriera L/A 5-L/A 4 e non di quella L/A 6-L/A 5.
Una conclusione aggiunta, formulata per la prima volta nella replica e destinata ad ottenere la rimozione dal fascicolo personale di determinati documenti, contrassegnati dai numeri 110-115-116, è venuta a cadere dopo l'assicurazione, data dal rappresentante dell'Alta Autorità nel dibattito orale, che ciò sarebbe stato fatto dopo la. restituzione all'Alta Autorità di detto fascicolo da parte della Cancelleria della Corte.
Per quanto riguarda le proprie conclusioni, l'Alta Autorità, qui convenuta, non ha sollevato alcuna eccezione d'irricevibilità nei confronti del ricorso; essa lo ritiene però in ogni caso infondato.
Valutazione giuridica
1. |
Nell'esame della fattispecie sotto il profilo giuridico è opportuno anzitutto indicare il fondamento della pretesa fatta valere. Si tratta della descrizione delle attribuzioni e delle funzioni dei singoli impieghi predisposta dall'Alta Autorità a norma dell'articolo 5 dello Statuto del personale. In quella sede, la carriera L/A 5-L/A 4, per quanto concerne il profilo che qui interessa, viene delineata come segue : «traduttore-esperto, revisore che può essere incaricato di traduzioni particolarmente difficili» (traducteur-expert, reviseur, pouvant être chargé de traductions particulièrement difficiles). Il ricorrente sostiene che le funzioni da lui svolte rientrano in questa descrizione, mentre l'Alta Autorità afferma che nessuna delle caratteristiche indicate riguarda il ricorrente. Nell'esame di questo punto controverso, mi sembra poco ragionevole procedere nel modo che il ricorrente ritiene esatto, e cioè stabilire anzitutto se egli svolga compiti che vanno oltre quelli della carriera L/A 6-L/A 5. Il ricorrente ritiene infatti che questo sia il suo caso, in quanto egli possiede non solamente una delle caratteristiche indicate alternativamente nella definizione della carriera L/A 6-L/A 5, bensì entrambe, cioè egli sarebbe specializzato in determinati campi particolari («ayant acquis une spécialisation dans certains domaines particuliers») come pure avrebbe conoscenze linguistiche molto vaste («pouvant justifier des connaissances linguistiques étendues»). Non vedo alcuna decisiva utilità nel procedere in questo modo poiché, da un lato, un dipendente di cui è dimostrabile che le funzioni svolte vanno oltre i compiti di una determinata carriera non risponde necessariamente ai presupposti della carriera superiore e, dall'altro, la discussione del presente caso sarebbe soltanto inutilmente complicata se si volessero prima di tutto determinare le caratteristiche proprie della carriera L/A 6-L/A 5. Vediamo piuttosto, direttamente, come devono essere interpretate quelle della carriera L/A 5-L/A 4. Per mettere subito in rilievo un punto essenziale, osservo che le parti sono d'accordo sul fatto che uh traduttore-revisore (traducteur-reviseur) deve possedere tutti e non soltanto alcuni dei requisiti indicati all'inizio come propri della carriera L/A 5-L/A 4. Ciò si ricava chiaramente dal dettato del testo che, a differenza ad esempio della descrizione della carriera L/A 8-L/A 7, non usa la parola «o» per collegare i singoli requisiti, come pure dal fatto che l'ultima caratteristica indicata nella proposizione in esame (pouvant être chargé…) è al singolare, il che ci dimostra che il requisito così descritto si riferisce alle funzioni di una stessa persona.
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2. |
Poiché è incontestato che il ricorrente non svolge un'attività di revisione nel senso suindicato, e perciò manca un elemento essenziale per il fondamento della sua pretesa, siamo costretti, senza che vengano in rilievo le ulteriori eccezioni dell'Alta Autorità, a respingere il suo ricorso e le conclusioni relative alla strutturazione della sua carriera, in quanto infondate. |
3. |
Per quanto riguarda la decisione sulle spese, propongo di considerare che il ricorrente ha avuto successo per una parte delle sue conclusioni, e precisamente quelle rivolte ad ottenere l'elimi-nazione di determinati documenti dal suo fascicolo personale. Certamente non si può dire che il suo ricorso, e perciò le sue spese processuali, siano state determinate dall'introduzione dei ricordati documenti nel suddetto fascicolo; bisogna però riconoscere che per questo, anche se solo limitato, aspetto del processo, la difesa del ricorrente dovette essere ampliata in sede di replica. Mi sembra perciò giustificato il porre a carico dell'Alta Autorità per lo meno una parte delle spese del ricorrente. |
4. Riassunto e conclusioni
In base a quanto premesso, concludo nel senso che il ricorso del Sig. Emanuel Stipperger è ricevibile, ma infondato. Esso va quindi rigettato e l'Alta Autorità deve sopportare, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, le proprie spese ed inoltre, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, una parte di quelle del ricorrente.
( 1 ) Traduzione dal tedesco