Conclusioni dell'avvocato generale Maurice Lagrange

del 12 maggio 1964 ( 1 )

Signor Presidente, signori Giudici,

In queste cause, più che in qualsiasi altra di cui finora la Corte ha dovuto occuparsi, la fase orale è apparsa piuttosto come il seguito e lo sviluppo di quella scritta che come una semplice ripetizione dei mezzi e degli argomenti delle parti. Ciò però non ha nulla di strano, dato che la controversia verteva essenzialmente sulla prova di un danno causato da una laute de sei-vice la cui esistenza risulta difficilmente contestabile in virtù di una precedente sentenza o, per usare termini più precisi, di una sentenza anteriore che costituisce un precedente, e cioè della sentenza del 15 dicembre 1961 nella causa Fives-Lille-Cail e altri. La prova in questione, la cui mancanza era stato l'unico elemento che aveva determinato il rigetto dei primi ricorsi, è apparsa diffìcile, e gli sforzi delle ricorrenti diretti a fornirla si sono incessantemente susseguiti fino all'ultima udienza. Questo prolungamento, nella fase orale, di una discussione sostanzialmente tecnica, la cui natura si prestava più a scambi di memorie e alla produzione di documenti che a effetti oratori, si è di fatto rivelato utilissimo, in quanto secondo me ha permesso di precisare e di circoscrivere i punti controversi, in modo da consentire ormai alla Corte di pronunciarsi senza bisogno di disporre una perizia, il che, nei primi stadi del procedimento, poteva sembrare pressoché inevitabile

L'Alta Autorità però, pur adoperandosi a contestare fino all'ultimo il valore e la pertinenza degli elementi di prova forniti dalle società ricorrenti, non ha rinunciato alle posizioni di principio assunte sin dall'inizio della fase scritta, nel suo controricorso; anzi, ha dichiarato di mantenerle integralmente. Di conseguenza, gli ultimi sviluppi della discussione non devono far trascurare i mezzi di difesa di carattere generale invocati dalla convenuta; sarà quindi su questi che verteranno all'inizio le mie osservazioni.

I

1.

Anzitutto, per quanto attiene alla fante de service l'Alta Autorità, pur affermando di inchinarsi dinanzi alla sentenza del 15 dicembre 1961, senza far valere il fatto che essa non ha, sul piano giuridico, autorità di cosa giudicata nei confronti delle attuali controversie, «nega di aver commesso degli illeciti atti a far sorgere un diritto al risarcimento» (pag. 8, in fine, del contro ricorso). Sotto questo profilo esisterebbero dèlie differenze tra le cause decise il 15 dicembre 1961 e quelle attualmente pendenti. In particolare, la convenuta si richiama a quella parte della sentenza in cui la Corte ha ritenuto che «le manchevolezze della sorveglianza esercitata dall'Alta Autorità sono anche più gravi nei casi attualmente in esame» per il fatto che «nella specie le assicurazioni circa il conguaglio delle spese di trasporto… sono state date alle ricorrenti in un momento in cui l'Alta Autorità non si limitava più a esercitare un semplice controllo sul meccanismo di perequazione bensì, con la decisione 13-58, ne aveva avocato e assunto la gestione»(Raccolta VII, p. 577). Ora, le controversie in corso coinvolgono, almeno in parte, assicurazioni date dagli organismi di perequazione prima della decisione 13-58.

Signori, è stato facile per le ricorrenti confutare questi argomenti; è infatti loro bastato riprodurre un certo numero di passi della vostra sentenza dai quali risulta chiaramente che l'illecito era stato ravvisato già nelle imperfezioni del controllo che l'Alta Autorità doveva esercitare sui meccanismi prima di assumerne essa stessa la gestione, e che l'essersi tale situazione protratta anche dopo che l'Alta Autorità aveva ripreso a gestire direttamente il meccanismo aveva semplicemente reso l'illecito «più grave». È vero che l'ultimo considerando di questa parte della motivazione (pag. 578, prima riga e s.) pone formalmente a fondamento della responsabilità dell'Alta Autorità solo l'illecito consistente nel fatto che essa aveva permesso «di proseguire nella prassi precedente» anche dopo la sentenza 13-58 (nella specie infatti «promesse di concessione del conguaglio delle spese di trasporto» erano state fatte ancora nell'ottobre 1958) ; ma la precisione e la severità delle considerazioni relative al periodo anteriore rendono difficile pensare che la Corte abbia inteso distinguere, nell'accer tare l'esistenza di un illecito fonte di responsabilità, a seconda che si tratti di promesse avvenute prima oppure dopo la decisione 13-58. E se le cose stanno così, non mi sembra necessario esprimere la mia opinione su questo punto.

2.

L'Alta Autorità vuole sostenere che, comunque, «vi sarebbe un ostacolo giuridico insormontabile al riconoscimento di un diritto a risarcimento». Tale ostacolo consisterebbe nell'impossibilità di ritenere, — senza giungere a ciò che la convenuta chiama un «risultato paradossale, per non dire assurdo», — che l'Alta Autorità possa venire condannata a versare un'indennità stretta mente identica a quanto gli interessati hanno indebitamente riscosso a titolo di conguaglio delle spese di trasporto, e che essa è costretta a ripetere.

È facile obiettare che un risultato del genere non ha nulla di paradossale, e tanto meno di assurdo, in quanto è semplicemente la conseguenza della distinzione tra due azioni di natura diversa, di cui una trova fondamento giuridico nella ripetizione dell'indebito, l'altra nella responsabilità per «faute de service». Si tratta di una situazione che si verifica di frequente, ad esempio in Francia, dinanzi ai fori amministrativi, per il fatto che in un gran numero di casi, lo stesso organo giurisdizionale è competente per entrambe le azioni, il che può portare a una decisione che operi, in tutto o in parte, una compensazione.

Nella specie, del resto, come sapete — e proprio in base alle precisazioni finali della vostra sentenza — non vi è a priori alcuna equivalenza tra l'ammontare del danno, eventualmente stabilito, e l'ammontare delle somme indebitamente corrisposte a titolo di conguaglio delle spese di trasporto.

3.

Prima di affrontare le questioni relative ai vari elementi di valutazione del danno devo ancora esaminare qualche aspetto di carattere più generale.

a)

Anzitutto, in linea teorica, quali sono le condizioni necessarie perché un danno possa essere risarcito, una volta accertata la responsabilità? L'eminente rappresentante dell'Alta Autorità ha sostenuto, nella discussione, che il danno deve essere «provato, cerio e valutabile».

Che debba essere «provato» e ovvio: l'onere della prova incombe al danneggiato. Ciò però non vuol dire che il convenuto debba rimanere passivo; a lui spetta fornire al giudice qualsiasi elemento idoneo a contestare utilmente la pertinenza degli elementi di prova forniti dall'avversario e anche, se si tratta di una pubblica amministrazione, mettere a sua disposizione, almeno entro certi limiti, i documenti e le informazioni che essa sola possiede in quanto pubblica autorità. Insomma, le parti sono chiamate, sia pure l'ima contro l'altra e proprio per tale motivo, a collaborare al line di permettere al giudice di stabilire con piena cognizione di causa se la prova è stata data, cosa che, in definitiva, a lui solo spetta di valutare; non ci troviamo qui in un regime di prove precostituite.

Deve trattarsi inoltre di un «danno certo e valutabile». — Sul «certo» sono d'accordo ma sul («valutabile») devo fare qualche riserva. È vero che la valutazione del danno non può essere arbitraria, ma le difficoltà di tale valutazione non devono arrestare il giudice: così è per il danno morale ma, anche per un danno materiale, il fatto che alcuni elementi non possano essere valutati con sicura esattezza non è un motivo sufficiente per negare qualsiasi risarcimento. Non va infatti dimenticato che esso si fonda su un illecito e che proprio l'illecito può rendere difficile un'esatta valutazione del danno: la vittima non deve patire di tale stato di cose. Ciò avviene in ispecie allorché, come nel presente caso, è necessario ricostruire fittiziamente una situazione che si sarebbe verificata se non fosse stato commesso l'illecito. In simile ipotesi il giudice ha il diritto di esigere tutte le giustificazioni che possono essere ragionevolmente fornite, tenuto conto delle circostanze concrete, ma non può esigere più di tanto, per cui, se ne sarà il caso, dovrà accontentarsi di una valutazione condotta in base a serie approssimazioni come ad esempio medie ricavate da raffronti. Si tratta di lavori che i periti fanno di frequente.

Infine, si richiede spesso, come condizione di risarcibilità di un danno, che esso sia «diretto», ossia che sussista un «immediato» (e non «mediato») nesso di causalità tra l'illecito e il danno. L'Alta Autorità, nella fase scritta, ha contestato a più riprese l'esistenza di tale presupposto nel caso di specie.

b)

Consideriamo ora gli aspetti concreti della controversia. Anche qui l'Alta Autorità avanza una serie di obiezioni di ordine generale secondo cui nulla prova che, se non fosse stato concesso il conguaglio delle spese di trasporto, e proprio per questo, le imprese ricorrenti avrebbero acquistato una maggior quantità di rottame di importazione e meno rottame da demolizione navale, e ciò per tre ragioni :

1o

La Cassa di perequazione aveva il potere di determinare le quantità di rottame ammesse alla perequazione e, in particolare, di concedere sotto questo profilo un trattamento preferenziale al rottame di navi; ne consegue che le imprese, non essendo in condizione di optare liberamente tra il rottame da demolizione navale e quello di importazione, non potevano in alcun modo essere sicure di ottenere quest'ultimo alle condizioni del primo;

2o

Il rottame di navi è sempre stato considerato di qualità migliore rispetto a quello di importazione: è logico quindi pensare che le imprese ricorrenti lo avrebbero egualmente acquistato anche se non avessero fruito del conguaglio delle spese di trasporto;

3o

Le imprese non potevano conoscere con certezza il costo finale di ogni operazione e ciò impediva loro di decidere tenendo unicamente conto, come esse pretendono, o tenendone conto per lo meno principalmente, della promessa del conguaglio, nel quale allora non può essere ravvisato l'elemento determinante della loro scelta.

Nessuno di questi argomenti può essere accolto. Il primo è stato confutato in modo pienamente pertinente e, a quanto sembra, … senza replica alcuna, dato che l'Alta Autorità non è più ritornata su tale punto dopo la memoria di replica, alla quale mi permetto di rinviare (pp. 16 e 17). Al secondo le ricorrenti rispondono che le caratteristiche del rottame da demolizione navale sono paragonabili a quelle del rottame di importazione, per lo meno di quello proveniente dall'America, e nemmeno qui si sono più avute contestazioni. Apparentemente il più, fondato è il terzo, che è stato sviluppato soprattutto nella controreplica (pp. 37-41).

In effetti, gli elementi di incertezza rilevati dall'Alta Autorità, specialmente in merito al prezzo di perequazione che veniva conosciuto solo molto tempo dopo la conclusione del contratto, sono incontestabili. D'altra parte, l'incertezza delle imprese sul costo finale dell'operazione trova conferma nel fatto che alcune di esse, dopo aver effettuato, in corso di causa, i loro calcoli comparativi, hanno finito col pretendere un risarcimento maggiore dell'ammontare del conguaglio delle spese di trasporto, il che prova, secondo l'Alta Autorità (p. 41 della controreplica) che tale conguaglio «non compensava la perdita che le imprese in questione subivano per effetto della preferenza accordata al rottame da demolizione navale rispetto a quello di importazione».

Mi sembra tuttavia che, in via generale, la concessione del conguaglio delle spese di trasporto, per gli stabilimenti più lontani dai cantieri navali di demolizione che dai porti di importazione, sia stato un elemento determinante della loro scelta. L'esempio di Pompey, citato nella discussione durante l'ultima udienza, sembra indicare che le imprese vi annettevano un'importanza decisiva. È vero che talvolta vi possono essere stati errori nelle previsioni: l'effettivo vantaggio di un'operazione commerciale non può essere determinato, al momento della sua conclusione, con la stessa precisione con cui può esserlo per mezzo di una minuziosa verifica effettuata parecchi anni dopo sulla base di una documentazione economica e commerciale complessiva. In realtà, il danno risulta dal fatto che la libertà di scelta delle imprese è stata falsata dalle promesse di pagamento del conguaglio delle spese di trasporto fatte loro indebitamente. Di conseguenza, vi è danno se (anche a posteriori) si «accerta che l'acquisto del rottame da demolizione navale, senza lo sgravio del bonifico del conguaglio delle spese di trasporto è stato, per le ricorrenti, più oneroso del semplice acquisto di rottame di importazione» : ed è proprio quanto avete stabilito con la vostra sentenza del 15 dicembre 1961.

II

Rimane ora da vedere se le ricorrenti hanno fornito la prova che loro incombeva nei modi che la Corte ha così precisato.

È necessario anzitutto individuare gli elementi del raffronto che si tratta di fare, cosa del resto facile: da un lato abbiamo, per il rottame navale effettivamente ricevuto, l'importo delle spese di carico al cantiere di recupero, più le spese di trasporto dal cantiere allo stabilimento; dall'altro abbiamo, per un eguale quantità di rottame di importazione che si suppone ricevuto, l'importo delle spese di trasbordo al porto più le spese di trasporto dal porto allo stabilimento. Il calcolo del primo termine di paragone, che è un dato di fatto, non offre alcuna difficoltà; le cose stanno invece diversamente per quanto riguarda il secondo in quanto questo si fonda necessariamente su delle ipotesi, ed è proprio a tale proposito che le tesi delle parti divergono. Mi occuperò solo delle divergenze successive al deposito dei documenti allegati alla replica. Le critiche dell'Alta Autorità sono contenute nelle osservazioni del 18 marzo 1964, completate da una nota del 20 aprile 1964, alle quali l'avvocato delle ricorrenti ha risposto nell'arringa pronunciata il 21 aprile 1964, all'ultima udienza.

1. Sulla scelta dei porti

a)

Porti del Mediterraneo (pp. 1 e 2 della nota del 18 marzo). Fondandosi soprattutto sull'esempio del Creusot, l'Alta Autorità fa carico alle ricorrenti di non avere tenuto conto, nel loro calcolo, del rottame ricevuto dai porti del Mediterraneo.

La risposta delle ricorrenti (BF 1/2 e 1/3 della copia a ciclostile dell'arringa) mi sembra convincente: esse affermano, e su ciò non vi è contestazione, che il rottame da demolizione navale avrebbe potuto essere sostituito solo da quello americano perché questo è l'unico che gli stia alla pari per qualità, e non certo dal rottame di origine africana, che passa per i porti del Mediterraneo. E nessun rilievo ha il fatto che anche una certa quantità di rottame africano sia stata importata attraverso i porti dell'Atlantico, dato che il rottame americano si importa sempre e solo attraverso tali porti. Sembra quindi giustificato che non si sian presi in considerazione i porti del Mediterraneo.

b)

Porti secondari (nota del 18 marzo, pp. 2 e 3; arringa, pag. BF 1/3). L'Alta Autorità rileva che le spese di manutenzione sono in genere molto più elevate per i porti secondari di importazione e che, se fossero state conteggiate, la spesa media calcolata dalle ricorrenti sarebbe aumentata del 12 %, con conseguente pari riduzione del danno indicato.

Le ricorrenti replicano sostenendo che i porti di cui non si è tenuto conto hanno contribuito alle loro forniture in proporzioni minime e che la quantità di rottame navale in questione, che si sarebbe rimpiazzata con rottame di importazione, rappresenta di per sé una debolissima percentuale del rottame totale importato da ciascuna ricorrente. L'incidenza sul calcolo del danno sarebbe quindi insignificante, e d'altra parte è normale di prendere in considerazione i porti di cui le ricorrenti usano di solito per le loro importazioni di rottame.

Queste spiegazioni, Signori, mi sembrano soddisfacenti.

2. Sulle spese di trasbordo al porto

Nei primi calcoli, che sono serviti di base alle conclusioni dei ricorsi, le società attrici si erano limitate a tenere conto, per la valutazione delle spese di trasbordo, della maggiorazione di 2 dollari per tonnellata sul prezzo di perequazione previsto da varie disposizioni della decisione 18-60 del 20 luglio 1960(G. U. del 24 agosto 1960, pag. 1145). Era infatti lecito pensare che con tale maggiorazione si volesse tenere conto, in via forfettaria, delle spese di manutenzione nel porto. Tuttavia, siccome l'Alta Autorità ha contestato tale metodo, sostenendo che la maggiorazione di 2 dollari copriva solo una parte delle spese effettive in questione, le ricorrenti non hanno insistito e si sono adoperate per calcolare le spese reali di trasbordo — il che, tra parentesi, accresce ancora l'importanza della scelta del porto.

Lungi dal rendere omaggio agli sforzi così compiuti dalle ricorrenti per avvicinarsi il più possibile alla realtà, l'Alta Autorità ne trae argomento per sostenere che le ricorrenti, così facendo, avrebbero modificato il fondamento giuridico dei loro ricorsi. Ma non condivido tale opinione: il fondamento giuridico del ricorso rimane invariato in quanto la natura dell'illecito lamentato è sempre la stessa e il danno di cui si chiede il risarcimento è sempre quello determinato dal fatto che, secondo le ricorrenti, l'acquisto di rottame navale senza conguaglio delle spese di trasporto è risultato più oneroso dell'acquisto di una quantità equivalente di rottame di importazione. Insomma, non vi è che un nuovo modo di calcolare uno degli elementi di cui si deve tenere conto per valutare il danno.

Per quanto attiene al merito, le ricorrenti hanno rettificato i loro calcoli tenendo conto delle critiche che su più di un punto l'Alta Autorità ha formulato nella controreplica (pp. 27-30) : presa in considerazione delle medie ponderate e non più aritmetiche; presa in considerazione della parte di «despatch» che si suole lasciare all'intermediario; correzione degli errori relativi al tasso di cambio. Sembra che sotto questo profilo non vi sia più nulla da discutere.

3. Sulle spese di trasporto dal porto allo stabilimento

a)

Trasporti per ferrovia (nota del 18 marzo, pp. 3 e 4)

Nella sua prima arringa, all'udienza del 18 marzo 1964, l'eminente patrono delle ricorrenti aveva detto quanto segue (BF 4/2) :

«Per i trasporti ferroviari sono stati utilizzati, nella misura più ampia possibile, i numerosi dati che figurano nella controreplica dell'Alta Autorità. Si tratta di dati ricavati dalle lettere di vettura trasmesse dalle ricorrenti all'Alta Autorità per la corresponsione della perequazione. Si è fatto inoltre ricorso, quando ciò era necessario, alle tariffe ferroviarie belghe e francesi, sia pure tenendo conto delle correzioni dovute al loro raffronto con le lettere di vettura».

Nella nota del 18 marzo l'Alta Autorità considera inaccettabile il procedimento in cui si sono presi come base di calcolo alcuni dati forniti dalla convenuta, trattandosi di documenti i cui originali si trovano in possesso delle ricorrenti e di cui l'Alta Autorità ha solo casualmente delle copie.

«La risposta (arringa del 21 aprile, pag. BF I-4) è stata che “la media delle cifre che figurano nella controreplica, per un percorso e un anno determinati, non è stata utilizzata per l'intero danno. Disponiamo, infatti, d'un gran numero di altri dati, in particolare degli estratti del GIPS comunicati alla Corte e all'Alta Autorità, allegati alla replica con i numeri da 45 a 64 bis, A-K. Questa sovrabbondante documentazione è stata utilizzata assieme ai dati della controreplica al fine di stabilire delle tabelle tanto per i trasporti ferroviari quanto per i trasporti via acqua. Infine, se parecchie ricorrenti, usando della facoltà concessa dalla disciplina francese, hanno distrutto i documenti contabili nel termine previsto di 5 anni, altre ci hanno invece fatto pervenire i loro, e questi si sono aggiunti così ai dati della controreplica e degli estratti del GIPS. Queste precisazioni permettono di eliminare del tutto le riserve contenute nella nota.”»

Signori, questo è uno dei punti sui quali può rimanere qualche dubbio, più per il carattere estremamente tecnico della questione (che soltanto una perizia potrebbe chiarire più o meno completamente) che per la mancanza di documenti, dato che questi vi sono stati comunicati. Io però ritengo che i dati forniti siano sufficientemente probanti.

b)

Trasporti per via d'acqua

Sui due punti oggetto di critica (controstallie e spese accessorie da un lato, incidenza della quantità effettivamente caricata sul costo unitario dei trasporti dall'altro, pp. 4 e s. della nota del 18 marzo), la questione è risolta, come risulta dall'arringa del 21 aprile (prima pagina).

Tuttavia nella nota del 20 aprile l'Alta Autorità solleva ancora una obiezione: i dati utilizzati dalle nuove tabelle, essa dice, riguardano solo il 20 % della quantità complessivamente importata dalle ricorrenti. Si tratta quindi di stabilire se tali cifre, relative ad acquisti scaglionati dal 1954 al 1958, sono sufficientemente rappresentative, come sostengono le ricorrenti. Io penso lo si possa ammettere.

4. Sul metodo di raffronto delle spese di trasporto

Le critiche avanzate a tale proposito dall'Alta Autorità mi sembrano esser state validamente controbattute nell'ultima arringa (pp: BF 1/6-2/1).

In conclusione, penso che le ricorrenti abbiano fornito dati sufficienti a stabilire quale avrebbe potuto essere normali nenie il costo della quantità di rottame «d'importazione equivalente alla quantità di rottame navale» indebitamente avvantaggiato dal conguaglio delle spese di trasporto, che esse hanno effettivamente ricevuto.

Se vi rimangono ancora dei dubbi su taluno dei punti controversi, sta in voi di disporre un'istruttoria, che le ricorrenti del resto sono ben disposte ad accettare. Ritengo invece impossibile, stanti i dati fornitici, di respingere semplicemente il ricorso, come avete fatto il 15 dicembre 1961, in mancanza di qualsiasi prova o offerta di prova.

Concludo chiedendo alla Corte di accogliere le conclusioni delle ricorrenti nella loro formulazione definitiva dell' 11 aprile 1964;

e di porre le spese a carico dell'Alta Autorità.


( 1 ) Traduzione dal francese.