CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

DEL 16 GIUGNO 1965 ( 1 )

Sommario

Pagina
 

Antefatti; conclusioni delle parti

 

Valutazione giuridica

 

1. Il fondamento della pretesa

 

Definizione della carriera di traduttore-revisore

 

a) Sulla caratteristica : «al quale possono essere affidate traduzioni particolarmente difficili»

 

b) Sulla caratteristica : «traduttore-esperto»

 

c) Sulla caratteristica ;«traduttore»

 

2. Sussunzione

 

3. La decisione sulle spese

 

4. Riassunto e conclusioni

Signor Presidente, Signori giudici,

Il giudizio per il quale formulo oggi le mie conclusioni riguarda, al pari di molti altri, il problema dell'esatto inquadramento del ricorrente nella tabella degli stipendi contenuta nello Statuto del personale.

Per quanto riguarda gli antefatti, va ricordato che il ricorrente è entrato nel 1958 al servizio dell'Alta Autorità in qualità di traduttore e che il 2 luglio 1958 è divenuto dipendente di ruolo. Inizialmente egli era inquadrato nel grado L/D 3 del vecchio Statuto del personale C.E.C.A.; il 2 gennaio 1959 fu promosso al grado L/C 1 (che corrisponde al grado L/A 6 primo scatto del nuovo Statuto) e, con effetto dal 22 giugno 1962, venne collocato in L/A 6-3, con salto di uno scatto.

Non essendo rimasto soddisfatto di tale inquadramento, il ricorrente indirizzò ripetutamente ai propri diretti superiori gerarchici, alla Direzione dei servizi interni e alla Direzione generale dell'amministrazione e delle finanze delle richieste al fine di ottenere un migliore collocamento. Inoltre, sebbene senza successo, egli concorse assieme ad altre quattro persone a un posto di revisore presso il servizio linguistico dell'Alta Autorità, che era stato dichiarato vacante il 28 maggio 1964.

Infine, il 10 luglio 1964, con richiesta formale a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale, il ricorrente chiese al Presidente dell'Alta Autorità di essere posto nella carriera L/A 5-L/A 4.

Il Presidente dell'Alta Autorità gli rispose con lettera del 12 ottobre 1964, nella quale veniva comunicato che il suo reclamo doveva evidentemente poggiare su un equivoco, che il superiore gerarchico, già prima della sua richiesta di reinquadramento, aveva proposto per lui una promozione in L/A 5-3, e tale proposta era stata accolta, con decisione del Presidente in data 22 luglio 1964 e con effetto dal 1o agosto 1964.

Essendo rimasto anche dopo questa promozione nella carriera L/A 6-L/A 5, il ricorrente si decise alla presentazione del ricorso oggi in esame. Esso si dirige in primo luogo contro la nota del Presidente dell'Alta Autorità del 12 ottobre 1964 e, se del caso, contro la decisione implicita di rifiuto che deve ritenersi acquisita dopo due mesi alla presentazione del reclamo del 10 luglio 1964.

Con il ricorso furono formulate le seguenti conclusioni :

Voglia la Corte statuire che il ricorrente dev'essere posto nella carriera L/A 5-L/A 4, e che di conseguenze la promozione concessa con effetto dal 1o agosto 1964 si riferisce alla carriera L/A 5-L/A 4; inoltre voglia la Corte statuire che il ricorrente dev'essere inquadrato nel grado L/A 4 con effetto dal 1o agosto 1964; in via subordinata, voglia infine la Corte dichiarare che il ricorrente riveste in ogni caso il grado A 5 nell'ambito della carriera L/A 5-L/A 4 e non di quella L/A 6-L/A 5.

Una conclusione aggiunta, formulata per la prima volta nella replica e destinata ad ottenere la rimozione dal fascicolo personale di determinati documenti, contrassegnati dai numeri 110-115-116, è venuta a cadere dopo l'assicurazione, data dal rappresentante dell'Alta Autorità nel dibattito orale, che ciò sarebbe stato fatto dopo la. restituzione all'Alta Autorità di detto fascicolo da parte della Cancelleria della Corte.

Per quanto riguarda le proprie conclusioni, l'Alta Autorità, qui convenuta, non ha sollevato alcuna eccezione d'irricevibilità nei confronti del ricorso; essa lo ritiene però in ogni caso infondato.

Valutazione giuridica

1.

Nell'esame della fattispecie sotto il profilo giuridico è opportuno anzitutto indicare il fondamento della pretesa fatta valere. Si tratta della descrizione delle attribuzioni e delle funzioni dei singoli impieghi predisposta dall'Alta Autorità a norma dell'articolo 5 dello Statuto del personale. In quella sede, la carriera L/A 5-L/A 4, per quanto concerne il profilo che qui interessa, viene delineata come segue : «traduttore-esperto, revisore che può essere incaricato di traduzioni particolarmente difficili» (traducteur-expert, reviseur, pouvant être chargé de traductions particulièrement difficiles).

Il ricorrente sostiene che le funzioni da lui svolte rientrano in questa descrizione, mentre l'Alta Autorità afferma che nessuna delle caratteristiche indicate riguarda il ricorrente.

Nell'esame di questo punto controverso, mi sembra poco ragionevole procedere nel modo che il ricorrente ritiene esatto, e cioè stabilire anzitutto se egli svolga compiti che vanno oltre quelli della carriera L/A 6-L/A 5. Il ricorrente ritiene infatti che questo sia il suo caso, in quanto egli possiede non solamente una delle caratteristiche indicate alternativamente nella definizione della carriera L/A 6-L/A 5, bensì entrambe, cioè egli sarebbe specializzato in determinati campi particolari («ayant acquis une spécialisation dans certains domaines particuliers») come pure avrebbe conoscenze linguistiche molto vaste («pouvant justifier des connaissances linguistiques étendues»). Non vedo alcuna decisiva utilità nel procedere in questo modo poiché, da un lato, un dipendente di cui è dimostrabile che le funzioni svolte vanno oltre i compiti di una determinata carriera non risponde necessariamente ai presupposti della carriera superiore e, dall'altro, la discussione del presente caso sarebbe soltanto inutilmente complicata se si volessero prima di tutto determinare le caratteristiche proprie della carriera L/A 6-L/A 5.

Vediamo piuttosto, direttamente, come devono essere interpretate quelle della carriera L/A 5-L/A 4.

Per mettere subito in rilievo un punto essenziale, osservo che le parti sono d'accordo sul fatto che uh traduttore-revisore (traducteur-reviseur) deve possedere tutti e non soltanto alcuni dei requisiti indicati all'inizio come propri della carriera L/A 5-L/A 4. Ciò si ricava chiaramente dal dettato del testo che, a differenza ad esempio della descrizione della carriera L/A 8-L/A 7, non usa la parola «o» per collegare i singoli requisiti, come pure dal fatto che l'ultima caratteristica indicata nella proposizione in esame (pouvant être chargé…) è al singolare, il che ci dimostra che il requisito così descritto si riferisce alle funzioni di una stessa persona.

a)

Le minori difficoltà di interpretazione dovrebbero essere offerte dal requisito indicato con le parole «pouvant être chargé de traductions particulièrement difficiles». In base a questo testo non è necessario che un traduttore-revisore debba eseguire effettivamente e continuamente dei lavori di traduzione particolarmente difficili; al contrario, è sufficiente che egli abbia l'attitudine a svolgere siffatti compiti. Sono pure incline ad accogliere alcuni dei criteri indicati dal ricorrente per risolvere il problema della sussunzione, cioè ad esempio a parlare di traduzioni difficili quando queste riguardano nuovi campi o complicate materie tecniche, o se per esse viene riconosciuta la necessità di ricorrere all'aiuto di un istituto specializzato.

Le difficoltà cominciano però se, come avviene nel presente caso, l'Alta Autorità contesta che il ricorrente abbia l'attitudine ad effettuare delle traduzioni particolarmente difficili, e che egli sia in realtà incaricato di tali lavori. Io non credo che sia possibile superare queste difficoltà con i nostri soli sforzi, cioè cercando di formarci un'idea della natura del lavoro svolto dal ricorrente attraverso l'esame delle sue prove di traduzione. Sotto questo profilo ci potrebbe adeguatamente soccorrere solo il parere di un esperto. Per il momento, tuttavia, può restare impregiudicata la questione del se ciò sia necessario.

b)

Similmente stanno le cose circa il problema del se il ricorrente sia effettivamente un traduttore-esperto.

Per quanto riguarda anzitutto l'interpretazione di questo concetto, il ricorrente ritiene utile rifarsi alla valutazione data dall'Alta Autorità di un traduttore («traducteur confìrmé» della carriera L/A 6-L/A 5) al quale, in esito al ricordato concorso, fu assegnato il posto di revisore. Onde chiarire il concetto in esame, egli ritiene inoltre opportuno contrapporre le funzioni e le caratteristiche del traducteur-expert a quelle del traducteur confìrmé.

Contro questi due criteri d'interpretazione debbono pero essere formulate delle critiche. La valutazione di un traducteur confìrmé data nel caso sopraricordato non rappresenta sostanzialmente altro che un giudizio sulle attitudini personali e sullo zelo del candidato. Come tale essa è solo limitatamente idonea a fornire dei criteri oggettivi per la definizione delle funzioni proprie di un traducteur-expert. Non trovo inoltre persuasivo il fatto che il ricorrente voglia distinguere le funzioni dei traducteurs confirmés da quelle dei traducteurs-experts, tra l'altro, in base al modo in cui essi hanno acquisito le cognizioni linguistiche e le altre nozioni necessarie ad un traduttore, cioè, nel caso di un traducteur confìrmé, in maniera empirica e, in quello del traducteur-expert, attraverso una preparazione teorica e pratica. Come è noto, lo Statuto del personale rinuncia in linea di principio a simile differenziazione e dà rilievo soltanto (art. 5) al grado delle conoscenze di un dipendente, non al modo in cui esse sono state acquistate. Infine, mi sembra anche dubbio che, come ritiene il ricorrente, con l'aggettivo «expert» si sia voluto dire che deve sussistere una particolare specializzazione, che va oltre il livello di un traducteur confirmé, in uno o più campi, come ad esempio nella tecnica industriale. Con l'Alta Autorità, sono incline piuttosto a valutare la caratteristica di esperto, propria di questa particolare carriera, soprattutto secondo criteri puramente linguistici, e cioè a richiedere che un traducteur-expert, sotto il profilo delle cognizioni linguistiche, vada molto al di là del livello medio di un traducteur confirmé, per quanto riguarda lo stile, l'esattezza dell'espressione, la precisa comprensione e riproduzione del senso di un testo straniero. Per lo meno, ci si dovrebbe chiedere con quale diritto si possa parlare di tradii cteur-expert a proposito di traduttori specializzati nel campo della tecnica industriale, e non nel caso di traduttori con particolari conoscenze in altri settori (medicina, scienza giuridica).

In definitiva, però, questi problemi possono restare insoluti, perché anche nel nostro caso, malgrado l'Alta Autorità abbia riconosciuto al ricorrente particolari cognizioni nel campo della tecnica industriale, ci troviamo di fronte a una questione di fatto che non può essere decisa in maniera attendibile senza l'aiuto di un perito.

c)

Resta, quindi, soltanto da compiere il tentativo di decidere il processo attraverso un esame del concetto di revisore («réviseur»), che rientra anch'esso nella definizione della carriera L/A C-L/A 4.

Se vedo bene, il ricorrente ha abbandonato su questo punto la tesi inizialmente sostenuta secondo cui «réviseur», nel senso della ricordata definizione, sarebbe anche quel traduttore i cui lavori non vengano di regola rivisti e che sarebbe dunque, per così dire, il revisore di se stesso. In effetti l'Alta Autorità contesta anche qui le affermazioni del ricorrente, cioè che la sua attività sia contraddistinta da tale caratteristica (e il testo prodotto dal ricorrente stesso le dà ragione). Essa sottolinea esattamente che la rinuncia alla revisione di un testo può spiegarsi non soltanto in base alla qualità della traduzione preparata, ma anche con altre circostanze, come ad esempio la necessità di ottenere rapidamente una traduzione o il fatto che per riunioni interne è sufficiente un sommario progetto di traduzione. Per quanto riguarda il profilo concettuale, non vi è dubbio che si può parlare di revisione solo se viene rivisto il lavoro di un altro, e non invece nel caso della necessaria correzione delle proprie traduzioni, correzione che dev'essere considerata come elemento ineliminabile del lavoro di traduttore.

Certamente la definizione della carriera di un tradu cteur-reviseur non può essere intesa nel senso che sia sufficiente l'esistenza di una attitudine a svolgere funzioni di revisore. Dal testo della definizione si deve anzi necessariamente dedurre che tale attività deve essere effettivamente svolta. Se fosse altrimenti, anche qui, come per il terzo requisito (capacità di svolgere traduzioni difficili), si sarebbe scelta la formula «pouvant être chargé…».

Resta quindi solo da considerare se possano avere successo gli sforzi del ricorrente per attribuire al concetto di «réviseur», di cui si parla nella definizione delle funzioni di traducteur-réviseur, un significato particolare diverso da quello di réviseur puro e semplice.

Questo avverrebbe in quanto ci si ricolleghi al concetto di traducteur-expert. Secondo il ricorrente si dovrebbe in conseguenza di ciò parlare di un lavoro di revisione pure se il traduttore, dotato di particolari conoscenze specializzate, collabora occasionalmente con i suoi colleghi, anche revisori, ed eventualmente migliora le loro traduzioni grazie alle sue speciali cognizioni tecniche.

Non vedo pero alcuna possibilità di seguire questo tentativo d'interpretazione. Decisivo è il fatto che, nella definizione controversa, il concetto di revisore è usato senza limitazioni o aggiunte di sorta. Dal momento che, in linea generale, nella descrizione delle funzioni e delle attribuzioni dei singoli impieghi, funzioni diverse sono indicate con termini diversi o, per lo meno, con speciali attributi aggiunti al concetto generale, mi sembra sostenibile soltanto la tesi che il concetto di revisore va inteso nella sua accezione generale. Pertanto si deve trattare di un'attività che ha per oggetto il completo riesame linguistico e contenutistico di una traduzione altrui. La caratteristica particolare del traducteur-réviseur, in confronto a quella del semplice réviseur, secondo questa concezione, dovrebbe consistere nel fatto che l'attività di revisione occupa solo una parte dell'orario di lavoro del dipendente, e che questi, nel tempo rimanente, si occupa della preparazione di traduzioni particolarmente difficili, o svolge le funzioni di traducteur-expert.

Si può criticare la maniera in cui è definita la carriera in questione, come pure il fatto che l'Alta Autorità abbia chiuso a traduttori particolarmente qualificati, ma che non svolgono contemporaneamente un'attività di revisore, la possibilità di accedere al grado A 4. Dobbiamo però dichiarare che la Corte di Giustizia, sotto questo profilo, non ha alcuna possibilità di sindacare la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni dei singoli impieghi, che è sostanzialmente riservala al giudizio discrezionale dell'Alta Autorità.

2.

Poiché è incontestato che il ricorrente non svolge un'attività di revisione nel senso suindicato, e perciò manca un elemento essenziale per il fondamento della sua pretesa, siamo costretti, senza che vengano in rilievo le ulteriori eccezioni dell'Alta Autorità, a respingere il suo ricorso e le conclusioni relative alla strutturazione della sua carriera, in quanto infondate.

3.

Per quanto riguarda la decisione sulle spese, propongo di considerare che il ricorrente ha avuto successo per una parte delle sue conclusioni, e precisamente quelle rivolte ad ottenere l'elimi-nazione di determinati documenti dal suo fascicolo personale. Certamente non si può dire che il suo ricorso, e perciò le sue spese processuali, siano state determinate dall'introduzione dei ricordati documenti nel suddetto fascicolo; bisogna però riconoscere che per questo, anche se solo limitato, aspetto del processo, la difesa del ricorrente dovette essere ampliata in sede di replica. Mi sembra perciò giustificato il porre a carico dell'Alta Autorità per lo meno una parte delle spese del ricorrente.

4. Riassunto e conclusioni

In base a quanto premesso, concludo nel senso che il ricorso del Sig. Emanuel Stipperger è ricevibile, ma infondato. Esso va quindi rigettato e l'Alta Autorità deve sopportare, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, le proprie spese ed inoltre, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, una parte di quelle del ricorrente.


( 1 ) Traduzione dal tedesco